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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12108 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10380 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 25.11.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Trani, via Andrea Ciardi n. 8, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Raimondo Sanna che la rappresenta e difende per delega in atti RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona del legale rapp. pro tempore,
[...] elettivamente domiciliata in Roma, via Antoniotto Usodimare n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Calabrò per procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.3.2025 , titolare della ditta Parte_1 individuale “ ”, operante nel settore della produzione di Controparte_2 abbigliamento, adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver ricevuto in data 18.3.2024 la notifica da parte della del verbale di accertamento ispettivo dell'8.3.2024 avente Controparte_1 ad oggetto l'evasione contributiva per € 16.851,78 relativa alle posizioni di (matricola 30348252) per il IV Parte_2 CP_1 trimestre 2019, di (matricola 30274041) per il Persona_1 CP_1 periodo dal 1.1.2019 al 7.12.2023 e di (matricola Controparte_3
80085504) per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2022, fittiziamente CP_1 qualificati come procacciatori di affari, ma da inquadrarsi come agenti commerciali.
1 Lamentava l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa della basata CP_1 sul verbale di accertamento ispettivo, data la natura meramente procacciatoria dei rapporti intercorsi con i suindicati collaboratori in cui non erano ravvisabili gli elementi tipici del contratto di agenzia, quali la continuità e la stabilità del rapporto, sottolineando che i detti collaboratori non promuovevano affari, ma si limitavano nell'ambito della loro attività svolta in proprio, a segnalare all'impresa ricorrente i nominativi di potenziali clienti, senza alcun vincolo giuridico in tal senso. Rappresentava di aver proposto in data 18.4.2024 ricorso ex. art. 17 d.lgs 124/04 all'Ispettorato per i Rapporti di Controparte_4
Lavoro chiedendo l'annullamento del verbale e che lo stesso era stato dichiarato irricevibile con decisione n. 139/2024 del 16.9.2024. Concludeva chiedendo di “
1. sospendere inaudita altera parte l'efficacia della decisione del ricorso del 18/04/2024 avverso il verbale di accertamento del 08/03/2024 (notificato a mezzo raccomandata a/r il 18/03/2024) posizione 10142545 Cod. Sai: BA5572 e del sotteso citato verbale n. BA5572 del 08/03/2024, 2. annullare la decisione del ricorso del 18/04/2024 avverso il verbale di accertamento del 08/03/2024 (notificato a mezzo raccomandata a/r il 18/03/2024) posizione 10142545 Cod. Sai: BA5572 ed il sotteso citato verbale n. BA5572 del 08/03/2024, dichiarando l'assenza di obbligo contributivo a carico della signora per tutte le motivazioni sopra esposte e dunque non Parte_1 dovute le pret la ”. Controparte_1
In via denegata, rideterminare i e disapplicare le sanzioni comminate o ridurle nei termini giudizialmente accertati. Si costituiva in giudizio tempestivamente la (d'ora innanzi Controparte_1 anche , eccependo l'inammissibilità del ricorso e nel merito contestando CP_1 la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale la condanna della ditta individuale “ ” al Controparte_2 pagamento di € 21.517,36 comprensivi di sanzioni civili come da conteggi in memoria.
1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione formulata dalla CP_1 di inammissibilità del ricorso in quanto esperito non per impugnare
[...] direttamente il verbale di accertamento ispettivo, ma un atto endoprocedimentale quale “la decisione del ricorso del 18/04/2024 avverso il verbale di accertamento del 08/03/2024 (notificato a mezzo raccomandata a/r il 18/03/2024)” resa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Costituisce infatti potere – dovere del giudice qualificare giuridicamente l'azione, anche in difformità di quanto effettuato dalla parte ricorrente con il solo limite del divieto di ultrapetizione, non potendo sostituire l'azione proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o con una diversa causa petendi. Sul punto si è espressa recentemente la Suprema Corte che, con l'Ordinanza n. 9909 del 16/04/2025, ha precisato: “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante”.
2 Nel caso in esame, dal corpo del ricorso nonché dalle sue conclusioni è evidente che la ricorrente abbia inteso proporre un'azione di accertamento negativo del credito di ingiunto col verbale ispettivo oggetto di causa. CP_1
2. Passando al merito, oggetto del giudizio è la corretta qualificazione del rapporto contrattuale intercorrente tra l'impresa preponente “ ” ed Controparte_2
e Parte_2 Persona_1 Controparte_3
[...] Sul punto giova richiamare il consolidato e condivisibile insegnamento della Suprema Corte, ribadito recentemente dall'ordinanza n. 29244/2023 in base al quale: “i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni”. In sostanza, mentre la prestazione dell'agente è stabile avendo egli assunto l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (cfr. Cass. 12197/2020; 1856/2016; 19828/2013; 13629/2005). Pertanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'elemento scriminante del contratto di agenzia, rispetto alla fattispecie del procacciamento di affari, è proprio il carattere di stabilità, il quale implica che l'incarico sia conferito per una serie indefinita di affari (Cass. 16 ottobre 1998, n. 10265). Tale orientamento è stato ribadito in ulteriori recenti pronunce secondo cui: “La qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia dev'essere operata, essenzialmente, in base al criterio della stabilità e alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari. Un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari (Cass., sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828)” (cfr. Cass. 30649/2023; Cass. 30667/2023). Con riferimento, poi, alla problematica del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la Suprema Corte è costante nell'affermare il principio per cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
conseguentemente, nell'odierno giudizio di opposizione promosso dalla società ricorrente per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso da incombe su quest'ultimo - che assume solo formalmente il CP_1 ruolo di parte convenuta ma sostanzialmente è parte attorea - la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, ossia, una diversa qualificazione del rapporto intercorso al fine di poter ottenere il versamento di contributi omessi. Per completezza espositiva si rammenta infine che il verbale di accertamento ispettivo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo solo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di
3 apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis cfr. Cass. 166/2014).
3. Tanto premesso nella fattispecie in esame, occorre valutare partitamente le posizioni dei sopra indicati collaboratori.
3.a. Con riferimento al rapporto tra la ditta “ ” ed Controparte_2
le contestazioni riscontrate in sede ispettiva Parte_2 concernono l'omesso versamento da parte dell'impresa preponente dei contributi previdenziali in relazione al periodo antecedente alla stipulazione, in data 1.2.2020, del contratto di agenzia con plurimandato che prevedeva per l'agente l'incarico di vendere prodotti di abbigliamento nelle zone assegnate in via esclusiva di “Marche, Umbria, Abruzzo, Molise”. Ritiene l'Ufficio che dall'esame delle schede contabili e delle fatture provvisionali emanate emerga che il rapporto di agenzia intercorso con l'agente
[...] abbia già nel 4° trimestre 2019. Parte_2 CP_5
Il carattere di stabile attività finalizzata alla promozione è, difatti, evincibile nel periodo antecedente al mandato agenziale dai seguenti elementi:
- la durata pluriennale dell'intera collaborazione (2019-2022);
- la consistenza degli importi delle fatture in esame caratterizzanti il solo IV trimestre 2019 (€ 1000,00 fattura n. 46/01 del 17.12.2019; € 2.448,69 fattura n. 7/01 del 23.1.2020, € 1.268,91 fattura n. 17/01 del 11.6.2020), sempre saldati dalla ditta preponente, che mal si coniugano con un rapporto di procacciamento di affari che per sua natura deve essere episodico e occasionale;
- la causale delle fatture provvigionali esaminate che riporta la dicitura “Prov. acconto provvigioni occasionali” (fattura n. 46/01 del 17.12.2019) “Prov. acconto provvigioni occasionali anno 2019 (fattura n. 7/01 del 23.1.2020)
“Prov. in conto provvigioni su vostre vendite anno 2019 (fattura n. 17/01 del 11.6.2020)” la quale evidenzia che si tratta di compensi non legati a singoli o sporadici affari episodicamente procacciati, ma riferiti alla conclusione di una pluralità di contratti commerciali;
- l'indicazione in tutte le fatture emesse dalla Parte_2 della causale R per la classificazione del compenso, che corrisponde
[...]
a “provvigioni corrisposte ad agente e rappresentante plurimandatario” (fatto pacifico tra le parti);
- la continuità dell'attività promozionale svolta dalla
[...] prima e dopo la sottoscrizione del contratto di Parte_2 agenzia, periodi rispetto ai quali non si riscontrano sostanziali differenze. Dalla documentazione contabile in atti emerge, quindi, un ampio quadro indiziario, preciso, grave e concordante, che sottolinea come il rapporto agenziale intercorrente tra la ditta “ ” ed Controparte_2 Parte_3
alla sua regolare formalizzazione, intervenuta il 1° febbraio
[...]
2020. Gli elementi indiziari dai quali è possibile dedurne l'esistenza sono: la variabilità e diversità degli importi fatturati nel 4° trimestre 2019, che comprovano come la società collaboratrice non abbia percepito compensi fissi e prestabiliti in funzione
4 della segnalazione di singoli clienti, ma provvigioni parametrate sul volume delle vendite proposte alla ditta preponente e andate a buon fine;
l'emissione di fatture periodiche, a chiusura del trimestre di riferimento, che evidenzia come il corrispettivo in esse indicato fosse funzionale a compensare la complessiva attività di promozione dei prodotti commercializzati dalla ditta preponente, diretta alla concretizzazione positiva dell'affare (la causale della fattura n. 17/01 del 11.6.2020 indica che trattasi di proventi “in conto provvigioni su vostre vendite anno 2019”); la circostanza che le fatture provvigionali non siano emesse in corrispondenza dell'attività di procacciamento svolta, ma in un arco temporale differente, che è ulteriormente indicativa dell'intento di dover attendere il buon esito della contrattazione, frutto di detta attività promozionale, per la liquidazione degli importi richiesti;
l'ammontare degli importi provvigionali fatturati, tutti saldati dalla preponente (€ 4.715,60 per il solo 4° trimestre 2019), che conduce ad escludere che l'attività svolta dalla presenti Parte_2
i caratteri dell'occasionalità e sporadicità. Il riconoscimento, infine, di anticipi di provvigioni (le fatture n. 46/01 del 17.12.2019 e n. 7/01 del 23.1.2020 riportano come causale proventi acconto provvigioni occasionali per l'anno 2019) è indicato dalla giurisprudenza di legittimità quale elemento significativo della stabilità del rapporto, essendo tale corresponsione inequivoco indice dell'affidamento riposto dalle parti sulla futura prosecuzione del rapporto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1974 del 2.2.2016). Il quadro indiziario così delineato denota, pertanto, una sostanziale e incontestata continuità del rapporto promozionale intercorso tra il 4° trimestre 2019 e quello successivo regolato dal contratto di agenzia. Del resto, non può essere riconosciuta rilevanza alle contestazioni della ditta preponente su tali elementi, senza alcuna allegazione anche solo in termini assertivi di profili di segno contrario.
3.b. è la posizione di . CP_6 Persona_1
Anche in questo caso sussistono elementi indiziari gravi, unidirezionali e concordanti da cui è possibile dedurre la vera natura del rapporto agenziale sorto fra le parti e cioè:
- la durata pluriennale della collaborazione (2019-2023) circostanza non contestata dalla ricorrente;
- la sistematicità e la cadenza pressoché periodica (generalmente dopo il trimestre di riferimento) delle fatture emesse dalla nel periodo Per_1 attenzionato;
- la consistenza degli importi corrisposti a titolo di compenso provvigionale nel quinquennio in contestazione, tutti debitamente saldati (€ 12.385,95 nell'anno 2019; € 5.338,90 nell'anno 2020; € 14.591,85 nell'anno 2021; € 23.453,14 nel 2022 ed € 9.011,76 nell'anno 2023), che non appaiono compatibili con un rapporto di procacciamento di affari, per sua natura episodico e occasionale, caratterizzato dalla produzione di un reddito non superiore a € 5.000,00, soglia al di sotto della quale, secondo il d.lgs. n. 276/2003, il rapporto non assume una stabile rilevanza;
- la causale di tutte le 17 fatture provvigionali esaminate nel periodo di riferimento che riporta la dicitura “provvigioni occasionali” con il trimestre di riferimento, la quale evidenzia che trattasi di compensi non legati alla promozione di singoli affari ma riferiti alla conclusione di una pluralità di contratti commerciali procurati dalla con riferimento al prodotto Per_1 della ditta preponente;
5 - l'importo diversificato dei corposi corrispettivi che attesta come la provvigione sia calcolata in percentuale sugli affari procacciati;
- la distanza temporale della esigibilità dei compensi provvigionali rispetto all'attività posta in essere che comprova come detta corresponsione sia legata al buon fine dell'affare. Il complesso di siffatti elementi può ritenersi univocamente orientato nel senso dell'esistenza, nel periodo in contestazione, di un rapporto di agenzia tra la collaboratrice e la ditta preponente non potendo lo stesso essere ricondotto nell'ambito della mediazione atipica del procacciamento di affari concretizzantesi nella più ristretta attività di chi, in via del tutto episodica ed occasionale, si limita a reperire di sua iniziativa clienti da mettere in contatto con la preponente. Enasarco, infine, allega e documenta che la , n. matricola 30274041, è Per_1 iscritta alla come agente dal 14.2.2012. CP_1
L'impresa ricorrente non ha fornito elementi di segno contrario rispetto a quelli esposti, essendosi limitata a contestare il verbale dal punto di vista formale e a ritenere che gli elementi della pluriennale durata della collaborazione e la non continuità delle fatture emesse possano essere sufficienti a ritenere che si sia trattato di semplice attività di procacciamento d'affari.
3.c. Anche il rapporto tra l'impresa di e Parte_1 Controparte_3 deve essere inquadrato nel rapporto di agenzia.
[...]
Il quadro indiziario grave, preciso e concordante, da cui è possibile dedurre che il rapporto in oggetto sia animato da un preciso impegno giuridico assunto dalla società collaboratrice per la promozione dei prodotti commercializzati dall'impresa preponente - operante nel settore dell'abbigliamento - con corresponsione di un compenso di tipo provvigionale calcolato in percentuale sulle vendite e in relazione a importi quantitativamente rilevanti emerge dai seguenti elementi:
- la durata pluriennale della collaborazione (dal 2020 al 2022);
- il compenso di tipo provvigionale convenuto per l'attività promozionale che è attestato dalla causale delle fatture esaminate che riportano la dicitura
“provvigioni occasionali per affari procacciati” e l'anno di riferimento o
“provvigioni occasionali per affari procacciati su collezione P E 2022” (fattura n. 21/001 del 1.6.2022);
- il riferimento ad un numero indeterminato di provvigioni, maturate nel periodo oggetto di fatturazione, nonché la diversità e consistenza degli importi delle singole fatture, che denotano un'attività di promozione di affari continuativa e sistematica che difficilmente si coniuga con l'attività di mediazione atipica del procacciatore d'affari, consistente nella sporadica segnalazione di singoli e determinati clienti (anno 2020: fattura n. 26/001 del 22.10.2020 per € 1.153,00; fattura n. 5/001 del 5.2.2021 per € 2.153,46; anno 2021: fattura n. 27/001 del 17.9.2021 per € 2.935,67 e n. 8/001 del 31.1.2022 per € 2.403,02; anno 2022: fattura n. 21/001 del 1.6.2022 per € 1.447.94);
- la discrasia temporale tra la data di fatturazione e il periodo di riferimento che comprova che il compenso di tipo provvigionale è calcolato in percentuale sulle vendite andate a buon fine (es. la fattura n. 26/001 del 22.10.2020 si riferisce a provvigioni per affari procacciati fino al 30 giugno 2020; la fattura n. 5/001 del 5.2.2021 per provvigioni per affari procacciati occasionalmente nel 2020);
- l'assoggettamento della retribuzione per gli anni di imposta 2020-2022 alla ritenuta in forma d'acconto del 23% sul 50% indicativa di un compenso
6 provvigionale per agenti plurimandatari, non contestata dall' impresa proponente;
- l'iscrizione a decorrere dal 28.1.2020, come Controparte_3 agente plurimandatario, n. matricola 80085504, presso la CP_1
[...]
4. Accertata, quindi, la sussistenza del debito contributivo della CP_1 deve, quindi, essere rigettato il ricorso e accolta la domanda riconvenzionale di per l'importo complessivo di € 21.517,36, oltre accessori come in atti, CP_1 secondo i corretti conteggi allegati in memoria, non specificamente contestati dall'impresa ricorrente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso;
- accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della della somma di € 21.517,36 Controparte_1 oltre gli accessori come in parte motiva;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compenso, Controparte_1 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma 25.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10380 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 25.11.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Trani, via Andrea Ciardi n. 8, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Raimondo Sanna che la rappresenta e difende per delega in atti RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona del legale rapp. pro tempore,
[...] elettivamente domiciliata in Roma, via Antoniotto Usodimare n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Calabrò per procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.3.2025 , titolare della ditta Parte_1 individuale “ ”, operante nel settore della produzione di Controparte_2 abbigliamento, adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver ricevuto in data 18.3.2024 la notifica da parte della del verbale di accertamento ispettivo dell'8.3.2024 avente Controparte_1 ad oggetto l'evasione contributiva per € 16.851,78 relativa alle posizioni di (matricola 30348252) per il IV Parte_2 CP_1 trimestre 2019, di (matricola 30274041) per il Persona_1 CP_1 periodo dal 1.1.2019 al 7.12.2023 e di (matricola Controparte_3
80085504) per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2022, fittiziamente CP_1 qualificati come procacciatori di affari, ma da inquadrarsi come agenti commerciali.
1 Lamentava l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa della basata CP_1 sul verbale di accertamento ispettivo, data la natura meramente procacciatoria dei rapporti intercorsi con i suindicati collaboratori in cui non erano ravvisabili gli elementi tipici del contratto di agenzia, quali la continuità e la stabilità del rapporto, sottolineando che i detti collaboratori non promuovevano affari, ma si limitavano nell'ambito della loro attività svolta in proprio, a segnalare all'impresa ricorrente i nominativi di potenziali clienti, senza alcun vincolo giuridico in tal senso. Rappresentava di aver proposto in data 18.4.2024 ricorso ex. art. 17 d.lgs 124/04 all'Ispettorato per i Rapporti di Controparte_4
Lavoro chiedendo l'annullamento del verbale e che lo stesso era stato dichiarato irricevibile con decisione n. 139/2024 del 16.9.2024. Concludeva chiedendo di “
1. sospendere inaudita altera parte l'efficacia della decisione del ricorso del 18/04/2024 avverso il verbale di accertamento del 08/03/2024 (notificato a mezzo raccomandata a/r il 18/03/2024) posizione 10142545 Cod. Sai: BA5572 e del sotteso citato verbale n. BA5572 del 08/03/2024, 2. annullare la decisione del ricorso del 18/04/2024 avverso il verbale di accertamento del 08/03/2024 (notificato a mezzo raccomandata a/r il 18/03/2024) posizione 10142545 Cod. Sai: BA5572 ed il sotteso citato verbale n. BA5572 del 08/03/2024, dichiarando l'assenza di obbligo contributivo a carico della signora per tutte le motivazioni sopra esposte e dunque non Parte_1 dovute le pret la ”. Controparte_1
In via denegata, rideterminare i e disapplicare le sanzioni comminate o ridurle nei termini giudizialmente accertati. Si costituiva in giudizio tempestivamente la (d'ora innanzi Controparte_1 anche , eccependo l'inammissibilità del ricorso e nel merito contestando CP_1 la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale la condanna della ditta individuale “ ” al Controparte_2 pagamento di € 21.517,36 comprensivi di sanzioni civili come da conteggi in memoria.
1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione formulata dalla CP_1 di inammissibilità del ricorso in quanto esperito non per impugnare
[...] direttamente il verbale di accertamento ispettivo, ma un atto endoprocedimentale quale “la decisione del ricorso del 18/04/2024 avverso il verbale di accertamento del 08/03/2024 (notificato a mezzo raccomandata a/r il 18/03/2024)” resa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Costituisce infatti potere – dovere del giudice qualificare giuridicamente l'azione, anche in difformità di quanto effettuato dalla parte ricorrente con il solo limite del divieto di ultrapetizione, non potendo sostituire l'azione proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o con una diversa causa petendi. Sul punto si è espressa recentemente la Suprema Corte che, con l'Ordinanza n. 9909 del 16/04/2025, ha precisato: “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante”.
2 Nel caso in esame, dal corpo del ricorso nonché dalle sue conclusioni è evidente che la ricorrente abbia inteso proporre un'azione di accertamento negativo del credito di ingiunto col verbale ispettivo oggetto di causa. CP_1
2. Passando al merito, oggetto del giudizio è la corretta qualificazione del rapporto contrattuale intercorrente tra l'impresa preponente “ ” ed Controparte_2
e Parte_2 Persona_1 Controparte_3
[...] Sul punto giova richiamare il consolidato e condivisibile insegnamento della Suprema Corte, ribadito recentemente dall'ordinanza n. 29244/2023 in base al quale: “i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni”. In sostanza, mentre la prestazione dell'agente è stabile avendo egli assunto l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (cfr. Cass. 12197/2020; 1856/2016; 19828/2013; 13629/2005). Pertanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'elemento scriminante del contratto di agenzia, rispetto alla fattispecie del procacciamento di affari, è proprio il carattere di stabilità, il quale implica che l'incarico sia conferito per una serie indefinita di affari (Cass. 16 ottobre 1998, n. 10265). Tale orientamento è stato ribadito in ulteriori recenti pronunce secondo cui: “La qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia dev'essere operata, essenzialmente, in base al criterio della stabilità e alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari. Un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari (Cass., sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828)” (cfr. Cass. 30649/2023; Cass. 30667/2023). Con riferimento, poi, alla problematica del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la Suprema Corte è costante nell'affermare il principio per cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
conseguentemente, nell'odierno giudizio di opposizione promosso dalla società ricorrente per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso da incombe su quest'ultimo - che assume solo formalmente il CP_1 ruolo di parte convenuta ma sostanzialmente è parte attorea - la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, ossia, una diversa qualificazione del rapporto intercorso al fine di poter ottenere il versamento di contributi omessi. Per completezza espositiva si rammenta infine che il verbale di accertamento ispettivo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo solo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di
3 apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis cfr. Cass. 166/2014).
3. Tanto premesso nella fattispecie in esame, occorre valutare partitamente le posizioni dei sopra indicati collaboratori.
3.a. Con riferimento al rapporto tra la ditta “ ” ed Controparte_2
le contestazioni riscontrate in sede ispettiva Parte_2 concernono l'omesso versamento da parte dell'impresa preponente dei contributi previdenziali in relazione al periodo antecedente alla stipulazione, in data 1.2.2020, del contratto di agenzia con plurimandato che prevedeva per l'agente l'incarico di vendere prodotti di abbigliamento nelle zone assegnate in via esclusiva di “Marche, Umbria, Abruzzo, Molise”. Ritiene l'Ufficio che dall'esame delle schede contabili e delle fatture provvisionali emanate emerga che il rapporto di agenzia intercorso con l'agente
[...] abbia già nel 4° trimestre 2019. Parte_2 CP_5
Il carattere di stabile attività finalizzata alla promozione è, difatti, evincibile nel periodo antecedente al mandato agenziale dai seguenti elementi:
- la durata pluriennale dell'intera collaborazione (2019-2022);
- la consistenza degli importi delle fatture in esame caratterizzanti il solo IV trimestre 2019 (€ 1000,00 fattura n. 46/01 del 17.12.2019; € 2.448,69 fattura n. 7/01 del 23.1.2020, € 1.268,91 fattura n. 17/01 del 11.6.2020), sempre saldati dalla ditta preponente, che mal si coniugano con un rapporto di procacciamento di affari che per sua natura deve essere episodico e occasionale;
- la causale delle fatture provvigionali esaminate che riporta la dicitura “Prov. acconto provvigioni occasionali” (fattura n. 46/01 del 17.12.2019) “Prov. acconto provvigioni occasionali anno 2019 (fattura n. 7/01 del 23.1.2020)
“Prov. in conto provvigioni su vostre vendite anno 2019 (fattura n. 17/01 del 11.6.2020)” la quale evidenzia che si tratta di compensi non legati a singoli o sporadici affari episodicamente procacciati, ma riferiti alla conclusione di una pluralità di contratti commerciali;
- l'indicazione in tutte le fatture emesse dalla Parte_2 della causale R per la classificazione del compenso, che corrisponde
[...]
a “provvigioni corrisposte ad agente e rappresentante plurimandatario” (fatto pacifico tra le parti);
- la continuità dell'attività promozionale svolta dalla
[...] prima e dopo la sottoscrizione del contratto di Parte_2 agenzia, periodi rispetto ai quali non si riscontrano sostanziali differenze. Dalla documentazione contabile in atti emerge, quindi, un ampio quadro indiziario, preciso, grave e concordante, che sottolinea come il rapporto agenziale intercorrente tra la ditta “ ” ed Controparte_2 Parte_3
alla sua regolare formalizzazione, intervenuta il 1° febbraio
[...]
2020. Gli elementi indiziari dai quali è possibile dedurne l'esistenza sono: la variabilità e diversità degli importi fatturati nel 4° trimestre 2019, che comprovano come la società collaboratrice non abbia percepito compensi fissi e prestabiliti in funzione
4 della segnalazione di singoli clienti, ma provvigioni parametrate sul volume delle vendite proposte alla ditta preponente e andate a buon fine;
l'emissione di fatture periodiche, a chiusura del trimestre di riferimento, che evidenzia come il corrispettivo in esse indicato fosse funzionale a compensare la complessiva attività di promozione dei prodotti commercializzati dalla ditta preponente, diretta alla concretizzazione positiva dell'affare (la causale della fattura n. 17/01 del 11.6.2020 indica che trattasi di proventi “in conto provvigioni su vostre vendite anno 2019”); la circostanza che le fatture provvigionali non siano emesse in corrispondenza dell'attività di procacciamento svolta, ma in un arco temporale differente, che è ulteriormente indicativa dell'intento di dover attendere il buon esito della contrattazione, frutto di detta attività promozionale, per la liquidazione degli importi richiesti;
l'ammontare degli importi provvigionali fatturati, tutti saldati dalla preponente (€ 4.715,60 per il solo 4° trimestre 2019), che conduce ad escludere che l'attività svolta dalla presenti Parte_2
i caratteri dell'occasionalità e sporadicità. Il riconoscimento, infine, di anticipi di provvigioni (le fatture n. 46/01 del 17.12.2019 e n. 7/01 del 23.1.2020 riportano come causale proventi acconto provvigioni occasionali per l'anno 2019) è indicato dalla giurisprudenza di legittimità quale elemento significativo della stabilità del rapporto, essendo tale corresponsione inequivoco indice dell'affidamento riposto dalle parti sulla futura prosecuzione del rapporto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1974 del 2.2.2016). Il quadro indiziario così delineato denota, pertanto, una sostanziale e incontestata continuità del rapporto promozionale intercorso tra il 4° trimestre 2019 e quello successivo regolato dal contratto di agenzia. Del resto, non può essere riconosciuta rilevanza alle contestazioni della ditta preponente su tali elementi, senza alcuna allegazione anche solo in termini assertivi di profili di segno contrario.
3.b. è la posizione di . CP_6 Persona_1
Anche in questo caso sussistono elementi indiziari gravi, unidirezionali e concordanti da cui è possibile dedurre la vera natura del rapporto agenziale sorto fra le parti e cioè:
- la durata pluriennale della collaborazione (2019-2023) circostanza non contestata dalla ricorrente;
- la sistematicità e la cadenza pressoché periodica (generalmente dopo il trimestre di riferimento) delle fatture emesse dalla nel periodo Per_1 attenzionato;
- la consistenza degli importi corrisposti a titolo di compenso provvigionale nel quinquennio in contestazione, tutti debitamente saldati (€ 12.385,95 nell'anno 2019; € 5.338,90 nell'anno 2020; € 14.591,85 nell'anno 2021; € 23.453,14 nel 2022 ed € 9.011,76 nell'anno 2023), che non appaiono compatibili con un rapporto di procacciamento di affari, per sua natura episodico e occasionale, caratterizzato dalla produzione di un reddito non superiore a € 5.000,00, soglia al di sotto della quale, secondo il d.lgs. n. 276/2003, il rapporto non assume una stabile rilevanza;
- la causale di tutte le 17 fatture provvigionali esaminate nel periodo di riferimento che riporta la dicitura “provvigioni occasionali” con il trimestre di riferimento, la quale evidenzia che trattasi di compensi non legati alla promozione di singoli affari ma riferiti alla conclusione di una pluralità di contratti commerciali procurati dalla con riferimento al prodotto Per_1 della ditta preponente;
5 - l'importo diversificato dei corposi corrispettivi che attesta come la provvigione sia calcolata in percentuale sugli affari procacciati;
- la distanza temporale della esigibilità dei compensi provvigionali rispetto all'attività posta in essere che comprova come detta corresponsione sia legata al buon fine dell'affare. Il complesso di siffatti elementi può ritenersi univocamente orientato nel senso dell'esistenza, nel periodo in contestazione, di un rapporto di agenzia tra la collaboratrice e la ditta preponente non potendo lo stesso essere ricondotto nell'ambito della mediazione atipica del procacciamento di affari concretizzantesi nella più ristretta attività di chi, in via del tutto episodica ed occasionale, si limita a reperire di sua iniziativa clienti da mettere in contatto con la preponente. Enasarco, infine, allega e documenta che la , n. matricola 30274041, è Per_1 iscritta alla come agente dal 14.2.2012. CP_1
L'impresa ricorrente non ha fornito elementi di segno contrario rispetto a quelli esposti, essendosi limitata a contestare il verbale dal punto di vista formale e a ritenere che gli elementi della pluriennale durata della collaborazione e la non continuità delle fatture emesse possano essere sufficienti a ritenere che si sia trattato di semplice attività di procacciamento d'affari.
