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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1236/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_1 CodiceFiscale_1
Domanico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro (CS),
Piazza Gino Iannelli n. 19, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Francesca Luciani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro (CS), alla via SS. 18 n. 56, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di risposta, nonché dell'allegata deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2021
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente da parte attrice, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec come da ricevute eml. di accettazione e consegna allegate in atti, la SI.ra conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, il Parte_1 [...]
, in persona del p.t., deducendo che: in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, mentre _1 CP_2
la SI. , figlia della SI.ra , percorreva la Via TA, 2km a sud dal Persona_1 Pt_1 crocevia che va da Cetraro Paese a Cetraro Marina, alla guida dell'autovettura Panda 4x4 Cross, TG
EH359JB, di proprietà dell'odierna istante, restava vittima di un sinistro a causa della assente e/o cattiva manutenzione della strada da parte del proprietario/custode ; sul predetto Controparte_1
1 tratto di strada, all'imbocco di una semi curva in discesa, l'autoveicolo slittava improvvisamente sbandando verso destra, dopodiché si impennava capovolgendosi rovinosamente due volte con la conducente a bordo;
dal sinistro sopra descritto derivavano notevoli danni all'autovettura coinvolta;
emerge l'esclusiva responsabilità del proprietario e custode della strada, , stante Controparte_1
la assente e/o cattiva manutenzione del tratto di carreggiata interessato, anche in considerazione del fatto che, nello stesso punto, si sono verificati diversi altri sinistri stradali aventi dinamica molto simile, a causa della scivolosità e della totale assenza di rugosità e trazione della superficie stradale;
in data 15.04.2019, veniva inviata al Comune di formale lettera di diffida e messa in mora a _1
mezzo pec, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non), da meglio quantificare a seguito di perizie tecniche e medico-legali; tale comunicazione rimaneva priva di riscontro;
in data
11.11.2019, l'attrice, per il tramite di proprio procuratore, inoltrava a mezzo pec al Comune di _1
formale invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, che si concludeva negativamente, stante il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti;
la responsabilità dell'ente comunale è evidente;
tanto emerge dalla perizia tecnica di parte, redatta dall'Ing. in virtù dei Persona_2 rilievi effettuati sul tratto stradale interessato ove afferma che: “i granuli [dell'asfalto] spogliati di bitume, quindi direttamente interessati dal contatto con gli pneumatici, sono di origine calcarea dolomitica. Tale componente risulta molto dura e con un basso livello di porosità superficiale e ciò rende il manto stradale facilmente levigabile e quindi sdrucciolevole. La conseguenza è che le caratteristiche superficiali della pavimentazione stradale variano in peggio e la continua abrasione delle asperità degli aggregati ha comportato il nascere del fenomeno di polishing reso ancora più consistente dalla presenza di detriti e del traffico di mezzi pesanti. Il che SInifica che oramai
l'aggregato ha raggiunto il valore limite (fine vita)”; sussiste la responsabilità in capo al _1
, proprietario/custode del tratto di strada interessato dal sinistro de quo, attesa l'assoluta
[...]
mancanza, ed in ogni caso la cattiva manutenzione dello stesso;
tale condotta colposa ha cagionato notevoli danni materiali all'odierna istante.
L'attrice, pertanto, domandava, in via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., del , in persona del Sindaco pro tempore, in ordine Controparte_1
alla determinazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannarsi il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno materiale subito, in misura non inferiore ad € 6.700,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 2.2.2021, si costituiva in giudizio il
, in persona del Sindaco p.t., il quale chiedeva, nel merito, rigettarsi la domanda Controparte_1
2 attorea, siccome infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, nel merito, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della conducente nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale, le parti precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta allegata documentazione fotografica nella quale sono rappresentate le parti della vettura danneggiata a causa del sinistro e lo stato della stessa
(in particolare, danni al lato posteriore destro, allo specchietto destro, alla carrozzeria superiore, al parabrezza, alla parte anteriore meccanica, oltre che rappresentare il telaio della vettura completamente spoglio).
Con missiva datata 11.11.2019, inoltrata al a mezzo pec in pari data, come da Controparte_1
ricevute di invio, accettazione e consegna allegate, la SI.ra , per il tramite di proprio Parte_1
procuratore, esposta la dinamica del sinistro occorso alla figlia e quantificati i danni alla vettura di sua proprietà, pari ad euro 6.646,28, invitava l'ente comunale alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
In data 19.02.2020, la SI.ra e il , ognuno per tramite dei propri Parte_2 Controparte_1
difensori, sottoscrivevano la convenzione di negoziazione assistita obbligatoria. Ciononostante, le parti non addivenivano ad un accordo, tant'è che veniva sottoscritto, in data 28.2.2020, verbale di mancato accordo di negoziazione assistita.
Dal preventivo redatto dalla ditta RI Piraino, meccanico – carrozziere, n. 19000022 del 15.5.2019, relativamente al veicolo della SI.ra , oggetto di sinistro, risulta che i danni esitati alla vettura Pt_1
ammontavano ad euro 6.646,28, di cui euro 4.163,92, per totale ricambi, ed euro 489,12, per materiali di consumo, con un costo di manodopera pari ad euro 1.993,24. Il preventivo riporta nel dettaglio tutte le parti che sono state sostituite e i ricambi utilizzati.
È allegata CTP dell'ing. Per_2
Risulta in atti una foto estratta da “Google maps” rappresentante i luoghi del sinistro.
Il teste SI. Piraino RI, titolare dell'autofficina e redattore del preventivo, riferisce che Parte_2
era sua cliente, dichiara di aver visto la macchina in oggetto nell'officina dove era stata portata,
[...]
confermando i danni elencati nel capo (ammaccature al parafango anteriore e posteriore, ammaccature alla carrozzeria, rottura degli specchietti laterali e dei fari, vetro del parabrezza fortemente incrinato). Riconosce, altresì, le fotografie e il preventivo mostratigli precisando di non essere giunto sul luogo dell'incidente.
3 Il teste indifferente, conferma che, in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, Testimone_1
l'autovettura Panda 4x4 Cross., con alla guida , figlia della SI.ra , Persona_1 Parte_1
percorreva la Via TA (ex Strada Provinciale), 2 km a sud del crocevia che va da Cetraro Paese
a Cetraro Marina. Il medesimo teste conferma, inoltre, che, mentre percorreva il suddetto tratto di strada, nell'imboccare una semi curva, l'autovettura condotta dalla SI.ra slittava Persona_1
sbandando verso destra e poi si impennava e si capovolgeva rovinosamente con la conducente a bordo, precisando, al contempo, che lui abitava lì di fronte e stava giocando con il suo cane nel giardino. Dichiara di aver sentito questa macchina che strisciava che si è capovolta davanti casa sua e dopo 100 m circa è andata a sbattere contro una recinzione. Conferma che a seguito dell'impatto, prestava soccorso alla conducente del veicolo e, successivamente, la stessa veniva Persona_1 trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro (CS), precisando che di essere subito andato a prestare soccorso alla ragazza perché pensava si fosse fatta male in maniera grave, ma in realtà era vigile. Il teste precisa che si erano fermate altre persone che hanno chiamato l'ambulanza la quale dopo un po' è arrivata sul posto, ma afferma di non aver visto se avessero portato la SInora con l'ambulanza in quanto si era allontanato prima dell'arrivo della stessa poiché i suoi bambini si erano spaventati.
In base al complessivo materiale probatorio in atti, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso
e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
“In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024).
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione
4 della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass.
n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11942 del 2024).
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Nel caso di specie, l'attrice ha domandato di “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Luigi De Seta, Controparte_1
n. 54, in ordine alla determinazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno materiale subito, in misura _1 non inferiore ad € 6.700,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo”.
La stessa ha dedotto, nell'atto di citazione, che “in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, mentre la
SI. (figlia della SI.ra ) percorreva la Via TA, 2km a sud dal Persona_1 Pt_1
crocevia che va da Cetraro Paese a Cetraro Marina, alla guida dell'autovettura Panda 4x4 Cross, TG
EH359JB, di proprietà dell'odierna istante”, si verificava l'evento dannoso a causa dell'“assente e/o cattiva manutenzione della strada da parte del proprietario/custode . Nello Controparte_1 specifico, sul predetto tratto di strada, all'imbocco di una semi curva in discesa, l'autoveicolo slittava improvvisamente sbandando verso destra, dopodiché si impennava capovolgendosi rovinosamente due volte con la conducente a bordo. Dal sinistro sopra descritto derivavano notevoli danni all'autovettura coinvolta… nello stesso punto, si sono verificati diversi altri sinistri stradali aventi dinamica molto simile. Ciò a causa della scivolosità e della totale assenza di rugosità e trazione della superficie stradale… la responsabilità dell'ente comunale è evidente nel caso di specie. Tanto emerge dalla perizia tecnica di parte, redatta dall'Ing. in virtù dei rilievi effettuati sul Persona_2 tratto stradale interessato da parte dell' di Castrolibero (CS), nelle persone Controparte_3 del geom. e del geol. Nella predetta perizia, difatti, si afferma che: “i granuli CP_4 CP_5
[dell'asfalto] spogliati di bitume;
quindi, direttamente interessati dal contatto con gli pneumatici, sono di origine calcarea dolomitica. Tale componente risulta molto dura e con un basso livello di porosità superficiale e ciò rende il manto stradale facilmente levigabile e quindi sdrucciolevole. La
5 conseguenza è che le caratteristiche superficiali della pavimentazione stradale variano in peggio e la continua abrasione delle asperità degli aggregati ha comportato il nascere del fenomeno di polishing reso ancora più consistente dalla presenza di detriti e del traffico di mezzi pesanti. Il che SInifica che oramai l'aggregato ha raggiunto il valore limite (fine vita)””.
Il convenuto, nella comparsa di risposta, prima difesa utile, non ha specificamente contestato le predette deduzioni e gli accertamenti peritali, riportati nell'atto di citazione, in ordine allo stato del manto stradale sul luogo dell'evento.
Quest'ultimo trova riscontro nella deposizione del teste indifferente, il quale ha Testimone_1
confermato che, in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, l'autovettura Panda 4x4 Cross., con alla guida , figlia della SI.ra , percorreva la Via TA (ex Strada Persona_1 Parte_1
Provinciale), 2 km a sud del crocevia che va da Cetraro Paese a Cetraro Marina e che, mentre percorreva il suddetto tratto di strada, nell'imboccare una semi curva, l'autovettura condotta dalla
SI.ra slittava sbandando verso destra e poi si impennava e si capovolgeva Persona_1
rovinosamente con la conducente a bordo, precisando, al contempo, che lui abitava lì di fronte e stava giocando con il suo cane nel giardino. Dichiara di aver sentito questa macchina che strisciava che si
è capovolta davanti casa sua e dopo 100 m circa è andata a sbattere contro una recinzione. Conferma che a seguito dell'impatto, prestava soccorso alla conducente del veicolo e, Persona_1
successivamente, la stessa veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro (CS), precisando che di essere subito andato a prestare soccorso alla ragazza perché pensava si fosse fatta male in maniera grave, ma in realtà era vigile. Il teste precisa che si erano fermate altre persone che hanno chiamato l'ambulanza la quale dopo un po' è arrivata sul posto, ma afferma di non aver visto se avessero portato la SInora con l'ambulanza in quanto si era allontanato prima dell'arrivo della stessa poiché i suoi bambini si erano spaventati.
Il fatto che il teste abbia prima sentito la macchina che strisciava non ne mina l'attendibilità, atteso che è plausibile che lo stesso abbia dapprima udito il predetto rumore e poi, a causa del medesimo, che ne ha richiamato l'attenzione, abbia assistito al sinistro, tanto da confermarne la dinamica, secondo cui l'autovettura condotta dalla SI.ra slittava sbandando verso destra e Persona_1
poi si impennava e si capovolgeva rovinosamente con la conducente a bordo. Il teste, del resto, ha precisato che lui abitava lì di fronte e stava giocando con il suo cane nel giardino e che l'auto si è capovolta davanti casa sua.
Il convenuto non ha fornito alcuna prova del caso fortuito, ossia, nella fattispecie, della condotta del terzo, connotata da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, indi della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte imprevedibili del terzo.
6 Evidenziato che l'auto era condotta non dalla danneggiata attrice nel presente giudizio, avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali dell'auto di sua proprietà, ma dalla SI. , Persona_1
terza rispetto alla predetta domanda risarcitoria, la condotta della menzionata conducente non si appalesa caratterizzata dall' “oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
In ogni caso, anche a prescindere dall'esposto rilievo, “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024); “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U.,
Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il convenuto non ha, comunque, dimostrato il caso fortuito, ossia che la condotta della conducente sia stata connotata “da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale”.
Con riguardo al quantum, la contestazione compiuta sul punto dal convenuto nella comparsa di risposta, prima difesa successiva all'atto di citazione, si appalesa generica, essendosi lo stesso limitato a contestare la domanda attorea “nel quantum debeatur dal momento che la stessa si appalesa del tutto non provata”.
Peraltro, contrariamente a tale affermazione, si ritiene adeguatamente provato il danno anche nel quantum, nell'ammontare di € 6.646,28 risultante dal preventivo allegato, in base alle deposizioni assunte, alle fotografie allegate e al menzionato preventivo, riconosciuto dal teste SI. Piraino RI.
In proposito, si osserva che la dinamica del sinistro, confermata dal teste secondo Testimone_1 cui l'auto si capovolgeva rovinosamente davanti casa sua e dopo 100 m. circa andava a sbattere contro una recinzione, rende senz'altro plausibili i gravi danni materiali emergenti dalla documentazione fotografica prodotta e dal preventivo allegato.
Quant'ultimo è stato, altresì, riconosciuto, unitamente alle fotografie, dal teste SI. Piraino RI, titolare dell'autofficina e redattore dello stesso, il quale ha dichiarato che era sua Parte_2
cliente e di aver visto la macchina in oggetto nell'officina dove era stata portata, confermando i danni
7 elencati nel capo (ammaccature al parafango anteriore e posteriore, ammaccature alla carrozzeria, rottura degli specchietti laterali e dei fari, vetro del parabrezza fortemente incrinato).
Un arresto di legittimità rileva che il preventivo è comunque giuridicamente un documento, di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria, evidenziando che “la corte aveva a disposizione ai fini della valutazione delle prove una serie di indizi, dal preventivo alla richiesta prova testimoniale, che avrebbe dovuto, ai fini del quantum valutare anche unitamente al comportamento della controparte, ai fini della quantificazione dell'ammontare. Invece ha ritenuto apoditticamente insufficiente il quadro probatorio, pur in presenza di elementi che avrebbero potuto consentire una stima, essendo peraltro la responsabilità del non in discussione” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27624 del 2020). _1
Il predetto teste, oltre ad aver riconosciuto il preventivo, ha confermato i menzionati danni.
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del , in persona del Sindaco pro tempore, in ordine alla determinazione del sinistro Controparte_1 per cui è causa;
per l'effetto, si condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al risarcimento del danno materiale subito dall'attrice, in misura pari ad € 6.646,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo.
Rilevato che l'attrice ha chiesto il risarcimento nella misura di € 6.700,00, “ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia”, le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1236/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del , in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, in ordine alla determinazione del sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno materiale subito dall'attrice, in misura pari ad € 6.646,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo;
3) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore _1
dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in € 277,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge
Paola, lì 5.6.25 Il Giudice
8 dott. Maurizio Ruggiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1236/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_1 CodiceFiscale_1
Domanico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro (CS),
Piazza Gino Iannelli n. 19, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Francesca Luciani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro (CS), alla via SS. 18 n. 56, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di risposta, nonché dell'allegata deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2021
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente da parte attrice, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec come da ricevute eml. di accettazione e consegna allegate in atti, la SI.ra conveniva, innanzi al Tribunale di Paola, il Parte_1 [...]
, in persona del p.t., deducendo che: in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, mentre _1 CP_2
la SI. , figlia della SI.ra , percorreva la Via TA, 2km a sud dal Persona_1 Pt_1 crocevia che va da Cetraro Paese a Cetraro Marina, alla guida dell'autovettura Panda 4x4 Cross, TG
EH359JB, di proprietà dell'odierna istante, restava vittima di un sinistro a causa della assente e/o cattiva manutenzione della strada da parte del proprietario/custode ; sul predetto Controparte_1
1 tratto di strada, all'imbocco di una semi curva in discesa, l'autoveicolo slittava improvvisamente sbandando verso destra, dopodiché si impennava capovolgendosi rovinosamente due volte con la conducente a bordo;
dal sinistro sopra descritto derivavano notevoli danni all'autovettura coinvolta;
emerge l'esclusiva responsabilità del proprietario e custode della strada, , stante Controparte_1
la assente e/o cattiva manutenzione del tratto di carreggiata interessato, anche in considerazione del fatto che, nello stesso punto, si sono verificati diversi altri sinistri stradali aventi dinamica molto simile, a causa della scivolosità e della totale assenza di rugosità e trazione della superficie stradale;
in data 15.04.2019, veniva inviata al Comune di formale lettera di diffida e messa in mora a _1
mezzo pec, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non), da meglio quantificare a seguito di perizie tecniche e medico-legali; tale comunicazione rimaneva priva di riscontro;
in data
11.11.2019, l'attrice, per il tramite di proprio procuratore, inoltrava a mezzo pec al Comune di _1
formale invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, che si concludeva negativamente, stante il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti;
la responsabilità dell'ente comunale è evidente;
tanto emerge dalla perizia tecnica di parte, redatta dall'Ing. in virtù dei Persona_2 rilievi effettuati sul tratto stradale interessato ove afferma che: “i granuli [dell'asfalto] spogliati di bitume, quindi direttamente interessati dal contatto con gli pneumatici, sono di origine calcarea dolomitica. Tale componente risulta molto dura e con un basso livello di porosità superficiale e ciò rende il manto stradale facilmente levigabile e quindi sdrucciolevole. La conseguenza è che le caratteristiche superficiali della pavimentazione stradale variano in peggio e la continua abrasione delle asperità degli aggregati ha comportato il nascere del fenomeno di polishing reso ancora più consistente dalla presenza di detriti e del traffico di mezzi pesanti. Il che SInifica che oramai
l'aggregato ha raggiunto il valore limite (fine vita)”; sussiste la responsabilità in capo al _1
, proprietario/custode del tratto di strada interessato dal sinistro de quo, attesa l'assoluta
[...]
mancanza, ed in ogni caso la cattiva manutenzione dello stesso;
tale condotta colposa ha cagionato notevoli danni materiali all'odierna istante.
L'attrice, pertanto, domandava, in via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., del , in persona del Sindaco pro tempore, in ordine Controparte_1
alla determinazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannarsi il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno materiale subito, in misura non inferiore ad € 6.700,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 2.2.2021, si costituiva in giudizio il
, in persona del Sindaco p.t., il quale chiedeva, nel merito, rigettarsi la domanda Controparte_1
2 attorea, siccome infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata;
in via subordinata, nel merito, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della conducente nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale, le parti precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta allegata documentazione fotografica nella quale sono rappresentate le parti della vettura danneggiata a causa del sinistro e lo stato della stessa
(in particolare, danni al lato posteriore destro, allo specchietto destro, alla carrozzeria superiore, al parabrezza, alla parte anteriore meccanica, oltre che rappresentare il telaio della vettura completamente spoglio).
Con missiva datata 11.11.2019, inoltrata al a mezzo pec in pari data, come da Controparte_1
ricevute di invio, accettazione e consegna allegate, la SI.ra , per il tramite di proprio Parte_1
procuratore, esposta la dinamica del sinistro occorso alla figlia e quantificati i danni alla vettura di sua proprietà, pari ad euro 6.646,28, invitava l'ente comunale alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
In data 19.02.2020, la SI.ra e il , ognuno per tramite dei propri Parte_2 Controparte_1
difensori, sottoscrivevano la convenzione di negoziazione assistita obbligatoria. Ciononostante, le parti non addivenivano ad un accordo, tant'è che veniva sottoscritto, in data 28.2.2020, verbale di mancato accordo di negoziazione assistita.
Dal preventivo redatto dalla ditta RI Piraino, meccanico – carrozziere, n. 19000022 del 15.5.2019, relativamente al veicolo della SI.ra , oggetto di sinistro, risulta che i danni esitati alla vettura Pt_1
ammontavano ad euro 6.646,28, di cui euro 4.163,92, per totale ricambi, ed euro 489,12, per materiali di consumo, con un costo di manodopera pari ad euro 1.993,24. Il preventivo riporta nel dettaglio tutte le parti che sono state sostituite e i ricambi utilizzati.
È allegata CTP dell'ing. Per_2
Risulta in atti una foto estratta da “Google maps” rappresentante i luoghi del sinistro.
Il teste SI. Piraino RI, titolare dell'autofficina e redattore del preventivo, riferisce che Parte_2
era sua cliente, dichiara di aver visto la macchina in oggetto nell'officina dove era stata portata,
[...]
confermando i danni elencati nel capo (ammaccature al parafango anteriore e posteriore, ammaccature alla carrozzeria, rottura degli specchietti laterali e dei fari, vetro del parabrezza fortemente incrinato). Riconosce, altresì, le fotografie e il preventivo mostratigli precisando di non essere giunto sul luogo dell'incidente.
3 Il teste indifferente, conferma che, in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, Testimone_1
l'autovettura Panda 4x4 Cross., con alla guida , figlia della SI.ra , Persona_1 Parte_1
percorreva la Via TA (ex Strada Provinciale), 2 km a sud del crocevia che va da Cetraro Paese
a Cetraro Marina. Il medesimo teste conferma, inoltre, che, mentre percorreva il suddetto tratto di strada, nell'imboccare una semi curva, l'autovettura condotta dalla SI.ra slittava Persona_1
sbandando verso destra e poi si impennava e si capovolgeva rovinosamente con la conducente a bordo, precisando, al contempo, che lui abitava lì di fronte e stava giocando con il suo cane nel giardino. Dichiara di aver sentito questa macchina che strisciava che si è capovolta davanti casa sua e dopo 100 m circa è andata a sbattere contro una recinzione. Conferma che a seguito dell'impatto, prestava soccorso alla conducente del veicolo e, successivamente, la stessa veniva Persona_1 trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro (CS), precisando che di essere subito andato a prestare soccorso alla ragazza perché pensava si fosse fatta male in maniera grave, ma in realtà era vigile. Il teste precisa che si erano fermate altre persone che hanno chiamato l'ambulanza la quale dopo un po' è arrivata sul posto, ma afferma di non aver visto se avessero portato la SInora con l'ambulanza in quanto si era allontanato prima dell'arrivo della stessa poiché i suoi bambini si erano spaventati.
In base al complessivo materiale probatorio in atti, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso
e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
“In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024).
“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione
4 della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass.
n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11942 del 2024).
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Nel caso di specie, l'attrice ha domandato di “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Luigi De Seta, Controparte_1
n. 54, in ordine alla determinazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno materiale subito, in misura _1 non inferiore ad € 6.700,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo”.
La stessa ha dedotto, nell'atto di citazione, che “in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, mentre la
SI. (figlia della SI.ra ) percorreva la Via TA, 2km a sud dal Persona_1 Pt_1
crocevia che va da Cetraro Paese a Cetraro Marina, alla guida dell'autovettura Panda 4x4 Cross, TG
EH359JB, di proprietà dell'odierna istante”, si verificava l'evento dannoso a causa dell'“assente e/o cattiva manutenzione della strada da parte del proprietario/custode . Nello Controparte_1 specifico, sul predetto tratto di strada, all'imbocco di una semi curva in discesa, l'autoveicolo slittava improvvisamente sbandando verso destra, dopodiché si impennava capovolgendosi rovinosamente due volte con la conducente a bordo. Dal sinistro sopra descritto derivavano notevoli danni all'autovettura coinvolta… nello stesso punto, si sono verificati diversi altri sinistri stradali aventi dinamica molto simile. Ciò a causa della scivolosità e della totale assenza di rugosità e trazione della superficie stradale… la responsabilità dell'ente comunale è evidente nel caso di specie. Tanto emerge dalla perizia tecnica di parte, redatta dall'Ing. in virtù dei rilievi effettuati sul Persona_2 tratto stradale interessato da parte dell' di Castrolibero (CS), nelle persone Controparte_3 del geom. e del geol. Nella predetta perizia, difatti, si afferma che: “i granuli CP_4 CP_5
[dell'asfalto] spogliati di bitume;
quindi, direttamente interessati dal contatto con gli pneumatici, sono di origine calcarea dolomitica. Tale componente risulta molto dura e con un basso livello di porosità superficiale e ciò rende il manto stradale facilmente levigabile e quindi sdrucciolevole. La
5 conseguenza è che le caratteristiche superficiali della pavimentazione stradale variano in peggio e la continua abrasione delle asperità degli aggregati ha comportato il nascere del fenomeno di polishing reso ancora più consistente dalla presenza di detriti e del traffico di mezzi pesanti. Il che SInifica che oramai l'aggregato ha raggiunto il valore limite (fine vita)””.
Il convenuto, nella comparsa di risposta, prima difesa utile, non ha specificamente contestato le predette deduzioni e gli accertamenti peritali, riportati nell'atto di citazione, in ordine allo stato del manto stradale sul luogo dell'evento.
Quest'ultimo trova riscontro nella deposizione del teste indifferente, il quale ha Testimone_1
confermato che, in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, l'autovettura Panda 4x4 Cross., con alla guida , figlia della SI.ra , percorreva la Via TA (ex Strada Persona_1 Parte_1
Provinciale), 2 km a sud del crocevia che va da Cetraro Paese a Cetraro Marina e che, mentre percorreva il suddetto tratto di strada, nell'imboccare una semi curva, l'autovettura condotta dalla
SI.ra slittava sbandando verso destra e poi si impennava e si capovolgeva Persona_1
rovinosamente con la conducente a bordo, precisando, al contempo, che lui abitava lì di fronte e stava giocando con il suo cane nel giardino. Dichiara di aver sentito questa macchina che strisciava che si
è capovolta davanti casa sua e dopo 100 m circa è andata a sbattere contro una recinzione. Conferma che a seguito dell'impatto, prestava soccorso alla conducente del veicolo e, Persona_1
successivamente, la stessa veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro (CS), precisando che di essere subito andato a prestare soccorso alla ragazza perché pensava si fosse fatta male in maniera grave, ma in realtà era vigile. Il teste precisa che si erano fermate altre persone che hanno chiamato l'ambulanza la quale dopo un po' è arrivata sul posto, ma afferma di non aver visto se avessero portato la SInora con l'ambulanza in quanto si era allontanato prima dell'arrivo della stessa poiché i suoi bambini si erano spaventati.
Il fatto che il teste abbia prima sentito la macchina che strisciava non ne mina l'attendibilità, atteso che è plausibile che lo stesso abbia dapprima udito il predetto rumore e poi, a causa del medesimo, che ne ha richiamato l'attenzione, abbia assistito al sinistro, tanto da confermarne la dinamica, secondo cui l'autovettura condotta dalla SI.ra slittava sbandando verso destra e Persona_1
poi si impennava e si capovolgeva rovinosamente con la conducente a bordo. Il teste, del resto, ha precisato che lui abitava lì di fronte e stava giocando con il suo cane nel giardino e che l'auto si è capovolta davanti casa sua.
Il convenuto non ha fornito alcuna prova del caso fortuito, ossia, nella fattispecie, della condotta del terzo, connotata da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, indi della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte imprevedibili del terzo.
6 Evidenziato che l'auto era condotta non dalla danneggiata attrice nel presente giudizio, avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali dell'auto di sua proprietà, ma dalla SI. , Persona_1
terza rispetto alla predetta domanda risarcitoria, la condotta della menzionata conducente non si appalesa caratterizzata dall' “oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
In ogni caso, anche a prescindere dall'esposto rilievo, “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024); “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U.,
Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il convenuto non ha, comunque, dimostrato il caso fortuito, ossia che la condotta della conducente sia stata connotata “da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale”.
Con riguardo al quantum, la contestazione compiuta sul punto dal convenuto nella comparsa di risposta, prima difesa successiva all'atto di citazione, si appalesa generica, essendosi lo stesso limitato a contestare la domanda attorea “nel quantum debeatur dal momento che la stessa si appalesa del tutto non provata”.
Peraltro, contrariamente a tale affermazione, si ritiene adeguatamente provato il danno anche nel quantum, nell'ammontare di € 6.646,28 risultante dal preventivo allegato, in base alle deposizioni assunte, alle fotografie allegate e al menzionato preventivo, riconosciuto dal teste SI. Piraino RI.
In proposito, si osserva che la dinamica del sinistro, confermata dal teste secondo Testimone_1 cui l'auto si capovolgeva rovinosamente davanti casa sua e dopo 100 m. circa andava a sbattere contro una recinzione, rende senz'altro plausibili i gravi danni materiali emergenti dalla documentazione fotografica prodotta e dal preventivo allegato.
Quant'ultimo è stato, altresì, riconosciuto, unitamente alle fotografie, dal teste SI. Piraino RI, titolare dell'autofficina e redattore dello stesso, il quale ha dichiarato che era sua Parte_2
cliente e di aver visto la macchina in oggetto nell'officina dove era stata portata, confermando i danni
7 elencati nel capo (ammaccature al parafango anteriore e posteriore, ammaccature alla carrozzeria, rottura degli specchietti laterali e dei fari, vetro del parabrezza fortemente incrinato).
Un arresto di legittimità rileva che il preventivo è comunque giuridicamente un documento, di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria, evidenziando che “la corte aveva a disposizione ai fini della valutazione delle prove una serie di indizi, dal preventivo alla richiesta prova testimoniale, che avrebbe dovuto, ai fini del quantum valutare anche unitamente al comportamento della controparte, ai fini della quantificazione dell'ammontare. Invece ha ritenuto apoditticamente insufficiente il quadro probatorio, pur in presenza di elementi che avrebbero potuto consentire una stima, essendo peraltro la responsabilità del non in discussione” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27624 del 2020). _1
Il predetto teste, oltre ad aver riconosciuto il preventivo, ha confermato i menzionati danni.
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del , in persona del Sindaco pro tempore, in ordine alla determinazione del sinistro Controparte_1 per cui è causa;
per l'effetto, si condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al risarcimento del danno materiale subito dall'attrice, in misura pari ad € 6.646,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo.
Rilevato che l'attrice ha chiesto il risarcimento nella misura di € 6.700,00, “ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia”, le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1236/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del , in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, in ordine alla determinazione del sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno materiale subito dall'attrice, in misura pari ad € 6.646,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo;
3) condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore _1
dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in € 277,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge
Paola, lì 5.6.25 Il Giudice
8 dott. Maurizio Ruggiero
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