Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 2
Il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4 cod. civ., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito.
Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 cod. civ.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/1999, n. 6209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6209 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA DEL GAS SALERNO, in persona del Direttore e legale rappresentante dr. CORRADO GRIMALDI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDAGNO 27, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO BASSO, difeso dall'avvocato AGOSTINO SALIMBENE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'RO SO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato D. RESCIGNO, difesa dagli avvocati MICHELE CATAPANO, VITTORIO PROVENZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 247/96 del Giudice di pace di SALERNO, depositata il 5/7/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/2/99 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI D'OS, con atto notificato il 4 dicembre 1995, proponeva opposizione avverso il decreto in data 4.10.95 con il quale il giudice di pace di Salerno, ad istanza dell'Azienda del gas di quella città, le aveva ingiunto il pagamento di £. 427.000, oltre accessori e spese legali, per forniture di gas ad uso domestico di cui alla fattura n. 412 del 24.4.90.
Deduceva l'opponente l'illegittimità della richiesta in quanto dalle fatture di pagamento emesse in data successiva al 24.4.90 si evinceva l'inesistenza di una situazione debitoria di essa D'OS, recando esse la dicitura "i pagamenti delle precedenti bollette sono regolari", il che costituiva vera e propria quietanza liberatoria.
Chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposto decreto, vinte le spese. Si costituiva l'opposta che, nell'impugnare estensivamente tutto quanto "ex adverso" eccepito, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Dal canto suo la D'OS si opponeva a tale concessione eccependo tra l'altro l'avvenuta prescrizione del credito vantato da parte avversa.
Negata la provvisoria esecuzione e disposta l'esibizione da parte dell'Azienda di copia del contratto di fornitura stipulato con la utente, con sentenza 5.7.96 il Giudice di pace accoglieva l'opposizione revocando il decreto per avvenuta prescrizione del credito dallo stesso portato e condannava l'opposta alle spese del giudizio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda del gas di Salerno sulla base di due motivi. Resiste con controricorso NI D'OS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, osserva la ricorrente che il giudice di pace, pur avendo correttamente qualificato il contratto stipulato tra essa Azienda del gas e la D'OS come contratto di somministrazione soggetto alla prescrizione breve di cui all'art.2948 n. 4 c.c., abbia errato nell'individuare il momento in cui era iniziato a decorrere tale termine prescrizionale, (al 1 aprile 1990, scadenza del periodo di consumo gennaio-marzo 1990, anziché al 24 aprile dello stesso anno, data di emissione della fattura in cui il credito relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento. Le censure non hanno pregio.
Come è noto il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un Ente fornitore di servizi, che venga pagato dall'utente annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito, il cui principio informatore è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore (v., in tema di somministrazione di energia elettrica Cass. S.U. n. 6458/85; Sez. 1, n. 7658/90; Sez. 1, n. 2429/94 e sul criterio informatore della disciplina della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., Cass. N. 5251/80, n. 6615/82). È noto altresì, per consolidata giurisprudenza di legittimità, che condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (v. Cass. N. 974/62, n. 689/ 63, n. 2002/63, n. 356/64, n. 2130/66, n. 863/67, n. 3222/68, n. 1401/70, n. 1482/71, n. 1893/73, n. 350/74, n. 4054/76, n. 1445/85, n. 1047/88, n. 2429/94, n. 4235/96, n. 4939/97). A tali principi risulta ispirata la sentenza del giudice di pace di Salerno, al quale non può, per tanto, imputarsi di non avere deciso secondo equità. Difatti, dopo avere premesso che il diritto dell'Azienda ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura del gas per il trimestre gennaio-marzo 1990 fosse azionabile sin dal primo aprile 1990, nessun impedimento legale esistendo a tale data al suo esercizio, a nulla rilevando che esso sia stato fatto valere in un momento successivo, con l'invio alla utente della fattura e la concessione alla stessa di un termine entro cui pagare senza incorrere nella mora, ha ritenuto quel giudice che la prescrizione quinquennale applicabile nella specie, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., fosse ormai maturata all'epoca della ricezione, da parte della
D'OS, della relativa richiesta di pagamento della fornitura in contestazione (6 aprile 1995).
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, che liquida in £. 66.200 oltre a £. 500.000 per onorari.
Roma 24 febbraio 1999.