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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I VELLETRI Prima sezione civile
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice dott.ssa PR PI, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8503 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, alla quale è stata riunita la causa civile di primo grado iscritta al numero 8516 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto
Altri istituti di diritto fallimentare, e vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Ori;
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto d'Amico e dall'Avv. Michela Monda;
Parte_2 opponenti rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maria Panini;
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Forzati;
Controparte_2
opposti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.11.24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, rispettivamente del 7.12.2018 e del 8.12.2018, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il progetto di distribuzione approvato a Pt_2 chiusura della procedura esecutiva n. 151/2003, promossa dalla Controparte_3 in danno degli odierni ricorrenti.
[...]
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza delle due opposizioni. Con comparsa del 22.04.2021 si è costituita
[...]
cessionaria del credito di Controparte_4 Controparte_3
Si è inoltre costituita l' chiedendo di rigettare la domanda. Controparte_5
Chiesto termine per rinotificare, disposta la riunione del proc. 8516/2018 per ragioni di pagina1 di 3 connessione oggettiva e soggettiva, trattenuta la causa in decisione e con ordinanza del
11.4.24 rimessa sul ruolo per integrazione documentale e acquisizione del fascicolo dell'esecuzione, con ordinanza del 21 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza del 23.10.2018, il Giudice della Esecuzione. Dr. così disponeva: Per_1
«ritenuta la correttezza del progetto quanto alla posizione del creditore , le cui spese CP_6 di procedura non hanno avuto oggettivamente efficacia per il procedimento, per cui dichiara esecutivo sul punto;
quanto alla posizione di BNL e Equitalia, attesa la contestazione sulla entità del credito bancario, quanto ad interessi e loro calcolo, e sulla esigibilità e non estinzione per prescrizione del credito erariale, dispone sospendersi per tali creditori e quanto alle parti esecutate la esecuzione del progetto, con termine per la iscrizione della opposizione da parte degli opponenti in sede di merito fino al 10.12.2018, fissandosi udienza per la trattazione al 6.3.2019 h. 9.30».
La Corte di Cassazione ha chiarito che «ai sensi dell'art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la «causa petendi» sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione – anche relativa ai rapporti sostanziali – che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c. (con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile» (Cass. ord. 19122/2020).
Da ciò deriva che i ricorsi in opposizione sono stati presentati tardivamente, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 secondo comma c.p.c., e come tali sono inammissibili.
A nulla rileva che il giudice dell'esecuzione abbia stabilito, nell'ordinanza impugnata, un termine diverso per introdurre il merito, dovendosi guardare alla natura sostanziale dell'atto impugnato e al chiaro tenore letterale dell'art. 512 c.p.c.
Infatti, a seguito della riforma introdotta con d.l. 35/2005 ( che si applica anche alle procedure esecutive pendenti al 1 marzo 2006) l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 secondo comma c.p.c., essendo pertanto l'incidente cognitivo della fase distributiva un'eccezione.
Le parti hanno depositato il ricorso solo in data 8 e 10 dicembre 2018, oltre i venti giorni dall'ordinanza impugnata.
Avendo per di più l'ordinanza impugnata assegnato un termine per introdurre il giudizio di merito non previsto dalla legge, le parti avrebbero dovuto tempestivamente impugnarla ex pagina2 di 3 art. 617 secondo comma c.p.c. Né, tantomeno, può ritenersi che la fase sommaria dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. si sia tenuta dinanzi al g.e. alla medesima udienza in cui è stata pronunciata l'ordinanza ex art.512 c.p.c.
Il rilievo d'ufficio della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibili le opposizioni, compensa le spese di lite.
Velletri, 4 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa PR PI
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