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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 25/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14175/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Parte_1
de Miro e Fulvia de Miro ed elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti, presso il loro studio in
Napoli alla via R. Falvo n. 20
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar CP_1 Per_1
del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è
[...]
CP_ elett.te domiciliato in Napoli presso la sede di via A. De Gasperi, 55-
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.06.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver presentato, in data 12.09.2023, già casalinga, raggiunto il requisito anagrafico, domanda
CP_ amministrativa volta ad ottenere la concessione dell'assegno sociale, rigettatale dall' con provvedimento del 14/11/2023, notificatole nella successiva data del 06/12/2023, per il seguente motivo : “sussiste coabitazione con il coniuge separato”; di non coabitare con il coniuge separato e di non avere alcun reddito;
che aveva presentato, avverso il provvedimento di diniego, ricorso amministrativo in data 20/02/2024 rimasto senza esito alcuno.
CP_ Tanto premesso, conveniva l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “… condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a concedere e corrispondere l'assegno-pensione sociale alla ricorrente in misura ordinaria, computando altresì le mensilità maturate dalla domanda amministrativa;
condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei CP_1 arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge”; il tutto con vittori di spese di lite.
L' nel merito ha rappresentato la correttezza del suo operato e ha concluso chiedendo il rigetto CP_1
della domanda giudiziale con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
La domanda giudiziale è proponibile e procedibile e non risulta avverata la decadenza triennale di cui all'art.47 del dpr 639/70, come modificato dalla legge 111/2011 decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa.
Ciò premesso, il ricorso è nel merito infondato e va, pertanto, rigettato.
Sul piano generale, va osservato che l'assegno sociale ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, è previsto dall'art. 3 l. 335/1995 ed è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
La norma rilevante, comma 6 dell'art. 3, Legge n. 335/1995, prevede che “Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza, viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti, previsti dalla legge. Sono, inoltre, dovuti gli interessi dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 67 anni di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, in base all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno.
Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
I redditi da tenere in considerazione sono quelli assoggettabili all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, quelli esenti da imposta quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato
(pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall' pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, CP_2
etc) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, etc) ed infine gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non sono da computare nel reddito i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, la casa di abitazione, l'importo dell'assegno sociale del richiedente (è da dichiarare invece quello del coniuge), i trattamenti di famiglia, 1/3 dell'importo della pensione liquidata con il solo sistema contributivo, l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 per i soggetti che hanno subito danni provocati da trasfusioni o vaccinazioni, le indennità di accompagnamento, le indennità di comunicazione per i sordomuti, gli assegni vitalizi erogati ai combattenti della guerra 15/18.
All'art. 3 l. 335/1995 laddove il legislatore dispone che “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento” e, laddove utilizza la locuzione "non si computano nel reddito…. il reddito della casa di abitazione”, intende che debba essere preso in considerazione, al fine della valutazione complessiva della condizione reddituale del richiedente l'assegno sociale, anche il valore degli immobili non costituenti “casa di abitazione”. Si rileva, inoltre, che la condizione reddituale legittimante il diritto all'assegno sociale deve sussistere al momento della presentazione della domanda, in base alla quale viene, altresì, stabilita la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello della detta presentazione.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova di versare nelle condizioni ex lege previste, ivi compresi lo stato di bisogno e la ricorrenza del requisito reddituale, è a carico di colui che chiede la prestazione (da ultimo, Cass. 26.11.2018, n.30580) e per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente alla richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato di bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.
Quanto ai motivi del rigetto della domanda in via amministrativa, l' ha dedotto che l'istante CP_1
ancora coabita con il coniuge separato mentre quest'ultima ha eccepito di non coabitare con il coniuge separato a far data dagli inizi del mese di ottobre del 2018 allorquando l'immobile – nato come casa coniugale – era stato materialmente diviso in ragione della autorizzazione indicata nel provvedimento di separazione personale dei coniugi a firma della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli recante n. Reg. N.A. 634/2018; che i sigg.ri avevano depositato presso la Controparte_3
Procura Affari Civili presso il Tribunale di Napoli negoziazione assistita per la separazione personale nel precedente mese di luglio dell'anno 2018 e tale procedimento era stato convalidato con nulla osta dal PM incaricato ed in relazione a tanto, essendo in essere un mutuo per l'immobile coniugale sito in
Napoli al Corso Garibaldi 165, era stata, tra le altre pattuizioni, considerata la convenienza di dividere materialmente il medesimo;
che, in ragione di tale evento, ad oggi abitava una porzione di immobile delimitata così come stabilito nelle condizioni di separazione.
Inoltre, deduce che la sola circostanza che uno dei due coniugi non abbia rilasciato la casa coniugale, in favore dell'altro coniuge, non comporta in sé il mantenimento o il ripristino della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi (cfr. Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 13/04/2023 n.
9839).
A tale riguardo, va detto che per l'erogazione dell'assegno sociale deve farsi riferimento al solo reddito del beneficiario solo nell'ipotesi in cui lo stesso, pur se sposato, sia "legalmente ed effettivamente separato".
Il richiamo oltre che all'aspetto formale anche a quello della effettività della separazione denota come il dato rilevante non è dato tanto dal fatto di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipici della vita matrimoniale, quanto dal dato in sé della convivenza. Ebbene, così come correttamente dedotto da parte dell' previdenziale resistente e non CP_4
contestato – perlomeno in fatto - dalla ricorrente, si deve evidenziare che, nella fattispecie in esame, i coniugi non hanno mai modificato la residenza posta sin dal 24/4/1991 in Napoli al Corso Garibaldi n.
165 - frazione sc.P - né vi è alcuna prova in atti dell'avvenuta esecuzione, nell'anno 2018, di lavori di divisione dell'immobile dei quali, considerata la natura degli stessi, si sarebbe dovuto trovare riscontro catastale (a seguito di frazionamento immobiliare in due particelle diverse) e, conseguentemente, nei registri anagrafici, ove, a contrario, i coniugi risultano ancora residenti nella medesima frazione di immobile (sc. P).
E' evidente, inoltre, come alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta all'affermazione resa dalla parte ricorrente nelle note conclusionali secondo cui “ per mere ragioni di convenienza economica e di problematiche emerse su mutuo bancario, il cespite – strutturalmente diviso a far data dalla separazione personale dei coniugi – non ha subito “pubbliche” modifiche catastali”, in mancanza di specifica allegazione e prova tanto delle ragioni di “ convenienza economica” quanto delle “problematiche” emerse sul mutuo bancario che avrebbero impedito la pubblicità catastale delle modifiche strutturali così come effettivamente, in tesi, realizzate.
Il tutto fa, pertanto, propendere nel senso della non realizzazione in fatto di alcuna modifica strutturale dell'immobile in oggetto senza la dovuta pubblicità catastale ( la qual cosa avrebbe, d'altronde, integrato anche una fattispecie di rilevo penale da segnalare, in ogni caso, alle Autorità competenti ) con la conseguenza dell'effettiva perdurante coabitazione tra i due coniugi all'interno della ex casa coniugale, elemento, quest'ultimo, grave e sufficiente a fondare la presunzione che i redditi degli stessi confluissero e dovessero essere considerati unitariamente, laddove, come nel caso in esame, la ricorrente non fa cenno alcuno ai redditi dell'ex coniuge e si limita a sostenere che ella e l'ex marito hanno abitato in particelle strutturalmente divise del medesimo appartamento, dato rilevatosi, però, inveritiero.
Sarebbe stato, al contrario, suo onere allegare e comprovare che a tale coabitazione o convivenza che fosse non ha fatto seguito un mantenimento di tipo materiale e/o economico da parte dell'ex coniuge per cui ella si sarebbe potuta avvalere fondatamente dello status di separata a fini reddituali.
A tale onere la ricorrente si è sottratta laddove, tra l'altro, si consideri anche la mancata allegazione e prova di fattori sopravvenuti rispetto alla situazione precedente – che, pertanto, in fatto deve ritenersi immutata – tali da giustificare l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa volta al conseguimento dell'assegno sociale solo in data 12.09.2023 e, pertanto, a distanza di circa tre anni successivamente al raggiungimento del requisito anagrafico ( compimento del 67° anno di età in data
15.10.2020).
Parte ricorrente non ha, infatti, in alcun modo chiarito come abbia potuto provvedere a se stessa - pur essendo in tesi non convivente con il marito e senza reddito in quanto casalinga - nei tre anni CP_ precedenti l'avvenuta richiesta dell'assegno sociale all' – il che lascia ragionevolmente presumere che abbia potuto sempre contare sul sostegno economico dell'ex coniuge non avendo provveduto, tra l'altro, ad indicare il nominativo della persona che l'avrebbe aiutata nel proprio sostentamento in luogo di quest'ultimo e/o il motivo per cui il supporto economico di questa persona sarebbe, poi, venuto meno - né, d'altro canto, ha, in alcun modo, dedotto eventuali sopravvenuti cambiamenti nella situazione economica dell'ex coniuge tali da giustificare il ricorso, solo nel settembre del 2023, al sussidio economico da parte dell'Istituto previdenziale. CP_ Resta, pertanto, il dato di fatto, evidenziato dall' in memoria, secondo cui “la consistenza del trattamento previdenziale di cui beneficia il coniuge è tutt'altro che esigua, considerato che ad oggi il coniuge percepisce un importo mensile di circa € 1500,00, con una trattenuta di soli € 90,00 ” rispetto al quale parte ricorrente si è limitata ad eccepire che la situazione reddituale di tale soggetto sarebbe totalmente estranea al processo a quo, affermazione, quest'ultima, che, però, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, non può essere condivisa.
All'esito, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza in mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. ( essendo depositata in atti la sola dichiarazione di esenzione dal pagamento del CU).
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
1.312,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 25/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14175/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Parte_1
de Miro e Fulvia de Miro ed elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti, presso il loro studio in
Napoli alla via R. Falvo n. 20
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar CP_1 Per_1
del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è
[...]
CP_ elett.te domiciliato in Napoli presso la sede di via A. De Gasperi, 55-
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.06.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver presentato, in data 12.09.2023, già casalinga, raggiunto il requisito anagrafico, domanda
CP_ amministrativa volta ad ottenere la concessione dell'assegno sociale, rigettatale dall' con provvedimento del 14/11/2023, notificatole nella successiva data del 06/12/2023, per il seguente motivo : “sussiste coabitazione con il coniuge separato”; di non coabitare con il coniuge separato e di non avere alcun reddito;
che aveva presentato, avverso il provvedimento di diniego, ricorso amministrativo in data 20/02/2024 rimasto senza esito alcuno.
CP_ Tanto premesso, conveniva l' resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “… condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a concedere e corrispondere l'assegno-pensione sociale alla ricorrente in misura ordinaria, computando altresì le mensilità maturate dalla domanda amministrativa;
condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei CP_1 arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge”; il tutto con vittori di spese di lite.
L' nel merito ha rappresentato la correttezza del suo operato e ha concluso chiedendo il rigetto CP_1
della domanda giudiziale con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
La domanda giudiziale è proponibile e procedibile e non risulta avverata la decadenza triennale di cui all'art.47 del dpr 639/70, come modificato dalla legge 111/2011 decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa.
Ciò premesso, il ricorso è nel merito infondato e va, pertanto, rigettato.
Sul piano generale, va osservato che l'assegno sociale ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, è previsto dall'art. 3 l. 335/1995 ed è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
La norma rilevante, comma 6 dell'art. 3, Legge n. 335/1995, prevede che “Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza, viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti, previsti dalla legge. Sono, inoltre, dovuti gli interessi dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 67 anni di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, in base all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno.
Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
I redditi da tenere in considerazione sono quelli assoggettabili all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, quelli esenti da imposta quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato
(pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall' pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, CP_2
etc) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, etc) ed infine gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non sono da computare nel reddito i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, la casa di abitazione, l'importo dell'assegno sociale del richiedente (è da dichiarare invece quello del coniuge), i trattamenti di famiglia, 1/3 dell'importo della pensione liquidata con il solo sistema contributivo, l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 per i soggetti che hanno subito danni provocati da trasfusioni o vaccinazioni, le indennità di accompagnamento, le indennità di comunicazione per i sordomuti, gli assegni vitalizi erogati ai combattenti della guerra 15/18.
All'art. 3 l. 335/1995 laddove il legislatore dispone che “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento” e, laddove utilizza la locuzione "non si computano nel reddito…. il reddito della casa di abitazione”, intende che debba essere preso in considerazione, al fine della valutazione complessiva della condizione reddituale del richiedente l'assegno sociale, anche il valore degli immobili non costituenti “casa di abitazione”. Si rileva, inoltre, che la condizione reddituale legittimante il diritto all'assegno sociale deve sussistere al momento della presentazione della domanda, in base alla quale viene, altresì, stabilita la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello della detta presentazione.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova di versare nelle condizioni ex lege previste, ivi compresi lo stato di bisogno e la ricorrenza del requisito reddituale, è a carico di colui che chiede la prestazione (da ultimo, Cass. 26.11.2018, n.30580) e per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente alla richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato di bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.
Quanto ai motivi del rigetto della domanda in via amministrativa, l' ha dedotto che l'istante CP_1
ancora coabita con il coniuge separato mentre quest'ultima ha eccepito di non coabitare con il coniuge separato a far data dagli inizi del mese di ottobre del 2018 allorquando l'immobile – nato come casa coniugale – era stato materialmente diviso in ragione della autorizzazione indicata nel provvedimento di separazione personale dei coniugi a firma della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli recante n. Reg. N.A. 634/2018; che i sigg.ri avevano depositato presso la Controparte_3
Procura Affari Civili presso il Tribunale di Napoli negoziazione assistita per la separazione personale nel precedente mese di luglio dell'anno 2018 e tale procedimento era stato convalidato con nulla osta dal PM incaricato ed in relazione a tanto, essendo in essere un mutuo per l'immobile coniugale sito in
Napoli al Corso Garibaldi 165, era stata, tra le altre pattuizioni, considerata la convenienza di dividere materialmente il medesimo;
che, in ragione di tale evento, ad oggi abitava una porzione di immobile delimitata così come stabilito nelle condizioni di separazione.
Inoltre, deduce che la sola circostanza che uno dei due coniugi non abbia rilasciato la casa coniugale, in favore dell'altro coniuge, non comporta in sé il mantenimento o il ripristino della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi (cfr. Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 13/04/2023 n.
9839).
A tale riguardo, va detto che per l'erogazione dell'assegno sociale deve farsi riferimento al solo reddito del beneficiario solo nell'ipotesi in cui lo stesso, pur se sposato, sia "legalmente ed effettivamente separato".
Il richiamo oltre che all'aspetto formale anche a quello della effettività della separazione denota come il dato rilevante non è dato tanto dal fatto di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipici della vita matrimoniale, quanto dal dato in sé della convivenza. Ebbene, così come correttamente dedotto da parte dell' previdenziale resistente e non CP_4
contestato – perlomeno in fatto - dalla ricorrente, si deve evidenziare che, nella fattispecie in esame, i coniugi non hanno mai modificato la residenza posta sin dal 24/4/1991 in Napoli al Corso Garibaldi n.
165 - frazione sc.P - né vi è alcuna prova in atti dell'avvenuta esecuzione, nell'anno 2018, di lavori di divisione dell'immobile dei quali, considerata la natura degli stessi, si sarebbe dovuto trovare riscontro catastale (a seguito di frazionamento immobiliare in due particelle diverse) e, conseguentemente, nei registri anagrafici, ove, a contrario, i coniugi risultano ancora residenti nella medesima frazione di immobile (sc. P).
E' evidente, inoltre, come alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta all'affermazione resa dalla parte ricorrente nelle note conclusionali secondo cui “ per mere ragioni di convenienza economica e di problematiche emerse su mutuo bancario, il cespite – strutturalmente diviso a far data dalla separazione personale dei coniugi – non ha subito “pubbliche” modifiche catastali”, in mancanza di specifica allegazione e prova tanto delle ragioni di “ convenienza economica” quanto delle “problematiche” emerse sul mutuo bancario che avrebbero impedito la pubblicità catastale delle modifiche strutturali così come effettivamente, in tesi, realizzate.
Il tutto fa, pertanto, propendere nel senso della non realizzazione in fatto di alcuna modifica strutturale dell'immobile in oggetto senza la dovuta pubblicità catastale ( la qual cosa avrebbe, d'altronde, integrato anche una fattispecie di rilevo penale da segnalare, in ogni caso, alle Autorità competenti ) con la conseguenza dell'effettiva perdurante coabitazione tra i due coniugi all'interno della ex casa coniugale, elemento, quest'ultimo, grave e sufficiente a fondare la presunzione che i redditi degli stessi confluissero e dovessero essere considerati unitariamente, laddove, come nel caso in esame, la ricorrente non fa cenno alcuno ai redditi dell'ex coniuge e si limita a sostenere che ella e l'ex marito hanno abitato in particelle strutturalmente divise del medesimo appartamento, dato rilevatosi, però, inveritiero.
Sarebbe stato, al contrario, suo onere allegare e comprovare che a tale coabitazione o convivenza che fosse non ha fatto seguito un mantenimento di tipo materiale e/o economico da parte dell'ex coniuge per cui ella si sarebbe potuta avvalere fondatamente dello status di separata a fini reddituali.
A tale onere la ricorrente si è sottratta laddove, tra l'altro, si consideri anche la mancata allegazione e prova di fattori sopravvenuti rispetto alla situazione precedente – che, pertanto, in fatto deve ritenersi immutata – tali da giustificare l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa volta al conseguimento dell'assegno sociale solo in data 12.09.2023 e, pertanto, a distanza di circa tre anni successivamente al raggiungimento del requisito anagrafico ( compimento del 67° anno di età in data
15.10.2020).
Parte ricorrente non ha, infatti, in alcun modo chiarito come abbia potuto provvedere a se stessa - pur essendo in tesi non convivente con il marito e senza reddito in quanto casalinga - nei tre anni CP_ precedenti l'avvenuta richiesta dell'assegno sociale all' – il che lascia ragionevolmente presumere che abbia potuto sempre contare sul sostegno economico dell'ex coniuge non avendo provveduto, tra l'altro, ad indicare il nominativo della persona che l'avrebbe aiutata nel proprio sostentamento in luogo di quest'ultimo e/o il motivo per cui il supporto economico di questa persona sarebbe, poi, venuto meno - né, d'altro canto, ha, in alcun modo, dedotto eventuali sopravvenuti cambiamenti nella situazione economica dell'ex coniuge tali da giustificare il ricorso, solo nel settembre del 2023, al sussidio economico da parte dell'Istituto previdenziale. CP_ Resta, pertanto, il dato di fatto, evidenziato dall' in memoria, secondo cui “la consistenza del trattamento previdenziale di cui beneficia il coniuge è tutt'altro che esigua, considerato che ad oggi il coniuge percepisce un importo mensile di circa € 1500,00, con una trattenuta di soli € 90,00 ” rispetto al quale parte ricorrente si è limitata ad eccepire che la situazione reddituale di tale soggetto sarebbe totalmente estranea al processo a quo, affermazione, quest'ultima, che, però, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, non può essere condivisa.
All'esito, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza in mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. ( essendo depositata in atti la sola dichiarazione di esenzione dal pagamento del CU).
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
1.312,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario