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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di NE, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 698/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), assistite e difese Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato domiciliatario VINCENZO CALVANI, con studio in VIA
FAPANNI n. 34, VENEZIA-MESTRE
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in proprio, ON C.F._3 domiciliato presso il proprio studio in VIA OSPEDALE n. 27/33, MESTRE
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NE
15.1.24, n. 482/24
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: chiedono che venga accertato il loro legittimo rifiuto – ex art. 1460 c.c. –a pagare la prestazione professionale come da richiesta dell'avv. , stante il CP_1 suo totale inadempimento contrattuale alle proprie obbligazioni e, qualora già pagato il dovuto, il diritto alla restituzione di quanto versato e altresì Chiedono di essere risarcite dei danni subiti per i motivi e per le somme di cui in narrativa, oltre interessi dalla domanda al saldo o le diverse somme ritenute di giustizia, con conseguente condanna di pagamento da parte dell'avv. ; CAVALLARO La sig.ra CP_1 Parte_1 chiede che sia accertato il grave inadempimento agli obblighi professionali, allegati in narrativa, in relazione al giudizio rubricato al n.
11628/19 di R.G. del Tribunale di NE e per l'effetto Chiede che venga accertato il suo legittimo rifiuto – ex art. 1460 c.c. – a pagare la prestazione professionale come da richiesta dell'avv. , stante il CP_1 suo totale inadempimento contrattuale alle proprie obbligazioni e, qualora già pagato il dovuto, il diritto alla restituzione di quanto versato e altresì Chiede di essere risarcita dei danni subiti per i motivi e per le somme di cui in narrativa, oltre interessi dalla domanda al saldo o le diverse somme ritenute di giustizia, con conseguente condanna di pagamento da parte dell'avv. CP_1
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, contrariis rejectis Nel merito: rigettare l'appello avversario perché inammissibile ad infondato per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.9.24 e confermare la gravata decisione del Tribunale di NE.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di NE con la sentenza 15.1.2024 n. 482/2024 ha:
➢ rigettato la domanda di responsabilità professionale proposta da e nei confronti dell'avvocato Parte_1 Parte_2 CP_1
per l'assistenza prestata nel procedimento n. 10447/19 RG Trib.
[...]
pag. 2/22 di NE (impugnazione di rinuncia all'eredità) perché le clienti erano state informate del probabile esito negativo della causa;
➢ accolto la domanda di responsabilità professionale proposta dalla sola nei confronti dell'avvocato per Parte_1 ON
l'assistenza prestata nel procedimento n. 11625/19 RG Trib. di NE
(revoca di donazione), liquidando il danno nella somma di euro
4.264,88, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo sul capitale devalutato alla data della domanda e rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo;
➢ compensato per metà le spese di lite, ponendo le residue a carico del professionista.
1.1 Il presente procedimento è connesso a quello n. 1081/2021 R.G.
Trib. di NE, nel quale l'avvocato aveva ON convenuto ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e Parte_1 [...] per il pagamento dei compensi per le prestazioni rese in sei Parte_2 cause civili, per una querela e per attività stragiudiziale, definito con l'ordinanza collegiale 11 aprile 2022 n. 1755/22.
1.2 Nell'ambito del procedimento n. 10447/2019 RG e Parte_1
con l'assistenza dell'avvocato , Parte_2 ON avevano impugnato la rinuncia di all'eredità pervenuta Controparte_2 per delazione testamentaria in morte di . La Persona_1 Parte_1
e la erano eredi testamentarie della . Parte_2 Per_1 CP_2
aveva rinunciato all'eredità in favore del figlio
[...] CP
. L'avvocato aveva sostenuto che la rinuncia a favore
[...] CP_1 del figlio doveva intendersi inidonea ai sensi dell'art. 523 c.c. a trasmettere per rappresentazione al figlio il diritto di accettare e, per l'effetto, la quota della rinunciante per accrescimento doveva andare a pag. 3/22 favore delle altre due eredi testamentarie. L'avvocato aveva CP_1 qualificato la rinuncia come “atto illegittimo” e non come “rinuncia traslativa”, che aveva determinato in realtà l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 478 c.c.. Non aveva inoltre considerato che, prima dell'inizio della causa, la , la e avevano Parte_1 Parte_2 CP venduto in data 18 aprile 2018 un immobile in Conegliano nella qualità di coeredi della e che con tale vendita la e la Per_1 Parte_1 avevano implicitamente rinunciato in modo abdicativo Parte_2 all'ipotetico accrescimento, avendo riconosciuto la qualità di erede del
. La questione della rinuncia abdicativa era stata ignorata dal CP legale anche a seguito dell'eccezione svolta dal , limitandosi CP ad argomentare che la rinuncia della era stata compiuta in frode CP_2 ai creditori. Il giudizio era stato definito con una sentenza del Tribunale di NE 4.6.2020, n. 855, che aveva rigettato la domanda attorea sul presupposto che la e la avessero riconosciuto la Parte_1 Parte_2 qualità di erede di per effetto della vendita dell'immobile. CP
1.3 L'Avvocato si era difeso asserendo che il ON procedimento era stato iniziato su insistenza delle clienti, che ritenevano che, una volta convenuti in giudizio, e Controparte_2
avrebbero conciliato le varie controversie insorte. Controparte_3
Secondo il Tribunale la testimonianza di aveva Testimone_1 confermato l'assunto difensivo. All'epoca era un Testimone_1 praticante nello studio del padre. Dopo aver premesso che il rapporto di parentela di “non intacca la coerenza e la linearità Testimone_1 dell'apporto informativo dato” e che il teste aveva saputo indicare in quali circostanze aveva appresso direttamente i fatti, il Tribunale evidenzia che secondo il praticante alle clienti del genitore “sin da subito
[erano state] segnalate quelle che erano le difficoltà” del caso. Alle
pag. 4/22 clienti era stato fatto presente che “c'erano delle questioni giuridiche sottese che potevano risultare assorbenti” ma che, pur informate del rischio di perdere il giudizio e di essere condannate al pagamento delle spese, e erano rimaste ferme nella Parte_1 Parte_2 volontà d'iniziare la lite: “il fine ultimo era quello di promuovere più azioni giudiziarie possibili per poter in qualche modo creare pressione, a questo punto giudiziaria, nei confronti della coerede, per poter transigere da ultimo le varie controversie che [erano] state avviate…”.
Le clienti avevamo mantenuto tale posizione anche dopo che erano state esaminate le difese avversarie. Per il Tribunale il professionista aveva rappresentato le molte criticità della controversia, incluso i rischi di perdere la lite e di subire la condanna al pagamento delle spese di lite. Se è stigmatizzabile l'uso distorto del processo, se non proprio l'abuso, vi era stata una consapevole assunzione del rischio che la lite potesse chiudersi con un esito sfavorevole, sicché la scelta di una determinata strategia processuale non può essere fonte di responsabilità per il professionista. Tenuto conto di come il giudizio si era concluso, era poi irrilevante quanto dedotto a proposito dell'erronea qualificazione della rinuncia di . Controparte_2
1.4 Il procedimento n. 11628/19 R.G. era stato promosso dalla sola
, sempre con l'avvocato , per ottenere la revoca Parte_1 CP_1 della donazione 27.6.2014 di un immobile in favore del . La CP
era coerede ed esecutrice testamentaria della . Parte_1 Per_1
Essendo sorta una controversia fra la e la , madre del Parte_1 CP_2
, quest'ultimo aveva inviato la diffida 27.9.2019, con cui CP lamentava comportamenti di “mala gestio” con riferimento all'eredità della defunta. Dopo che la aveva revocato il mandato Parte_1 all'avvocato , il nuovo difensore aveva concordato con la cliente CP_1
pag. 5/22 di rinunciare all'azione sicché il Tribunale di NE, con la sentenza
7.12.2021, n. 2306/21, aveva posto le spese a carico della Parte_1 per il principio della soccombenza virtuale. La diffida non avrebbe potuto integrare la nozione di ingratitudine per ingiuria, tale essendo quella che lede in modo rilevante il patrimonio morale della donante ed espressiva di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, così da apparire ripugnante alla coscienza collettiva. Il donatario si era limitato a chiedere la consegna di un terzo della Parte_3 vendita del bene ereditario e che i beni ereditari fossero gestiti secondo i principi della comunione.
1.5 Rispetto alla seconda causa è ravvisabile secondo il Tribunale una responsabilità professionale dell'avvocato , fermo restando che CP_1
non aveva chiesto la risoluzione del contratto di Parte_1 prestazione d'opera, così da giustificare una pretesa restitutoria del compenso pagato. Il professionista non aveva adeguatamente valutato l'irrilevanza delle ragioni addotte a sostegno della revoca né informato la cliente sui rischi connessi alla controversia. La domanda di revoca della donazione era “distonica” rispetto all'art. 801 c.c.: la diffida del donatario non configurava un'offesa all'onore e al decoro della donante né tantomeno foriera di nocumento al suo patrimonio, limitandosi la richiesta del donatario – coerede a vedersi riconosciuta la quota di propria spettanza sul ricavato della vendita dell'immobile ereditario.
