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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/07/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Alessandro Mauceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ex art.645 cpc n. r.g. 8914/2023 promossa da:
( ), residente in [...] C.F._1
Fontanarossa 35/9, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli
Avvocati Roberto Olivieri ( e Francesca Cattaneo C.F._2
( ), presso il cui studio in Genova, via Granello 3/2, C.F._3 ha eletto domicilio come da mandato unito in via telematica all'atti di opposizione a d.i.
ATTRICE OPPONENTE contro società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_1 costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede legale in
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di O- , iscritta nell'elenco delle Società P.IVA_1 veicolo, tenuto ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno
2017 al n. 35749.1, rappresentata, in forza di procura del 14 dicembre
2020 autenticata dal Dott.ssa al n. 30.310/13.001 di Persona_1 rep., registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale, Atti 2
Pubblici di Milano DP I in data 16 dicembre 2020 al n. 90604, serie 1T, da con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. Controparte_2
19, capitale sociale di euro 600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza- Brianza-Lodi n. 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore
, nato ad [...] il [...], dalla Questura di Parte_2
Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura generale alle liti rilasciata da (nella qualità Pt_2 Pt_2
Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della menzionata società
) a rogito del Notaio Dott. Rep. 6419 e Controparte_2 Persona_2
Racc. 1896, registrata a Milano il 16 giugno 2021 al n. 62593, dall'Avv.
Antonio Schiavone (C.F. e dall'Avv. Giulia Galati C.F._4
(C.F. che eleggono domicilio presso lo studio C.F._5 dell'Avv. Sergio Chiarolini, sito in Genova, Piazza Marsala n. 1/1 – 16122
(GE)
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
“piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta in opposizione e/o il difetto di titolarità nel rapporto per cui è causa;
- accertare e dichiarare la invalidità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità delle clausole contenute nella lettera di fideiussione allegata sub n. 1 al ricorso monitorio per le ragioni esposte in parte narrativa e, per
l'effetto, dichiarare la intervenuta decadenza della fideiussione per decorso del termine di sei mesi ex art. 1957 cod.civ.; 3
- per l'effetto e previe tutte le declaratorie del caso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1851/2023 (r.g. 5929/23), emesso dal Tribunale di Genova il 3 luglio 2023;
- rigettare, in ogni caso, tutte le domande proposte nei confronti dell'odierno opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- in ogni caso, vinte le spese come per legge.”
Si allega nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c.
Per parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, così giudicare: In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, accertare la sussistenza del credito nella misura quantificata nel ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare la sig.ra (C.F. Parte_1
), per le causali di cui in narrativa, al pagamento in C.F._1 favore di della somma di Euro 21.674,26 o di altra somma Controparte_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto sino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Premessa in fatto
sottoscriveva in data 12 luglio 2013 1994 contratto di Parte_1 fideiussione specifica in favore di a Parte_3
garanzia del vantati nei confronti de ( doc. fascicolo monitorio) Controparte_3
In relazione a tale fideiussioni specifica richiedeva ed otteneva il CP_1 decreto ingiuntivo n. 1851/2023 sul rilievo dell'inademepimento degli obblighi contrattuali assunti dalla società CP_3 Parte_4 [...
[...]
per saldo negativo su conto corrente bancario n. 33 acceso in
[...] data 10/01/2008 presso la cedente . e che Parte_3
l'opponente fosse tenuta al pagamento in suo favore delle somme suesposte nella sua qualità di socio e “garante (doc. 1) della società LA
TERZA ETA' DI LIGIA GIUSEPPINA & C. SAS.”, e per l'effetto di un'operazione di cartolarizzazione. ( cessione di crediti in blocco da a Parte_3 CP_1
A sostegno della presente opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
ha svolto le seguenti argomentazioni
[...]
A) carenza di legittimazione attiva Controparte, come è chiaro, non
è parte originaria del rapporto. A parte una farraginosa ricostruzione in premessa che serve (o, meglio, dovrebbe servire) a ricostruire i passaggi da una società all'altra in relazione al credito controverso, si osserva che manca totalmente in atti una chiara dimostrazione del titolo sulla base del quale sia oggi CP_1 legittimata a pretendere le somme oggetto di decreto ingiuntivo.
Infatti, la ricostruzione che la conchiudente si trova oggi a dover effettuare a ritroso, non consente di individuare un collegamento della società opposta con la IG né con Parte_1
l'asserito credito. Avuto riguardo alla comunicazione di cessione del credito, essa avrebbe eventualmente una finalità di conoscibilità, ma nulla ha a che vedere con il merito della questione, ovverosia con la prova della cessione stessa e del suo contenuto. ale prova, agli atti, è assente. Non soltanto non esiste alcun sollecito di pagamento nè atto di messa in mora ma, ciò che più conta, è che manchi agli atti il contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale la ricorrente in via monitoria agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. La L. 130/99 che regola la cartolarizzazione non deroga infatti ai principi generali in base ai quali un negozio di cessione, affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta, benché non sia necessaria o rilevante la sua 5
accettazione. Tali elementi possono ricavarsi solamente dal contratto di cessione stesso;
infatti come chiaramente affermato dalla Cassazione, sezione terza 13.09.2018 n 22268, la pubblicazione nella gazzetta ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto.
Ciò che controparte si limita a fare, infatti, è allegare copia della
G.U. del 2020 (all. C al fascicolo monitorio), riportante un elenco di cessioni individuate “in blocco”, connotato da criteri assolutamente generici e privo di qualunque specifico riferimento al rapporto per cui è causa, impedendo sostanzialmente di comprendere come possa inequivocabilmente e fondatamente affermarsi che il credito de quo possa essere annoverato fra quelli oggetto di cessione da a Si Parte_3 CP_1 aggiunga che tale prova è imprescindibile, come si evince da
Cassazione 2 marzo 2016, n 4116 (nello stesso senso si collocano
Cass. Sent. n. 9768/2016, Cass. Sent. n. 10518/2016, Cass. ord. n.
2780/2019) poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi nel caso di specie dell'effettività della cessione. L'onere probatorio non è stato assolto ed era (e resta) evidentemente a carico della pretesa creditrice.
B) eccezione di nullità delle clausole contenute nella fideiussione omnibus. Decadenza. Fermo restando quanto affermato supra, si eccepisce inoltre la nullità della clausole contenute nella lettera di fideiussione ex adverso prodotta per contrasto con le norme sulla concorrenza, e che invece giustificherebbe, a parere dell'opposta, la responsabilità della conchiudente a garanzia del debito a suo tempo contratto dalla società . 3 Firmato Da: CP_3
TT NC Emesso Da: InfoCamere Qualified
Electronic Signature CA Serial#: 1b094d Ecco di che cosa si tratta.
Come noto, le SS.UU. della Suprema Corte (sent. 41994 del 30 dicembre 2021) sono intervenute sul punto osservando come le 6
clausole riprodotte nei contratti di fideiussione omnibus e limitanti della concorrenza siano da considerarsi affette da nullità parziale:
"i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". Tali clausole sono integralmente riprodotte nella lettera di fideiussione censurata e sottoscritta dalla IG nel 2013, Parte_1 laddove il doc. 1 allegato al fascicolo monitorio riporta le seguenti condizioni: - "il fideiussore si obbliga altresì a rimborsare alla
Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite - anche in via giudiziale o stragiudiziale, ed anche in sede transattiva - a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); - "i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato" (art. 6); -
“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate" (art. 8).
Nel solco della predetta giurisprudenza si pone anche quella tracciata da codesto Tribunale (ex plurimis: dott. Tuttobene, n.
56/2022; dott.ssa Gabriel, n. 826/2023) cosicchè, per quanto qui interessa, si eccepisce la nullità parziale della fideiussione laddove riporta (v. art. 6) una deroga all'applicazione della disciplina di cui all'art. 1957 cod.civ., con la conseguenza che decorsi sei mesi 7
dalla scadenza dell'obbligazione (prevista per il 20/07/2016, come risulta a pag. 1 dell'all.1 al ricorso monitorio), il fideiussore deve intendersi liberato da ogni obbligo nei confronti del creditore. E' infatti incontestato, dallo stesso preteso creditore nonché dagli atti di causa, come il primo atto valido (cioè la prima azione giudiziale intrapresa) sia il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, depositato nel giugno 2023, quindi con svariati anni di ritardo rispetto al termine semestrale di cui all'art. 1957 cod.civ.
Alla scadenza dell'obbligazione il creditore avrebbe dovuto infatti agire (e fattivamente coltivare) l'azione per il recupero del dovuto entro i successivi sei mesi, cosa che evidentemente non ha fatto, sentendosi tutelato dalla previsione di cui alla clausola sub art. 6 della lettera di fideiussione. Clausola che, come appena visto, è stata dichiarata nulla dall'intervento delle Sezioni Unite che ha posto fine ad una annosa questione che aveva visto addirittura ritenere nullo l'intero contratto di fideiussione che contenesse tali censurate previsioni. La conseguenza è che, ammesso e non concesso che l'odierna opposta sia effettivamente titolare del credito, che il credito sia stato effettivamente oggetto di cessione, essa è comunque ampiamente decaduta dalla possibilità di domandare l'adempimento dell'obbligazione dedotta alla IG
. Pare evidente, conseguentemente, che a nessun Parte_1 titolo possa essere condannata a pagare la Parte_1 somma azionata in favore della odierna opposta e che il censurato decreto ingiuntivo vada necessariamente revocato.
In sede di I memoria ex art.171 ter cpc parte attrice opponente ha contestato la sussistenza del credito nei confronti della società garantita fallita rilevando che, quanto all'asserita responsabilità della IG in relazione alla qualità di socia Parte_1 rivestita nella s.a.s. La terza età, c l'asserito credito rimane ad ogni buon conto, ammesso e non concesso che sussista e faccia effettivamente capo alla società opposta, assolutamente sfornito di prova anche in relazione al quantum che, sebbene emergente da estratto notarile, non si sa come sia stato calcolato posto che 8
manca un estratto conto o altro documento che sia in grado di dimostrare le voci che lo compongono
.
Si costituiva , la quale eccepiva: CP_1
(ii) Sull'eccezione di nullità delle clausole contenute nella fideiussione omnibus e decadenza
Parte attrice, in secondo luogo, eccepisce la nullità delle clausole contenute nella lettera di fideiussione prodotta per contrasto con le norme sulla concorrenza, e che invece giustificherebbe, a parere dell'opposta, la responsabilità della conchiudente a garanzia del debito a suo tempo contratto dalla società Controparte_3
Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, l'eccezione non è solo infondata per i motivi suesposti, ma ancora prima inconferente.
Come evidente dal testo del ricorso per ingiunzione, ove la garanzia non
è nemmeno citata, la fideiussione è stata prodotta esclusivamente per documentare i rapporti intercorsi tra la sig.ra e la Parte_1 cedente, ma essa non costituisce il titolo in forza del quale si agisce nei confronti della medesima.
L'ingiunzione è stata rivolta nei confronti dell'odierna opponente in quanto la stessa ha rivestito la carica di socio accomandatario della cessata La Terza Età di Ligia Giuseppina S.a.S.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, l'estinzione della società, non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – perché ciò sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. 9
Posto che la sig.ra era socia illimitatamente responsabile come Pt_1 emerge dalla visura camerale prodotta, la stessa risponde illimitatamente dei debiti della s.a.s. oggi cessata.
Quanto sopra esposto assorbe ogni contestazione mossa in relazione al contenuto della garanzia, ma per mero scrupolo difensivo si evidenzia che, quand'anche avesse agito in forza della garanzia CP_1 sottoscritta, l'eccezione sarebbe in ogni caso del tutto infondata per i motivi che ci si accinge a illustrare.
Va evidenziata, innanzitutto, la natura tralatizia, quasi di stile, della proposta eccezione, che invoca genericamente, l'applicazione del provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 5 maggio 2005, con cui si censura lo schema ABI di fideiussione concordato con una associazione di consumatori ed applicato negli anni 2003 e 2004 dalle banche aderenti all'accordo, perché contenente clausole lesive della concorrenza dell'Antitrust.
Invero, occorre precisare che la lettera di garanzia contestata deve essere qualificata come fideiussione bancaria “specifiche”, cioè, prestata a garanzia di una determinata operazione bancaria e non rientra nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 41994/2021, relativo esclusivamente alle fideiussioni “omnibus”.
La fideiussione omnibus, infatti, ha una funzione del tutto diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità proprie del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici, ragione per cui è con riguardo a tale fattispecie contrattuale che Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI riguardante la fideiussione omnibus, di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Sul punto, il Tribunale di Brescia ha affermato che “Dalla lettura della stessa sentenza delle Sezioni Unite nr. 41994/2021 non emerge alcun elemento dal quale desumere l'illiceità delle clausole di cui al provvedimento della Banca d'Italia se inserite in un modulo contrattuale diverso da quello della fideiussione omnibus, essendosi la Corte limitata a 10
statuire l'invalidità delle clausole contrattuali che riproducono clausole che siano frutto di intese anticoncorrenziali”Trib. Brescia, sentenza n.
2050 del 29/07/2022 e nello stesso senso Trib. Napoli, sentenza n. 8796 del 28/09/2023; Trib. Roma, sentenza n. 15323 del 25/10/2023; Trib.
Piacenza, sentenza n. 491 del 22/09/2022, Trib. Napoli, sentenza n.
8053 del 14/09/2022 .
Ed ancora sul tema: “Il contenzioso relativo alla fideiussione ABI per violazione della disciplina anticoncorrenziale di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 ha avuto ad oggetto le fideiussioni omnibus, quale forma di garanzia personale che viene prestata in relazione, non ad uno specifico rapporto contrattuale, ma a tutti i rapporti intrattenuti dal debitore principale, sino alla concorrenza di un determinato importo. La nullità delle clausole censurate con il menzionato provvedimento di non può dunque estendere i propri effetti, CP_4 quantunque riporti le clausole dichiarate nulle, con riferimento alle fideiussioni specifiche”6
6 Corte d'App. Milano, sentenza del 24/02/2023, in www.expartecreditoris.it .
Ebbene, non v'è dubbio che il contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente sia sicuramente classificabile come fideiussione specifica.
Quanto detto basta per ritenere l'eccezione destituita di fondamento.
In ogni caso, il garante che, come nel caso di specie, eccepisca la nullità di fideiussioni specifiche non può giovarsi dell'accertamento privilegiato del predetto provvedimento antitrust (che ha avuto ad oggetto, appunto,
l'intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus), ma è gravato dall'onere di provare che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica sottoscritta corrisponda ad una pratica uniforme, frutto, anch'essa, di intese anticoncorrenziali.
Ma v'è di più!
La fideiussione sottoscritta dall'opponente risale al 2013, quindi ad un periodo di molto successivo rispetto al c.d. modello ABI del 2005; il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia rappresenta l'esito di un'istruttoria compiuta a partire dall'8 novembre 2003. 11
In altri termini, il contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 è stato rilevato in merito all'applicazione uniforme, accertata nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005, degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Pertanto, in un contesto in cui il contratto di fideiussione in esame è stato stipulato in un periodo successivo a tale accertamento, controparte non ha minimamente dimostrato la perdurante uniforme applicazione di tale modello da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato.
Pregevole in tale direzione la decisione del Tribunale di Milano: “è comunque necessario dimostrare che la presenza di clausole di analogo tenore nei contratti costituenti il titolo della domanda monitoria costituiscano lo sbocco di quella specifica intesa anticoncorrenziale. La produzione dei contratti contenenti clausole analoghe non consente di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata da Banca
d'Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni, né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata da Banca d'Italia piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto”7.
Del pari il Tribunale di Vicenza ha statuito che “ll provvedimento della
Banca di Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice era pertanto onerata all'allegazione e alla dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n.
287/1990”8.
Pertanto, ove, come nel caso di specie, le fideiussioni siano state sottoscritte successivamente al provvedimento n. 55/2005 di Banca
d'Italia, l'attore è onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990. 12
In sede di II memoria ex art.171 ter cpc in merito alla prova del credito azionato produceva gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente bancario n. 33 ad integrazione di quanto depositato in sede monitoria con riferimento alla prova della pretesa creditoria azionata.
Cosìm esposte le opposte prospettazioni la causa deve essere decisa nei seguenti termini:
I) Sull'eccezione attorea di carenza di legittimazione attiva ed inefficacia della cessioni nei confronti del debitore per asserita mancata prova agli atti che il rapporto per cui è causa fosse incluso nella cessione in blocco
Sulla prova “processuale” della cessione del credito in blocco.
Con l'ordinanza n. 10200_2021 , la Corte di Cassazione fa chiarezza anche in termini di prova “processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati.
La prova della cessione, all'interno di contenziosi, è stata frequentemente causa di disaccordo nelle varie decisioni intervenute. Frequentemente, si
è ritenuto il difetto di titolarità del credito – e conseguentemente il difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto – proprio per il mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione. Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: 13
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico);
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
Tale elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. La Corte di Cassazione ha così ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri:
– il primo, di tipo sostanziale, è che risulti provata la cessione;
– il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
Nel caso di specie la cessionaria , ha fornito la piena prova CP_1 della sua legittimazione attiva, avendo prodotto in giudizio, oltre all'avviso di cessione di crediti pro-soluto in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale , la segnalazione di in data 08 Parte_3
01.2024 di effettuazione nei confrontidi un'operazione di CP_1 cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. 30 aprile
1999 n° 130, che include, tra gli altri, il credito di cui trattas nei confronti de LA TERZA ETA' DI NDG 0937596138000 Parte_1
II) Sulla mancata prova del credito azionato
Nelle cause in cui la banca chiede un pagamento (e ovviamente anche nelle opposizioni a d.i. concessi in favore della banca) l'onere probatorio è totalmente a carico della banca, che dovrà produrre gli e/c integrali dall'apertura alla chiusura del rapporto.
In termini generali, la banca od il cessionario del suo affermato credito che agisce in giudizio reclamando un proprio credito
(come avviene nella presente controversia dove attrice è la parte che ha chiesto il decreto ingiuntivo) ha l'onere di dare la 14
prova dei fatti fondativi del proprio diritto (art.2697 cc).
Secondo il costante orientamento di questo Tribunale, ciò comporta che la banca od il cessionario del suo asserito credito debba fornire gli estratti conto contenenti tutti i movimenti dall'apertura alla chiusura del rapporto, in modo da dare conto della genesi del saldo reclamato. E' bene sottolineare che una simile produzione, avendo per oggetto documenti per definizione completi ed esaustivi, è idonea a dare conto pure dei versamenti effettuati dal correntista in corso di rapporto, e quindi fornisce tutti gli elementi necessari per la ricostruzione dell'andamento del conto e per una eventuale rettifica del saldo che espunga determinati addebiti.
L'estratto conto notarile attestante il saldo del conto corrente (
c.d. saldaconto) non può costituire prova del credito rivendicato dalla banca
Nel caso di specie peraltro la risultanza di detto saldaconto, peraltro non prodotto in questo giudizio, è comunque smentita proprio dall'estratto conto completo del conto corrente de quo
Infatti, a fronte della documentazione versata in atti, in particolare l'estratto di conto corrente de quo prodotto con la II memoria dalla recante azzeramento del saldo per CP_1 estinzione alla data del 15 aprile 2016, parte convenuta opposta non abbia fornito piena prova della fondatezza della propria pretesa creditoria
A tale riguardo rimane al puro stato labiale l'affermazione resa all'udienza dell'11/03/2024 dal procuratore speciale della dott. secondo cui , quando un conto CP_1 CP_5 corrente presenta un saldo debitore, il movimento finale di azzeramento del saldo per estinzione fa riferimento ad un'operazione contabile e non ad un accredito effettivo e successivamente lo stesso importo del credito viene appostato su un diverso prodotto in sofferenza, che per quanto riguarda
, è un prodotto indicato come categoria 9501 Pt_3 15
Nessun riscontro probatorio è stato infatti offerto di tale prospettazione
III) SULL'AFFERMATA NULLITA' DELLA FIDEIUSSIONE
SPECIFICA DI CUI TRATTASI
Parte attrice chiede dichiararsi la nullità della clausola n. 6 inserita nelle condizioni generali della fideiussione specifica impugnata in quanto riproduttiva di uno schema negoziale vietato.
-Il provvedimento n. 55/2005 della Banca D'Italia.
Va premesso che, a seguito della redazione, da parte dell'
[...]
di un modello di schema negoziale per il Parte_5 contratto di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia ha avviato un'indagine volta a verificare la compatibilità del suddetto schema con la disciplina antitrust.
Interpellata da Banca d'Italia, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha identificato le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI quali restrittive della concorrenza, evidenziando altresì che le condizioni generali di contratto stabilite in tale schema rappresentano l'espressione di deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrando in tal senso nell'ambito applicativo ex art. 2, co. 1 della legge n. 287/90, ed incidendo sul comportamento delle imprese concorrenti, con il rischio di una significativa restrizione della concorrenza, stante l'elevato numero di banche associate all'ABI.
Viene quindi in rilievo la disciplina normativa nazionale a tutela della concorrenza dettata dalla legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e la ratio ad essa sottesa, di tutela dell'ordine pubblico economico e del corretto svolgimento delle relazioni economiche poste in essere all'interno del mercato.
Il consumatore o l'impresa, a fronte di una richiesta di finanziamento, si vede costretto a sottoscrivere un contratto “a valle” di fideiussione omnibus, sulla scorta del modello ABI, costituente lo sbocco dell'intesa anticoncorrenziale vietata “a monte”, vedendosi così elidere il proprio 16
diritto di scelta sul tipo di contratto da concludere e sul relativo contenuto.
L'art. 2, co. 2, lett. A), della legge antitrust, vieta alle imprese le intese che abbiano per oggetto – o per effetto – di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, elencando una serie di attività esemplificative di tali accordi e sancendone la nullità, al successivo comma 3, quale sanzione nell'ipotesi che vengano realizzate in violazione di tale disposizione.
Nella stessa ottica, l'art. 101 TFUE vieta tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno, prevedendo la nullità quale conseguenza.
Il successivo articolo 102 TFUE stabilisce che: “è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”.
In altri termini, la posizione dominante di un'impresa è vietata se incompatibile con il mercato interno, ovvero quando abbia lo scopo di farne abuso, limitando la concorrenza.
-L'intervento delle Sezioni Unite
Con la sentenza n. 41994/21, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito la nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8, contenute nelle fideiussioni conformi allo schema predisposto dall'ABI e riproduttivo dell'intesa vietata a monte per violazione della normativa antitrust, salvo la declaratoria di nullità dell'intero contratto laddove le parti provino una diversa volontà, tale per cui non avrebbero concluso il contratto senza di esse.
In specie, le clausole censurate con il provvedimento n. 55/2005 di
Banca d'Italia, sono: la clausola di reviviscenza (n.2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (n.6); la clausola di sopravvivenza
(n.8). 17
Le clausole n. 2 e 8 prevedono la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita, impegnando il fideiussore a tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento;
la n. 6 adduce conseguenze negative in capo al fideiussore anche qualora siano derivanti dal condotta negligente della banca che abbia omesso di agire nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
La Suprema Corte esamina la tutela riconoscibile, se reale o risarcitoria, al contraente che abbia concluso con la banca un contratto di fideiussione a valle recante pedissequamente le clausole attuative dell'intesa vietata a monte. Al fine di risolvere tale contrasto, la Corte analizza i diversi orientamenti, ognuno dei quali propende per soluzioni diverse.
Secondo una prima tesi il rimedio risarcitorio dovrebbe essere l'unico possibile, altri prediligono la nullità totale della fideiussione bancaria omnibus, altri ancora ritengono che sia più idonea la tutela della nullità parziale.
Le Sezioni Unite aderiscono a tale ultimo filone interpretativo, precisando che l'eliminazione delle clausole illegittime consente di preservare la validità della fideiussione nel resto, anche in virtù del principio di conservazione degli atti negoziali.
Secondo la convenuta il contratto impugnato avrebbero natura di contratto autonomo di garanzia.
Il garante infatti si era impegnato al pagamento “a semplice richiesta e senza eccezioni”. Si sarebbe pertanto verificata l'ipotesi prevista dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento ‹‹a prima richiesta e senza eccezioni›› vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. Sez. III,
19736/2011). 18
Sul punto occorre effettuare due precisazioni, una in diritto e l'altra in fatto.
In diritto occorre osservare che il principio affermato dalla Corte di
Cassazione e richiamato dalla convenuta non deve essere inteso in senso automatico, ricollegando la natura autonoma del rapporto alla semplice presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”. Come osserva la stessa massima citata da , bisogna comunque verificare Pt_6 che tale clausola non si ponga in contrasto con l'intero contenuto del contratto. Tale principio è stato ulteriormente chiarito nella recente sentenza n. 4717/2019, secondo cui “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto”. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in virtù della mera presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", aveva qualificato una polizza assicurativa quale contratto autonomo di garanzia, senza tener conto dell'intero contenuto della polizza e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento, l'inadempienza riscontrata).
In fatto, occorre considerare che il contratto prodotto sub n. 4 vincola il garante al pagamento “a prima richiesta” (art. 7 condizioni generali), ma non utilizza la locuzione “senza eccezioni”. Certo, potrebbe dirsi che affermare che il contraente debba pagare alla banca “immediatamente e a semplice richiesta scritta” implichi che egli non possa sollevare alcuna eccezione. L'esclusione del potere di sollevare eccezioni sarebbe dunque implicita nell'obbligo di pagamento a semplice richiesta. Tuttavia, nel successivo articolo 9 si legge che “nessuna eccezione può essere 19
opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore". Il contratto indica dunque l'unica eccezione preclusa al garante, dal che si desume, a contrario, che il medesimo possa sollevare nei confronti del creditore tutte le altre eccezioni spettanti al debitore principale.
La lettura delle restanti clausole contrattuali rafforza la conclusione che il contratto intercorso tra le parti integri una vera e propria fideiussione.
In questo senso militano numerose circostanze:
a. l'impiego costante, nel contratto, dei termini “fidejussione” e
“fidejussorie, con altrettanto costante richiamo – anche per derogarvi – alla disciplina codicistica del negozio fideiussorio;
b. l'individuazione dell'impegno assunto dal garante con il contenuto dell'obbligazione principale, laddove si prevede che la fideiussione garantisce l'adempimento di qualunque obbligazione assunta dal debitore principale nei confronti della banca c. la delimitazione quantitativa dell'impegno del garante con riferimento al pagamento di quanto risultasse dovuto dal debitore principale. All'art. 1 delle condizioni generali si legge: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, che chiaramente collega e confina la responsabilità del garante ad un inadempimento dell'obbligato principale;
d. la natura dei rapporti intercorrenti tra le parti, in cui il garante è socio della società garantita. Il garante è dunque un soggetto cointeressato all'operazione economica intrapresa dalla società obbligata in via principale, secondo uno schema radicalmente diverso da quello della prestazione di garanzia autonoma, solitamente espressa (a titolo oneroso) da un operatore finanziario estraneo al rapporto principale nell'ambito di una polizza fideiussoria a prima richiesta (è opportuno notare a questo proposito che è proprio con riguardo alla specifica tematica delle polizze fideiussorie prestate da una banca o da un'assicurazione che si è sviluppata la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dalla convenuta). 20
In conclusione, la valutazione complessiva delle disposizioni contrattuali e dei rapporti intercorrenti tra le parti rende evidente come l'obbligazione assunta dal garante nel contratto impugnato abbia mantenuto quel carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale, che è tipico della fideiussione.
Sulla decadenza ex art.1957 c.c.
Del resto, la ratio che sorregge la norma di cui all'art. 1957 c.c. è quella di tutelare la posizione del fideiussore dall'inerzia del creditore nel recupero di quanto dovuto dal debitore principale. Si legga sul punto quanto statuito da Cass., sentenza n. 1724/2016: “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni)”.
Tale esigenza non si ravvisa, o è quanto meno attenuata, laddove il garante abbia assunto un obbligo di pagamento immediato e svincolato da quello del debitore principale.
Dal momento che la fideiussione impugnata non riporta la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” e si è accertata la loro natura accessoria rispetto al debito principale, si deve concludere che il principio richiamato da tale sentenza non sia applicabile al caso di specie.
APPLICAZIONE DI TALI PRINCIPI ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
La (limitata) rilevanza probatoria 21
del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005
Con la nota sentenza n. 41994/2021, le SS.UU. hanno affermato la nullità
(parziale) dei contratti “a valle” stipulati in esecuzione di una intesa limitativa della concorrenza.
In sostanza, e con riferimento alla materia del procedimento in cui si sono pronunciate le SS.UU., per affermare la nullità delle clausole contenute nella fideiussione occorre provare l'esistenza di una condotta anticoncorrenziale, costituita:
a) da una intesa tra le aziende volta a limitare il libero gioco della concorrenza;
b) da un contratto “a valle”, che a sua volta presenti “un nesso funzionale” con l'intesa di cui sopra
L'onere di tale prova incombe, in base al principio generale di cui all'art.2697 cc, sulla parte che deduce la nullità.
Le SS.UU. osservano però (paragrafo 2.19.1) che “il provvedimento della
Banca d'ItaIia di accertamento dell'infrazione (…) possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale”.
Il fatto che la sentenza attribuisca rilevanza probatoria al provvedimento della Banca d'Italia merita di essere considerato con estrema attenzione, perché consente di cogliere un aspetto del ragionamento della Corte che potrebbe sfuggire ad una prima lettura della sentenza.
E' noto che la nullità che colpisce le clausole della fideiussione riproduttive dello schema negoziale diffuso dall'ABI non attiene ad una forma di contrarietà del loro contenuto rispetto a norme imperative, ma solo al fatto che esse rappresentano una attuazione dell'intesa limitativa della concorrenza. Al di fuori delle pratiche anticoncorrenziali introdotte dall'intesa illecita, esse restano perfettamente lecite e ben possono essere inserite – individualmente o anche tutte insieme – in un contratto.
L'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, che le SS.UU. hanno confermato essere “spendibile” nell'ambito del giudizio ordinario, riguarda proprio il fatto che, nel periodo preso in esame dall' , CP_6 22
esisteva una diffusa prassi operativa in base alla quale diverse banche presentavano ai clienti uno schema contrattuale uniforme, contenente tra l'altro le tre clausole cui la Banca d'Italia prima e la Corte poi avevano riconosciuto una spiccata attitudine distorsiva del mercato. L'istituto aveva anzi aveva accertato (par.93) che le prassi uniformi preesistevano addirittura alla diffusione dello schema ABI, la cui rilevanza ai fini dell'accertamento riguardava dunque la possibilità che esso perpetuasse e rafforzasse le prassi già in corso.
E' questo accertamento fattuale che consente di presumere che la singola fideiussione che contiene le clausole “sensibili” (di per sé lecite) rappresenti in realtà la fase attuativa di una intesa limitativa della concorrenza. L'onere probatorio gravante sul fideiussore viene così ad essere alleggerito, essendo sufficiente produrre il provvedimento accertativo. Il giudice non dovrà fare altro che verificare se la fideiussione per cui è causa sia riconducibile alla tipologia del contratto “a valle” che la Banca d'Italia aveva riconosciuto essere collegata all'intesa limitativa della concorrenza, ed in caso affermativo dovrà dichiarare la nullità parziale.
Non si deve però pensare che la nullità della fideiussione consegua alla mera corrispondenza testuale delle sue clausole rispetto a quelle del regolamento uniforme. Se così fosse, nessun bisogno ci sarebbe stato, nel ragionamento seguito dalle SS.UU, di valorizzare come invece è stato fatto l'esistenza ed il contenuto del provvedimento della Banca d'Italia. Al contrario, il rilievo della corrispondenza testuale fra lo schema ABI ed il contratto a valle diventa sufficiente solo in virtù dell'accertamento fattuale compiuto una volta per tutte dalla Banca d'Italia.
