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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 29/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Veronica Anna TEDESCO Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Francesco BORGO Controparte_1 PALAZZO appellata
***
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 19/03/2024 proponeva opposizione all'esecuzione, Parte_1 nella specie di opposizione all'intimazione di pagamento n. 039 2024 90010257 86/000 del 6.2.2024, notificata in data 29/2/2024 dall' Controparte_2
, esponendo che la stessa si riferisce anche a ad alcune cartelle di
[...] pagamento ed avvisi di addebito rientranti nella giurisdizione del giudice del lavoro di Ferrara e di cui ai seguenti numeri: - cartella di pagamento n. 039 2012 0005140963 000 per € 108,48 - cartella di pagamento n. 039 2018 0003045828 000 per € 69,33 - avviso di addebito n. 339 2014 0001719631 000 per € 11.637,13 - avviso di addebito n. 339 2016 0000140011 000 per € 7.511,16. Deduceva che i predetti atti di riscossione non gli erano mai stati notificati. Deduceva
pag. 1 di 6 altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie riportate nei predetti atti di riscossione, mai ricevuti. Contestava anche nel merito le somme pretese, in quanto “tali importi dovrebbero comunque essere adeguati facendo applicazione delle norme che si sono succedute nel tempo in merito allo stralcio dei debiti di importo inferiore rispettivamente ad € 5.000, € 1.000 e, da ultimo, allo stralcio parziale di sanzioni ed interessi;
nel merito si osserva che tali stralci trovano applicazione ex lege e quindi non necessitano di richiesta ad hoc da parte dell'interessato”. Concludeva chiedendo:
2. nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle seguenti cartelle di pagamento/avvisi di addebito: cartella di pagamento n. 039 2012 0005140963 000 cartella di pagamento n. 039 2018 0003045828 000 avviso di addebito n. 339 2014 0001719631 000 avviso di addebito n. 339 2016 0000140011 000; 3. nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata e la nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica di tutte le cartelle di pagamento/avvisi di addebito impugnati e l'intervenuta decadenza dell'amministrazione procedente alla loro riscossione e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
4. nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 039 2024 90011257 86/000 per i motivi esposti in narrativa;
5. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge”.
2. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo Controparte_2 preliminarmente la chiamata in causa dell' “anche per essere manlevata e CP_3 tenuto indenne da quanto eventualmente la stessa dovesse esser tenuta a corrispondere a parte ricorrente”. Sollevava, poi, eccezione di incompetenza per materia del giudice adito relativamente alla cartella di pagamento n. 03920120005140963 000 (relativa a contravvenzioni del Codice della Strada) nonché eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
in relazione agli avvisi di addebito. Eccepiva anche l'inammissibilità
[...] dell'opposizione perché tardiva. Chiedeva, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta.” Il Tribunale adito ha pronunciato sentenza con la quale, accolta l'eccezione di incompetenza per materia (violazioni del Codice della Strada) sollevata dalla CP_4 rispetto ad una delle due cartelle sottese all'intimazione impugnata, ha dichiarato sussistente la giurisdizione del Giudice Tributario circa l'altra cartella – inerente ticket sanitario, per giurisprudenza da esso richiamata ritenuto “tassa” – e, rispetto ai due avvisi di addebito pure sottesi all'intimazione opposta, ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla resistente citando Cass. SS. UU. N, 7514/2022 nella quale è sancito il principio per cui “Deve ritenersi (…) per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24 (D.Lgs. n. 46/1999), il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere
pag. 2 di 6 un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento”. 2. Ha proposto appello il censurando la sentenza di primo grado sulla Pt_1 scorta di n. 7 motivi:
1. “Sussistenza della giurisdizione ordinaria rispetto alla cartella di pagamento n.039 2018 0003045828 000” (va dato rilievo a diversa giurisprudenza, sub specie sentenza n. 6269 dell'11/05/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che, richiamando gli orientamenti di legittimità e più in particolare Cass. SS.UU., Sent. n. 21961/2021, ha ricordato che per il ticket sanitario non ricorrono i presupposti dell'obbligazione tributaria poiché non ricorre il pagamento di un servizio dovuto da una generalità di cittadini a prescindere dalla sua fruizione e nemmeno si tiene conto della capacità contributiva di ognuno: la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario).
2. “Sussistenza della legittimazione passiva di in Controparte_2 relazione agli avvisi di addebito n.339 2014 0001719631 000 e n.339 2016 0000140011 000” (la giurisprudenza al riguardo richiamata dal Giudice di prime cure è inconferente, attenendo ad ipotesi di impugnazione di un estratto di ruolo recante iscrizione di crediti esattoriali portati da cartelle mai notificate, rispetto al quale il ricorrente chiedeva l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione senza fare valere vizi dell'azione esecutiva. Nel caso di specie invece, trattandosi di ricorso avverso intimazione di pagamento, si sono voluti far valere sia vizi di merito sia vizi di regolarità formale e/o di validità della procedura di riscossione, rispetto alla quale il concessionario assume legittimazione passiva).
3. “Mancata notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito” (controparte non ha fornito adeguata prova di aver validamente notificato gli atti impugnati i quali, se così è, non possono costituire legittimo titolo in forza del quale promuovere azione esecutiva);
4. “Mancata prova del contenuto integrale di cartelle di pagamento e avvisi di addebito e del collegamento tra le stesse e la relazione di notifica” (laddove non sia possibile riscontrare, attraverso la loro produzione in giudizio, se le cartelle asseritamente notificate presentino tutti i requisiti prescritti per legge, si determina un vizio che rende la notifica nulla. La mera relata, infatti, disgiunta dall'atto, non contiene alcuno dei suddetti elementi: indicazione del responsabile del procedimento, data d'iscrizione a ruolo, trasmissione ed esecutività dello stesso ecc.);
5. “Mancata prova di avere eseguito la notifica nei luoghi e nei confronti dei soggetti individuati per legge” (si sono riscontrati vizi di notifica nel caso concreto che inficiano la procedura notificatoria a tal punto da invalidarla);
pag. 3 di 6 6. “Avvenuta prescrizione quinquennale e conseguente decadenza dalle pretese” (le pretese impositive sono ormai prescritte, con conseguente decadenza dal potere di pretendere qualunque importo: tenuto conto delle annualità cui si riferiscono i tributi e di quelle della presunta notifica dei titoli impugnati, risulta essere in ogni caso certo che la prescrizione sia oramai ampiamente maturata, con la conseguenza che le relative pretese impositive devono ritenersi certamente estinte);
7. “Nel merito: illegittimità delle pretese avanzate (saldo e stralcio)” (tenendo presenti gli anni di riferimento delle pretese impositive ne discende che i relativi importi dovrebbero comunque essere adeguati facendo applicazione delle norme che si sono succedute nel tempo in merito allo stralcio dei debiti di importo inferiore rispettivamente ad €. 5.000, €.
1.000 e, da ultimo, allo stralcio parziale di sanzioni ed interessi;
nel merito si osserva che tali stralci trovano applicazione ex lege e quindi non necessitano di richiesta ad hoc da parte dell'interessato.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' la quale, presa CP_4 compiutamente posizione a confutazione di ciascuno dei motivi di appello, ha concluso per il rigetto del proposto appello e conferma dell'impugnata sentenza.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. L'appello è infondato e deve essere respinto. La giurisdizione relativa alla posta debitoria del ticket sanitario si appartiene infatti alla Giustizia Tributaria (cfr. Cassazione civile sez. un., 09/01/2007, n. 123, secondo cui “In applicazione dell'art. 2 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'art. 12 l. 28 dicembre 2001 n. 448 - il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il S.s.n., nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio - è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per il S.s.n. e delle relative sanzioni. La S.C., nell'affermare tale principio, ha riconosciuto la natura tributaria del contributo predetto, trattandosi di prestazione che non trova giustificazione né in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, né in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione ed il beneficio ricevuto dal singolo, sussistendo tale imposizione anche se l'interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l'assistenza sanitaria, non vi ricorre;
ne consegue l'infondatezza della questione di costituzionalità, con riguardo agli art. 25 e 102 cost., non avendo la S.C. ritenuto superato il limite di non snaturare le materie attribuite alle commissioni tributarie, secondo il monito della Corte cost. nell'ordinanza n. 144 del 1998, tenuto conto della natura tributaria del contributo in questione” – successive conformi cfr. Sez. 5^, Ordinanza n. 14997 del 08/06/2018)
5. Quanto alla mancanza decisiva del solo contraddittore legittimato, le considerazioni del primo giudice sono corrette e perfettamente aderenti alla natura del contenzioso, dovendosi rilevare che in prime cure la ricorrente eccepito la
pag. 4 di 6 prescrizione dei crediti – per i vizi di notifica anche qui riproposti – “… delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito e conseguente decadenza dalle pretese Nel caso di specie, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione non sono mai state notificati al Ricorrente. Pertanto le pretese da essi portate sono ormai prescritte, con conseguente decadenza di di ogni potere Controparte_2 dal pretendere qualunque importo” E' dunque evidente che oggetto della domanda (rectius opposizione) recuperatoria è proprio e precisamente l'accertamento negativo delle pretese dell' , il che, CP_3 evidentemente, trascende una mera verifica della regolarità dell'iter esecutivo (al cui accertamento, peraltro, non vi sarebbe interesse, poiché non è la ritualità in sé dell'esecuzione a dover essere scrutinata, ma la sua idoneità a pervenire legittimamente al risultato di apprensione materiale del dovuto). Il principio di Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514 è chiaro nel richiedere la presenza dell'ente creditore (senza tuttavia che ricorra un litisconsorzio necessario), con conseguente corretto rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva del convenuto (“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”)
6. Rimangono evidentemente assorbiti gli ulteriori motivi, concernenti il merito della pretesa – cui era funzionale la censura concernente l'irregolarità delle notifiche. L'appello deve dunque essere respinto.
7. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese tutte e da distrarre ex art. 93 c.p.c. – seguono la soccombenza, apparendo di giustizia disporre nuovamente parziale compensazione, per la relativa novità dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che conduce alla definizione del contenzioso sulla base del rilievo di difetto di legittimazione passiva del contradditore convenuto. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 5 di 6
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 153/2024 del Tribunale di Parte_1
Ferrara pubblicata il giorno 19/7/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello e
2. condanna l'appellante al pagamento della metà delle spese del grado, liquidate per l'intero in €.2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 16/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 29/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Veronica Anna TEDESCO Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Francesco BORGO Controparte_1 PALAZZO appellata
***
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 19/03/2024 proponeva opposizione all'esecuzione, Parte_1 nella specie di opposizione all'intimazione di pagamento n. 039 2024 90010257 86/000 del 6.2.2024, notificata in data 29/2/2024 dall' Controparte_2
, esponendo che la stessa si riferisce anche a ad alcune cartelle di
[...] pagamento ed avvisi di addebito rientranti nella giurisdizione del giudice del lavoro di Ferrara e di cui ai seguenti numeri: - cartella di pagamento n. 039 2012 0005140963 000 per € 108,48 - cartella di pagamento n. 039 2018 0003045828 000 per € 69,33 - avviso di addebito n. 339 2014 0001719631 000 per € 11.637,13 - avviso di addebito n. 339 2016 0000140011 000 per € 7.511,16. Deduceva che i predetti atti di riscossione non gli erano mai stati notificati. Deduceva
pag. 1 di 6 altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie riportate nei predetti atti di riscossione, mai ricevuti. Contestava anche nel merito le somme pretese, in quanto “tali importi dovrebbero comunque essere adeguati facendo applicazione delle norme che si sono succedute nel tempo in merito allo stralcio dei debiti di importo inferiore rispettivamente ad € 5.000, € 1.000 e, da ultimo, allo stralcio parziale di sanzioni ed interessi;
nel merito si osserva che tali stralci trovano applicazione ex lege e quindi non necessitano di richiesta ad hoc da parte dell'interessato”. Concludeva chiedendo:
2. nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle seguenti cartelle di pagamento/avvisi di addebito: cartella di pagamento n. 039 2012 0005140963 000 cartella di pagamento n. 039 2018 0003045828 000 avviso di addebito n. 339 2014 0001719631 000 avviso di addebito n. 339 2016 0000140011 000; 3. nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata e la nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica di tutte le cartelle di pagamento/avvisi di addebito impugnati e l'intervenuta decadenza dell'amministrazione procedente alla loro riscossione e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
4. nel merito: accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 039 2024 90011257 86/000 per i motivi esposti in narrativa;
5. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge”.
2. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo Controparte_2 preliminarmente la chiamata in causa dell' “anche per essere manlevata e CP_3 tenuto indenne da quanto eventualmente la stessa dovesse esser tenuta a corrispondere a parte ricorrente”. Sollevava, poi, eccezione di incompetenza per materia del giudice adito relativamente alla cartella di pagamento n. 03920120005140963 000 (relativa a contravvenzioni del Codice della Strada) nonché eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
in relazione agli avvisi di addebito. Eccepiva anche l'inammissibilità
[...] dell'opposizione perché tardiva. Chiedeva, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta.” Il Tribunale adito ha pronunciato sentenza con la quale, accolta l'eccezione di incompetenza per materia (violazioni del Codice della Strada) sollevata dalla CP_4 rispetto ad una delle due cartelle sottese all'intimazione impugnata, ha dichiarato sussistente la giurisdizione del Giudice Tributario circa l'altra cartella – inerente ticket sanitario, per giurisprudenza da esso richiamata ritenuto “tassa” – e, rispetto ai due avvisi di addebito pure sottesi all'intimazione opposta, ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla resistente citando Cass. SS. UU. N, 7514/2022 nella quale è sancito il principio per cui “Deve ritenersi (…) per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24 (D.Lgs. n. 46/1999), il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere
pag. 2 di 6 un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento”. 2. Ha proposto appello il censurando la sentenza di primo grado sulla Pt_1 scorta di n. 7 motivi:
1. “Sussistenza della giurisdizione ordinaria rispetto alla cartella di pagamento n.039 2018 0003045828 000” (va dato rilievo a diversa giurisprudenza, sub specie sentenza n. 6269 dell'11/05/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che, richiamando gli orientamenti di legittimità e più in particolare Cass. SS.UU., Sent. n. 21961/2021, ha ricordato che per il ticket sanitario non ricorrono i presupposti dell'obbligazione tributaria poiché non ricorre il pagamento di un servizio dovuto da una generalità di cittadini a prescindere dalla sua fruizione e nemmeno si tiene conto della capacità contributiva di ognuno: la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario).
2. “Sussistenza della legittimazione passiva di in Controparte_2 relazione agli avvisi di addebito n.339 2014 0001719631 000 e n.339 2016 0000140011 000” (la giurisprudenza al riguardo richiamata dal Giudice di prime cure è inconferente, attenendo ad ipotesi di impugnazione di un estratto di ruolo recante iscrizione di crediti esattoriali portati da cartelle mai notificate, rispetto al quale il ricorrente chiedeva l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione senza fare valere vizi dell'azione esecutiva. Nel caso di specie invece, trattandosi di ricorso avverso intimazione di pagamento, si sono voluti far valere sia vizi di merito sia vizi di regolarità formale e/o di validità della procedura di riscossione, rispetto alla quale il concessionario assume legittimazione passiva).
3. “Mancata notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito” (controparte non ha fornito adeguata prova di aver validamente notificato gli atti impugnati i quali, se così è, non possono costituire legittimo titolo in forza del quale promuovere azione esecutiva);
4. “Mancata prova del contenuto integrale di cartelle di pagamento e avvisi di addebito e del collegamento tra le stesse e la relazione di notifica” (laddove non sia possibile riscontrare, attraverso la loro produzione in giudizio, se le cartelle asseritamente notificate presentino tutti i requisiti prescritti per legge, si determina un vizio che rende la notifica nulla. La mera relata, infatti, disgiunta dall'atto, non contiene alcuno dei suddetti elementi: indicazione del responsabile del procedimento, data d'iscrizione a ruolo, trasmissione ed esecutività dello stesso ecc.);
5. “Mancata prova di avere eseguito la notifica nei luoghi e nei confronti dei soggetti individuati per legge” (si sono riscontrati vizi di notifica nel caso concreto che inficiano la procedura notificatoria a tal punto da invalidarla);
pag. 3 di 6 6. “Avvenuta prescrizione quinquennale e conseguente decadenza dalle pretese” (le pretese impositive sono ormai prescritte, con conseguente decadenza dal potere di pretendere qualunque importo: tenuto conto delle annualità cui si riferiscono i tributi e di quelle della presunta notifica dei titoli impugnati, risulta essere in ogni caso certo che la prescrizione sia oramai ampiamente maturata, con la conseguenza che le relative pretese impositive devono ritenersi certamente estinte);
7. “Nel merito: illegittimità delle pretese avanzate (saldo e stralcio)” (tenendo presenti gli anni di riferimento delle pretese impositive ne discende che i relativi importi dovrebbero comunque essere adeguati facendo applicazione delle norme che si sono succedute nel tempo in merito allo stralcio dei debiti di importo inferiore rispettivamente ad €. 5.000, €.
1.000 e, da ultimo, allo stralcio parziale di sanzioni ed interessi;
nel merito si osserva che tali stralci trovano applicazione ex lege e quindi non necessitano di richiesta ad hoc da parte dell'interessato.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' la quale, presa CP_4 compiutamente posizione a confutazione di ciascuno dei motivi di appello, ha concluso per il rigetto del proposto appello e conferma dell'impugnata sentenza.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. L'appello è infondato e deve essere respinto. La giurisdizione relativa alla posta debitoria del ticket sanitario si appartiene infatti alla Giustizia Tributaria (cfr. Cassazione civile sez. un., 09/01/2007, n. 123, secondo cui “In applicazione dell'art. 2 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'art. 12 l. 28 dicembre 2001 n. 448 - il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il S.s.n., nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio - è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per il S.s.n. e delle relative sanzioni. La S.C., nell'affermare tale principio, ha riconosciuto la natura tributaria del contributo predetto, trattandosi di prestazione che non trova giustificazione né in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, né in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione ed il beneficio ricevuto dal singolo, sussistendo tale imposizione anche se l'interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l'assistenza sanitaria, non vi ricorre;
ne consegue l'infondatezza della questione di costituzionalità, con riguardo agli art. 25 e 102 cost., non avendo la S.C. ritenuto superato il limite di non snaturare le materie attribuite alle commissioni tributarie, secondo il monito della Corte cost. nell'ordinanza n. 144 del 1998, tenuto conto della natura tributaria del contributo in questione” – successive conformi cfr. Sez. 5^, Ordinanza n. 14997 del 08/06/2018)
5. Quanto alla mancanza decisiva del solo contraddittore legittimato, le considerazioni del primo giudice sono corrette e perfettamente aderenti alla natura del contenzioso, dovendosi rilevare che in prime cure la ricorrente eccepito la
pag. 4 di 6 prescrizione dei crediti – per i vizi di notifica anche qui riproposti – “… delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito e conseguente decadenza dalle pretese Nel caso di specie, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione non sono mai state notificati al Ricorrente. Pertanto le pretese da essi portate sono ormai prescritte, con conseguente decadenza di di ogni potere Controparte_2 dal pretendere qualunque importo” E' dunque evidente che oggetto della domanda (rectius opposizione) recuperatoria è proprio e precisamente l'accertamento negativo delle pretese dell' , il che, CP_3 evidentemente, trascende una mera verifica della regolarità dell'iter esecutivo (al cui accertamento, peraltro, non vi sarebbe interesse, poiché non è la ritualità in sé dell'esecuzione a dover essere scrutinata, ma la sua idoneità a pervenire legittimamente al risultato di apprensione materiale del dovuto). Il principio di Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514 è chiaro nel richiedere la presenza dell'ente creditore (senza tuttavia che ricorra un litisconsorzio necessario), con conseguente corretto rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva del convenuto (“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”)
6. Rimangono evidentemente assorbiti gli ulteriori motivi, concernenti il merito della pretesa – cui era funzionale la censura concernente l'irregolarità delle notifiche. L'appello deve dunque essere respinto.
7. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese tutte e da distrarre ex art. 93 c.p.c. – seguono la soccombenza, apparendo di giustizia disporre nuovamente parziale compensazione, per la relativa novità dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che conduce alla definizione del contenzioso sulla base del rilievo di difetto di legittimazione passiva del contradditore convenuto. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 153/2024 del Tribunale di Parte_1
Ferrara pubblicata il giorno 19/7/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello e
2. condanna l'appellante al pagamento della metà delle spese del grado, liquidate per l'intero in €.2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 16/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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