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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 18.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
1930/23
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Fabrizio Galizia e dall'avv.to
ST RI
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
AN LM
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 13.02.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in maniera continuativa ed in condizione di subordinazione alle dipendenze della a partire Controparte_1 dal 3.11.2015 sino al 1.02.2022, ha dedotto le seguenti circostanze: di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta senza alcun inquadramento contributivo dal 3.11.2015 al
18.11.2019; poi, successivamente, di essere stato assunto in virtù di un contratto a tempo indeterminato in regime di part – time orizzontale al 75% con inquadramento nel livello 6° del CCNL con mansioni di magazziniere a partire dal 20.11.2019 e sino al
1.02.2022; di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00; di aver svolto, a partire dal 2015, la propria prestazione lavorativa con mansioni inquadrabili nel livello 3° di cui al CCNL di riferimento;
di aver percepito la paga mensile, per il periodo senza inquadramento, pari ad €
750,00, e, per il periodo con inquadramento, pari ad € 1000,00; di non aver goduto del recupero orario di lavoro, dei riposi settimanali, di ferie e malattia;
di aver presentato le proprie dimissioni in data 1.02.2022; di aver percepito a titolo di TFR una somma netta pari ad € 2.464,18.
Ciò premesso, ha concluso per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 3.11.2015 sino al 1.02.2022 con inquadramento nel 3° livello del CCNL di settore, con la conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive calcolate in € 167.113,42 oltre € 22.433,19
a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione e contributi previdenziali, il tutto con la vittoria delle spese di lite.
La si è costituita in giudizio rilevando Controparte_1
l'infondatezza della domanda avanzata di cui ha chiesto il rigetto, con valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna di parte ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletato il libero interrogatorio delle parti, ammessa ed espletata prova per testi, acquisita la documentazione in atti, la causa è passata in decisione come da dispositivo, di cui è stata data pubblica lettura unitamente alla motivazione. MOTIVAZIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il prestatore di lavoro che agisce in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro ha l'onere processuale, ex art. 2697
c.c., di provare, attraverso riscontri documentali e/o testimoniali, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità indicate nel ricorso;
incombe invece sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
Il Giudice, al fine di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, è tenuto pertanto ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della subordinazione, che consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione;
in via sussidiaria, quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci, il Giudice può ricorrere ad altri elementi sintomatici della situazione di subordinazione, come la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa (cfr.
Cass. civ., sez. lav., n. 11502/2000; n. 9167/2001; n. 5464/1998).
Inoltre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà (cfr. sent. Cass. n. 15001/00). Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata, risulta che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società convenuta nel periodo dal 20.11.2019 al 1.02.2022 con orario part-time al 75% e con inquadramento nel 6° livello del CCNL di categoria. Il sig.
ha però sostenuto di aver cominciato a lavorare per la Parte_1 sin dal 3.11.2015, di aver prestato attività di CP_1 impiegato con mansioni di concetto e di aver osservato un orario di lavoro di gran lunga superiore a quello riportato in contratto.
Al fine, dunque, di verificare la durata e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa espletata dal sig.
è stata svolta attività istruttoria. Parte_1
Il teste ha dichiarato di conoscere il ricorrente Testimone_1 dal 1987, in quanto abita in via Nazario Sauro, di fronte all'abitazione del ricorrente, a circa 30 metri dalla sede della
Ha riferito di conoscere anche il sig. CP_1 Persona_1
Il teste ha affermato che il sig. aveva cominciato a Parte_1 lavorare presso la verso la fine dell'anno 2015 e Controparte_1 vi aveva lavorato fino all'inizio del 2022. Inoltre, il sig.
gli aveva raccontato di seguire corsi di formazione Parte_1 nel settore dell'elettronica finalizzati all'installazione di antifurti. Con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente, il teste ha affermato che quest'ultimo si occupava di formulare preventivi per i contratti di assicurazione e di stipulare i relativi contratti, nonché della vendita dei motorini e dei caschi;
aveva inoltre visto il ricorrente assemblare i pezzi dei motorini che erano consegnati smontati. Il teste ha riferito che, presso l'officina gestita dal fratello del sig. , erano CP_1 eseguite riparazioni e attività di manutenzione sui motorini, precisando tuttavia che il sig. non si occupava di Parte_1 tali riparazioni. Con riferimento all'orario di lavoro del ricorrente, il teste ha dichiarato di averlo visto recarsi al lavoro alle ore 8,00 e terminare l'attività alle ore 20,00, con una pausa di circa un'ora tra le ore 14,00 e le ore 15,00. Ha inoltre affermato che anche il sig. era presente CP_1 quotidianamente all'interno della concessionaria;
il negozio era aperto anche il sabato fino alle ore 14,00 circa e, nei periodi festivi, talvolta anche nel pomeriggio. Nella concessionaria lavorava anche la moglie del titolare e, nei primi anni del rapporto di lavoro del sig. , era presente un altro Parte_1 dipendente. Il teste ha riferito che, negli anni indicati, era spesso passato davanti alla concessionaria e si era fermato talvolta a salutare il sig. o a chiacchierare con lui. Ha CP_1 dichiarato di essere entrato una volta, nel 2019, per acquistare un casco per il figlio e che, in quell'occasione, la vendita e l'incasso erano stati gestiti dal sig. Ha inoltre Parte_1 affermato di non aver mai visto il sig. impartire ordini al CP_1 ricorrente. Il teste ha riferito di svolgere l'attività lavorativa di bracciante agricolo, con orari variabili a seconda della stagione (da aprile a settembre lavora dalle ore 6,00 alle ore
13,00, mentre nei mesi invernali esce alle ore 7,00 e rientra alle ore 16,00). Nei periodi in cui era invece rimasto la mattina a casa, ha dichiarato di aver sempre visto il sig. Parte_1 uscire di casa alle ore 8,00 ed entrare nell'ingresso della
[...]
in via Nazario Sauro. Ha aggiunto di averlo visto rientrare CP_1 alle ore 20,00, avendo sentito il cancello della sua abitazione chiudersi. Il teste ha riferito inoltre che il sig. si Parte_1 occupava del settore assicurativo, essendosi infatti a lui rivolto in più occasioni per ottenere preventivi per l'assicurazione del motorino. Ha aggiunto di essere stato aiutato dal sig. Parte_1
a montare un antifurto sul motorino del figlio una domenica mattina.
Il teste ha dichiarato di conoscere il sig. Testimone_2
in quanto entrambi risiedono a Qualiano;
ha poi Parte_1 precisato di abitare, da circa 8 anni, in via Pozzolaniello n. 38,
a circa 200 metri dalla concessionaria, e di passare davanti al negozio tutti i giorni, anche più volte al giorno, e di essersi spesso fermato a salutare il ricorrente e il sig. CP_1 trattenendosi per un tempo massimo di mezz'ora. Ha inoltre riferito che il ricorrente aveva lavorato presso la dal CP_1 2015 fino al 2022. Il teste ha poi riferito, in ordine alle mansioni del ricorrente, che quest'ultimo si occupava della vendita e riparazione dei veicoli, dell'installazione del sistema di sicurezza e dell'antifurto, dell'incartamento dell'assicurazione e dei finanziamenti;
in particolare il teste ha precisato che il sig. eseguiva le riparazioni e le Parte_1 installazioni dei veicoli in uno spazio nel retro del negozio. Con riferimento all'orario di lavoro del ricorrente, il teste ha dichiarato che il sig. lavorava dal lunedì al sabato Parte_1 dalla mattina fino alla sera, senza però saper riferire con precisione l'orario di apertura della concessionaria (la concessionaria – ha genericamente ricordato il teste – era aperta sia la mattina che il pomeriggio ed era chiusa per circa un'ora nello spacco pranzo). All'interno della concessionaria – ha proseguito il teste - era sempre presente il ricorrente e, talvolta, anche il sig. e la moglie di quest'ultimo. Ha CP_1 inoltre dichiarato che adiacente alla concessionaria vi era un'officina. Il teste ha aggiunto che nel maggio 2020 aveva acquistato presso la società convenuta un Beverly 300 ed era stato il ricorrente ad occuparsi della vendita, dell'installazione della scatola, della procedura dell'assicurazione e della pratica per il finanziamento, mentre il sig. che era presente all'interno CP_1 del negozio, si era occupato di elaborare il preventivo del prezzo dello scooter. Infine, ha concluso la sua dichiarazione testimoniale esponendo di aver lavorato dal 2015 al 2019 come trasportatore per conto dell'azienda Aia con orario dalle ore 4 alle ore 11, mentre, a partire dal 2019, aveva cominciato a lavorare per come driver per 4 giorni a settimana con CP_2 orario dalle ore 9 alle ore 18.