1.6 Il danno è costituito dalle spese di lite che è stata Parte_4 condannata a pagare a (euro 3.791,86 = euro Controparte_3
545,00 per esborsi, euro 2.768,00 per compenso professionale, euro
415,20 per spese generali ed euro 63,66 per cassa previdenziale). Il debito di valore deve essere attualizzato in euro 4.246,88. Non deve pag. 6/22 essere compresa l'iva “che si applica in sede di rivalsa”, sicché non avendo l'attrice provato di aver provveduto al pagamento, l'importo non va computato. Non deve essere compreso nemmeno il compenso preteso dal nuovo difensore in autoliquidazione, maturato dopo il suo subentro posto che a) non risulta emesso nemmeno un preavviso di parcella;
b) sarebbe stato più ragionevole provvedere alla rinuncia agli atti del giudizio nell'immediatezza dell'avvicendamento nel mandato, così contenendo le spese alle sole fasi di studio ed introduttiva, nell'ipotesi di mancata accettazione (della rinuncia agli atti) a spese compensate.
2. Le appellanti e chiedono, in Parte_1 Parte_2 parziale riforma della sentenza:
➢ che, con riferimento alla causa n. 10447/19 RG Trib. di NE,
a) sia accertata l'imperizia del professionista per non aver informato le clienti della futura certa soccombenza e per l'inadeguatezza degli scritti difensivi;
b) per non aver esaminato le domande risarcitorie e l'eccezione d'inadempimento;
➢ che, con riferimento alla causa n. 11628/19 RG Trib. di NE,
c) sia accolta l'eccezione d'inadempimento anche in mancanza di una domanda di risoluzione;
d) nell'ambito del danno riconosciuto siano liquidati l'IVA e i compensi del nuovo difensore.
Le appellanti lamentano:
2.1 la contraddittorietà della motivazione nell'applicazione dei principi
- correttamente individuati nella motivazione della sentenza impugnata
- sulla responsabilità professionale dell'avvocato al caso concreto con conseguente erroneo rigetto della domanda volta ad accertare la pag. 7/22 responsabilità professionale del professionista nella causa n. 10447/19
RG Trib. di NE;
2.2 il malgoverno dei principi enunciati in tema di responsabilità professionale dell'avvocato nel rigettare la domanda relativa alla responsabilità professionale nella causa n. 10447/19 RG Trib. di NE sul solo assunto che il legale avrebbe avvisato i clienti circa il possibile esito negativo del giudizio. Rappresentare il rischio di perdere un giudizio non equivale a informare il cliente che la causa avrebbe avuto un sicuro esito sfavorevole. Un esito favorevole era categoricamente escluso in ragione della rinuncia abdicativa tacita conseguente al riconoscimento della qualità di erede di e della rinuncia CP traslativa all'eredità della . L'avvocato avrebbe dovuto CP_2 CP_1 chiarire alle clienti che le prospettive di vittoria fossero inesistenti. Non appare attendibile quanto riferisce il teste riguardo alle informazioni fornite dall'avvocato alle clienti una volta lette le difese del CP_1
, tenuto conto della reazione che l'avvocato mise in essere. CP
L'avvocato aveva introdotto una tardiva e inconferente CP_1 domanda di accertamento d'inefficacia della rinuncia all'eredità della in favore del figlio perché effettuata in frode ai creditori e non CP_2 aveva preso posizione rispetto al riconoscimento della qualità di erede del , limitandosi a negare che il riconoscimento vi fosse CP stato;
2.3 l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'imperizia e della negligenza dell'avvocato nella causa nella causa n. 10447/19 RG perché, nell'avallare le difese del professionista, il Tribunale si è limitato ad accertare un'“esimente” della responsabilità per l'informazione data alle clienti delle difficoltà di poter conseguire un risultato favorevole.
pag. 8/22 L'imperizia era dovuta alla mancata considerazione 1. del riconoscimento della qualità di erede in campo al con tacita CP abdicazione alla possibilità di contestare detta qualifica 2. della rinuncia traslativa comportante una donazione indiretta e quindi l'accettazione tacita dell'eredità. La negligenza era dovuta 1. all'inconsistenza delle allegazioni difensive in particolare rispetto al riconoscimento della qualità di erede del 2. all'inadeguata informazione circa CP
l'assoluta impossibilità e non semplice incertezza di vittoria della lite. La condotta comporta la perdita del diritto al compenso e il risarcimento dei danni pari alle spese legali liquidate alla controparte, a quelle successive per il pignoramento presso terzi e alle spese del nuovo difensore per la transazione raggiunta;
2.4 che avrebbe dovuto essere dichiarata la perdita per il professionista del diritto al compenso relativo al proc. n. 11628/19 RG
Trib. di NE. Pur avendo riconosciuto che le clienti avevano presentato nel procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 delle domande riconvenzionali, il giudice non aveva tenuto conto che le domande erano volte a paralizzare le richieste di pagamento del compenso. La separazione delle domande non aveva fatto perdere loro la natura di eccezioni riconvenzionali. Non era necessaria alcuna domanda di risoluzione per paralizzare la richiesta di pagamento. La parte adempiente avrebbe potuto in via alternativa “agire” ex art. 1460
c.c., come era avvenuto, o chiedere la risoluzione del contratto;
2.5 che avrebbe dovuto essere compresa fra i danni anche l'IVA inerente alle spese di lite liquidate nella causa n. 11628/19 RG Trib. di
NE a favore della controparte . La condanna Controparte_3 alle spese comprende anche il pagamento dell'IVA, che nella fattispecie pag. 9/22 è un costo per la , non essendo un soggetto IVA e quindi nella Parte_1 condizione di poterla recuperare;
2.6 che fra i danni collegati alla causa n. 11628/19 RG Trib. di NE avrebbe dovuto riconoscersi il compenso dovuto al legale della Parte_1 intervenuto in sostituzione dell'avvocato . Le spese maturate nel CP_1 giudizio n. 11628/19 RG Trib. di NE – successivamente al subentro del nuovo difensore – sono pur sempre in rapporto di causalità con l'erronea introduzione della causa da parte dell'avvocato , CP_1 accertata e dichiarata dal Tribunale. I danni risultano anche dalla fattura n. 4 del 2024, producibile in appello in quanto formatasi in data successiva a quella nella quale il giudizio di primo grado era stato trattenuto in decisione;
2.7 che, in ipotesi di accoglimento dei precedenti motivi, non si giustifica la decisione del giudice di compensare per il 50% le spese di causa.
3. L'avvocato ha chiesto di confermare la sentenza ON di primo grado, deducendo di accettare la sentenza per mere ragioni di economia processuale e per le precarie condizioni economiche delle appellanti. Ha dedotto che l'appello avversario non contiene specifici elementi di critica rispetto agli argomenti posti dal Tribunale a base delle proprie valutazioni. Nella comparsa conclusionale ha contestato che sia esaminabile il gravame dopo che il Tribunale di NE, con l'ordinanza 11.4.22, n. 1755/22, ha definitivamente riconosciuto il diritto del professionista a percepire il compenso anche con riferimento alle prestazioni compiute nelle due cause civili oggetto delle domande di responsabilità professionale.
pag. 10/22 4. Il primo motivo di appello, sulla contraddittorietà della motivazione, è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non rispetta i requisiti richiesti per la formulazione di ciascun un motivo di appello.
Posto che il motivo deve essere considerato, per come è stato formulato, autonomamente rispetto ai successivi, avrebbe dovuto esplicitare quale specifico passo delle valutazioni in fatto del giudice di primo grado contraddice le argomentazioni in diritto sui principi che regolano la responsabilità del professionista avvocato.
5. Il secondo motivo di appello sul malgoverno dei principi che governano la responsabilità dell'avvocato è destituito di fondamento.
5.1 Correttamente Il Tribunale ha concentrato la propria attenzione sulle ragioni per cui nel precedente giudizio fosse stata rigettata la domanda con cui e avevano impugnato Parte_1 Parte_2 la rinuncia all'eredità di (v. motivazione della sentenza Persona_2 impugnata, pag. 11). Il nesso fra l'inadempimento alle proprie obbligazioni da parte del professionista e il danno lamentato, consistente nel pagamento delle spese di soccombenza, deve essere valutato in concreto. Con la vendita 18 aprile 2019 da parte della
, della e di di un immobile in Parte_1 Parte_2 CP
Conegliano nella qualità di coeredi della – è spiegato nella Per_1 sentenza che rigetta la domanda della e della - le Parte_1 Parte_2 parti venditrici si erano riconosciute vicendevolmente eredi “vuoi per accettazione espressa (attrici) vuoi per accettazione tacita (convenuto)”
(cfr. doc. 15 att.: pag. 5 della sentenza del Tribunale di NE
4.6.2020 n. 855 nella causa n. 10447/2019).
pag. 11/22 5.2 In maniera altrettanto condivisibile il Tribunale risolve le ulteriori questioni che dovevano essere affrontate e cioè se le clienti fossero state informate delle eccezioni sollevate e se erano stati esposti i rischi di soccombenza derivanti dalle eccezioni della parte convenuta. Alle clienti erano state esposte le “difficoltà” che il caso presentava, le eccezioni sollevate dalla controparte, e che tali eccezioni avrebbero potuto essere considerate “assorbenti”, con il rischio di pagamento delle spese processuali. Anche dopo essere state informate delle difese avversarie, le clienti avevano richiesto di proseguire le causa perché “… il fine ultimo era quello di promuovere più azioni possibili per poter in qualche modo creare pressione … nei confronti della coerede, per poter transigere da ultimo le varie controversie che [erano] state avviate”
(cfr. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata, dove viene riportato il contenuto della deposizione del teste e il verbale Testimone_1 stenotipico ud. 15 marzo 2022 di assunzione della testimonianza). Dalla testimonianza effettivamente si desume che le clienti fossero state informate che era elevato il rischio di soccombenza e che tuttavia l'obiettivo principale perseguito fosse di indurre le altre eredi a una transazione complessiva avente a oggetto tutte le liti che contrapponevano e , da un lato, e Parte_1 Parte_2
e , dall'altro. Controparte_2 Controparte_3
5.3 Le appellanti non allegano, innanzitutto, circostanze che inducano a ritenere che il teste abbia deposto il falso e quindi che le sue dichiarazioni non siano valorizzabili ai fini della decisione. Le appellanti sostengono che nel distinto giudizio n. 11625/19 RG Trib NE, quando la era stata pienamente informata sul sicuro esito Parte_1 negativo della causa, la cliente aveva preso una diversa decisione. La
pag. 12/22 domanda se sia verosimile che le clienti possano aver assunto l'atteggiamento intransigente indicato dal teste trova risposta nella querela 26 settembre 2019 presentata da nei confronti di Parte_1
per i reati di cui agli artt. 594, 595, 612 e 612 bis c.p. Controparte_2 indicando come informatrice anche (la querela è Parte_2 allegata a pag. 36 di 40 del fasc. di primo grado dell'appellato). La querela dimostra che fra le parti era in atto una lite non limitata al campo del diritto successorio ma con risvolti penali. Appare allora verosimile che si sia optato anche per l'utilizzo strumentale – come evidenziato dal giudice di primo grado – di un'azione civile. La diversa scelta processuale di nella causa n. 11625/19 RG Trib Parte_1
NE non induce a opposte conclusioni. A quel punto la Parte_1 oramai si era resa conto di non poter conseguire l'obiettivo prefissato moltiplicando le controversie contro e il figlio Controparte_2 CP
. La difesa delle appellanti afferma ancora che è poco
[...] credibile che un avvocato consapevole d'intraprendere una causa con sicuro esito negativo non si tuteli con uno “scritto”. Premesso che l'elevato rischio (non la certezza) di perdere la causa può essere maturato solo dopo l'esame delle difese avversarie, la partecipazione ai colloqui difensivi di una terza persona (il figlio praticante) può essere stata giudicata una cautela sufficiente, dato che all'epoca il legale probabilmente non ipotizzava che in futuro avrebbe dovuto difendersi dalle proprie stesse clienti.
5.4 Che le clienti fosse state informate di tutte le questioni sollevate dalla difesa , compresa quella collegata alla vendita Controparte_4 da parte degli eredi di un immobile, risulta dalla risposta fornita dal teste a pag. 6 del verbale stenotipico dell'udienza 15 marzo 2022. Erano state lette alle clienti tutte le difese avversarie. Erano state esposte le pag. 13/22 eccezioni che avrebbero potuto essere ritenute assorbenti e anche in quella occasione le clienti avevano ribadito di voler proseguire la causa.
5.5 Le appellanti sostengono che la difesa dell'avvocato è CP_1 stata imperita e negligente perché il legale si era limitato a negare che la vendita dell'immobile potesse essere interpretata come una rinuncia abdicativa. Non spiegano, tuttavia, quali argomentazioni il legale avrebbe dovuto proporre per superare l'eccezione. Riconoscono, anzi, che la causa sarebbe stata persa. Al legale non può allora essere imputato di non aver articolato difese più complesse.
5.6 Sempre secondo le appellanti è diverso avvertire le clienti del rischio di soccombenza, con il conseguente onere di pagare le spese processuali, dallo spiegare loro che la causa sarebbe stata sicuramente perduta. Evidenziando alle clienti che la causa era “difficile” anche per le difese avversarie e che correvano il rischio di essere condannate al pagamento delle spese di soccombenza, il legale aveva adempiuto al proprio obbligo informativo posto che l'intento delle clienti era quello di avvalersi strumentalmente di un contenzioso per favorire un complessivo accordo transattivo e non di vincere la singola causa civile.
Le intenzioni espressamente dichiarate dalla e dalla Parte_1 dimostrano che le clienti avessero inteso i termini della Parte_2 questione e che avessero accettato il rischio derivante dalla prosecuzione della causa. D'altronde, una speranza di esito positivo vi poteva sempre essere per errori commessi dalla difesa avversaria e soprattutto perché avrebbe potuto essere raggiunto l'obiettivo principale costituito dalla transazione. Se l'obbligo informativo è assolto, dirimente
è il principio di autoresponsabilità. Il legale non può diventare il garante di ultima istanza delle obbligazioni patrimoniali del proprio cliente.
pag. 14/22 6. Il terzo motivo di appello sull'omesso pronuncia sulla domanda di accertamento dell'imperizia e negligenza nella causa n. 10447/19 RG Tribunale di NE è parimenti infondato.
6.1 Il motivo pone questioni già affrontate con l'esame del secondo motivo. Nella sentenza che ha condannato la e la Parte_1 Parte_2
a pagare le spese di soccombenza viene affrontata unicamente la questione della rinuncia abdicativa e non anche quella della rinuncia traslativa di . L'inadempimento nello svolgimento Controparte_2 dell'incarico professionale, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di risarcimento del danno, deve essere affrontato tenendo presente il danno che può essere preso in considerazione nella presente causa. La circostanza che, anche dopo aver conosciuto il contenuto delle difese avversarie e le riflessioni del proprio legale, le clienti abbiano voluto proseguire la causa è sufficiente per escludere che il danno costituito dall'obbligo di pagamento delle spese di soccombenza possa essere accollato al difensore. Se le clienti hanno voluto proseguire il giudizio anche una volta conosciute le difese avversarie, deve ragionevolmente escludersi che non avrebbero iniziato quel giudizio qualora diversamente informate.
6.2 Nella seconda parte il motivo le parti appellanti pongono una questione con riferimento al procedimento civile n. 10447/19 R.G. Trib. di NE che viene sollevata nel quarto motivo di appello anche con riferimento al procedimento civile n. 11628/18 RG Trib. di NE.
