CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 208/2023
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dall'Avv. DI GREGORIO PIER PAOLO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. ZURLO VALENTINO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 118/2022 in data 29 novembre 2022 del
Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Sulmona ha accolto la domanda con la quale aveva chiesto la condanna dell' al ripristino della rendita CP_1 Pt_1 da malattia professionale, nella misura goduta del 25%, ridotta dall' al 20% a seguito Pt_1 di revisione.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata il 29 novembre 2022, non notificata, ha proposto appello l' , con ricorso depositato in data 8 maggio 2023 lamentando la erronea, Pt_1 carente e/o contraddittoria motivazione, avendo il primo giudice aderito acriticamente alle conclusioni del perito incaricato, che non ha fornito alcuna risposta alle osservazioni mosse dallo specialista dell' , incorrendo nell'errore di ricomprendere nella valutazione del Pt_1
25% un danno neurologico che, invece, non era stato riscontrato. In particolare, secondo l' appellante, il CTU di primo grado avrebbe confermato il Pt_2 danno nella misura del 25%, senza esplicitare le motivazioni medico legali che sono alla base di tale valutazione, pur non avendo evidenziato segni neurologici di interessamento di lato all'esame obiettivo neuro motorio/sensoriale, causalmente riconducibili al trauma cranico del 09-02-2009, non avrebbe scomposto il danno nelle singole componenti, elencando le singole menomazioni, le valutazioni e le voci tabellari di riferimento, pur trattandosi di danno composito e pertanto non permettendo la verifica della congruità della quota parte di danno assegnata per ogni singola menomazione, non avrebbe indicato i criteri medico legali adottati per esprimere la valutazione complessiva;
non avrebbe indicato quale/li sarebbero la/le menomazioni eventualmente sottostimate dall' in occasione Pt_1 della revisione oggetto del presente contenzioso.
L' ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata con il rigetto integrale Pt_2 della domanda proposta in primo grado, previo rinnovo della ctu medico-legale.
Si è costituito in giudizio contestando ogni avverso motivo di gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
Espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Dalla documentazione versata in atti si evince che , titolare di rendita dal CP_1
09.02.2009 per “sindrome neurasteniforme in esito di trauma cranico fratturativo del parietale sinistro con ematoma sottodurale destro e segni neurologici di interessamento di lato in esito di lesione encefalica temporale” con grado di menomazione dell'integrità psico- fisica del 25%, a seguito di revisione del 18.02.20, si vedeva ridotta la suddetta Pt_1 menomazione dal 25% al 20%. Instaurava pertanto il giudizio di primo grado, nel corso del quale il CTU nominato affermava che il quadro patologico sofferto non era migliorato, pertanto il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica risultava invariato rispetto alla misura del 25% già esistente al momento della visita di revisione.
Disposta nel presente grado una nuova CTU, la vicenda riguardante il è stata CP_1 ricostruita, evidenziando che trattasi di un uomo, attualmente 71enne, che in data
09.02.2009, a circa 55 anni rimaneva vittima di un grave infortunio sul lavoro. Veniva infatti soccorso e trasportato dal datore di lavoro presso l'ospedale di Popoli, da dove, vista la gravità delle lesioni, ovvero "trauma cranico con frattura del parietale sinistro e sospetta frattura del mastoide sinistro, ematoma subdurale regione parietale destra, fratture costali a sinistra" fu subito trasferito presso la Divisione di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara, restandovi ricoverato fino al 24/02/2009 con diagnosi di ingresso di "trauma cranico in politrauma" e diagnosi di dimissione di "trauma cranico con fratture craniche ed ematoma subdurale e trauma toracico con fratture costali".
pag. 2/5 Da dette lesioni sono derivate menomazioni che, con sentenza n. 137/2015 del Tribunale di
Sulmona, erano state valutate nella misura del 25% e consistevano in “Sindrome neurasteniforme in esito di trauma cranico fratturativo del parietale sinistro con ematoma sottodurale destro e segni neurologici di interessamento di lato in esito di lesione encefalica temporale destra;
residua ipoacusia neurosensoriale sinistra con sindrome vertiginosa accessionale ed acufeni per frattura della rocca petrosa omolaterale esiti di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple e pneumotorace apicale sinistro”.
Con revisione del 18.02.20 veniva ridotta la suddetta menomazione dal 25% al 20%, Pt_1 con riconoscimento delle seguenti menomazioni: 1) disturbo post traumatico da stress cronico con necessità di trattamento farmacologico in esiti di trauma cranico fratturativo - danno 15% - voce tabellare 181; 2) ipoacusia neurosensoriale sinistra in esiti a frattura della rocca petrosa omolaterale- danno 2%- voce tabellare 310; 3) esti di frattura costali plurime a sinistra dalla III alla VII, alcune viziosamente consolidate danno 4% voce tabellare 219 .