3.c. Anche il rapporto tra l'impresa di e Parte_1 Controparte_3 deve essere inquadrato nel rapporto di agenzia.
[...]
Il quadro indiziario grave, preciso e concordante, da cui è possibile dedurre che il rapporto in oggetto sia animato da un preciso impegno giuridico assunto dalla società collaboratrice per la promozione dei prodotti commercializzati dall'impresa preponente - operante nel settore dell'abbigliamento - con corresponsione di un compenso di tipo provvigionale calcolato in percentuale sulle vendite e in relazione a importi quantitativamente rilevanti emerge dai seguenti elementi:
- la durata pluriennale della collaborazione (dal 2020 al 2022);
- il compenso di tipo provvigionale convenuto per l'attività promozionale che è attestato dalla causale delle fatture esaminate che riportano la dicitura
“provvigioni occasionali per affari procacciati” e l'anno di riferimento o
“provvigioni occasionali per affari procacciati su collezione P E 2022” (fattura n. 21/001 del 1.6.2022);
- il riferimento ad un numero indeterminato di provvigioni, maturate nel periodo oggetto di fatturazione, nonché la diversità e consistenza degli importi delle singole fatture, che denotano un'attività di promozione di affari continuativa e sistematica che difficilmente si coniuga con l'attività di mediazione atipica del procacciatore d'affari, consistente nella sporadica segnalazione di singoli e determinati clienti (anno 2020: fattura n. 26/001 del 22.10.2020 per € 1.153,00; fattura n. 5/001 del 5.2.2021 per € 2.153,46; anno 2021: fattura n. 27/001 del 17.9.2021 per € 2.935,67 e n. 8/001 del 31.1.2022 per € 2.403,02; anno 2022: fattura n. 21/001 del 1.6.2022 per € 1.447.94);
- la discrasia temporale tra la data di fatturazione e il periodo di riferimento che comprova che il compenso di tipo provvigionale è calcolato in percentuale sulle vendite andate a buon fine (es. la fattura n. 26/001 del 22.10.2020 si riferisce a provvigioni per affari procacciati fino al 30 giugno 2020; la fattura n. 5/001 del 5.2.2021 per provvigioni per affari procacciati occasionalmente nel 2020);
- l'assoggettamento della retribuzione per gli anni di imposta 2020-2022 alla ritenuta in forma d'acconto del 23% sul 50% indicativa di un compenso
6 provvigionale per agenti plurimandatari, non contestata dall' impresa proponente;
- l'iscrizione a decorrere dal 28.1.2020, come Controparte_3 agente plurimandatario, n. matricola 80085504, presso la CP_1
[...]
4. Accertata, quindi, la sussistenza del debito contributivo della CP_1 deve, quindi, essere rigettato il ricorso e accolta la domanda riconvenzionale di per l'importo complessivo di € 21.517,36, oltre accessori come in atti, CP_1 secondo i corretti conteggi allegati in memoria, non specificamente contestati dall'impresa ricorrente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso;
- accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della della somma di € 21.517,36 Controparte_1 oltre gli accessori come in parte motiva;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compenso, Controparte_1 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma 25.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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