CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5609/2021 r.g. vertente tra difesa dall'avv. Flavio La Gioia Pt_1
APPELLANTE
e e , quali eredi beneficiate di difese Controparte_1 CP_2 Persona_1
dagli avv. Fabrizio Guida Di Guida e Francesco Colosimo
LU Filippo (contumace)
APPELLATI
1
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 19.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel dicembre 2018 conviene in giudizio e LU instando per la Per_1 Pt_1
condanna al pagamento della penale pattuita in due contratti di sublocazione commerciale, in data 30.6.1997 e 1.7.1997, concernenti gli immobili in Roma, via Marghera 13 intt. 10,11 e 14, in relazione alla persistente mancata consegna dei locali dopo il deposito della sentenza del
Tribunale di Roma, n. 4141 in data 21.2.2005, passata in giudicato.
Il Tribunale di Roma adito, con sentenza n.7992/2021, respinge la domanda proposta nei confronti di LU argomentando che costui non è parte dei contratti di locazione azionati e che la domanda nei suoi riguardi è stata già respinta dalla stessa pregressa sentenza n. 4141/05; condanna, invece, al pagamento della somma di € Pt_1
1.664.248,95, oltre interessi legali, in favore di a titolo di penale per il periodo dal Per_1
21.2.2005 (data di deposito della sentenza n. 4141/05) all'1.3.2021 (data di decisione della causa) in ragione di € 284,05 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei locali, così ridotta la penale pattuita in conformità a quanto già stabilito nella pregressa sentenza n. 4141/05.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Pt_1
l'inammissibilità o il rigetto della domanda svolta da Per_1
Al riguardo deduce tre motivi: 1) si è formato il giudicato, con la sentenza n.
4141/05, sul rigetto della domanda di risarcimento del danno per il periodo successivo alla predetta sentenza e fino all'effettiva consegna;
ne è conferma che ha proposto Per_1
appello incidentale avverso tale sentenza nella parte in cui non ha condannato anche per il periodo successivo fino alla consegna dei locali e che, tuttavia, l'appello stesso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo (Corte appello Roma, sent. n. 882/2018); 2) i contratti di locazione sono nulli per omessa registrazione ai sensi dell'art.1, comma 346, l. n. 311/04; al
2 riguardo nessun accertamento è stato operato nella pregressa sentenza n. 4141/05 e, quindi, nessun giudicato è intervenuto;
3) il diritto alla penale si è comunque estinto in virtù del pagamento di quanto statuito nel pregresso giudicato e dell'inerzia di nel Per_1
perseguimento, in via esecutiva, della consegna dei locali per i dieci anni successivi alla sentenza n. 4141/05.
Si costituiscono le due eredi beneficiate di e Persona_1 CP_1 Parte_2
contestando la fondatezza dei motivi di gravame ed instando per la condanna ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c..
La Corte così ragiona.
In ordine al motivo 1) è da rilevare che nel pregresso giudizio già esaurito tra le parti ha espressamente agito per il risarcimento del danno in forza della pattuita Per_1
penale “per ogni giorno di ritardo dalla data alla consegna effettiva”; tale domanda è stata parzialmente accolta con sentenza del tribunale di Roma n. 4141/05, laddove il risarcimento è stato riconosciuto “fino alla data della sentenza quale atto con cui è stato accertato il ritardo ed applicata la penale”; avverso tale sentenza ha proposto nel maggio 2005 appello Pt_1
in via principale e si è costituito svolgendo appello in via incidentale proprio al fine di Per_1
conseguire “anche ai sensi dell'art.345 cod. proc. civ. l'ulteriore danno maturato per non aver ancora oggi ottenuto la disponibilità dei locali ….. sino al giorno in cui controparte non deciderà di ottemperare…”; il gravame principale è stato respinto e quello incidentale dichiarato inammissibile in quanto tardivo con sentenza di questa Corte di appello n. 882 in data 12.2.2018; si è poi formato il giudicato.
Orbene, nella sentenza del Tribunale n. 4141/2005 il risarcimento del danno maturato in epoca successiva alla decisione non è stato riconosciuto perché il tribunale ha ritenuto sostanzialmente non accertabile il futuro inadempimento e, quindi, non praticabile la c.d. condanna in futuro;
tuttavia la originaria domanda risarcitoria era stata, invece, espressamente estesa fino alla effettiva consegna dei locali e ha, quindi, proposto Per_1
3 gravame, in via incidentale, proprio al fine di conseguire il risarcimento maturato successivamente alla sentenza impugnata, in accoglimento della domanda originaria od anche a titolo di nuova domanda, ammissibile in linea di principio ex art. 345, comma 1, c.p.c.; tali domande sono state, tuttavia, dichiarate inammissibili con sentenza di questa Corte, passata in giudicato.
quindi, prima dell'odierno giudizio, ha reiteratamente ed Per_1
infruttuosamente – sia prima che dopo l'1.2.2005 - richiesto l'applicazione della clausola penale fino alla effettiva consegna dei locali e l'ha ottenuta solo fino all'1.2.2005 all'esito della formazione del giudicato, con conseguente preclusione alla riproposizione della medesima domanda in una ulteriore autonoma causa.
La peculiarità della questione di diritto, posta a fondamento della decisione, giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 7992/2021 dichiara inammissibile la domanda proposta da e , quali eredi beneficiate di CP_1 CP_2
Villarini, nei confronti di Per_1 Pt_1
- dichiara compensate tre le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Roma, 19.3.2025
IL PRESIDENTE est.
4