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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22056/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ROSSELLA REPETTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. ROSSELLA REPETTI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vivere separati nel reciproco rispetto, liberi ognuno di scegliersi la propria residenza;
2) il padre si impegna a contribuire al mantenimento del figlio ND, maggiorenne e studente universitario, mediante versamento allo stesso, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente;
3) i coniugi rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, essendo gli stessi economicamente indipendenti;
4) i coniugi esprimono assenso al rilascio ovvero al rinnovo di ogni documento necessario per l'espatrio”. 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/05/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CONCESIO, BS (atto n. 7, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_2
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22056/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ROSSELLA REPETTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. ROSSELLA REPETTI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vivere separati nel reciproco rispetto, liberi ognuno di scegliersi la propria residenza;
2) il padre si impegna a contribuire al mantenimento del figlio ND, maggiorenne e studente universitario, mediante versamento allo stesso, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente;
3) i coniugi rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, essendo gli stessi economicamente indipendenti;
4) i coniugi esprimono assenso al rilascio ovvero al rinnovo di ogni documento necessario per l'espatrio”. 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/05/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CONCESIO, BS (atto n. 7, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_2
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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