E' peraltro evidente che il provvedimento amministrativo di accertamento dell'infrazione potrà avere valore probatorio solo relativamente alla fattispecie che esso aveva preso in esame, ed entro i limiti della istruttoria svolta in quella sede.
Ora, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 riguardava esclusivamente un particolare negozio: la fideiussione omnibus. L'oggetto dell'accertamento era condizionato ab ovo dal fatto che lo schema negoziale trasmesso dall'ABI riguardava appunto tale tipo 23
di negozio (vedasi il par.9 del Provvedimento). La Banca d'Italia si è mantenuta scrupolosamente entro questi limiti, come dimostra il fatto che tutta l'istruttoria svolta ha riguardato esclusivamente la fideiussione omnibus: sia con riguardo alle considerazioni preliminari circa la funzione economica tipica dell'istituto (par 38 e ss.), sia con riguardo alla Parte verifica della diffusione dello schema contrattuale proposto da elle prassi operative delle banche (par. 58 e ss.). Coerentemente con queste premesse, anche il dispositivo del Provvedimento è incentrato sulla tipologia negoziale in questione, laddove attesta che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” .
Pare insomma indiscutibile che il Provvedimento contenga l'accertamento (e quindi, per quel che interessa il giudice di merito, la prova) del fatto che le fideiussioni omnibus che replicano le clausole 2, 6 ed 8 del modello di fideiussione omnibus diramato dall'ABI rappresentano un accordo “a valle” di una intesa limitativa della concorrenza, e sono dunque nulle nei limiti meglio precisati dalle SSUU.
Ci si deve chiedere, a questo punto, se il Provvedimento n.55 sia in qualche modo idoneo a provare, o quanto meno a fondare un ragionamento presuntivo utile a provare: a) l'esistenza di una intesa bancaria volta alla limitazione della concorrenza;
b) l'esistenza di un
“nesso funzionale” tra tale intesa e le fideiussioni anche con riferimento alle fideiussioni specifiche.
Sotto il primo profilo, il lapalissiano rilievo del fatto che lo schema ABI abbia come oggetto esplicito la fideiussione omnibus appare bensì rilevante, e tuttavia meno decisivo di quanto si potrebbe pensare. Stante la stretta somiglianza testuale esistente tra i contratti di fideiussione specifica e generica (la cui differenza può limitarsi sostanzialmente anche alla sola descrizione dell'oggetto della garanzia), non appare possibile escludere in maniera assoluta che l'intesa fosse volta a disciplinare anche negozi affini a quello esplicitamente richiamato. 24
Insormontabile appare invece la carenza probatoria concernente l'esistenza di un nesso funzionale tra l'intesa e lo specifico negozio per cui è causa. In relazione alla fideiussione omnibus, come si è visto, la
Banca d'Italia, dopo avere effettuato una apposita attività istruttoria, aveva accertato che le clausole dello schema negoziale erano state diffusamente recepite dalle banche presso cui si era svolta l'indagine. Si è visto che tale accertamento è necessario nel caso di clausole contenute in una fideiussione omnibus che recepisce lo schema uniforme introdotto con riferimento a quel preciso tipo negoziale;
esso a maggior ragione deve essere ritenuto indispensabile nel caso di clausole introdotte in un tipo di negozio diverso (la fideiussione specifica) da quello che lo schema uniforme intendeva dichiaratamente regolare.
Ma siccome un simile accertamento, per quanto riguarda le fideiussioni specifiche, non è stato compiuto con il Provvedimento n.55, si deve giungere alla conclusione che il soggetto che deduce la nullità della fideiussione specifica da lui prestata, sostenendo che essa rappresenta una pattuizione “a valle” dell'intesa contenuta nel modello uniforme realizzato dall'ABI, non può adempiere al proprio onere probatorio solo richiamando tale Provvedimento nonchè la corrispondenza testuale delle clausole da lui accettate con quelle contenute nello schema ABI. Egli dovrà, invece, dimostrare che anche per le fideiussioni specifiche si era verificata la convergenza sul modello ABI degli schemi negoziali delle banche, e che il contenuto del negozio da lui concluso rappresentava una conseguenza di tale fenomeno1.
Le considerazioni che precedono consentono di risolvere una ulteriore questione frequentemente posta dalla casistica giudiziaria: se, ed entro quali limiti, il provvedimento n.55 possa giovare a chi eccepisca la nullità di fideiussioni omnibus stipulate in epoca successiva.
Poichè l'Istituto di vigilanza svolse le sue indagini nel mese di settembre
2004 (par.6), è evidente come manchi una ricognizione delle prassi seguite dagli istituti di credito in epoca successiva.
Non appare possibile colmare una simile lacuna con un ragionamento presuntivo basato su una ipotetica perseveranza degli operatori bancari 25
nelle condotte illecite: di tale perseveranza non è disponibile alcuna prova, ed anzi sarebbe piuttosto da presumere che la netta presa di posizione della Banca d'Italia possa avere agito nel senso di interrompere l'esecuzione dell'intesa illecita.
Richiamato quanto affermato in precedenza sulla necessità di un accertamento fattuale dell'esistenza di una prassi anticoncorrenziale vigente al momento della pattuizione asseritamente nulla, si dovrà concludere che anche in questo caso la sola produzione del provvedimento della Banca d'Italia non può giovare al cliente.
Al più, conformemente con quanto già affermato in fatto da questo e da altri tribunali, si potrà presumere che la ricognizione effettuata dalla
Banca d'Italia con il provvedimento del maggio 2005 abbia efficacia per tutto quell'anno solare.
APPLICAZIONE DI TALI PRINCIPI AL CASO DI SPECIE
La opposta ha tempestivamente domandato a codesto Giudice di essere ammessa a dare prova della persistenza dell'intesa illecita a distanza cronologica dal perimetro temporale dell'accertamento condotto dalla
Banca d'Italia, conclusosi con il provvedimento n. 55/2005, con riguardo al modulo ABI per fideiussioni specifiche adottato nel luglio 2013.
Tale indagine ha condotto ad un risultato che conferma la tesi della opponente e, atteso che tutti coloro che hanno risposto all'ordine del
Tribunale hanno depositato le lettere di fideiussione specifica, e queste riportano le clausole de quibus;
unica eccezione , la Parte_3 quale ha trasmesso un documento che non le contiene perchè trattasi del contratto in uso nel luglio 2023 (e non nel luglio 2013!), quindi successivo alla censura delle SS.UU. e relativo a periodo diverso da quello richiesto, Tutti gli altri modelli di fideiussione (provenienti da
Banco Popolare, Banca Popolare di Milano, Banca di Asti, Banco Monte dei Paschi di Siena, Banca Valsabbina, Credit agricole, BNL, Banco abruzzese, Banca Sella) recano le censurate clausole.
L'eccezione, poi, sulla natura di garanzia autonoma ex adverso formulata Contr Cont Cont (limitatamente alle posizioni di , e BNL) risulta infondata 26
Si osserva come, al di là del nomen iuris, avuto riguardo al tenore complessivo degli accordi, si tratti in effetti in tutti i casi di fideiussione e non di contratti autonomi di garanzia, non avendo di quest'ultimo le caratteristiche. Come è noto, la semplice presenza della clausola “a semplice richiesta” non è da sola sufficiente a dare al contratto la natura di garanzia autonoma come controparte vorrebbe. Occorre infatti considerare le caratteristiche dell'accordo nella sua globalità, e ciò facendo nel caso di specie, risulta evidente la natura accessoria del contratto in esame, che segue le sorti del debito principale, a cui resta indissolubilmente legato. In parole povere, quanto all'eccezione sollevata a verbale dalla convenuta, non si rinviene nelle fideiussioni in esame alcuna pattuizione che possa far ritenere l'autonomia della garanzia prestata dal fideiussore (che avrebbe assunto in tal caso una funzione di tipo “cauzionale”, avente quindi natura di indennizzo e non di esecuzione dell'obbligazione principale). La garanzia autonoma infatti assiste normalmente prestazioni infungibili e può essere azionata solo all'esito dell'inadempimento del debitore principale, garantendo al beneficiario una sorta di risarcimento sotto forma di indennizzo o penale, per un importo che risulta determinato a priori, al momento della sottoscrizione della garanzia. La fideiussione, invece, ha la funzione di assicurare al. Anche nella sentenza n. 3947/2010 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, è stato precisato che «il contratto autonomo di garanzia…ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il 27
fideiussore è un 'vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita (e non necessariamente sovrapponibile ad essa), perché non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore».
Le banche hanno trasmesso i moduli per fideiussioni specifiche;
• I moduli trasmessi recano la dicitura fideiussioni specifiche;
• I moduli recano le clausole dichiarate nulle dalle SSUU;
Dunque sussiste la prova della sussistenza nel luglio 2013 di una intesa vietata, cosicché anche il contratto per cui è causa deve ritenersi viziato da clausole nulle.
Con riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., si deve ritenere la intervenuta decadenza da parte della convenuta opposta dalla possibilità di domandare l'adempimento al fideiussore oltre il termine di sei mesi dal momento in cui il credito era diventato esigibile (ovverosia dalla scadenza dell'obbligazione prevista per il 20/07/2016, come risulta a pag. 1 dell'all.1 al ricorso monitorio). E' stato infatti dimostrato come la prima azione sia stata proposta nel 2023 e che non vi sia traccia alcuna, nemmeno stragiudiziale, di una richiesta nei confronti della odierna opponente, cosicché codesto Tribunale deve dichiarare l'intervenuta decadenza della convenutaopposta dalla possibilità di domandare l'adempimento dell'asserita obbligazione gravante su , Parte_1 anche in veste di eventuale garante.
L'opposizione deve pertanto essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato
Le spese di liiite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue:
Valore della Causa: Da € 5.201,00 ad € 26.000,00
Vanno applicati i valori medi ,
Fase di studio € 919,00
Fase introduttiva € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.680,00 28
Fase decisionale € 1.701,00
Compenso tabellare totale € 5.077,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I) In accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo , revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 1851/2023 (r.g. 5929/23);
II) Dichiara tenuta e condanna la società a Controparte_1 responsabilità limitata con socio unico costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede legale in Conegliano
(TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di O- ,in persona del P.IVA_1 leg.rappr. pro-tempore, a rifondere al sig.Parte_1
( ), le spese di lite, che liquida in € 144,50, C.F._1 per esborsi ed in € 5.077,00 ( quattromilatrecentonovanta/00) per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M. Min.Giust.
n.147 del 2022, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Genova l'11 Luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Alessandro Mauceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ex art.645 cpc n. r.g. 8914/2023 promossa da:
( ), residente in [...] C.F._1
Fontanarossa 35/9, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli
Avvocati Roberto Olivieri ( e Francesca Cattaneo C.F._2
( ), presso il cui studio in Genova, via Granello 3/2, C.F._3 ha eletto domicilio come da mandato unito in via telematica all'atti di opposizione a d.i.
ATTRICE OPPONENTE contro società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_1 costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede legale in
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di O- , iscritta nell'elenco delle Società P.IVA_1 veicolo, tenuto ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno
2017 al n. 35749.1, rappresentata, in forza di procura del 14 dicembre
2020 autenticata dal Dott.ssa al n. 30.310/13.001 di Persona_1 rep., registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale, Atti 2
Pubblici di Milano DP I in data 16 dicembre 2020 al n. 90604, serie 1T, da con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. Controparte_2
19, capitale sociale di euro 600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza- Brianza-Lodi n. 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore
, nato ad [...] il [...], dalla Questura di Parte_2
Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura generale alle liti rilasciata da (nella qualità Pt_2 Pt_2
Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della menzionata società
) a rogito del Notaio Dott. Rep. 6419 e Controparte_2 Persona_2
Racc. 1896, registrata a Milano il 16 giugno 2021 al n. 62593, dall'Avv.
Antonio Schiavone (C.F. e dall'Avv. Giulia Galati C.F._4
(C.F. che eleggono domicilio presso lo studio C.F._5 dell'Avv. Sergio Chiarolini, sito in Genova, Piazza Marsala n. 1/1 – 16122
(GE)
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
“piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta in opposizione e/o il difetto di titolarità nel rapporto per cui è causa;
- accertare e dichiarare la invalidità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità delle clausole contenute nella lettera di fideiussione allegata sub n. 1 al ricorso monitorio per le ragioni esposte in parte narrativa e, per
l'effetto, dichiarare la intervenuta decadenza della fideiussione per decorso del termine di sei mesi ex art. 1957 cod.civ.; 3
- per l'effetto e previe tutte le declaratorie del caso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1851/2023 (r.g. 5929/23), emesso dal Tribunale di Genova il 3 luglio 2023;
- rigettare, in ogni caso, tutte le domande proposte nei confronti dell'odierno opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- in ogni caso, vinte le spese come per legge.”
Si allega nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c.
Per parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, così giudicare: In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, accertare la sussistenza del credito nella misura quantificata nel ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare la sig.ra (C.F. Parte_1
), per le causali di cui in narrativa, al pagamento in C.F._1 favore di della somma di Euro 21.674,26 o di altra somma Controparte_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto sino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Premessa in fatto
sottoscriveva in data 12 luglio 2013 1994 contratto di Parte_1 fideiussione specifica in favore di a Parte_3
garanzia del vantati nei confronti de ( doc. fascicolo monitorio) Controparte_3
In relazione a tale fideiussioni specifica richiedeva ed otteneva il CP_1 decreto ingiuntivo n. 1851/2023 sul rilievo dell'inademepimento degli obblighi contrattuali assunti dalla società CP_3 Parte_4 [...
[...]
per saldo negativo su conto corrente bancario n. 33 acceso in
[...] data 10/01/2008 presso la cedente . e che Parte_3
l'opponente fosse tenuta al pagamento in suo favore delle somme suesposte nella sua qualità di socio e “garante (doc. 1) della società LA
TERZA ETA' DI LIGIA GIUSEPPINA & C. SAS.”, e per l'effetto di un'operazione di cartolarizzazione. ( cessione di crediti in blocco da a Parte_3 CP_1
A sostegno della presente opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
ha svolto le seguenti argomentazioni
[...]
A) carenza di legittimazione attiva Controparte, come è chiaro, non
è parte originaria del rapporto. A parte una farraginosa ricostruzione in premessa che serve (o, meglio, dovrebbe servire) a ricostruire i passaggi da una società all'altra in relazione al credito controverso, si osserva che manca totalmente in atti una chiara dimostrazione del titolo sulla base del quale sia oggi CP_1 legittimata a pretendere le somme oggetto di decreto ingiuntivo.
Infatti, la ricostruzione che la conchiudente si trova oggi a dover effettuare a ritroso, non consente di individuare un collegamento della società opposta con la IG né con Parte_1
l'asserito credito. Avuto riguardo alla comunicazione di cessione del credito, essa avrebbe eventualmente una finalità di conoscibilità, ma nulla ha a che vedere con il merito della questione, ovverosia con la prova della cessione stessa e del suo contenuto. ale prova, agli atti, è assente. Non soltanto non esiste alcun sollecito di pagamento nè atto di messa in mora ma, ciò che più conta, è che manchi agli atti il contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale la ricorrente in via monitoria agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. La L. 130/99 che regola la cartolarizzazione non deroga infatti ai principi generali in base ai quali un negozio di cessione, affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta, benché non sia necessaria o rilevante la sua 5
accettazione. Tali elementi possono ricavarsi solamente dal contratto di cessione stesso;
infatti come chiaramente affermato dalla Cassazione, sezione terza 13.09.2018 n 22268, la pubblicazione nella gazzetta ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto.
Ciò che controparte si limita a fare, infatti, è allegare copia della
G.U. del 2020 (all. C al fascicolo monitorio), riportante un elenco di cessioni individuate “in blocco”, connotato da criteri assolutamente generici e privo di qualunque specifico riferimento al rapporto per cui è causa, impedendo sostanzialmente di comprendere come possa inequivocabilmente e fondatamente affermarsi che il credito de quo possa essere annoverato fra quelli oggetto di cessione da a Si Parte_3 CP_1 aggiunga che tale prova è imprescindibile, come si evince da
Cassazione 2 marzo 2016, n 4116 (nello stesso senso si collocano
Cass. Sent. n. 9768/2016, Cass. Sent. n. 10518/2016, Cass. ord. n.
2780/2019) poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi nel caso di specie dell'effettività della cessione. L'onere probatorio non è stato assolto ed era (e resta) evidentemente a carico della pretesa creditrice.
B) eccezione di nullità delle clausole contenute nella fideiussione omnibus. Decadenza. Fermo restando quanto affermato supra, si eccepisce inoltre la nullità della clausole contenute nella lettera di fideiussione ex adverso prodotta per contrasto con le norme sulla concorrenza, e che invece giustificherebbe, a parere dell'opposta, la responsabilità della conchiudente a garanzia del debito a suo tempo contratto dalla società . 3 Firmato Da: CP_3
TT NC Emesso Da: InfoCamere Qualified
Electronic Signature CA Serial#: 1b094d Ecco di che cosa si tratta.
Come noto, le SS.UU. della Suprema Corte (sent. 41994 del 30 dicembre 2021) sono intervenute sul punto osservando come le 6
clausole riprodotte nei contratti di fideiussione omnibus e limitanti della concorrenza siano da considerarsi affette da nullità parziale:
"i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". Tali clausole sono integralmente riprodotte nella lettera di fideiussione censurata e sottoscritta dalla IG nel 2013, Parte_1 laddove il doc. 1 allegato al fascicolo monitorio riporta le seguenti condizioni: - "il fideiussore si obbliga altresì a rimborsare alla
Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite - anche in via giudiziale o stragiudiziale, ed anche in sede transattiva - a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); - "i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato" (art. 6); -
“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate" (art. 8).
Nel solco della predetta giurisprudenza si pone anche quella tracciata da codesto Tribunale (ex plurimis: dott. Tuttobene, n.
56/2022; dott.ssa Gabriel, n. 826/2023) cosicchè, per quanto qui interessa, si eccepisce la nullità parziale della fideiussione laddove riporta (v. art. 6) una deroga all'applicazione della disciplina di cui all'art. 1957 cod.civ., con la conseguenza che decorsi sei mesi 7
dalla scadenza dell'obbligazione (prevista per il 20/07/2016, come risulta a pag. 1 dell'all.1 al ricorso monitorio), il fideiussore deve intendersi liberato da ogni obbligo nei confronti del creditore. E' infatti incontestato, dallo stesso preteso creditore nonché dagli atti di causa, come il primo atto valido (cioè la prima azione giudiziale intrapresa) sia il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, depositato nel giugno 2023, quindi con svariati anni di ritardo rispetto al termine semestrale di cui all'art. 1957 cod.civ.
Alla scadenza dell'obbligazione il creditore avrebbe dovuto infatti agire (e fattivamente coltivare) l'azione per il recupero del dovuto entro i successivi sei mesi, cosa che evidentemente non ha fatto, sentendosi tutelato dalla previsione di cui alla clausola sub art. 6 della lettera di fideiussione. Clausola che, come appena visto, è stata dichiarata nulla dall'intervento delle Sezioni Unite che ha posto fine ad una annosa questione che aveva visto addirittura ritenere nullo l'intero contratto di fideiussione che contenesse tali censurate previsioni. La conseguenza è che, ammesso e non concesso che l'odierna opposta sia effettivamente titolare del credito, che il credito sia stato effettivamente oggetto di cessione, essa è comunque ampiamente decaduta dalla possibilità di domandare l'adempimento dell'obbligazione dedotta alla IG
. Pare evidente, conseguentemente, che a nessun Parte_1 titolo possa essere condannata a pagare la Parte_1 somma azionata in favore della odierna opposta e che il censurato decreto ingiuntivo vada necessariamente revocato.
In sede di I memoria ex art.171 ter cpc parte attrice opponente ha contestato la sussistenza del credito nei confronti della società garantita fallita rilevando che, quanto all'asserita responsabilità della IG in relazione alla qualità di socia Parte_1 rivestita nella s.a.s. La terza età, c l'asserito credito rimane ad ogni buon conto, ammesso e non concesso che sussista e faccia effettivamente capo alla società opposta, assolutamente sfornito di prova anche in relazione al quantum che, sebbene emergente da estratto notarile, non si sa come sia stato calcolato posto che 8
manca un estratto conto o altro documento che sia in grado di dimostrare le voci che lo compongono
.
Si costituiva , la quale eccepiva: CP_1
(ii) Sull'eccezione di nullità delle clausole contenute nella fideiussione omnibus e decadenza
Parte attrice, in secondo luogo, eccepisce la nullità delle clausole contenute nella lettera di fideiussione prodotta per contrasto con le norme sulla concorrenza, e che invece giustificherebbe, a parere dell'opposta, la responsabilità della conchiudente a garanzia del debito a suo tempo contratto dalla società Controparte_3
Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, l'eccezione non è solo infondata per i motivi suesposti, ma ancora prima inconferente.
Come evidente dal testo del ricorso per ingiunzione, ove la garanzia non
è nemmeno citata, la fideiussione è stata prodotta esclusivamente per documentare i rapporti intercorsi tra la sig.ra e la Parte_1 cedente, ma essa non costituisce il titolo in forza del quale si agisce nei confronti della medesima.
L'ingiunzione è stata rivolta nei confronti dell'odierna opponente in quanto la stessa ha rivestito la carica di socio accomandatario della cessata La Terza Età di Ligia Giuseppina S.a.S.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, l'estinzione della società, non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – perché ciò sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. 9
Posto che la sig.ra era socia illimitatamente responsabile come Pt_1 emerge dalla visura camerale prodotta, la stessa risponde illimitatamente dei debiti della s.a.s. oggi cessata.
Quanto sopra esposto assorbe ogni contestazione mossa in relazione al contenuto della garanzia, ma per mero scrupolo difensivo si evidenzia che, quand'anche avesse agito in forza della garanzia CP_1 sottoscritta, l'eccezione sarebbe in ogni caso del tutto infondata per i motivi che ci si accinge a illustrare.
Va evidenziata, innanzitutto, la natura tralatizia, quasi di stile, della proposta eccezione, che invoca genericamente, l'applicazione del provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 5 maggio 2005, con cui si censura lo schema ABI di fideiussione concordato con una associazione di consumatori ed applicato negli anni 2003 e 2004 dalle banche aderenti all'accordo, perché contenente clausole lesive della concorrenza dell'Antitrust.
Invero, occorre precisare che la lettera di garanzia contestata deve essere qualificata come fideiussione bancaria “specifiche”, cioè, prestata a garanzia di una determinata operazione bancaria e non rientra nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 41994/2021, relativo esclusivamente alle fideiussioni “omnibus”.
La fideiussione omnibus, infatti, ha una funzione del tutto diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità proprie del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici, ragione per cui è con riguardo a tale fattispecie contrattuale che Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI riguardante la fideiussione omnibus, di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Sul punto, il Tribunale di Brescia ha affermato che “Dalla lettura della stessa sentenza delle Sezioni Unite nr. 41994/2021 non emerge alcun elemento dal quale desumere l'illiceità delle clausole di cui al provvedimento della Banca d'Italia se inserite in un modulo contrattuale diverso da quello della fideiussione omnibus, essendosi la Corte limitata a 10
statuire l'invalidità delle clausole contrattuali che riproducono clausole che siano frutto di intese anticoncorrenziali”Trib. Brescia, sentenza n.
2050 del 29/07/2022 e nello stesso senso Trib. Napoli, sentenza n. 8796 del 28/09/2023; Trib. Roma, sentenza n. 15323 del 25/10/2023; Trib.
Piacenza, sentenza n. 491 del 22/09/2022, Trib. Napoli, sentenza n.
8053 del 14/09/2022 .
Ed ancora sul tema: “Il contenzioso relativo alla fideiussione ABI per violazione della disciplina anticoncorrenziale di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 ha avuto ad oggetto le fideiussioni omnibus, quale forma di garanzia personale che viene prestata in relazione, non ad uno specifico rapporto contrattuale, ma a tutti i rapporti intrattenuti dal debitore principale, sino alla concorrenza di un determinato importo. La nullità delle clausole censurate con il menzionato provvedimento di non può dunque estendere i propri effetti, CP_4 quantunque riporti le clausole dichiarate nulle, con riferimento alle fideiussioni specifiche”6
6 Corte d'App. Milano, sentenza del 24/02/2023, in www.expartecreditoris.it .
Ebbene, non v'è dubbio che il contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente sia sicuramente classificabile come fideiussione specifica.
Quanto detto basta per ritenere l'eccezione destituita di fondamento.
In ogni caso, il garante che, come nel caso di specie, eccepisca la nullità di fideiussioni specifiche non può giovarsi dell'accertamento privilegiato del predetto provvedimento antitrust (che ha avuto ad oggetto, appunto,
l'intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus), ma è gravato dall'onere di provare che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica sottoscritta corrisponda ad una pratica uniforme, frutto, anch'essa, di intese anticoncorrenziali.
Ma v'è di più!
La fideiussione sottoscritta dall'opponente risale al 2013, quindi ad un periodo di molto successivo rispetto al c.d. modello ABI del 2005; il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia rappresenta l'esito di un'istruttoria compiuta a partire dall'8 novembre 2003. 11
In altri termini, il contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 è stato rilevato in merito all'applicazione uniforme, accertata nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005, degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Pertanto, in un contesto in cui il contratto di fideiussione in esame è stato stipulato in un periodo successivo a tale accertamento, controparte non ha minimamente dimostrato la perdurante uniforme applicazione di tale modello da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato.
Pregevole in tale direzione la decisione del Tribunale di Milano: “è comunque necessario dimostrare che la presenza di clausole di analogo tenore nei contratti costituenti il titolo della domanda monitoria costituiscano lo sbocco di quella specifica intesa anticoncorrenziale. La produzione dei contratti contenenti clausole analoghe non consente di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata da Banca
d'Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione delle fideiussioni, né che l'utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata da Banca d'Italia piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto”7.
Del pari il Tribunale di Vicenza ha statuito che “ll provvedimento della
Banca di Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice era pertanto onerata all'allegazione e alla dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n.
287/1990”8.
Pertanto, ove, come nel caso di specie, le fideiussioni siano state sottoscritte successivamente al provvedimento n. 55/2005 di Banca
d'Italia, l'attore è onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990. 12
In sede di II memoria ex art.171 ter cpc in merito alla prova del credito azionato produceva gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente bancario n. 33 ad integrazione di quanto depositato in sede monitoria con riferimento alla prova della pretesa creditoria azionata.
Cosìm esposte le opposte prospettazioni la causa deve essere decisa nei seguenti termini:
I) Sull'eccezione attorea di carenza di legittimazione attiva ed inefficacia della cessioni nei confronti del debitore per asserita mancata prova agli atti che il rapporto per cui è causa fosse incluso nella cessione in blocco
Sulla prova “processuale” della cessione del credito in blocco.
Con l'ordinanza n. 10200_2021 , la Corte di Cassazione fa chiarezza anche in termini di prova “processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati.
La prova della cessione, all'interno di contenziosi, è stata frequentemente causa di disaccordo nelle varie decisioni intervenute. Frequentemente, si
è ritenuto il difetto di titolarità del credito – e conseguentemente il difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto – proprio per il mancato raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione. Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: 13
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico);
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
Tale elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. La Corte di Cassazione ha così ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri:
– il primo, di tipo sostanziale, è che risulti provata la cessione;
– il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
Nel caso di specie la cessionaria , ha fornito la piena prova CP_1 della sua legittimazione attiva, avendo prodotto in giudizio, oltre all'avviso di cessione di crediti pro-soluto in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale , la segnalazione di in data 08 Parte_3
01.2024 di effettuazione nei confrontidi un'operazione di CP_1 cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. 30 aprile
1999 n° 130, che include, tra gli altri, il credito di cui trattas nei confronti de LA TERZA ETA' DI NDG 0937596138000 Parte_1
II) Sulla mancata prova del credito azionato
Nelle cause in cui la banca chiede un pagamento (e ovviamente anche nelle opposizioni a d.i. concessi in favore della banca) l'onere probatorio è totalmente a carico della banca, che dovrà produrre gli e/c integrali dall'apertura alla chiusura del rapporto.
In termini generali, la banca od il cessionario del suo affermato credito che agisce in giudizio reclamando un proprio credito
(come avviene nella presente controversia dove attrice è la parte che ha chiesto il decreto ingiuntivo) ha l'onere di dare la 14
prova dei fatti fondativi del proprio diritto (art.2697 cc).
Secondo il costante orientamento di questo Tribunale, ciò comporta che la banca od il cessionario del suo asserito credito debba fornire gli estratti conto contenenti tutti i movimenti dall'apertura alla chiusura del rapporto, in modo da dare conto della genesi del saldo reclamato. E' bene sottolineare che una simile produzione, avendo per oggetto documenti per definizione completi ed esaustivi, è idonea a dare conto pure dei versamenti effettuati dal correntista in corso di rapporto, e quindi fornisce tutti gli elementi necessari per la ricostruzione dell'andamento del conto e per una eventuale rettifica del saldo che espunga determinati addebiti.
L'estratto conto notarile attestante il saldo del conto corrente (
c.d. saldaconto) non può costituire prova del credito rivendicato dalla banca
Nel caso di specie peraltro la risultanza di detto saldaconto, peraltro non prodotto in questo giudizio, è comunque smentita proprio dall'estratto conto completo del conto corrente de quo
Infatti, a fronte della documentazione versata in atti, in particolare l'estratto di conto corrente de quo prodotto con la II memoria dalla recante azzeramento del saldo per CP_1 estinzione alla data del 15 aprile 2016, parte convenuta opposta non abbia fornito piena prova della fondatezza della propria pretesa creditoria
A tale riguardo rimane al puro stato labiale l'affermazione resa all'udienza dell'11/03/2024 dal procuratore speciale della dott. secondo cui , quando un conto CP_1 CP_5 corrente presenta un saldo debitore, il movimento finale di azzeramento del saldo per estinzione fa riferimento ad un'operazione contabile e non ad un accredito effettivo e successivamente lo stesso importo del credito viene appostato su un diverso prodotto in sofferenza, che per quanto riguarda
, è un prodotto indicato come categoria 9501 Pt_3 15
Nessun riscontro probatorio è stato infatti offerto di tale prospettazione
III) SULL'AFFERMATA NULLITA' DELLA FIDEIUSSIONE
SPECIFICA DI CUI TRATTASI
Parte attrice chiede dichiararsi la nullità della clausola n. 6 inserita nelle condizioni generali della fideiussione specifica impugnata in quanto riproduttiva di uno schema negoziale vietato.
-Il provvedimento n. 55/2005 della Banca D'Italia.
Va premesso che, a seguito della redazione, da parte dell'
[...]
di un modello di schema negoziale per il Parte_5 contratto di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia ha avviato un'indagine volta a verificare la compatibilità del suddetto schema con la disciplina antitrust.
Interpellata da Banca d'Italia, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha identificato le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI quali restrittive della concorrenza, evidenziando altresì che le condizioni generali di contratto stabilite in tale schema rappresentano l'espressione di deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrando in tal senso nell'ambito applicativo ex art. 2, co. 1 della legge n. 287/90, ed incidendo sul comportamento delle imprese concorrenti, con il rischio di una significativa restrizione della concorrenza, stante l'elevato numero di banche associate all'ABI.
Viene quindi in rilievo la disciplina normativa nazionale a tutela della concorrenza dettata dalla legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e la ratio ad essa sottesa, di tutela dell'ordine pubblico economico e del corretto svolgimento delle relazioni economiche poste in essere all'interno del mercato.
