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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3686/2024, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Alberto Mascia Parte_1
E
Pasquale PA, con il patrocinio dell'avv. Benito Sposato
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 cod. proc. civ., reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 18.06.24, i ricorrenti - premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi sono nati in Roma i figli e rispettivamente in data 19.10.2012 e 13.06.2016 - hanno chiesto al Per_1 Per_2
Tribunale di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale secondo le seguenti condizioni:
“a) I due figli minori e saranno affidati in maniera condivisa a entrambi i Per_2 Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la sig.ra nell'abitazione sita in Roma alla Via Pt_1
Prenestina n. 307, scala B, interno 8, Piano 4, che la stessa conduce in locazione con contratto attivo a partire dal 1 marzo 2024; la soluzione di trovare una casa diversa rispetto a quella finora adibita a casa familiare, per la sig.ra quale genitore collocatario, e i due figli minori, è stata Pt_1 concordata dal sig. PA e dalla sig.ra per salvaguardare la serenità dei due minori e Pt_1 definire bonariamente e consensualmente ogni questione tra gli stessi pendente, a tutela primaria della predetta serenità dei due minori;
b) La sig.ra e i due minori e continueranno ad abitare presso l'abitazione in Pt_1 Per_2 Per_1
Roma alla Via Cariano n. 21, insieme al sig. PA, fino a quando non verrà depositato il presente ricorso, e la stessa non ultimerà il trasloco nella nuova abitazione, da lei condotta in locazione, Pt_1 nella quale andrà a vivere con i due minori;
c) Il sig. PA, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stato indicato espressamente quale 'garante' nel contratto di locazione siglato dalla sig.ra per la nuova Pt_1 abitazione sua e dei propri due figli;
d) Il sig. PA avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé i minori secondo quanto stabilito dal Piano genitoriale che si allega;
e) Con riferimento alle festività natalizie e pasquali, nonché con riguardo al periodo estivo, le parti si riportano al Piano genitoriale allegato;
f) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei due minori saranno assunte da entrambi i coniugi in comune accordo fra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno dei due. Con riguardo, poi, alle sole decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il genitore presso il quale la prole si trova nel momento in cui devono essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, pur consultandosi sempre con l'altro;
g) Il sig. PA si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da Marzo
2024 (incluso), quale contributo al mantenimento dei minori stessi, la somma mensile complessiva di € 550,00 in favore della sig.ra mediante accredito sul conto corrente n. 12887592 codice Pt_1
IBAN [...] da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
in aggiunta a tale somma, le parti concordano che la sig.ra d'ora in avanti sarà l'unica a percepire Pt_1
l'intero importo dell'assegno unico, previsto per entrambi i minori, in quanto il sig. PA si obbliga a cedere in favore della stessa la metà di tale assegno unico, da lui attualmente percepita e a Pt_1 cui lo stesso rinuncerà formalmente consentendo alla sig.ra di fruire per il futuro dell'intero Pt_1 importo del suddetto assegno;
h) Per quanto attiene alle utenze della casa in Roma alla Via Cairano n. 21, oggi ancora intestate alla sig.ra le parti convengono che saranno volturate e intestate al PA, al momento del deposito Pt_1 del ricorso, e saranno pagate dal PA a partire dal mese di marzo in avanti, dovendo la sig.ra Pt_1 provvedere al pagamento delle utenze a lei intestate relative al nuovo appartamento locato;
i) Il sig. PA si obbliga altresì a corrispondere la metà della somma attualmente dovuta per le tasse scolastiche dei due minori - che oggi sono calcolate in misura maggiore perché viene tenuto in considerazione l'ISEE congiunto della sig.ra e del Sig. PA - fino a quando le medesime tasse Pt_1 dei due minori non saranno calcolate sulla base del solo ISEE della sig.ra quale genitore Pt_1 collocatario;
l) Il sig. PA e la sig.ra si impegnano a provvedere, ognuno per la metà (50%), alle spese Pt_1 straordinarie obbligatorie dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Roma;
per quanto concerne, invece, le spese straordinarie non obbligatorie dei figli, gli stessi si impegnano a provvedere, ognuno per la metà (50%), solo nell'ipotesi in cui siano preventivamente concordate da entrambi. Le somme concordate ed eventualmente anticipate da un genitore saranno rimborsate all'altro, nella misura del
50%, non oltre dieci giorni dal versamento, previa esibizione di documenti giustificativi della spesa sostenuta;
m) Il sig. PA e la sig.ra si obbligano a utilizzare l'indennità di frequenza riconosciuta per Pt_1 la minore solo ed esclusivamente su un programma concordato secondo le indicazioni che la Per_2 struttura che l'ha seguita finora ha comunicato ai genitori (tutor scolastico, percorso logopedico e/o di potenziamento attentivo, corsi di lingue, musica, acquisto di libri o altro materiale atto ad aiutare la bambina a superare le sue difficoltà);
n) Al fine di supportare al meglio i due minori in questa fase di cessazione della convivenza dei loro genitori, il sig. PA e la sig.ra si impegnano a valutare ogni forma di supporto esterno Pt_1 psicologico per gli stessi e/o per i bambini, per tutto il tempo necessario, al fine di fornire loro un aiuto concreto ed efficace in questa delicata fase transitoria;
o) Per quanto attiene alla gestione del libretto spese per le indennità di frequenza della minore il sig. PA e la sig.ra concordano che quest'ultima terrà tale libretto con le seguenti Per_2 Pt_1 modalità: all'occorrenza verrà prelevata la somma di 500,00 euro, 250,00 euro per il PA e 250,00 euro per la e ogni genitore gestirà tale somma così prelevata, provvedendo a rendicontare in Pt_1 modo autonomo, puntuale e dettagliato le spese sostenute, utilizzando il software excel condiviso su
Google Drive;
p) Per quanto attiene alle spese odontoiatriche della minore le parti si Per_2 accordano che la sig.ra effettuerà il saldo di 500,00 euro direttamente allo studio odontoiatrico Pt_1
e verserà in favore del sig. PA la somma di 150,00 euro a tacitazione di ogni questione sul punto, entro il 30 aprile 2024;
q) Le parti concordano che in caso di mancato pagamento della quota di locazione mensile da parte della sig.ra il pagamento effettuato dal PA come garante varrà come pagamento Pt_1 dell'assegno di mantenimento per quel mese;
r) Il sig. PA e la sig.ra prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei Pt_1 passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Nulla sulle spese attesa la natura di ricorso congiunto.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
regola le condizioni relative inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità rispetto a quanto riportato in parte motiva, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto;
spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22 gennaio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3686/2024, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Alberto Mascia Parte_1
E
Pasquale PA, con il patrocinio dell'avv. Benito Sposato
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 cod. proc. civ., reiterata nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 18.06.24, i ricorrenti - premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi sono nati in Roma i figli e rispettivamente in data 19.10.2012 e 13.06.2016 - hanno chiesto al Per_1 Per_2
Tribunale di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale secondo le seguenti condizioni:
“a) I due figli minori e saranno affidati in maniera condivisa a entrambi i Per_2 Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la sig.ra nell'abitazione sita in Roma alla Via Pt_1
Prenestina n. 307, scala B, interno 8, Piano 4, che la stessa conduce in locazione con contratto attivo a partire dal 1 marzo 2024; la soluzione di trovare una casa diversa rispetto a quella finora adibita a casa familiare, per la sig.ra quale genitore collocatario, e i due figli minori, è stata Pt_1 concordata dal sig. PA e dalla sig.ra per salvaguardare la serenità dei due minori e Pt_1 definire bonariamente e consensualmente ogni questione tra gli stessi pendente, a tutela primaria della predetta serenità dei due minori;
b) La sig.ra e i due minori e continueranno ad abitare presso l'abitazione in Pt_1 Per_2 Per_1
Roma alla Via Cariano n. 21, insieme al sig. PA, fino a quando non verrà depositato il presente ricorso, e la stessa non ultimerà il trasloco nella nuova abitazione, da lei condotta in locazione, Pt_1 nella quale andrà a vivere con i due minori;
c) Il sig. PA, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stato indicato espressamente quale 'garante' nel contratto di locazione siglato dalla sig.ra per la nuova Pt_1 abitazione sua e dei propri due figli;
d) Il sig. PA avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé i minori secondo quanto stabilito dal Piano genitoriale che si allega;
e) Con riferimento alle festività natalizie e pasquali, nonché con riguardo al periodo estivo, le parti si riportano al Piano genitoriale allegato;
f) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei due minori saranno assunte da entrambi i coniugi in comune accordo fra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno dei due. Con riguardo, poi, alle sole decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il genitore presso il quale la prole si trova nel momento in cui devono essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, pur consultandosi sempre con l'altro;
g) Il sig. PA si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da Marzo
2024 (incluso), quale contributo al mantenimento dei minori stessi, la somma mensile complessiva di € 550,00 in favore della sig.ra mediante accredito sul conto corrente n. 12887592 codice Pt_1
IBAN [...] da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
in aggiunta a tale somma, le parti concordano che la sig.ra d'ora in avanti sarà l'unica a percepire Pt_1
l'intero importo dell'assegno unico, previsto per entrambi i minori, in quanto il sig. PA si obbliga a cedere in favore della stessa la metà di tale assegno unico, da lui attualmente percepita e a Pt_1 cui lo stesso rinuncerà formalmente consentendo alla sig.ra di fruire per il futuro dell'intero Pt_1 importo del suddetto assegno;
h) Per quanto attiene alle utenze della casa in Roma alla Via Cairano n. 21, oggi ancora intestate alla sig.ra le parti convengono che saranno volturate e intestate al PA, al momento del deposito Pt_1 del ricorso, e saranno pagate dal PA a partire dal mese di marzo in avanti, dovendo la sig.ra Pt_1 provvedere al pagamento delle utenze a lei intestate relative al nuovo appartamento locato;
i) Il sig. PA si obbliga altresì a corrispondere la metà della somma attualmente dovuta per le tasse scolastiche dei due minori - che oggi sono calcolate in misura maggiore perché viene tenuto in considerazione l'ISEE congiunto della sig.ra e del Sig. PA - fino a quando le medesime tasse Pt_1 dei due minori non saranno calcolate sulla base del solo ISEE della sig.ra quale genitore Pt_1 collocatario;
l) Il sig. PA e la sig.ra si impegnano a provvedere, ognuno per la metà (50%), alle spese Pt_1 straordinarie obbligatorie dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Roma;
per quanto concerne, invece, le spese straordinarie non obbligatorie dei figli, gli stessi si impegnano a provvedere, ognuno per la metà (50%), solo nell'ipotesi in cui siano preventivamente concordate da entrambi. Le somme concordate ed eventualmente anticipate da un genitore saranno rimborsate all'altro, nella misura del
50%, non oltre dieci giorni dal versamento, previa esibizione di documenti giustificativi della spesa sostenuta;
m) Il sig. PA e la sig.ra si obbligano a utilizzare l'indennità di frequenza riconosciuta per Pt_1 la minore solo ed esclusivamente su un programma concordato secondo le indicazioni che la Per_2 struttura che l'ha seguita finora ha comunicato ai genitori (tutor scolastico, percorso logopedico e/o di potenziamento attentivo, corsi di lingue, musica, acquisto di libri o altro materiale atto ad aiutare la bambina a superare le sue difficoltà);
n) Al fine di supportare al meglio i due minori in questa fase di cessazione della convivenza dei loro genitori, il sig. PA e la sig.ra si impegnano a valutare ogni forma di supporto esterno Pt_1 psicologico per gli stessi e/o per i bambini, per tutto il tempo necessario, al fine di fornire loro un aiuto concreto ed efficace in questa delicata fase transitoria;
o) Per quanto attiene alla gestione del libretto spese per le indennità di frequenza della minore il sig. PA e la sig.ra concordano che quest'ultima terrà tale libretto con le seguenti Per_2 Pt_1 modalità: all'occorrenza verrà prelevata la somma di 500,00 euro, 250,00 euro per il PA e 250,00 euro per la e ogni genitore gestirà tale somma così prelevata, provvedendo a rendicontare in Pt_1 modo autonomo, puntuale e dettagliato le spese sostenute, utilizzando il software excel condiviso su
Google Drive;
p) Per quanto attiene alle spese odontoiatriche della minore le parti si Per_2 accordano che la sig.ra effettuerà il saldo di 500,00 euro direttamente allo studio odontoiatrico Pt_1
e verserà in favore del sig. PA la somma di 150,00 euro a tacitazione di ogni questione sul punto, entro il 30 aprile 2024;
q) Le parti concordano che in caso di mancato pagamento della quota di locazione mensile da parte della sig.ra il pagamento effettuato dal PA come garante varrà come pagamento Pt_1 dell'assegno di mantenimento per quel mese;
r) Il sig. PA e la sig.ra prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei Pt_1 passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Nulla sulle spese attesa la natura di ricorso congiunto.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
regola le condizioni relative inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità rispetto a quanto riportato in parte motiva, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto;
spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22 gennaio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi