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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 589/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al RG N R.G. 589/2021 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
(CF ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
RO atti RICORRENTE E (CF nato a [...] il [...] con l' Avv. Controparte_1 C.F._2 me RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.03.2025 le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1 in relazio concordatario celebrato in Carbognano il 04/08/
[...] risulta dal registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carbognano dell'anno 2007, Parte 2, Serie A, n.
2. A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del processo le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status, rimettendo il Giudice delegato la decisione al Collegio.
La domanda è fondata. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede:
1.dichiara la separazione personale tra e in data in relazione Parte_1 Controparte_1 al matrimonio celebrato in data 04/08/2007 in Carbognano (anno 2007, Parte 2, Serie A, n. 2) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Spese al definitivo;
3. Dispone per il prosieguo come da provvedimento che segue. Viterbo, 12/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
R.G. 589/2021
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni
P.Q.M.
fissa l' udienza del 26.03.2025 ore 11,00 davanti al dr. Eugenio M. Turco per prosieguo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 12/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al RG N R.G. 589/2021 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
(CF ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
RO atti RICORRENTE E (CF nato a [...] il [...] con l' Avv. Controparte_1 C.F._2 me RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.03.2025 le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1 in relazio concordatario celebrato in Carbognano il 04/08/
[...] risulta dal registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carbognano dell'anno 2007, Parte 2, Serie A, n.
2. A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del processo le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status, rimettendo il Giudice delegato la decisione al Collegio.
La domanda è fondata. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede:
1.dichiara la separazione personale tra e in data in relazione Parte_1 Controparte_1 al matrimonio celebrato in data 04/08/2007 in Carbognano (anno 2007, Parte 2, Serie A, n. 2) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Spese al definitivo;
3. Dispone per il prosieguo come da provvedimento che segue. Viterbo, 12/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
R.G. 589/2021
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni
P.Q.M.
fissa l' udienza del 26.03.2025 ore 11,00 davanti al dr. Eugenio M. Turco per prosieguo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 12/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco