Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/1999, n. 6209
CASS
Sentenza 21 giugno 1999

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, composta da un collegio di magistrati, tra cui il Dott. Alfredo Mensitieri in qualità di relatore. Le parti in causa sono un'Azienda del gas e un utente, che hanno contestato un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta per forniture di gas. L'utente ha sostenuto l'illegittimità della richiesta, argomentando che le fatture successive dimostravano l'assenza di debito, mentre l'Azienda ha chiesto la conferma del decreto e la provvisoria esecuzione, contestando la prescrizione del credito.

Il giudice ha accolto l'opposizione dell'utente, dichiarando il credito prescritto, e ha condannato l'Azienda alle spese legali. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso dell'Azienda, ha confermato la decisione del giudice di pace, sottolineando che il termine di prescrizione era decorso, poiché il diritto di credito era azionabile dal 1° aprile 1990 e non era stato esercitato tempestivamente. La Corte ha ribadito che la prescrizione breve di cinque anni si applica alle somministrazioni di servizi, e ha ritenuto infondate le censure dell'Azienda, respingendo il ricorso e confermando la condanna alle spese.

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Massime2

Il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4 cod. civ., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito.

Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 cod. civ.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/1999, n. 6209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6209
Data del deposito : 21 giugno 1999

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