Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 23470/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 24/02/2025, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Annalisa Speranza, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
È presente per l'Avv. Mario Milo il quale, riportandonsi a tutti i pre- CP_1 cedenti scritti difensivi, conclude come da memorie depositate in atti in data 14.01.25 e delle quali chiede l'integrale accoglimento con conseguente rigetto dell'avversario oppo- sizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
È presente per il l' avvocato Giovanni Midiocestomarco il quale si ri- Parte_1 porta a tutti i propri scritti difensivi e alle memorie conclusionali depositate agli atti chiedendone l' accoglimento delle conclusioni ivi riportate e conseguente rigetto dell' opposte pretese. Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscrit- to procuratore antistatario.
Il Giudice invita le parti presente alla discussione della causa. L'avv. Midiocestomarco nel riportarsi alle deduzioni e richieste di cui all'opposizione evidenzia l'inadempimento contrattuale dell'ente per disservizi ed interruzioni del ser- vizio di fornitura. L'avv. Milo si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rasse- gnate, evidenziando la infondatezza della opposizione e la mancata proposizione di una eventuale domanda o eccezione riconvenzionale o richiesta di danno relativamente ai problemi di carenza di pressione di acqua dedotti dall'opponente, sottolineando anche che sono documentati gli inviti alla lettura dei consumi inviati al da Parte_1 poter eseguire anche da remoto, e la presenza di precedenti giurisprudenziali sulla me- desima questione.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Annalisa Speranza, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 23470/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. MARTINO GENNARO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._1
difeso in virtù di procura in atti
-OPPONENTE-
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Cilea, 265/b presso lo studio dell'Avv. MILO MARIO (c.f.: ) C.F._2
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è infondata e pertanto non può essere accolta. Il decreto ingiuntivo n. 5813/2022 depositato in data 29.07.2022, avverso il quale è stata proposta la presente opposizione, è stato concesso dal Tribunale di Napoli alla
[...] per la complessiva somma di Euro 347.33,66, oltre accessori e spese, per CP_1 il mancato dedotto pagamento da parte del della fornitura idropotabile Parte_1 relativamente al periodo decorrente dal 1° trimestre 2020 al 4° trimestre 2021 . Ha proposto opposizione il eccependo l'inadempimento contrattuale Parte_1 della società opposta per disservizi ed interruzioni continue della fornitura e contestando la quantità di erogazione dell'acqua soprattutto nei mesi estivi.
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Si è costituita la la quale contestava le deduzioni avverse infonda- Controparte_1 te e non provate deducendo la esistenza di un giudicato implicito formatosi a seguito della mancata opposizione a numerosi decreti ingiuntivi emessi in virtù del medesimo rapporto contrattuale,
Senza alcuna attività istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclu- sioni ed alla udienza odierna per la discussione orale.
@@@ In primis va detto che effettivamente, come dedotto dall'opposta, sono stati emessi nel corso degli anni numerosissimi decreti ingiuntivi nei confronti del Parte_1 tutti basati su fatture per mancati pagamenti delle forniture di acqua relativi a diversi pe- riodi o talvolta anche a diverse convenzioni.
La materia è stata dunque già oggetto di attenta analisi da molti giudicanti di questo
Tribunale ed anche dalla sottoscritta che si ritiene di uniformarsi ai precedenti giuri- sprudenziali. Dunque, con riferimento alla eccezione di giudicato sollevata dall'opponente, si richia- ma l'orientamento della suprema Corte, già riportata in altre decisioni secondo cui “…Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relati- vamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita moti- vazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito conte- starlo per le periodicità successive”. Alla luce di quanto esposto l'eccezione va disattesa. Nel merito giova sottolineare, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa de- rivano i seguenti due corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi ge- nerali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame uti- le, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esa- me e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero mate- riale probatorio, acquisito in corso di causa.
Orbene nel caso di specie, non è contestata la fonte del rapporto contrattuale, ovvero la convenzione del di utenza del 25.03.1996, ma la regolare esecuzione del rapporto e la correttezza del quantum richiesto, e della quantità di acqua fatturata. L'opposta, in pieno adempimento degli oneri su di essa spettanti, ha depositato le note di addebito/fatture ove sono dettagliatamente indicati il periodo di riferimento, i numeri di matricola dei misuratori fiscali ed i relativi siti di posizionamento nel territorio co- munale, i metri cubi di acqua rilevata, le tariffe idriche applicate, l'importo dovuto, gli estratti conto relativi alle fatturazioni de quo, le convenzioni di concessione e la con- venzione d'utenza sottoscritta con l'Ente opponente in data 23.05.1996, i report di ac- cessi del al sistema di telelettura, ed anche la certificazione attestante il corretto Pt_1 funzionamento dei misuratori fiscali installati presso il punto di misura a servizio del
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Ha altresì chiarito che i disservizi o le interruzioni della fornitura non Parte_1 hanno inciso sugli importi fatturati che ovviamente hanno riguardato solo le effettive quantità di acqua erogate e che l'opponente è stato invitato alle letture dei consumi che erano consultabili sia in presenza sia da remoto.
Di contro il opponente si è limitato a contestazioni oltremodo generiche con Pt_1 riferimento al quantum richiesto ed a dedotti disservizi che potrebbero, al più, ove suf- fragati da idonea prova, costituire il fondamento per un'eventuale azione di risarcimento danni ma non bloccare la pretesa creditoria per consumi idrici effettivamente rilevati e correttamente addebitati da al che peraltro mai ha CP_1 Parte_1 lamentato di aver mai ricevuto le fatture, mai di averle contestate o di aver inviato un qualche reclamo, mai di aver chiesto una lettura dei contatori in contraddittorio o una verifica delle misurazioni, mai di aver segnalato presunti guasti, nè ha dedotto inadem- pimenti da parte di tali atti da giustificare il mancato adempimento CP_1 degli obblighi di pagamento sullo stesso gravanti. E' principio pacifica che i fatti non specificamente contestati si ritengono non
contro
- versi e pertanto provati, cosicché il giudice che potrà anche astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e potrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022 n. 9439). Alla luce di quanto suesposto la pretesa creditoria dell'opposta deve ritenersi fondata e l'opposizione va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di seguito indica- ta tenendo conto della agevole attività espletata e della non particolare complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12° sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Annalisa Speranza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5813/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 28.07.2022 sul ricorso R.G. n. 15823/2022 dichiarandolo defini- tivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle competenze di lite, che si liquidano in euro 11.229,00 oltre rimborso spese generali, ed oltre C.P.A ed I.V.A., come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Così deciso in Napoli oggi 24.02.2025
Il giudice on. dott.ssa Annalisa Speranza
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