Il consumatore o l'impresa, a fronte di una richiesta di finanziamento, si vede costretto a sottoscrivere un contratto “a valle” di fideiussione omnibus, sulla scorta del modello ABI, costituente lo sbocco dell'intesa anticoncorrenziale vietata “a monte”, vedendosi così elidere il proprio 16
diritto di scelta sul tipo di contratto da concludere e sul relativo contenuto.
L'art. 2, co. 2, lett. A), della legge antitrust, vieta alle imprese le intese che abbiano per oggetto – o per effetto – di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, elencando una serie di attività esemplificative di tali accordi e sancendone la nullità, al successivo comma 3, quale sanzione nell'ipotesi che vengano realizzate in violazione di tale disposizione.
Nella stessa ottica, l'art. 101 TFUE vieta tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno, prevedendo la nullità quale conseguenza.
Il successivo articolo 102 TFUE stabilisce che: “è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”.
In altri termini, la posizione dominante di un'impresa è vietata se incompatibile con il mercato interno, ovvero quando abbia lo scopo di farne abuso, limitando la concorrenza.
-L'intervento delle Sezioni Unite
Con la sentenza n. 41994/21, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito la nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8, contenute nelle fideiussioni conformi allo schema predisposto dall'ABI e riproduttivo dell'intesa vietata a monte per violazione della normativa antitrust, salvo la declaratoria di nullità dell'intero contratto laddove le parti provino una diversa volontà, tale per cui non avrebbero concluso il contratto senza di esse.
In specie, le clausole censurate con il provvedimento n. 55/2005 di
Banca d'Italia, sono: la clausola di reviviscenza (n.2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (n.6); la clausola di sopravvivenza
(n.8). 17
Le clausole n. 2 e 8 prevedono la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita, impegnando il fideiussore a tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento;
la n. 6 adduce conseguenze negative in capo al fideiussore anche qualora siano derivanti dal condotta negligente della banca che abbia omesso di agire nel termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
La Suprema Corte esamina la tutela riconoscibile, se reale o risarcitoria, al contraente che abbia concluso con la banca un contratto di fideiussione a valle recante pedissequamente le clausole attuative dell'intesa vietata a monte. Al fine di risolvere tale contrasto, la Corte analizza i diversi orientamenti, ognuno dei quali propende per soluzioni diverse.
Secondo una prima tesi il rimedio risarcitorio dovrebbe essere l'unico possibile, altri prediligono la nullità totale della fideiussione bancaria omnibus, altri ancora ritengono che sia più idonea la tutela della nullità parziale.
Le Sezioni Unite aderiscono a tale ultimo filone interpretativo, precisando che l'eliminazione delle clausole illegittime consente di preservare la validità della fideiussione nel resto, anche in virtù del principio di conservazione degli atti negoziali.
Secondo la convenuta il contratto impugnato avrebbero natura di contratto autonomo di garanzia.
Il garante infatti si era impegnato al pagamento “a semplice richiesta e senza eccezioni”. Si sarebbe pertanto verificata l'ipotesi prevista dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento ‹‹a prima richiesta e senza eccezioni›› vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. Sez. III,
19736/2011). 18
Sul punto occorre effettuare due precisazioni, una in diritto e l'altra in fatto.
In diritto occorre osservare che il principio affermato dalla Corte di
Cassazione e richiamato dalla convenuta non deve essere inteso in senso automatico, ricollegando la natura autonoma del rapporto alla semplice presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”. Come osserva la stessa massima citata da , bisogna comunque verificare Pt_6 che tale clausola non si ponga in contrasto con l'intero contenuto del contratto. Tale principio è stato ulteriormente chiarito nella recente sentenza n. 4717/2019, secondo cui “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto”. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in virtù della mera presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", aveva qualificato una polizza assicurativa quale contratto autonomo di garanzia, senza tener conto dell'intero contenuto della polizza e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento, l'inadempienza riscontrata).
In fatto, occorre considerare che il contratto prodotto sub n. 4 vincola il garante al pagamento “a prima richiesta” (art. 7 condizioni generali), ma non utilizza la locuzione “senza eccezioni”. Certo, potrebbe dirsi che affermare che il contraente debba pagare alla banca “immediatamente e a semplice richiesta scritta” implichi che egli non possa sollevare alcuna eccezione. L'esclusione del potere di sollevare eccezioni sarebbe dunque implicita nell'obbligo di pagamento a semplice richiesta. Tuttavia, nel successivo articolo 9 si legge che “nessuna eccezione può essere 19
opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore". Il contratto indica dunque l'unica eccezione preclusa al garante, dal che si desume, a contrario, che il medesimo possa sollevare nei confronti del creditore tutte le altre eccezioni spettanti al debitore principale.
La lettura delle restanti clausole contrattuali rafforza la conclusione che il contratto intercorso tra le parti integri una vera e propria fideiussione.
In questo senso militano numerose circostanze:
a. l'impiego costante, nel contratto, dei termini “fidejussione” e
“fidejussorie, con altrettanto costante richiamo – anche per derogarvi – alla disciplina codicistica del negozio fideiussorio;
b. l'individuazione dell'impegno assunto dal garante con il contenuto dell'obbligazione principale, laddove si prevede che la fideiussione garantisce l'adempimento di qualunque obbligazione assunta dal debitore principale nei confronti della banca c. la delimitazione quantitativa dell'impegno del garante con riferimento al pagamento di quanto risultasse dovuto dal debitore principale. All'art. 1 delle condizioni generali si legge: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, che chiaramente collega e confina la responsabilità del garante ad un inadempimento dell'obbligato principale;
d. la natura dei rapporti intercorrenti tra le parti, in cui il garante è socio della società garantita. Il garante è dunque un soggetto cointeressato all'operazione economica intrapresa dalla società obbligata in via principale, secondo uno schema radicalmente diverso da quello della prestazione di garanzia autonoma, solitamente espressa (a titolo oneroso) da un operatore finanziario estraneo al rapporto principale nell'ambito di una polizza fideiussoria a prima richiesta (è opportuno notare a questo proposito che è proprio con riguardo alla specifica tematica delle polizze fideiussorie prestate da una banca o da un'assicurazione che si è sviluppata la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dalla convenuta). 20
In conclusione, la valutazione complessiva delle disposizioni contrattuali e dei rapporti intercorrenti tra le parti rende evidente come l'obbligazione assunta dal garante nel contratto impugnato abbia mantenuto quel carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale, che è tipico della fideiussione.
Sulla decadenza ex art.1957 c.c.
Del resto, la ratio che sorregge la norma di cui all'art. 1957 c.c. è quella di tutelare la posizione del fideiussore dall'inerzia del creditore nel recupero di quanto dovuto dal debitore principale. Si legga sul punto quanto statuito da Cass., sentenza n. 1724/2016: “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni)”.
Tale esigenza non si ravvisa, o è quanto meno attenuata, laddove il garante abbia assunto un obbligo di pagamento immediato e svincolato da quello del debitore principale.
Dal momento che la fideiussione impugnata non riporta la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” e si è accertata la loro natura accessoria rispetto al debito principale, si deve concludere che il principio richiamato da tale sentenza non sia applicabile al caso di specie.
APPLICAZIONE DI TALI PRINCIPI ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
La (limitata) rilevanza probatoria 21
del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005
Con la nota sentenza n. 41994/2021, le SS.UU. hanno affermato la nullità
(parziale) dei contratti “a valle” stipulati in esecuzione di una intesa limitativa della concorrenza.
In sostanza, e con riferimento alla materia del procedimento in cui si sono pronunciate le SS.UU., per affermare la nullità delle clausole contenute nella fideiussione occorre provare l'esistenza di una condotta anticoncorrenziale, costituita:
a) da una intesa tra le aziende volta a limitare il libero gioco della concorrenza;
b) da un contratto “a valle”, che a sua volta presenti “un nesso funzionale” con l'intesa di cui sopra
L'onere di tale prova incombe, in base al principio generale di cui all'art.2697 cc, sulla parte che deduce la nullità.
Le SS.UU. osservano però (paragrafo 2.19.1) che “il provvedimento della
Banca d'ItaIia di accertamento dell'infrazione (…) possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale”.
Il fatto che la sentenza attribuisca rilevanza probatoria al provvedimento della Banca d'Italia merita di essere considerato con estrema attenzione, perché consente di cogliere un aspetto del ragionamento della Corte che potrebbe sfuggire ad una prima lettura della sentenza.
E' noto che la nullità che colpisce le clausole della fideiussione riproduttive dello schema negoziale diffuso dall'ABI non attiene ad una forma di contrarietà del loro contenuto rispetto a norme imperative, ma solo al fatto che esse rappresentano una attuazione dell'intesa limitativa della concorrenza. Al di fuori delle pratiche anticoncorrenziali introdotte dall'intesa illecita, esse restano perfettamente lecite e ben possono essere inserite – individualmente o anche tutte insieme – in un contratto.
L'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, che le SS.UU. hanno confermato essere “spendibile” nell'ambito del giudizio ordinario, riguarda proprio il fatto che, nel periodo preso in esame dall' , CP_6 22
esisteva una diffusa prassi operativa in base alla quale diverse banche presentavano ai clienti uno schema contrattuale uniforme, contenente tra l'altro le tre clausole cui la Banca d'Italia prima e la Corte poi avevano riconosciuto una spiccata attitudine distorsiva del mercato. L'istituto aveva anzi aveva accertato (par.93) che le prassi uniformi preesistevano addirittura alla diffusione dello schema ABI, la cui rilevanza ai fini dell'accertamento riguardava dunque la possibilità che esso perpetuasse e rafforzasse le prassi già in corso.
E' questo accertamento fattuale che consente di presumere che la singola fideiussione che contiene le clausole “sensibili” (di per sé lecite) rappresenti in realtà la fase attuativa di una intesa limitativa della concorrenza. L'onere probatorio gravante sul fideiussore viene così ad essere alleggerito, essendo sufficiente produrre il provvedimento accertativo. Il giudice non dovrà fare altro che verificare se la fideiussione per cui è causa sia riconducibile alla tipologia del contratto “a valle” che la Banca d'Italia aveva riconosciuto essere collegata all'intesa limitativa della concorrenza, ed in caso affermativo dovrà dichiarare la nullità parziale.
Non si deve però pensare che la nullità della fideiussione consegua alla mera corrispondenza testuale delle sue clausole rispetto a quelle del regolamento uniforme. Se così fosse, nessun bisogno ci sarebbe stato, nel ragionamento seguito dalle SS.UU, di valorizzare come invece è stato fatto l'esistenza ed il contenuto del provvedimento della Banca d'Italia. Al contrario, il rilievo della corrispondenza testuale fra lo schema ABI ed il contratto a valle diventa sufficiente solo in virtù dell'accertamento fattuale compiuto una volta per tutte dalla Banca d'Italia.
