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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Tripi, all'esito dell'udienza del 9 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2336/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Lucifora, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Alleruzzo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.03.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, esponendo: di essere dipendente a tempo indeterminato della Controparte_1
; di essere stato assunto in data 09.06.1986; di rivestire il profilo professionale di
[...]
istruttore direttivo di ragioneria;
che, con decreto del sindaco metropolitano n. 79 del
03.04.2020, sono state individuate le posizioni organizzative della per Controparte_1
l'anno 2020, le quali sono state suddivise per l'esattezza in n. 21, posizioni, tra cui, per quanto rileva in questa sede, la P.O. n. 2, denominata “Trattamento economico”; che, con successivo decreto del sindaco metropolitano n. 127 del 22.06.2020, le predette posizioni
1 organizzative sono state graduate, suddividendole in tre fasce ed attribuendo ad ognuna di esse un valore economico sulla base della pesatura effettuata dai dirigenti dell'Ente, variabile tra un minimo di euro 8.000 e un massimo di euro 12.000; che, in particolare, la P.O. n. 2
“Trattamento economico” è stata assegnata alla fascia 1, per un valore di euro 8.000,00; che il regolamento interno in materia ha stabilito che l'incarico di P.O. può essere conferito al personale dipendente a tempo pieno e indeterminato inquadrato in categoria D, con anzianità di almeno 5 anni;
che, in applicazione del citato regolamento, con la determinazione dirigenziale n. 2340 del 29.6.2020, la dirigente del 1° dipartimento, Servizio affari generali e risorse umane, ha indetto la selezione per l'assegnazione della Posizione Organizzativa n.
2 “Trattamento economico”–fascia 1, alla quale esso ricorrente ha partecipato, avendone pieno titolo;
che, dopo la valutazione delle istanze pervenute, con la determina dirigenziale n. 2670 del 18.7.2020, è stata approvata la graduatoria dei funzionari aspiranti all'assegnazione dell'incarico, in cui esso ricorrente è stato collocato in quinta posizione;
che, con lo stesso provvedimento, l'incarico di P.O. de quo è stato attribuito alla dipendente
, in quanto collocata nella posizione n. 1 in graduatoria;
che, con Controparte_2
decorrenza 01.01.2021, i primi due dipendenti collocati in graduatoria e ) CP_2 CP_3
sono stati collocati a riposo;
che, con la determinazione dirigenziale n. 932 del 19.03.2021, la dirigente del 1° Dipartimento, dato atto del collocamento in quiescenza dei predetti funzionari, ha affidato la P.O. in oggetto al dipendente collocato al n. 3 della graduatoria,
benché lo stesso fosse già titolare di altra Posizione Organizzativa Controparte_4 denominata “Gestione del bilancio e tributi Tosap”, “quindi assegnando inspiegabilmente
l'incarico ad interim, anziché conferirlo” ad esso ricorrente che seguiva in graduatoria al n.
5 e tenuto conto che anche il dipendente posizionato al 4° posto della graduatoria era anch'esso titolare di altra P.O. denominata “Segreteria particolare del Sindaco
Metropolitano”; che, con la determinazione dirigenziale n. 252 del 25.1.2022, la dirigente del 1° Dipartimento ha indetto una nuova selezione per l'assegnazione della P.O. di cui è causa, anziché fare scorrere la graduatoria approvata nel 2021.
In punto di diritto, l'attore lamenta la decisione dell'Amministrazione che ha conferito ad interim l'incarico di P.O. ad altro dipendente già titolare di altro analogo incarico, anziché utilizzare la graduatoria dei dipendenti idonei all'assegnazione, ed ha “negato” il riconoscimento della P.O. ad esso ricorrente ritenendolo incompatibile perché RSU interno all'ente, e ciò in asserita “acritica” applicazione dell'art. 53, comma 1-bis, del d.lgs. n.
2 165/2001, laddove l'ufficio inerente alla P.O. n. 2 “Trattamento economico” ha alle sue dipendenze appena tre dipendenti e, quindi, non rappresenta certo una “struttura deputata alla gestione del personale” ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 53, comma 1-bis, né,
d'altro canto, il ruolo di RSU può essere ritenuto conflittuale con l'esercizio di una tale posizione direttiva, per la quale, tra l'altro, il titolare “sarebbe chiamato a svolgere competenze di natura esclusivamente tecniche”; l'attore, poi, ha dedotto la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte dell'ente pubblico datore per non averlo informato dell'esistenza di una “causa ostativa” alla sua partecipazione alla procedura perché componente della RSU interna (comunicatagli soltanto con la nota dirigenziale prot.
34676 del 28.06.2021, a fronte della graduatoria approvata nel giugno 2020), anziché consentirgli di partecipare senza nulla eccepire, con conseguente suo inserimento nella graduatoria degli idonei, così “consolidando il suo diritto a ricoprire la P.O.”.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare il suo diritto all'assegnazione della P.O. n. 2, “Trattamento economico”, per l'anno 2021, e, per l'effetto, il suo diritto allo svolgimento del suddetto incarico e a conseguirne il relativo trattamento economico;
accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno subito a causa della mancata assegnazione della P.O. di cui è causa, anche a titolo di perdita di chance, quale perdita della stessa possibilità di conseguirlo per effetto della condotta tenuta dalla , quantificabile nella somma di euro ottomila o nella Controparte_1
minor somma correlata alla durata della P.O. o, in via gradata, nella diversa somma che sarà stabilita in via equitativa;
condannare quindi la , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della suddetta somma o della diversa somma che sarà stabilita in via equitativa a ristoro del danno da lui subito.
Instauratosi il contraddittorio, l'ente resistente si è costituito in giudizio, spiegando ampie difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che la scelta della dirigente del 1° Servizio - I Dipartimento “Affari Generali e Risorse Umane” di scorrere la graduatoria e di conferire la P.O. in discussione (rimasta vacante dopo il collocamento in quiescenza a far data dal 28.12.2020 della dott.ssa originaria CP_2
assegnataria della P.O., e del sig. , collocatosi al 2° posto in graduatoria) ad interim CP_3
al dott. , collocatosi al 3° posto in graduatoria, è stata del tutto Persona_1 legittima, sia perché l'assegnazione ad interim è stata disposta per un brevissimo periodo, stante che l'incarico di P.O. di cui il dott. era già titolare (segnatamente, la P.O. n. 5 Per_1
3 “Gestione del Bilancio e Tributi Tosap”) sarebbe venuto a cessare il 30.07.2021, ovverosia soltanto dopo 4 mesi e 12 giorni dal conferimento del nuovo incarico, sia perché la decisione appariva pienamente conforme al dettato del regolamento interno sulla Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi, il quale sul tema stabilisce che:
“Al titolare di P.O. possono essere conferiti uno o più incarichi ad interim relativi ad altra posizione Organizzativa non coperta. Per tutta la durata dell'incarico ad interim, al dipendente spetta, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo pari al
25% del valore economico della retribuzione di posizione per ogni incarico ricoperto ad interim” (art. 12, comma 3);
“In caso di cessazione anticipata entro un anno dal conferimento dell'incarico, lo stesso può essere conferito ad altro dipendente secondo l'ordine della graduatoria approvata, fatta salva la possibilità del dirigente di indire una nuova selezione” (art. 16, comma 4).
L'ente resistente ha poi segnalato che, con determinazione dirigenziale n. 252 del 25.01.2022
è stata indetta una nuova selezione per il conferimento della P.O. n. 2 “Trattamento
Economico” e con successiva determinazione dirigenziale n. 811 del 08.03.2022 è stata approvata la relativa graduatoria, che vedeva collocarsi al 1° posto il dipendente
[...]
che ha rinunciato all'incarico che, conseguentemente, con determinazione n. 933 Per_1
del 15.03.2022, è stato conferito al dott. Persona_2
In ogni caso, a prescindere da tali “dirimenti” considerazioni, l'Amministrazione convenuta ha evidenziato che sussistevano comunque ragioni di incompatibilità in capo al sig. Pt_1 che, quale membro delle RSU aziendali e quale rappresentante sindacale “di particolare rilievo” della C.G.I.L., si sarebbe potuto trovare in una situazione di conflitto di interessi ove fosse stato deputato a guidare l'ufficio addetto alla gestione del trattamento economico del personale.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note conclusive e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del
09.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, procediamo ad esaminare il merito della controversia.
Va subito chiarito che, a prescindere dal profilo attinente alla carica sindacale ricoperta dal ricorrente e dalla eventuale sussistenza a suo carico di ragioni di incompatibilità (profilo che
4 ha formato oggetto del defatigante scambio di corrispondenza tra gli organi apicali dell'amministrazione e vari dirigenti sindacali locali e che è stato dettagliatamente descritto in ricorso e nella memoria di costituzione), oggetto del contendere è la pretesa del ricorrente al conferimento dell'incarico di P.O. che era stato assegnato ad altro dipendente.
Già sotto tale, effettivamente “dirimente”, aspetto, le domande attoree risultano prive di fondamento, atteso che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il dipendente non vanta alcun diritto soggettivo perfetto al conferimento del suddetto incarico.
È sufficiente rammentare al riguardo che, come osservato dalla Suprema Corte, “dalla natura delle posizioni organizzative discende che, così come accade per il conferimento degli incarichi dirigenziali in senso stretto, non è configurabile un diritto soggettivo del dipendente al conferimento delle funzioni, in quanto l'Amministrazione è solo tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., senza che, tuttavia, la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro” (Cass. Sez. lav.,
7.8.2018, n. 20617; Cass. Sez. lav., 27.1.2017, n. 2141; Cass. Sez. lav. 25.09.2024, n.
25632/ord., la quale ha ulteriormente affermato che “la motivazione dell'atto di scelta del personale da assegnare alla posizione in questione non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti, ed al conseguente esame dei loro curricula ricavabili dai rispettivi fascicoli. L'obbligo di motivazione, in altri termini, non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché di un altro, anche in mancanza di una formale proceduta concorsuale.”).
Ebbene, nella specie deve ritenersi che la condotta dell'Amministrazione provinciale sia stata perfettamente conforme alla disciplina collettiva ed osservante dei principi generali di buona fede e correttezza.
Quanto alle disposizioni di fonte pattizia, invero, si deve sottolineare che, ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali del 31.3.1999, ha previsto l'istituzione di “posizioni di lavoro che richiedono, con elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa …” e che “tali posizioni … possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati
5 nella categoria D sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui” al successivo art. 9, il quale, ai commi 1, 2 e 3, stabilisce che “gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime modalità. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisita dal personale della categoria D. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi”.
Identiche disposizioni sono contenute nell'art. 13 del C.C.N.L. “Funzioni locali” del
21.5.2018, con l'unica novità che gli incarichi di posizione organizzativa possono avere una durata massima di 3, anziché 5, anni, sempre salvo rinnovo.
La disciplina collettiva, quindi, richiede semplicemente che il conferimento degli incarichi di P.O. avvenga a tempo determinato con atto scritto e motivato, tenendo conto degli elementi sopra espressamente enunciati.
Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente, al fine di soddisfare esigenze di certezza e trasparenza, ha procedimentalizzato minuziosamente il sistema di conferimento degli incarichi di P.O.: dalla lettura dei documenti e delle determinazioni sindacali versate in atti, infatti, si evince che la ha dato adeguata pubblicità alla Controparte_1
decisione di procedere alla individuazione e alla nomina dei nuovi titolari delle P.O., emanando e pubblicando un apposito avviso, ha raccolto le domande di partecipazione dei funzionari interessati, ha valutato comparativamente le relative posizioni sulla base dei requisiti posseduti, ha motivato le ragioni della scelta effettuata tra i vari candidati ed ha, addirittura formato una vera e propria graduatoria, come se si trattasse di una sorta di procedura concorsuale.
Del resto, il ricorrente nulla rileva, eccepisce od obietta in ordine alla motivazione e alla correttezza o ragionevolezza della scelta dei dipendenti che lo hanno preceduto in graduatoria, limitandosi a censurare il fatto che, dopo il collocamento in quiescenza dei dipendenti piazzatisi nelle prime due posizioni, l'incarico di P.O. sia stato conferito ad interim al funzionario collocatosi al 3° posto, anziché a sé stesso.
6 Il regolamento interno della sull'ordinamento degli uffici e Controparte_1 dei servivi (v. doc. n. 9 fasc. ric.) stabilisce al riguardo che “Al titolare di P.O. possono essere conferiti uno o più incarichi ad interim relativi ad altra posizione organizzativa non coperta. Per tutta la durata dell'incarico ad interim, al dipendente spetta, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione per ogni incarico ricoperto ad interim” (art. 12, comma 3).
Tale norma regolamentare, quindi, prevede la possibilità di conferire al titolare di una P.O. uno o più incarichi ad interim relativi ad altra posizione organizzativa, all'unica condizione che si tratti di una posizione “non coperta”, così come accaduto nel caso di specie, ove, a seguito del collocamento a riposo dell'originaria assegnataria (ed anche del secondo classificato) e della sua sopravvenuta vacanza, l'incarico della P.O. “Trattamento economico” è stato conferito ad interim al dipendente posizionato in graduatoria al terzo posto.
La possibilità di assegnare ad interim incarichi di reggenza di una struttura organizzativa in caso di mancanza del relativo titolare ad altri dipendenti già titolari di altro incarico direttivo, peraltro, è pressochè pacifico, oltre che nella dottrina amministrativistica, anche nella giurisprudenza di legittimità che, pronunciatasi prevalentemente con riferimento alla materia degli incarichi dirigenziali (ma con principi da ritenere applicabili anche all'analogo tema dell'assegnazione di incarichi di P.O. o di elevata responsabilità), ha precisato che “l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente
o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura” (così ex multis Cass. Sez. lav. 02.12.2019, n. 31400).
E nel caso di specie l'assegnazione ad interim dell'incarico di P.O. in contestazione è certamente avvenuta in via straordinaria e temporanea, per la breve durata di poco più di quattro mesi, dal 19.03.2021 (data di conferimento dell'incarico al dott. ) al 30.07.2021 Per_1
(data di scadenza dell'incarico di P.O. n. 5 “Gestione del Bilancio e Tributi Tosap” di cui il dott. era già titolare). Per_1
Inoltre, come emerga dalla lettura della determina dirigenziale di conferimento n. 932 del
19.03.2021 (v. doc. n. 7 fasc. ric. e n. 5 fasc. res.), l'incarico di P.O. in discussione è stato
7 attribuito ad interim per la durata di sei mesi “con decorrenza dalla data di accettazione”, per cui, una volta scaduto l'incarico e visto il disposto dell'art. 16, comma 4, del regolamento interno sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il dirigente del competente
Dipartimento, con determina n. 252 del 25.01.2022, ha indetto una nuova procedura per l'individuazione del personale cui assegnare il medesimo incarico, nuova procedura alla quale (come dedotto dalla parte resistente e non contestato dal ricorrente) l'attore non ha partecipato.
Infine, appare priva di pregio la doglianza attorea concernente l'asserita violazione dei canoni di buona fede e correttezza, atteso che nessuna norma di legge, regolamento o contrattazione collettiva impone all'Amministrazione di informare i dipendenti, previamente o nel corso della procedura di conferimento degli incarichi, circa la eventuale sussistenza di cause incompatibilità o conflitto di interessi astrattamente configurabili per la condizione soggettiva del dipendente esponente sindacale.
3. Il ricorso, pertanto, è immeritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio della controversia e decisoria in relazione alle cause lavoristiche aventi valore compreso tra 5.201 e 26.000 euro, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2336/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
, spese che si liquidano in complessivi euro 1.720,00, oltre a I.V.A., Controparte_1
C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, ove dovute, come per legge.
Catania, 20 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Tripi, all'esito dell'udienza del 9 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2336/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Lucifora, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Alleruzzo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.03.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, esponendo: di essere dipendente a tempo indeterminato della Controparte_1
; di essere stato assunto in data 09.06.1986; di rivestire il profilo professionale di
[...]
istruttore direttivo di ragioneria;
che, con decreto del sindaco metropolitano n. 79 del
03.04.2020, sono state individuate le posizioni organizzative della per Controparte_1
l'anno 2020, le quali sono state suddivise per l'esattezza in n. 21, posizioni, tra cui, per quanto rileva in questa sede, la P.O. n. 2, denominata “Trattamento economico”; che, con successivo decreto del sindaco metropolitano n. 127 del 22.06.2020, le predette posizioni
1 organizzative sono state graduate, suddividendole in tre fasce ed attribuendo ad ognuna di esse un valore economico sulla base della pesatura effettuata dai dirigenti dell'Ente, variabile tra un minimo di euro 8.000 e un massimo di euro 12.000; che, in particolare, la P.O. n. 2
“Trattamento economico” è stata assegnata alla fascia 1, per un valore di euro 8.000,00; che il regolamento interno in materia ha stabilito che l'incarico di P.O. può essere conferito al personale dipendente a tempo pieno e indeterminato inquadrato in categoria D, con anzianità di almeno 5 anni;
che, in applicazione del citato regolamento, con la determinazione dirigenziale n. 2340 del 29.6.2020, la dirigente del 1° dipartimento, Servizio affari generali e risorse umane, ha indetto la selezione per l'assegnazione della Posizione Organizzativa n.
2 “Trattamento economico”–fascia 1, alla quale esso ricorrente ha partecipato, avendone pieno titolo;
che, dopo la valutazione delle istanze pervenute, con la determina dirigenziale n. 2670 del 18.7.2020, è stata approvata la graduatoria dei funzionari aspiranti all'assegnazione dell'incarico, in cui esso ricorrente è stato collocato in quinta posizione;
che, con lo stesso provvedimento, l'incarico di P.O. de quo è stato attribuito alla dipendente
, in quanto collocata nella posizione n. 1 in graduatoria;
che, con Controparte_2
decorrenza 01.01.2021, i primi due dipendenti collocati in graduatoria e ) CP_2 CP_3
sono stati collocati a riposo;
che, con la determinazione dirigenziale n. 932 del 19.03.2021, la dirigente del 1° Dipartimento, dato atto del collocamento in quiescenza dei predetti funzionari, ha affidato la P.O. in oggetto al dipendente collocato al n. 3 della graduatoria,
benché lo stesso fosse già titolare di altra Posizione Organizzativa Controparte_4 denominata “Gestione del bilancio e tributi Tosap”, “quindi assegnando inspiegabilmente
l'incarico ad interim, anziché conferirlo” ad esso ricorrente che seguiva in graduatoria al n.
5 e tenuto conto che anche il dipendente posizionato al 4° posto della graduatoria era anch'esso titolare di altra P.O. denominata “Segreteria particolare del Sindaco
Metropolitano”; che, con la determinazione dirigenziale n. 252 del 25.1.2022, la dirigente del 1° Dipartimento ha indetto una nuova selezione per l'assegnazione della P.O. di cui è causa, anziché fare scorrere la graduatoria approvata nel 2021.
In punto di diritto, l'attore lamenta la decisione dell'Amministrazione che ha conferito ad interim l'incarico di P.O. ad altro dipendente già titolare di altro analogo incarico, anziché utilizzare la graduatoria dei dipendenti idonei all'assegnazione, ed ha “negato” il riconoscimento della P.O. ad esso ricorrente ritenendolo incompatibile perché RSU interno all'ente, e ciò in asserita “acritica” applicazione dell'art. 53, comma 1-bis, del d.lgs. n.
2 165/2001, laddove l'ufficio inerente alla P.O. n. 2 “Trattamento economico” ha alle sue dipendenze appena tre dipendenti e, quindi, non rappresenta certo una “struttura deputata alla gestione del personale” ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 53, comma 1-bis, né,
d'altro canto, il ruolo di RSU può essere ritenuto conflittuale con l'esercizio di una tale posizione direttiva, per la quale, tra l'altro, il titolare “sarebbe chiamato a svolgere competenze di natura esclusivamente tecniche”; l'attore, poi, ha dedotto la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte dell'ente pubblico datore per non averlo informato dell'esistenza di una “causa ostativa” alla sua partecipazione alla procedura perché componente della RSU interna (comunicatagli soltanto con la nota dirigenziale prot.
34676 del 28.06.2021, a fronte della graduatoria approvata nel giugno 2020), anziché consentirgli di partecipare senza nulla eccepire, con conseguente suo inserimento nella graduatoria degli idonei, così “consolidando il suo diritto a ricoprire la P.O.”.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare il suo diritto all'assegnazione della P.O. n. 2, “Trattamento economico”, per l'anno 2021, e, per l'effetto, il suo diritto allo svolgimento del suddetto incarico e a conseguirne il relativo trattamento economico;
accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno subito a causa della mancata assegnazione della P.O. di cui è causa, anche a titolo di perdita di chance, quale perdita della stessa possibilità di conseguirlo per effetto della condotta tenuta dalla , quantificabile nella somma di euro ottomila o nella Controparte_1
minor somma correlata alla durata della P.O. o, in via gradata, nella diversa somma che sarà stabilita in via equitativa;
condannare quindi la , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della suddetta somma o della diversa somma che sarà stabilita in via equitativa a ristoro del danno da lui subito.
Instauratosi il contraddittorio, l'ente resistente si è costituito in giudizio, spiegando ampie difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che la scelta della dirigente del 1° Servizio - I Dipartimento “Affari Generali e Risorse Umane” di scorrere la graduatoria e di conferire la P.O. in discussione (rimasta vacante dopo il collocamento in quiescenza a far data dal 28.12.2020 della dott.ssa originaria CP_2
assegnataria della P.O., e del sig. , collocatosi al 2° posto in graduatoria) ad interim CP_3
al dott. , collocatosi al 3° posto in graduatoria, è stata del tutto Persona_1 legittima, sia perché l'assegnazione ad interim è stata disposta per un brevissimo periodo, stante che l'incarico di P.O. di cui il dott. era già titolare (segnatamente, la P.O. n. 5 Per_1
3 “Gestione del Bilancio e Tributi Tosap”) sarebbe venuto a cessare il 30.07.2021, ovverosia soltanto dopo 4 mesi e 12 giorni dal conferimento del nuovo incarico, sia perché la decisione appariva pienamente conforme al dettato del regolamento interno sulla Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi, il quale sul tema stabilisce che:
“Al titolare di P.O. possono essere conferiti uno o più incarichi ad interim relativi ad altra posizione Organizzativa non coperta. Per tutta la durata dell'incarico ad interim, al dipendente spetta, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo pari al
25% del valore economico della retribuzione di posizione per ogni incarico ricoperto ad interim” (art. 12, comma 3);
“In caso di cessazione anticipata entro un anno dal conferimento dell'incarico, lo stesso può essere conferito ad altro dipendente secondo l'ordine della graduatoria approvata, fatta salva la possibilità del dirigente di indire una nuova selezione” (art. 16, comma 4).
L'ente resistente ha poi segnalato che, con determinazione dirigenziale n. 252 del 25.01.2022
è stata indetta una nuova selezione per il conferimento della P.O. n. 2 “Trattamento
Economico” e con successiva determinazione dirigenziale n. 811 del 08.03.2022 è stata approvata la relativa graduatoria, che vedeva collocarsi al 1° posto il dipendente
[...]
che ha rinunciato all'incarico che, conseguentemente, con determinazione n. 933 Per_1
del 15.03.2022, è stato conferito al dott. Persona_2
In ogni caso, a prescindere da tali “dirimenti” considerazioni, l'Amministrazione convenuta ha evidenziato che sussistevano comunque ragioni di incompatibilità in capo al sig. Pt_1 che, quale membro delle RSU aziendali e quale rappresentante sindacale “di particolare rilievo” della C.G.I.L., si sarebbe potuto trovare in una situazione di conflitto di interessi ove fosse stato deputato a guidare l'ufficio addetto alla gestione del trattamento economico del personale.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note conclusive e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del
09.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, procediamo ad esaminare il merito della controversia.
Va subito chiarito che, a prescindere dal profilo attinente alla carica sindacale ricoperta dal ricorrente e dalla eventuale sussistenza a suo carico di ragioni di incompatibilità (profilo che
4 ha formato oggetto del defatigante scambio di corrispondenza tra gli organi apicali dell'amministrazione e vari dirigenti sindacali locali e che è stato dettagliatamente descritto in ricorso e nella memoria di costituzione), oggetto del contendere è la pretesa del ricorrente al conferimento dell'incarico di P.O. che era stato assegnato ad altro dipendente.
Già sotto tale, effettivamente “dirimente”, aspetto, le domande attoree risultano prive di fondamento, atteso che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il dipendente non vanta alcun diritto soggettivo perfetto al conferimento del suddetto incarico.
È sufficiente rammentare al riguardo che, come osservato dalla Suprema Corte, “dalla natura delle posizioni organizzative discende che, così come accade per il conferimento degli incarichi dirigenziali in senso stretto, non è configurabile un diritto soggettivo del dipendente al conferimento delle funzioni, in quanto l'Amministrazione è solo tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., senza che, tuttavia, la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro” (Cass. Sez. lav.,
7.8.2018, n. 20617; Cass. Sez. lav., 27.1.2017, n. 2141; Cass. Sez. lav. 25.09.2024, n.
25632/ord., la quale ha ulteriormente affermato che “la motivazione dell'atto di scelta del personale da assegnare alla posizione in questione non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti, ed al conseguente esame dei loro curricula ricavabili dai rispettivi fascicoli. L'obbligo di motivazione, in altri termini, non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché di un altro, anche in mancanza di una formale proceduta concorsuale.”).
Ebbene, nella specie deve ritenersi che la condotta dell'Amministrazione provinciale sia stata perfettamente conforme alla disciplina collettiva ed osservante dei principi generali di buona fede e correttezza.
Quanto alle disposizioni di fonte pattizia, invero, si deve sottolineare che, ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali del 31.3.1999, ha previsto l'istituzione di “posizioni di lavoro che richiedono, con elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa …” e che “tali posizioni … possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati
5 nella categoria D sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui” al successivo art. 9, il quale, ai commi 1, 2 e 3, stabilisce che “gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime modalità. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisita dal personale della categoria D. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi”.
Identiche disposizioni sono contenute nell'art. 13 del C.C.N.L. “Funzioni locali” del
21.5.2018, con l'unica novità che gli incarichi di posizione organizzativa possono avere una durata massima di 3, anziché 5, anni, sempre salvo rinnovo.
La disciplina collettiva, quindi, richiede semplicemente che il conferimento degli incarichi di P.O. avvenga a tempo determinato con atto scritto e motivato, tenendo conto degli elementi sopra espressamente enunciati.
Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente, al fine di soddisfare esigenze di certezza e trasparenza, ha procedimentalizzato minuziosamente il sistema di conferimento degli incarichi di P.O.: dalla lettura dei documenti e delle determinazioni sindacali versate in atti, infatti, si evince che la ha dato adeguata pubblicità alla Controparte_1
decisione di procedere alla individuazione e alla nomina dei nuovi titolari delle P.O., emanando e pubblicando un apposito avviso, ha raccolto le domande di partecipazione dei funzionari interessati, ha valutato comparativamente le relative posizioni sulla base dei requisiti posseduti, ha motivato le ragioni della scelta effettuata tra i vari candidati ed ha, addirittura formato una vera e propria graduatoria, come se si trattasse di una sorta di procedura concorsuale.
Del resto, il ricorrente nulla rileva, eccepisce od obietta in ordine alla motivazione e alla correttezza o ragionevolezza della scelta dei dipendenti che lo hanno preceduto in graduatoria, limitandosi a censurare il fatto che, dopo il collocamento in quiescenza dei dipendenti piazzatisi nelle prime due posizioni, l'incarico di P.O. sia stato conferito ad interim al funzionario collocatosi al 3° posto, anziché a sé stesso.
6 Il regolamento interno della sull'ordinamento degli uffici e Controparte_1 dei servivi (v. doc. n. 9 fasc. ric.) stabilisce al riguardo che “Al titolare di P.O. possono essere conferiti uno o più incarichi ad interim relativi ad altra posizione organizzativa non coperta. Per tutta la durata dell'incarico ad interim, al dipendente spetta, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione per ogni incarico ricoperto ad interim” (art. 12, comma 3).
Tale norma regolamentare, quindi, prevede la possibilità di conferire al titolare di una P.O. uno o più incarichi ad interim relativi ad altra posizione organizzativa, all'unica condizione che si tratti di una posizione “non coperta”, così come accaduto nel caso di specie, ove, a seguito del collocamento a riposo dell'originaria assegnataria (ed anche del secondo classificato) e della sua sopravvenuta vacanza, l'incarico della P.O. “Trattamento economico” è stato conferito ad interim al dipendente posizionato in graduatoria al terzo posto.
La possibilità di assegnare ad interim incarichi di reggenza di una struttura organizzativa in caso di mancanza del relativo titolare ad altri dipendenti già titolari di altro incarico direttivo, peraltro, è pressochè pacifico, oltre che nella dottrina amministrativistica, anche nella giurisprudenza di legittimità che, pronunciatasi prevalentemente con riferimento alla materia degli incarichi dirigenziali (ma con principi da ritenere applicabili anche all'analogo tema dell'assegnazione di incarichi di P.O. o di elevata responsabilità), ha precisato che “l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente
o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura” (così ex multis Cass. Sez. lav. 02.12.2019, n. 31400).
E nel caso di specie l'assegnazione ad interim dell'incarico di P.O. in contestazione è certamente avvenuta in via straordinaria e temporanea, per la breve durata di poco più di quattro mesi, dal 19.03.2021 (data di conferimento dell'incarico al dott. ) al 30.07.2021 Per_1
(data di scadenza dell'incarico di P.O. n. 5 “Gestione del Bilancio e Tributi Tosap” di cui il dott. era già titolare). Per_1
Inoltre, come emerga dalla lettura della determina dirigenziale di conferimento n. 932 del
19.03.2021 (v. doc. n. 7 fasc. ric. e n. 5 fasc. res.), l'incarico di P.O. in discussione è stato
7 attribuito ad interim per la durata di sei mesi “con decorrenza dalla data di accettazione”, per cui, una volta scaduto l'incarico e visto il disposto dell'art. 16, comma 4, del regolamento interno sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il dirigente del competente
Dipartimento, con determina n. 252 del 25.01.2022, ha indetto una nuova procedura per l'individuazione del personale cui assegnare il medesimo incarico, nuova procedura alla quale (come dedotto dalla parte resistente e non contestato dal ricorrente) l'attore non ha partecipato.
Infine, appare priva di pregio la doglianza attorea concernente l'asserita violazione dei canoni di buona fede e correttezza, atteso che nessuna norma di legge, regolamento o contrattazione collettiva impone all'Amministrazione di informare i dipendenti, previamente o nel corso della procedura di conferimento degli incarichi, circa la eventuale sussistenza di cause incompatibilità o conflitto di interessi astrattamente configurabili per la condizione soggettiva del dipendente esponente sindacale.
3. Il ricorso, pertanto, è immeritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio della controversia e decisoria in relazione alle cause lavoristiche aventi valore compreso tra 5.201 e 26.000 euro, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2336/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
, spese che si liquidano in complessivi euro 1.720,00, oltre a I.V.A., Controparte_1
C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, ove dovute, come per legge.
Catania, 20 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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