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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2340/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Guido
Piccione, Francesca Robazza, Giulio Calcinotto e Giuseppe Turano per parte opponente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASTROVILLARI
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2340 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Piccione, Francesca Robazza, Giulio Calcinotto e
Giuseppe Turano;
- opponente -
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Scarpello;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 506/2023, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 6.10.2023, pubblicato e notificato in pari data.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 506/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 6.10.2023, pubblicato e notificato in pari data, con il quale - su istanza della società opposta - le era stato intimato il pagamento della somma di € 12.810,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in ragione dell'asserito mancato pagamento della somma riportata nella fattura n. 2/2023 relativa alla asserita fornitura di prodotti agroalimentari.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla società opposta, eccependo di non aver mai con essa concluso alcun rapporto commerciale (all'uopo contestando la documentazione allegata da parte avversa a sostegno dell'azione creditoria e, nello specifico, l'ordine di acquisto ed il documento di trasporto della merce consegnata, poiché in alcun modo riconducibile alla società ovvero a suoi rappresentanti) e, comunque, di non aver mai ricevuto i prodotti oggetto della suddetta fattura. Ha concluso, dunque, per la declaratoria di inesistenza del diritto di credito azionato da controparte, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata per via telematica il 24.1.2024 si è costituita in giudizio la compagine societaria la quale ha ribadito la piena Controparte_1
fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto la domanda dell'opponente, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto ed il favore degli onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Va, altresì, osservato come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice,
“gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del
28.5.2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n.
24883/2008).
Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
5. Come noto, in tema di contratto stipulato da falsus procurator, la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui rappresenta un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/02/2022, n. 4474).
6. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno giudizio, ritiene questo
Tribunale che - sulla scorta del materiale probatorio in atti - l'azione creditoria proposta da
[...]
non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Controparte_1
Ed infatti, ha dedotto che: a) alcun rapporto commerciale è mai intercorso tra le parti;
Parte_1
b) (soggetto che, secondo la prospettazione della creditrice, avrebbe sottoscritto Parte_2
l'ordine di acquisto e il documento di trasporto allegati da parte opposta - cfr. docc. nn. 2 e 3 fascicolo monitorio) non risulta aver mai intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o di agenzia con la società opponente, né lo stesso è stato mai autorizzato ad “impegnare GE per acquisti”; c) la merce oggetto della fattura n. 2/2023 non risulta essere stata mai consegnata;
4) fin dal marzo 2023
(quindi, ancor prima dell'emissione del decreto ingiuntivo de quo) dopo aver rinvenuto nel proprio cassetto fiscale la fattura azionata in monitorio, con comunicazioni inviate a mezzo pec datate
24.3.2023 e 20.4.2023 (v. docc. nn. 5 e 6 allegati al fascicolo di parte opponente), ha comunicato “a
di non aver mai richiesto la fornitura della merce di cui alla fattura n. 2/23 dalla stessa CP_1
emessa, e ribadiva la richiesta di emissione di una nota di accredito a storno totale della medesima”.
A fronte di tale specifica e tempestiva contestazione costituiva evidentemente preciso onere di parte opposta dare prova della venuta ad esistenza di tale rapporto negoziale tra le parti e, quindi, che la avesse conferito a tale SA OR poteri rappresentativi al fine di concludere un Parte_1
contratto di compravendita, idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica della società opponente.
Invero, alcuna valida prova è stata fornita al riguardo.
La prospettazione di parte opposta - secondo cui “tra la soc. e la soc. Controparte_1
vi è stato un regolare contratto di fornitura mediante la proposta e la successiva Parte_1 conferma e ritiro merce” - a fronte delle altrui contestazioni è rimasta sfornita del benché minimo sostegno probatorio (parte opposta non ha articolato nessuna richiesta di prova), essendo evidente che l'ordine di acquisto e il documento di trasporto siano stati sottoscritti da un soggetto estraneo alla società opponente, tale , in capo al quale non è stata dimostrata la sussistenza Parte_2
- che si ribadisce grava sul terzo che pretende di addossare al rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome - di un rapporto a monte che si connota per il conferimento del potere alla contemplatio domini. Ritiene, infatti, questo Tribunale, che la fattispecie che ci occupa vada inquadrata nell'ambito del contratto concluso dal falsus procurator.
Il contratto stipulato dal falsus procurator non è idoneo a vincolare il falsamente rappresentato verso il terzo perché chi ha agito non aveva il potere di farlo. L'ordinamento non consente, invero, a nessuno di incidere sulla sfera giuridica altrui senza essere a tanto autorizzato, e da ciò consegue l'inefficacia del negozio giuridico concluso dal c.d. falsus procurator. Tale inefficacia si manifesta nei confronti del soggetto falsamente rappresentato (il c.d. dominus), poiché quest'ultimo non ha conferito il potere di stipulare il negozio a suo nome.
Si parla in questo caso di inefficacia e non di nullità del negozio giuridico, in quanto il dominus,
qualora ne sia interessato, ha il potere di ratificare l'atto ai sensi dell'art. 1399 c.c., attribuendogli efficacia retroattiva. Ne consegue che in mancanza di ratifica, il terzo contraente non ha alcun titolo per agire nei confronti dello pseudo rappresentato.
Nel caso di specie, il comportamento tenuto dalla GE nella fase stragiudiziale e gli stessi Pt_1
motivi di opposizione sono chiaramente indicatori della volontà della GE di non procedere Pt_1
alla ratifica dell'atto negoziale de quo.
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, ritiene questo Tribunale che - in assenza di ratifica da parte di GE e in mancanza di prova dei poteri rappresentativi in capo a Pt_1
- non avendo fornito prova alcuna dell'esistenza Parte_2 Controparte_1
di un titolo nei confronti dell'opponente, l'odierna opposizione sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 506/2023 emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 6.10.2023 e pubblicato in pari data.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 900,00 per la fase di studio;
€ 700,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre ad €
145,50 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2340/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, dichiarando non dovuta la somma con esso richiesta.
2) Condanna l'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.600,00, oltre € 145,50 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, in data 11 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.
Proc. n. 2340/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Guido
Piccione, Francesca Robazza, Giulio Calcinotto e Giuseppe Turano per parte opponente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASTROVILLARI
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2340 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Piccione, Francesca Robazza, Giulio Calcinotto e
Giuseppe Turano;
- opponente -
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Scarpello;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 506/2023, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 6.10.2023, pubblicato e notificato in pari data.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 506/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 6.10.2023, pubblicato e notificato in pari data, con il quale - su istanza della società opposta - le era stato intimato il pagamento della somma di € 12.810,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in ragione dell'asserito mancato pagamento della somma riportata nella fattura n. 2/2023 relativa alla asserita fornitura di prodotti agroalimentari.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla società opposta, eccependo di non aver mai con essa concluso alcun rapporto commerciale (all'uopo contestando la documentazione allegata da parte avversa a sostegno dell'azione creditoria e, nello specifico, l'ordine di acquisto ed il documento di trasporto della merce consegnata, poiché in alcun modo riconducibile alla società ovvero a suoi rappresentanti) e, comunque, di non aver mai ricevuto i prodotti oggetto della suddetta fattura. Ha concluso, dunque, per la declaratoria di inesistenza del diritto di credito azionato da controparte, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata per via telematica il 24.1.2024 si è costituita in giudizio la compagine societaria la quale ha ribadito la piena Controparte_1
fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto la domanda dell'opponente, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto ed il favore degli onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Va, altresì, osservato come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice,
“gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del
28.5.2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n.
24883/2008).
Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
5. Come noto, in tema di contratto stipulato da falsus procurator, la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui rappresenta un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/02/2022, n. 4474).
6. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno giudizio, ritiene questo
Tribunale che - sulla scorta del materiale probatorio in atti - l'azione creditoria proposta da
[...]
non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Controparte_1
Ed infatti, ha dedotto che: a) alcun rapporto commerciale è mai intercorso tra le parti;
Parte_1
b) (soggetto che, secondo la prospettazione della creditrice, avrebbe sottoscritto Parte_2
l'ordine di acquisto e il documento di trasporto allegati da parte opposta - cfr. docc. nn. 2 e 3 fascicolo monitorio) non risulta aver mai intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o di agenzia con la società opponente, né lo stesso è stato mai autorizzato ad “impegnare GE per acquisti”; c) la merce oggetto della fattura n. 2/2023 non risulta essere stata mai consegnata;
4) fin dal marzo 2023
(quindi, ancor prima dell'emissione del decreto ingiuntivo de quo) dopo aver rinvenuto nel proprio cassetto fiscale la fattura azionata in monitorio, con comunicazioni inviate a mezzo pec datate
24.3.2023 e 20.4.2023 (v. docc. nn. 5 e 6 allegati al fascicolo di parte opponente), ha comunicato “a
di non aver mai richiesto la fornitura della merce di cui alla fattura n. 2/23 dalla stessa CP_1
emessa, e ribadiva la richiesta di emissione di una nota di accredito a storno totale della medesima”.
A fronte di tale specifica e tempestiva contestazione costituiva evidentemente preciso onere di parte opposta dare prova della venuta ad esistenza di tale rapporto negoziale tra le parti e, quindi, che la avesse conferito a tale SA OR poteri rappresentativi al fine di concludere un Parte_1
contratto di compravendita, idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica della società opponente.
Invero, alcuna valida prova è stata fornita al riguardo.
La prospettazione di parte opposta - secondo cui “tra la soc. e la soc. Controparte_1
vi è stato un regolare contratto di fornitura mediante la proposta e la successiva Parte_1 conferma e ritiro merce” - a fronte delle altrui contestazioni è rimasta sfornita del benché minimo sostegno probatorio (parte opposta non ha articolato nessuna richiesta di prova), essendo evidente che l'ordine di acquisto e il documento di trasporto siano stati sottoscritti da un soggetto estraneo alla società opponente, tale , in capo al quale non è stata dimostrata la sussistenza Parte_2
- che si ribadisce grava sul terzo che pretende di addossare al rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome - di un rapporto a monte che si connota per il conferimento del potere alla contemplatio domini. Ritiene, infatti, questo Tribunale, che la fattispecie che ci occupa vada inquadrata nell'ambito del contratto concluso dal falsus procurator.
Il contratto stipulato dal falsus procurator non è idoneo a vincolare il falsamente rappresentato verso il terzo perché chi ha agito non aveva il potere di farlo. L'ordinamento non consente, invero, a nessuno di incidere sulla sfera giuridica altrui senza essere a tanto autorizzato, e da ciò consegue l'inefficacia del negozio giuridico concluso dal c.d. falsus procurator. Tale inefficacia si manifesta nei confronti del soggetto falsamente rappresentato (il c.d. dominus), poiché quest'ultimo non ha conferito il potere di stipulare il negozio a suo nome.
Si parla in questo caso di inefficacia e non di nullità del negozio giuridico, in quanto il dominus,
qualora ne sia interessato, ha il potere di ratificare l'atto ai sensi dell'art. 1399 c.c., attribuendogli efficacia retroattiva. Ne consegue che in mancanza di ratifica, il terzo contraente non ha alcun titolo per agire nei confronti dello pseudo rappresentato.
Nel caso di specie, il comportamento tenuto dalla GE nella fase stragiudiziale e gli stessi Pt_1
motivi di opposizione sono chiaramente indicatori della volontà della GE di non procedere Pt_1
alla ratifica dell'atto negoziale de quo.
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, ritiene questo Tribunale che - in assenza di ratifica da parte di GE e in mancanza di prova dei poteri rappresentativi in capo a Pt_1
- non avendo fornito prova alcuna dell'esistenza Parte_2 Controparte_1
di un titolo nei confronti dell'opponente, l'odierna opposizione sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 506/2023 emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 6.10.2023 e pubblicato in pari data.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 900,00 per la fase di studio;
€ 700,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre ad €
145,50 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2340/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, dichiarando non dovuta la somma con esso richiesta.
2) Condanna l'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.600,00, oltre € 145,50 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, in data 11 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.