Legge 15 luglio 2002, n. 145

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  • 1“Simul stabunt, simul cadent”. Spoils System: evoluzione ed effetti
    Daniela De Blasio · https://ratioiuris.it/archivio/ · 12 settembre 2024

  • 2Riforma delle pubbliche amministrazioni
    https://www.astrid-online.it/

  • 3Riforma delle pubbliche amministrazioni
    https://www.astrid-online.it/

  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5La separazione tra funzione di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa
    Serena Cicalese · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2019, n. 16335
    Provvedimento: 1 R.G. 16335-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - SOCIETA' DI CAPITALI -· Presidente Sezione - PIETRO CURZIO Ud. 19/06/2018 - ANTONIO MANNA - Presidente Sezione - PU - Presidente Sezione - R.G.N. 17596/2016 ULIANA ARMANO Ron 16335 Rel. Pres.te Sezione - Rep. MAGDA CRISTIANO - - Consigliere - DOMENICO CHINDEMI C.M. - Consigliere - GIACINTO BISOGNI ER GIUSTI - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17596-2016 proposto da: MILANO RISTORAZIONE S.P.A., in persona del legale …
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    • fondamento·
    • revoca, da parte del sindaco, degli amministratori di società partecipata dal comune·
    • natura di giusta causa di revoca·
    • configurabilità·
    • sussistenza·
    • controversia relativa·
    • giurisdizione ordinaria·
    • art. 50, commi 8 e 9, d.lgs. n. 267 del 2000·
    • societa' con partecipazione statale o pubblica·
    • giurisdizione civile·
    • revoca e sostituzione·
    • organi sociali·
    • amministratori·
    • societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni)·
    • di capitali

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2017, n. 15276
    Provvedimento: E T 15276\ 17 N E REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto - Primo Pres.te f.f. - RETRIBUZIONE RENATO RORDORF PUBBLICO LUIGI MACIOCE - Presidente Sezione - IMPIEGO Ud. 07/03/2017 - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 28700/2015 BRUNO BIANCHINI - Consigliere ANTONIO MANNA -Consigliere - Rep. hon 15276 DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - C.U. LUCIA TRIA - Consigliere - UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - CARLO DE CHIARA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28700-2015 proposto da: REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta …
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    • domanda di riconoscimento di differenze retributive·
    • atti presupposti·
    • disapplicazione·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • dirigente·
    • fonte contrattuale·
    • fattispecie·
    • giurisdizione civile·
    • impiego pubblico·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa

  • 3TAR Campobasso, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 198
    Provvedimento: Pubblicato il 26/06/2025 N. 00198/2025 REG.PROV.COLL. N. 00207/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il OL (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 207 del 2022, proposto dalla Casa di Cura “ Villa Maria ” s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la Regione OL, il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione OL, il Sub Commissario ad acta per l' …
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    • inammissibilità ricorso·
    • difetto di attribuzione·
    • giurisdizione amministrativa·
    • partecipazione strutture sanitarie·
    • contenimento spesa sanitaria·
    • poteri sostitutivi commissario ad acta·
    • principio di libera iniziativa economica·
    • diritto di difesa·
    • illegittimità derivata·
    • clausola di salvaguardia

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 04/11/2024, n. 373
    Provvedimento: Sentenza n. 373/2024 Depositato il 04/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice VENEZIA ANTONELLO MARIO, Giudice in data 24/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 12/2023 depositato il 04/01/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti 75100 Matera MT …
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    • violazione art. 42 DPR 600/1973·
    • compensazione spese·
    • regime di ristretta base·
    • avviso di accertamento·
    • illegittimità atto prodromico·
    • sanzioni irrogate·
    • cessata materia del contendere·
    • carenza delega·
    • definizione agevolata·
    • nullità per insufficiente motivazione

  • 5TAR Campobasso, sez. I, sentenza 03/07/2025, n. 210
    Provvedimento: Pubblicato il 03/07/2025 N. 00210/2025 REG.PROV.COLL. N. 00233/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 233 del 2022, proposto dalla Associazione Italiana Ospedalità Privata - Sede LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la Regione LI, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanitario della Regione LI, il Sub Commissario …
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    • carenza di istruttoria·
    • commissariamento sanitario·
    • art. 120 Cost.·
    • compensazione spese·
    • prestazioni integrative ad alta specialità·
    • delega di funzioni·
    • eccesso di potere·
    • violazione giudicato·
    • principio di affidamento·
    • clausola di salvaguardia
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Versioni del testo

  • Art. 1. Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 1. All' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono aggiunte, in fine, le parole: "l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ".
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.

    Note all'art. 1:
    - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
    Omissis.
    2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
    3. Omissis.".
    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
  • Art. 2. (Delega di funzioni dei dirigenti). 1. All' articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l' articolo 2103 del codice civile ".
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 165/2001 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
    a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
    b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
    c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
    d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
    e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
    1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l' art. 2103 del codice civile .".
    - Il testo dell' art. 2103 del codice civile e' il seguente:
    "Art. 2103 (Prestazione del lavoro). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
    Ogni patto contrario e' nullo.".
  • Art. 3. Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei
    funzionari internazionali nella pubblica amministrazione 1. All' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l' articolo 2103 del codice civile ";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";
    c) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6";
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    "4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7";
    f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    "5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
    5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7";
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio";
    h) il comma 7 e' abrogato;
    i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    "8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";
    l) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
    "10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali";
    m) al comma 12 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 ";
    n) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: "12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".
    2. All' articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";
    b) il comma 2 e' abrogato.
    3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli" e le parole: "del medesimo ruolo con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi ruoli con le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".
    4. L' articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' sostituito dal seguente:
    "ART. 23 - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
    I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
    2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato".
    5. L' articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' sostituito dal seguente:
    "ART. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
    2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
    3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
    Possono essere ammessi, altresi', dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.
    4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
    5. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
    a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
    b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
    d) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
    e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
    6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 . Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
    7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
    8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
    10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
    6. E' fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validita' delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti.
    7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove e' prevista tale figura.
    I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attivita' di ordinaria amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, puo' procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto e' conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove cio' non sia possibile, per carenza di disponibilita' di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualita' professionali, al dirigente e' attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa e' compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico. ((1)) 8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
    b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3," sono inserite le seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,".
    --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 28/3/2007, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 7 del presente articolo, "nella parte in cui dispone che i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attivita' di ordinaria amministrazione".