Il danno complessivo veniva valutato con utilizzo della tabella delle menomazioni D.M. 12-
07-2000 e formula riduzionistica a scalare, nella misura del 20%. Il miglioramento rispetto al 25% precedentemente attribuito con la sentenza n. 137/2015 sopramenzionata derivava dal fatto che lo specialista neurologo non riscontrava i segni neurologici di interessamento di lato che erano parte integrante della valutazione del perito in precedente grado di giudizio.
Ebbene, entrando nel merito delle problematiche riscontrate a carico del ed oggetto CP_1 dei motivi di appello, il CTU ha effettivamente rilevato l'assenza di segni neurologici di interessamento di lato, ritenendo condivisibili le valutazioni espresse da così come Pt_1 sopra riportate.
Tuttavia il CTU non ha condiviso la voce di danno utilizzata in sede relativa al Pt_1 disturbo post traumatico da stress cronico con necessità di trattamento farmacologico in esiti di trauma cranico fratturativo - danno 15% - voce tabellare 181, in quanto riduttiva e non pienamente confacente con il quadro clinico e strumentale descritto.
Infatti, concordando con il CTU del primo giudizio, nel caso in esame, trattasi di una
Sindrome neurasteniforme in esito di trauma cranico fratturativo del parietale sinistro con ematoma sottodurale destro in esito di lesione encefalica temporale destra, per la quale appare più congruo l'uso della seguente voce di danno “Sindrome prefrontale psicorganica non grave” come prevista alla voce tabellare 186 con danno biologico descritto fino al 20%.
Infatti, si precisa che la sola voce di danno utilizzata in sede , ossia il disturbo post Pt_1 traumatico da stress, implica il riconoscimento del solo stato psichico del soggetto, ma non è comprensivo delle conseguenze neurologiche ed organiche causate dal trauma cerebrale.
Per quanto sopra dedotto, il CTU ritiene che il danno complessivo, valutato con utilizzo della tabella delle menomazioni D.M. 12-07-2000 e formula riduzionistica a scalare, sia valutabile attualmente e all'epoca della revisione , nella misura del 25%. Pt_1
pag. 3/5 A seguito di osservazioni da parte del CT , il perito ha anche chiarito che, come Pt_1 descritto nella RMN encefalo, si evidenzia: “… area gliotico-malacica in sede cortico- sottocorticale temporale destra, con deposito emosiderinico periferico in rapporto a screzio ematico e dilatazione ex-vacuo del corno temporale adiacente;
invariata sia l'area ovalare isointensa al liquor, sia la piccola area gliotico-malacica in sede corticale temporo-parietale omolaterale. I reperti descritti sono compatibili con esiti di pregresso evento su base traumatica noto in anamnesi. Invariate le aree di gliosi peritrigonale. Focale ipointensità in
GRE in centro semiovale di sinistra….”.
Quindi appare del tutto evidente, che la sola voce di danno relativa al disturbo post traumatico da stress con frattura parietale sx è del tutto riduttiva e non contempla le lesioni organiche encefaliche. Quindi, anche volendo ammettere l'esistenza di un DPTS con riferimento alla voce tabellare 181, come descritta dall' , a tale voce andrebbe pur Pt_1 sempre aggiunto il suddetto quadro lesivo, non descritto nelle tabelle , ma che per via Pt_1 analogica è assimilata, come anche previsto nel Testo “Danno Biologico. Le Tabelle di Legge” di e alla voce di danno RCA “Postumi soggettivi di trauma cranico Per_1 Per_2 in esiti di trauma con lesioni encefaliche accertate” che valuta la suddetta lesività nel range del 5-15%.
In conclusione, ad avviso del C.T.U. “sia volendo ammettere l'esistenza di un DPTS (come descritte in sede ) con associate lesioni encefaliche (non valutate dall' ), sia Pt_1 Pt_1 volendo ammettere una sindrome psicorganica lieve, come descritta dalla scrivente per analogia, ebbene, in entrambi i casi il danno biologico derivato dal trauma cranico sarebbe sempre del 20%, confermando ancora una volta le conclusioni valutative finali descritte nella bozza di CTU.
Si rammenta, quindi, che non essendoci una specifica voce di danno nelle tabelle , per Pt_1 il trauma cranico con lesioni encefaliche accertate, come già detto, la voce di danno 186 prevista dalle tabelle , è stata contemplata con esclusivo criterio analogico, non Pt_1 necessitando quindi di nessun ulteriore accertamento neurologico”.
Ritiene questa Corte di poter condividere il giudizio espresso dal CTU, il quale è fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
In definitiva risulta accertata a carico di una menomazione dell'integrità psico CP_1 fisica pari al 25% così come riconosciuto nella sentenza di primo grado, che pertanto non può che essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
pag. 4/5 - Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese Pt_1 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 208/2023
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dall'Avv. DI GREGORIO PIER PAOLO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. ZURLO VALENTINO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 118/2022 in data 29 novembre 2022 del
Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Sulmona ha accolto la domanda con la quale aveva chiesto la condanna dell' al ripristino della rendita CP_1 Pt_1 da malattia professionale, nella misura goduta del 25%, ridotta dall' al 20% a seguito Pt_1 di revisione.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata il 29 novembre 2022, non notificata, ha proposto appello l' , con ricorso depositato in data 8 maggio 2023 lamentando la erronea, Pt_1 carente e/o contraddittoria motivazione, avendo il primo giudice aderito acriticamente alle conclusioni del perito incaricato, che non ha fornito alcuna risposta alle osservazioni mosse dallo specialista dell' , incorrendo nell'errore di ricomprendere nella valutazione del Pt_1
25% un danno neurologico che, invece, non era stato riscontrato. In particolare, secondo l' appellante, il CTU di primo grado avrebbe confermato il Pt_2 danno nella misura del 25%, senza esplicitare le motivazioni medico legali che sono alla base di tale valutazione, pur non avendo evidenziato segni neurologici di interessamento di lato all'esame obiettivo neuro motorio/sensoriale, causalmente riconducibili al trauma cranico del 09-02-2009, non avrebbe scomposto il danno nelle singole componenti, elencando le singole menomazioni, le valutazioni e le voci tabellari di riferimento, pur trattandosi di danno composito e pertanto non permettendo la verifica della congruità della quota parte di danno assegnata per ogni singola menomazione, non avrebbe indicato i criteri medico legali adottati per esprimere la valutazione complessiva;
non avrebbe indicato quale/li sarebbero la/le menomazioni eventualmente sottostimate dall' in occasione Pt_1 della revisione oggetto del presente contenzioso.
L' ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata con il rigetto integrale Pt_2 della domanda proposta in primo grado, previo rinnovo della ctu medico-legale.
Si è costituito in giudizio contestando ogni avverso motivo di gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
Espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Dalla documentazione versata in atti si evince che , titolare di rendita dal CP_1
09.02.2009 per “sindrome neurasteniforme in esito di trauma cranico fratturativo del parietale sinistro con ematoma sottodurale destro e segni neurologici di interessamento di lato in esito di lesione encefalica temporale” con grado di menomazione dell'integrità psico- fisica del 25%, a seguito di revisione del 18.02.20, si vedeva ridotta la suddetta Pt_1 menomazione dal 25% al 20%. Instaurava pertanto il giudizio di primo grado, nel corso del quale il CTU nominato affermava che il quadro patologico sofferto non era migliorato, pertanto il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica risultava invariato rispetto alla misura del 25% già esistente al momento della visita di revisione.
Disposta nel presente grado una nuova CTU, la vicenda riguardante il è stata CP_1 ricostruita, evidenziando che trattasi di un uomo, attualmente 71enne, che in data
09.02.2009, a circa 55 anni rimaneva vittima di un grave infortunio sul lavoro. Veniva infatti soccorso e trasportato dal datore di lavoro presso l'ospedale di Popoli, da dove, vista la gravità delle lesioni, ovvero "trauma cranico con frattura del parietale sinistro e sospetta frattura del mastoide sinistro, ematoma subdurale regione parietale destra, fratture costali a sinistra" fu subito trasferito presso la Divisione di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara, restandovi ricoverato fino al 24/02/2009 con diagnosi di ingresso di "trauma cranico in politrauma" e diagnosi di dimissione di "trauma cranico con fratture craniche ed ematoma subdurale e trauma toracico con fratture costali".
pag. 2/5 Da dette lesioni sono derivate menomazioni che, con sentenza n. 137/2015 del Tribunale di
Sulmona, erano state valutate nella misura del 25% e consistevano in “Sindrome neurasteniforme in esito di trauma cranico fratturativo del parietale sinistro con ematoma sottodurale destro e segni neurologici di interessamento di lato in esito di lesione encefalica temporale destra;
residua ipoacusia neurosensoriale sinistra con sindrome vertiginosa accessionale ed acufeni per frattura della rocca petrosa omolaterale esiti di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple e pneumotorace apicale sinistro”.
Con revisione del 18.02.20 veniva ridotta la suddetta menomazione dal 25% al 20%, Pt_1 con riconoscimento delle seguenti menomazioni: 1) disturbo post traumatico da stress cronico con necessità di trattamento farmacologico in esiti di trauma cranico fratturativo - danno 15% - voce tabellare 181; 2) ipoacusia neurosensoriale sinistra in esiti a frattura della rocca petrosa omolaterale- danno 2%- voce tabellare 310; 3) esti di frattura costali plurime a sinistra dalla III alla VII, alcune viziosamente consolidate danno 4% voce tabellare 219 .
Il danno complessivo veniva valutato con utilizzo della tabella delle menomazioni D.M. 12-
07-2000 e formula riduzionistica a scalare, nella misura del 20%. Il miglioramento rispetto al 25% precedentemente attribuito con la sentenza n. 137/2015 sopramenzionata derivava dal fatto che lo specialista neurologo non riscontrava i segni neurologici di interessamento di lato che erano parte integrante della valutazione del perito in precedente grado di giudizio.
Ebbene, entrando nel merito delle problematiche riscontrate a carico del ed oggetto CP_1 dei motivi di appello, il CTU ha effettivamente rilevato l'assenza di segni neurologici di interessamento di lato, ritenendo condivisibili le valutazioni espresse da così come Pt_1 sopra riportate.
Tuttavia il CTU non ha condiviso la voce di danno utilizzata in sede relativa al Pt_1 disturbo post traumatico da stress cronico con necessità di trattamento farmacologico in esiti di trauma cranico fratturativo - danno 15% - voce tabellare 181, in quanto riduttiva e non pienamente confacente con il quadro clinico e strumentale descritto.
Infatti, concordando con il CTU del primo giudizio, nel caso in esame, trattasi di una
Sindrome neurasteniforme in esito di trauma cranico fratturativo del parietale sinistro con ematoma sottodurale destro in esito di lesione encefalica temporale destra, per la quale appare più congruo l'uso della seguente voce di danno “Sindrome prefrontale psicorganica non grave” come prevista alla voce tabellare 186 con danno biologico descritto fino al 20%.
Infatti, si precisa che la sola voce di danno utilizzata in sede , ossia il disturbo post Pt_1 traumatico da stress, implica il riconoscimento del solo stato psichico del soggetto, ma non è comprensivo delle conseguenze neurologiche ed organiche causate dal trauma cerebrale.
Per quanto sopra dedotto, il CTU ritiene che il danno complessivo, valutato con utilizzo della tabella delle menomazioni D.M. 12-07-2000 e formula riduzionistica a scalare, sia valutabile attualmente e all'epoca della revisione , nella misura del 25%. Pt_1
pag. 3/5 A seguito di osservazioni da parte del CT , il perito ha anche chiarito che, come Pt_1 descritto nella RMN encefalo, si evidenzia: “… area gliotico-malacica in sede cortico- sottocorticale temporale destra, con deposito emosiderinico periferico in rapporto a screzio ematico e dilatazione ex-vacuo del corno temporale adiacente;
invariata sia l'area ovalare isointensa al liquor, sia la piccola area gliotico-malacica in sede corticale temporo-parietale omolaterale. I reperti descritti sono compatibili con esiti di pregresso evento su base traumatica noto in anamnesi. Invariate le aree di gliosi peritrigonale. Focale ipointensità in
GRE in centro semiovale di sinistra….”.
Quindi appare del tutto evidente, che la sola voce di danno relativa al disturbo post traumatico da stress con frattura parietale sx è del tutto riduttiva e non contempla le lesioni organiche encefaliche. Quindi, anche volendo ammettere l'esistenza di un DPTS con riferimento alla voce tabellare 181, come descritta dall' , a tale voce andrebbe pur Pt_1 sempre aggiunto il suddetto quadro lesivo, non descritto nelle tabelle , ma che per via Pt_1 analogica è assimilata, come anche previsto nel Testo “Danno Biologico. Le Tabelle di Legge” di e alla voce di danno RCA “Postumi soggettivi di trauma cranico Per_1 Per_2 in esiti di trauma con lesioni encefaliche accertate” che valuta la suddetta lesività nel range del 5-15%.
In conclusione, ad avviso del C.T.U. “sia volendo ammettere l'esistenza di un DPTS (come descritte in sede ) con associate lesioni encefaliche (non valutate dall' ), sia Pt_1 Pt_1 volendo ammettere una sindrome psicorganica lieve, come descritta dalla scrivente per analogia, ebbene, in entrambi i casi il danno biologico derivato dal trauma cranico sarebbe sempre del 20%, confermando ancora una volta le conclusioni valutative finali descritte nella bozza di CTU.
Si rammenta, quindi, che non essendoci una specifica voce di danno nelle tabelle , per Pt_1 il trauma cranico con lesioni encefaliche accertate, come già detto, la voce di danno 186 prevista dalle tabelle , è stata contemplata con esclusivo criterio analogico, non Pt_1 necessitando quindi di nessun ulteriore accertamento neurologico”.
Ritiene questa Corte di poter condividere il giudizio espresso dal CTU, il quale è fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
In definitiva risulta accertata a carico di una menomazione dell'integrità psico CP_1 fisica pari al 25% così come riconosciuto nella sentenza di primo grado, che pertanto non può che essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
pag. 4/5 - Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983, oltre spese Pt_1 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5