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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg7940 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7940 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. MIORANZA LUCIA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. MIORANZA LUCIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il 30/04/2024
e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro
1 contratto in Caivano il 18.02.1999 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione erano nate due figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 08.11.2024;
che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La Sig.ra rinuncia al qualsiasi forma di mantenimento per sé in quanto Pt_1
economicamente autosufficiente;
3.Si rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento da parte del per le figlie CP_1
e in quanto economicamente autosufficienti.” Per_1 Per_2
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 02/12/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 622/2024 pubblicata in data 27/11/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data
2 05.11.2024 ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis
51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti nata il [...] e Parte_1
nato il [...], a Controparte_1
CAIVANO il 18/02/1999 (atto n.7, parte I, reg. Atti
Matrimonio anno 1999);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CAIVANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 05/12/2025
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7940 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. MIORANZA LUCIA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. MIORANZA LUCIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il 30/04/2024
e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro
1 contratto in Caivano il 18.02.1999 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione erano nate due figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 08.11.2024;
che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La Sig.ra rinuncia al qualsiasi forma di mantenimento per sé in quanto Pt_1
economicamente autosufficiente;
3.Si rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento da parte del per le figlie CP_1
e in quanto economicamente autosufficienti.” Per_1 Per_2
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 02/12/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 622/2024 pubblicata in data 27/11/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data
2 05.11.2024 ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis
51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti nata il [...] e Parte_1
nato il [...], a Controparte_1
CAIVANO il 18/02/1999 (atto n.7, parte I, reg. Atti
Matrimonio anno 1999);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CAIVANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 05/12/2025
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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