Articolo 13 del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 12Articolo 13 bis
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Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici 1. Le pubbliche amministrazioni ((, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e)) formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, ai sensi dell' articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 .
1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresi' volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalita' operativa digitale.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2018
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