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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 584 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via G. Da Fiore n. 6, presso lo studio dell'avv. Salvatore Gigliotti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via S. Maria Maggiore n. 57, presso lo studio dell'avv. Nicolino Panedigrano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
E CON
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Controparte_2 C.F._3
Terme (CZ), via B. Musolino, n. 2, presso lo studio dell'avv. Simona Avati, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZA INTERVENIENTE VOLONTARIA
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_2 Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e al fine di sentire CP_3 Controparte_4 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Lamezia Terme, disattesa sin da ora ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare e provvedere: 1) accertare e dichiarare che il manufatto realizzato dai convenuti e, più segnatamente, la tettoia meglio descritta in narrativa, è illegittima ed abusiva in quanto non rispetta le distanze legali previste dal codice di rito per le vedute e perché in contrasto con le altre norme codicistiche in tema di proprietà; 2) condannare, in conseguenza, i convenuti, in solido, e per la causale di cui in citazione, alla rimozione a loro cura e spese del manufatto ovvero di tutte le opere, comprese quelle accessorie, realizzate in violazione dei diritti degli attori ordinando, per l'effetto, il ripristino dello stato dei luoghi oltre al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza dell'attività edilizia contraria alla legge ed in contrasto con i diritti degli attori nella misura complessiva di euro 3.000,00, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa secondo perizia o equità, oltre interessi legali e rivalutazione
1 monetaria come per legge;
3) condannare in ogni caso i predetti convenuti, sempre in solido, alle spese e competenze del presente giudizio”.
A sostegno delle spiegate conclusioni la difesa degli attori deduceva: che, con atto pubblico del 5.2.1979, repertorio n. 34026 a rogito del Notaio Notaro di Lamezia Terme, registrato il Per_1
15.2.1979 con il numero 563, aveva acquistato in comunione legale con il marito Parte_1
dalla società Nuova Temesa s.r.l., la porzione immobiliare facente parte della Parte_2
Palazzina C/5 sita in Nocera Torinese (CZ), confinante, unitamente alle annesse aree pertinenziali, con strada di piano di lottizzazione, con palazzina C/6 e con la restante proprietà della società venditrice;
che, più esattamente, tale porzione immobiliare corrispondeva all'appartamentino di cui all'interno 2 ubicato al piano primo, composto da un soggiorno con angolo cottura, da due piccoli vani e w.c., nonchè di un accessorio terrazzo a livello, e dalle quote proporzionali delle parti e delle quote condominiali con le servitù, gli oneri i patti e le convenzioni con il Comune e la proprietà dei lotti limitrofi, il tutto confinante con gli appartamentini interni 1 e 3 ed il terreno annesso al piano terra;
che era accaduto che, alcuni anni addietro, l'appartamentino posto al piano terra con l'annesso terreno circostante di cui sopra era stato acquistato dai coniugi e i quali, CP_3 CP_4 successivamente, avevano realizzato una costruzione in struttura metallica con tetto in tegole;
che tale “tettoia” si innestava direttamente nel muro che costituisce il piano di calpestio del terrazzo di proprietà degli attori e si proiettava con andatura inclinata sino al muro di cinta che delimita la proprietà dei convenuti confinante, a sua volta, con la strada di lottizzazione che costeggia l'intero edificio;
che siffatta costruzione, peraltro, era stata realizzata in palese violazione delle prescrizioni di cui all'art. 907 c.c. non consentendo quindi l'esercizio del diritto di veduta panoramica e in appiombo sia diretto che obliquo;
che, al tempo stesso, le caratteristiche della costruzione
(realizzata per scopi estranei alla sua funzione tipica) costituivano un “facile” quanto “comodo” accesso alla proprietà degli istanti da parte di estranei oltre a costituire un permanente impedimento all'uso e al godimento più completo del bene di proprietà esclusiva degli attori;
che vano era risultato ogni tentativo di composizione bonaria delle vertenza essendosi reso così necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli attori.
Sulla scorta di tali deduzioni e concludevano come sopra. Parte_2 Parte_1
Si costituivano in giudizio i coniugi e i quali rilevavano che il CP_3 Controparte_4 manufatto in questione era il rifacimento di una tettoia già esistente da ben 35 anni che, a differenza di questa, di dimensioni contenute, copriva tutto il cortile;
rappresentavano, altresì, che con la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 954/2007 era stata rigettata la richiesta di demolizione di detta tettoia avanzata da altri condomini nei loro confronti;
che, inoltre, il rifacimento della tettoia non era illegittimo, né abusivo, in quanto inserito nella DIA e successivamente anche oggetto di sanatoria unitamente ad altro manufatto realizzato. I convenuti deducevano, inoltre, che nessuna norma codicistica era stata violata con la realizzazione della tettoia che era stata agganciata alla soletta comune del balcone e incassata, attraverso il frontalino condominiale, nella metà inferiore della soletta che funge da soffitto per i convenuti, col consenso degli attori, che avevano dato il permesso di entrare nel loro terrazzo per fare eseguire le operazioni di montaggio, senza che venisse limitato il diritto di veduta degli attori. Adducevano, in ogni caso, che avendo avuto il possesso della tettoia per oltre trent'anni, avevano usucapito il diritto a mantenerla. I coniugi convenuti concludevano, pertanto, nel modo seguente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per carenza di legittimazione o interesse ad agire e per infondatezza nel merito rigettare integralmente la domanda attrice e condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze legali”.
2 All'udienza del 7.10.2019 il difensore di ne dichiarava la morte ed il Tribunale CP_3 interrompeva il giudizio, che veniva tempestivamente riassunto da Parte_1
All'udienza fissata per il prosieguo del giudizio compariva il difensore di mentre Controparte_4 con atto volontario del 11.2.2022 interveniva nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. CP_2 la quale chiedeva l'estromissione del giudizio dei convenuti avendo acquistato
[...]
l'appartamento dei coniugi riportandosi in ogni caso a tutte le difese, eccezioni e Persona_2 conclusioni rassegnate da questi ultimi.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'escussione di alcuni testimoni delle parti.
Esaurita l'istruttoria la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ante omnia va rilevato che ancorché sia intervenuta in giudizio ai sensi degli artt. Controparte_2
105 e 111 c.p.c., in qualità di successore a titolo particolare nella titolarità del diritto controverso – a seguito dell'acquisto dell'immobile dei convenuti – questi ultimi non sono stati estromessi dal giudizio, né hanno esplicitamente rinunciato agli atti del giudizio sicché, allo stato, la parte convenuta è ancora parte del processo quale litisconsorte necessario (vedi per casi assimilabili Cass.
n. 18483/2006; cfr. Tribunale Novara 8.4.2010).
Nel merito la domanda degli attori è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Parte attrice ha lamentato la illegittima costruzione, ad opera della convenuta, di una tettoia in violazione delle norme sulle distanze legali, sulle vedute e sulla proprietà chiedendo conseguentemente la riduzione in pristino stato dei luoghi ed il risarcimento del danno subito.
La parte convenuta, nel costituirsi, ha affermato che tale tettoia era la mera ricostruzione di un manufatto esistente da oltre 35 anni sui luoghi di causa e di maggiore volumetria;
che il rifacimento della tettoia era stato autorizzato dall'autorità comunale competente;
che nessuna norma codicistica era stata violata con la realizzazione della tettoia in questione che era stata agganciata alla soletta comune del balcone e incassata, attraverso il frontalino condominiale, nella metà inferiore della soletta che funge da soffitto per i convenuti, col consenso degli attori;
che nessuna limitazione del diritto di veduta degli attori era configurabile;
che, in ogni caso, avevano usucapito il diritto a mantenere la tettoia in questione trattandosi di manufatto esistente da oltre trenta anni.
Così delimitato il thema decidendum ed il correlato thema probandum, bisogna premettere, anzitutto, brevi cenni in materia di osservanza delle distanze legali e di rispetto del diritto di veduta, perché di rilievo ai fini della delibazione delle richieste di parte attrice.
Orbene, giova osservare che secondo la Cassazione l'azione proposta per ottenere l'osservanza delle distanze legali è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (v. Cass. n. 12810/1997).
Pertanto, essa non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'attore, essendo sufficiente che questi dimostri con qualsiasi mezzo, anche presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto (v. Cass. n. 4737/1987). Al riguardo deve considerarsi fondo servente quello del convenuto, se si assume soggetto alla limitazione legale, o quello dell'attore, se il convenuto
3 eccepisce il diritto a mantenere la costruzione alla distanza annunciata come illegale (cfr. Cass.
10074/1991).
Inoltre, in tema di distanze tra le costruzioni sussiste un diritto soggettivo all'osservanza delle stesse indipendente dalla possibilità di costruire, il quale può formare oggetto di tutela a prescindere dall'esistenza di un danno concreto ed attuale (v. Cass. 5362/1979). Per contro si è ritenuto che l'interesse ad agire sia carente quando il proprietario del fondo sia impossibilitato a costruire sul confine (cfr. Cass. 2827/1973).
Nel caso di violazione delle distanze legali legittimato a proporre la domanda di riduzione in pristino è soltanto il proprietario di una preesistente e fronteggiante fabbrica, rispetto alla quale la nuova costruzione venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale. Tale legittimazione non compete al proprietario di altre fabbriche non frontistanti, quantunque comprese nello stesso edificio o nella stessa zona, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in caso di dimostrazione di un concreto pregiudizio economico per la diminuzione di aria, luce, panoramicità
o soleggiamento dell'edificio (v. Cass. 6581/1991). Quanto alla legittimazione passiva l'azione reale diretta al rispetto delle distanze legali, ha come necessario contraddittore il proprietario dell'edificio o di quella parte di esso che si assume essere stata costruita senza l'osservanza delle distanze prescritte (cfr. Cass. civ. n. 1967/1990).
In ordine al sistema di tutele previsto in materia di violazione delle distanze tra costruzioni disciplinate dal Codice Civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza la necessità di una specifica attività probatoria (v. Cass.
3341/2002).
Detto ciò, si osserva che la disciplina delle distanze tra le costruzioni è retta dal principio della prevenzione: il proprietario che costruisce quando nel fondo vicino non sorge alcuna costruzione, non è soggetto ad alcuna limitazione di distanza in quanto l'operatività dell'art. 873 c.c. presuppone l'esistenza di due costruzioni (v. Cass. 790/1986). Tuttavia, sebbene sia indubitabile il favore legislativo per il preveniente, la ratio a cui è informato tale principio non è quella di favorirlo incondizionatamente;
ma è da intendersi nel senso che a sua scelta condiziona il modo in cui il prevenuto può avvalersi della facoltà di edificare. Infatti, il proprietario preveniente può: a) costruire sul confine;
b) costruire osservando una distanza dal confine pari ad un metro e mezzo ovvero pari alla metà della maggiore distanza regolamentare;
c) costruire osservando un distacco dal confine inferiore alla metà della distanza legale o regolamentare. A seconda della scelta in concreto effettuata dal preveniente, il proprietario prevenuto ha l'alternativa di costruire osservando dalla preesistente costruzione il distacco prescritto, ovvero nell'ipotesi sub a) di costruire anch'egli sul confine;
o nell'ipotesi sub c) di avanzare la propria costruzione fino a quella del primo costruttore.
Con ordinanza n. 7744 del 22 marzo 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che costituisce principio consolidato quello secondo il quale in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 873 c.c., il condono edilizio, esplicando i suoi effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non ha incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 872 c.c. per le
4 violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici (tra le tante, v. Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3031).
Tanto illustrato in materia di distanze legali, va sottolineato anche che la parte attrice ha lamentato pure la violazione delle norme in materia di vedute a causa della costruzione della tettoia in oggetto.
Sotto tale profilo è necessario prendere le mosse dalle previsioni che il codice civile dedica alle luci ed alle vedute e ricordare: 1) che le finestre o le aperture sul fondo del vicino sono di due specie, luci quando danno passaggio alla luce ed all'aria ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino, vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi o di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (art. 900 c.c.); 2) che le luci devono essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo con maglie non maggiori tre centimetri, devono avere il lato inferiore ad un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento se sono al piano terreno e non minore di due metri se sono ai piani superiori (art. 901 c.c.); 3) che l'apertura che non ha i caratteri di veduta o prospetto è considerata come luce anche se non sono state osservate le prescrizioni dell'art. 901 c.c.; 4) che il vicino ha sempre diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni del predetto articolo (art. 902 c.c.); 5) che non si possono aprire vedute dirette verso il fondo del vicino se tra il fondo e la faccia esteriore del muro su cui si aprono le vedute direte non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Più in particolare, l'art. 901 c.c., dispone che “le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la composizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”.
