Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1102 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Guido Alberto Inzaghi, dall'avv. Paolo Marensi e dall'avv. Tommaso Fiorentino e domiciliato presso lo studio dell'avv.
Marensi in Milano via Melzi D'Eril n. 27 Ricorrente in riassunzione
E
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente ed in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Iolanda Gentile e dall'avv.
Francesco Giammaria e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via
Po n. 25/b Resistente in riassunzione in persona del Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale CP_3 dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei
Portoghesi n. 12
Resistente in riassunzione
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 28/11/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , già nominato membro del Collegio Sindacale della Parte_1 [...]
Controparte_1
(per brevità anche ) quale rappresentante del
[...] P_
Ministro del Lavoro, e quindi Presidente di detto Collegio, premesso di aver subito la revoca illegittima dell'indicato incarico ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge n. 145/2002, di aver proposto ricorso dinanzi il TAR del Lazio che aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione, di aver riassunto il giudizio dinanzi il Tribunale civile di Roma che aveva dichiarato la sua incompetenza e trasmesso gli atti alla Sezione Lavoro che, peraltro, dichiarava estinto il giudizio, ha agito nuovamente in giudizio contro ed il P_ Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale - Accertare
l'illegittimità della revoca dell'incarico di revisore contabile di P_ conferito al Sig. in data 22 giugno 2006, per tutte le ragioni sopra Pt_1 illustrate e, per l'effetto reintegrare il Sig. nell'incarico di revisore Pt_1 contabile e, in ogni caso, dichiarare tuttora esistente e produttivo di effetti il relativo rapporto di lavoro libero professionale;
- condannare e il P_
, in solido tra loro, al Controparte_4 risarcimento di ogni danno patito dal ricorrente, in misura pari alle seguenti somme: - un importo pari ai compensi ad oggi dovuti e non ancora percepiti, pari a circa 115.000 fino a marzo 2010, e in ulteriori € 3.000 per ogni mese successivo fino al reintegro nella propria funzione;
- un importo pari al risarcimento di ogni danno patito dal ricorrente, forfetariamente quantificato in € 100.000. In via subordinata Dichiarare risolto il rapporto per grave inadempimento di e del e, per P_ Controparte_4
l'effetto, condannare questi ultimi al relativo risarcimento del danno, nella misura che sarà determinata in corso di causa e comunque non inferiore alle seguenti somme: - un importo pari ai compensi dovuti per ogni mese successivo alla revoca fino alla data di conclusione dell'incarico prevista dallo Statuto, pari ad euro 3.000 mensili;
- un importo pari al risarcimento di ogni danno patito dal ricorrente, forfetariamente quantificato in € 100.000. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso
2 spese generali del 12,50% oltre IVA e CPA (da distrarre in favore dei procuratori Avv. Guido A. Inzaghi e Giampiero Falasca, antistatarii) e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1.1. Nella resistenza di e del P_ Controparte_4
, il Tribunale di Roma ha così statuito: “Respinge il ricorso.
[...]
Condanna la parte ricorrente al pagamento dei compensi di lite in favore delle parti convenute che liquida in complessivi euro 2000,00”.
1.2. Contro detta decisione ha proposto appello e la Corte Parte_1 di appello di Roma, nel contraddittorio con e con il P_ [...]
, con sentenza n. 4880/2017, in riforma Controparte_4 della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per essere competente il Giudice amministrativo.
1.2.1. La Corte, premesso che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 639/2017, aveva riformato la sentenza del TAR Lazio che aveva in origine dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso proposto da , Parte_1 dichiarando diversamente la giurisdizione del Giudice amministrativo, ha richiamato integralmente le motivazioni della indicata pronuncia del
Consiglio di Stato, secondo cui “l'oggetto della controversia coinvolge … posizioni giuridico - soggettive di interesse legittimo, a fronte dell'impugnazione di provvedimenti quali quelli di cui si discute”.
1.3. La predetta decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione da e, nel contraddittorio con e con il Parte_1 P_ [...]
la Suprema Corte con l'ordinanza in epigrafe Controparte_2 indicata ha accolto il ricorso di e dichiarato la giurisdizione Parte_1 del giudice ordinario, cassando la gravata sentenza con rinvio a questa Corte per nuovo esame ed anche per provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 2. ha riassunto il giudizio, riproponendo pedissequamente Parte_1
i motivi dell'appello proposto in origine avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8978/2014 e chiedendo, in riforma dell'indicata sentenza,
l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
2.1. Si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso e, nel denegato caso di accoglimento, di essere manlevata interamente dal Controparte_2
2.2. Si è costituito in giudizio il Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
2.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Con la pronuncia rescindente i giudici di legittimità hanno affermato quanto di seguito si riporta: “
4. il primo motivo [“violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 145 del 2002 e dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente che la delibera di revoca avesse natura
3 pubblicistica e autoritativa, e non di recesso contrattuale da un rapporto privatistico;
recesso, senza “giusta causa” ex art. 2400 comma 2 cod. civ., la cui nullità/illegittimità era tutelabile dinanzi al G.O. trattandosi di posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”] è fondato, sebbene in base
a ragione di diritto diversa da quella prospettata dal ricorrente;
è noto, infatti, che la Corte di cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché
l'esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall'art. 112 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass.
n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). Nella fattispecie, alla soluzione della controversia si perviene attraverso l'applicazione delle regole processuali mediante un iter argomentativo difforme rispetto a quello preso in esame dalle parti;
5. il primo motivo, infatti, è fondato per l'assorbente ragione, che ben può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione investita del ricorso sulla giurisdizione, dell'intervenuta formazione del giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non poteva essere più posta in dubbio nella fase di gravame mancando, sullo specifico punto, l'appello incidentale (condizionato) della parte convenuta volto a denunciare l'erroneità della sentenza del Tribunale che, anziché declinare la giurisdizione, aveva pronunciato sul merito dell'originaria domanda, integralmente rigettandola.
6. Come affermato dalle Sezioni
Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24150 del 25/10/2013), la mera prospettazione della questione di giurisdizione, contenuta nel ricorso avverso la decisione […] che, in grado di appello, abbia inammissibilmente rilevato di ufficio il difetto della giurisdizione implicitamente affermata dalla sentenza di primo grado, consente alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di determinare il giudice munito di potestas iudicandi anche accertando il solo consolidamento in capo a quel giudice di un tale potere per effetto della formazione a suo beneficio di un giudicato implicito sulla relativa attribuzione, e quindi senza che venga statuita la cogenza di quest'ultima alla stregua del quadro normativo, trovando, così, la conseguente pronuncia rescindente di quella indebita declinatoria fondamento nella violazione non già delle regole del riparto dei poteri giurisdizionali, ma di quelle processuali dirette a disciplinare l'adozione delle statuizioni sulla spettanza dei poteri stessi.
7. Ancor più di recente, Cass., Sez.
5, Sentenza n. 25493 del 10/10/2019, richiamando il precedente indirizzo (cui ha dato continuità da ultimo Cass. Sez. Un. n. 22091 del 24/07/2023), ha sottolineato come costituirebbe ostacolo, in sede di legittimità, all'accertamento del giudicato interno sulla giurisdizione e del consolidamento di essa in capo al giudice ordinario, soltanto la pronuncia di secondo grado che decida sull'esistenza o meno di quel giudicato interno,
4 rimovibile solo per effetto di espressa impugnazione (Cass., Ord. n. 5133 del
21/02/2019), profilo (questo) che, con ogni evidenza, non viene tuttavia in considerazione nella fattispecie, nella quale è fuori di dubbio che gli attuali controricorrenti, totalmente vittoriosi nel merito in primo grado, avrebbero dovuto necessariamente proporre appello incidentale ove avessero inteso riproporre l'eccezione di difetto di giurisdizione disattesa dal Tribunale (Cass.
S.U. n. 20854 del 30/06/2022 che richiama a riguardo l'orientamento formatosi a partire da Cass. S.U. 25246/2008). 8. È stato chiarito, infatti, che la parte vittoriosa in primo grado nel merito la quale sia risultata però soccombente sull'eccezione di giurisdizione, che sia stata oggetto di espressa decisione, per evitare la formazione del giudicato su tale questione non può limitarsi a riproporla, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., in sede di costituzione in appello, non applicandosi il principio di rilevabilità d'ufficio ed essendo l'art. 346 cod. proc. civ. riferibile a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso (cfr. Cass. S.U. 16/10/2008 n. 25246). Sotto altro profilo, poi, è stato osservato che l'omessa pronuncia su una eccezione di rito proposta dal convenuto costituisca una violazione dell'art. 276 cod. proc. civ. che stabilisce l'ordine secondo il quale devono essere esaminate le questioni ("decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa") ed il disinteresse, a differenza di quello su un'eccezione di merito, non si presta solo ad una valutazione astratta di infondatezza dell'eccezione potendo il giudice solo avere scelto la soluzione più liquida. Poiché l'eccezione di rito deve essere esaminata prima del merito, condizionandone l'esame, il silenzio del giudice si risolve - ancorché la sua opinione sull'eccezione di rito non sia stata manifestata e possa in ipotesi essere espressione di scelta della soluzione più liquida - in un error in procedendo, cioè nell'inosservanza della regola per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell'eccezione di rito e la violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esige una reazione con l'appello incidentale e non la riproposizione dell'eccezione di rito. In sostanza è necessario che essa venga espressa con un'attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di rito.
Pertanto, il vizio da denunciare è di nuovo il vizio di difetto di giurisdizione ex art. 360 n. 1 cod. proc. civ. (in questo senso ancora Cass. sez. U. 11799 del
2017 cit. ed ivi ampi richiami di giurisprudenza).
9. Conclusivamente, il primo motivo di ricorso (per tutte le ragioni suesposte) va accolto, con assorbimento dei rimanenti, non avendo la Corte distrettuale fatto corretta applicazione alla fattispecie del richiamato principio secondo cui al giudice è consentito rilevare, anche d'ufficio, il difetto di giurisdizione solo fino a quando sul punto non si sia formato sul punto il giudicato esplicito o anche solo implicito (cfr. Cass. S.U. 29/11/2017 n. 28503, Cass. 28/01/2011 n. 2067) …”.
5 3.1. Conseguentemente, in applicazione dell'indicato principio di diritto, la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4880/2017 è stata cassata, con rinvio per nuovo esame a questa Corte, che dovrà, pertanto, procedere alla disamina dei motivi di impugnazione già esplicitati nell'originario ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8978/2014 e riproposti dall'odierno ricorrente in riassunzione.
4. Ragioni di chiarezza e di logica espositiva richiedono una sintetica narrazione delle argomentazioni che hanno sorretto la pronuncia di primo grado di rigetto dell'originario ricorso proposto da . Parte_1
4.1. Ha affermato, in particolare, il Tribunale di Roma che:
a) è pacifico che il ricorrente sia stato nominato in data 22/06/2006 membro effettivo del Collegio sindacale di , in qualità di rappresentante P_ designato dal con un incarico della durata di cinque Controparte_4 anni;
lo stesso, poco dopo, è stato nominato presidente di detto collegio sindacale;
a distanza di pochi mesi, ovvero nell'ottobre del 2006, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato all' la revoca P_ dell'incarico, così motivando: “premesso che assume valore ostativo al perdurare dell'incarico del signor , quale componente del Parte_1
Collegio sindacale di codesta cassa, l'insussistenza di un rapporto sia di natura organico-funzionale sia di natura fiduciaria con il titolare dello scrivente ministero, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge numero 15 luglio 2002 n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 172 del 4 luglio 2002 si designa la dottoressa AB GA quale rappresentante di questo ministero in seno al collegio dei sindaci di codesta cassa”; b) tuttavia, pur avendo posto all'ordine del giorno del Comitato dei delegati la questione della sostituzione del componente effettivo e supplente in rappresentanza del , detto comitato non è giunto a Controparte_4 deliberare la sostituzione: quindi, il Ministero, con nota del 28/11/2006, ha chiesto al Presidente della “di volere dare assicurazione di avere P_ proceduto ai necessari adempimenti nei termini di una "presa d'atto" della deliberazione del ministro. Al riguardo, premesso che la predetta nota è dotata di autonoma efficacia, in quanto esercizio di una funzione di vigilanza ministeriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994, rimane in attesa della tempestiva convocazione del nuovo rappresentante di questo ministero alle sedute degli organi statutari di codesto ente”;
c) trova applicazione nel caso di specie l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “l'incarico della cui revoca si discute è di natura strettamente fiduciaria, trattandosi della designazione di un rappresentante del Ministro...... All'atto di revoca non si possa richiedere altra motivazione se non quella che evidenzi il venir meno del predetto rapporto fiduciario”
(ordinanza del Consiglio di Stato n. 1761/2007); ai sensi dell'art. 3 dlgs n.
509/1994, il Ministero del Lavoro esercita attività di vigilanza su , P_ nel cui collegio sindacale deve essere assicurata la presenza di un rappresentante del , con conseguente natura di mandato CP_4
6 fiduciario di rappresentanza all'incarico conferito al rappresentante nominato dal;
inoltre, nello statuto dell'ente convenuto si trova la CP_4 norma correlata a quella ora citata, ovvero l'articolo 17, che prevede che “le funzioni di sindaco di sono esercitate dal collegio dei revisori dei P_ conti costituito da: A) un componente effettivo e di uno supplente in rappresentanza del;
B) un componente Controparte_5 effettivo e uno supplente rappresentanza del Ministero del tesoro;
C) un componente effettivo in uno supplente in rappresentanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale;
D) due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati nel proprio seno”;
d) la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito che la privatizzazione degli enti previdenziali posti a presidio di varie categorie professionali non ha mutato, in relazione al quadro normativo designato dal legislatore, il carattere pubblicistico dell'attività di previdenza e assistenza svolta dagli enti (sentenza n. 248/1997);
e) dunque, i Ministeri del Lavoro e dell'Economia esercitano attraverso i componenti da essi designati i poteri di vigilanza sugli enti previdenziali privati in linea con il disposto del dlgs n. 509/1994 (Cass. SU n. 10088 del
2006) e la nomina effettuata dal dei propri rappresentanti CP_4 all'interno del Collegio dei revisori dei conti dell' costituisce un atto P_ di esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera e, d.lgs. n. 165/ 2001;
f) la facoltà di revoca prevista dall'art. 6, comma 1, legge n. 145 del 2002 è legata alla necessità di mantenere il rapporto di continuità necessario tra il e coloro che sono incaricati di ricoprire il ruolo di suoi CP_3 rappresentanti degli organismi a cui il è chiamato a partecipare: CP_4 la norma consente al Ministro di rivedere le nomine conferite dal precedente governo, allo scadere del relativo mandato, e consente l'avvicendamento “in ogni organismo e a qualsiasi livello” dei rappresentanti ministeriali nominati nei soli mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura;
g) alla luce della tempistica della successione dei governi illustrata nella memoria difensiva del convenuto, che non risulta contestata, si CP_4 osserva che è stato perfettamente rispettato il limite temporale imposto dalla norma;
h) da ultimo, non vi è dubbio sulla titolarità del potere di revoca in capo al competente ad esercitare la vigilanza di cui all'art. 1, comma 1, CP_4
d.lgs. n. 509/1994, costituendo la nomina lo strumento di esercizio della funzione di vigilanza affidata al ed assumendo la stessa il carattere CP_4 di atto dovuto, non potendosi ammettere che l'ente vigilato possa condizionare lo svolgimento dell'attività istituzionale del CP_4 vigilante;
correttamente, pertanto, si è parlato nella giurisprudenza amministrativa di vincolatività della designazione (sentenza Tar Lazio n. 4575/2004).
7 5. Con il primo motivo di impugnazione sostiene Parte_1
l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 6 legge n. 145/2002, affermando, in sintesi, che: i) l'interpretazione del Tribunale, secondo cui la facoltà di revoca di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 145/2002 “è legata alla necessità di mantenere il rapporto di continuità necessario tra il e coloro che CP_4 sono incaricati di ricoprire il ruolo di suoi rappresentanti degli organismi a cui il ministero è chiamato a partecipare” è errata, in quanto tale strumento
è previsto per gli organi di vertice di carattere amministrativo e di indirizzo politico, mentre non può trovare applicazione rispetto agli altri organi che, seppur designati dal Governo o dai Ministri, svolgono una funzione indipendente da quella politica, come nel caso del revisore contabile che, per definizione, deve essere super partes e non può, invece, indirizzare la gestione amministrativa ed economica del soggetto controllato;
ii) né può sostenersi che il revisore designato dal svolga per conto Controparte_4 del un ruolo di gestione e di indirizzo dell'operato di , CP_4 P_ poiché è la stessa norma (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 504/1994) che ha disposto la privatizzazione di a stabilire che la revisione contabile P_ di questa debba essere effettuata da soggetti indipendenti e dotati dei requisiti di legge, mentre lo Statuto di , nello stabilire le funzioni P_ del Collegio dei Revisori, conferma che il sindaco designato dal CP_4
non può essere espressione di un orientamento politico, ma deve
[...] essere un soggetto terzo super partes e, in quanto tale, sottratto all'applicazione della legge 145/2002.
5.1. Osserva la Corte, in primo luogo, che il motivo non si confronta adeguatamente con le motivazioni della sentenza, che vengono esaminate in maniera parziale: difatti, il Tribunale, prima ancora di affermare che la facoltà di revoca di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 145/2002 “è legata alla necessità di mantenere il rapporto di continuità necessario tra il e CP_4 coloro che sono incaricati di ricoprire il ruolo di suoi rappresentanti degli organismi a cui il ministero è chiamato a partecipare”, ha ben spiegato - come sopra riportato - che: i) l'incarico è di natura strettamente fiduciaria, poiché si tratta della designazione di un rappresentante del Ministro e, quindi, a fondamento della revoca vi è il venir meno del rapporto fiduciario, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato;
2) la natura di mandato fiduciario
è confermata dalla previsione legislativa di cui all'art. 3 d.lgs. n. 509/1994, secondo cui il esercita attività di vigilanza su , Controparte_4 P_ tanto che nel collegio sindacale del predetto ente previdenziale deve essere assicurata la presenza di un rappresentante del , come previsto CP_4 anche dall'art. 17 dello Statuto di . P_
5.2. Le argomentazioni poste dal ricorrente in riassunzione, dunque, non colgono appieno la ratio decidendi del Tribunale di Roma, che si incentra sulla natura fiduciaria dell'incarico: non si tratta, in altri termini, di negare l'imparzialità dell'azione del revisore contabile, bensì di evidenziare come, attraverso il revisore che è rappresentante del , il Ministro eserciti CP_4
l'attività di vigilanza su , e, dunque, non un'attività di gestione ed P_
8 indirizzo ma di vigilanza. E l'attività di vigilanza rientra concettualmente nell'attività del revisore contabile che, a norma dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, verifica il rendiconto annuale dell'associazione, laddove invero il termine indipendente assume il significato di indipendente dall'amministrazione dell'Associazione.
5.3. In definitiva, come affermato dal Tribunale in modo corretto e condivisibile, la disposizione di cui all'art. 3 d.lgs. n. 509/1994 (“
1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal
sociale, dal Ministero del tesoro, Controparte_4 nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette
Amministrazioni”) pone in stretta connessione l'attività di vigilanza che compete al con la presenza di un rappresentante del Controparte_4
nel collegio dei sindaci. CP_4
5.4. A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 639 del 14/02/2017 (richiamata anche dalla sentenza n. 4880/2017 della Corte di appello di Roma), che, nel riformare la sentenza del TAR Lazio n. 11219 del
17/11/2009, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all'originario ricorso proposto da , ha ritenuto che Parte_1
“Il revisore dei conti, designato in rappresentanza del ai sensi CP_4 dell'art. 17 dello Statuto, esercita, in base a un incarico di natura strettamente fiduciaria (su cui conf. ord. n. 1761 del 2007), compiti CP_6 di vigilanza sulla corretta gestione della . In questo contesto, CP_7
l'atto -autoritativo- ministeriale di designazione o revoca del componente del collegio dei revisori, in rappresentanza dell'organo politico, ai sensi dell'art. 17 dello statuto della , costituisce espressione Parte_2 di potere pubblicistico: ed è con riguardo alla natura del potere esercitato che dev'essere desunta la consistenza della posizione giuridica soggettiva lesa, in modo conforme, del resto, al criterio generale di riparto della giurisdizione, basato sul "petitum sostanziale", senza considerare, inoltre, la rilevanza, anche ai fini del criterio di riparto anzidetto, dei poteri di autorganizzazione, in relazione all'inserimento, nella struttura dell'ente, di un soggetto esterno che svolge come detto compiti di interesse pubblico. In altri termini, per l'individuazione della sussistenza di un potere autoritativo di nomina (con correlative posizioni di interesse legittimo), non rileva la natura pubblica o privata dell'ente presso il quale svolge la propria attività il soggetto designato. Conta, invece, la riferibilità del provvedimento all'esercizio di un potere di nomina, previsto da una norma giuridica…”.
5.5. In definitiva, anche il richiamo alla giurisprudenza citata nel ricorso in riassunzione (la sentenza del TAR n. 11219/2009, la sentenza n. 300/2008 della Corte Costituzionale in tema di decadenza automatica dall'incarico di Part componente del collegio sindacale delle la sentenza del Tribunale di Palermo del 13/02/2013 in tema di decadenza automatica dall'incarico di componente del collegio sindacale di azienda comunale) non è conferente
9 al caso di specie, poiché la veste fiduciaria della designazione non viene meno successivamente alla nomina in ragione dell'autonomia e della neutralità del componente del collegio sindacale, atteso che il compimento di una attività di vigilanza per conto del Ministro non confligge in alcun modo con tale autonomia nello svolgimento dell'incarico. D'altro canto, è dirimente la previsione contenuta nell'art. 6 legge n. 145/2002, che espressamente statuisce che “Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie
o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai
Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri”.
5.6. Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato: come affermato anche da nella propria memoria di costituzione nel P_ presente giudizio, l'indipendenza dell'incarico del revisore contabile può certamente conciliarsi con l'esistenza di un rapporto fiduciario con il
, ed è in linea con il dato letterale dell'art. 3 d.lgs. n. Controparte_4
509/1994, che, come sopra riportato, attribuisce ai Ministeri il diritto di indicare, all'interno degli organi di controllo delle associazioni sottoposte a vigilanza, un revisore in loro rappresentanza, così come già in origine previsto dall'art. 18 legge n. 179/1958, e ribadito dall'art. 17 dello Statuto di
. P_
6. Il secondo motivo di impugnazione censura la sentenza del Tribunale di
Roma nella parte in cui ha ritenuto insussistente nel caso di specie una violazione dei limiti temporali di cui all'art. 6 legge n. 145/2002.
6.1. Sostiene, in particolare, il ricorrente in riassunzione che: i) anche a voler ritenere applicabili nel caso di specie le norme sullo spoil system, non può non essere evidenziato il mancato rispetto dei requisiti temporali richiesti ai fini dell'applicazione dall'art. 6 della L. 145/2002, secondo cui “le nomine … conferite … nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione della camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto di fiducia al Governo”; ii) difatti, la nomina di come Parte_1 membro effettivo del Collegio dei Revisori di è avvenuta, nel P_ rispetto dello Statuto di , ad opera del Comitato Nazionale dei P_
Delegati nel corso della riunione tenutasi il 22 e 23 giugno 2006 ed è stata
10 comunicata all'interessato in data 22/06/2006, allorquando si era già tenuta la prima riunione delle Camere del Governo entrante, avvenuta il
28/04/2006; iii) dunque, la nomina non è avvenuta nei sei mesi precedenti alla prima riunione della Camere bensì dopo la riunione stessa, e tale circostanza non può essere smentita dal fatto che la designazione Ministeriale sia avvenuta con nota del 04/04/2006, poiché la norma parla specificatamente di “nomine” e non di designazioni;
iv) ai sensi dell'art. 13 lett. m) dello statuto di , è il Comitato Nazionale dei Delegati a P_ deliberare la nomina del Collegio dei Revisori: dunque, le nomine dei rappresentati del non possono avvenire per mezzo della CP_4 designazione ministeriale ma solo con delibera di nomina del Comitato Nazionale dei Delegati sulla base delle designazioni stesse.
6.2. Osserva la Corte che, in ragione del dato letterale della norma, le argomentazioni del ricorrente in riassunzione non possono che ritenersi destituite di fondamento.
6.3. Statuisce, difatti, l'art. 6, comma 1, legge n. 145/2002 che “Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri”.
6.4. Come è evidente, il termine “nomina” è riferito in modo specifico agli
“organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati”, ma non viene ripetuto con riguardo ai “rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello” bensì unicamente per i “componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali”.
6.5. Ma anche a voler ritenere non dirimente l'interpretazione letterale della norma, osserva la Corte che non può esservi dubbio che, con riferimento ai
“rappresentanti del governo”, oggetto della revoca debba intendersi la designazione e non la nomina, poiché trattasi appunto di revoca dell'incarico di rappresentante del Ministro e non di revoca della nomina di un revisore componente del Comitato Nazionale dei Delegati. Tanto è vero che nella missiva datata 22/06/2006 a firma del Presidente di si P_ legge: “… ai sensi dell'art. 13.1, lettera m) dello Statuto Inarcassa, il Comitato
11 Nazionale dei Delegati nel corso della riunione svoltasi a Roma il 22 e 23 giugno 2006 ha deliberato la nomina formale del Collegio dei Revisori dei
Conti dell'Associazione, di cui è stato chiamato a far parte, a titolo di membro effettivo, recependo la designazione ministeriale”.
6.6. E' possibile, dunque, individuare due distinti passaggi: in primo luogo, la designazione da parte del Ministro ex art. 6 legge n. 145/2002 del proprio rappresentante in seno al Collegio dei Revisori di ai fini P_ dell'esercizio dell'attività di vigilanza attribuita ex lege al Governo;
in seconda battuta, la nomina (soltanto) “formale” da parte del Comitato
Nazionale dei Delegati, che si limita a “recepire” la designazione
“sostanziale” operata dal Ministro.
6.7. Conseguentemente, proprio perché ciò che assume valore giuridico è unicamente la designazione da parte del , con la nota del CP_3
31/10/2006 quest'ultimo ha designato - evidenziando il venir meno del rapporto “sia di natura organico-funzionale sia di natura fiduciaria” con riguardo al perdurare dell'incarico del sig. ” - la dott.ssa Parte_1
AB GA “quale rappresentante di questo in seno al CP_4
Collegio dei sindaci di codesta ”, con ciò implicitamente disponendo la P_ revoca della iniziale designazione del dott. . Pt_1
6.8. Dunque, escluso che il motivo in questione possa dirsi inammissibile in quanto argomento non posto con l'originario ricorso (come da eccezione sollevata da ), atteso che trattasi di critica legittima ad un P_ passaggio espositivo della sentenza del Tribunale, esso deve comunque ritenersi infondato, essendo la designazione ministeriale del dott. Pt_1
intervenuta in data 04/04/2006, ossia esattamente nel periodo di
[...] sei mesi antecedenti la prima riunione delle nuove Camere, avvenuta pacificamente in data 28/04/2006.
6.9. Come osservato da nella propria memoria di costituzione, si P_ ribadisce che la nomina ad opera del Comitato Nazionale dei Delegati rappresenta unicamente la ratifica formale della designazione del Ministro del Lavoro, avvenuta in data 04/04/2006 nel rispetto del termine di sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura: ciò che rileva, in altri termini, è il momento del conferimento della designazione, munita di efficacia giuridica diretta, a prescindere dal momento in cui sia intervenuta la successiva ratifica formale dell'organo a ciò deputato.
7. Il terzo motivo di impugnazione censura la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha affermato la legittimità della revoca dell'incarico in quanto posta in essere dal Ministro e non dall'organo effettivamente competente.
7.1. Sostiene, in particolare, il dott. che: i) anche qualora si ritenesse Pt_1 la figura del revisore contabile soggetta al c.d. spoil system, la sentenza andrebbe riformata per aver ritenuto legittima la revoca dall'incarico effettuata direttamente dal senza la delibera del Comitato CP_4
Nazionale dei Delegati che lo aveva nominato;
ii) difatti, l'art. 6 legge n.
145/2002 ha ad oggetto la revoca delle nomine degli organi di vertice e dei
12 componenti dei consigli di amministrazione conferite dal Governo e/o dai
Ministri e non delle semplici designazioni: pertanto, poiché la nomina di quale membro sindacale di è stata deliberata dal Parte_1 P_
Comitato dei Delegati della ai sensi ai sensi dell'art. 13 dello Statuto P_ dell'Associazione, e poiché al spetta solo un potere di Controparte_4 designazione, l'eventuale revoca non poteva che essere disposta dal
Comitato stesso e non imposta dal con un atto di “autonoma CP_4 efficacia”; iii) alla richiesta ministeriale di sostituzione del proprio membro sindacale, sarebbe dovuta seguire la formale “presa d'atto” del Comitato dei
Delegati, che aveva in precedenza provveduto alla nomina formale.
7.2. Anche il riportato motivo è da ritenere infondato, alla luce delle medesime argomentazioni di cui ai superiori §§ 6.2. e ss. Difatti, la revoca degli incarichi dei rappresentanti dei Ministri in qualsivoglia organismo deve intendersi, appunto, quale revoca sostanziale della designazione, determinata dal venir meno del rapporto fiduciario tra rappresentante e rappresentato: così come meramente formale era stato il recepimento della
“designazione ministeriale” (vedi missiva del 22/06/2006), carattere altrettanto formale assumeva la ratifica della revoca della designazione in questione ad opera del Comitato.
7.3. D'altro canto, come evidenziato dalla , il Comitato Nazionale dei P_
Delegati, che elegge direttamente a norma dell'art. 13, comma 1, lett. e) dello Statuto di soltanto “i due revisori effettivi e i due supplenti di P_ sua competenza”, non avendo alcun potere di scelta relativamente agli ulteriori membri del Collegio Sindacale, e, per quanto di interesse in questo caso, ai componenti designati dal Ministro del Lavoro, non dispone parimenti di alcun potere di revoca dei membri che sono presenti nel collegio in rappresentanza dell'indicato Ministro. 8. Quanto sinora esposto comporta che debbano ritenersi assorbiti i profili di censura di cui al quarto ed al quinto motivo di impugnazione, con cui parte ricorrente in riassunzione lamenta la violazione delle norme del codice civile in ragione dell'illegittima revoca dell'incarico in assenza di giusta causa, nonché richiede la reintegrazione nel ruolo ed il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento, da parte della , delle P_ obbligazioni assunte con il conferimento dell'incarico di revisore.
8.1. Difatti, da un lato nel caso che occupa, per tutto quanto sin qui argomentato, la norma che trova applicazione è l'art. 6 legge n. 145/2002, che non richiede la sussistenza di giusta causa bensì sottintende unicamente il venir meno del vincolo fiduciario tra il Ministro ed il suo rappresentante;
dall'altro, come già indicato, detta norma è stata correttamente applicata in concreto, anche da un punto di vista del rispetto dei limiti temporali ivi previsti, ragion per cui non emerge alcun profilo di illegittimità nella condotta sia del che di . CP_3 P_
9. In definitiva, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n. 8978/2014, alla stregua di quanto sin qui illustrato, deve essere rigettato in quanto infondato.
13 10. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese dei precedenti gradi di merito rimangono ferme, per come statuito nei rispettivi provvedimenti, non risultando sollevate contestazioni sul punto. Le spese del giudizio di legittimità, attesa la natura della decisione, vanno compensate integralmente fra tutte le parti, statuizione quest'ultima che, per mero refuso, non è stata inserita nel dispositivo, refuso che si provvede ad emendare con la presente decisione, come da mandato della pronuncia rescindente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, rigetta l'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8978/2014. Condanna
[...]
al pagamento in favore e del Parte_1 P_ [...] delle spese di lite del grado, che liquida per ciascuna Controparte_2 in € 3.500,00, oltre oneri di legge. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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