E' peraltro evidente che il provvedimento amministrativo di accertamento dell'infrazione potrà avere valore probatorio solo relativamente alla fattispecie che esso aveva preso in esame, ed entro i limiti della istruttoria svolta in quella sede.
Ora, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 riguardava esclusivamente un particolare negozio: la fideiussione omnibus. L'oggetto dell'accertamento era condizionato ab ovo dal fatto che lo schema negoziale trasmesso dall'ABI riguardava appunto tale tipo 23
di negozio (vedasi il par.9 del Provvedimento). La Banca d'Italia si è mantenuta scrupolosamente entro questi limiti, come dimostra il fatto che tutta l'istruttoria svolta ha riguardato esclusivamente la fideiussione omnibus: sia con riguardo alle considerazioni preliminari circa la funzione economica tipica dell'istituto (par 38 e ss.), sia con riguardo alla Parte verifica della diffusione dello schema contrattuale proposto da elle prassi operative delle banche (par. 58 e ss.). Coerentemente con queste premesse, anche il dispositivo del Provvedimento è incentrato sulla tipologia negoziale in questione, laddove attesta che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” .
Pare insomma indiscutibile che il Provvedimento contenga l'accertamento (e quindi, per quel che interessa il giudice di merito, la prova) del fatto che le fideiussioni omnibus che replicano le clausole 2, 6 ed 8 del modello di fideiussione omnibus diramato dall'ABI rappresentano un accordo “a valle” di una intesa limitativa della concorrenza, e sono dunque nulle nei limiti meglio precisati dalle SSUU.
Ci si deve chiedere, a questo punto, se il Provvedimento n.55 sia in qualche modo idoneo a provare, o quanto meno a fondare un ragionamento presuntivo utile a provare: a) l'esistenza di una intesa bancaria volta alla limitazione della concorrenza;
b) l'esistenza di un
“nesso funzionale” tra tale intesa e le fideiussioni anche con riferimento alle fideiussioni specifiche.
Sotto il primo profilo, il lapalissiano rilievo del fatto che lo schema ABI abbia come oggetto esplicito la fideiussione omnibus appare bensì rilevante, e tuttavia meno decisivo di quanto si potrebbe pensare. Stante la stretta somiglianza testuale esistente tra i contratti di fideiussione specifica e generica (la cui differenza può limitarsi sostanzialmente anche alla sola descrizione dell'oggetto della garanzia), non appare possibile escludere in maniera assoluta che l'intesa fosse volta a disciplinare anche negozi affini a quello esplicitamente richiamato. 24
Insormontabile appare invece la carenza probatoria concernente l'esistenza di un nesso funzionale tra l'intesa e lo specifico negozio per cui è causa. In relazione alla fideiussione omnibus, come si è visto, la
Banca d'Italia, dopo avere effettuato una apposita attività istruttoria, aveva accertato che le clausole dello schema negoziale erano state diffusamente recepite dalle banche presso cui si era svolta l'indagine. Si è visto che tale accertamento è necessario nel caso di clausole contenute in una fideiussione omnibus che recepisce lo schema uniforme introdotto con riferimento a quel preciso tipo negoziale;
esso a maggior ragione deve essere ritenuto indispensabile nel caso di clausole introdotte in un tipo di negozio diverso (la fideiussione specifica) da quello che lo schema uniforme intendeva dichiaratamente regolare.
Ma siccome un simile accertamento, per quanto riguarda le fideiussioni specifiche, non è stato compiuto con il Provvedimento n.55, si deve giungere alla conclusione che il soggetto che deduce la nullità della fideiussione specifica da lui prestata, sostenendo che essa rappresenta una pattuizione “a valle” dell'intesa contenuta nel modello uniforme realizzato dall'ABI, non può adempiere al proprio onere probatorio solo richiamando tale Provvedimento nonchè la corrispondenza testuale delle clausole da lui accettate con quelle contenute nello schema ABI. Egli dovrà, invece, dimostrare che anche per le fideiussioni specifiche si era verificata la convergenza sul modello ABI degli schemi negoziali delle banche, e che il contenuto del negozio da lui concluso rappresentava una conseguenza di tale fenomeno1.
Le considerazioni che precedono consentono di risolvere una ulteriore questione frequentemente posta dalla casistica giudiziaria: se, ed entro quali limiti, il provvedimento n.55 possa giovare a chi eccepisca la nullità di fideiussioni omnibus stipulate in epoca successiva.
Poichè l'Istituto di vigilanza svolse le sue indagini nel mese di settembre
2004 (par.6), è evidente come manchi una ricognizione delle prassi seguite dagli istituti di credito in epoca successiva.
Non appare possibile colmare una simile lacuna con un ragionamento presuntivo basato su una ipotetica perseveranza degli operatori bancari 25
nelle condotte illecite: di tale perseveranza non è disponibile alcuna prova, ed anzi sarebbe piuttosto da presumere che la netta presa di posizione della Banca d'Italia possa avere agito nel senso di interrompere l'esecuzione dell'intesa illecita.
Richiamato quanto affermato in precedenza sulla necessità di un accertamento fattuale dell'esistenza di una prassi anticoncorrenziale vigente al momento della pattuizione asseritamente nulla, si dovrà concludere che anche in questo caso la sola produzione del provvedimento della Banca d'Italia non può giovare al cliente.
Al più, conformemente con quanto già affermato in fatto da questo e da altri tribunali, si potrà presumere che la ricognizione effettuata dalla
Banca d'Italia con il provvedimento del maggio 2005 abbia efficacia per tutto quell'anno solare.
APPLICAZIONE DI TALI PRINCIPI AL CASO DI SPECIE
La opposta ha tempestivamente domandato a codesto Giudice di essere ammessa a dare prova della persistenza dell'intesa illecita a distanza cronologica dal perimetro temporale dell'accertamento condotto dalla
Banca d'Italia, conclusosi con il provvedimento n. 55/2005, con riguardo al modulo ABI per fideiussioni specifiche adottato nel luglio 2013.
Tale indagine ha condotto ad un risultato che conferma la tesi della opponente e, atteso che tutti coloro che hanno risposto all'ordine del
Tribunale hanno depositato le lettere di fideiussione specifica, e queste riportano le clausole de quibus;
unica eccezione , la Parte_3 quale ha trasmesso un documento che non le contiene perchè trattasi del contratto in uso nel luglio 2023 (e non nel luglio 2013!), quindi successivo alla censura delle SS.UU. e relativo a periodo diverso da quello richiesto, Tutti gli altri modelli di fideiussione (provenienti da
Banco Popolare, Banca Popolare di Milano, Banca di Asti, Banco Monte dei Paschi di Siena, Banca Valsabbina, Credit agricole, BNL, Banco abruzzese, Banca Sella) recano le censurate clausole.
L'eccezione, poi, sulla natura di garanzia autonoma ex adverso formulata Contr Cont Cont (limitatamente alle posizioni di , e BNL) risulta infondata 26
Si osserva come, al di là del nomen iuris, avuto riguardo al tenore complessivo degli accordi, si tratti in effetti in tutti i casi di fideiussione e non di contratti autonomi di garanzia, non avendo di quest'ultimo le caratteristiche. Come è noto, la semplice presenza della clausola “a semplice richiesta” non è da sola sufficiente a dare al contratto la natura di garanzia autonoma come controparte vorrebbe. Occorre infatti considerare le caratteristiche dell'accordo nella sua globalità, e ciò facendo nel caso di specie, risulta evidente la natura accessoria del contratto in esame, che segue le sorti del debito principale, a cui resta indissolubilmente legato. In parole povere, quanto all'eccezione sollevata a verbale dalla convenuta, non si rinviene nelle fideiussioni in esame alcuna pattuizione che possa far ritenere l'autonomia della garanzia prestata dal fideiussore (che avrebbe assunto in tal caso una funzione di tipo “cauzionale”, avente quindi natura di indennizzo e non di esecuzione dell'obbligazione principale). La garanzia autonoma infatti assiste normalmente prestazioni infungibili e può essere azionata solo all'esito dell'inadempimento del debitore principale, garantendo al beneficiario una sorta di risarcimento sotto forma di indennizzo o penale, per un importo che risulta determinato a priori, al momento della sottoscrizione della garanzia. La fideiussione, invece, ha la funzione di assicurare al. Anche nella sentenza n. 3947/2010 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, è stato precisato che «il contratto autonomo di garanzia…ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il 27
fideiussore è un 'vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita (e non necessariamente sovrapponibile ad essa), perché non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore».
Le banche hanno trasmesso i moduli per fideiussioni specifiche;
• I moduli trasmessi recano la dicitura fideiussioni specifiche;
• I moduli recano le clausole dichiarate nulle dalle SSUU;
Dunque sussiste la prova della sussistenza nel luglio 2013 di una intesa vietata, cosicché anche il contratto per cui è causa deve ritenersi viziato da clausole nulle.
Con riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., si deve ritenere la intervenuta decadenza da parte della convenuta opposta dalla possibilità di domandare l'adempimento al fideiussore oltre il termine di sei mesi dal momento in cui il credito era diventato esigibile (ovverosia dalla scadenza dell'obbligazione prevista per il 20/07/2016, come risulta a pag. 1 dell'all.1 al ricorso monitorio). E' stato infatti dimostrato come la prima azione sia stata proposta nel 2023 e che non vi sia traccia alcuna, nemmeno stragiudiziale, di una richiesta nei confronti della odierna opponente, cosicché codesto Tribunale deve dichiarare l'intervenuta decadenza della convenutaopposta dalla possibilità di domandare l'adempimento dell'asserita obbligazione gravante su , Parte_1 anche in veste di eventuale garante.
L'opposizione deve pertanto essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato
Le spese di liiite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue:
Valore della Causa: Da € 5.201,00 ad € 26.000,00
Vanno applicati i valori medi ,
Fase di studio € 919,00
Fase introduttiva € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.680,00 28
Fase decisionale € 1.701,00
Compenso tabellare totale € 5.077,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I) In accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo , revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 1851/2023 (r.g. 5929/23);
II) Dichiara tenuta e condanna la società a Controparte_1 responsabilità limitata con socio unico costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede legale in Conegliano
(TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di O- ,in persona del P.IVA_1 leg.rappr. pro-tempore, a rifondere al sig.Parte_1
( ), le spese di lite, che liquida in € 144,50, C.F._1 per esborsi ed in € 5.077,00 ( quattromilatrecentonovanta/00) per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M. Min.Giust.
n.147 del 2022, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Genova l'11 Luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Mauceri