Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
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RG 566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA nella persona della Dott.ssa Marta Sarnelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, trattenuta in decisione all'udienza del
4.3.2025 svoltasi a trattazione scritta e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma Via delle Milizie n. 38 presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelozzi, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Marcangeli del Foro di Avezzano come da procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L'Aquila Loc.
Centi Colella cap 67100 presso la Filiale di Controparte_2
e rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Secondino come da procura generale alle liti atto Notar di Roma 55418, Racc. n. Persona_1
16104, registrato a Roma in data 4.5.2022, allegato alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
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MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1)- accogliere la domanda e per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di nella sua funzione di intermediaria e Controparte_1 collocatrice dei titoli per violazione dell'art. 6 D.M. 19/12/2000 e quindi di non aver ottemperato all'obbligo di fornire le dovute informazioni sulla scadenza dei titoli venduti alla parte ricorrente;
2)- di conseguenza condannarla ad indennizzare la sig.ra Parte_1
le seguenti somme:
[...]
a) capitale euro 5.000,00 del buono n. 00001085286710469;
b) capitale euro 5.000,00 del buono n. 00001085287010400;
c) capitale euro 5.000,00 del buono n. 00001085286610492;
d) capitale euro 5.000,00 del buono n. 00001085286910423;
e) capitale euro 5.000,00 del buono n. 00001085286810446; oltre interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 14/10/2006 alla data della sentenza oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
3)- condannare alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre CP_1 accessori come per legge.
A sostegno della citata azione la ricorrente ha sostenuto:
- Di aver acquistato, presso l'ufficio Postale di Pescasseroli, i seguenti buoni fruttiferi:
1. buono n. 00001085286810446 di € 5.000,00 emesso il 14/10/2006 (doc.1);
2. buono n. 00001085286910423 di € 5.000,00 emesso il 14/10/2006 (doc. 2);
3. buono n. 00001085286610492 di €
5.000,00 emesso il 14/10/2006 (doc.3);
4. buono n.
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00001085287010400 di € 5.000,00 emesso il 14/10/2006 (doc. 4);
5. buono n. 00001085286710469 di € 5.000,00 emesso il 14/10/2006
(doc. 5)
- nel mese di febbraio 2023, la ricorrente si recava presso l'ufficio postale di Pescasseroli, dove erano stati acquistati a suo tempo i predetti buoni, per richiedere la liquidazione degli stessi, senza tuttavia ottenerla in quanto le veniva comunicata, a dire dell'ufficio postale, l'avvenuta scadenza per decorrenza del termine di prescrizione;
- La società , al momento dell'emissione del buono, non CP_1 avrebbe indicato su di esso la data di scadenza né avrebbe consegnato alcun foglio informativo così che la ricorrente non ha potuto conoscere il termine di prescrizione del buono;
- La violazione dei doveri di trasparenza da parte di CP_1
comporta il conseguente diritto al risarcimento del danno patito dalla ricorrente pari ad € 25.000 ossia il capitale investito.
Con comparsa del 2.1.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando in fatto e in diritto l'avversa domanda e, in particolare, sostenendo la prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni fruttiferi postali e la mancata violazione di alcun obbligo di informazione e trasparenza.
A seguito dell'assegnazione alla scrivente, con ordinanza del 5.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione a seguito del deposito di note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 4.3.2025.
***
Tanto premesso, la domanda proposta da parte ricorrente è infondata e va integralmente rigettata.
Come sopra anticipato, il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente in conseguenza della condotta posta in essere da la quale avrebbe violato i Controparte_1
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doveri di informazione e trasparenza su di essa incombente all'atto di emissione dei buoni fruttiferi in favore della ricorrente non rendendo edotta la stessa sul termine prescrizionale del buono fruttifero.
Invero, la ricorrente risulta intestataria di cinque buoni fruttiferi postali della serie 18N emessi il 14.10.2006 con valore nominale, ciascuno di €
5.000.
I buoni sono disciplinati dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.
269 così come modificato in sede di conversione e dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 6.10.2004.
I buoni fruttiferi postali della serie 18N sono prodotti finanziari nominativi, e hanno una durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale ed interessi, alla scadenza del diciottesimo mese.
Secondo l'art. 10 del regolamento del prestito, i diritti dei titolari del buono a 18 mesi si prescrivono, a favore dell'emittente, trascorsi 10 anni dalla scadenza del titolo.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, il buono emesso in data
14.10.2006 poteva essere liquidato a partire dal 14.4.2008 (18 mesi dalla sua emissione) e sarebbe prescritto in data 14.4.2018.
Ciò posto, è evidente che in base al citato art. 10, il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto del presente giudizio deve ritenersi pacificamente prescritto, così come eccepito da parte resistente nel presente giudizio, essendo trascorsi dieci anni dalla scadenza che, come sopra esposto, era il giorno 14.10.2008 senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Del resto, per quanto riguarda la prescrizione, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto 19.12.2000 “Condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” (G.U. Serie Generale n. 300 del
27.12.2000) è previsto che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del
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titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facolta' di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta.”.
Nonostante ciò, parte ricorrente chiede comunque la condanna di
[...]
al risarcimento del danno, quantificato nella somma da rimborsare CP_1 in forza dei citati buoni fruttiferi per aver omesso di prestare le informazioni necessarie relative alle norme di regolamentazione dei Buoni fruttiferi, della loro durata, sul loro rendimento e sul termine prescrizionale, omettendo altresì di consegnare il relativo foglio illustrativo.
Tali assunti non possono essere condivisi.
Come rilevato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito, la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai relativi sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto e ha portato a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. Quanto innanzi, tuttavia, è incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie, ovvero nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto. (Cass. civ. Sez. Unite,
11/02/2019, n. 3963).
La qualificazione come titoli di legittimazione dei buoni fruttiferi comporta, inevitabilmente, che per essi non può trovare applicazione la disciplina dei titoli di credito connotati dai requisiti della letteralità, dell'autonomia e dell'astrattezza, per cui le loro condizioni di rimborso
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devono essere inderogabilmente contenute nel testo del titolo medesimo;
i documenti di legittimazione, invece, sono definiti dall'art. 2002 del codice civile come quei “documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione”.
Ne consegue, che la mancata indicazione del termine di scadenza o del termine di prescrizione sul buono o la mancata consegna del foglio illustrativo non comporta alcuna violazione posto che era onere del risparmiatore conoscere le condizioni di emissione dei buoni contenute nei decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana nei quali sono appunto indicate le caratteristiche dei titoli e quanto necessario per informare il risparmiatore-investitore, con la conseguenza che, i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza (cfr. Tribunale di Teramo 31.5.2021).
Per le ragioni su esposte, stante la prescrizione dei buoni fruttiferi e la correttezza dell'operato di la domanda della Controparte_1
ricorrente va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM 55/2014 e dalla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da così dispone: Parte_1
- rigetta integralmente il ricorso;
- Condanna al pagamento in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 1700 per compensi (tariffa minima scaglione fino a 26.000, con esclusione fase istruttoria) oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
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Così deciso in Sulmona in data 12.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marta Sarnelli
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