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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1598/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 09/07/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ZIZZA Parte_1
ANGELO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t Controparte_1
Resistente-contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.06.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell' di CP_2 CP_1 dall'01.12.1973 al 30.09.2020, con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Esperto, categoria DS, nonché quale titolare della funzione di coordinamento e sin dal 05.02.2004 della posizione organizzativa relativa alla responsabilità del Servizio Infermieristico Tecnico Aziendale (SITA), conveniva in giudizio la datrice di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto alla monetizzazione e liquidazione delle ferie maturate e non godute per complessivi giorni 94, pari ad euro €.13.327,65 rassegnando le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare il diritto alla indennità economica sostitutiva delle ferie maturate e non goduta al momento della fine del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1 (P. IVA/C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del P.IVA_1 ricorrente della somma pari ad €.13.327,65, calcolata come corrispettivo per le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo (94 giorni x € 141,78/die), o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre interessi e il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito;
- condannare l' Controparte_1
(P. IVA/C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento
[...] P.IVA_1 di tutte le spese e competenze di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.
L' , nonostante la regolare notifica del ricorso ( cfr. ricevuta di avvenuta Controparte_1 consegna del 25.09.2024), non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 25.03.2025.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c
è così decisa.
**
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminare un inquadramento della disciplina normativa e pattizia che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 32 del CCNL Dirigenza sanitaria e veterinaria 2019/2021, ai commi 9 e 11, dispone che: “9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11...”.
“11.Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1”. ( cfr. all. 10 fascicolo ricorrente).
Il contratto collettivo prevede, quindi, la monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio solo all'atto della cessazione del rapporto lavorativo.
Il diritto all'indennità sostitutiva è sancito in via generale dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. n.
66/2003 (applicabile ex art. 2 anche al pubblico impiego): “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.”
Successivamente è intervenuto il D.L. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review), convertito, con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza interpretativa n. 95 del 23.03.2016, ha statuito che permane il diritto del dipendente pubblico all'indennità sostitutiva per ferie non godute quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore.
La Corte di Giustizia Europea, ulteriormente, con sentenza del 20.07.2016 (causa C-
341/2015), ha sancito il principio per cui quando al momento del pensionamento non sia più possibile la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha sempre diritto a un'indennità finanziaria per evitare di non beneficiare in alcun modo di tale diritto in forma pecuniaria.
La Corte Ue, infatti, ha chiarito che l'art. 7, par. 2 della Direttiva 2003/88 non assoggetta tale diritto ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto e al mancato godimento da parte del lavoratore delle ferie annuali cui aveva diritto;
ha precisato infine che il dipendente non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire. Così Corte di giustizia, prima sezione, 18 gennaio 2024, C. - n. 218 del 2022 (Sig. c. Comune di X): “L'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento eur e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”
Anche la giurisprudenza interna si è conformata a tale orientamento.
Si veda ex multis Cass. 18140/2022 “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore
a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur
a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio)” (nello stesso senso Cass.
n. 21780/2022, Cass. n. 29844/2022 e Cass. n. 17643/2023).
Si veda altresì Cass. Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022 “il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro”. Pertanto, la perdita del diritto alle ferie, e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo nel contempo avvisato che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Trasponendo i principi sopra esposti al caso di specie, si rileva che l' Controparte_1 convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, essendo rimasta contumace non ha offerto prova di aver avvertito il dipendente che “la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita dei giorni maturati, senza alcun diritto alla monetizzazione” ( cfr. Cass.
14083/2024).
Pertanto, tenuto conto delle superiori considerazioni, il rifiuto dell' di Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, pari a complessivi giorni 94, come risultante dalla comunicazione prot. 16907 del 28.3.2024 ( cfr. all. fascicolo ricorrente) è da considerarsi illegittimo in quanto contrastante con l'art. 7 della Direttiva
2003/88, come interpretato dalla Corte UE e con i principi di diritto sin qui esposti.
Tanto chiarito, con riferimento al quantum debeatur possono essere condivisi i conteggi di parte, in quanto elaborati nel rispetto della contrattazione collettiva;
deve, pertanto, essere riconosciuta in favore del ricorrente l'indennità sostitutiva per complessivi n. 94 giorni di ferie non goduti, pari alla somma di €.13.327,65
Su tale importo spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994 dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri min/medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 espunta la fase istruttoria non svolta (causa di lavoro, scaglione da 5.201 a 26.000), con distrazione
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1598/2024, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del dott. alla percezione dell'indennità sostitutiva Parte_1 per ferie non godute e, per l'effetto, condanna l' convenuta al pagamento Controparte_1 in suo favore della somma di euro € 13.327,65 oltre alla maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna altresì l' convenuta a rifondere le spese di lite che si liquidano Controparte_1 nella somma di euro € 2.800,00 oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CU se dovuto e versato, I.V.A. e C.P.A con distrazione in favore dell'avv. Angelo Zizza.
Crotone, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei