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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/12/2025, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9612/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa IS AV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di r.g. 9612-2023, promossa da:
nato in [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F.: , nata in [...] il [...] C.F._1 Parte_2
.F.:B in proprio e quali eredi della madre sig.ra nata C.F._2 Per_1
in Avigliano (PZ) il 7.2.1948 C.F.: e deceduta il 10.8.2019 C.F._3
nonché eredi tutti del sig. nato in [...] il [...] e deceduto in Bari il Persona_2
12.2.2016, rappresentati e difesi dagli Alessandro Cetrone, C.F. , C.F._4
del Foro di Roma, e dall'avv. Nicola Barsotti, C.F. , del Foro di C.F._5
Lucca, ed elettivamente domiciliati agli indirizzi pec dichiarati dai medesimi avvocati
- ATTORI -
contro
, residente in [...] Controparte_1
pagina 1 di 11 - CONVENUTO CONTUMACE –
e contro con sede legale e direzione in Bologna, Via Controparte_2
Stalingrado n. 45, Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA , quale P.IVA_1
incorporante di , Controparte_3 Controparte_4
, il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, in virtù di atto di Controparte_5
fusione del 31.12.2013 a rogito Notaio di Bologna (Rep. n. 53712, Racc. n. Per_3
34018), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Dr. , Parte_3
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17 febbraio
2023 in autentica Notaio Dr. in Bologna n. 97405/12540 di rep./fasc. Persona_4
rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato e congiunto alla presente comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pietro Augusto de Nicolo del Foro di Trani (CF:
), ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Pappacena n. 10 C.F._6
presso il medesimo procuratore.
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare che i sigg.ri e sono creditori Parte_2 Parte_1
del sig. e della , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, delle voci risarcitorie illustrate nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo e della prima memoria ex art. 171ter Cpc, per quanto di ragione di loro titolarità iure proprio e iure successionis;
2) PER L'EFFETTO, condannare il sig. e la Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, secondo i Controparte_2
rispettivi titoli di solidale responsabilità, al pagamento in favore degli attori delle seguenti sorti capitali risarcitorie (ovvero quelle diverse che il Tribunale riterrà di pagina 2 di 11 giustizia ed equità, ex art. 1226 Cc), sorti capitali comunque da maggiorare della rivalutazione monetaria e/o degli interessi compensativi maturati ed in corso di maturazione, al tasso di cui all'art. 1284, 4° co., Cc, dal giorno 15/12/2015, ovvero, in subordine, dal 12/2/2016 all'integrale soddisfo:
2.1) € 209.414,00=, in favore della sig.ra al netto dell'acconto Pt_2 Parte_2
percepito, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col padre, il fu sig. da lei subito e subendo per effetto delle colpevoli Persona_2
condotte del sig. in occasione del sinistro stradale mortale e Controparte_1
damnifero verificatosi il 15/12/2015 ed azionato dall'attrice iure proprio;
2.2) € 123.173,00=, in favore della sig.ra a titolo di quota parte, Parte_2
pari ad ½, del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col marito, il fu
subito in vita dalla madre della sig.ra e moglie del sig. Persona_2 Pt_2 Per_2
la fu sig.ra (ed al netto dell'acconto percepito da quest'ultima), per
[...] Per_1
effetto delle colpevoli condotte del sig. in occasione del sinistro Controparte_1
stradale mortale e damnifero verificatosi il 15/12/2015 ed azionato dalla sig.ra Pt_2
iure successionis;
2.3) € 209.414,00=, in favore del sig. al netto dell'acconto percepito, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col padre, il fu sig.
da lui subito e subendo per effetto delle colpevoli condotte del sig. Persona_2
in occasione del sinistro stradale mortale e damnifero verificatosi il Controparte_1
15/12/2015 ed azionato dall'attore iure proprio;
2.4) € 123.173,00=, in favore del sig. a titolo di quota parte, pari ad ½, Parte_1
del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col marito, il fu Per_2
subito in vita dalla madre del sig. e moglie del sig. la fu
[...] Pt_2 Persona_2
sig.ra (ed al netto dell'acconto percepito da quest'ultima), per effetto delle Per_1
colpevoli condotte del sig. in occasione del sinistro stradale mortale Controparte_1
e damnifero verificatosi il 15/12/2015 ed azionato dal sig. iure successionis;
Pt_2
pagina 3 di 11 3) Ai sensi della vigente disciplina fiscale di cui al D.P.R. n° 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa rientra nello scaglione superiore ad € 520.000,00=, ditalché il contributo unificato dovuto (versato al momento dell'iscrizione a ruolo) ammonta ad
€ 1.686,00=.
Con vittoria delle spese borsuali e dei compensi professionali tutti, maturati e maturandi, rimborso forfettario delle spese generali di studio del 15% ai sensi del D.M.
Giustizia n° 55/2014, CA ed IVA come per legge, da distrarre a beneficio degli scriventi difensori, i quali si dichiarano antistatari.
Per parte convenuta:
1) Accertare e dichiarare la improponibilità dell'avversa domanda in ragione della mancata dimostrazione, da parte degli attori, della propria legittimazione ad agire sul piano sostanziale e processuale;
2) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'avversa domanda, ovvero la sua inammissibilità ed improponibilità, ovvero rigettare la domanda giudiziale proposta dagli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero non provata, e quindi rigettare comunque tutte le domande, pretese, istanze, richieste e conclusioni, principali
e subordinate, che la parte attrice ha formulato nei confronti della Compagnia convenuta, per tutte le ragioni di fatto e di diritto evidenziate nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili ovvero infondate in fatto e in diritto e/o non provate, con riferimento sia all'an sia al quantum debeatur.
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea in ordine all'an debeatur, limitare le eventuali ed ipotetiche statuizioni di condanna al risarcimento del danno in ragione dell'eccepito concorso colposo nella causazione del sinistro de quo, previo accertamento – anche in relazione ed ai sensi dell'art. 2054 cc, - della corresponsabilità della vittima dell'incidente de quo per le ragioni dedotte nella
pagina 4 di 11 narrativa della presente comparsa, con ogni conseguenza sul piano della quantificazione dell'eventuale risarcimento.
4) Rigettare in ogni caso la domanda in quanto infondata e non provata anche per quanto riguarda i danni dedotti e la quantificazione degli stessi, per tutte le ragioni ed eccezioni sollevate in narrativa per le ulteriori ragioni evidenziate nel corso del giudizio;
5) Con vittoria spese e competenze tutte di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in intestazione generalizzati agiscono nel presente giudizio per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro genitore, in seguito Persona_2
ad un incidente stradale occorsogli in Bari, in data 15 dicembre 2015, allorché percorreva via Nicola Pende alla guida del suo scooter (marca Honda SH 150 con targa
CW87241). Il decesso avveniva il 12 febbraio 2016, per i traumi riportati a causa della violenta collisione contro la portiera laterale sinistra dell'autovettura Octavia Skoda targata EV039ZW, regolarmente parcheggiata sulla carreggiata destra, di proprietà e in uso al convenuto . Controparte_1
Per l'incidente mortale quest'ultimo veniva riconosciuto in sede penale colpevole del reato di lesioni colpose ex art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., ed era condannato in solido con la Compagnia quest'ultima quale responsabile civile, Controparte_2
al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, odierni attori, da liquidarsi in separata sede (sentenza del Tribunale di Bari in data 9 giugno 2021, n. 1726, divenuta irrevocabile).
Nel frattempo l' ritualmente notiziata dell'incidente dagli eredi, riconosceva CP_2
in loro favore le somme di € 90.000,00 per la moglie del defunto, poi Per_1
deceduta anch'essa; ed € 80.000,00 ciascuno ai figli e . Pt_1 Parte_2
pagina 5 di 11 Dopo la condanna in sede penale sorgeva tra le parti contrapposte una contestazione sul risarcimento complessivamente dovuto in favore di ciascuno di loro, da cui l'atto di citazione dei figli del defunto, con cui è stato instaurato il presente giudizio.
Il danneggiante è rimasto contumace (tale dichiarato con decreto in Controparte_1
data 23 gennaio 2024), mentre si è costituita in resistenza l' CP_6
Quest'ultima eccepisce il difetto di legittimazione attiva degli attori, per mancata dimostrazione della loro qualità di eredi, e nel merito deduce l'infondatezza della domanda. In ordine a tale profilo contesta che abbia efficacia vincolante nel presente giudizio civile il giudicato penale;
inoltre eccepisce il concorso di colpa del danneggiato e il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ., a causa del fatto che lo scontro del ciclomotore da egli condotto è avvenuto contro la portiera “lasciata aperta” dell'auto del convenuto contumace in sosta, come risulta dall'imputazione penale. Deduce inoltre la mancata prova dei danni di cui è ex adverso domandato il ristoro per equivalente monetario.
La causa è stata trattata mediante scambio di memorie, con le quali gli attori hanno precisato le loro domande risarcitorie.
In memoria conclusionale la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inammissibilità parziale della domanda risarcitoria, per essere stata modificata in aumento rispetto al petitum iniziale di € 560.000,00 (€ 220.000 iure hereditatis ed € 170.000 in proprio in favore di ciascun attore), come ribadito nella memoria ex art. 171-ter, comma 1, cod. proc. civ., nel maggior ammontare ad € 665.174,00 (suddiviso in € 332.587,00 in favore di ciascun figlio del defunto), richiesto con la nota di precisazione delle conclusioni.
Tutto ciò premesso, l'ora esposta eccezione della compagnia assicuratrice è fondata.
La nota di precisazione delle conclusioni non può eccedere i limiti della domanda formulata con l'atto introduttivo del giudizio, eventualmente modificata in base al citato art. 171-ter, comma 1, cod. proc. civ., perché con ciò si determina una lesione del diritto di difesa e al contraddittorio delle controparti, che su tale modifica non hanno potuto replicare.
pagina 6 di 11 Va invece respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, per asserita mancata dimostrazione della loro qualità di eredi tanto del padre, deceduto in seguito all'incidente stradale da cui origina la presente controversia, che della madre, morta in epoca successiva, il 12 agosto 2019. Con riguardo ad entrambi i danti causa i medesimi attori hanno infatti prodotto in giudizio le relative dichiarazioni di successione, a comprova della loro qualità di eredi, peraltro necessaria solo in relazione alla madre, di cui chiedono il ristoro dei danni iure hereditatis. Peraltro, nei confronti del padre la domanda risarcitoria si fonda non già sulla qualità di erede, ma di congiunto del defunto - qualità che è incontroversa nei due attori, figli del defunto.
Esaminate le questioni preliminari al merito, con riguardo alla responsabilità per il sinistro stradale, gli argomenti difensivi addotti dalla compagnia assicuratrice non inducono ad esiti diversi da quelli cui è giunto il giudice penale.
Innanzitutto, in ragione dell'efficacia vincolante di giudicato nel presente giudizio civile di risarcimento dei danni da reato, ai sensi dell'art. 651, comma 1, cod. proc. pen., dal momento che l'accertamento dell'esistenza del reato è stato svolto non solo nei confronti dell'imputato, ma anche nei confronti della medesima compagnia assicuratrice odierna convenuta, ivi citata come responsabile civile.
In ogni caso, non vi sono ragioni per discostarsi in questa sede dall'accertamento cui è giunto il giudice penale, il quale all'esito dell'istruttoria dibattimentale ha accertato la responsabilità esclusiva del convenuto contumace nella causazione del sinistro mortale e per converso escluso un concorso di colpa del deceduto.
Più nello specifico, diversamente da quanto suppone la compagnia assicuratrice, la collisione dello scooter condotto dal padre degli attori non è avvenuta con la portiera lasciata aperta del veicolo del convenuto contumace, come pure indicato nell'imputazione penale.
L'esame peritale dei danni riportati dal mezzo (svolto dal consulente tecnico della parte civile ) ha fatto emergere che essi sono consistiti nell'introflessione Parte_1
(“ammaccatura concava che va dall'esterno verso l'interno dello sportello”) dello pagina 7 di 11 sportellino di manutenzione del vano candela, oltre che nella deformazione del tubo dell'impianto di raffreddamento dell'acqua con guarnizione a spirale metallica, in un punto corrispondente all'analoga deformazione rilevata dello spigolo della parte inferiore della portiera anteriore di sinistra dell'autovettura parcheggiata. Su questa base il consulente di parte ha formulato la conclusione per cui il danno è coerente con un movimento di apertura dello sportello anteriore sinistro dell'autovettura. La ricostruzione è risultata avvalorata da quella relativa alla traiettoria del motoveicolo dopo l'impatto, quale ricavata dalla sua posizione finale, “tutto in avanti verso via A. De
Gasperi, trasversalmente all'asse stradale, risultando compatibile solo con una rotazione oraria dello sportello, ossia con l'apertura della portiera dell'autovettura”.
Sulla base dei descritti elementi la sentenza penale è infine giunta alla conclusione secondo cui l'impatto è stato determinato dall'“imprudente atto di apertura dello sportello anteriore sx dell'autovettura da parte del ”. L'assenza di profili di CP_1
concorso di colpa del danneggiato è stata inoltre tratta dalle condizioni di visibilità della strada da esso percorso poco prima dell'impatto e dal suo corretto comportamento alla guida del proprio mezzo, così come ricostruito in base agli elementi di prova agli atti del giudizio penale, e consistiti nell'avere egli tenuto la marcia a destra, nell'uso del casco e nell'avere infine rispettato il limite di velocità ivi previsto (50 km/h).
L'istruttoria svolta nel giudizio penale ha dunque consentito di accertare, in modo ormai incontrovertibilmente, che l'impatto tra la portiera del veicolo parcheggiato, di proprietà
e in uso al convenuto contumace, e il motociclo del defunto padre degli attori, è stato causato da un gesto repentino, che il defunto padre degli attori non ha potuto prevedere né tanto meno evitare.
Pertanto, sulla base della ricostruzione svolta in sede penale la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ. in caso di scontro tra veicoli, applicabile in via generale nel giudizio civile di risarcimento dei danni, risulta superata. Come nel giudizio penale essa va ascritta in via esclusiva al convenuto contumace. Ne deriva che rispetto alla domanda di risarcimento dei danni azionata in ragione del medesimo fatto pagina 8 di 11 dannoso la risponde in via solidale con il suo autore materiale, quale CP_6
compagnia assicuratrice di quest'ultimo.
I danni risarcibili consistono nella lesione del rapporto parentale, sia in proprio, nell'ambito del rapporto tra attori e defunto padre, che in via ereditaria, tra i primi e la madre, la quale ha maturato il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il proprio coniuge allorché era in vita.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, questo tipo di danno, diretto a ristorare per equivalente la sofferenza del familiare ST, si presume sulla base del rapporto di parentela, salva la prova, che spetta al convenuto fornire, di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e ST (in questo senso, di recente: Cass. civ., III, ord. 25 luglio 2025, n. 21339; ord. 4 marzo 2024, n. 5796; sent. 15 luglio 2022, n. 22397).
Nel caso di specie la compagnia assicuratrice non ha nemmeno prospettato circostanze che possano dimostrare che non vi fosse alcun legame tra gli attori e il defunto padre all'epoca dell'incidente mortale, benché non più conviventi;
e tanto meno tra quest'ultimo e la coniuge, madre degli attori, la quale era invece convivente con il medesimo defunto, nella casa coniugale sita in di Bari, via Don Guanella 18.
Tanto precisato, per la quantificazione del danno spettante in favore di ciascun attore, quale danno da perdita del rapporto parentale, può farsi riferimento al sistema a punti di cui alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano.
In base alla tabella vigente (giugno 2024) il valore del punto è di € 3.911,00. Per il danno in proprio di ciascun figlio, lo sviluppo delle variabili, che tengono conto dell'età del figlio (punti 20, a fronte di 43 e 46 anni), dell'età della vittima (punti 12, a fronte di
73 anni), dei familiari del nucleo primario (2, per ulteriori 12 punti) e di un valore medio dell'intensità della relazione, possono essere riconosciuti 59 punti complessivamente, per un valore di € 230.749,00 in favore di ciascuno.
Con riguardo al coniuge del defunto, i punti sono 86, in ragione dei 16 per l'età della medesima all'epoca dell'incidente (67 anni), 12 per l'età della vittima (73 anni), 16 per pagina 9 di 11 la convivenza, 12 per gli altri due componenti del nucleo primario e 15 per l'intensità media riconoscibile al rapporto coniugale. Il risarcimento spettante è dunque di €
277.681,00.
Gli importi possono essere equitativamente aumentati per il pretium doloris corrispondente alla sofferenza per i postumi dell'incidente stradale, con l'intervento neurochirurgico di evacuazione sottodurale presso l'ospedale “Di Venere” di Bari e successivo ricovero nel reparto di rianimazione, fino al 4 febbraio 2016, cui ha fatto seguito il decesso in data 12 febbraio 2016, a distanza di circa 2 mesi dal fatto.
Si stima pertanto equo determinare in € 240.000,00 ed in € 300.000,00 il danno rispettivamente spettante a ciascuno dei figli e al coniuge. Dagli importi così liquidati vanno dedotti gli acconti ricevuti, pari ad € 80.000,00 in favore dei primi ed € 90.000,00
a favore della seconda. Il risarcimento tuttora dovuto è dunque rispettivamente di €
160.000,00 e di € 210.000,00. Quest'ultimo ammontare va suddiviso in parti uguali in favore di ciascun erede, e dunque nella misura di € 105.000,00 in favore di ciascun attore. Il risarcimento complessivamente spettante, a carico solidale dei convenuti, è dunque di € 265.000,00 per ciascuno di essi.
Sul capitale così liquidato vanno riconosciuti gli accessori tipici del credito di valore e dunque la rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati) anno per anno vigente, e gli interessi compensativi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata. Più precisamente, la rivalutazione monetaria va fatta decorrere dal luglio 2024, mese successivo a quello in cui è stata elaborata la vigente tabella del Tribunale di Milano. La scadenza è individuata nel pagamento effettivo. Gli interessi compensativi al saggio legale vanno invece computati sulla somma in linea capitale come sopra liquidata a favore di ciascun attore, rispettivamente devalutata annualmente sino al momento dell'incidente mortale e rivalutata dal luglio 2024 al momento del pagamento.
Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo, tenuto conto di quanto complessivamente liquidato, con conseguente applicazione dello pagina 10 di 11 scaglione di valore da € 260.000,00 ad € 520.000,00, ai sensi delle vigenti tariffe professionali, di cui al decreto del ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato. Per la relativa liquidazione si rinvia al dispositivo. Le spese liquidate vanno distratte ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore degli attori, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori i danni subiti, liquidati in favore di ciascuno in € 265.000,00, oltre a rivalutazione ed interessi compensativi, come in motivazione;
condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di causa, liquidate in € 18.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, il 18 dicembre 2025
Il giudice
IS AV
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa IS AV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di r.g. 9612-2023, promossa da:
nato in [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F.: , nata in [...] il [...] C.F._1 Parte_2
.F.:B in proprio e quali eredi della madre sig.ra nata C.F._2 Per_1
in Avigliano (PZ) il 7.2.1948 C.F.: e deceduta il 10.8.2019 C.F._3
nonché eredi tutti del sig. nato in [...] il [...] e deceduto in Bari il Persona_2
12.2.2016, rappresentati e difesi dagli Alessandro Cetrone, C.F. , C.F._4
del Foro di Roma, e dall'avv. Nicola Barsotti, C.F. , del Foro di C.F._5
Lucca, ed elettivamente domiciliati agli indirizzi pec dichiarati dai medesimi avvocati
- ATTORI -
contro
, residente in [...] Controparte_1
pagina 1 di 11 - CONVENUTO CONTUMACE –
e contro con sede legale e direzione in Bologna, Via Controparte_2
Stalingrado n. 45, Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA , quale P.IVA_1
incorporante di , Controparte_3 Controparte_4
, il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, in virtù di atto di Controparte_5
fusione del 31.12.2013 a rogito Notaio di Bologna (Rep. n. 53712, Racc. n. Per_3
34018), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Dr. , Parte_3
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17 febbraio
2023 in autentica Notaio Dr. in Bologna n. 97405/12540 di rep./fasc. Persona_4
rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato e congiunto alla presente comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pietro Augusto de Nicolo del Foro di Trani (CF:
), ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Pappacena n. 10 C.F._6
presso il medesimo procuratore.
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare che i sigg.ri e sono creditori Parte_2 Parte_1
del sig. e della , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, delle voci risarcitorie illustrate nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo e della prima memoria ex art. 171ter Cpc, per quanto di ragione di loro titolarità iure proprio e iure successionis;
2) PER L'EFFETTO, condannare il sig. e la Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, secondo i Controparte_2
rispettivi titoli di solidale responsabilità, al pagamento in favore degli attori delle seguenti sorti capitali risarcitorie (ovvero quelle diverse che il Tribunale riterrà di pagina 2 di 11 giustizia ed equità, ex art. 1226 Cc), sorti capitali comunque da maggiorare della rivalutazione monetaria e/o degli interessi compensativi maturati ed in corso di maturazione, al tasso di cui all'art. 1284, 4° co., Cc, dal giorno 15/12/2015, ovvero, in subordine, dal 12/2/2016 all'integrale soddisfo:
2.1) € 209.414,00=, in favore della sig.ra al netto dell'acconto Pt_2 Parte_2
percepito, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col padre, il fu sig. da lei subito e subendo per effetto delle colpevoli Persona_2
condotte del sig. in occasione del sinistro stradale mortale e Controparte_1
damnifero verificatosi il 15/12/2015 ed azionato dall'attrice iure proprio;
2.2) € 123.173,00=, in favore della sig.ra a titolo di quota parte, Parte_2
pari ad ½, del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col marito, il fu
subito in vita dalla madre della sig.ra e moglie del sig. Persona_2 Pt_2 Per_2
la fu sig.ra (ed al netto dell'acconto percepito da quest'ultima), per
[...] Per_1
effetto delle colpevoli condotte del sig. in occasione del sinistro Controparte_1
stradale mortale e damnifero verificatosi il 15/12/2015 ed azionato dalla sig.ra Pt_2
iure successionis;
2.3) € 209.414,00=, in favore del sig. al netto dell'acconto percepito, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col padre, il fu sig.
da lui subito e subendo per effetto delle colpevoli condotte del sig. Persona_2
in occasione del sinistro stradale mortale e damnifero verificatosi il Controparte_1
15/12/2015 ed azionato dall'attore iure proprio;
2.4) € 123.173,00=, in favore del sig. a titolo di quota parte, pari ad ½, Parte_1
del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col marito, il fu Per_2
subito in vita dalla madre del sig. e moglie del sig. la fu
[...] Pt_2 Persona_2
sig.ra (ed al netto dell'acconto percepito da quest'ultima), per effetto delle Per_1
colpevoli condotte del sig. in occasione del sinistro stradale mortale Controparte_1
e damnifero verificatosi il 15/12/2015 ed azionato dal sig. iure successionis;
Pt_2
pagina 3 di 11 3) Ai sensi della vigente disciplina fiscale di cui al D.P.R. n° 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa rientra nello scaglione superiore ad € 520.000,00=, ditalché il contributo unificato dovuto (versato al momento dell'iscrizione a ruolo) ammonta ad
€ 1.686,00=.
Con vittoria delle spese borsuali e dei compensi professionali tutti, maturati e maturandi, rimborso forfettario delle spese generali di studio del 15% ai sensi del D.M.
Giustizia n° 55/2014, CA ed IVA come per legge, da distrarre a beneficio degli scriventi difensori, i quali si dichiarano antistatari.
Per parte convenuta:
1) Accertare e dichiarare la improponibilità dell'avversa domanda in ragione della mancata dimostrazione, da parte degli attori, della propria legittimazione ad agire sul piano sostanziale e processuale;
2) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'avversa domanda, ovvero la sua inammissibilità ed improponibilità, ovvero rigettare la domanda giudiziale proposta dagli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero non provata, e quindi rigettare comunque tutte le domande, pretese, istanze, richieste e conclusioni, principali
e subordinate, che la parte attrice ha formulato nei confronti della Compagnia convenuta, per tutte le ragioni di fatto e di diritto evidenziate nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili ovvero infondate in fatto e in diritto e/o non provate, con riferimento sia all'an sia al quantum debeatur.
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea in ordine all'an debeatur, limitare le eventuali ed ipotetiche statuizioni di condanna al risarcimento del danno in ragione dell'eccepito concorso colposo nella causazione del sinistro de quo, previo accertamento – anche in relazione ed ai sensi dell'art. 2054 cc, - della corresponsabilità della vittima dell'incidente de quo per le ragioni dedotte nella
pagina 4 di 11 narrativa della presente comparsa, con ogni conseguenza sul piano della quantificazione dell'eventuale risarcimento.
4) Rigettare in ogni caso la domanda in quanto infondata e non provata anche per quanto riguarda i danni dedotti e la quantificazione degli stessi, per tutte le ragioni ed eccezioni sollevate in narrativa per le ulteriori ragioni evidenziate nel corso del giudizio;
5) Con vittoria spese e competenze tutte di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in intestazione generalizzati agiscono nel presente giudizio per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro genitore, in seguito Persona_2
ad un incidente stradale occorsogli in Bari, in data 15 dicembre 2015, allorché percorreva via Nicola Pende alla guida del suo scooter (marca Honda SH 150 con targa
CW87241). Il decesso avveniva il 12 febbraio 2016, per i traumi riportati a causa della violenta collisione contro la portiera laterale sinistra dell'autovettura Octavia Skoda targata EV039ZW, regolarmente parcheggiata sulla carreggiata destra, di proprietà e in uso al convenuto . Controparte_1
Per l'incidente mortale quest'ultimo veniva riconosciuto in sede penale colpevole del reato di lesioni colpose ex art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., ed era condannato in solido con la Compagnia quest'ultima quale responsabile civile, Controparte_2
al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, odierni attori, da liquidarsi in separata sede (sentenza del Tribunale di Bari in data 9 giugno 2021, n. 1726, divenuta irrevocabile).
Nel frattempo l' ritualmente notiziata dell'incidente dagli eredi, riconosceva CP_2
in loro favore le somme di € 90.000,00 per la moglie del defunto, poi Per_1
deceduta anch'essa; ed € 80.000,00 ciascuno ai figli e . Pt_1 Parte_2
pagina 5 di 11 Dopo la condanna in sede penale sorgeva tra le parti contrapposte una contestazione sul risarcimento complessivamente dovuto in favore di ciascuno di loro, da cui l'atto di citazione dei figli del defunto, con cui è stato instaurato il presente giudizio.
Il danneggiante è rimasto contumace (tale dichiarato con decreto in Controparte_1
data 23 gennaio 2024), mentre si è costituita in resistenza l' CP_6
Quest'ultima eccepisce il difetto di legittimazione attiva degli attori, per mancata dimostrazione della loro qualità di eredi, e nel merito deduce l'infondatezza della domanda. In ordine a tale profilo contesta che abbia efficacia vincolante nel presente giudizio civile il giudicato penale;
inoltre eccepisce il concorso di colpa del danneggiato e il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ., a causa del fatto che lo scontro del ciclomotore da egli condotto è avvenuto contro la portiera “lasciata aperta” dell'auto del convenuto contumace in sosta, come risulta dall'imputazione penale. Deduce inoltre la mancata prova dei danni di cui è ex adverso domandato il ristoro per equivalente monetario.
La causa è stata trattata mediante scambio di memorie, con le quali gli attori hanno precisato le loro domande risarcitorie.
In memoria conclusionale la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inammissibilità parziale della domanda risarcitoria, per essere stata modificata in aumento rispetto al petitum iniziale di € 560.000,00 (€ 220.000 iure hereditatis ed € 170.000 in proprio in favore di ciascun attore), come ribadito nella memoria ex art. 171-ter, comma 1, cod. proc. civ., nel maggior ammontare ad € 665.174,00 (suddiviso in € 332.587,00 in favore di ciascun figlio del defunto), richiesto con la nota di precisazione delle conclusioni.
Tutto ciò premesso, l'ora esposta eccezione della compagnia assicuratrice è fondata.
La nota di precisazione delle conclusioni non può eccedere i limiti della domanda formulata con l'atto introduttivo del giudizio, eventualmente modificata in base al citato art. 171-ter, comma 1, cod. proc. civ., perché con ciò si determina una lesione del diritto di difesa e al contraddittorio delle controparti, che su tale modifica non hanno potuto replicare.
pagina 6 di 11 Va invece respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, per asserita mancata dimostrazione della loro qualità di eredi tanto del padre, deceduto in seguito all'incidente stradale da cui origina la presente controversia, che della madre, morta in epoca successiva, il 12 agosto 2019. Con riguardo ad entrambi i danti causa i medesimi attori hanno infatti prodotto in giudizio le relative dichiarazioni di successione, a comprova della loro qualità di eredi, peraltro necessaria solo in relazione alla madre, di cui chiedono il ristoro dei danni iure hereditatis. Peraltro, nei confronti del padre la domanda risarcitoria si fonda non già sulla qualità di erede, ma di congiunto del defunto - qualità che è incontroversa nei due attori, figli del defunto.
Esaminate le questioni preliminari al merito, con riguardo alla responsabilità per il sinistro stradale, gli argomenti difensivi addotti dalla compagnia assicuratrice non inducono ad esiti diversi da quelli cui è giunto il giudice penale.
Innanzitutto, in ragione dell'efficacia vincolante di giudicato nel presente giudizio civile di risarcimento dei danni da reato, ai sensi dell'art. 651, comma 1, cod. proc. pen., dal momento che l'accertamento dell'esistenza del reato è stato svolto non solo nei confronti dell'imputato, ma anche nei confronti della medesima compagnia assicuratrice odierna convenuta, ivi citata come responsabile civile.
In ogni caso, non vi sono ragioni per discostarsi in questa sede dall'accertamento cui è giunto il giudice penale, il quale all'esito dell'istruttoria dibattimentale ha accertato la responsabilità esclusiva del convenuto contumace nella causazione del sinistro mortale e per converso escluso un concorso di colpa del deceduto.
Più nello specifico, diversamente da quanto suppone la compagnia assicuratrice, la collisione dello scooter condotto dal padre degli attori non è avvenuta con la portiera lasciata aperta del veicolo del convenuto contumace, come pure indicato nell'imputazione penale.
L'esame peritale dei danni riportati dal mezzo (svolto dal consulente tecnico della parte civile ) ha fatto emergere che essi sono consistiti nell'introflessione Parte_1
(“ammaccatura concava che va dall'esterno verso l'interno dello sportello”) dello pagina 7 di 11 sportellino di manutenzione del vano candela, oltre che nella deformazione del tubo dell'impianto di raffreddamento dell'acqua con guarnizione a spirale metallica, in un punto corrispondente all'analoga deformazione rilevata dello spigolo della parte inferiore della portiera anteriore di sinistra dell'autovettura parcheggiata. Su questa base il consulente di parte ha formulato la conclusione per cui il danno è coerente con un movimento di apertura dello sportello anteriore sinistro dell'autovettura. La ricostruzione è risultata avvalorata da quella relativa alla traiettoria del motoveicolo dopo l'impatto, quale ricavata dalla sua posizione finale, “tutto in avanti verso via A. De
Gasperi, trasversalmente all'asse stradale, risultando compatibile solo con una rotazione oraria dello sportello, ossia con l'apertura della portiera dell'autovettura”.
Sulla base dei descritti elementi la sentenza penale è infine giunta alla conclusione secondo cui l'impatto è stato determinato dall'“imprudente atto di apertura dello sportello anteriore sx dell'autovettura da parte del ”. L'assenza di profili di CP_1
concorso di colpa del danneggiato è stata inoltre tratta dalle condizioni di visibilità della strada da esso percorso poco prima dell'impatto e dal suo corretto comportamento alla guida del proprio mezzo, così come ricostruito in base agli elementi di prova agli atti del giudizio penale, e consistiti nell'avere egli tenuto la marcia a destra, nell'uso del casco e nell'avere infine rispettato il limite di velocità ivi previsto (50 km/h).
L'istruttoria svolta nel giudizio penale ha dunque consentito di accertare, in modo ormai incontrovertibilmente, che l'impatto tra la portiera del veicolo parcheggiato, di proprietà
e in uso al convenuto contumace, e il motociclo del defunto padre degli attori, è stato causato da un gesto repentino, che il defunto padre degli attori non ha potuto prevedere né tanto meno evitare.
Pertanto, sulla base della ricostruzione svolta in sede penale la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ. in caso di scontro tra veicoli, applicabile in via generale nel giudizio civile di risarcimento dei danni, risulta superata. Come nel giudizio penale essa va ascritta in via esclusiva al convenuto contumace. Ne deriva che rispetto alla domanda di risarcimento dei danni azionata in ragione del medesimo fatto pagina 8 di 11 dannoso la risponde in via solidale con il suo autore materiale, quale CP_6
compagnia assicuratrice di quest'ultimo.
I danni risarcibili consistono nella lesione del rapporto parentale, sia in proprio, nell'ambito del rapporto tra attori e defunto padre, che in via ereditaria, tra i primi e la madre, la quale ha maturato il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il proprio coniuge allorché era in vita.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, questo tipo di danno, diretto a ristorare per equivalente la sofferenza del familiare ST, si presume sulla base del rapporto di parentela, salva la prova, che spetta al convenuto fornire, di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e ST (in questo senso, di recente: Cass. civ., III, ord. 25 luglio 2025, n. 21339; ord. 4 marzo 2024, n. 5796; sent. 15 luglio 2022, n. 22397).
Nel caso di specie la compagnia assicuratrice non ha nemmeno prospettato circostanze che possano dimostrare che non vi fosse alcun legame tra gli attori e il defunto padre all'epoca dell'incidente mortale, benché non più conviventi;
e tanto meno tra quest'ultimo e la coniuge, madre degli attori, la quale era invece convivente con il medesimo defunto, nella casa coniugale sita in di Bari, via Don Guanella 18.
Tanto precisato, per la quantificazione del danno spettante in favore di ciascun attore, quale danno da perdita del rapporto parentale, può farsi riferimento al sistema a punti di cui alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano.
In base alla tabella vigente (giugno 2024) il valore del punto è di € 3.911,00. Per il danno in proprio di ciascun figlio, lo sviluppo delle variabili, che tengono conto dell'età del figlio (punti 20, a fronte di 43 e 46 anni), dell'età della vittima (punti 12, a fronte di
73 anni), dei familiari del nucleo primario (2, per ulteriori 12 punti) e di un valore medio dell'intensità della relazione, possono essere riconosciuti 59 punti complessivamente, per un valore di € 230.749,00 in favore di ciascuno.
Con riguardo al coniuge del defunto, i punti sono 86, in ragione dei 16 per l'età della medesima all'epoca dell'incidente (67 anni), 12 per l'età della vittima (73 anni), 16 per pagina 9 di 11 la convivenza, 12 per gli altri due componenti del nucleo primario e 15 per l'intensità media riconoscibile al rapporto coniugale. Il risarcimento spettante è dunque di €
277.681,00.
Gli importi possono essere equitativamente aumentati per il pretium doloris corrispondente alla sofferenza per i postumi dell'incidente stradale, con l'intervento neurochirurgico di evacuazione sottodurale presso l'ospedale “Di Venere” di Bari e successivo ricovero nel reparto di rianimazione, fino al 4 febbraio 2016, cui ha fatto seguito il decesso in data 12 febbraio 2016, a distanza di circa 2 mesi dal fatto.
Si stima pertanto equo determinare in € 240.000,00 ed in € 300.000,00 il danno rispettivamente spettante a ciascuno dei figli e al coniuge. Dagli importi così liquidati vanno dedotti gli acconti ricevuti, pari ad € 80.000,00 in favore dei primi ed € 90.000,00
a favore della seconda. Il risarcimento tuttora dovuto è dunque rispettivamente di €
160.000,00 e di € 210.000,00. Quest'ultimo ammontare va suddiviso in parti uguali in favore di ciascun erede, e dunque nella misura di € 105.000,00 in favore di ciascun attore. Il risarcimento complessivamente spettante, a carico solidale dei convenuti, è dunque di € 265.000,00 per ciascuno di essi.
Sul capitale così liquidato vanno riconosciuti gli accessori tipici del credito di valore e dunque la rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati) anno per anno vigente, e gli interessi compensativi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata. Più precisamente, la rivalutazione monetaria va fatta decorrere dal luglio 2024, mese successivo a quello in cui è stata elaborata la vigente tabella del Tribunale di Milano. La scadenza è individuata nel pagamento effettivo. Gli interessi compensativi al saggio legale vanno invece computati sulla somma in linea capitale come sopra liquidata a favore di ciascun attore, rispettivamente devalutata annualmente sino al momento dell'incidente mortale e rivalutata dal luglio 2024 al momento del pagamento.
Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo, tenuto conto di quanto complessivamente liquidato, con conseguente applicazione dello pagina 10 di 11 scaglione di valore da € 260.000,00 ad € 520.000,00, ai sensi delle vigenti tariffe professionali, di cui al decreto del ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato. Per la relativa liquidazione si rinvia al dispositivo. Le spese liquidate vanno distratte ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore degli attori, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori i danni subiti, liquidati in favore di ciascuno in € 265.000,00, oltre a rivalutazione ed interessi compensativi, come in motivazione;
condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di causa, liquidate in € 18.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, il 18 dicembre 2025
Il giudice
IS AV
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