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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2108/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
UP FABRIZIO, AT
CUGINI TIZIANA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18742/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240236847461000 SPESE GIUDIZIO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 3 di Roma, la cartella di pagamento n. 097 2024 0236847461 000, notificata il
23.9.2024, di € 7.505,88, relativa alle spese di lite di due gradi di merito. In tale cartella venivano precisate le due sentenze e la causale della pretesa in ordine alle spese di lite derivanti dalla definitività della sentenza d'appello.
Precisava parte ricorrente che l'iscrizione a ruolo traeva origine dall'avviso di accertamento n.
TK030304115/2017 ai fini Ires ed Irap 2012, impugnato con ricorso respinto dalla sentenza n. 1201/13/20
e confermata dalla sentenza n. 3758/07/23, depositata il 22.6.23, oggetto di definizione agevolata ex L. n.
197/22 (c.d. rottamazione quater), con versamento rateale di € 27.102,00 oltre interessi.
Le spese di lite derivanti dalla duplice soccombenza di cui sopra, oggetto della cartella opposta, sarebbero state illegittimamente pretese in violazione dell'art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/22, in quanto il comma 198, 2° periodo, prevedeva la compensazione delle spese in via automatica, come da
Cass. n. 10198/18, in relazione alla precedente rottamazione.
Puntualizzava che al momento della presentazione dell'istanza di adesione, il termine per proporre ricorso in Cassazione avverso la snetenza di 2° grado era ancora pendente. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, che allegava, unitamente a dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, comunicazione A.d.E.R. delle somme dovute e rate pagate della rottamazione.
Si costituiva la sola Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso. Contestava l'assunto avversario, sostenendo che la definizione delle liti fiscali pendenti era istituto differente dalla rottamazione e che la Società, con istanza del 27.6.2023, aveva optato per la rottamazione, con la conseguenza che la compensazione delle spese non avrebbe potuto trovare applicazione. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Allegava nota spese.
Con memoria depositata il 29.1.2026, la Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
I fatti a monte dell'iscrizione a ruolo, relativi ai due esiti giudiziali sfavorevoli alla Società, comportanti le spese di soccombenza di cui all'iscrizione a ruolo, sono pacifici.
L'esito della causa dipende dunque dalla configurazione dell'istituto cui ha aderito la Società in data
27.6.2023 e delle relative conseguenze in tema di compensazione delle spese di lite "ex lege" o meno.
Dalle risultanze istruttorie, emerge che la Società ha optato per la rottamazione quater dei carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/22, in relazione all'atto n.
69719115014786006000 e non per la definizione della lite fiscale pendente, disciplinata dai commi
186-205 dello stesso art.
1. Di tale raggruppamento di norme, la compensazione delle spese era sancita dal comma 198, che non trova applicazione nel caso di specie, in cui la Società ha chiesto di definire i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Per tali ragioni, è fondata la tesi erariale e l'iscrizione a ruolo impugnata, con la conseguenza che il ricorso va respinto.
Le spese sono compensate, attesa la particolarità della controversia e la complessità del quadro normativo applicato per dirimere la controversia.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Roma, 11.2.2026
Il AT Il Presidente
Dott. Fabrizio Cuppone Dott. Antonio Spataro
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
UP FABRIZIO, AT
CUGINI TIZIANA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18742/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240236847461000 SPESE GIUDIZIO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 3 di Roma, la cartella di pagamento n. 097 2024 0236847461 000, notificata il
23.9.2024, di € 7.505,88, relativa alle spese di lite di due gradi di merito. In tale cartella venivano precisate le due sentenze e la causale della pretesa in ordine alle spese di lite derivanti dalla definitività della sentenza d'appello.
Precisava parte ricorrente che l'iscrizione a ruolo traeva origine dall'avviso di accertamento n.
TK030304115/2017 ai fini Ires ed Irap 2012, impugnato con ricorso respinto dalla sentenza n. 1201/13/20
e confermata dalla sentenza n. 3758/07/23, depositata il 22.6.23, oggetto di definizione agevolata ex L. n.
197/22 (c.d. rottamazione quater), con versamento rateale di € 27.102,00 oltre interessi.
Le spese di lite derivanti dalla duplice soccombenza di cui sopra, oggetto della cartella opposta, sarebbero state illegittimamente pretese in violazione dell'art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/22, in quanto il comma 198, 2° periodo, prevedeva la compensazione delle spese in via automatica, come da
Cass. n. 10198/18, in relazione alla precedente rottamazione.
Puntualizzava che al momento della presentazione dell'istanza di adesione, il termine per proporre ricorso in Cassazione avverso la snetenza di 2° grado era ancora pendente. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, che allegava, unitamente a dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, comunicazione A.d.E.R. delle somme dovute e rate pagate della rottamazione.
Si costituiva la sola Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso. Contestava l'assunto avversario, sostenendo che la definizione delle liti fiscali pendenti era istituto differente dalla rottamazione e che la Società, con istanza del 27.6.2023, aveva optato per la rottamazione, con la conseguenza che la compensazione delle spese non avrebbe potuto trovare applicazione. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Allegava nota spese.
Con memoria depositata il 29.1.2026, la Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
I fatti a monte dell'iscrizione a ruolo, relativi ai due esiti giudiziali sfavorevoli alla Società, comportanti le spese di soccombenza di cui all'iscrizione a ruolo, sono pacifici.
L'esito della causa dipende dunque dalla configurazione dell'istituto cui ha aderito la Società in data
27.6.2023 e delle relative conseguenze in tema di compensazione delle spese di lite "ex lege" o meno.
Dalle risultanze istruttorie, emerge che la Società ha optato per la rottamazione quater dei carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/22, in relazione all'atto n.
69719115014786006000 e non per la definizione della lite fiscale pendente, disciplinata dai commi
186-205 dello stesso art.
1. Di tale raggruppamento di norme, la compensazione delle spese era sancita dal comma 198, che non trova applicazione nel caso di specie, in cui la Società ha chiesto di definire i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Per tali ragioni, è fondata la tesi erariale e l'iscrizione a ruolo impugnata, con la conseguenza che il ricorso va respinto.
Le spese sono compensate, attesa la particolarità della controversia e la complessità del quadro normativo applicato per dirimere la controversia.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Roma, 11.2.2026
Il AT Il Presidente
Dott. Fabrizio Cuppone Dott. Antonio Spataro