Articolo 3 della Legge 12 febbraio 1983, n. 27
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 febbraio 1983
Art. 3.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti dall' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e, oltre quanto disposto dall' articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , dall' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , relativi ai sostituti di imposta e commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla presentazione, per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all' articolo 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 .
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia si applica:
1) per il reato di cui al secondo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma;
2) per il reato di cui alla lettera c) del terzo comma dello stesso articolo 56, a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalita' previste dal decreto ministeriale di cui allo articolo 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 , un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria;
3) per il reato di cui alla lettera d) del terzo comma del medesimo articolo 56 e per il reato di cui allo articolo 92 del decreto 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.
Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a concedere amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.
L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, sempreche' si verifichino le condizioni sopraindicate.
La condizione prevista nel primo comma non opera per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
Entrata in vigore il 15 febbraio 1983
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