Art. 16. (Potenziamento del monitoraggio
attraverso attivita' di revisori e sindaci) 1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unita' economica della Repubblica, ove non gia' prevista dalla normativa vigente, e' assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.
2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
«3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e'
composto da cinque membri, di cui due designati dalla
regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro
della sanita' e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le
aziende ospedaliere quest'ultimo componente e' designato
dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti
del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che abbiano esercitato per almeno
tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti
dei collegi sindacali.».
attraverso attivita' di revisori e sindaci) 1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unita' economica della Repubblica, ove non gia' prevista dalla normativa vigente, e' assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.
2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
«3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e'
composto da cinque membri, di cui due designati dalla
regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro
della sanita' e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le
aziende ospedaliere quest'ultimo componente e' designato
dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti
del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che abbiano esercitato per almeno
tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti
dei collegi sindacali.».