Quanto invece alle vedute (o prospetti), si evidenzia che in base all'art. 900 c.c., la veduta può essere di tre specie: a) diretta, quando il confine del fondo contiguo sia parallelo al muro della finestra o le due linee formano un angolo minore di novanta gradi;
b) obliqua se le due linee formano un angolo retto ovvero ottuso;
c) laterale se le due linee vengono a formare una retta.
Gli elementi cui si deve far necessariamente riferimento per individuare l'esistenza di una veduta sono dati da segni esteriori dovendosi avere riguardo alla destinazione permanente dell'opera, da ricercare non nell'intenzione del proprietario, ma nella natura dell'opera oggettivamente considerata e a prescindere dalla destinazione del locale nel quale sono state create (v. Cass. n. 6737/1986).
Pertanto, si ha veduta quando l'opera oggettivamente considerata, per l'ubicazione, la consistenza e la struttura, determini il normale e permanente assoggettamento del fondo del vicino al relativo onere (v. Cass. n.4512/1985). Oltre alla “inspectio” ed alla “prospectio” verso il fondo del vicino è necessario che la possibilità di guardare e di sporgere il capo nel fondo del vicino possa avere luogo senza l'uso di mezzi artificiali, con riferimento ad una persona di statura normale (cfr. Cass.
n.13270/1991). Non rileva, invece, che essa non sia amena o che fornisca al fondo dominante una ridotta utilitas (v. Cass. n. 4512/1985).
Inoltre, è necessario rammentare, sempre con riferimento alle vedute, che l'art. 905 c.c. prevede che per l'apertura delle stesse (che abbiano i suddetti requisiti della “inspectio” e della “prospectio”) debba sussistere una distanza di un metro e mezzo tra il fondo vicino e la facciata esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette. La stessa distanza è prevista per i balconi e le altre opere munite di
5 parapetto. Mentre per le vedute laterali ed oblique la distanza legale prevista dal fondo vicino deve essere di settantacinque centimetri (secondo il dettato dell'art. 906 c.c.). A norma dell'art. 907 c.c. è previsto che “quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”.
Dal complesso delle suddette disposizioni in materia di vedute, deriva quindi che, a differenza di quanto accade per le luci, l'apertura di vedute prive dei requisiti legali dà diritto al proprietario del fondo (finitimo e non), verso cui le vedute sono aperte, di chiedere l'arretramento delle stesse in modo tale da rispettarne le distanze legali. Inoltre, dato che l'apertura di vedute a distanze inferiori a quelle legali costituisce un vero e proprio peso imposto al fondo vicino per l'utilità del fondo dal quale promanano le vedute, è possibile configurare in tale situazione una vera e propria servitù
(attiva per il fondo che gode della veduta e passiva per il fondo che invece la subisca) che può generarsi o per volontà (negoziale) delle parti stesse, o per usucapione ventennale (nel caso in cui il proprietario del fondo vicino subisca inerte per il tempo necessario ad usucapire la illegittima apertura di vedute dal fondo vicino verso il proprio fondo), ovvero, ancora, per destinazione del padre di famiglia (se la veduta aperta a distanza inferiore a quella legale promani da un'opera visibile a cui sono state strutturalmente asservite le ulteriori opere insistenti su fondi vicini).
Deve rilevarsi, inoltre, perché di estremo interesse ai fini della presente decisione, che il diritto di veduta in appiombo si esercita in senso perpendicolare per cui il titolare del diritto può guardare il fondo sottostante dai piani superiori (Cassazione 13012/2000 e 448/1982). La giurisprudenza ritiene che il condomino ha diritto di esercitare la veduta in appiombo dalle proprie aperture fino alla base dell'edificio e di opporsi alla costruzione lesiva dell'esercizio del suo diritto senza che rilevino esigenze di contemperamento con i diritti dominicali e la privacy del vicino (Cassazione 5732/2019;
17695/2016; 955/2013;13012/2000; 1261/1997;3109/1993; 2873/1991).
Il condomino ha diritto alla veduta verso il basso, anche nel caso in cui l'ostacolo provenga da opera realizzata su proprietà esclusiva di altro condomino. L'articolo 907 Codice Civile vieta la costruzione a distanza inferiore ai tre metri dalle vedute dirette aperte sul fondo finitimo. La violazione si configura quando la costruzione viene realizzata a distanza inferiore a quella prescritta. Pertanto, quando si è acquistato il diritto di veduta sul fondo del vicino, quest'ultimo, nella installazione dell'opera deve rispettare le distanze in verticale e in appiombo per consentire le vedute dirette e quindi tenersi a tre metri sotto la soglia dell'appartamento sovrastante.
Va sempre rimossa la costruzione situata a distanza inferiore ai tre metri. La legge prevede in favore del titolare della veduta un diritto assoluto al rispetto della distanza legale da parte della costruzione del vicino.
Il diritto di guardare la base dell'edificio senza frapposizione di alcun ostacolo non può essere compresso o impedito sul presupposto di un diritto alla riservatezza del vicino. Si consideri che l'asservimento del fondo inferiore alla veduta del fondo superiore si origina dal primo proprietario
(solitamente il costruttore-venditore) per cui chi ha acquistato il fondo gravato della servitù di veduta non può lamentarsene. La violazione del diritto di veduta si determina quando viene realizzata una «fabbrica» di qualsiasi materiale e forma, idonea ad ostacolare stabilmente l'esercizio
6 della «inspectio» e «prospectio». Ciò presuppone che l'opera oltrepassi il perimetro del balcone sovrastante.
Quindi, il che ha trasformato la propria corte esclusiva costruendovi un'opera, CP_5 elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, viola la normativa sulle distanze quando l'opera si estende su altra area della corte esclusiva fuori dalla proiezione perimetrale del sovrastante balcone.
L'articolo 900 Codice Civile, inoltre, precisa che le vedute sono finestre o altre aperture che permettono di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente sul fondo del vicino.
Adotta il lemma «fondo» nel cui novero si ricomprendono le unità immobiliari, i terreni ed ogni tipologia costruttiva.
La servitù di veduta in appiombo si delinea tutte le volte in cui si esercita la restrizione dei poteri inerenti al diritto di proprietà individuati dalle norme sulle distanze. Inoltre, si evidenzia che i giudici di legittimità ritengono ininfluente il carattere di precarietà dell'opera. Affermano che in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, e, tuttavia, il carattere precario non esclude l'idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta esercitata dal titolare del diritto (Cassazione 21501/2007).
Infine, la giurisprudenza ha precisato che il rispetto delle distanze si estende in senso orizzontale e verticale: «poiché le vedute implicano il diritto ad una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della medesima, ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa» (Cassazione 4608/2012; 4389/2009; 15381/2001; 5390/1999).
Delineata nei suesposti termini generali tutta quanta la disciplina normativa e ermeneutica inerente al rispetto delle distanze legali tra le costruzioni e alle vedute occorre verificare in concreto se, nell'ipotesi in esame, siffatti reticolati normativi e principi giurisprudenziali siano stati effettivamente rispettati nell'esecuzione delle opere denunciate dalla parte attrice. Prima, però, bisogna evidenziare che nessun pregio può avere l'eccezione di usucapione sollevata dalla parte convenuta, la quale costituisce un'eccezione in senso stretto e dev'essere, come tale, sollevata in giudizio, mediante la deduzione di tutti i relativi fatti costitutivi, nel termine che, secondo la normativa processuale applicabile ratione temporis, il convenuto deve rispettare, a pena di decadenza, per la tempestiva deduzione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio (v. Tribunale di
Bari, sentenza del 9.3.2022).
Invero, “nel giudizio di “negatoria servitutis”, l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.” (Cass. civ.
n. 18322/2023).
Nel caso di specie l'eccezione di usucapione formulata dai convenuti è stata tardiva per mancato rispetto del termine ex art. 167 c.p.c. (i convenuti originali si sono costituiti in giudizio in data
14.9.2015 mentre la prima udienza indicata in citazione era fissata per il 27.7.2015), sicchè è irrimediabilmente inammissibile.
Ciò posto, tutte le domande di parte attrice devono essere respinte dal momento la tettoia per cui è causa non costituisce una nuova costruzione ma il rifacimento di una tettoia preesistente che ha rimpiazzato.
7 In termini generali, va affermato che la tettoia va collocata nell'alveo delle vere e proprie costruzioni: “costituisce costruzione, ai sensi dell' art. 873 c.c., anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria ed abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo” (v. Cassazione civile, sez. II, 21/02/2019, n. 5145; per il merito v. Tribunale Ferrara, 12/06/2017, n. 619: “Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali, stabilite dagli articoli 873 e seguenti del c.c. e dalle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo. Nel caso di specie, l'opera oggetto della contesa era una struttura formata da travi di legno, ancorata al terreno, che fungeva da tettoia, adibita al parcheggio di biciclette o di un'autovettura che, pertanto, doveva considerarsi una vera e propria costruzione, per la quale doveva rispettarsi il disposto dell'articolo 873 del c.c. sulle distanze minime dalla proprietà altrui”; cfr. ancora Tribunale Padova sez. I, 10/10/2006: “Si può acquistare per usucapione la servitù attinente al mancato rispetto delle distanze legali tra vicini, quando la suddetta servitù sia apparente. Tale è quella che prevede un'opera visibile e permanente destinata all'esercizio della servitù stessa. La erezione a confine di una tettoia rappresenta una "costruzione" idonea ai fini di cui sopra, quando risulta che tale manufatto sia stabilmente ancorato al suolo, quindi non mobile, e che, seppur dotato di ruote, risulti non essere mai stato spostato”; vedi pure Tribunale Castrovillari 11/12/2018, n. 1102: “I caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione presenti in un'opera (nella specie: tettoia) consentono di escluderne la natura precaria e di qualificarla come nuova costruzione e come tale soggetta al rispetto delle distanze legali, per cui risulta illegittima perché costruita in violazione delle distanze previste dal codice civile ma anche perché impedisce ai proprietari dell'appartamento sovrastante la veduta appiombo sino alla base dell'edificio”; cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. I, 23/03/2018, n. 732).
A ulteriore conferma della riconducibilità della tettoia nell'ambito della nozione di “costruzione” è,
d'altro canto, utile ricordare che, “in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, ai sensi dell' art. 907 cod. civ., per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, e, tuttavia, il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto. Né può avere rilevanza l'eventuale condono edilizio concesso, non avendo incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere le tutela ripristinatoria apprestata dall' art. 872 cod. civ. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici” (Tribunale Salerno, sez. II, 13/07/2017, n. 3524).
Si è ripetutamente affermato, infatti, che deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione (Cass. n.
20574/2007).
In altri termini, ai fini delle norme codicistiche sulla proprietà, la nozione di costruzione non è limitata a realizzazioni di tipo strettamente edile, ma si estende ad un qualsiasi manufatto, avente caratteristiche di consistenza e stabilità, per le quali non rileva la qualità del materiale adoperato
(Cass. n. 4679/2009 in motivazione pag. 6, nonchè Cass. n. 22127/2009 che ha ritenuto che
8 integrasse la nozione di "costruzione" una baracca di zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali ma dotata di copertura).
Se la tettoia, in sé e per sé può individuare una costruzione rilevante ai fini della normativa sulle distanze legali e le vedute, la questione giuridica fondamentale nell'odierno giudizio riguarda, invece, la possibilità di ritenere il manufatto realizzato dagli originali convenuti come “nuova costruzione” piuttosto che come intervento di ricostruzione della tettoia preesistente.
La peculiarità del caso riguarda il fatto che non vi è perfetta coincidenza tra la vecchia e la nuova costruzione, come è facilmente verificabile da un semplice raffronto tra le varie fotografie allegate agli atti di causa (cfr. doc. 6 fascicolo di parte convenuta;
vedi anche dichiarazioni teste Tes_1
verbale di udienza del 17.7.2017 fascicolo d'ufficio), che rammostrano come la tettoia attuale
[...] abbia una ampiezza minore rispetto a quella precedente non estendendosi più per l'intera area del cortile dell'unità immobiliare interessata.
Il quesito cui occorre dare risposta, pertanto, riguarda la possibilità di ritenere opera di ricostruzione quella che presenti una riduzione della volumetria rispetto alla costruzione precedente.
Al riguardo, il Tribunale ritiene che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), (Definizioni degli interventi edilizi) che ha riprodotto la L. n. 457 del 1978, art. 31, debba essere interpretato nel senso che possa ricondursi alla nozione di ricostruzione, il manufatto che, pur presentando una non perfetta coincidenza con la costruzione preesistente, presenti delle modifiche tali da comportare una riduzione dell'ingombro della sagoma e una diminuzione della volumetria.
L'orientamento consolidato in materia della giurisprudenza di legittimità, infatti, è nel senso che nell'ambito delle opere edilizie la semplice "ristrutturazione" si verifica ove l'intervento edilizio interessi un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali (muri perimetrali, strutture copertura), nel mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorchè dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza variazioni rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, senza aumenti di volumetria. In presenza di tali aumenti si verte, invece, nell'ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 15041 del 2018;
Sez. U. Ord. n. 21578 del 2011).
In altri termini, ai fini dell'applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti.
Sulla scorta della medesima ratio si è anche detto che "in tema di distanze tra costruzioni, ove lo strumento urbanistico locale non contenga una norma espressa che estenda alle "ricostruzioni" le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le "nuove costruzioni", la disciplina dettata per queste ultime trova applicazione solo relativamente a quella parte del fabbricato ricostruito che eccede i limiti di quello preesistente" (Cass., Sez. 2, Sent. n. 472 del 2016) e che la ristrutturazione edilizia, qualora non comporti aumenti di superficie o di volume non configura una nuova costruzione, sicchè è inapplicabile la disciplina in tema di distanze ex art. 873 c.c. (Cass. civ., Sez.
2, Sent. n. 10873 del 2016).
La nozione di ricostruzione nel senso sopra indicato, pertanto, risulta coerente con i precedenti della
Cassazione che qualificano come nuova costruzione, ai fini delle distanze tra costruzioni in caso di
9 demolizione e ricostruzione, solo il nuovo manufatto che presenti un aumento della volumetria o un aumento della sagoma di ingombro.
Nella specie, la tettoia ricostruita dai convenuti presenta una volumetria sensibilmente ridotta rispetto a quella preesistente e una riduzione dell'ingombro della sagoma.
Il manufatto in oggetto deve ricondursi quindi alla nozione di ricostruzione, ai sensi del D.P.R. n.
380 del 2001. Infatti “Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 1978 (oggi art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) -, è ravvisabile una "ricostruzione", quando l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino della costruzione precedente, ma anche nella riduzione della volumetria rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio; è ravvisabile, viceversa, una "nuova costruzione", quando l'opera di modifica si traduce non soltanto nella realizzazione "ex novo" di un fabbricato, ma anche in qualsiasi modificazione della volumetria dell'edificio preesistente che ne comporti un aumento della volumetria, con la conseguenza che solo all'ipotesi di "nuova costruzione" è applicabile la disciplina in tema di distanze ai sensi dell'art. 873 c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha qualificato come "ricostruzione" un manufatto - nella specie una tettoia-veranda - che presentava, rispetto a quello preesistente, un decremento della superficie, tanto da determinare un aumento del distacco dal confine di 40 cm)”) (v. Cassazione civile sez. II,
15/12/2020, n.28612).
Invero, “nell'ambito delle opere edilizie, la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio di cui sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima” (v. Cassazione civile, sez. I, 08/05/2024, n. 12535).
Nel caso di specie, la tettoia realizzata dai convenuti nel 2002 era il semplice rifacimento di quella precedente di cui ha finanche ridotto la volumetria e l'ingombro a nulla rilevando, sotto tale aspetto, il mutamento del materiale utilizzato per la sua copertura (tegole in luogo di canne) (vedi così anche
Tribunale Lamezia Terme n. 954/2007).
Tale ristrutturazione edilizia non ha comportato aumenti di superficie o di volume e, dunque, non configura una nuova costruzione, sicché è inapplicabile la disciplina in tema di distanze ex art. 873
c.c. e la relativa tutela ripristinatoria.
Certamente applicabile sarebbe stato, invece, l'art. 873 c.c. ove l'opera edilizia denunciata avesse dato luogo ad un ampliamento del preesistente manufatto in superficie e in volume (cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 1556 del 26/01/2005).
D'altronde occorre evidenziare che non è dimostrato che al momento della realizzazione della precedente tettoia fossero state violate le norme in tema di distanze vigenti al momento della sua realizzazione. Non è stato dimostrato, in particolare, se il manufatto originale violava le distanze legali, cosa che non è stata accertata neanche nella sentenza n. 954/2007 di questo Tribunale.
Alla stessa maniera e per gli stessi motivi, non può essere applicata la disciplina in materia di vedute.
10 La Cassazione, infatti, ha chiarito, recentemente, che “in tema di servitù prediali, il diritto di pretendere (ai sensi dell'articolo 907 del c.c.) l'osservanza della distanza in ordine alla servitù di veduta, acquistata per usucapione, verso il fondo del vicino, ha ad oggetto solo le nuove costruzioni, non anche le eventuali ricostruzioni di edifici demoliti, potendo questi essere ricostruiti” (v.
Cassazione civile, sez. II, 12/12/2023, n. 34717).
Il contenuto della servitù di veduta, infatti, non può comprendere le eventuali ricostruzioni
(Cassazione civile sez. II, 12/05/2003, n.7257).
Chi ha acquisito un diritto di veduta può richiedere che venga applicato il regime delle distanze legali previsto dall'art. 907 c.c. nei confronti di chi esegue una nuova costruzione e non già nei confronti di chi, dopo aver demolito un edificio, lo ricostruisce.
Oltretutto va sottolineato che la preesistente tettoia, realizzata in ferro con copertura in “cannucce” impediva alla parte attrice (e a suoi danti causa negoziali) la veduta a piombo e quella obliqua.
Sicchè nessun eventuale acquisto per usucapione di tale diritto di veduta si è mai potuto concretizzare prima della ricostruzione del manufatto di che trattasi considerato che risulta dall'istruttoria svolta che la precedente tettoia esisteva sui luoghi di causa addirittura dall'epoca della prima costruzione del fabbricato oggetto di causa (cfr. lettera del 25.3.2003 avv. Lelio
Marasco per conto dei coniugi e , doc. 2 fascicolo di parte convenuta;
v. anche CP_6 CP_7 dichiarazioni teste verbale di udienza del 17.7.2017 fascicolo d'ufficio). Testimone_1
La tettoia per cui è causa, peraltro, non ha implicato alcun pregiudizio all'equilibrio architettonico ed estetico pregresso, per quanto già accertato dal Tribunale di Lamezia Terme nella surrichiamata sentenza n. 954/2007.
Né può dirsi essere stata realizzata per scopi estranei alla sua funzione tipica che rimane sempre quella di copertura e di riparazione dagli agenti atmosferici.
Nondimeno non può essere considerata “pericolosa” perché agevolatrice di accesso per estranei dal momento che, nella specie, l'accesso di terzi non è né facile né comodo considerato che la tettoia è alta e che sui due lati esterni è protetta da inferriate appuntite allo scopo di ostacolare l'accesso di terzi (che in ogni caso mai si è verificato, ciò costituendo dimostrazione concreta della inutilizzabilità della tettoia quale comodo ingresso all'appartamento del primo piano di parte attrice da parte di sconsiderati).
Non sussistendo le violazioni delle distanze legali, di quelle in materia di vedute e sulla proprietà denunciate dalla parte attrice deve essere respinta, di conseguenza, anche la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti
Cass. 16 maggio 2012, n. 7663).
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena esposte, vanno respinte tutte le domande di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto.
In merito alle spese di lite del presente giudizio si ritiene che la particolarità e varietà delle questioni fattuali e giuridiche sottoposte al Tribunale insieme alla volontà di questo Giudice di cercare di eliminare ogni ulteriore possibilità di conflitto tra le parti onde facilitarne per il futuro la riconciliazione e il ristabilimento di buone relazioni di vicinato, consente l'integrale compensazione delle spese processuali tra i disputanti, anche con riferimento alla terza interveniente volontaria, in
11 deroga al principio della soccombenza e tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (vedi Corte Cost. 19.4.2018 n. 77).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) respinge tutte le domande di parte attrice;
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 17 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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