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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6417 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3711/2021
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:50
Presidente Dott. LB TI Consigliere Relatore Dott. GI RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FORTE BRUNO Avv. Cuozzo presente in sostituzione
Parte_2
Avv. FORTE BRUNO
Appellato/i
CP_1
Avv. ROMEO CHRISTIAN Avv. Parisi presente in sostituzione
Avv. DAMINELLI SIMONA
Avv. PESENTI MARCO
Avv. TOFFOLETTO ALBERTO
Avv. LETTENMAYER FLORA CP_2
Avv. CIPOLLA LUCIANA
CP_3
Avv. FERRI LUCIA Avv. Nebuloso presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281
1 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
LB TI
IC d'AM
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB TI Presidente dott.ssa GI RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 4.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3711 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Cuozzo in Roma, C.F._2
2 via G. Serafino n. 20, rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Forte, (C.F. ) C.F._3 giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata presso lo studio legale La Controparte_1 P.IVA_1
Scala di Roma, sito in Via Po n. 12, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
LB TT (C.F. ), AR ES (C.F. ), C.F._4 C.F._5
IA ME (C.F. ), LU PO (C.F. ), C.F._6 C.F._7
RA NM (C.F. ) e ON DA (C.F. ) C.F._8 C.F._9 giusta procura in atti;
APPELLATA
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata Controparte_3 P.IVA_2 in Roma in viale XXI Aprile n.24 presso l'avv. Antonio Nebuloso (c.f. ) e C.F._10 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Lucia Ferri (C.F. ) CodiceFiscale_11
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Cassino proponevano opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615 cpc 2^ comma avverso il pignoramento immobiliare eseguito dalla quale procuratrice di che CP_4 Controparte_1 aveva colpito i beni a suo tempo concessi in ipoteca quale garanzia del mutuo fondiario stipulato in data 30.06.2008 rep. N. 15397 raccolta n. 5750.
Si opponevano all'esecuzione ritenendo non dovute le somme richieste, poiché il mutuo presentava diversi profili di nullità, in primis l'assenza di causa, per essere stato contratto al solo scopo di consolidare una pregressa esposizione debitoria relativa al passivo di conto corrente n. 400283659 in essere con la rapporto affetto da molteplici profili di nullità e a due finanziamenti per i CP_1 quali risultava un debito di € 5.045,43 e di € 4.402,43, per un totale di € 9.807,86. La restante somma di € 142.904,95 veniva riversata sul conto corrente indicato, che all'epoca presentava un'esposizione debitoria di € 55.175,33, che pure si è contestato.
Deducevano, comunque, nell'atto di citazione l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale senza pattuizione scritta e indeterminato perché da calcolarsi mediante rinvio alle clausole uso piazza, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della relativa clausola, l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto, l'illegittima applicazione di spese e onere non previsti contrattualmente, la previsione e l'applicazione di tassi di
3 interesse usurari. In forza di tali rilievi, chiedevano rideterminarsi il rapporto di dare e avere tra le parti, anche in considerazione della data di contabilizzazione delle operazioni per tutti i rapporti per cui è causa. Deducevano, infine, la unilaterale e illegittima modifica delle condizioni contrattuali e la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
Concludevano chiedendo, l'accertamento del rapporto di dare ed avere tra le parti in forza delle invocate illegittimità sia del contratto di mutuo, sia del rapporto di conto corrente e la ripetizione di quanto illegittimamente versato e percepito dalla nonché il risarcimento di tutti i danni subiti. CP_5
Le suddette nullità dovevano, inoltre, ritenersi estese anche alle fideiussioni rilasciate.
Si costituiva in giudizio la in principio mediante mandataria, contestando l'avverso Controparte_1 atto di opposizione, affermando la legittimità del mutuo e delle richieste operate, nonché dell'operato della Banca durante l'esecuzione del rapporto.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 584/2021, pubblicata il 20.4.2021 così statuiva: “1) Rigetta
l'opposizione; 2) Rigetta le altre domande di parte opponente;
3) condanna e Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore della al pagamento della somma di € 13.430,00
[...] Controparte_1
a titolo di compensi, oltre oneri di legge.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e formulando le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata: - rimettere la causa in istruttoria per le ragioni di cui sopra;
- ordinare alla convenuta ex art 210 cpc l'esibizione del / dei contratti di conto CP_5 corrente inter partes, di apertura di credito delle convenzioni inter partes stipulate nel corso del rapporto degli estratti conto e degli scalari;
- dichiarare, con sentenza non definitiva - inammissibile l'esecuzione, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per quanto sopra esposto in premessa (violazione della normativa sull'usura indeterminatezza dell'oggetto violazione del divieto di anatocismo ecc) dichiarando che il contratto in oggetto è da ritenersi a TITOLO GRATUITO ex art. 1815 c.c., secondo comma e che le clausole relative alle pattuizioni di interessi usurari sono nulle con conseguente ripetizione di quanto corrisposto per interessi;
- accertare e dichiarare l'assenza della natura reale del mutuo de quo e conformemente a Cassazione 1517/2021 accertare e dichiarare che il ripianamento di un debito a mezzo di nuovo "credito" - che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente – viene propriamente a sostanziare un'OPERAZIONE DI NATURA CONTABILE. E, quindi, una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità annullabilità dell'iscrizione di ipoteca e disporne la cancellazione;
- ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta in relazione al contratto di mutuo dichiararsi altresì nulla la clausola di determinazione degli interessi perché
4 posta in violazione degli artt. 1346- 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi inderogabili in materia di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9 co. L.
192/1998 (divieto di abuso di dipendenza economica), individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attrice le somme che saranno accertate in corso di causa quali maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;
- dichiararsi comunque che la convenuta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per l'effetto individuato il saggio di interesse legale applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta alla restituzione all'attrice della somma che sarà accertata in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;
- accertare e dichiarare la NULLITÀ DEL MUTUO e delle pattuizioni circa dello stesso sia per vizi relativi alla causa (mutuo di scopo) sia perché' gli interessi pattuiti e concretamente applicati sono superiori al tasso soglia ex legge 108/1996 fissato per la categoria con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art 1815 cc 2° comma;
- accertare e dichiarare la Controparte_6
atteso il collegamento negoziale con il conto corrente anch'esso oggetto di causa a
[...] sua volta affetto dalle NULLITA' DEDOTTE IN ATTI (anatocismo, interessi ultrlegali ecc); - in ogni caso, per effetto di tutto quanto sopra, accertata la sussistenza delle dette violazioni, nullità, annullabilità ed inefficacia accertare e dichiarare altresì la nullità, annullabilità ed inefficacia delle fidejussioni / garanzie rilasciate dagli opponenti;
- accertare e dichiarare il minore debito della società istante nonché, per conseguenza, il minor credito vantato dalla effettuando la CP_5 compensazione tra le somme pagate non dovute ed il capitale residuo, ex art. 1241 c.c. comma 2,
c.p.c. - accertare e dichiarare l'effettiva entità della somma eventualmente dovuta dall'attrice alla opposta in forza sia del mutuo che del contratto di conto corrente, espungendo dalla stessa CP_5 ogni somma a titolo di interessi non dovuti, compensando la somma non dovuta e già pagata a titolo di interessi con il capitale residuo da pagare e, all'esito stante per il resto la validità del mutuo, rimodulare il piano di finanziamento stabilendo, a mezzo CTU, il debito residuo e un nuovo piano di ammortamento senza applicazione di somme a titolo di interessi, fissando la nuova data di scadenza del mutuo stesso e rimodulando ogni altra clausola di cui allo stesso in forza ed in conseguenza dell'accoglimento della domanda dell'attrice; - condannare la convenuta a pagare il maggior CP_5 danno ex art 1224 c.c. per la mancata disponibilità delle somme indebitamente pagate verso la CP_5
5 in violazione di quanto in premessa parametrato al tasso stabilito dal c.d. rendistato entro il limite della eventuale differenza, a decorrere dalla data di maturazione del diritto, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio di interessi legali determinato per ogni anno da ogni singola scadenza al saldo fino al saldo oltre interessi legali dal dì della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- condannare la CP_5 convenuta a corrispondere sulle somme illegittimamente incassate il maggior danno ex art 1284 IV comma dalla data del deposito della presente domanda / opposizione;
Sempre NEL MERITO in
ORDINE AL PASSIVO DI CUI AL CONTO CORRENTE in atti citato estinto con l'accredito del mutuo di cui è pure causa: Voglia l'Ill.mo Corte adita in riforma della sentenza di I grado, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti e nel merito, con riferimento all' periodo di esistenza del contratto di conto corrente citato ed al mutuo di scopo parimenti citato:
1. ACCERTARE
e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., dell' art 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l' applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 degli interessi al saggio legale per tempo vigente;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di CP_5 correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3. ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell' 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'rapporto e, per l'effetto
DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi i rapporti in esame;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c dovuti a quanto sopra nonché' per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale essendo comunque prive di causa negoziale;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6. ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, che alla data del 30-6-
1998 la convenuta non era creditrice di alcuna somma né tanto meno della somma citata nel CP_5 salda conto inviata all'attrice per detto trimestre accertando a detta data l'effettivo dare - avere tra
6 le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7. ACCERTARE E DICHIARA la illegittimità del contratto di mutuo in atti intercorso tra le parti per quanto sopra spiegato;
8. In ogni caso e nel solo caso estremo di mancata illegittimità del contratto di mutuo, visto il saldo creditorio vantato dalla scrivente parte con riferimento al contratto di conto corrente, compensare reciproci crediti e debiti e, per l'effetto accertare e dichiarare l'effettiva consistenza dei rapporti dare avere inter partes;
9.
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del rapporto bancario;
10. ACCERTARE e
DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
11. per l'effetto dei suddetti accertamenti e delle dichiarate violazioni CONDANNARE la convenuta , previa rettifica del saldo contabile, alla CP_5 restituzione / rimborso / risarcimento in favore della parte attrice di ogni somma illegittimamente e/o sine titulo percepita in forza delle dette clausole contrattuali nulle e/o illegittime e alla restituzione della somme illegittimamente;
addebitate e/o riscosse e/o delle somme risultanti a crediti a qual si voglia titolo, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria e maggior danno ex art
1224 c.c., in favore dell'attrice, oltre spese di CTP e CTU, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
12. Accertare il reale saldo di dare e avere inter partes e il diritto degli opponenti alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti alla convenuta condannando la alla restituzione delle somme non dovute CP_5 CP_5 oltre agli interessi legali ed il maggior danno ex art 1224 c.c.; 13. in via del tutto subordinata,
ACCERTARE E DICHIARARE l'indebito arricchimento in capo alla parte convenuta delle somme illegittimamente percepite dalla e, ai sensi dell'art 2041 c.c., condannando la stessa a CP_5 CP_5 corrispondere l'indennità dovuta per legge nella misura corrispondente all'arricchimento stesso oltre al risarcimento del danno, interessi commerciali, maggior danno ex art. 1224 c.c. e rivalutazione monetaria;
14. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: a. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Sig.ri Pt_1
7 Pt_
e ai sensi dell'art. 342 c.p.c; b. accertare e dichiarare l'inammissibilità Parte_2 dell'appello proposto dai Sig.ri e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c Parte_1 Parte_2
Nel merito: c. respingere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Cassino n. 584/2021 resa inter partes, nonché tutte le domande ivi proposte, in quanto infondate ed illegittime per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata.
In via istruttoria: d. rigettare le avverse istanze istruttorie;
In ogni caso: e. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte Controparte_3
d'Appello di Roma, contrariis reiectis, rigettare l'appello e per l'effetto nel confermare la sentenza di primo grado: 1) Accertare la validità ed efficacia del mutuo fondiario rogito Notaio del Per_1
30.06.2008 rep. 15397/ racc.5750, confermare la legittimità e correttezza della procedura esecutiva n.10.2017 R.G.E. Tribunale di Cassino e rigettare l'opposizione. 2) Rigettare le domande di nullità avanzate in riconvenzionale dagli opponenti odierni appellanti giacché prive di adeguato supporto probatorio e Respingere siccome inammissibili le istanze istruttorie rinnovate nella presente sede
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle istanze di nullità del mutuo e/o nullità e illeceità di clausole contrattuali relative ai rapporti bancari contestati, piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello dato atto che a norma delle disposizioni della legge n.130/1999 in tema di cartolarizzazione dei crediti, la cedente è l'unica titolare passiva del rapporto Controparte_1 sostanziale mutuo rogito 30.06.2008 rep. 15397/ racc.5750 e in accoglimento dell'eccezione di Per_1 difetto di legittimazione passiva di , Rigettare ogni eventuale pretesa nei confronti di CP_3 di ripetizione di somme corrisposte alla cedente dante causa , nonché le domande di CP_3 compensazione tra il credito scaturente dal mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione e l'eventuale controcredito degli attori appellanti, e rigettare le domande risarcitorie e/o di indennizzo e di maggior danno per la condotta della società cedente dante causa di , lamentata CP_3 dagli attori odierni appellanti. 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Alla presente udienza i difensori hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in sei motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
8 di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
La sentenza è motivata come segue.
“Occorre premettere che la parte opponente né ha depositato il contratto di conto corrente né tutti gli estratti conto, ma soltanto alcuni estratti conto a partire dall'anno 1996 per poi seguire con alcuni estratti conto del 1997, del 1998, 1997, 2002, 2003, 2006, 2007 e 2008 e, al fine di superare l'impossibilità di ricostruzione del rapporto, evidente tenuto conto non solo dell'assenza del contratto di regolamentazione del rapporto ma vieppiù della maggior parte degli estratti conto, chiedeva ordinarsi la produzione in giudizio di tutta la documentazione mancante ai senti dell'art. 210cpc alla convenuta, documentando di essersi attivata con richiesta ex art. 119 TUB fin dal CP_5
2013 per l'acquisizione della documentazione medesima.
Occorre considerare che l'ordine di esibizione non è istituto atto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'istante- nel nostro caso gli opponenti- (cfr. Cass. n. 17948 del 2006)
e deve avere ad oggetto solo atti o documenti specificamente individuati o individuabili dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto (cfr. Cass. n. 13702 del 2003), e tra questi non possono rientrare gli estratti conto quando siano genericamente mirati alla ricostruzione della contabilità del rapporto di conto corrente senza che si ipotizzi specificamente quale sia l'utilità di quella acquisizione ai fini della dimostrazione della domanda giudiziale. In particolare, la richiesta ha ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 TUB, ossia documenti che la parte, nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante, avrebbe dovuto previamente acquisire, atteso che lo strumento di cui all'art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per supplire al predetto onere.
D'altro canto, ai sensi dell'art. 117 TUB, in materia bancaria, “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, mentre ai sensi dell'art. 119 TUB IV comma, oltre al diritto alle comunicazioni periodiche, si prevede pure che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente
9 a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ma in tali termini è convenuto l'obbligo di conservazione della documentazione e non oltre.
Ebbene, la prima richiesta di acquisizione documentazione risale al 2013, ma la stessa risulta generica dal momento che nemmeno è indicata la data o l'anno del contratto di conto corrente che pure potrebbe essere precedente al 01.04.1994 (data di entrata in vigore del TUB)” e dunque non essere stato redatto in forma scritta in difetto di specifico obbligo normativo. Le stesse produzioni attoree attestano invece l'esistenza di documentazione contrattuale risalente già al 1996 e dunque ben anteriore al limite decennale di conservazione anche ai fini della consegna al cliente di cui all'art. 119 TUB rispetto alla richiesta del 2013.
Inoltre, non si può ordinare l'esibizione di un documento del quale non si conosce l'esistenza effettiva. L'istanza di parte attrice ex art. 210 c.p.c., di ordinare la produzione del contratto di conto corrente e delle convenzioni successive, dal momento che non si ha cognizione della data di conclusione del contratto e nemmeno della circostanza se lo stesso sia stato redatto in forma scritta.
Occorre precisare che non si è voluto sanzionare la mancata allegazione del contratto, poiché, per quanto detto, non si ha alcuna certezza o indicazione circa l'effettiva esistenza del documento, ma la totale insufficienza degli estratti conto che non hanno permesso di ricostruire le condizioni praticare nel corso del rapporto.
Deve prendersi dunque atto che le domande relative al rapporto di conto corrente non possono essere esaminate per insufficiente assolvimento dell'onere probatorio e di quello allegatorio.
Nemmeno è possibile immaginare di superare i limiti di cui sopra attraverso la riunione del presente giudizio, in cui sono maturate le preclusioni appena descritte attraverso la riunione del presente giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo oggi pendente recante Rg n. 737/2019 e relativo al conto corrente per cui è causa. È pure il caso di sottolineare che le due cause pendevano in fasi del tutto diverse già quando è stata formulata l'istanza.
Del resto, al di là dell'evidente connessione soggettiva, neanche risulta evidente la connessione oggettiva rivendicata dalla parte opponente, per cui pure discutibile appare la possibilità di cumulo delle domande proposte dall'opponente.
ASSENZA di CAUSA del contratto di mutuo fondiario
Gli opponenti assumono la nullità in radice del contratto di mutuo fondiario, deducendo la carenza di causa dell'operazione, perché conclusa unicamente per ottenere una garanzia immobiliare al di fuori dei presupposti causali propri del contratto di mutuo e dunque per ripianare posizioni debitorie non garantite.
La Banca d'Italia – in sede di chiarimenti sul D.Lgs. n. 385/93 - ha avuto modo di affermare che l'art. 38 Tub “non prevede che il credito sia caratterizzato da uno scopo”, non sussistendo “pertanto
10 vincoli di destinazione ex lege alle somme erogate"; il che “non esclude ovviamente la possibilità per le parti di concludere contratti di credito fondiario in cui sia individuata la destinazione dei finanziamenti”.
Per vero, parte della dottrina ha osservato che, nella nozione generale di credito fondiario contenuta all'interno dell'art. 38, comma 1, effettivamente non vi è alcun riferimento ad uno scopo, rimarcando tuttavia come il riferimento, che compare invece nel secondo comma, al valore dell'immobile e al costo delle opere da eseguire sugli stessi (riferimento che si comprende in ragione del riassorbimento nella generica dicitura “credito fondiario”, sia del credito fondiario già disciplinato dagli artt. 4 e ss. della l. 6 giugno 1991, n. 175, sia del credito edilizio già disciplinato dalla medesima legge e dalla stessa qualificato come avente per oggetto “la concessione di mutui ed anticipazioni garantiti da ipoteca destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione, sopraelevazione e recupero di immobili”) presti più di un argomento a sostegno della rilevanza dello scopo anche nel credito fondiario, seppure in via eventuale.
Altra dottrina ha escluso, in via prevalente, che il finanziamento fondiario si caratterizzi in termini di mutuo di scopo pur ammettendo che esso possa in concreto atteggiarsi come tale ogniqualvolta risulti identificata con precisione la destinazione della somma finanziata.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è posta su questa linea di pensiero sostenendo che il c.d. mutuo fondiario non costituisca affatto un mutuo di scopo (Cass. 20 aprile 2007, n. 9511; Cass. 11 gennaio 2001, n. 317).
A riguardo, Cass. 26 marzo 2012, n. 4792 ha affermato chiaramente che “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria”.
Pertanto, può affermarsi che, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12).
11 Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n.
28663/13; Cass. 19282/2014).
Per vero, tale nozione di mutuo fondiario è fatta propria anche dalla giurisprudenza di merito la quale non ha mancato di affermare, in fattispecie analoghe a quella in commento, come il mutuo utilizzato dalla banca per ripianare l'esposizione debitoria abbia causa lecita. La concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce, infatti, uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 23-09-2014).
Infatti, il credito fondiario "monetizza" nell'immediato il valore di scambio del bene immobile (cfr.
Corte cost, 22 giugno 2004, n. 175), pur senza procedere il mutuatario alla dismissione di esso, e permette, a differenza ad esempio del mutuo ordinario o dell'apertura di credito, una durata medio- lunga, ciò essendo sufficiente ad integrarne la causa concreta.
Ne deriva che, nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità. E ciò appare del tutto coerente con la situazione fattuale, in cui l'erogazione di denaro si è certamente realizzata, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito.
Superata dunque questa prima obiezione e venendo al piano di ammortamento e ai profili di nullità che lo contraddistinguono, nonché alle condizioni concretamente poste in essere dalla CP_5 secondo la prospettazione di parte attrice, occorre dare atto che l'unico profilo idoneo a determinare l'illiceità del contratto di mutuo e non la semplice nullità è quello della possibile usurarietà degli interessi applicati. Deve, in proposito osservarsi, che la legge antiusura del 1996 delinea una fattispecie incriminatrice diversa rispetto alla precedente formulazione contenuta nell'art. 644 c.p.: ai tre presupposti dello stato di bisogno, del consapevole approfittamento e della sproporzione, si sostituisce quello della dazione di interessi oggettivamente superiori alla soglia individuata per legge. Sotto il profilo del bene giuridico, ne consegue una estensione verso la tutela del corretto svolgimento di rapporti economici, soprattutto nell'ambito del mercato finanziario. La novella ha, altresì, modificato la disciplina civilistica del contratto viziato da clausole afferenti ad interessi usurari. Infatti, adesso, l'art. 1815, 2°, c.c., nell'attuale formulazione, prevede che, nel caso in cui siano convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 4 l. n° 108/96).
Si tratta di una ipotesi di nullità parziale del contratto (art. 1419, 2° comma, c.c. e 1339 c.c.), che lascia per il resto il regolamento contrattuale valido ed efficace;
il contratto di mutuo con interessi usurari (punito dall'art. 644 c.p.), così come gli altri contratti di finanziamento nelle diverse formule,
12 viene trasformato, attraverso il meccanismo della nullità, parziale, in contratto lecito, attraverso la eliminazione (e non più la sostituzione del tasso, con ingresso così di strumenti sanzionatori civili) della clausola. Il contratto, in tal caso, resta valido ed efficace, avendo il legislatore superato con espressa previsione anche la nullità per contrarietà a norme imperative per tutelare il debitore contro la nullità dell'intero contratto, che comporterebbe la immediata esigibilità della somma mutuata e indurrebbe il debitore ad astenersi dal far valere la nullità, onde evitare l'immediata restituzione delle somme. Ciò non di meno, deve evidenziarsi che, in caso di contratto usurario, la nullità
(parziale) è comminata in considerazione della illiceità della causa (artt. 1343 e 1418 c.c..) poiché
Il carattere imperativo della norma di ordine pubblico che reprime la dazione di interessi usurari ne esclude la liceità anche sotto il profilo civilistico. E, infatti, la visione sistematica della legge, onnicomprensiva dei profili civili e penali, considerando la dazione degli interessi o altri vantaggi usurari come reato, introduce una nullità virtuale conseguente ad una disposizione penale di carattere imperativo.
In relazione a come la norma disegna il reato, può parlarsi, comunque, di usura sopravvenuta in relazione alla necessità di procedere alla verifica di usurarietà delle condizioni contrattuali nel caso di tasso convenuto originariamente in misura lecita (ossia sotto soglia usura o in assenza di previsione) ma che, per effetto di una sopravvenuta variazione in diminuzione del tasso soglia, sia divenuto successivamente superiore al tasso soglia rilevato di tempo in tempo.
Non risultando possibile colpire un contratto o una singola clausola contrattuale con la sanzione della nullità, quando al momento in cui le parti hanno concluso il contratto tale contrarietà all'ordinamento non sussisteva, si affida, allora, al principio della buona fede, intesa in senso oggettivo (e al conseguente divieto dell'abuso del diritto), la funzione di realizzare nell'ambito di tali rapporti contrattuali il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 cost. In ambito contrattuale, la buona fede impone dunque a ciascuna parte di un rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, dotando i vincoli negoziali della “flessibilità” necessaria ad incorporare i valori etici dell'ordinamento giuridico (Cass., 5 marzo 2009, n. 5348; Cass., sez. un., 15 novembre
2007, n. 23726).
In particolare, in termini di tutela del debitore, la conseguenza del superamento dei tassi soglia, determinati secondo i criteri di legge, dei tassi di interesse convenzionali, originariamente non in contrasto con atti normativi, si sposta dunque dal piano del regolamento contrattuale a quello dell'esecuzione del contratto;
la Giurisprudenza, richiamando il principio della buona fede, ha individuato nella non esigibilità degli interessi in misura superiore al tasso soglia e nella ripetizione
13 di quelli già versati un equo contemperamento degli interessi delle parti, in conformità e in attuazione del richiamato generale principio (Corte di Cassazione, sez. Un. Civili - 19 ottobre 2017, n. 24675).
Ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. i contratti conclusi con le banche devono essere stipulati per iscritto e devono esplicitamente indicare il tasso di interesse pattuito. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo come pure sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (dovendo in questo caso applicare il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive). Precisa altresì la Corte di Cassazione (sentenza del 18 aprile 2001, n.
5675) che “In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992 n. 154, e del successivo t.u. sulla disciplina bancaria - che introducono norme nuove,
a carattere non retroattivo, in tema di trasparenza bancaria, vietando, tra l'altro, espressamente il rinvio agli usi di piazza - la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art.1284, comma 3, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento” (cfr. anche Cass. 23 settembre 2002 n.13823). La Corte, quindi, mantiene fermo l'insegnamento secondo cui il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale (art.1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem (essendo sufficiente che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (cfr. oltre alle sentenze sopra menzionate, Cass.
18 maggio 1996, n.4605; Cass. 11 novembre 1997, n. 11042; Cass. 8 maggio 1998, n. 4696; Cass.
23 giugno 1998, n. 6247; Cass. 19 luglio 2000, n. 9465). Aggiunge tuttavia che una clausola, la quale si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
“piazza”, non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di
14 interessi in misura superiore a quella legale, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi. Inoltre, sempre con riferimento al mutuo, si osservi che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 350/2013, ha stabilito che, quando il tasso di mora, le penali e le eventuali spese, unite al tasso di interesse, insieme, superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai, al pari degli altri contratti bancari. La Corte di
Cassazione, in particolare, oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, ha anche affermato che il mutuo ipotecario possa essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d'usura –ovviamente al momento della pattuizione-, con applicabilità di tutte le possibilità previste dalla Legge n. 108/96, ivi compresa la restituzione di tutte le somme versate con l'applicazione del articolo 1815 c.c., richiamato anche Co dall'art. 644 e dell'art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.
Tuttavia, a tale affermazione non consegue affatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano cumulati mediante la sommatoria dei tassi corrispondenti. Infatti, l'interesse moratorio è un accessorio del credito che viene ad esistenza solo ipoteticamente, laddove il mutuatario si renda inadempiente, onde sarebbe erroneo applicarlo all'intero capitale da restituire. Tale interesse incide, piuttosto, sulle singole rate di ammortamento che non siano corrisposte o siano tardivamente corrisposte: se anche volesse credersi, dunque, che i due interessi si cumulano, l'interesse moratorio andrebbe calcolato prendendo in considerazione non già l'intero montante, quanto la frazione o le frazioni del debito che sono oggetto di inadempimento.
In altri termini, se è vero che il superamento del tasso soglia debba essere accertato con riferimento al momento in cui gli interessi stessi siano promessi o convenuti, non è altrettanto vero che ai fini della verifica dell'usurarietà possano semplicisticamente sommarsi i tassi degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, giacché gli uni in quel frangente sono sicuramente dovuti nella misura pattuita
(e quindi sull'intero capitale, se pure il rimborso risulta essere frazionato), mentre gli altri verranno ad esistenza se vi sarà inadempimento e saranno da corrispondere nella misura che potrà determinarsi solo a posteriori, sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso.
Sicché, una eventuale verifica del superamento del tasso soglia andrebbe effettuata parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse. Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 19597 del 18.9.2020), al fine di pronunciarsi sulla questione, ritenuta di massima di particolare importanza ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., se anche gli interessi di mora fossero soggetti, o meno, alla normativa antiusura di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. hanno chiarito che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la
15 pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. Inoltre, la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto;
ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
Un ulteriore problema si pone poi in ordine al tasso di interesse applicabile allorché intervenga la dichiarazione di nullità. Sul punto si ritiene o che, per effetto del meccanismo di integrazione legale previsto dall'art.1284 c.c., gli interessi siano dovuti nella misura legale (anziché in quella pretesa dalla banca), e ciò per la durata dell'intero rapporto, ovvero che fino all'entrata in vigore della l. n.
154 del 1992 trovi applicazione il tasso di interesse legale e, successivamente, il tasso nominale minimo e di quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, secondo il
TU in materia bancaria e creditizia (Trib. Monza 4 febbraio 1999).
Sul punto, a tacitazione della querelle, sono intervenute, assai attese, le Sezioni Unite della Suprema
Corte (ordinanza n. 19597/2020), che hanno affermato che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora occorre applicare l'art. 1815, comma
2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. Hanno reputato, infatti, che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE
Passando all'esame dell'ulteriore questione relativa all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, occorre rilevare immediatamente che ai sensi dell'art. 7 comma 2, delle norme
16 regolamentari sulle aperture di credito in conto corrente, riportate nel contratto stipulato tra le parti
« i conti che risultano, anche saltuariamente, debitori vengono … chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente … applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura, valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno … saranno accreditati gli interessi dovuti dal ». CP_8
Con le sentenze 30 giugno 1999 n. 3096 della sez. III^, 16 marzo 1999 n. 2374 e 11 novembre 1999
n. 12507 della sez. I^, la Corte di Cassazione (in tali termini si era già espressa la giurisprudenza di merito;
cfr.: Trib. Vercelli 21 luglio 1994, Foro it., 1995, I, 1662; Pret. Roma 11 novembre 1996, id.,
Rep. 1998, voce Banca, credito e risparmio, n. 95, Nuova giur. Civ., 1998, I, 183; Trib. Busto Arsizio
15 giugno 1998, Foro it., 1998, I, 2997; nonché, da ultimo, Trib. Monza 23 febbraio 1999, id., 1999,
I, 1340), mutando radicalmente il proprio inveterato orientamento (cfr. Cass. 18 dicembre 1998, n.
12675, Foro it., Mass., 1337; 17 aprile 1997, n. 3296, id., Rep. 1997, voce Interessi, n. 13; 1° settembre 1995, n. 9227, id., Rep. 1996, voce cit., n. 10; 20 giugno 1992, n. 7571, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 16; 30 maggio 1989, n. 2644, Foro it., 1989, I, 3127; 6 giugno 1988, n. 3804, Foro it.,
Rep. 1988, voce cit., n. 9; 5 giugno 1987, n. 4920, Foro it., 1988, I, 2352; 19 agosto 1983, n. 5409,
Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 18; 15 dicembre 1981, n. 6631, id., Rep. 1982, voce cit., n. 6), ha sancito la nullità delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti bancari, per violazione del disposto di cui all'art. 1283 Cod. Civ..
Com'è noto, tale norma consente che gli interessi scaduti producano ulteriori interessi a condizione che:
A) si tratti di interessi dovuti almeno per un semestre;
B) la capitalizzazione degli interessi sia pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza ovvero sia richiesta con domanda giudiziale.
La disposizione in esame consente, tuttavia, di derogare all'illustrato divieto quando l'anatocismo trovi fondamento in “usi contrari”, i quali, secondo l'unanime orientamento degli interpreti, non possono che avere natura di usi normativi (artt. 1 ed 8 delle disp. Sulla legge in generale), e non anche di usi negoziali (art. 1340 c.c.) o interpretativi (art. 1368 c.c.), perché operando sullo stesso piano della norma, come eccezione al principio ivi affermato, partecipano necessariamente della natura delle regole dettate dal legislatore (cfr. Cassazione 15 dicembre 1981 n. 6631).
Ebbene, le decisioni della Suprema Corte sopra segnalate, sovvertendo il precedente, costante, insegnamento (v. per tutte Cass. n. 4920/87) hanno argomentatamente escluso l'esistenza di una consuetudine (fonte di diritto) in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest'ultimo possano essere capitalizzati ogni trimestre, evidenziando, per un verso, che la costanza e la generalità della prassi effettivamente instauratasi in tal senso (prassi in concreto
17 ineludibile perché attuata dalle banche mediante clausole uniformi e unilateralmente predisposte), se valgono a realizzare un uso negoziale, non sono invece sufficienti ad identificare un uso normativo
(caratterizzato, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza di prestare osservanza ad una norma giuridica), e considerando, per altro verso, che nell'ambito dei contratti bancari mancano
(segnatamente per quanto concerne il modus operandi del cliente, che stipula secondo schemi negoziali predisposti dalla banca) elementi che consentano di ravvisare nell'anatocismo la comune convinzione dei contraenti di attuare una regola vertente su materia giuridicamente rilevante per la natura delle situazioni da disciplinare. Occorre dare atto che nell'anno 2000 interveniva la delibera
CICR che ha legittimato la capitalizzazione degli interessi, in deroga dunque il divieto generale di anatocismo, purché però le condizioni previste e praticate fossero le medesime per la Banca e il
Cliente. La decorrenza di tale normativa è fissata al 1.07.2000.
Correva, in proposito, però, l'obbligo per le Banche che volessero adeguarvisi di provvedere a pubblicizzare la relativa volontà, nonché a precisarla e ad esplicarla nel dettaglio.
3.§. Decorrenza delle valute (art. 120 TUB) Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca e assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale è effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
Diversamente, per quanto concerne, il mancato invio della documentazione periodica prevista in contratto e dalla legge, deve darsi atto che la trasmissione non è prevista nella forma di raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi, è onere della parte, durante lo svolgimento del rapporto, eccepire eventuali mancanze, diversamente, si addosserebbe sull'istituto di credito un obbligo ulteriore, non previsto dalla legge.
Con riguardo ai contratti di mutuo, deve riportarsi l'art. 3 della delibera CICR sopra citata -
(Finanziamenti con piano di rimborso rateale) -, che testualmente recita: “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2
(ovvero quelle stabilite per le operazioni di conto corrente).
18 Inoltre, sempre con riferimento al mutuo, si osservi che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 350/2013, ha stabilito che, quando il tasso di mora, le penali e le eventuali spese, unite al tasso di interesse, insieme, superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai, al pari degli altri contratti bancari. La Corte di Cassazione, in particolare, oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, ha anche affermato che il mutuo ipotecario possa essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d'usura –ovviamente al momento della pattuizione-, con applicabilità di tutte le possibilità previste dalla Legge n. 108/96, ivi compresa la restituzione di tutte le somme Co versate con l'applicazione del articolo 1815 c.c., richiamato anche dall'art. 644 e dell'art. 4 della
L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.
Ebbene, venendo ora all'accertamento peritale, si consideri quanto di seguito.
Il contratto di mutuo di importo pari a lire 150.000.000 prevedeva un piano di ammortamento della durata di 25 anni e il pagamento di trecento rate mensili, comprensive di capitale e interessi, al tasso fisso del 6,49%. Il tasso di interesse moratorio era stabilito nel 6,49% + 2. Il Taeg rilevato dal CTU, sommando al tasso corrispettivo le commissioni e gli oneri aggiuntivi (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, erogazione mutui, incasso singola rata, cancellazione ipoteche, duplicazione certificazione interessi, etc...), è risultato pari al 6,85%.
Il tasso soglia rilevato nel periodo di riferimento con riferimento alla categoria mutui era del 9,06.
Mai vi è stato superamento del tasso soglia.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 14.07.2019, si è rivelata chiara ed esaustiva e, poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudice ritiene di farli propri. Infine, occorre dare atto che nel corso di giudizio vi è stata costituzione del titolare del rapporto in proprio. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, al pari di quelle di CTU.”
Il primo motivo è rubricato “omessa, insufficiente, errata e contraddittoria motivazione circa la verifica del tasso soglia ai fini della usura del mutuo in questione. - Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha omesso di conferire al ctu l'incarico ed il quesito di effettuare la verifica della usura includendo tutti i costi e spese …. ivi compresi quelli per la concessione delle garanzie e la penale di estinzione anticipata”. L'appellante censura la sentenza in relazione alla verifica del tasso soglia, non effettuata considerando le voci di costo (commissione di estinzione anticipata;
incidenza delle garanzie).
19 Innanzitutto l'assunto dell'appellata secondo cui viene in rilevo una domanda nuova è infondato, atteso che si tratta di un profilo afferente alla verifica in concreto del superamento del tasso soglia.
Nel merito il motivo è infondato.
In primo luogo la CTU ha dato conto di come “Il contratto di mutuo di importo pari a lire
150.000.000 prevedeva un piano di ammortamento della durata di 25 anni e il pagamento di trecento rate mensili, comprensive di capitale e interessi, al tasso fisso del 6,49%. Il tasso di interesse moratorio era stabilito nel 6,49% + 2. Il Taeg rilevato dal CTU, sommando al tasso corrispettivo le commissioni e gli oneri aggiuntivi (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, erogazione mutui, incasso singola rata, cancellazione ipoteche, duplicazione certificazione interessi, etc...), è risultato pari al 6,85%. Il tasso soglia rilevato nel periodo di riferimento con riferimento alla categoria mutui era del 9,06. Mai vi è stato superamento del tasso soglia”. Pertanto il CTU ha dato conto di aver considerato gli oneri aggiuntivi e sul punto le contestazioni dell'appellante sulle spese non considerate sono del tutto generiche.
Per quanto attiene alla commissione di estinzione anticipata, va richiamato l'orientamento della S.C. secondo cui “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. N. 7352/2022, che ha altresì evidenziato come “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”). Pertanto è da escludere che possa essere valutata al fine del superamento del tasso soglia.
Per quanto attiene alle spese per la garanzia, a fronte del fatto che, se la S.C. ha sottolineato come
“qualunque sia la natura delle spese (escluse imposte e tasse) si deve tener conto ai fini della valutazione della natura usuraria degli interessi” (Cass. N. 21831/2025, da ultimo), dovendo quindi essere valutate anche le eventuali spese attinenti alla garanzia, va tuttavia osservato come la contestazione dell'appellante sul punto è del tutto generica, considerando che come sopra evidenziato il CTU ha considerato nel tasso soglia anche “eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze,
20 erogazione mutui, incasso singola rata, cancellazione ipoteche, duplicazione certificazione interessi, etc…”, e parte appellante non allegando in che termini tali spese, non considerate, avrebbero portato al superamento del tasso soglia (tenuto conto del tasso soglia del 9.06 a fronte del tasso accertato di
6,85).
Pertanto il motivo è infondato.
Il secondo motivo è rubricato “assenza della natura reale e della traditio nel mutuo. - difetto della natura di titolo esecutivo del mutuo;
illegittimità dell'iscrizione di ipoteca sull'assenza della natura reale”. L'appellante deduce l'omessa pronuncia in ordine alla proposta eccezione (comunque rilevabile d'ufficio) attinente all'assenza della natura reale del mutuo. Nello specifico l'appellante deduce di non avere ricevuto la disponibilità di alcuna somma di denaro, unicamente accreditata sul conto corrente con ripianamento di debito.
L'appellata sostiene la tardività della domanda ex art. 345 c.p.c., non proposta in primo grado.
L'eccezione è infondata.
Se nell'atto di citazione (né entro la memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c.) l'appellante non ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per assenza di valido titolo (un mutuo), in ogni caso era allegato che il mutuo era stato concesso per ripianare un debito, e le nullità sono rilevabili d'ufficio nei limiti delle tempestive allegazioni (Cass. N. 17979/2024).
Nel merito il motivo è tuttavia infondato.
Va infatti ricordato come secondo il più recente insegnamento della S.C. “il mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. 25 luglio 2022, n. 23149)” (Cass. N.
5151/2024). Pertanto l'accredito in conto corrente delle somme erogate integra la datio rei propria del mutuo.
Il terzo motivo è rubricato “sulla nullità del mutuo di consolidamento e di scopo - nullità del mutuo di consolidamento / scopo per mancanza della causa tipica e/o concreta e violazione della clausola di destinazione”. Secondo l'appellante la sentenza è errata in quanto non considera che: secondo l'art. 3 del mutuo lo stesso era concesso per l'esecuzione di opere di intervento di recupero edilizio;
le somme sono state utilizzate per uno scopo diverso da quello dichiarato e cioè per l'estinzione di debiti. Pertanto il mutuo non ha perseguito la finalità cui era destinato, con conseguente nullità del mutuo.
21 Innanzitutto fondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dall'appellata per avere dedotto un profilo nuovo (derivazione dello scopo), trattandosi di un profilo non allegato.
Se le nullità sono rilevabili d'ufficio, la rilevabilità è nei limiti della tempestiva allegazione (Cass. N.
17979/2024). E nel caso di specie l'appellante non aveva allegato tempestivamente che lo scopo del mutuo era diverso da quello dichiarato.
A ciò si aggiunga che sul punto il giudice di primo grado ha motivato come segue “Gli opponenti assumono la nullità in radice del contratto di mutuo fondiario, deducendo la carenza di causa dell'operazione, perché conclusa unicamente per ottenere una garanzia immobiliare al di fuori dei presupposti causali propri del contratto di mutuo e dunque per ripianare posizioni debitorie non garantite.
La Banca d'Italia – in sede di chiarimenti sul D.Lgs. n. 385/93 - ha avuto modo di affermare che l'art. 38 Tub “non prevede che il credito sia caratterizzato da uno scopo”, non sussistendo “pertanto vincoli di destinazione ex lege alle somme erogate"; il che “non esclude ovviamente la possibilità per le parti di concludere contratti di credito fondiario in cui sia individuata la destinazione dei finanziamenti”.
Per vero, parte della dottrina ha osservato che, nella nozione generale di credito fondiario contenuta all'interno dell'art. 38, comma 1, effettivamente non vi è alcun riferimento ad uno scopo, rimarcando tuttavia come il riferimento, che compare invece nel secondo comma, al valore dell'immobile e al costo delle opere da eseguire sugli stessi (riferimento che si comprende in ragione del riassorbimento nella generica dicitura “credito fondiario”, sia del credito fondiario già disciplinato dagli artt. 4 e ss. della l. 6 giugno 1991, n. 175, sia del credito edilizio già disciplinato dalla medesima legge e dalla stessa qualificato come avente per oggetto “la concessione di mutui ed anticipazioni garantiti da ipoteca destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione, sopraelevazione e recupero di immobili”) presti più di un argomento a sostegno della rilevanza dello scopo anche nel credito fondiario, seppure in via eventuale.
Altra dottrina ha escluso, in via prevalente, che il finanziamento fondiario si caratterizzi in termini di mutuo di scopo pur ammettendo che esso possa in concreto atteggiarsi come tale ogniqualvolta risulti identificata con precisione la destinazione della somma finanziata.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è posta su questa linea di pensiero sostenendo che il c.d. mutuo fondiario non costituisca affatto un mutuo di scopo (Cass. 20 aprile 2007, n. 9511; Cass. 11 gennaio 2001, n. 317).
A riguardo, Cass. 26 marzo 2012, n. 4792 ha affermato chiaramente che “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e
22 l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria”.
Pertanto, può affermarsi che, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12).
Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n.
28663/13; Cass. 19282/2014).
Per vero, tale nozione di mutuo fondiario è fatta propria anche dalla giurisprudenza di merito la quale non ha mancato di affermare, in fattispecie analoghe a quella in commento, come il mutuo utilizzato dalla banca per ripianare l'esposizione debitoria abbia causa lecita. La concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce, infatti, uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 23-09-2014).
Infatti, il credito fondiario "monetizza" nell'immediato il valore di scambio del bene immobile (cfr.
Corte cost, 22 giugno 2004, n. 175), pur senza procedere il mutuatario alla dismissione di esso, e permette, a differenza ad esempio del mutuo ordinario o dell'apertura di credito, una durata medio- lunga, ciò essendo sufficiente ad integrarne la causa concreta.
Ne deriva che, nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità. E ciò appare del tutto coerente con la situazione fattuale, in cui l'erogazione di denaro si è certamente realizzata, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito”.
L'appellante non censura specificamente (come era suo onere ex art. 342 c.p.c.) quanto ritenuto dal giudice di primo grado in ordine alla causa del contratto e al fatto che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo. Ne consegue che eventuali derivazioni dello scopo perseguito (come dedotto dall'appellante), non incidendo sulla causa del contratto, non ne possono determinare la nullità.
23 Peraltro il contratto in esame se prevedeva il finanziamento per l'esecuzione di opere edili, non prevedeva conseguenze nel caso di mancata esecuzione di tali opere, escludendo ciò la rilevanza causale dello scopo in assenza di uno specifico interesse del mutuante alla realizzazione dello scopo.
In tal senso secondo la S.C. “pur in presenza di una estrinsecazione negoziale della destinazione della somma mutuata, laddove manchi un interesse proprio del mutuante alla specifica destinazione pattuita, la clausola di destinazione non incide sulla struttura causale e funzionale del contratto di mutuo e, per l'effetto, l'inosservanza dello scopo pattuito da parte del mutuatario non inficia la validità e l'efficacia del negozio” (Cass. N. 9838/2021).
Il quarto motivo è rubricato “omessa pronuncia e motivazione sulla questione dedotta circa la nullità derivata del mutuo attesa la eccepita nullità delle clausole di cui al conto corrente ed il collegamento negoziale tra gli stessi - omessa ed illegittima pronuncia istruttoria e nel merito circa l'onere della prova in ordine al rapporto di conto corrente”. L'appellante censura innanzitutto il rigetto dell'istanza di esibizione relativa alla documentazione bancaria, evidenziando come a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la richiesta di esibizione può essere formulata per la prima volta in giudizio. Inoltre il giudice di primo grado ha omesso di considerare il collegamento negoziale tra il mutuo e il contratto di conto corrente, con conseguente nullità dei due contratti.
Per quanto attiene alla censura relativa all'ordine di esibizione alla banca della documentazione relativa al c/c, precisato che l'appellante ha chiesto “ordinare alla convenuta ex art 210 cpc CP_5
l'esibizione del / dei contratti di conto corrente inter partes, di apertura di credito delle convenzioni inter partes stipulate nel corso del rapporto degli estratti conto e degli scalari”, va confermata l'ordinanza di questa Corte del 3.6.2022 secondo cui “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”
(Cass. 24641/2021).
- “L'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto
(art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la
24 documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte” (Cass.
13277/2018).
- La richiesta stragiudiziale per l'acquisizione dei documenti oggetto della odierna istanza ex art. 210 c.p.c. e la stessa istanza istruttoria in esame, per parte non risponde ai requisiti enucleati dalla giurisprudenza richiamata (limite decennale e indicazione degli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione dei documenti richiesti), anche in ragione della risalenza del contratto di mutuo;
per altra parte è affetta da generica indicazione della documentazione di cui è chiesta la esibizione;
in ogni caso i documenti oggetto di istanza non appaiono rilevanti ai fini del decidere”.
In particolare, la richiesta come formulata in appello è del tutto generica (non contenendo una indicazione specifica dei documenti richiesti) e quindi inammissibile, con conseguente inammissibilità del motivo di appello.
Rilevato poi che conseguentemente (in assenza di documentazione) il giudice di primo grado ha rilevato come “deve prendersi dunque atto che le domande relative al rapporto di conto corrente non possono essere esaminate per insufficiente assolvimento dell'onere probatorio e di quello allegatorio” e che nessuna specifica censura è stata formulata da parte dell'appellante sul punto (al di là della richiesta di esibizione), ne consegue che le questioni relative al collegamento negoziale tra mutuo e contratto di conto corrente devono ritenersi assorbite (essendo conseguenziali alla dedotta nullità del contratto di conto corrente, non sussistente per quanto osservato).
Il quinto motivo è rubricato “sull'ammortamento alla francese, indeterminatezza del piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. “alla francese”. violazione degli obblighi d trasparenza ex art. 117 tub e i connessi riflessi degli artt. 1194 e 1195 c.c.”. L'appellante censura la sentenza per non avere motivato in ordine agli ulteriori profili di illegittimità dedotti, con riferimento alla compatibilità del regime composto degli interessi con il presidio dell'anatocismo (essendo il piano di ammortamento calcolato con il metodo alla francese); e al rispetto dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza (in relazione all'art. 117 TUB e connessi riflessi ex art. 1194 e 1195 c.c.) anche sotto il profilo della indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
25 Il contratto di mutuo prevedeva un tasso corrispettivo fisso con piano di ammortamento alla francese;
in particolare l'art. 3 del contratto prevedeva 300 rate ad un tasso fisso nella misura del 6,49%, come da piano di ammortamento allegato al contratto sub c da cui risulta una rata fissa di € 1.012,35.
Secondo consolidato orientamento della S.C. “il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l'effetto anatocistico come osservato di recente dalle Sezioni Unite, deve escludersi, con riguardo a tale fattispecie, 'che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo' (Cass. Sez. U.
29 maggio 2024, n. 15130, in motivazione;
nella stessa pronuncia è richiamata Cass. 24 novembre
2022, n. 34677, secondo cui nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo
'composto' e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo; le Sezioni Unite hanno evocato pure Cass. 2 ottobre 2023, n. 27823, secondo cui la capitalizzazione composta è 'del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato');
"d'altro canto, sempre in base alla richiamata decisione delle Sezioni Unite, in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (Cass. N. 18835/2025).
Per quanto attiene al difetto di trasparenza, le SU della SC su richiamate hanno inoltre osservato come
“l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE)
e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della
Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento
(sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi
26 momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi"). Analogamente la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto…… Ed allora, se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e
67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”.
Sono quindi infondati gli assunti sia relativi all'anatocismo sia relativo alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali, ovvero al difetto di trasparenza, atteso che il contratto contiene gli elementi essenziali previsti dall' art. 1813 c.c. (importo erogato, durata, periodicità delle rate, tasso di interesse, spese) e consente al mutuatario, anche tramite ausilio contabile, di conoscere in modo chiaro e univoco la composizione delle rate e l' ammontare complessivo da restituire, risultando anche allegato il piano di ammortamento (come da documentazione in atti). Pertanto è da escludere che nel caso di specie un difetto di trasparenza e quindi la dedotta rilevanza ai sensi degli artt. 1194 e 1195 cc..
In definitiva il motivo è infondato.
Il sesto motivo è rubricato “nullità, inesistenza ed invalidità delle pattuizioni sopra richiamate contenute nei contratti di conto corrente e mutuo alla base delle prestate fidejussioni. conseguente assoluta ed originaria irrealizzabilità della causa cavendi, e nullità propria della garanzia medesima”. L'appellante deduce la nullità della garanzia prestata dalla stante la nullità dei Pt_1 contratti di conto corrente e di mutuo. Al rigetto delle censure relative al mutuo e al contratto di conto corrente consegue il rigetto di tale motivo di appello.
In definitiva l'appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti tra parte appellante e (valore indeterminabile complessità media, valori medi, con riduzione ai CP_1 minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
Per quanto attiene ai rapporti tra l'appellante e cessionaria del credito, trattandosi di Controparte_3
27 un intervento volontario senza estromissione della parte, paiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e
Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 584/2021 del Tribunale di Cassino, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna e alla refusione a favore di delle spese del
Parte_1 Parte_2 CP_1 grado che liquida in € 10.313,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese del grado tra e e
Parte_1 Parte_2 CP_3 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e
Parte_1
, solidalmente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2 dovuto per l'impugnazione.
Roma 4.11.2025
Il consigliere est. Il Presidente
GI RO LB TI
28
Sezione VI civile
R.G. 3711/2021
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:50
Presidente Dott. LB TI Consigliere Relatore Dott. GI RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FORTE BRUNO Avv. Cuozzo presente in sostituzione
Parte_2
Avv. FORTE BRUNO
Appellato/i
CP_1
Avv. ROMEO CHRISTIAN Avv. Parisi presente in sostituzione
Avv. DAMINELLI SIMONA
Avv. PESENTI MARCO
Avv. TOFFOLETTO ALBERTO
Avv. LETTENMAYER FLORA CP_2
Avv. CIPOLLA LUCIANA
CP_3
Avv. FERRI LUCIA Avv. Nebuloso presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281
1 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
LB TI
IC d'AM
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. LB TI Presidente dott.ssa GI RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 4.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3711 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Cuozzo in Roma, C.F._2
2 via G. Serafino n. 20, rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Forte, (C.F. ) C.F._3 giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata presso lo studio legale La Controparte_1 P.IVA_1
Scala di Roma, sito in Via Po n. 12, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
LB TT (C.F. ), AR ES (C.F. ), C.F._4 C.F._5
IA ME (C.F. ), LU PO (C.F. ), C.F._6 C.F._7
RA NM (C.F. ) e ON DA (C.F. ) C.F._8 C.F._9 giusta procura in atti;
APPELLATA
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata Controparte_3 P.IVA_2 in Roma in viale XXI Aprile n.24 presso l'avv. Antonio Nebuloso (c.f. ) e C.F._10 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Lucia Ferri (C.F. ) CodiceFiscale_11
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Cassino proponevano opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615 cpc 2^ comma avverso il pignoramento immobiliare eseguito dalla quale procuratrice di che CP_4 Controparte_1 aveva colpito i beni a suo tempo concessi in ipoteca quale garanzia del mutuo fondiario stipulato in data 30.06.2008 rep. N. 15397 raccolta n. 5750.
Si opponevano all'esecuzione ritenendo non dovute le somme richieste, poiché il mutuo presentava diversi profili di nullità, in primis l'assenza di causa, per essere stato contratto al solo scopo di consolidare una pregressa esposizione debitoria relativa al passivo di conto corrente n. 400283659 in essere con la rapporto affetto da molteplici profili di nullità e a due finanziamenti per i CP_1 quali risultava un debito di € 5.045,43 e di € 4.402,43, per un totale di € 9.807,86. La restante somma di € 142.904,95 veniva riversata sul conto corrente indicato, che all'epoca presentava un'esposizione debitoria di € 55.175,33, che pure si è contestato.
Deducevano, comunque, nell'atto di citazione l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale senza pattuizione scritta e indeterminato perché da calcolarsi mediante rinvio alle clausole uso piazza, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della relativa clausola, l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto, l'illegittima applicazione di spese e onere non previsti contrattualmente, la previsione e l'applicazione di tassi di
3 interesse usurari. In forza di tali rilievi, chiedevano rideterminarsi il rapporto di dare e avere tra le parti, anche in considerazione della data di contabilizzazione delle operazioni per tutti i rapporti per cui è causa. Deducevano, infine, la unilaterale e illegittima modifica delle condizioni contrattuali e la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
Concludevano chiedendo, l'accertamento del rapporto di dare ed avere tra le parti in forza delle invocate illegittimità sia del contratto di mutuo, sia del rapporto di conto corrente e la ripetizione di quanto illegittimamente versato e percepito dalla nonché il risarcimento di tutti i danni subiti. CP_5
Le suddette nullità dovevano, inoltre, ritenersi estese anche alle fideiussioni rilasciate.
Si costituiva in giudizio la in principio mediante mandataria, contestando l'avverso Controparte_1 atto di opposizione, affermando la legittimità del mutuo e delle richieste operate, nonché dell'operato della Banca durante l'esecuzione del rapporto.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 584/2021, pubblicata il 20.4.2021 così statuiva: “1) Rigetta
l'opposizione; 2) Rigetta le altre domande di parte opponente;
3) condanna e Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore della al pagamento della somma di € 13.430,00
[...] Controparte_1
a titolo di compensi, oltre oneri di legge.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e formulando le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata: - rimettere la causa in istruttoria per le ragioni di cui sopra;
- ordinare alla convenuta ex art 210 cpc l'esibizione del / dei contratti di conto CP_5 corrente inter partes, di apertura di credito delle convenzioni inter partes stipulate nel corso del rapporto degli estratti conto e degli scalari;
- dichiarare, con sentenza non definitiva - inammissibile l'esecuzione, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per quanto sopra esposto in premessa (violazione della normativa sull'usura indeterminatezza dell'oggetto violazione del divieto di anatocismo ecc) dichiarando che il contratto in oggetto è da ritenersi a TITOLO GRATUITO ex art. 1815 c.c., secondo comma e che le clausole relative alle pattuizioni di interessi usurari sono nulle con conseguente ripetizione di quanto corrisposto per interessi;
- accertare e dichiarare l'assenza della natura reale del mutuo de quo e conformemente a Cassazione 1517/2021 accertare e dichiarare che il ripianamento di un debito a mezzo di nuovo "credito" - che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente – viene propriamente a sostanziare un'OPERAZIONE DI NATURA CONTABILE. E, quindi, una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità annullabilità dell'iscrizione di ipoteca e disporne la cancellazione;
- ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta in relazione al contratto di mutuo dichiararsi altresì nulla la clausola di determinazione degli interessi perché
4 posta in violazione degli artt. 1346- 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi inderogabili in materia di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9 co. L.
192/1998 (divieto di abuso di dipendenza economica), individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attrice le somme che saranno accertate in corso di causa quali maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;
- dichiararsi comunque che la convenuta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per l'effetto individuato il saggio di interesse legale applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta alla restituzione all'attrice della somma che sarà accertata in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;
- accertare e dichiarare la NULLITÀ DEL MUTUO e delle pattuizioni circa dello stesso sia per vizi relativi alla causa (mutuo di scopo) sia perché' gli interessi pattuiti e concretamente applicati sono superiori al tasso soglia ex legge 108/1996 fissato per la categoria con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art 1815 cc 2° comma;
- accertare e dichiarare la Controparte_6
atteso il collegamento negoziale con il conto corrente anch'esso oggetto di causa a
[...] sua volta affetto dalle NULLITA' DEDOTTE IN ATTI (anatocismo, interessi ultrlegali ecc); - in ogni caso, per effetto di tutto quanto sopra, accertata la sussistenza delle dette violazioni, nullità, annullabilità ed inefficacia accertare e dichiarare altresì la nullità, annullabilità ed inefficacia delle fidejussioni / garanzie rilasciate dagli opponenti;
- accertare e dichiarare il minore debito della società istante nonché, per conseguenza, il minor credito vantato dalla effettuando la CP_5 compensazione tra le somme pagate non dovute ed il capitale residuo, ex art. 1241 c.c. comma 2,
c.p.c. - accertare e dichiarare l'effettiva entità della somma eventualmente dovuta dall'attrice alla opposta in forza sia del mutuo che del contratto di conto corrente, espungendo dalla stessa CP_5 ogni somma a titolo di interessi non dovuti, compensando la somma non dovuta e già pagata a titolo di interessi con il capitale residuo da pagare e, all'esito stante per il resto la validità del mutuo, rimodulare il piano di finanziamento stabilendo, a mezzo CTU, il debito residuo e un nuovo piano di ammortamento senza applicazione di somme a titolo di interessi, fissando la nuova data di scadenza del mutuo stesso e rimodulando ogni altra clausola di cui allo stesso in forza ed in conseguenza dell'accoglimento della domanda dell'attrice; - condannare la convenuta a pagare il maggior CP_5 danno ex art 1224 c.c. per la mancata disponibilità delle somme indebitamente pagate verso la CP_5
5 in violazione di quanto in premessa parametrato al tasso stabilito dal c.d. rendistato entro il limite della eventuale differenza, a decorrere dalla data di maturazione del diritto, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio di interessi legali determinato per ogni anno da ogni singola scadenza al saldo fino al saldo oltre interessi legali dal dì della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- condannare la CP_5 convenuta a corrispondere sulle somme illegittimamente incassate il maggior danno ex art 1284 IV comma dalla data del deposito della presente domanda / opposizione;
Sempre NEL MERITO in
ORDINE AL PASSIVO DI CUI AL CONTO CORRENTE in atti citato estinto con l'accredito del mutuo di cui è pure causa: Voglia l'Ill.mo Corte adita in riforma della sentenza di I grado, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti e nel merito, con riferimento all' periodo di esistenza del contratto di conto corrente citato ed al mutuo di scopo parimenti citato:
1. ACCERTARE
e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., dell' art 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l' applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 degli interessi al saggio legale per tempo vigente;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di CP_5 correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3. ACCERTARE e
DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell' 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'rapporto e, per l'effetto
DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi i rapporti in esame;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c dovuti a quanto sopra nonché' per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale essendo comunque prive di causa negoziale;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6. ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, che alla data del 30-6-
1998 la convenuta non era creditrice di alcuna somma né tanto meno della somma citata nel CP_5 salda conto inviata all'attrice per detto trimestre accertando a detta data l'effettivo dare - avere tra
6 le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7. ACCERTARE E DICHIARA la illegittimità del contratto di mutuo in atti intercorso tra le parti per quanto sopra spiegato;
8. In ogni caso e nel solo caso estremo di mancata illegittimità del contratto di mutuo, visto il saldo creditorio vantato dalla scrivente parte con riferimento al contratto di conto corrente, compensare reciproci crediti e debiti e, per l'effetto accertare e dichiarare l'effettiva consistenza dei rapporti dare avere inter partes;
9.
DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del rapporto bancario;
10. ACCERTARE e
DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
11. per l'effetto dei suddetti accertamenti e delle dichiarate violazioni CONDANNARE la convenuta , previa rettifica del saldo contabile, alla CP_5 restituzione / rimborso / risarcimento in favore della parte attrice di ogni somma illegittimamente e/o sine titulo percepita in forza delle dette clausole contrattuali nulle e/o illegittime e alla restituzione della somme illegittimamente;
addebitate e/o riscosse e/o delle somme risultanti a crediti a qual si voglia titolo, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria e maggior danno ex art
1224 c.c., in favore dell'attrice, oltre spese di CTP e CTU, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
12. Accertare il reale saldo di dare e avere inter partes e il diritto degli opponenti alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti alla convenuta condannando la alla restituzione delle somme non dovute CP_5 CP_5 oltre agli interessi legali ed il maggior danno ex art 1224 c.c.; 13. in via del tutto subordinata,
ACCERTARE E DICHIARARE l'indebito arricchimento in capo alla parte convenuta delle somme illegittimamente percepite dalla e, ai sensi dell'art 2041 c.c., condannando la stessa a CP_5 CP_5 corrispondere l'indennità dovuta per legge nella misura corrispondente all'arricchimento stesso oltre al risarcimento del danno, interessi commerciali, maggior danno ex art. 1224 c.c. e rivalutazione monetaria;
14. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: a. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Sig.ri Pt_1
7 Pt_
e ai sensi dell'art. 342 c.p.c; b. accertare e dichiarare l'inammissibilità Parte_2 dell'appello proposto dai Sig.ri e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c Parte_1 Parte_2
Nel merito: c. respingere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Cassino n. 584/2021 resa inter partes, nonché tutte le domande ivi proposte, in quanto infondate ed illegittime per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata.
In via istruttoria: d. rigettare le avverse istanze istruttorie;
In ogni caso: e. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte Controparte_3
d'Appello di Roma, contrariis reiectis, rigettare l'appello e per l'effetto nel confermare la sentenza di primo grado: 1) Accertare la validità ed efficacia del mutuo fondiario rogito Notaio del Per_1
30.06.2008 rep. 15397/ racc.5750, confermare la legittimità e correttezza della procedura esecutiva n.10.2017 R.G.E. Tribunale di Cassino e rigettare l'opposizione. 2) Rigettare le domande di nullità avanzate in riconvenzionale dagli opponenti odierni appellanti giacché prive di adeguato supporto probatorio e Respingere siccome inammissibili le istanze istruttorie rinnovate nella presente sede
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle istanze di nullità del mutuo e/o nullità e illeceità di clausole contrattuali relative ai rapporti bancari contestati, piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello dato atto che a norma delle disposizioni della legge n.130/1999 in tema di cartolarizzazione dei crediti, la cedente è l'unica titolare passiva del rapporto Controparte_1 sostanziale mutuo rogito 30.06.2008 rep. 15397/ racc.5750 e in accoglimento dell'eccezione di Per_1 difetto di legittimazione passiva di , Rigettare ogni eventuale pretesa nei confronti di CP_3 di ripetizione di somme corrisposte alla cedente dante causa , nonché le domande di CP_3 compensazione tra il credito scaturente dal mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione e l'eventuale controcredito degli attori appellanti, e rigettare le domande risarcitorie e/o di indennizzo e di maggior danno per la condotta della società cedente dante causa di , lamentata CP_3 dagli attori odierni appellanti. 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Alla presente udienza i difensori hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in sei motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
8 di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
La sentenza è motivata come segue.
“Occorre premettere che la parte opponente né ha depositato il contratto di conto corrente né tutti gli estratti conto, ma soltanto alcuni estratti conto a partire dall'anno 1996 per poi seguire con alcuni estratti conto del 1997, del 1998, 1997, 2002, 2003, 2006, 2007 e 2008 e, al fine di superare l'impossibilità di ricostruzione del rapporto, evidente tenuto conto non solo dell'assenza del contratto di regolamentazione del rapporto ma vieppiù della maggior parte degli estratti conto, chiedeva ordinarsi la produzione in giudizio di tutta la documentazione mancante ai senti dell'art. 210cpc alla convenuta, documentando di essersi attivata con richiesta ex art. 119 TUB fin dal CP_5
2013 per l'acquisizione della documentazione medesima.
Occorre considerare che l'ordine di esibizione non è istituto atto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'istante- nel nostro caso gli opponenti- (cfr. Cass. n. 17948 del 2006)
e deve avere ad oggetto solo atti o documenti specificamente individuati o individuabili dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto (cfr. Cass. n. 13702 del 2003), e tra questi non possono rientrare gli estratti conto quando siano genericamente mirati alla ricostruzione della contabilità del rapporto di conto corrente senza che si ipotizzi specificamente quale sia l'utilità di quella acquisizione ai fini della dimostrazione della domanda giudiziale. In particolare, la richiesta ha ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 TUB, ossia documenti che la parte, nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante, avrebbe dovuto previamente acquisire, atteso che lo strumento di cui all'art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per supplire al predetto onere.
D'altro canto, ai sensi dell'art. 117 TUB, in materia bancaria, “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, mentre ai sensi dell'art. 119 TUB IV comma, oltre al diritto alle comunicazioni periodiche, si prevede pure che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente
9 a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ma in tali termini è convenuto l'obbligo di conservazione della documentazione e non oltre.
Ebbene, la prima richiesta di acquisizione documentazione risale al 2013, ma la stessa risulta generica dal momento che nemmeno è indicata la data o l'anno del contratto di conto corrente che pure potrebbe essere precedente al 01.04.1994 (data di entrata in vigore del TUB)” e dunque non essere stato redatto in forma scritta in difetto di specifico obbligo normativo. Le stesse produzioni attoree attestano invece l'esistenza di documentazione contrattuale risalente già al 1996 e dunque ben anteriore al limite decennale di conservazione anche ai fini della consegna al cliente di cui all'art. 119 TUB rispetto alla richiesta del 2013.
Inoltre, non si può ordinare l'esibizione di un documento del quale non si conosce l'esistenza effettiva. L'istanza di parte attrice ex art. 210 c.p.c., di ordinare la produzione del contratto di conto corrente e delle convenzioni successive, dal momento che non si ha cognizione della data di conclusione del contratto e nemmeno della circostanza se lo stesso sia stato redatto in forma scritta.
Occorre precisare che non si è voluto sanzionare la mancata allegazione del contratto, poiché, per quanto detto, non si ha alcuna certezza o indicazione circa l'effettiva esistenza del documento, ma la totale insufficienza degli estratti conto che non hanno permesso di ricostruire le condizioni praticare nel corso del rapporto.
Deve prendersi dunque atto che le domande relative al rapporto di conto corrente non possono essere esaminate per insufficiente assolvimento dell'onere probatorio e di quello allegatorio.
Nemmeno è possibile immaginare di superare i limiti di cui sopra attraverso la riunione del presente giudizio, in cui sono maturate le preclusioni appena descritte attraverso la riunione del presente giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo oggi pendente recante Rg n. 737/2019 e relativo al conto corrente per cui è causa. È pure il caso di sottolineare che le due cause pendevano in fasi del tutto diverse già quando è stata formulata l'istanza.
Del resto, al di là dell'evidente connessione soggettiva, neanche risulta evidente la connessione oggettiva rivendicata dalla parte opponente, per cui pure discutibile appare la possibilità di cumulo delle domande proposte dall'opponente.
ASSENZA di CAUSA del contratto di mutuo fondiario
Gli opponenti assumono la nullità in radice del contratto di mutuo fondiario, deducendo la carenza di causa dell'operazione, perché conclusa unicamente per ottenere una garanzia immobiliare al di fuori dei presupposti causali propri del contratto di mutuo e dunque per ripianare posizioni debitorie non garantite.
La Banca d'Italia – in sede di chiarimenti sul D.Lgs. n. 385/93 - ha avuto modo di affermare che l'art. 38 Tub “non prevede che il credito sia caratterizzato da uno scopo”, non sussistendo “pertanto
10 vincoli di destinazione ex lege alle somme erogate"; il che “non esclude ovviamente la possibilità per le parti di concludere contratti di credito fondiario in cui sia individuata la destinazione dei finanziamenti”.
Per vero, parte della dottrina ha osservato che, nella nozione generale di credito fondiario contenuta all'interno dell'art. 38, comma 1, effettivamente non vi è alcun riferimento ad uno scopo, rimarcando tuttavia come il riferimento, che compare invece nel secondo comma, al valore dell'immobile e al costo delle opere da eseguire sugli stessi (riferimento che si comprende in ragione del riassorbimento nella generica dicitura “credito fondiario”, sia del credito fondiario già disciplinato dagli artt. 4 e ss. della l. 6 giugno 1991, n. 175, sia del credito edilizio già disciplinato dalla medesima legge e dalla stessa qualificato come avente per oggetto “la concessione di mutui ed anticipazioni garantiti da ipoteca destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione, sopraelevazione e recupero di immobili”) presti più di un argomento a sostegno della rilevanza dello scopo anche nel credito fondiario, seppure in via eventuale.
Altra dottrina ha escluso, in via prevalente, che il finanziamento fondiario si caratterizzi in termini di mutuo di scopo pur ammettendo che esso possa in concreto atteggiarsi come tale ogniqualvolta risulti identificata con precisione la destinazione della somma finanziata.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è posta su questa linea di pensiero sostenendo che il c.d. mutuo fondiario non costituisca affatto un mutuo di scopo (Cass. 20 aprile 2007, n. 9511; Cass. 11 gennaio 2001, n. 317).
A riguardo, Cass. 26 marzo 2012, n. 4792 ha affermato chiaramente che “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria”.
Pertanto, può affermarsi che, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12).
11 Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n.
28663/13; Cass. 19282/2014).
Per vero, tale nozione di mutuo fondiario è fatta propria anche dalla giurisprudenza di merito la quale non ha mancato di affermare, in fattispecie analoghe a quella in commento, come il mutuo utilizzato dalla banca per ripianare l'esposizione debitoria abbia causa lecita. La concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce, infatti, uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 23-09-2014).
Infatti, il credito fondiario "monetizza" nell'immediato il valore di scambio del bene immobile (cfr.
Corte cost, 22 giugno 2004, n. 175), pur senza procedere il mutuatario alla dismissione di esso, e permette, a differenza ad esempio del mutuo ordinario o dell'apertura di credito, una durata medio- lunga, ciò essendo sufficiente ad integrarne la causa concreta.
Ne deriva che, nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità. E ciò appare del tutto coerente con la situazione fattuale, in cui l'erogazione di denaro si è certamente realizzata, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito.
Superata dunque questa prima obiezione e venendo al piano di ammortamento e ai profili di nullità che lo contraddistinguono, nonché alle condizioni concretamente poste in essere dalla CP_5 secondo la prospettazione di parte attrice, occorre dare atto che l'unico profilo idoneo a determinare l'illiceità del contratto di mutuo e non la semplice nullità è quello della possibile usurarietà degli interessi applicati. Deve, in proposito osservarsi, che la legge antiusura del 1996 delinea una fattispecie incriminatrice diversa rispetto alla precedente formulazione contenuta nell'art. 644 c.p.: ai tre presupposti dello stato di bisogno, del consapevole approfittamento e della sproporzione, si sostituisce quello della dazione di interessi oggettivamente superiori alla soglia individuata per legge. Sotto il profilo del bene giuridico, ne consegue una estensione verso la tutela del corretto svolgimento di rapporti economici, soprattutto nell'ambito del mercato finanziario. La novella ha, altresì, modificato la disciplina civilistica del contratto viziato da clausole afferenti ad interessi usurari. Infatti, adesso, l'art. 1815, 2°, c.c., nell'attuale formulazione, prevede che, nel caso in cui siano convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 4 l. n° 108/96).
Si tratta di una ipotesi di nullità parziale del contratto (art. 1419, 2° comma, c.c. e 1339 c.c.), che lascia per il resto il regolamento contrattuale valido ed efficace;
il contratto di mutuo con interessi usurari (punito dall'art. 644 c.p.), così come gli altri contratti di finanziamento nelle diverse formule,
12 viene trasformato, attraverso il meccanismo della nullità, parziale, in contratto lecito, attraverso la eliminazione (e non più la sostituzione del tasso, con ingresso così di strumenti sanzionatori civili) della clausola. Il contratto, in tal caso, resta valido ed efficace, avendo il legislatore superato con espressa previsione anche la nullità per contrarietà a norme imperative per tutelare il debitore contro la nullità dell'intero contratto, che comporterebbe la immediata esigibilità della somma mutuata e indurrebbe il debitore ad astenersi dal far valere la nullità, onde evitare l'immediata restituzione delle somme. Ciò non di meno, deve evidenziarsi che, in caso di contratto usurario, la nullità
(parziale) è comminata in considerazione della illiceità della causa (artt. 1343 e 1418 c.c..) poiché
Il carattere imperativo della norma di ordine pubblico che reprime la dazione di interessi usurari ne esclude la liceità anche sotto il profilo civilistico. E, infatti, la visione sistematica della legge, onnicomprensiva dei profili civili e penali, considerando la dazione degli interessi o altri vantaggi usurari come reato, introduce una nullità virtuale conseguente ad una disposizione penale di carattere imperativo.
In relazione a come la norma disegna il reato, può parlarsi, comunque, di usura sopravvenuta in relazione alla necessità di procedere alla verifica di usurarietà delle condizioni contrattuali nel caso di tasso convenuto originariamente in misura lecita (ossia sotto soglia usura o in assenza di previsione) ma che, per effetto di una sopravvenuta variazione in diminuzione del tasso soglia, sia divenuto successivamente superiore al tasso soglia rilevato di tempo in tempo.
Non risultando possibile colpire un contratto o una singola clausola contrattuale con la sanzione della nullità, quando al momento in cui le parti hanno concluso il contratto tale contrarietà all'ordinamento non sussisteva, si affida, allora, al principio della buona fede, intesa in senso oggettivo (e al conseguente divieto dell'abuso del diritto), la funzione di realizzare nell'ambito di tali rapporti contrattuali il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 cost. In ambito contrattuale, la buona fede impone dunque a ciascuna parte di un rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, dotando i vincoli negoziali della “flessibilità” necessaria ad incorporare i valori etici dell'ordinamento giuridico (Cass., 5 marzo 2009, n. 5348; Cass., sez. un., 15 novembre
2007, n. 23726).
In particolare, in termini di tutela del debitore, la conseguenza del superamento dei tassi soglia, determinati secondo i criteri di legge, dei tassi di interesse convenzionali, originariamente non in contrasto con atti normativi, si sposta dunque dal piano del regolamento contrattuale a quello dell'esecuzione del contratto;
la Giurisprudenza, richiamando il principio della buona fede, ha individuato nella non esigibilità degli interessi in misura superiore al tasso soglia e nella ripetizione
13 di quelli già versati un equo contemperamento degli interessi delle parti, in conformità e in attuazione del richiamato generale principio (Corte di Cassazione, sez. Un. Civili - 19 ottobre 2017, n. 24675).
Ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. i contratti conclusi con le banche devono essere stipulati per iscritto e devono esplicitamente indicare il tasso di interesse pattuito. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo come pure sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (dovendo in questo caso applicare il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive). Precisa altresì la Corte di Cassazione (sentenza del 18 aprile 2001, n.
5675) che “In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992 n. 154, e del successivo t.u. sulla disciplina bancaria - che introducono norme nuove,
a carattere non retroattivo, in tema di trasparenza bancaria, vietando, tra l'altro, espressamente il rinvio agli usi di piazza - la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art.1284, comma 3, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento” (cfr. anche Cass. 23 settembre 2002 n.13823). La Corte, quindi, mantiene fermo l'insegnamento secondo cui il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale (art.1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem (essendo sufficiente che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (cfr. oltre alle sentenze sopra menzionate, Cass.
18 maggio 1996, n.4605; Cass. 11 novembre 1997, n. 11042; Cass. 8 maggio 1998, n. 4696; Cass.
23 giugno 1998, n. 6247; Cass. 19 luglio 2000, n. 9465). Aggiunge tuttavia che una clausola, la quale si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
“piazza”, non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di
14 interessi in misura superiore a quella legale, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi. Inoltre, sempre con riferimento al mutuo, si osservi che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 350/2013, ha stabilito che, quando il tasso di mora, le penali e le eventuali spese, unite al tasso di interesse, insieme, superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai, al pari degli altri contratti bancari. La Corte di
Cassazione, in particolare, oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, ha anche affermato che il mutuo ipotecario possa essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d'usura –ovviamente al momento della pattuizione-, con applicabilità di tutte le possibilità previste dalla Legge n. 108/96, ivi compresa la restituzione di tutte le somme versate con l'applicazione del articolo 1815 c.c., richiamato anche Co dall'art. 644 e dell'art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.
Tuttavia, a tale affermazione non consegue affatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano cumulati mediante la sommatoria dei tassi corrispondenti. Infatti, l'interesse moratorio è un accessorio del credito che viene ad esistenza solo ipoteticamente, laddove il mutuatario si renda inadempiente, onde sarebbe erroneo applicarlo all'intero capitale da restituire. Tale interesse incide, piuttosto, sulle singole rate di ammortamento che non siano corrisposte o siano tardivamente corrisposte: se anche volesse credersi, dunque, che i due interessi si cumulano, l'interesse moratorio andrebbe calcolato prendendo in considerazione non già l'intero montante, quanto la frazione o le frazioni del debito che sono oggetto di inadempimento.
In altri termini, se è vero che il superamento del tasso soglia debba essere accertato con riferimento al momento in cui gli interessi stessi siano promessi o convenuti, non è altrettanto vero che ai fini della verifica dell'usurarietà possano semplicisticamente sommarsi i tassi degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, giacché gli uni in quel frangente sono sicuramente dovuti nella misura pattuita
(e quindi sull'intero capitale, se pure il rimborso risulta essere frazionato), mentre gli altri verranno ad esistenza se vi sarà inadempimento e saranno da corrispondere nella misura che potrà determinarsi solo a posteriori, sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso.
Sicché, una eventuale verifica del superamento del tasso soglia andrebbe effettuata parallelamente e separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse. Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 19597 del 18.9.2020), al fine di pronunciarsi sulla questione, ritenuta di massima di particolare importanza ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., se anche gli interessi di mora fossero soggetti, o meno, alla normativa antiusura di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. hanno chiarito che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la
15 pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. Inoltre, la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto;
ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
Un ulteriore problema si pone poi in ordine al tasso di interesse applicabile allorché intervenga la dichiarazione di nullità. Sul punto si ritiene o che, per effetto del meccanismo di integrazione legale previsto dall'art.1284 c.c., gli interessi siano dovuti nella misura legale (anziché in quella pretesa dalla banca), e ciò per la durata dell'intero rapporto, ovvero che fino all'entrata in vigore della l. n.
154 del 1992 trovi applicazione il tasso di interesse legale e, successivamente, il tasso nominale minimo e di quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, secondo il
TU in materia bancaria e creditizia (Trib. Monza 4 febbraio 1999).
Sul punto, a tacitazione della querelle, sono intervenute, assai attese, le Sezioni Unite della Suprema
Corte (ordinanza n. 19597/2020), che hanno affermato che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora occorre applicare l'art. 1815, comma
2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. Hanno reputato, infatti, che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE
Passando all'esame dell'ulteriore questione relativa all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, occorre rilevare immediatamente che ai sensi dell'art. 7 comma 2, delle norme
16 regolamentari sulle aperture di credito in conto corrente, riportate nel contratto stipulato tra le parti
« i conti che risultano, anche saltuariamente, debitori vengono … chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente … applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura, valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno … saranno accreditati gli interessi dovuti dal ». CP_8
Con le sentenze 30 giugno 1999 n. 3096 della sez. III^, 16 marzo 1999 n. 2374 e 11 novembre 1999
n. 12507 della sez. I^, la Corte di Cassazione (in tali termini si era già espressa la giurisprudenza di merito;
cfr.: Trib. Vercelli 21 luglio 1994, Foro it., 1995, I, 1662; Pret. Roma 11 novembre 1996, id.,
Rep. 1998, voce Banca, credito e risparmio, n. 95, Nuova giur. Civ., 1998, I, 183; Trib. Busto Arsizio
15 giugno 1998, Foro it., 1998, I, 2997; nonché, da ultimo, Trib. Monza 23 febbraio 1999, id., 1999,
I, 1340), mutando radicalmente il proprio inveterato orientamento (cfr. Cass. 18 dicembre 1998, n.
12675, Foro it., Mass., 1337; 17 aprile 1997, n. 3296, id., Rep. 1997, voce Interessi, n. 13; 1° settembre 1995, n. 9227, id., Rep. 1996, voce cit., n. 10; 20 giugno 1992, n. 7571, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 16; 30 maggio 1989, n. 2644, Foro it., 1989, I, 3127; 6 giugno 1988, n. 3804, Foro it.,
Rep. 1988, voce cit., n. 9; 5 giugno 1987, n. 4920, Foro it., 1988, I, 2352; 19 agosto 1983, n. 5409,
Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 18; 15 dicembre 1981, n. 6631, id., Rep. 1982, voce cit., n. 6), ha sancito la nullità delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti bancari, per violazione del disposto di cui all'art. 1283 Cod. Civ..
Com'è noto, tale norma consente che gli interessi scaduti producano ulteriori interessi a condizione che:
A) si tratti di interessi dovuti almeno per un semestre;
B) la capitalizzazione degli interessi sia pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza ovvero sia richiesta con domanda giudiziale.
La disposizione in esame consente, tuttavia, di derogare all'illustrato divieto quando l'anatocismo trovi fondamento in “usi contrari”, i quali, secondo l'unanime orientamento degli interpreti, non possono che avere natura di usi normativi (artt. 1 ed 8 delle disp. Sulla legge in generale), e non anche di usi negoziali (art. 1340 c.c.) o interpretativi (art. 1368 c.c.), perché operando sullo stesso piano della norma, come eccezione al principio ivi affermato, partecipano necessariamente della natura delle regole dettate dal legislatore (cfr. Cassazione 15 dicembre 1981 n. 6631).
Ebbene, le decisioni della Suprema Corte sopra segnalate, sovvertendo il precedente, costante, insegnamento (v. per tutte Cass. n. 4920/87) hanno argomentatamente escluso l'esistenza di una consuetudine (fonte di diritto) in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest'ultimo possano essere capitalizzati ogni trimestre, evidenziando, per un verso, che la costanza e la generalità della prassi effettivamente instauratasi in tal senso (prassi in concreto
17 ineludibile perché attuata dalle banche mediante clausole uniformi e unilateralmente predisposte), se valgono a realizzare un uso negoziale, non sono invece sufficienti ad identificare un uso normativo
(caratterizzato, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza di prestare osservanza ad una norma giuridica), e considerando, per altro verso, che nell'ambito dei contratti bancari mancano
(segnatamente per quanto concerne il modus operandi del cliente, che stipula secondo schemi negoziali predisposti dalla banca) elementi che consentano di ravvisare nell'anatocismo la comune convinzione dei contraenti di attuare una regola vertente su materia giuridicamente rilevante per la natura delle situazioni da disciplinare. Occorre dare atto che nell'anno 2000 interveniva la delibera
CICR che ha legittimato la capitalizzazione degli interessi, in deroga dunque il divieto generale di anatocismo, purché però le condizioni previste e praticate fossero le medesime per la Banca e il
Cliente. La decorrenza di tale normativa è fissata al 1.07.2000.
Correva, in proposito, però, l'obbligo per le Banche che volessero adeguarvisi di provvedere a pubblicizzare la relativa volontà, nonché a precisarla e ad esplicarla nel dettaglio.
3.§. Decorrenza delle valute (art. 120 TUB) Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca e assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale è effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
Diversamente, per quanto concerne, il mancato invio della documentazione periodica prevista in contratto e dalla legge, deve darsi atto che la trasmissione non è prevista nella forma di raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi, è onere della parte, durante lo svolgimento del rapporto, eccepire eventuali mancanze, diversamente, si addosserebbe sull'istituto di credito un obbligo ulteriore, non previsto dalla legge.
Con riguardo ai contratti di mutuo, deve riportarsi l'art. 3 della delibera CICR sopra citata -
(Finanziamenti con piano di rimborso rateale) -, che testualmente recita: “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2
(ovvero quelle stabilite per le operazioni di conto corrente).
18 Inoltre, sempre con riferimento al mutuo, si osservi che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 350/2013, ha stabilito che, quando il tasso di mora, le penali e le eventuali spese, unite al tasso di interesse, insieme, superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai, al pari degli altri contratti bancari. La Corte di Cassazione, in particolare, oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, ha anche affermato che il mutuo ipotecario possa essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d'usura –ovviamente al momento della pattuizione-, con applicabilità di tutte le possibilità previste dalla Legge n. 108/96, ivi compresa la restituzione di tutte le somme Co versate con l'applicazione del articolo 1815 c.c., richiamato anche dall'art. 644 e dell'art. 4 della
L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.
Ebbene, venendo ora all'accertamento peritale, si consideri quanto di seguito.
Il contratto di mutuo di importo pari a lire 150.000.000 prevedeva un piano di ammortamento della durata di 25 anni e il pagamento di trecento rate mensili, comprensive di capitale e interessi, al tasso fisso del 6,49%. Il tasso di interesse moratorio era stabilito nel 6,49% + 2. Il Taeg rilevato dal CTU, sommando al tasso corrispettivo le commissioni e gli oneri aggiuntivi (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, erogazione mutui, incasso singola rata, cancellazione ipoteche, duplicazione certificazione interessi, etc...), è risultato pari al 6,85%.
Il tasso soglia rilevato nel periodo di riferimento con riferimento alla categoria mutui era del 9,06.
Mai vi è stato superamento del tasso soglia.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 14.07.2019, si è rivelata chiara ed esaustiva e, poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudice ritiene di farli propri. Infine, occorre dare atto che nel corso di giudizio vi è stata costituzione del titolare del rapporto in proprio. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, al pari di quelle di CTU.”
Il primo motivo è rubricato “omessa, insufficiente, errata e contraddittoria motivazione circa la verifica del tasso soglia ai fini della usura del mutuo in questione. - Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha omesso di conferire al ctu l'incarico ed il quesito di effettuare la verifica della usura includendo tutti i costi e spese …. ivi compresi quelli per la concessione delle garanzie e la penale di estinzione anticipata”. L'appellante censura la sentenza in relazione alla verifica del tasso soglia, non effettuata considerando le voci di costo (commissione di estinzione anticipata;
incidenza delle garanzie).
19 Innanzitutto l'assunto dell'appellata secondo cui viene in rilevo una domanda nuova è infondato, atteso che si tratta di un profilo afferente alla verifica in concreto del superamento del tasso soglia.
Nel merito il motivo è infondato.
In primo luogo la CTU ha dato conto di come “Il contratto di mutuo di importo pari a lire
150.000.000 prevedeva un piano di ammortamento della durata di 25 anni e il pagamento di trecento rate mensili, comprensive di capitale e interessi, al tasso fisso del 6,49%. Il tasso di interesse moratorio era stabilito nel 6,49% + 2. Il Taeg rilevato dal CTU, sommando al tasso corrispettivo le commissioni e gli oneri aggiuntivi (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, erogazione mutui, incasso singola rata, cancellazione ipoteche, duplicazione certificazione interessi, etc...), è risultato pari al 6,85%. Il tasso soglia rilevato nel periodo di riferimento con riferimento alla categoria mutui era del 9,06. Mai vi è stato superamento del tasso soglia”. Pertanto il CTU ha dato conto di aver considerato gli oneri aggiuntivi e sul punto le contestazioni dell'appellante sulle spese non considerate sono del tutto generiche.
Per quanto attiene alla commissione di estinzione anticipata, va richiamato l'orientamento della S.C. secondo cui “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. N. 7352/2022, che ha altresì evidenziato come “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”). Pertanto è da escludere che possa essere valutata al fine del superamento del tasso soglia.
Per quanto attiene alle spese per la garanzia, a fronte del fatto che, se la S.C. ha sottolineato come
“qualunque sia la natura delle spese (escluse imposte e tasse) si deve tener conto ai fini della valutazione della natura usuraria degli interessi” (Cass. N. 21831/2025, da ultimo), dovendo quindi essere valutate anche le eventuali spese attinenti alla garanzia, va tuttavia osservato come la contestazione dell'appellante sul punto è del tutto generica, considerando che come sopra evidenziato il CTU ha considerato nel tasso soglia anche “eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze,
20 erogazione mutui, incasso singola rata, cancellazione ipoteche, duplicazione certificazione interessi, etc…”, e parte appellante non allegando in che termini tali spese, non considerate, avrebbero portato al superamento del tasso soglia (tenuto conto del tasso soglia del 9.06 a fronte del tasso accertato di
6,85).
Pertanto il motivo è infondato.
Il secondo motivo è rubricato “assenza della natura reale e della traditio nel mutuo. - difetto della natura di titolo esecutivo del mutuo;
illegittimità dell'iscrizione di ipoteca sull'assenza della natura reale”. L'appellante deduce l'omessa pronuncia in ordine alla proposta eccezione (comunque rilevabile d'ufficio) attinente all'assenza della natura reale del mutuo. Nello specifico l'appellante deduce di non avere ricevuto la disponibilità di alcuna somma di denaro, unicamente accreditata sul conto corrente con ripianamento di debito.
L'appellata sostiene la tardività della domanda ex art. 345 c.p.c., non proposta in primo grado.
L'eccezione è infondata.
Se nell'atto di citazione (né entro la memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c.) l'appellante non ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per assenza di valido titolo (un mutuo), in ogni caso era allegato che il mutuo era stato concesso per ripianare un debito, e le nullità sono rilevabili d'ufficio nei limiti delle tempestive allegazioni (Cass. N. 17979/2024).
Nel merito il motivo è tuttavia infondato.
Va infatti ricordato come secondo il più recente insegnamento della S.C. “il mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. 25 luglio 2022, n. 23149)” (Cass. N.
5151/2024). Pertanto l'accredito in conto corrente delle somme erogate integra la datio rei propria del mutuo.
Il terzo motivo è rubricato “sulla nullità del mutuo di consolidamento e di scopo - nullità del mutuo di consolidamento / scopo per mancanza della causa tipica e/o concreta e violazione della clausola di destinazione”. Secondo l'appellante la sentenza è errata in quanto non considera che: secondo l'art. 3 del mutuo lo stesso era concesso per l'esecuzione di opere di intervento di recupero edilizio;
le somme sono state utilizzate per uno scopo diverso da quello dichiarato e cioè per l'estinzione di debiti. Pertanto il mutuo non ha perseguito la finalità cui era destinato, con conseguente nullità del mutuo.
21 Innanzitutto fondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dall'appellata per avere dedotto un profilo nuovo (derivazione dello scopo), trattandosi di un profilo non allegato.
Se le nullità sono rilevabili d'ufficio, la rilevabilità è nei limiti della tempestiva allegazione (Cass. N.
17979/2024). E nel caso di specie l'appellante non aveva allegato tempestivamente che lo scopo del mutuo era diverso da quello dichiarato.
A ciò si aggiunga che sul punto il giudice di primo grado ha motivato come segue “Gli opponenti assumono la nullità in radice del contratto di mutuo fondiario, deducendo la carenza di causa dell'operazione, perché conclusa unicamente per ottenere una garanzia immobiliare al di fuori dei presupposti causali propri del contratto di mutuo e dunque per ripianare posizioni debitorie non garantite.
La Banca d'Italia – in sede di chiarimenti sul D.Lgs. n. 385/93 - ha avuto modo di affermare che l'art. 38 Tub “non prevede che il credito sia caratterizzato da uno scopo”, non sussistendo “pertanto vincoli di destinazione ex lege alle somme erogate"; il che “non esclude ovviamente la possibilità per le parti di concludere contratti di credito fondiario in cui sia individuata la destinazione dei finanziamenti”.
Per vero, parte della dottrina ha osservato che, nella nozione generale di credito fondiario contenuta all'interno dell'art. 38, comma 1, effettivamente non vi è alcun riferimento ad uno scopo, rimarcando tuttavia come il riferimento, che compare invece nel secondo comma, al valore dell'immobile e al costo delle opere da eseguire sugli stessi (riferimento che si comprende in ragione del riassorbimento nella generica dicitura “credito fondiario”, sia del credito fondiario già disciplinato dagli artt. 4 e ss. della l. 6 giugno 1991, n. 175, sia del credito edilizio già disciplinato dalla medesima legge e dalla stessa qualificato come avente per oggetto “la concessione di mutui ed anticipazioni garantiti da ipoteca destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione, sopraelevazione e recupero di immobili”) presti più di un argomento a sostegno della rilevanza dello scopo anche nel credito fondiario, seppure in via eventuale.
Altra dottrina ha escluso, in via prevalente, che il finanziamento fondiario si caratterizzi in termini di mutuo di scopo pur ammettendo che esso possa in concreto atteggiarsi come tale ogniqualvolta risulti identificata con precisione la destinazione della somma finanziata.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è posta su questa linea di pensiero sostenendo che il c.d. mutuo fondiario non costituisca affatto un mutuo di scopo (Cass. 20 aprile 2007, n. 9511; Cass. 11 gennaio 2001, n. 317).
A riguardo, Cass. 26 marzo 2012, n. 4792 ha affermato chiaramente che “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e
22 l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria”.
Pertanto, può affermarsi che, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12).
Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n.
28663/13; Cass. 19282/2014).
Per vero, tale nozione di mutuo fondiario è fatta propria anche dalla giurisprudenza di merito la quale non ha mancato di affermare, in fattispecie analoghe a quella in commento, come il mutuo utilizzato dalla banca per ripianare l'esposizione debitoria abbia causa lecita. La concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce, infatti, uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 23-09-2014).
Infatti, il credito fondiario "monetizza" nell'immediato il valore di scambio del bene immobile (cfr.
Corte cost, 22 giugno 2004, n. 175), pur senza procedere il mutuatario alla dismissione di esso, e permette, a differenza ad esempio del mutuo ordinario o dell'apertura di credito, una durata medio- lunga, ciò essendo sufficiente ad integrarne la causa concreta.
Ne deriva che, nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità. E ciò appare del tutto coerente con la situazione fattuale, in cui l'erogazione di denaro si è certamente realizzata, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito”.
L'appellante non censura specificamente (come era suo onere ex art. 342 c.p.c.) quanto ritenuto dal giudice di primo grado in ordine alla causa del contratto e al fatto che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo. Ne consegue che eventuali derivazioni dello scopo perseguito (come dedotto dall'appellante), non incidendo sulla causa del contratto, non ne possono determinare la nullità.
23 Peraltro il contratto in esame se prevedeva il finanziamento per l'esecuzione di opere edili, non prevedeva conseguenze nel caso di mancata esecuzione di tali opere, escludendo ciò la rilevanza causale dello scopo in assenza di uno specifico interesse del mutuante alla realizzazione dello scopo.
In tal senso secondo la S.C. “pur in presenza di una estrinsecazione negoziale della destinazione della somma mutuata, laddove manchi un interesse proprio del mutuante alla specifica destinazione pattuita, la clausola di destinazione non incide sulla struttura causale e funzionale del contratto di mutuo e, per l'effetto, l'inosservanza dello scopo pattuito da parte del mutuatario non inficia la validità e l'efficacia del negozio” (Cass. N. 9838/2021).
Il quarto motivo è rubricato “omessa pronuncia e motivazione sulla questione dedotta circa la nullità derivata del mutuo attesa la eccepita nullità delle clausole di cui al conto corrente ed il collegamento negoziale tra gli stessi - omessa ed illegittima pronuncia istruttoria e nel merito circa l'onere della prova in ordine al rapporto di conto corrente”. L'appellante censura innanzitutto il rigetto dell'istanza di esibizione relativa alla documentazione bancaria, evidenziando come a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la richiesta di esibizione può essere formulata per la prima volta in giudizio. Inoltre il giudice di primo grado ha omesso di considerare il collegamento negoziale tra il mutuo e il contratto di conto corrente, con conseguente nullità dei due contratti.
Per quanto attiene alla censura relativa all'ordine di esibizione alla banca della documentazione relativa al c/c, precisato che l'appellante ha chiesto “ordinare alla convenuta ex art 210 cpc CP_5
l'esibizione del / dei contratti di conto corrente inter partes, di apertura di credito delle convenzioni inter partes stipulate nel corso del rapporto degli estratti conto e degli scalari”, va confermata l'ordinanza di questa Corte del 3.6.2022 secondo cui “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”
(Cass. 24641/2021).
- “L'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto
(art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la
24 documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte” (Cass.
13277/2018).
- La richiesta stragiudiziale per l'acquisizione dei documenti oggetto della odierna istanza ex art. 210 c.p.c. e la stessa istanza istruttoria in esame, per parte non risponde ai requisiti enucleati dalla giurisprudenza richiamata (limite decennale e indicazione degli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione dei documenti richiesti), anche in ragione della risalenza del contratto di mutuo;
per altra parte è affetta da generica indicazione della documentazione di cui è chiesta la esibizione;
in ogni caso i documenti oggetto di istanza non appaiono rilevanti ai fini del decidere”.
In particolare, la richiesta come formulata in appello è del tutto generica (non contenendo una indicazione specifica dei documenti richiesti) e quindi inammissibile, con conseguente inammissibilità del motivo di appello.
Rilevato poi che conseguentemente (in assenza di documentazione) il giudice di primo grado ha rilevato come “deve prendersi dunque atto che le domande relative al rapporto di conto corrente non possono essere esaminate per insufficiente assolvimento dell'onere probatorio e di quello allegatorio” e che nessuna specifica censura è stata formulata da parte dell'appellante sul punto (al di là della richiesta di esibizione), ne consegue che le questioni relative al collegamento negoziale tra mutuo e contratto di conto corrente devono ritenersi assorbite (essendo conseguenziali alla dedotta nullità del contratto di conto corrente, non sussistente per quanto osservato).
Il quinto motivo è rubricato “sull'ammortamento alla francese, indeterminatezza del piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. “alla francese”. violazione degli obblighi d trasparenza ex art. 117 tub e i connessi riflessi degli artt. 1194 e 1195 c.c.”. L'appellante censura la sentenza per non avere motivato in ordine agli ulteriori profili di illegittimità dedotti, con riferimento alla compatibilità del regime composto degli interessi con il presidio dell'anatocismo (essendo il piano di ammortamento calcolato con il metodo alla francese); e al rispetto dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza (in relazione all'art. 117 TUB e connessi riflessi ex art. 1194 e 1195 c.c.) anche sotto il profilo della indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
25 Il contratto di mutuo prevedeva un tasso corrispettivo fisso con piano di ammortamento alla francese;
in particolare l'art. 3 del contratto prevedeva 300 rate ad un tasso fisso nella misura del 6,49%, come da piano di ammortamento allegato al contratto sub c da cui risulta una rata fissa di € 1.012,35.
Secondo consolidato orientamento della S.C. “il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l'effetto anatocistico come osservato di recente dalle Sezioni Unite, deve escludersi, con riguardo a tale fattispecie, 'che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo' (Cass. Sez. U.
29 maggio 2024, n. 15130, in motivazione;
nella stessa pronuncia è richiamata Cass. 24 novembre
2022, n. 34677, secondo cui nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo
'composto' e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo; le Sezioni Unite hanno evocato pure Cass. 2 ottobre 2023, n. 27823, secondo cui la capitalizzazione composta è 'del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato');
"d'altro canto, sempre in base alla richiamata decisione delle Sezioni Unite, in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (Cass. N. 18835/2025).
Per quanto attiene al difetto di trasparenza, le SU della SC su richiamate hanno inoltre osservato come
“l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE)
e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della
Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento
(sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi
26 momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi"). Analogamente la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto…… Ed allora, se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e
67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”.
Sono quindi infondati gli assunti sia relativi all'anatocismo sia relativo alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali, ovvero al difetto di trasparenza, atteso che il contratto contiene gli elementi essenziali previsti dall' art. 1813 c.c. (importo erogato, durata, periodicità delle rate, tasso di interesse, spese) e consente al mutuatario, anche tramite ausilio contabile, di conoscere in modo chiaro e univoco la composizione delle rate e l' ammontare complessivo da restituire, risultando anche allegato il piano di ammortamento (come da documentazione in atti). Pertanto è da escludere che nel caso di specie un difetto di trasparenza e quindi la dedotta rilevanza ai sensi degli artt. 1194 e 1195 cc..
In definitiva il motivo è infondato.
Il sesto motivo è rubricato “nullità, inesistenza ed invalidità delle pattuizioni sopra richiamate contenute nei contratti di conto corrente e mutuo alla base delle prestate fidejussioni. conseguente assoluta ed originaria irrealizzabilità della causa cavendi, e nullità propria della garanzia medesima”. L'appellante deduce la nullità della garanzia prestata dalla stante la nullità dei Pt_1 contratti di conto corrente e di mutuo. Al rigetto delle censure relative al mutuo e al contratto di conto corrente consegue il rigetto di tale motivo di appello.
In definitiva l'appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti tra parte appellante e (valore indeterminabile complessità media, valori medi, con riduzione ai CP_1 minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
Per quanto attiene ai rapporti tra l'appellante e cessionaria del credito, trattandosi di Controparte_3
27 un intervento volontario senza estromissione della parte, paiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e
Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 584/2021 del Tribunale di Cassino, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna e alla refusione a favore di delle spese del
Parte_1 Parte_2 CP_1 grado che liquida in € 10.313,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese del grado tra e e
Parte_1 Parte_2 CP_3 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e
Parte_1
, solidalmente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2 dovuto per l'impugnazione.
Roma 4.11.2025
Il consigliere est. Il Presidente
GI RO LB TI
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