Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Biagio Politano Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1199/24 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] (ora Lamezia Terme) (CZ) Parte_1 C.F._1 il 07/06/1939 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura in allegato al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Cortellaro e Tiziana D'Agosto, del Foro di Lamezia Teme (CZ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Tiziana D'Agosto, sito in Lamezia Terme (CZ), Via Alessandro Volta nr. 11; Reclamante
E
– Controparte_1
C.F./P.IVA – con sede in Modena, Corso Casalgrande n. 17, in persona del Curatore, P.IVA_1
Avv. elettivamente domiciliato in Viale Martiri della Libertà n. 30, presso lo studio e Parte_2 la persona dell'Avv. Filippo Vandelli che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in atti Reclamato
CONCLUSIONI:
Per il reclamante: “in via pregiudiziale sospendere ai sensi dell'art. 52 CCII, l'efficacia della sentenza n. 5/2024, pubblicata il 18/07/2024, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 11/07/2024, notificata in data 18/07/2024 e notificata in data 25/07/2024 dal nominato liquidatore l'Avv. Ernestina, Monica Greco, con la quale veniva disposta l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del Sig. Parte_1
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Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
per tutte le ragioni sopra esposte;
In via principale, revocare la sentenza n. 5/2024, pubblicata il 18/07/2024, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 11/07/2024, notificata in data 18/07/2024 e notificata in data 25/07/2024 dal nominato liquidatore l'Avv. Ernestina, Monica Greco, con la quale veniva disposta l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del Sig. per tutte le ragioni sopra esposte. Con Parte_1 vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali ex D.M. 127/04, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il reclamato: “In via pregiudiziale di merito respingere l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione avanzata dal sig. ai Parte_1 sensi dell'art. 52, comma 1 CCI, per tutti i motivi esposti nel precedente punto IV, non avendo il reclamante dedotto gravi e fondati motivi a sostegno dell'istanza, e risultando l'intero reclamo, prima facie, manifestatamente infondato. In via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda pregiudiziale di rito, rigettare, in ogni sua parte, per tutti i fondati motivi esposti nella parte motiva del presente atto nonché in atti e verbali del procedimento per apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 268 e ss. CCI. n. 12/2024 R.P.U. del Tribunale di Lamezia Terme, il reclamo proposto dal sig. in quanto illegittimo ed Parte_1 infondato, in fatto e in diritto, riconfermando integralmente la Sentenza n. 5/2024, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 11/07/2024, pubblicata il 18/7/2024 e notificata in data 25/7/2024 dal nominato liquidatore giudiziale Avv. Ernestina Monica Greco In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.P.A. ai sensi dell'art 91 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. La sentenza di apertura della liquidazione controllata.
Con atto del 29 marzo 2024, la Curatela del Fallimento Controparte_1
proponeva al Tribunale di Lamezia Terme ricorso per l'apertura nei confronti di
[...]
della procedura di liquidazione controllata ex art. 268, comma 2, C.C.I.I. Parte_1
A sostegno del ricorso deduceva:
-- che, su ricorso della società , all'epoca ancora in Parte_3 bonis, con decreto n. 2345 depositato in data 12/06/2014, il Tribunale di Modena ingiungeva al Sig.
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Gioacchino n. 86-88, il pagamento, in favore di della somma di Euro 100.239,21 oltre Pt_4 interessi legali, spese di procedura liquidate in euro 1.800,00 per compensi, euro 357,00 per esborsi, oltre accessori come per legge e spese successivamente occorrende;
- che, il suddetto decreto, veniva notificato in data 2.7.2014, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il
12.12.2014 e munito di formula esecutiva il successivo 29.1.2015;
- che, successivamente, notificava al sig. un primo atto di precetto con il quale gli Pt_4 Pt_1 intimava il pagamento della somma di euro 103.434,99 oltre a spese di notifica, spese di registrazione del titolo esecutivo, interessi legali sino al saldo effettivo e spese successivamente occorrende;
- che, stante il perdurante inadempimento e la perdita di efficacia dell'atto ex art. 481 c.p.c., in data
26/5/2016 notificava atto di precetto in rinnovazione con cui intimava il pagamento della Pt_4 somma complessiva di euro 103.444,17 oltre a spese di notifica, spese di registrazione del titolo esecutivo, interessi legali sino al saldo effettivo e spese successivamente occorrende;
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- che, nonostante quanto sopra, il sig. non corrispondeva alcuna somma di denaro Parte_1 alla che, con atto del 25.7.2016, richiedeva all' presso il Tribunale di Lamezia Terme Pt_4 Pt_5
l'esecuzione di un pignoramento presso terzi nei confronti degli istituti di credito che, presumibilmente, intrattenevano rapporti con il debitore esecutato;
- che, tuttavia, stante il tenore negativo delle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. rilasciate dai terzi pignorati, la procedura esecutiva non veniva iscritta a ruolo rendendo completamente vano il tentativo di recupero della Pt_4
- che, sopravvenuta la dichiarazione di fallimento di con lettera racc.ta a.r. pervenuta al Pt_4 destinatario in data 21.04.2023 il Curatore ha formalmente richiesto al sig. di Parte_1 provvedere al pagamento della complessiva somma di euro 107.583,77, oltre interessi legali successivi al 13.4.2023;
- che la richiesta del Curatore rimaneva priva di riscontro;
- che, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di accesso all'anagrafe tributaria, il risultava titolare di rendita pensionistica INPS inferiore al minimo pignorabile (reddito Pt_1 annuo percepito pari ad euro 8.896,03) e di conto corrente postale, nonché dante causa di atti a titolo gratuito aventi ad oggetto beni immobili;
- che, in particolare, da ispezione ipotecaria presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Catanzaro è emerso come il debitore si sia spogliato di parte del suo patrimonio immobiliare in favore di parenti tramite due donazioni a favore della sig.ra (una trascritta in data Controparte_2
10/8/2020, l'altra in data 17/12/2020) ed una ulteriore donazione trascritta in data 29/8/2022 a favore dei sig.ri e;
Controparte_3 CP_4
- che il risultava intestatario di diritti su beni immobili come da ispezione Entratel, Pt_1 nonostante detti beni fossero stati a suo tempo assoggettati alla procedura espropriativa n. 108/2009
RGE del Tribunale di Lamezia Terme che risulta però estinta;
- che nell'ambito della citata esecuzione l' (già ) aveva Controparte_5 CP_6 precisato il proprio credito – rimasto poi insoluto - nei confronti del sig. nella Parte_1 complessiva somma di euro 79.950,32.
Ritenendo sussistenti le condizioni di legge di cui alla norma citata chiedeva, dunque, l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
La suddetta procedura veniva iscritta al nr. 12/2024 Registro Procedimenti Unitari del Tribunale di
Lamezia Terme.
Si costituiva in giudizio il debitore per il tramite dei suoi difensori di fiducia, Parte_1 eccependo: 1) la inammissibilità dell'azione per mancanza del titolo originario;
2) l'inesistenza dello stato di sovraindebitamento;
3) la nullità del contratto presupposto per illiceità della causa.
Il Tribunale di Lamezia Terme, disattese le ridette osservazioni del debitore, in data 11.07.2024 pronunciava sentenza n. 5/2024, pubblicata il 18.07.2024 di apertura della liquidazione controllata nei confronti di , nato a [...] (ora Lamezia Terme) il 07/06/1939 c.f. Parte_1
C.F._1
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§ 2. Il reclamo proposto dal debitore Parte_1
Avverso questa sentenza ha proposto reclamo il debitore articolando due motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo di reclamo, ha eccepito “Violazione dell'art. 268 C.C.I.I. per insussistenza del presupposto oggettivo della procedura di liquidazione controllata, ossia dello stato di insolvenza del debitore”.
A sostegno della censura, premesso che “per ritenere sussistente il requisito oggettivo del sovraindebitamento, è necessario un quid plus ovvero che il debitore si trovi in uno stato di insolvenza irreversibile, non essendo sufficiente che lo stesso versi in stato di crisi, anche se duraturo” e che “è onere del creditore provare l'irreversibilità della crisi, ovvero
l'evidenza di inadempimenti o altri fatti esterni in grado di dimostrare che il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” ha dedotto che “tale onere non è stato assolto dalla Società ricorrente che si è limitata ad esporre le proprie presunte ragioni, senza dare effettiva e concreta prova dello stato di sovraindebitamento del Sig. e che, in ogni caso, “dall'analisi della predetta documentazione risulta di tutta evidenza Parte_1 come non si possa parlare di stato di sovraindebitamento, per come individuato dal D.Lgs n.14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ma di un temporaneo e transitorio stato di crisi del Sig. che ha inciso solo Pt_1 temporaneamente sulla capacità di soddisfare le obbligazioni assunte”.
Con il secondo motivo di reclamo, ha eccepito la “inammissibilità dell'azione per mancanza del titolo originario”.
A sostegno della censura ha contestato che la “ha avviato Parte_6 presso il Tribunale di Lamezia Terme la procedura per la dichiarazione della liquidazione controllata in danno del
Sig. nella sua presunta qualità di garante, solo sulla base della convenzione sottoscritta in data 09/02/2008 Pt_1
(posta a fondamento del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena)” viziata da nullità.
Tanto evidenziato ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 25.10.2024 la Corte rilevava la nullità della notifica nei confronti della CP_7
, ne disponeva la rinnovazione e fissava la udienza
[...] Controparte_1 di prosecuzione al 22.01.2025.
Effettuata la nuova autonoma notifica del ricorso, con comparsa di costituzione si è costituito in giudizio la curatela del , contestando Controparte_1 nel merito la fondatezza dei motivi di gravame articolati dal reclamante e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 22.01.2025 la Corte rilevava la mancata trasmissione del fascicolo della fase pre- liquidazione e disponeva il rinvio della causa all'udienza del 14.05.2025.
All'esito dell'udienza del 14.05.2025 -sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.- sulle note scritte delle parti, la causa è stata decisa con deposito della sentenza.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. In via preliminare va rilevata la ammissibilità del ricorso atteso che lo stesso risulta essere stato tempestivamente proposto e che il ricorrente ha, nel termine perentorio indicato dal collegio, perfezionato il procedimento notificatorio e provveduto a sanare la nullità rilevata dalla Corte con l'ordinanza del 25.10.2024. 4
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3.2. Infondato è il primo motivo di gravame.
L'insolvenza -presupposto ex art. 268 comma 2 C.C.I.I. per l'apertura della procedura de quo- è definibile come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Ebbene, le emergenze documentali acquisite agli atti della procedura rendono evidente la sussistenza di tale stato in capo al debitore quale presupposto per la presentazione della Parte_1 domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata.
Il sig. da oltre un decennio risulta, infatti, gravato di un debito superiore a centomila euro Pt_1
(posto a base del decreto ingiuntivo da cui ha origine la presente procedura), che non ha mai tentato di saldare sottraendosi alle intimazioni formali ed ai tentativi di recupero effettuati.
Considerata, inoltre, la circostanza della titolarità di rendita pensionistica INPS inferiore al minimo pignorabile (reddito annuo percepito pari ad euro 8.896,03), lo stato di insolvenza – e l'assenza della volontà di adempiere da parte del reclamante- appare evincibile, altresì, dall'avvenuto compimento di atti di spoliazione (donazione) di parte del suo patrimonio immobiliare in favore di congiunti mediante atti a titolo gratuito.
In tal senso non può obliterarsi la circostanza che l'alienazione da parte del sig. mediante Pt_1 due distinti atti di donazione stipulati entrambi il 4.6.2024, è avvenuta poco dopo la notifica del ricorso introduttivo del procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata
(dell'11.4.2024).
Irrilevante risulta il riferimento alla sentenza n. 1042/2023 emessa il 4/12/2023 dal Tribunale di
Lamezia Terme – con cui “dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 03020120018967300 emessa da
Equitalia Sud S.p.A.”, in quanto nulla prova in ordine alla solvibilità del debitore.
Tutto ciò consente di inferire la prova di una oggettiva incapacità di adempimento da parte del reclamante, riconducibile nella categoria dell'insolvenza (nonché della mancanza di volontà soggettiva di adempiere), con conseguente piena ravvisabilità delle condizioni di cui all'art. 268 comma 2 citato.
3.3. Infondato è il secondo motivo di gravame con cui, come detto, il reclamante, eccepisce la
“inammissibilità dell'azione per mancanza del titolo originario” sul presupposto che la Parte_6
“ha avviato presso il Tribunale di Lamezia Terme la procedura per la dichiarazione
[...] Parte_3 della liquidazione controllata in danno del Sig. nella sua presunta qualità di garante, solo sulla base della Pt_1 convenzione sottoscritta in data 09/02/2008 (posta a fondamento del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Modena)” viziata da nullità.
In merito è sufficiente evidenziare -come del resto già fatto dal tribunale di Lamezia Terme- che tali contestazioni “non possano trovare accoglimento, dal momento che detta parte non tiene conto dell'esistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace nei suoi confronti, costituito dal d.i. emesso dal
Tribunale di Modena, per cui ogni eventuale contestazione relativamente ai titoli posti a fondamento di questo doveva essere eventualmente fatta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ormai esecutivo”. 5
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In altre parole, tutte le censure relative al tiolo esecutivo insoluto da cui deriva lo stato di insolvenza del (ossia il decreto ingiuntivo emesso in data 11-12.6.2014 dal Giudice del Tribunale di Pt_1
Modena) avrebbero dovute essere eccepite e fatte valere con i rimedi specifici previsti dal codice di rito, ossia con l'opposizione allo stesso decreto ingiuntivo (cosa che evidentemente non è avvenuta attesa la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo).
Il presente procedimento, pertanto, non si configura come la sede idonea a far valere contestazioni inerenti alla formazione del titolo che, in quanto tali, sono inammissibili.
4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della causa (indeterminabile) e in applicazione dei parametri minimi
(esclusa la fase istruttoria, non tenuta), avuto riguardo alla non complessità della causa ed al tenore delle difese.
4.2. Visto il tenore della decisione sul reclamo (integrale rigetto), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare il reclamante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da , avverso la sentenza n. 5/2024 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Parte_1
Ufficio Procedure Concorsuali, pubblicata in data 18.07.2024, così provvede:
1) Rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna al rimborso delle spese processuali del presente giudizio nei confronti Parte_1 della curatela del , liquidate in euro Controparte_1
3.473,00, oltre i.v.a., c.p.a. oltre rimborso forfettario come per legge.
3) Dà atto che sussistono i presupposti per condannare al versamento di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in data 17.05.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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