CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 663 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2024 avverso la sentenza n. 3542/2023 in data 28 dicembre 2023 del Tribunale di Milano
Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Francesca Maria Claudia Capelli, discussa e decisa all'udienza collegiale del 22 gennaio 2025
promossa da
con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Bigoni sito in Milano alla via Gustavo Modena, n. 3;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Scarpelli del Foro di Milano, Controparte_1 dall'Avv. Ernesto Maria Cirillo del Foro di Napoli e dall'Avv. Massimo Rusconi del Foro di Firenze, elettivamente domiciliati in Milano al Corso Italia n° 8, presso lo Studio dell'Avv. Franco Scarpelli. Appellato
OGGETTO: Crediti di lavoro e interessi ex art. 1284 c.c..
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- revocare e/o annullare per la parte impugnata la sentenza emessa dal Tribunale di Milano meglio indicata in epigrafe, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- rigettare la domanda del sig. relativa alla corresponsione dei cd. Controparte_1 interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. in quanto infondata per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- in via meramente subordinata, dichiarare la decorrenza degli interessi cd. moratori ex art.
1284 comma 4 c.c., solo per il periodo successivo al 30.11.2021 (data di deposito della
1 sentenza n. 5113/2021) della Corte d'Appello di Napoli, nonché voglia accogliere l'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, rigettare la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
- per l'effetto, condannare il sig. a restituire a l'intera somma Controparte_1 Pt_1 percepita a titolo di cd. interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi”.
Conclusioni per l'appellato:
“Tutto ciò premesso i sottoscritti procuratori n.n. CHIEDONO che la Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, voglia: a) Dichiarare inammissibile, ovvero rigettare integralmente, il ricorso in appello avanzato da
, con conferma della sentenza impugnata;
Parte_1 b) con vittoria di spese legali”.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 3542/2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto da contro la - della quale Controparte_1 Parte_1 l'attore era stato riconosciuto dipendente in forza della sentenza n. 5113/2021 della Corte d'Appello di Napoli, per effetto dell'illiceità dell'appalto intercorso tra e tale Ditta Pt_1 Gepin, vedendosi quindi riconoscere dall'interponente, con la sua reintegrazione in servizio, l'inquadramento nel VI liv. CCNL e le competenze retributive connesse a tale posizione lavorativa- ha accertato, condannando alla rifusione delle spese del grado: (1) che i Pt_1 crediti retributivi spettanti al ricorrente in forza della predetta sentenza della Corte d'Appello di Napoli, “devono essere maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.”, con la conseguente condanna dell' convenuta a CP_2 corrispondere al ricorrente l'importo di € 58.689,25 a titolo di retribuzioni maturate nel periodo gennaio 2015 – dicembre 2021 e relativi interessi e rivalutazione monetaria;
(2) il diritto del ricorrente a percepire gli “arretrati retributivi, relativamente al periodo da gennaio 2015 a dicembre 2022, a titolo di sovraminimo collettivo per euro 244,85 mensili” con la condanna la resistente a corrispondergli la somma di € 22.281,35, per il periodo dal 19.01.2015 al 31.12.2021 il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., per ulteriori euro 6.926,03 alla data di deposito del ricorso oltre adeguamento del TFR ed a interessi e rivalutazione monetaria successivi.
Quanto al rivendicato sovraminimo, nell'accogliere il ricorso del lavoratore, il Tribunale ha considerato che tale competenza economica era stata riconosciuta a tutto il personale in forza presso a partire dal 1 ottobre 2000 sulla base dell'accordo 19 luglio 2000 e la Corte Pt_1 d'Appello di Napoli aveva riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire tutte le voci retributive maturate dal momento della sua assunzione presso la Società interposta onde, essendo l'accordo intervenuto successivamente, il ricorrente, che era dipendente dal 1995, aveva diritto al superminimo.
Quanto agli interessi, il Giudice ha disatteso la prospettazione della resistente sulla loro natura moratoria che ne escludeva la debenza in ragione della natura risarcitoria del dovuto. Ha poi rilevato che le somme erogate erano dovute in quanto differenze retributive poiché lo stesso dispositivo della Corte d'Appello di Napoli stabiliva il diritto del lavoratore al “pagamento della retribuzione nonché dei contributi previdenziali nei termini di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
2 Era quindi corretta la quantificazione ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e al proposito ha richiamato la sentenza del Tribunale di La Spezia del 25/10/2022 in cui si era notato che:
“Infatti, come abbiamo visto, con la riforma del 2014 e la novellazione dell'art. 1284, c.c., la previsione del 4° comma assume carattere di regola generale nell'ambito delle obbligazioni di fonte contrattuale (come supra limitate); pertanto, il riferimento in sentenza agli «interessi al saggio legale» lascia alle parti (od all'interprete) il compito di individuare l'appropriata normativa legale del regime degli interessi, in ragione della natura del credito al quale essi afferiscono.
Il dictum della sentenza, dunque, è neutro e non pregiudicante ai fini della questione che ci occupa. Potrebbe ancora obiettarsi, sempre con doglianza preliminare, che, vertendosi nell'ambito del rapporto di lavoro, la disciplina degli accessori dei relativi crediti trovi una sua speciale (ed esclusiva) regolamentazione all'interno dell'art. 429, 3° comma, c.p.c.. Vale però, anche in questo caso, quanto osservato supra;
l'art. 429, c.p.c. (come poi interpretato ed applicato nei diversi ambiti: si pensi al lavoro privato, a quello pubblico privatizzato, al settore previdenziale), non indica, per i crediti di lavoro, uno specifico saggio di interesse tra quelli
(ormai riconosciuti come) legali, ma rafforza la tutela di questi crediti prevedendovi anche l'incidenza della rivalutazione monetaria. Pertanto, questa disposizione non preclude l'applicabilità dell'art. 1284, 4° comma, c.c., ai crediti che possano dirsi derivanti dall'obbligazione datoriale tipica del rapporto di lavoro (pagamento della retribuzione), ogni qualvolta quest'ultima resti inadempiuta o sia adempiuta inesattamente o con ritardo.”
ha proposto appello formulando le seguenti doglianze. Parte_1
L censura la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda CP_2 avversaria in ordine alla richiesta di pagamento dei c.d. interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. sia in relazione alle differenze sul sovraminimo collettivo, sia rispetto alle somme corrisposte da con la busta paga di febbraio 2022. Pt_1
L'appellante richiama in primo luogo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12449/2024 in cui è stato enunciato il seguente principio di diritto: "ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.” Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Napoli non contiene alcun riferimento agli interessi moratori, né in motivazione, né nel dispositivo. Tali interessi, peraltro, non avevano mai costituito oggetto di domanda. Inoltre, con la sentenza n. 12974 del 2024, le Sezioni Unite, pronunciandosi sulla specifica questione dell'applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c. ai crediti di lavoro, ha confermato che in assenza di ogni specificazione, il richiamo agli interessi contenuto nell'art. 429 c.p.c. va inteso come riferito al primo comma dell'art. 1284 c.c..
In ogni caso, la Società ripropone l'eccezione di giudicato, ribadendo che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli non contiene alcun riferimento agli interessi moratori, né gli stessi erano stati richiesti nel ricorso introduttivo di primo grado. Ha poi osservato come l'applicazione del comma 4 dell'art. 1284 c.c ai crediti di lavoro non sia sostenibile per due ordini di ragioni.
3 In primo luogo, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ha già affermato che gli interessi moratori ex art. 1284, quarto comma, c.c. riguardano esclusivamente i crediti che presuppongono un accordo negoziale. Inoltre, l'art. 1284 comma 4 c.c. presuppone l'esistenza di un credito liquido ed esigibile. Nel caso dei crediti di lavoro, invece, il credito nasce da un accertamento giudiziale di un sottostante rapporto, come nel caso di specie. “È quindi evidente che la particolare struttura dell'interposizione fittizia di manodopera non si presti all'applicazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c. in quanto è inconcepibile che le parti – quantomeno sino alla pubblicazione della sentenza che accerta l'illiceità dell'appalto e costituisce il rapporto di lavoro in carico all'interponente – possano raggiungere un accordo negoziale diretto a regolare gli effetti della mora sulle obbligazioni pecuniarie che accedono al rapporto di lavoro, mancando il vincolo giuridico sottostante.” Sotto altro profilo, la Società evidenzia che la natura dispositiva di tale norma rende evidente la sua inapplicabilità al diritto del lavoro, caratterizzato dalla natura tendenzialmente imperativa delle relative norme. La giurisprudenza di legittimità aveva infatti, confermato la completa alterità tra l'art. 1284 comma 4 ed art. 429 c.p.c.. “Per cui, ove venisse riconosciuto un interesse moratorio in presenza di un credito di lavoro cui sono già stati applicati – ex art.
429, terzo comma, c.p.c. – interessi legali e rivalutazione, ciò comporterebbe una evidente locupletazione in quanto sulla stessa somma graverebbero ben tre obbligazioni accessorie: interesse legale, rivalutazione monetaria e interesse moratorio.”
si è costituito chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo Controparte_1 grado sul rilievo dell'infondatezza del ricorso in appello avversario e dell'inconferenza della giurisprudenza di legittimità citata da controparte.
Disposti alcuni rinvii della causa al fine di poter recepire il contenuto della pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione per come adita sulla base del rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Parma il 3/8/2023, all'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
La questione posta dall'odierna appellante concerne l'applicabilità ai crediti di lavoro -negata dalla parte- della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con la quale è stato determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie relativamente al periodo successivo all'inizio del processo civile intrapreso per la soddisfazione del credito, il tasso di interesse cd. “commerciale” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002. Al proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 61/2023, ha ritenuto l'art. 1284, comma 4, c.c. applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie, con ciò superando un precedente orientamento (espresso, tra le altre, da Cass. n. 28409/2018) che limitava l'ambito di applicabilità della norma alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale.
Tale decisione dei Giudici di Legittimità è da considerarsi però inappagante ai fini della risoluzione della tematica che caratterizza il presente giudizio, laddove l'oggetto dell'obbligazione gravante sull' in forza della ricordata sentenza della Corte Parte_2 di Appello di Napoli, rappresenta indubbiamente la corresponsione in favore degli aventi diritto di una somma pecuniaria, avente matrice genetica 'specializzante' nella relazione lavorativa intrattenuta dai due creditori presso l'Impresa resistente, relazione senz'altro riconducibile a lei quale soggetto datoriale (tale essendo stata la questione di fondo risolta dai Giudici napoletani nell'ambito del loro processo).
4 Ai fini che ora interessano, quel che pare importante puntualizzare è, ad avviso del Collegio, in ogni caso, l'esatta individuazione della causa debendi delle somme pecuniarie che la
è tenuta a versare al lavoratore. Pt_1
Si tratta in realtà di poste economiche che trovano la loro comune radice genetica in un credito retributivo siccome direttamente generato da un rapporto di lavoro e valevole alla riconduzione del tema dell'applicabilità degli interessi di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. entro un confine più definito di quello della pura e semplice prestazione di somme pecuniarie cui si era dedicata la Corte di Cassazione con la predetta pronuncia n. 62/2023, a ben vedere focalizzatasi soltanto sull'identificazione privilegiata dell'oggetto dell'obbligazione (pecuniario appunto) al fine di stabilire in linea generale il campo di applicazione della norma ex art. 1284 comma 4 c.c..
A fronte di tale impostazione, il Tribunale autore della pronuncia appellata si è rifatto, da un lato, alla sentenza del Tribunale di La Spezia per come riprodotta in seno alla sentenza impugnata e, dall'altro, ha voluto pure ricordare la “recentissima ordinanza n. 61 del 03/01/2023, nella quale la Corte ha affermato il principio della necessaria generale applicazione del tasso d'interesse legale maggiorato, di cui al quarto comma dell'art. 1284, comma 4, c.c., a tutte le obbligazioni pecuniarie (che abbiano origine da un rapporto contrattuale o meno), dal momento della proposizione della domanda giudiziale”.
A differenza di altra pronuncia di primo grado esaminata odiernamente da questo Collegio, il
Giudice della presente controversia non ha inteso valorizzare la basilare e specifica ragione attributiva di tali crediti per negare alla fattispecie la conferenza dei particolari interessi legali in questione siccome estromessi per effetto dell'assorbente operatività del peculiare meccanismo di salvaguardia riservato ai crediti retributivi (e assimilati) sulla base dell'art. 429 c.p.c., quale norma processuale dotata di una sua ben nota concorrente portata di diritto sostanziale.
In realtà, sul tema in argomento, pare a questa Collegio che si debba pervenire, in ordine agli interessi, a una soluzione divergente rispetto a quella raggiunta con la sentenza impugnata, fondamentalmente perché si deve privilegiare la portata di argomenti ricavabili da un illuminante passo argomentativo di Cass. Sez. U., Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 quale pronuncia intervenuta a riscontro -anch'esso invero non appagante rispetto al punto controverso- del predetto rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Parma mediante l'iniziativa sopra indicata.
Lo ha ricordato l'odierna appellante, in tali termini le SSUU della Cassazione, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha -limitatamente, rispetto a quanto ora di interesse- sancito che
“Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
Tale statuizione, in realtà, finiva solo per puntualizzare, ma senza possedere particolare incidenza rispetto al caso di specie, che la pura e semplice dizione di 'interessi legali' contenuta nel titolo esecutivo non lasciava spazio per definirne altrimenti l'esatta tipologia nell'ambito delle previsioni contenute all'interno dell'articolo 1284 c.c. mediante un
5 pronunciamento che, se compiuto, avrebbe finito per travalicare i confini dell'esecuzione per approdare a una soluzione strettamente attratta nella cognizione, tema sicuramente non spettante al giudice dell'esecuzione. Nella vicenda in questione emerge in realtà un profilo diverso che non consente di affermare l'esistenza di una preclusione analoga a quella considerata dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite n.12449 appena ricordata e che la parte appellante ha inteso affermare riferendosi l'intervento paralizzante di una 'cosa giudicata', con riferimento alla decisione prima del Tribunale e poi della Corte di Appello di Napoli.
Pare a questo Collegio che nessuno di quei giudici abbia fornito una sentenza in cui rientrava ed era risolta la problematica degli interessi ex art. 1284. comma 4 c.c. che assilla il presente giudizio, trattandosi di una questione che forse stava tra le pieghe dei processi intrapresi a
Napoli ma che non ha comunque trovato alcuna risoluzione, diretta o indiretta, da parte di quei Giudici.
A parte e superato quindi il problema che precede, nel senso in cui si è risolta, come accennato, la pronuncia resa dalla Cassazione non è comunque andata a toccare il cuore della questione che il Tribunale di Parma chiedeva fosse definito. Nel ragionare nel senso (obbligato) perseguito dalla Cassazione, è infatti rimasto scoperto e praticamente intonso il tema dell'applicabilità del quarto dell'art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro che di per sé non esprimono -se non li voglia intendere in senso marcatamente riduttivo- il rimando a un concetto di somma pecuniaria quale mero oggetto di una prestazione discendente dalla relativa obbligazione retributiva, ma che sistematicamente ricevono, anche questo lo si sa, una speciale qualificazione privilegiata sulla base della radice genetica dell'obbligo facente sicuramente capo, come è ormai noto e assodato, a un vero e proprio debito di valore valevole a differenziare il credito di lavoro dall'aggancio a qualsiasi altra causa debendi che possa avere quale suo termine ultimo, oggettivamente apprezzabile, una somma di denaro.
La teorica che assiste i crediti di lavoro è in fondo la stessa dei crediti derivanti fatto illecito laddove il denaro idoneo ad assolvere la portata riparatoria del diritto leso (assoluto e/o relativo) non è egualmente da intendere, se non assai riduttivamente, quale semplice mezzo solutorio spogliato di tale sua funzione attributiva rispondente alla tutela del valore di un bene.
Riprendendo quanto sopra accennato, come è già stato acutamente notato da altri, il passo della sentenza delle S.U. n. 12449 del 07/05/2024 che apre a considerazioni tendenzialmente risolutive, è rappresentato dalla notazione per cui “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Questo tipo di considerazione, ben larga e profonda nella sua portata, lascia in fondo adeguatamente intendere, come non ogni ritardo solutorio sia uguale all'altro, dovendosi fare capo -per il tramite di un'analisi sistematica- al tipo e alla natura dell'obbligazione (solo in ultimissima analisi classificatoria, pecuniaria, poiché oggettivamente coincidente con tale tipo di prestazione) rimasta inadempiuta, per verificare appunto se possa spettare automaticamente al creditore il riconoscimento degli interessi di cui al comma 4 cit. modellati sulla falsariga di quelli conferenti alle transazioni commerciali inevase.
6 Ebbene, quali crediti di valore appositamente presidiati nella loro reale consistenza dalla regola “salvaguardante” speciale fornita dall'art. 429 c.p.c. -che nell'assolvere alla sua duplice funzione protettiva degli interessi del lavoratore e responsabilizzante rispetto al contegno del debitore, già ne testimonia una natura peculiare rispetto ai crediti di valuta in senso generale- quelli retributivi rivestono invero caratteristiche specializzanti assolutamente loro proprie tali da renderli immuni rispetto all'operatività del meccanismo di salvaguardia contemplato dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.. Detta norma è rivolta anche ad assolvere, in uno con la tutela degli interessi del creditore di qualsiasi tipo di prestazione avente ad oggetto il denaro, anche, per altro verso, l'esigenza di porre una sorta di misura afflittiva per scoraggiare i comportamenti dilatori del debitore rispetto alle aspettative del creditore titolare di una posizione soggettiva dibattuta nell'ambito di un processo, al precipuo scopo di concorrere alla massima velocizzazione delle transazioni commerciali e quindi a una circolazione incontrastata e sicura della ricchezza quale obiettivo perseguito dalla maggior parte delle disposizioni del codice civile del 1942.
Per questo, a fini satisfattivi della posizione creditoria inadempiuta, non può ritenersi che il regime degli interessi legali previsto dal comma 4 cit. sia applicabile indifferenziatamente anche ai crediti di lavoro, se non mediante una forzatura concettuale tale da giocare il suo ruolo solamente sotto il profilo monetario/mercantilistico di quel tipo di credito in base all'assioma per cui tutte le obbligazioni pecuniare sarebbero uguali e tutte dovrebbero godere, dal lato dei loro accessori, della stessa forma di protezione.
In tale senso, rappresenta una forzatura di principio anche il convincimento per cui gli interessi richiamati in seno all'art. 429 c.p.c. come “interessi nella misura legale” non potrebbero che essere tutti quelli ricompresi nell'art. 1284 c.c. quale disposizione che rimanda soltanto al saggio degli interessi legali senza ammettere ulteriori differenziazioni, che sono invece indotte, non dalla fonte di obbligazioni che ha generato la competenza principale cui accedono, bensì dalla natura stessa del credito che li genera. In base all'art. 429 c.p.c. esiste pertanto un regime tipico volto ad assicurare, tramite il criterio del concorso tra rivalutazione e interessi, una tutela talmente privilegiata della posizione soggettiva lesa, da assolvere da sola entrambi gli scopi tutelati dal regime degli interessi di cui al 4°comma dell'art. 1284 c.c., facendo segnare la preminenza di quello del lavoratore.
L'appello, rivolto solo al tema degli interessi legali, va pertanto accolto come da dispositivo in cui viene conseguentemente accolta anche la domanda restitutoria formulata da . Pt_1
Dato il tenore della presente decisione, le spese del primo grado sono parzialmente compensate nella misura di un mezzo tra le parti in ragione della ripartizione della loro soccombenza e, per l'altra metà, poste a carico dell' nella misura liquidata in CP_2 dispositivo applicando i criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della lite, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria. Le spese del presente grado possono invece essere integralmente compensate in ragione dei giusti motivi desumibili dalla controversa applicazione della norma ex art. 1284 c.c..
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata n. 3542/2023 del Tribunale di Milano Sezione
Lavoro, respinge la domanda azionata in primo grado da per Controparte_1 conseguire gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. e lo condanna a restituire a l'intera somma percepita a tale titolo in esecuzione della sentenza Parte_1 appellata, detratto l'importo corrispondente agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c.. Conferma le restanti statuizioni di merito.
7 Compensa nella misura di un mezzo le spese del primo grado con la condanna di
[...]
a rifondere a l'altro mezzo liquidato in complessivi € Parte_1 Controparte_1
1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei Difensori antistatari e compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Milano, 22 gennaio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Roberto Vignati Silvia Marina Ravazzoni
8