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14 giugno 2017
14 giugno 2017
Art. 22. Sicurezza sul lavoro 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Commentari • 48
- 1. Sanzioni mancata informativa sicurezza smart workinghttps://www.fiscoetasse.com/ · 25.067913
[…] La novità rafforza l'obbligo informativo già previsto dalla disciplina di legge in materia di lavoro agile (art. 22 della Legge 81/2017), imponendo una cadenza di consegna dell'informativa almeno annuale e individuando nella stessa i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. […]
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Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Milano, sentenza 26/05/2022, n. 475Provvedimento: […] gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell' Organizzazione_1 s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;Leggi di più...
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