L'eccezione di inadempimento all'incarico professionale per paralizzare la domanda di pagamento del compenso avrebbe dovuto essere esaminata nel procedimento n. 1081/21 RG Tribunale di NE
pag. 15/22 diretto ad accertare il diritto al compenso professionale dell'avvocato
. L'eccezione d'inadempimento e la domanda riconvenzionale di CP_1 risarcimento del danno non sono fra loro sovrapponibili. L'eccezione d'inadempimento – che ben può avere un contenuto più ampio della domanda riconvenzionale – è finalizzata a paralizzare la domanda di pagamento del compenso del professionista. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno è diretta a reintegrare il patrimonio delle clienti del professionista per un danno conseguente all'inadempimento, nel caso di specie costituito dalle spese di soccombenza nelle controversie patrocinate dall'avvocato e dai CP_1 compensi del nuovo difensore. L'eccezione d'inadempimento, purché non sia contraria a buona fede, può anche non essere collegata a uno specifico danno. La questione dell'ampliamento del thema decidendum in un giudizio ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 (delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), già art. 28
l. n. 794 del 1942, costituisce una vexata quaestio. È stato a lungo sostenuto che non fosse ammissibile il ricorso alla speciale procedura qualora la controversia non avesse a oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma fosse estesa ad altri oggetti d'accertamento e di decisione, quali a) i presupposti stessi del diritto al compenso, b) i limiti del mandato, c) la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa. In caso di mancanza dei presupposti si era sostenuto o che il procedimento dovesse proseguire trasformandosi in un ordinario giudizio di cognizione (v. Cass., sez. 2, sent. n. 3637 del 2004), o che dovesse concludersi con una decisione d'inammissibilità (v. Cass., sez. 2, sent. n. 23344 del 2008) o improcedibilità (v. Cass., sez. 2, sent. n. 13640 del 2010). All'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha reso applicabile a questi giudizi le regole del procedimento sommario di cognizione, ci pag. 16/22 era chiesti se la nuova disposizione giustificasse un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale. La questione è stata risolta da
Cass., s.u., n. 4484 del 2018, che ha posto l'attenzione sull'art. 702-ter, comma 4, c.p.c., secondo cui “quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione”. Le Sezioni Unite hanno sottolineato i punti deboli del precedente prevalente orientamento che, in presenza di difese del clienti sull'an del diritto a percepire il compenso, conduceva a una pronuncia in rito d'inammissibilità o improcedibilità: l'inapplicabilità della soluzione nei casi il professionista fosse ricorso al procedimento monitorio per conseguire il pagamento del credito;
la singolarità di far dipendere la praticabilità di un procedimento dalle difese del convenuto con il successivo problema di stabilire la sorte del relativo procedimento. L'art. 14 non contiene riferimenti a un procedimento meramente liquidatorio e l'assenza di limitazioni all'applicazione del rito
è conforme a esigenze di semplificazione. La decisione del giudice della causa n. 1081/21 RG Tribunale di NE di separare le domande riconvenzionali introdotte dalle clienti è conforme al nuovo indirizzo giurisprudenziale ma non esonerava il giudice della causa sul compenso dal prendere in considerazione l'eccezione d'inadempimento. Ritenendo la questione complessa e condizionata dall'esito dell'esame delle domande separate, il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello pregiudiziale pur se pendente avanti allo stesso ufficio giudiziario. Per Cass., s.u., n. 4484 del 2018: “qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario
pag. 17/22 (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande”. Per risolvere il non agevole coordinamento fra i due processi contemporaneamente pendenti, soprattutto nel caso in cui il giudice della domanda sul pagamento del compenso non sia competente anche sulla domanda riconvenzionale di responsabilità professionale, nella sentenza delle Sezioni Unite viene espressamente precisato: “[n]on resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 cod. proc. civ. sulla sorte del giudizio ex art. 14 ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante. Se la domanda abbia ad oggetto la deduzione di una richiesta di compensazione sarà possibile ipotizzare ai sensi dell'art. 35 cod. proc. civ. l'eventuale condanna con riserva” (cfr. pag. 38-40 della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite). In ogni caso, dunque, una volta disposta la separazione fra le cause, non è avanti il giudice della domanda riconvenzionale proposta dai clienti che può continuarsi a discutere del rapporto fra eccezione d'inadempimento e diritto del professionista al pagamento del compenso professionale. La questione deve essere necessariamente affrontata nella causa che decide sulla domanda di pagamento del compenso. Se il giudice ritenga di non poterla risolvere autonomamente, deve sospendere il giudizio in attesa della definizione del separato procedimento sulla responsabilità professionale, senza che a tale soluzione osti la pendenza delle cause avanti lo stesso ufficio giudiziario, oppure pronunciare una condanna con riserva. Se il giudice nella causa relativa al pagamento del compenso non esamina l'eccezione d'inadempimento, non sospende il procedimento né pronuncia una condanna con riserva, l'ordinanza ex pag. 18/22 art. 14 d.lgs. d.lgs. n. 150 del 2011 – oramai sentenza a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - presenta un vizio emendabile con l'impugnazione del provvedimento.
7. Il quarto motivo di appello sulla perdita del professionista del diritto al compenso nella causa n. 11628/19 RG Tribunale di
NE deve essere rigettato per le ragioni appena esaminate. Il difensore precisa di non aver mai chiesto la risoluzione del contratto d'opera professionale e si duole della mancata decisione sull'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.. L'eccezione non rientra nel perimetro della presente causa che non deve decidere sul diritto dell'avvocato a ricevere il compenso del contratto d'opera professionale.
Il credito professionale dell'avvocato rientra nell'oggetto della causa n.
1082/21 RG Trib. NE, decisa con l'ordinanza collegiale del
Tribunale di NE 11 aprile 2022 n. 1755/22.
8. Il quinto motivo di appello sul diritto della cliente Parte_1
a vedersi compresi fra i danni l'IVA inerente alle spese di lite liquidate a favore della controparte è fondato. Controparte_3
L'attrice non doveva provare, come sostiene la sentenza di primo grado, di aver già pagato l'IVA. Il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali. Il principio per cui tra le spese processuali, che il soccombente deve al vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, non subisce deroghe, in sede di provvedimento di condanna alle spese, per la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore, rilevando per contro tale deducibilità in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data pag. 19/22 somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (cfr. Cass., sez. 3, sent. n.
6974 del 2007 e Cass., sez. 3, sent. n. 9370 del 2000).
9. Il sesto motivo di appello sul riconoscimento tra i danni del compenso spettante al nuovo difensore nella causa n. 11628/19 RG
Tribunale di NE non merita accoglimento. Che il compenso pagato o dovuto al nuovo difensore possa in astratto costituire una voce di danno non è stato posto in discussione nemmeno dal giudice di primo grado. Come tutti i danni, anche questo pregiudizio avrebbe però dovuto essere allegato e dimostrato. Il principio non subisce delle deroghe per il fatto che il creditore della somma di denaro e il difensore che assiste la parte danneggiata nella causa coincidano nello stesso soggetto. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda osservando, in primo luogo, che la cliente non aveva depositato nemmeno un preavviso di parcella. L'argomento è dirimente perché l'obbligazione non era stata provata con il deposito di un documento (contratto d'opera professionale, preventivo, preavviso di fattura, fattura quietanza, ecc.) che attestasse la sussistenza del debito. Il deposito della fattura 20 gennaio 2024 n. 4/24 emessa dall'avvocato Vincenzo Calvani in sede di appello è tardivo. Non è sufficiente evidenziare, per superare il limite alla produzione di nuovi documenti in appello posto dall'art. 345, comma 3, c.p.c., che la fattura rechi la data 20 gennaio 2024 e quindi sia successiva all'ultima udienza del 15 giugno 2023 del giudizio di primo grado. La parte deve dimostrare di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. Posto che la parte era perfettamente in condizioni di ottenere il rilascio della fattura con causale “Trib. NE 11628-19 revoca donazione” ben pag. 20/22 prima della conclusione del giudizio di primo grado o comunque di dimostrare in altro modo l'obbligazione (lo stesso Tribunale fa riferimento a un preavviso di fattura), mancano le condizioni per ammettere la nuova produzione documentale.
10. Il settimo motivo sulle spese processuali deve essere rigettato. All'esito del gravame, per effetto dell'accoglimento del quinto motivo di appello, alle appellanti è stato riconosciuto unicamente il diritto al riconoscimento dell'IVA al 22% rispetto a spese di soccombenza determinate, quanto a compensi, nell'importo di euro
2.768,00 (totale imponibile euro 3.310,53, spese generali e cassa avvocati comprese). Considerato l'esito complessivo della lite, la soccombenza rimane reciproca e la decisione del giudice di primo grado di compensare parzialmente nella misura della metà le spese processuali appare ampiamente giustificata. Pur dovendo procedersi a nuova liquidazione in conseguenza della parziale riforma, deve essere confermato l'importo dei compensi già riconosciuti.
11. Anche per il giudizio di appello le spese vengono per metà compensate e per il residuo poste a carico dell'avvocato . CP_1
Considerando i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 247,00 tenuto conto dei parametri medi [(euro 142,00 + euro 142,00 + euro 210,00)/2] dello scaglione applicabile (valore fino a euro 1.100,00) con riferimento al maggior credito riconosciuto. .
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 ON
pag. 21/22 sentenza del Tribunale di NE Tribunale di NE 15.1.2024, n.
482/24, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma, 1.1 condanna al pagamento in favore di ON [...]
dell'iva al 22% sul danno della cliente per le spese di Parte_1 soccombenza nella causa n. 11628/19 RG Trib. di NE;
1.2 compensate per metà le spese processuali del giudizio di primo grado, condanna al pagamento delle residue in favore ON della parte attrice, liquidate nella somma di euro 72,75 per esborsi ed euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) compensate per metà le spese processuali del gravame, condanna al pagamento, in favore della parte appellata ON
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Parte_1 nella somma di euro 247,00 per compensi ed euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
NE, 5/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di NE, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 698/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), assistite e difese Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato domiciliatario VINCENZO CALVANI, con studio in VIA
FAPANNI n. 34, VENEZIA-MESTRE
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in proprio, ON C.F._3 domiciliato presso il proprio studio in VIA OSPEDALE n. 27/33, MESTRE
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NE
15.1.24, n. 482/24
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: chiedono che venga accertato il loro legittimo rifiuto – ex art. 1460 c.c. –a pagare la prestazione professionale come da richiesta dell'avv. , stante il CP_1 suo totale inadempimento contrattuale alle proprie obbligazioni e, qualora già pagato il dovuto, il diritto alla restituzione di quanto versato e altresì Chiedono di essere risarcite dei danni subiti per i motivi e per le somme di cui in narrativa, oltre interessi dalla domanda al saldo o le diverse somme ritenute di giustizia, con conseguente condanna di pagamento da parte dell'avv. ; CAVALLARO La sig.ra CP_1 Parte_1 chiede che sia accertato il grave inadempimento agli obblighi professionali, allegati in narrativa, in relazione al giudizio rubricato al n.
11628/19 di R.G. del Tribunale di NE e per l'effetto Chiede che venga accertato il suo legittimo rifiuto – ex art. 1460 c.c. – a pagare la prestazione professionale come da richiesta dell'avv. , stante il CP_1 suo totale inadempimento contrattuale alle proprie obbligazioni e, qualora già pagato il dovuto, il diritto alla restituzione di quanto versato e altresì Chiede di essere risarcita dei danni subiti per i motivi e per le somme di cui in narrativa, oltre interessi dalla domanda al saldo o le diverse somme ritenute di giustizia, con conseguente condanna di pagamento da parte dell'avv. CP_1
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello, contrariis rejectis Nel merito: rigettare l'appello avversario perché inammissibile ad infondato per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.9.24 e confermare la gravata decisione del Tribunale di NE.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di NE con la sentenza 15.1.2024 n. 482/2024 ha:
➢ rigettato la domanda di responsabilità professionale proposta da e nei confronti dell'avvocato Parte_1 Parte_2 CP_1
per l'assistenza prestata nel procedimento n. 10447/19 RG Trib.
[...]
pag. 2/22 di NE (impugnazione di rinuncia all'eredità) perché le clienti erano state informate del probabile esito negativo della causa;
➢ accolto la domanda di responsabilità professionale proposta dalla sola nei confronti dell'avvocato per Parte_1 ON
l'assistenza prestata nel procedimento n. 11625/19 RG Trib. di NE
(revoca di donazione), liquidando il danno nella somma di euro
4.264,88, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo sul capitale devalutato alla data della domanda e rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo;
➢ compensato per metà le spese di lite, ponendo le residue a carico del professionista.
1.1 Il presente procedimento è connesso a quello n. 1081/2021 R.G.
Trib. di NE, nel quale l'avvocato aveva ON convenuto ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e Parte_1 [...] per il pagamento dei compensi per le prestazioni rese in sei Parte_2 cause civili, per una querela e per attività stragiudiziale, definito con l'ordinanza collegiale 11 aprile 2022 n. 1755/22.
1.2 Nell'ambito del procedimento n. 10447/2019 RG e Parte_1
con l'assistenza dell'avvocato , Parte_2 ON avevano impugnato la rinuncia di all'eredità pervenuta Controparte_2 per delazione testamentaria in morte di . La Persona_1 Parte_1
e la erano eredi testamentarie della . Parte_2 Per_1 CP_2
aveva rinunciato all'eredità in favore del figlio
[...] CP
. L'avvocato aveva sostenuto che la rinuncia a favore
[...] CP_1 del figlio doveva intendersi inidonea ai sensi dell'art. 523 c.c. a trasmettere per rappresentazione al figlio il diritto di accettare e, per l'effetto, la quota della rinunciante per accrescimento doveva andare a pag. 3/22 favore delle altre due eredi testamentarie. L'avvocato aveva CP_1 qualificato la rinuncia come “atto illegittimo” e non come “rinuncia traslativa”, che aveva determinato in realtà l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 478 c.c.. Non aveva inoltre considerato che, prima dell'inizio della causa, la , la e avevano Parte_1 Parte_2 CP venduto in data 18 aprile 2018 un immobile in Conegliano nella qualità di coeredi della e che con tale vendita la e la Per_1 Parte_1 avevano implicitamente rinunciato in modo abdicativo Parte_2 all'ipotetico accrescimento, avendo riconosciuto la qualità di erede del
. La questione della rinuncia abdicativa era stata ignorata dal CP legale anche a seguito dell'eccezione svolta dal , limitandosi CP ad argomentare che la rinuncia della era stata compiuta in frode CP_2 ai creditori. Il giudizio era stato definito con una sentenza del Tribunale di NE 4.6.2020, n. 855, che aveva rigettato la domanda attorea sul presupposto che la e la avessero riconosciuto la Parte_1 Parte_2 qualità di erede di per effetto della vendita dell'immobile. CP
1.3 L'Avvocato si era difeso asserendo che il ON procedimento era stato iniziato su insistenza delle clienti, che ritenevano che, una volta convenuti in giudizio, e Controparte_2
avrebbero conciliato le varie controversie insorte. Controparte_3
Secondo il Tribunale la testimonianza di aveva Testimone_1 confermato l'assunto difensivo. All'epoca era un Testimone_1 praticante nello studio del padre. Dopo aver premesso che il rapporto di parentela di “non intacca la coerenza e la linearità Testimone_1 dell'apporto informativo dato” e che il teste aveva saputo indicare in quali circostanze aveva appresso direttamente i fatti, il Tribunale evidenzia che secondo il praticante alle clienti del genitore “sin da subito
[erano state] segnalate quelle che erano le difficoltà” del caso. Alle
pag. 4/22 clienti era stato fatto presente che “c'erano delle questioni giuridiche sottese che potevano risultare assorbenti” ma che, pur informate del rischio di perdere il giudizio e di essere condannate al pagamento delle spese, e erano rimaste ferme nella Parte_1 Parte_2 volontà d'iniziare la lite: “il fine ultimo era quello di promuovere più azioni giudiziarie possibili per poter in qualche modo creare pressione, a questo punto giudiziaria, nei confronti della coerede, per poter transigere da ultimo le varie controversie che [erano] state avviate…”.
Le clienti avevamo mantenuto tale posizione anche dopo che erano state esaminate le difese avversarie. Per il Tribunale il professionista aveva rappresentato le molte criticità della controversia, incluso i rischi di perdere la lite e di subire la condanna al pagamento delle spese di lite. Se è stigmatizzabile l'uso distorto del processo, se non proprio l'abuso, vi era stata una consapevole assunzione del rischio che la lite potesse chiudersi con un esito sfavorevole, sicché la scelta di una determinata strategia processuale non può essere fonte di responsabilità per il professionista. Tenuto conto di come il giudizio si era concluso, era poi irrilevante quanto dedotto a proposito dell'erronea qualificazione della rinuncia di . Controparte_2
1.4 Il procedimento n. 11628/19 R.G. era stato promosso dalla sola
, sempre con l'avvocato , per ottenere la revoca Parte_1 CP_1 della donazione 27.6.2014 di un immobile in favore del . La CP
era coerede ed esecutrice testamentaria della . Parte_1 Per_1
Essendo sorta una controversia fra la e la , madre del Parte_1 CP_2
, quest'ultimo aveva inviato la diffida 27.9.2019, con cui CP lamentava comportamenti di “mala gestio” con riferimento all'eredità della defunta. Dopo che la aveva revocato il mandato Parte_1 all'avvocato , il nuovo difensore aveva concordato con la cliente CP_1
pag. 5/22 di rinunciare all'azione sicché il Tribunale di NE, con la sentenza
7.12.2021, n. 2306/21, aveva posto le spese a carico della Parte_1 per il principio della soccombenza virtuale. La diffida non avrebbe potuto integrare la nozione di ingratitudine per ingiuria, tale essendo quella che lede in modo rilevante il patrimonio morale della donante ed espressiva di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, così da apparire ripugnante alla coscienza collettiva. Il donatario si era limitato a chiedere la consegna di un terzo della Parte_3 vendita del bene ereditario e che i beni ereditari fossero gestiti secondo i principi della comunione.
1.5 Rispetto alla seconda causa è ravvisabile secondo il Tribunale una responsabilità professionale dell'avvocato , fermo restando che CP_1
non aveva chiesto la risoluzione del contratto di Parte_1 prestazione d'opera, così da giustificare una pretesa restitutoria del compenso pagato. Il professionista non aveva adeguatamente valutato l'irrilevanza delle ragioni addotte a sostegno della revoca né informato la cliente sui rischi connessi alla controversia. La domanda di revoca della donazione era “distonica” rispetto all'art. 801 c.c.: la diffida del donatario non configurava un'offesa all'onore e al decoro della donante né tantomeno foriera di nocumento al suo patrimonio, limitandosi la richiesta del donatario – coerede a vedersi riconosciuta la quota di propria spettanza sul ricavato della vendita dell'immobile ereditario.
1.6 Il danno è costituito dalle spese di lite che è stata Parte_4 condannata a pagare a (euro 3.791,86 = euro Controparte_3
545,00 per esborsi, euro 2.768,00 per compenso professionale, euro
415,20 per spese generali ed euro 63,66 per cassa previdenziale). Il debito di valore deve essere attualizzato in euro 4.246,88. Non deve pag. 6/22 essere compresa l'iva “che si applica in sede di rivalsa”, sicché non avendo l'attrice provato di aver provveduto al pagamento, l'importo non va computato. Non deve essere compreso nemmeno il compenso preteso dal nuovo difensore in autoliquidazione, maturato dopo il suo subentro posto che a) non risulta emesso nemmeno un preavviso di parcella;
b) sarebbe stato più ragionevole provvedere alla rinuncia agli atti del giudizio nell'immediatezza dell'avvicendamento nel mandato, così contenendo le spese alle sole fasi di studio ed introduttiva, nell'ipotesi di mancata accettazione (della rinuncia agli atti) a spese compensate.
2. Le appellanti e chiedono, in Parte_1 Parte_2 parziale riforma della sentenza:
➢ che, con riferimento alla causa n. 10447/19 RG Trib. di NE,
a) sia accertata l'imperizia del professionista per non aver informato le clienti della futura certa soccombenza e per l'inadeguatezza degli scritti difensivi;
b) per non aver esaminato le domande risarcitorie e l'eccezione d'inadempimento;
➢ che, con riferimento alla causa n. 11628/19 RG Trib. di NE,
c) sia accolta l'eccezione d'inadempimento anche in mancanza di una domanda di risoluzione;
d) nell'ambito del danno riconosciuto siano liquidati l'IVA e i compensi del nuovo difensore.
Le appellanti lamentano:
2.1 la contraddittorietà della motivazione nell'applicazione dei principi
- correttamente individuati nella motivazione della sentenza impugnata
- sulla responsabilità professionale dell'avvocato al caso concreto con conseguente erroneo rigetto della domanda volta ad accertare la pag. 7/22 responsabilità professionale del professionista nella causa n. 10447/19
RG Trib. di NE;
2.2 il malgoverno dei principi enunciati in tema di responsabilità professionale dell'avvocato nel rigettare la domanda relativa alla responsabilità professionale nella causa n. 10447/19 RG Trib. di NE sul solo assunto che il legale avrebbe avvisato i clienti circa il possibile esito negativo del giudizio. Rappresentare il rischio di perdere un giudizio non equivale a informare il cliente che la causa avrebbe avuto un sicuro esito sfavorevole. Un esito favorevole era categoricamente escluso in ragione della rinuncia abdicativa tacita conseguente al riconoscimento della qualità di erede di e della rinuncia CP traslativa all'eredità della . L'avvocato avrebbe dovuto CP_2 CP_1 chiarire alle clienti che le prospettive di vittoria fossero inesistenti. Non appare attendibile quanto riferisce il teste riguardo alle informazioni fornite dall'avvocato alle clienti una volta lette le difese del CP_1
, tenuto conto della reazione che l'avvocato mise in essere. CP
L'avvocato aveva introdotto una tardiva e inconferente CP_1 domanda di accertamento d'inefficacia della rinuncia all'eredità della in favore del figlio perché effettuata in frode ai creditori e non CP_2 aveva preso posizione rispetto al riconoscimento della qualità di erede del , limitandosi a negare che il riconoscimento vi fosse CP stato;
2.3 l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'imperizia e della negligenza dell'avvocato nella causa nella causa n. 10447/19 RG perché, nell'avallare le difese del professionista, il Tribunale si è limitato ad accertare un'“esimente” della responsabilità per l'informazione data alle clienti delle difficoltà di poter conseguire un risultato favorevole.
pag. 8/22 L'imperizia era dovuta alla mancata considerazione 1. del riconoscimento della qualità di erede in campo al con tacita CP abdicazione alla possibilità di contestare detta qualifica 2. della rinuncia traslativa comportante una donazione indiretta e quindi l'accettazione tacita dell'eredità. La negligenza era dovuta 1. all'inconsistenza delle allegazioni difensive in particolare rispetto al riconoscimento della qualità di erede del 2. all'inadeguata informazione circa CP
l'assoluta impossibilità e non semplice incertezza di vittoria della lite. La condotta comporta la perdita del diritto al compenso e il risarcimento dei danni pari alle spese legali liquidate alla controparte, a quelle successive per il pignoramento presso terzi e alle spese del nuovo difensore per la transazione raggiunta;
2.4 che avrebbe dovuto essere dichiarata la perdita per il professionista del diritto al compenso relativo al proc. n. 11628/19 RG
Trib. di NE. Pur avendo riconosciuto che le clienti avevano presentato nel procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 delle domande riconvenzionali, il giudice non aveva tenuto conto che le domande erano volte a paralizzare le richieste di pagamento del compenso. La separazione delle domande non aveva fatto perdere loro la natura di eccezioni riconvenzionali. Non era necessaria alcuna domanda di risoluzione per paralizzare la richiesta di pagamento. La parte adempiente avrebbe potuto in via alternativa “agire” ex art. 1460
c.c., come era avvenuto, o chiedere la risoluzione del contratto;
2.5 che avrebbe dovuto essere compresa fra i danni anche l'IVA inerente alle spese di lite liquidate nella causa n. 11628/19 RG Trib. di
NE a favore della controparte . La condanna Controparte_3 alle spese comprende anche il pagamento dell'IVA, che nella fattispecie pag. 9/22 è un costo per la , non essendo un soggetto IVA e quindi nella Parte_1 condizione di poterla recuperare;
2.6 che fra i danni collegati alla causa n. 11628/19 RG Trib. di NE avrebbe dovuto riconoscersi il compenso dovuto al legale della Parte_1 intervenuto in sostituzione dell'avvocato . Le spese maturate nel CP_1 giudizio n. 11628/19 RG Trib. di NE – successivamente al subentro del nuovo difensore – sono pur sempre in rapporto di causalità con l'erronea introduzione della causa da parte dell'avvocato , CP_1 accertata e dichiarata dal Tribunale. I danni risultano anche dalla fattura n. 4 del 2024, producibile in appello in quanto formatasi in data successiva a quella nella quale il giudizio di primo grado era stato trattenuto in decisione;
2.7 che, in ipotesi di accoglimento dei precedenti motivi, non si giustifica la decisione del giudice di compensare per il 50% le spese di causa.
3. L'avvocato ha chiesto di confermare la sentenza ON di primo grado, deducendo di accettare la sentenza per mere ragioni di economia processuale e per le precarie condizioni economiche delle appellanti. Ha dedotto che l'appello avversario non contiene specifici elementi di critica rispetto agli argomenti posti dal Tribunale a base delle proprie valutazioni. Nella comparsa conclusionale ha contestato che sia esaminabile il gravame dopo che il Tribunale di NE, con l'ordinanza 11.4.22, n. 1755/22, ha definitivamente riconosciuto il diritto del professionista a percepire il compenso anche con riferimento alle prestazioni compiute nelle due cause civili oggetto delle domande di responsabilità professionale.
pag. 10/22 4. Il primo motivo di appello, sulla contraddittorietà della motivazione, è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non rispetta i requisiti richiesti per la formulazione di ciascun un motivo di appello.
Posto che il motivo deve essere considerato, per come è stato formulato, autonomamente rispetto ai successivi, avrebbe dovuto esplicitare quale specifico passo delle valutazioni in fatto del giudice di primo grado contraddice le argomentazioni in diritto sui principi che regolano la responsabilità del professionista avvocato.
5. Il secondo motivo di appello sul malgoverno dei principi che governano la responsabilità dell'avvocato è destituito di fondamento.
5.1 Correttamente Il Tribunale ha concentrato la propria attenzione sulle ragioni per cui nel precedente giudizio fosse stata rigettata la domanda con cui e avevano impugnato Parte_1 Parte_2 la rinuncia all'eredità di (v. motivazione della sentenza Persona_2 impugnata, pag. 11). Il nesso fra l'inadempimento alle proprie obbligazioni da parte del professionista e il danno lamentato, consistente nel pagamento delle spese di soccombenza, deve essere valutato in concreto. Con la vendita 18 aprile 2019 da parte della
, della e di di un immobile in Parte_1 Parte_2 CP
Conegliano nella qualità di coeredi della – è spiegato nella Per_1 sentenza che rigetta la domanda della e della - le Parte_1 Parte_2 parti venditrici si erano riconosciute vicendevolmente eredi “vuoi per accettazione espressa (attrici) vuoi per accettazione tacita (convenuto)”
(cfr. doc. 15 att.: pag. 5 della sentenza del Tribunale di NE
4.6.2020 n. 855 nella causa n. 10447/2019).
pag. 11/22 5.2 In maniera altrettanto condivisibile il Tribunale risolve le ulteriori questioni che dovevano essere affrontate e cioè se le clienti fossero state informate delle eccezioni sollevate e se erano stati esposti i rischi di soccombenza derivanti dalle eccezioni della parte convenuta. Alle clienti erano state esposte le “difficoltà” che il caso presentava, le eccezioni sollevate dalla controparte, e che tali eccezioni avrebbero potuto essere considerate “assorbenti”, con il rischio di pagamento delle spese processuali. Anche dopo essere state informate delle difese avversarie, le clienti avevano richiesto di proseguire le causa perché “… il fine ultimo era quello di promuovere più azioni possibili per poter in qualche modo creare pressione … nei confronti della coerede, per poter transigere da ultimo le varie controversie che [erano] state avviate”
(cfr. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata, dove viene riportato il contenuto della deposizione del teste e il verbale Testimone_1 stenotipico ud. 15 marzo 2022 di assunzione della testimonianza). Dalla testimonianza effettivamente si desume che le clienti fossero state informate che era elevato il rischio di soccombenza e che tuttavia l'obiettivo principale perseguito fosse di indurre le altre eredi a una transazione complessiva avente a oggetto tutte le liti che contrapponevano e , da un lato, e Parte_1 Parte_2
e , dall'altro. Controparte_2 Controparte_3
5.3 Le appellanti non allegano, innanzitutto, circostanze che inducano a ritenere che il teste abbia deposto il falso e quindi che le sue dichiarazioni non siano valorizzabili ai fini della decisione. Le appellanti sostengono che nel distinto giudizio n. 11625/19 RG Trib NE, quando la era stata pienamente informata sul sicuro esito Parte_1 negativo della causa, la cliente aveva preso una diversa decisione. La
pag. 12/22 domanda se sia verosimile che le clienti possano aver assunto l'atteggiamento intransigente indicato dal teste trova risposta nella querela 26 settembre 2019 presentata da nei confronti di Parte_1
per i reati di cui agli artt. 594, 595, 612 e 612 bis c.p. Controparte_2 indicando come informatrice anche (la querela è Parte_2 allegata a pag. 36 di 40 del fasc. di primo grado dell'appellato). La querela dimostra che fra le parti era in atto una lite non limitata al campo del diritto successorio ma con risvolti penali. Appare allora verosimile che si sia optato anche per l'utilizzo strumentale – come evidenziato dal giudice di primo grado – di un'azione civile. La diversa scelta processuale di nella causa n. 11625/19 RG Trib Parte_1
NE non induce a opposte conclusioni. A quel punto la Parte_1 oramai si era resa conto di non poter conseguire l'obiettivo prefissato moltiplicando le controversie contro e il figlio Controparte_2 CP
. La difesa delle appellanti afferma ancora che è poco
[...] credibile che un avvocato consapevole d'intraprendere una causa con sicuro esito negativo non si tuteli con uno “scritto”. Premesso che l'elevato rischio (non la certezza) di perdere la causa può essere maturato solo dopo l'esame delle difese avversarie, la partecipazione ai colloqui difensivi di una terza persona (il figlio praticante) può essere stata giudicata una cautela sufficiente, dato che all'epoca il legale probabilmente non ipotizzava che in futuro avrebbe dovuto difendersi dalle proprie stesse clienti.
5.4 Che le clienti fosse state informate di tutte le questioni sollevate dalla difesa , compresa quella collegata alla vendita Controparte_4 da parte degli eredi di un immobile, risulta dalla risposta fornita dal teste a pag. 6 del verbale stenotipico dell'udienza 15 marzo 2022. Erano state lette alle clienti tutte le difese avversarie. Erano state esposte le pag. 13/22 eccezioni che avrebbero potuto essere ritenute assorbenti e anche in quella occasione le clienti avevano ribadito di voler proseguire la causa.
5.5 Le appellanti sostengono che la difesa dell'avvocato è CP_1 stata imperita e negligente perché il legale si era limitato a negare che la vendita dell'immobile potesse essere interpretata come una rinuncia abdicativa. Non spiegano, tuttavia, quali argomentazioni il legale avrebbe dovuto proporre per superare l'eccezione. Riconoscono, anzi, che la causa sarebbe stata persa. Al legale non può allora essere imputato di non aver articolato difese più complesse.
5.6 Sempre secondo le appellanti è diverso avvertire le clienti del rischio di soccombenza, con il conseguente onere di pagare le spese processuali, dallo spiegare loro che la causa sarebbe stata sicuramente perduta. Evidenziando alle clienti che la causa era “difficile” anche per le difese avversarie e che correvano il rischio di essere condannate al pagamento delle spese di soccombenza, il legale aveva adempiuto al proprio obbligo informativo posto che l'intento delle clienti era quello di avvalersi strumentalmente di un contenzioso per favorire un complessivo accordo transattivo e non di vincere la singola causa civile.
Le intenzioni espressamente dichiarate dalla e dalla Parte_1 dimostrano che le clienti avessero inteso i termini della Parte_2 questione e che avessero accettato il rischio derivante dalla prosecuzione della causa. D'altronde, una speranza di esito positivo vi poteva sempre essere per errori commessi dalla difesa avversaria e soprattutto perché avrebbe potuto essere raggiunto l'obiettivo principale costituito dalla transazione. Se l'obbligo informativo è assolto, dirimente
è il principio di autoresponsabilità. Il legale non può diventare il garante di ultima istanza delle obbligazioni patrimoniali del proprio cliente.
pag. 14/22 6. Il terzo motivo di appello sull'omesso pronuncia sulla domanda di accertamento dell'imperizia e negligenza nella causa n. 10447/19 RG Tribunale di NE è parimenti infondato.
6.1 Il motivo pone questioni già affrontate con l'esame del secondo motivo. Nella sentenza che ha condannato la e la Parte_1 Parte_2
a pagare le spese di soccombenza viene affrontata unicamente la questione della rinuncia abdicativa e non anche quella della rinuncia traslativa di . L'inadempimento nello svolgimento Controparte_2 dell'incarico professionale, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di risarcimento del danno, deve essere affrontato tenendo presente il danno che può essere preso in considerazione nella presente causa. La circostanza che, anche dopo aver conosciuto il contenuto delle difese avversarie e le riflessioni del proprio legale, le clienti abbiano voluto proseguire la causa è sufficiente per escludere che il danno costituito dall'obbligo di pagamento delle spese di soccombenza possa essere accollato al difensore. Se le clienti hanno voluto proseguire il giudizio anche una volta conosciute le difese avversarie, deve ragionevolmente escludersi che non avrebbero iniziato quel giudizio qualora diversamente informate.
6.2 Nella seconda parte il motivo le parti appellanti pongono una questione con riferimento al procedimento civile n. 10447/19 R.G. Trib. di NE che viene sollevata nel quarto motivo di appello anche con riferimento al procedimento civile n. 11628/18 RG Trib. di NE.
L'eccezione di inadempimento all'incarico professionale per paralizzare la domanda di pagamento del compenso avrebbe dovuto essere esaminata nel procedimento n. 1081/21 RG Tribunale di NE
pag. 15/22 diretto ad accertare il diritto al compenso professionale dell'avvocato
. L'eccezione d'inadempimento e la domanda riconvenzionale di CP_1 risarcimento del danno non sono fra loro sovrapponibili. L'eccezione d'inadempimento – che ben può avere un contenuto più ampio della domanda riconvenzionale – è finalizzata a paralizzare la domanda di pagamento del compenso del professionista. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno è diretta a reintegrare il patrimonio delle clienti del professionista per un danno conseguente all'inadempimento, nel caso di specie costituito dalle spese di soccombenza nelle controversie patrocinate dall'avvocato e dai CP_1 compensi del nuovo difensore. L'eccezione d'inadempimento, purché non sia contraria a buona fede, può anche non essere collegata a uno specifico danno. La questione dell'ampliamento del thema decidendum in un giudizio ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 (delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), già art. 28
l. n. 794 del 1942, costituisce una vexata quaestio. È stato a lungo sostenuto che non fosse ammissibile il ricorso alla speciale procedura qualora la controversia non avesse a oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma fosse estesa ad altri oggetti d'accertamento e di decisione, quali a) i presupposti stessi del diritto al compenso, b) i limiti del mandato, c) la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa. In caso di mancanza dei presupposti si era sostenuto o che il procedimento dovesse proseguire trasformandosi in un ordinario giudizio di cognizione (v. Cass., sez. 2, sent. n. 3637 del 2004), o che dovesse concludersi con una decisione d'inammissibilità (v. Cass., sez. 2, sent. n. 23344 del 2008) o improcedibilità (v. Cass., sez. 2, sent. n. 13640 del 2010). All'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha reso applicabile a questi giudizi le regole del procedimento sommario di cognizione, ci pag. 16/22 era chiesti se la nuova disposizione giustificasse un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale. La questione è stata risolta da
Cass., s.u., n. 4484 del 2018, che ha posto l'attenzione sull'art. 702-ter, comma 4, c.p.c., secondo cui “quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione”. Le Sezioni Unite hanno sottolineato i punti deboli del precedente prevalente orientamento che, in presenza di difese del clienti sull'an del diritto a percepire il compenso, conduceva a una pronuncia in rito d'inammissibilità o improcedibilità: l'inapplicabilità della soluzione nei casi il professionista fosse ricorso al procedimento monitorio per conseguire il pagamento del credito;
la singolarità di far dipendere la praticabilità di un procedimento dalle difese del convenuto con il successivo problema di stabilire la sorte del relativo procedimento. L'art. 14 non contiene riferimenti a un procedimento meramente liquidatorio e l'assenza di limitazioni all'applicazione del rito
è conforme a esigenze di semplificazione. La decisione del giudice della causa n. 1081/21 RG Tribunale di NE di separare le domande riconvenzionali introdotte dalle clienti è conforme al nuovo indirizzo giurisprudenziale ma non esonerava il giudice della causa sul compenso dal prendere in considerazione l'eccezione d'inadempimento. Ritenendo la questione complessa e condizionata dall'esito dell'esame delle domande separate, il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello pregiudiziale pur se pendente avanti allo stesso ufficio giudiziario. Per Cass., s.u., n. 4484 del 2018: “qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario
pag. 17/22 (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande”. Per risolvere il non agevole coordinamento fra i due processi contemporaneamente pendenti, soprattutto nel caso in cui il giudice della domanda sul pagamento del compenso non sia competente anche sulla domanda riconvenzionale di responsabilità professionale, nella sentenza delle Sezioni Unite viene espressamente precisato: “[n]on resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 cod. proc. civ. sulla sorte del giudizio ex art. 14 ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante. Se la domanda abbia ad oggetto la deduzione di una richiesta di compensazione sarà possibile ipotizzare ai sensi dell'art. 35 cod. proc. civ. l'eventuale condanna con riserva” (cfr. pag. 38-40 della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite). In ogni caso, dunque, una volta disposta la separazione fra le cause, non è avanti il giudice della domanda riconvenzionale proposta dai clienti che può continuarsi a discutere del rapporto fra eccezione d'inadempimento e diritto del professionista al pagamento del compenso professionale. La questione deve essere necessariamente affrontata nella causa che decide sulla domanda di pagamento del compenso. Se il giudice ritenga di non poterla risolvere autonomamente, deve sospendere il giudizio in attesa della definizione del separato procedimento sulla responsabilità professionale, senza che a tale soluzione osti la pendenza delle cause avanti lo stesso ufficio giudiziario, oppure pronunciare una condanna con riserva. Se il giudice nella causa relativa al pagamento del compenso non esamina l'eccezione d'inadempimento, non sospende il procedimento né pronuncia una condanna con riserva, l'ordinanza ex pag. 18/22 art. 14 d.lgs. d.lgs. n. 150 del 2011 – oramai sentenza a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - presenta un vizio emendabile con l'impugnazione del provvedimento.
7. Il quarto motivo di appello sulla perdita del professionista del diritto al compenso nella causa n. 11628/19 RG Tribunale di
NE deve essere rigettato per le ragioni appena esaminate. Il difensore precisa di non aver mai chiesto la risoluzione del contratto d'opera professionale e si duole della mancata decisione sull'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.. L'eccezione non rientra nel perimetro della presente causa che non deve decidere sul diritto dell'avvocato a ricevere il compenso del contratto d'opera professionale.
Il credito professionale dell'avvocato rientra nell'oggetto della causa n.
1082/21 RG Trib. NE, decisa con l'ordinanza collegiale del
Tribunale di NE 11 aprile 2022 n. 1755/22.
8. Il quinto motivo di appello sul diritto della cliente Parte_1
a vedersi compresi fra i danni l'IVA inerente alle spese di lite liquidate a favore della controparte è fondato. Controparte_3
L'attrice non doveva provare, come sostiene la sentenza di primo grado, di aver già pagato l'IVA. Il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali. Il principio per cui tra le spese processuali, che il soccombente deve al vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, non subisce deroghe, in sede di provvedimento di condanna alle spese, per la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore, rilevando per contro tale deducibilità in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data pag. 19/22 somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (cfr. Cass., sez. 3, sent. n.
6974 del 2007 e Cass., sez. 3, sent. n. 9370 del 2000).
9. Il sesto motivo di appello sul riconoscimento tra i danni del compenso spettante al nuovo difensore nella causa n. 11628/19 RG
Tribunale di NE non merita accoglimento. Che il compenso pagato o dovuto al nuovo difensore possa in astratto costituire una voce di danno non è stato posto in discussione nemmeno dal giudice di primo grado. Come tutti i danni, anche questo pregiudizio avrebbe però dovuto essere allegato e dimostrato. Il principio non subisce delle deroghe per il fatto che il creditore della somma di denaro e il difensore che assiste la parte danneggiata nella causa coincidano nello stesso soggetto. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda osservando, in primo luogo, che la cliente non aveva depositato nemmeno un preavviso di parcella. L'argomento è dirimente perché l'obbligazione non era stata provata con il deposito di un documento (contratto d'opera professionale, preventivo, preavviso di fattura, fattura quietanza, ecc.) che attestasse la sussistenza del debito. Il deposito della fattura 20 gennaio 2024 n. 4/24 emessa dall'avvocato Vincenzo Calvani in sede di appello è tardivo. Non è sufficiente evidenziare, per superare il limite alla produzione di nuovi documenti in appello posto dall'art. 345, comma 3, c.p.c., che la fattura rechi la data 20 gennaio 2024 e quindi sia successiva all'ultima udienza del 15 giugno 2023 del giudizio di primo grado. La parte deve dimostrare di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. Posto che la parte era perfettamente in condizioni di ottenere il rilascio della fattura con causale “Trib. NE 11628-19 revoca donazione” ben pag. 20/22 prima della conclusione del giudizio di primo grado o comunque di dimostrare in altro modo l'obbligazione (lo stesso Tribunale fa riferimento a un preavviso di fattura), mancano le condizioni per ammettere la nuova produzione documentale.
10. Il settimo motivo sulle spese processuali deve essere rigettato. All'esito del gravame, per effetto dell'accoglimento del quinto motivo di appello, alle appellanti è stato riconosciuto unicamente il diritto al riconoscimento dell'IVA al 22% rispetto a spese di soccombenza determinate, quanto a compensi, nell'importo di euro
2.768,00 (totale imponibile euro 3.310,53, spese generali e cassa avvocati comprese). Considerato l'esito complessivo della lite, la soccombenza rimane reciproca e la decisione del giudice di primo grado di compensare parzialmente nella misura della metà le spese processuali appare ampiamente giustificata. Pur dovendo procedersi a nuova liquidazione in conseguenza della parziale riforma, deve essere confermato l'importo dei compensi già riconosciuti.
11. Anche per il giudizio di appello le spese vengono per metà compensate e per il residuo poste a carico dell'avvocato . CP_1
Considerando i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 247,00 tenuto conto dei parametri medi [(euro 142,00 + euro 142,00 + euro 210,00)/2] dello scaglione applicabile (valore fino a euro 1.100,00) con riferimento al maggior credito riconosciuto. .
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 ON
pag. 21/22 sentenza del Tribunale di NE Tribunale di NE 15.1.2024, n.
482/24, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma, 1.1 condanna al pagamento in favore di ON [...]
dell'iva al 22% sul danno della cliente per le spese di Parte_1 soccombenza nella causa n. 11628/19 RG Trib. di NE;
1.2 compensate per metà le spese processuali del giudizio di primo grado, condanna al pagamento delle residue in favore ON della parte attrice, liquidate nella somma di euro 72,75 per esborsi ed euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) compensate per metà le spese processuali del gravame, condanna al pagamento, in favore della parte appellata ON
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Parte_1 nella somma di euro 247,00 per compensi ed euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
NE, 5/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
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