Il teste di parte resistente ha dichiarato Testimone_3 di lavorare alle dipendenze della dal 2004 con le CP_1 mansioni di magazziniere;
lavorando dunque nel negozio accanto, egli conosceva il ricorrente. Ha dichiarato che il sig.
era stato assunto dalla nel 2019, mentre nel Parte_1 CP_1 periodo antecedente aveva lavorato presso la società convenuta con una frequenza di circa una volta al mese. Ha inoltre confermato che all'interno della concessionaria, prima del sig. , Parte_1 lavorava il sig. e di averlo sempre visto Controparte_3 lavorare al computer. Ha aggiunto di entrare all'interno della concessionaria circa due-tre volte a settimana, in particolare quando il sig. chiedeva preventivi per pezzi di ricambio;
CP_1 quest'ultimo era sempre presente insieme a sua moglie, Per_2
, la quale era di solito al computer a seguire le pratiche.
[...]
Il teste ha poi precisato che il ricorrente si occupava dell'allestimento dei veicoli e degli accessori;
della vendita invece si occupava il sig. (non aveva infatti mai visto il CP_1 sig. parlare con un cliente). Ha specificato che la Parte_1 non dispone di officina e le eventuali riparazioni e CP_1 tagliandi sono affidate alla CP_1
Il teste ha proseguito dichiarando che gli orari di apertura della concessionaria erano i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 fino ad ora di pranzo e dalle ore 15,00 alle ore 19,30; il sabato era aperta solo di mattina. Per quanto riguarda il proprio lavoro, ha riferito di seguire i seguenti orari lavorativi: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30; il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Ha poi precisato che nel settore della vendita e dei ricambi sono spesso organizzati eventi di presentazione di nuovi prodotti al cui esito viene rilasciato un foglio di partecipazione, ma non sa se il sig.
abbia partecipato ad uno di questi eventi non avendolo Parte_1 mai incontrato. Ha aggiunto di non aver mai partecipato ad eventi organizzati dalla . Parte_2
Il teste ha dichiarato di essere titolare, da Testimone_4 circa 15 anni, dell'agenzia che si occupa dell'immatricolazione dei veicoli venduti dal sig. e di conoscere il sig. CP_1
in quanto dipendente della Ha precisato di Parte_1 CP_1 recarsi, nel pomeriggio, presso la concessionaria per la consegna delle immatricolazioni e di trattenersi all'interno per circa 30 minuti. Non ha saputo riferire il periodo in cui il ricorrente aveva cominciato a lavorare presso la concessionaria. Ha dichiarato di aver visto il ricorrente occuparsi dell'allestimento dei veicoli, con particolare riferimento al montaggio delle targhe da lui consegnate, ma di non averlo mai visto svolgere altre attività né parlare con un cliente. Ha precisato che nella concessionaria lavoravano il sig. e sua moglie e che era il CP_1 sig. ad occuparsi delle vendite e delle relative pratiche. CP_1
Il teste ha poi precisato che la concessionaria è aperta dal lunedì al venerdì sia di mattina che di pomeriggio;
il sabato è aperta solo di mattina. Infine, ha concluso asserendo che la
[...] si occupa anche della vendita di caschi e CP_1 abbigliamento.
Alla luce di quanto ricostruito per il tramite delle dichiarazioni dei testi escussi, non può ritenersi raggiunta la prova concernente il riconoscimento del rapporto di lavoro per il periodo dal 3.11.2015 al 18.11.2019 né dello svolgimento di lavoro supplementare/straordinario.
In particolare, la prova dello svolgimento delle ore di lavoro straordinario ricade ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo al lavoratore che deve dimostrare che di fatto l'orario lavorativo si sia protratto oltre l'orario normale giornaliero o settimanale.
Il lavoratore, quindi, dovrà dare la prova dell'effettiva prestazione di lavoro straordinario, senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità.
Difatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui
"spetta al lavoratore, che pretende il pagamento del lavoro straordinario, dare la prova dell'effettiva prestazione di esso, senza che il compenso per lo stesso, il cui criterio di determinazione è fissato dalla stessa legge, sulla base della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario, con le debite maggiorazioni, possa essere determinato con criteri di mera equità" (Cass. 19 aprile 1983 n. 2694, Cass. 6 gennaio 1984 n. 57,
Cass. 21 aprile 1993, n. 4668, Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Il ricorso ad un criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432
c.p.c., può avvenire esclusivamente per determinare la somma spettante al lavoratore per le prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass.13 febbraio 1992, n. 1801; Cass. 21 aprile
1993, n. 4668; Cass. 7 novembre 1991, n. 11876).
Si ammette, però, la possibilità di una prova del lavoro straordinario attraverso il ricorso alle presunzioni semplici
(Cass. 8 novembre 1995, n. 11615, Cass. n. 3335/1982; n.
3208/1984; n. 2241/1987).
Nel caso di specie, però, dall'attività istruttoria svolta, in ordine all'orario di lavoro, sono emersi elementi divergenti dai quali non è possibile desumere lo svolgimento di una prestazione lavorativa eccedente l'orario normale giornaliero e settimanale, in forma continuativa secondo quanto indicato in ricorso.
Con riguardo ai testi di parte ricorrente LM e , deve Tes_2 ritenersi che la frequentazione sporadica del luogo in cui il ricorrente svolgeva la sua attività professionale incide sul valore probatorio delle dichiarazioni rese e non consente di trarre da queste alcuna valutazione in ordine al periodo di lavoro ed all'orario osservato presso il punto vendita della . CP_1
Entrambi i testi hanno infatti riferito di essersi fermati fuori alla concessionaria solo per alcuni minuti, giusto il tempo necessario per salutare il sig. ed il sig. . Parte_1 CP_1
Ciascuno dei testi era invece entrato all'interno del negozio in una sola occasione, per acquistare un casco e/o un motoveicolo.
Inoltre i testi hanno riferito di aver svolto, nel periodo in contestazione, un'attività lavorativa che li impegnava per quasi tutta la giornata, con la conseguenza che le dichiarazioni rese, in particolare con riguardo all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, appaiono poco attendibili.
Il teste di parte resistente ha invece riferito un orario Tes_3 di lavoro basato su un unico turno di lavoro (o di mattina o di pomeriggio) difforme quindi da quello riportato dai testi di parte ricorrente.
Per i medesimi motivi non può ritenersi dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 3.11.2015 al 18.11.2019, non avendo i testi fornito circostanze dettagliate in ordine alla sussistenza degli indici della subordinazione come sopra delineati.
In ordine poi alla domanda concernente il riconoscimento delle mansioni superiori occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)
(cfr. sent. Cass. n. 8025/03).
Nel caso di specie deve rilevarsi che, all'esito dell'istruttoria espletata, non è stata raggiunta la prova in ordine allo svolgimento di mansioni di concetto riconducibili nel 3° livello rivendicato.
In particolare, le dichiarazioni rese dai testi LM e , Tes_2 secondo le quali il ricorrente si occupava anche della vendita dei motocicli e degli accessori, è stata contraddetta dalle testimonianze rese dai testi di parte resistente, i quali hanno invece riferito che il sig. era addetto Parte_1 all'allestimento dei veicoli e degli altri prodotti in vendita.
Sul punto deve essere poi ritenuto maggiormente attendibile il teste , tenuto conto della sua presenza costante presso il Tes_3 punto vendita.
Le domande concernenti il riconoscimento di mansioni superiori e le ulteriori domande a questa connesse, non possono pertanto essere accolte. Deve pertanto ritenersi che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive quantificate in ricorso non possa essere accolta, non trovando le stesse adeguata giustificazione.
Tra l'altro, dall'esame delle buste paga in atti, risulta che al ricorrente siano state regolarmente corrisposte le somme dovute a titolo di 13ma mensilità, ferie, festività e TFR.
Per tutti i motivi sin qui esposti, quindi, il ricorso non può essere accolto.
Non sussistono infine i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente, tenuto conto che, per costante orientamento giurisprudenziale “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (cfr. sent. Cass. n. 9060/03).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa.
Aversa 18.12.2025
IL GIUDICE