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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 354/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 354/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE LUIGI BANDINU RICORRENTE E
) nata a [...] il [...] l'Avv. ANDREA CP_1 C.F._2
DURANTI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario contratto con a Ronciglione (VT) in data 21.08.1994, CP_1 dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio, parte resistente, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Visto il verbale di udienza nel corso della quale le parti, dopo avere raggiunto un accordo sui principali punti della causa, hanno rassegnato conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono:
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 1970/898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra i coniugi ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
2. i figli e , entrambi maggiorenni, per loro scelta continueranno a vivere con il padre presso Per_1 Per_2 l'abitazione familiare, già casa coniugale di proprietà della figli;
Per_1
3. la casa coniugale sita in Blera (VT) Loc. Ara Della Vecchia roprietà della figlia Persona_3 rimarrà assegnata al ricorrente;
4.ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
5. Spese compensate rinuncia all'impugnazione”. Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto del provvedimento emesso dal Presidente di Sezione nel corso dell'udienza citata nel corso della quale, in ragione del deposito di conclusioni congiunte e di apposita richiesta è stato disposto la trasformazione del rito, dovendo, pertanto questo Tribunale procedere ai sensi dell'art. dell'art. 473 bis51 cpc. -considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
, in data 21.08.1994 a Ronciglione (VT); CP_1
2. trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 03.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 354/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE LUIGI BANDINU RICORRENTE E
) nata a [...] il [...] l'Avv. ANDREA CP_1 C.F._2
DURANTI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario contratto con a Ronciglione (VT) in data 21.08.1994, CP_1 dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio, parte resistente, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Visto il verbale di udienza nel corso della quale le parti, dopo avere raggiunto un accordo sui principali punti della causa, hanno rassegnato conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono:
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 1970/898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra i coniugi ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
2. i figli e , entrambi maggiorenni, per loro scelta continueranno a vivere con il padre presso Per_1 Per_2 l'abitazione familiare, già casa coniugale di proprietà della figli;
Per_1
3. la casa coniugale sita in Blera (VT) Loc. Ara Della Vecchia roprietà della figlia Persona_3 rimarrà assegnata al ricorrente;
4.ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
5. Spese compensate rinuncia all'impugnazione”. Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto del provvedimento emesso dal Presidente di Sezione nel corso dell'udienza citata nel corso della quale, in ragione del deposito di conclusioni congiunte e di apposita richiesta è stato disposto la trasformazione del rito, dovendo, pertanto questo Tribunale procedere ai sensi dell'art. dell'art. 473 bis51 cpc. -considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
, in data 21.08.1994 a Ronciglione (VT); CP_1
2. trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 03.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco