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19 aprile 1942
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25 febbraio 1970
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9 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
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12 gennaio 2006
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Art. 2400.
(Nomina e cessazione dall'ufficio).
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
((Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa'))
(Nomina e cessazione dall'ufficio).
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
((Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa'))
Commentari • 115
- 1. Dimissioni del sindaco svincolate dalla sua immediata sostituibilitàAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/ · 262.41656
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Palermo, sentenza 12/04/2024, n. 2155Provvedimento: […] La Suprema Corte con la sentenza nr. 14778/2012 ha infatti affermato che “il provvedimento di approvazione della delibera di revoca ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., comma 2, è atto di volontaria giurisdizione, costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca. L'art. 2400 c.c., a presidio dell'indipendenza dei sindaci connessa con la tutela di interessi generali affidata alla funzione di controllo da essi esercitata, […] deve quindi ritenersi che la delibera del 1.6.2021, adottata senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2400 co. 2 c.c., non è idonea a spiegare alcuna efficacia.Leggi di più...
- inefficacia delibera·
- reintegra nella carica·
- revoca sindaci·
- art. 2400 c.c.·
- impugnativa delibera assembleare·
- spese di lite·
- art. 2401 c.c.·
- approvazione tribunale·
- volontaria giurisdizione·
- giusta causa revoca