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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12571 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65494/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65494 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 08/05/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in proprio e in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1
Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raul Carosi, presso il cui studio, in via Quintilio Varo n. 112, è domiciliata giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n.
12 è ex lege domiciliata.
pagina 1 di 16 CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte memorie depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 03/04/2025 da parte attrice e in data
07/05/2025 da parte convenuta, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 04/01/2024 e 27/10/2022, ha citato in Parte_1
giudizio, in proprio e in qualità di erede di e , la Repubblica Persona_1 Parte_2
Federale Tedesca, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, e la
[...]
, in persona del Presidente pro tempore, per chiedere l'accoglimento della Controparte_2
domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis
(quest'ultimo per quanto patito dai propri de cuius e ), sofferto Persona_1 Parte_2
durante la seconda guerra mondiale, a causa dei crimini commessi dal ER RE, danno quantificato in via indicativa in una somma non inferiore ad euro 100.000,00.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che e , quali Persona_1 Parte_2 civili, non direttamente coinvolti nel conflitto bellico, avevano subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio, in particolare:
- era stata arrestata in data 06/02/1944 e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz, Persona_1
dove, giunta al campo il 23/05/1944, era deceduta;
- era stato arrestato in data 06/02/1944 e deportato nel campo di sterminio di Auschwitz il Parte_2
23/05/1944; era sopravvissuto.
I fatti (ovvero la deportazione e il decesso dei propri congiunti) erano provati dai documenti prodotti (in particolare dalla documentazione raccolta dalla CDEC – Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
pagina 2 di 16 Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal ER RE di religione ebraica durante la Seconda guerra mondiale) nonché dal riconoscimento di pensione di guerra.
Parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della GE nazista) sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 2/6/1961.
L'attore ha quantificato il danno non patrimoniale in euro 100.000,00, chiedendo anche il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del 4% annuo. Ha poi dedotto, anche alla luce dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, di essere disposta a valutare eventuali proposte conciliative.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 100.000,00 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.»
In data 20/07/2023 (per l'udienza di prima comparizione e trattazione fissata ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. per il 12/09/2023) si è costituita la Repubblica Italiana, per la in Controparte_1
persona del Presidente del Consiglio p.t., ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del ER RE;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla pagina 3 di 16 disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpretati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo). Ha eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.
- il difetto di prova della qualità di erede, in quanto né il certificato di morte né l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 erano atti sufficienti e idonei a provare tale qualità; ha altresì dedotto la mancanza di prova dell'esistenza di eventuali altri coeredi, che avrebbero imposto la riduzione della pretesa creditoria alla sola quota di spettanza ereditaria.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In particolare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno iure proprio, in quanto l'attrice era nata dopo la seconda guerra mondiale e non era stata vittima diretta delle persecuzioni naziste.
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, ha eccepito la non risarcibilità del danno da perdita della vita e la mancanza di allegazioni che consentissero la liquidazione del danno biologico terminale e del danno morale cd "terminale o catastrofale”.
In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n.
2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
pagina 4 di 16 In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare Controparte_1
le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice o i propri danti causa ereditari hanno percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 04/01/2024, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la Controparte_3
contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di GE ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di GE poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 08/05/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla GE nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
pagina 5 di 16 Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del ER RE, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno
Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del RE tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di GE (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della GE per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con pagina 6 di 16 sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del 7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità. Parte attrice ha infatti dedotto che e hanno subito Parte_2 Persona_1 la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù, l'omicidio, nonché il programmato sterminio della propria famiglia. La situazione allegata integra, in astratto, l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n.238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
pagina 7 di 16
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca, della Controparte_1
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[...]
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di GE, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. Controparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al
ER RE, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di GE.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di GE o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la GE- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del ER RE nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022
(successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
GE, subentrata – per il principio della continuità statale – al ER RE (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a pagina 8 di 16 fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della GE verso le vittime del ER RE da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della GE (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della , e in particolare del Ministero dell'Economia e delle Controparte_1
Finanze (peraltro nel caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, né intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
pagina 9 di 16 Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal ER RE è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività.
Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine alla carenza di prova della qualità di erede dell'attore e all'esistenza di eventuali altri eredi, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il
"de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024)
pagina 10 di 16 Nel caso di specie, ha agito in giudizio, iure proprio, per il danno derivante dalla perdita del Parte_1
rapporto parentale con i nonni e iure hederitatis, quale nipote di e , Persona_1 Parte_2
per il danno subito dagli stessi a causa dei crimini di guerra perpetrati dalle milizie tedesche.
Parte attrice ha depositato: certificazione anagrafica (estratto di nascita), risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma
6 n. 2) nonché l'estratto di nascita di (doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. Persona_2
2). Ha depositato, inoltre, il certificato di morte di (madre dell'attrice, figlia di ), Persona_2 Parte_2
la quale è deceduta in data 25/04/2010 (doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2)
Dalla suddetta documentazione si evince che è figlia di (e non di come Parte_1 CP_5 Per_3
precisato da parte attrice nelle memorie ex art. 183 VI co. cpc) e e che quest'ultima era Persona_2 figlia di e . Pertanto, è provato non solo il rapporto di parentela tra l'attrice e Parte_2 Persona_1
i propri nonni, ma anche la qualità di erede ab intestato dell'attrice nei confronti di e Parte_2
. Persona_1
Il Tribunale ritiene, infatti, che l'odierna attrice abbia un titolo legale che le conferisce il diritto alla successione ereditaria;
ciò, sia ai sensi dell'art. 467 c.c., nella ipotesi in cui il proprio dante causa ( Per_2
abbia rinunciato alla eredità del proprio padre ( ), che in vita non ha azionato i
[...] Parte_2 diritti risarcitori pretesi nell'odierno giudizio, sia nel caso in cui quest'ultimo abbia accettato l'eredità (in quanto i diritti risarcitori, come già detto imprescrittibili, sono entrati a far parte del suo patrimonio ereditario e quindi trasmessi ab intestato all'odierna attrice).
Riguardo alla eccepita mancata prova dell'accettazione dell'eredità della propria madre da parte dell'attrice, deve darsi continuità all'orientamento anche recente della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. sentenza n. 390 del 08/01/2025) secondo cui “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede”.
pagina 11 di 16 L'attrice non è poi onerata di provare anche di essere erede esclusiva di e Parte_2 Per_1
. Al riguardo è sufficiente richiamare, tra le tante, la sentenza della Corte di Cassazione n. 10585
[...] del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
L'attrice ha agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio, e quale erede dei propri nonni e , in ragione della loro deportazione, tortura, riduzione in schiavitù Parte_2 Persona_1
e omicidio.
Dalla documentazione versata in atti (in particolare, dalla documentazione storica raccolta dalla CDEC –
Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, all. 1 e 2 alla memoria ex art. 183 comma 6 n.
2) si evince che:
(padre di ) nato il [...], è stato arrestato a Roma il 06/02/1944, Parte_2 Persona_2
detenuto presso il campo di Fossoli e poi deportato, sul convoglio n. 10, partito il 16/05/1944 e giunto ad
Aushwitz il 23/05/1944. È stato liberato in data 08/05/1945 e rimpatriato il 31/08/1945;
(madre di ), nata il [...], è stata arrestata a Roma il 06/04/1944, Persona_1 Persona_2
detenuta nel campo di Fossoli e deportata, sul convoglio n. 10 partito il 16/05/1944 e giunto ad Aushwitz il
23/05/1944. È poi deceduta, il 31/05/1944, a Birkenau (cfr. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 2, atto di nascita con annotazione della morte).
Alla luce delle allegazioni prodotte, il fatto storico è provato.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero la deportazione, la riduzione in schiavitù e l'omicidio della popolazione civile costituiscono crimine di pagina 12 di 16 guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statto Militare Internazionale dell'08/08/1945.
Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
7.2. Danno patrimoniale iure hereditatis
L'attrice agisce per il risarcimento: i. iure successionis, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da e;
ii. iure proprio, per il danno da perdita parentale. Parte_2 Persona_1
Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte dei de cuis, non può essere riconosciuto. L'attrice allega che i de cuius sono stati costretti a lavorare, “senza alcuna retribuzione, in stato di schiavitù, sino alla morte”. Tuttavia, sul punto, tali allegazioni sono generiche. L'attrice ha chiesto che la quantificazione del danno patrimoniale sia fatta applicando le ordinarie tariffe giornaliere previste dai CCNL ovvero in via equitativa e che si consideri il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Tuttavia, non è stato allegato, neanche genericamente, alcun elemento per consentire la liquidazione equitativa. Parte attrice non ha indicato né quali attività avessero svolto i parenti, durante la prigionia, né quale lavoro facessero in precedenza e il CCNL di riferimento. Pertanto, tale voce di danno, a prescindere dalla sua astratta risarcibilità, non può dirsi provata nel caso di specie.
7.3. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Diversamente, deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
pagina 13 di 16 Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
Parte attrice chiede che siano risarcite le lesioni della personalità e della salute psicofisica derivanti dall'aver assistito allo sterminio, alla sofferenza fisica e morale e alla sopraffazione umana delle vittime oltre che per i danni direttamente subiti dai de cuius della parte attrice.
Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalle vittime e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella del decesso. Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma, al valore attuale (tabelle del 2023) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro 128,07 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità. All'importo di euro 128,07 giornaliero deve aggiungersi un importo equitativamente determinato in euro 20.000,00 diretto a ristorare ciascuna vittima (a prescindere dalla durata della deportazione) per l'enorme sofferenza, turbamento, angoscia e mortificazione, provocata dall'arresto e dalla cattura assolutamente illegittimi.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione per ciascuno dei de cuius, ovvero di 458 giorni per
(dal 06/02/1944 al 08/05/1945) e 56 giorni per (dal 06/04/1944 al Parte_2 Persona_1
31/05/1944), deve essere liquidato, rispettivamente, l'importo di euro 78.656,06 e l'importo di euro
27.171,92.
pagina 14 di 16 Sulle somme, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consente di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025 ,
n.r.g. 38727/2022).
Deve aggiungersi che l'attrice ha agito quale erede di e di , senza Parte_2 Persona_1 indicare la presenza o meno di altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a , iure hereditatis spetta a tutti gli eventuali eredi di Parte_1 Parte_2
e di , nei limiti delle rispettive quote ereditarie (e all'attore nei limiti della
[...] Persona_1
propria quota).
7.4. Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno subito, iure proprio, a causa della perdita dei nonni, Parte_2
e . Tale danno non è risarcibile.
[...] Persona_1
I fatti di cui è causa, in particolare il decesso di , sono avvenuti negli anni tra il 1944 e Persona_1
1945, mentre dagli atti depositati (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice) si evince che è nata il Parte_1
05/07/1948. Pertanto, considerato che il rapporto parentale non è mai esistito, non può configurarsi un danno da perdita di una relazione mai instaurata.
Anche la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto con è infondata, Parte_2
poiché dal certificato di morte di (doc. 9 allegato al fascicolo di parte attrice) si evince Parte_2
che egli è sopravvissuto alla deportazione ed è deceduto il 24/02/1987, all'età di 90 anni, quando l'attrice aveva 39 anni, e dunque non è non è ravvisabile alcuna perdita del rapporto parentale. Per tali ragioni, la domanda risarcitoria, sul punto, deve essere respinta.
8. Compensatio lucri cum damno
L'eccezione di c.d. compensatio lucri cum damno sollevata dalla difesa erariale non può essere accolta, in carenza di qualsivoglia allegazione e prova di eventuali indennizzi erogati, in ragione dei medesimi fatti pagina 15 di 16 illeciti, a favore dell'odierno attore o della madre ed essendo quindi impossibile in questa sede operare detrazioni delle somme eventualmente già percepite a ristoro degli stessi fatti illeciti.
Giova tuttavia ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, del valore della domanda
(scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore le seguenti somme: Parte_1
euro 78.656,06 ed euro 27.171,92., nei limiti della propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quale erede rispettivamente di e ), Parte_2 Persona_1
oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 15.09.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65494 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 08/05/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in proprio e in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1
Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raul Carosi, presso il cui studio, in via Quintilio Varo n. 112, è domiciliata giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n.
12 è ex lege domiciliata.
pagina 1 di 16 CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte memorie depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 03/04/2025 da parte attrice e in data
07/05/2025 da parte convenuta, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 04/01/2024 e 27/10/2022, ha citato in Parte_1
giudizio, in proprio e in qualità di erede di e , la Repubblica Persona_1 Parte_2
Federale Tedesca, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, e la
[...]
, in persona del Presidente pro tempore, per chiedere l'accoglimento della Controparte_2
domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis
(quest'ultimo per quanto patito dai propri de cuius e ), sofferto Persona_1 Parte_2
durante la seconda guerra mondiale, a causa dei crimini commessi dal ER RE, danno quantificato in via indicativa in una somma non inferiore ad euro 100.000,00.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che e , quali Persona_1 Parte_2 civili, non direttamente coinvolti nel conflitto bellico, avevano subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio, in particolare:
- era stata arrestata in data 06/02/1944 e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz, Persona_1
dove, giunta al campo il 23/05/1944, era deceduta;
- era stato arrestato in data 06/02/1944 e deportato nel campo di sterminio di Auschwitz il Parte_2
23/05/1944; era sopravvissuto.
I fatti (ovvero la deportazione e il decesso dei propri congiunti) erano provati dai documenti prodotti (in particolare dalla documentazione raccolta dalla CDEC – Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
pagina 2 di 16 Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal ER RE di religione ebraica durante la Seconda guerra mondiale) nonché dal riconoscimento di pensione di guerra.
Parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della GE nazista) sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 2/6/1961.
L'attore ha quantificato il danno non patrimoniale in euro 100.000,00, chiedendo anche il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del 4% annuo. Ha poi dedotto, anche alla luce dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, di essere disposta a valutare eventuali proposte conciliative.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 100.000,00 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.»
In data 20/07/2023 (per l'udienza di prima comparizione e trattazione fissata ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. per il 12/09/2023) si è costituita la Repubblica Italiana, per la in Controparte_1
persona del Presidente del Consiglio p.t., ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del ER RE;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla pagina 3 di 16 disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpretati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo). Ha eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.
- il difetto di prova della qualità di erede, in quanto né il certificato di morte né l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 erano atti sufficienti e idonei a provare tale qualità; ha altresì dedotto la mancanza di prova dell'esistenza di eventuali altri coeredi, che avrebbero imposto la riduzione della pretesa creditoria alla sola quota di spettanza ereditaria.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In particolare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno iure proprio, in quanto l'attrice era nata dopo la seconda guerra mondiale e non era stata vittima diretta delle persecuzioni naziste.
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, ha eccepito la non risarcibilità del danno da perdita della vita e la mancanza di allegazioni che consentissero la liquidazione del danno biologico terminale e del danno morale cd "terminale o catastrofale”.
In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n.
2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
pagina 4 di 16 In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare Controparte_1
le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice o i propri danti causa ereditari hanno percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 04/01/2024, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la Controparte_3
contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di GE ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di GE poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 08/05/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla GE nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
pagina 5 di 16 Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del ER RE, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno
Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del RE tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di GE (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della GE per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con pagina 6 di 16 sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del 7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità. Parte attrice ha infatti dedotto che e hanno subito Parte_2 Persona_1 la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù, l'omicidio, nonché il programmato sterminio della propria famiglia. La situazione allegata integra, in astratto, l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n.238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
pagina 7 di 16
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca, della Controparte_1
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[...]
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di GE, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. Controparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al
ER RE, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di GE.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di GE o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la GE- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del ER RE nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022
(successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
GE, subentrata – per il principio della continuità statale – al ER RE (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a pagina 8 di 16 fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della GE verso le vittime del ER RE da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della GE (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della , e in particolare del Ministero dell'Economia e delle Controparte_1
Finanze (peraltro nel caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, né intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
pagina 9 di 16 Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal ER RE è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività.
Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine alla carenza di prova della qualità di erede dell'attore e all'esistenza di eventuali altri eredi, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il
"de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024)
pagina 10 di 16 Nel caso di specie, ha agito in giudizio, iure proprio, per il danno derivante dalla perdita del Parte_1
rapporto parentale con i nonni e iure hederitatis, quale nipote di e , Persona_1 Parte_2
per il danno subito dagli stessi a causa dei crimini di guerra perpetrati dalle milizie tedesche.
Parte attrice ha depositato: certificazione anagrafica (estratto di nascita), risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma
6 n. 2) nonché l'estratto di nascita di (doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. Persona_2
2). Ha depositato, inoltre, il certificato di morte di (madre dell'attrice, figlia di ), Persona_2 Parte_2
la quale è deceduta in data 25/04/2010 (doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2)
Dalla suddetta documentazione si evince che è figlia di (e non di come Parte_1 CP_5 Per_3
precisato da parte attrice nelle memorie ex art. 183 VI co. cpc) e e che quest'ultima era Persona_2 figlia di e . Pertanto, è provato non solo il rapporto di parentela tra l'attrice e Parte_2 Persona_1
i propri nonni, ma anche la qualità di erede ab intestato dell'attrice nei confronti di e Parte_2
. Persona_1
Il Tribunale ritiene, infatti, che l'odierna attrice abbia un titolo legale che le conferisce il diritto alla successione ereditaria;
ciò, sia ai sensi dell'art. 467 c.c., nella ipotesi in cui il proprio dante causa ( Per_2
abbia rinunciato alla eredità del proprio padre ( ), che in vita non ha azionato i
[...] Parte_2 diritti risarcitori pretesi nell'odierno giudizio, sia nel caso in cui quest'ultimo abbia accettato l'eredità (in quanto i diritti risarcitori, come già detto imprescrittibili, sono entrati a far parte del suo patrimonio ereditario e quindi trasmessi ab intestato all'odierna attrice).
Riguardo alla eccepita mancata prova dell'accettazione dell'eredità della propria madre da parte dell'attrice, deve darsi continuità all'orientamento anche recente della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. sentenza n. 390 del 08/01/2025) secondo cui “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede”.
pagina 11 di 16 L'attrice non è poi onerata di provare anche di essere erede esclusiva di e Parte_2 Per_1
. Al riguardo è sufficiente richiamare, tra le tante, la sentenza della Corte di Cassazione n. 10585
[...] del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
L'attrice ha agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio, e quale erede dei propri nonni e , in ragione della loro deportazione, tortura, riduzione in schiavitù Parte_2 Persona_1
e omicidio.
Dalla documentazione versata in atti (in particolare, dalla documentazione storica raccolta dalla CDEC –
Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, all. 1 e 2 alla memoria ex art. 183 comma 6 n.
2) si evince che:
(padre di ) nato il [...], è stato arrestato a Roma il 06/02/1944, Parte_2 Persona_2
detenuto presso il campo di Fossoli e poi deportato, sul convoglio n. 10, partito il 16/05/1944 e giunto ad
Aushwitz il 23/05/1944. È stato liberato in data 08/05/1945 e rimpatriato il 31/08/1945;
(madre di ), nata il [...], è stata arrestata a Roma il 06/04/1944, Persona_1 Persona_2
detenuta nel campo di Fossoli e deportata, sul convoglio n. 10 partito il 16/05/1944 e giunto ad Aushwitz il
23/05/1944. È poi deceduta, il 31/05/1944, a Birkenau (cfr. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 2, atto di nascita con annotazione della morte).
Alla luce delle allegazioni prodotte, il fatto storico è provato.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero la deportazione, la riduzione in schiavitù e l'omicidio della popolazione civile costituiscono crimine di pagina 12 di 16 guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statto Militare Internazionale dell'08/08/1945.
Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
7.2. Danno patrimoniale iure hereditatis
L'attrice agisce per il risarcimento: i. iure successionis, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da e;
ii. iure proprio, per il danno da perdita parentale. Parte_2 Persona_1
Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte dei de cuis, non può essere riconosciuto. L'attrice allega che i de cuius sono stati costretti a lavorare, “senza alcuna retribuzione, in stato di schiavitù, sino alla morte”. Tuttavia, sul punto, tali allegazioni sono generiche. L'attrice ha chiesto che la quantificazione del danno patrimoniale sia fatta applicando le ordinarie tariffe giornaliere previste dai CCNL ovvero in via equitativa e che si consideri il profilo dello sfruttamento del lavoro senza compenso. Tuttavia, non è stato allegato, neanche genericamente, alcun elemento per consentire la liquidazione equitativa. Parte attrice non ha indicato né quali attività avessero svolto i parenti, durante la prigionia, né quale lavoro facessero in precedenza e il CCNL di riferimento. Pertanto, tale voce di danno, a prescindere dalla sua astratta risarcibilità, non può dirsi provata nel caso di specie.
7.3. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Diversamente, deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
pagina 13 di 16 Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
Parte attrice chiede che siano risarcite le lesioni della personalità e della salute psicofisica derivanti dall'aver assistito allo sterminio, alla sofferenza fisica e morale e alla sopraffazione umana delle vittime oltre che per i danni direttamente subiti dai de cuius della parte attrice.
Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalle vittime e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella del decesso. Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma, al valore attuale (tabelle del 2023) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro 128,07 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità. All'importo di euro 128,07 giornaliero deve aggiungersi un importo equitativamente determinato in euro 20.000,00 diretto a ristorare ciascuna vittima (a prescindere dalla durata della deportazione) per l'enorme sofferenza, turbamento, angoscia e mortificazione, provocata dall'arresto e dalla cattura assolutamente illegittimi.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione per ciascuno dei de cuius, ovvero di 458 giorni per
(dal 06/02/1944 al 08/05/1945) e 56 giorni per (dal 06/04/1944 al Parte_2 Persona_1
31/05/1944), deve essere liquidato, rispettivamente, l'importo di euro 78.656,06 e l'importo di euro
27.171,92.
pagina 14 di 16 Sulle somme, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consente di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025 ,
n.r.g. 38727/2022).
Deve aggiungersi che l'attrice ha agito quale erede di e di , senza Parte_2 Persona_1 indicare la presenza o meno di altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a , iure hereditatis spetta a tutti gli eventuali eredi di Parte_1 Parte_2
e di , nei limiti delle rispettive quote ereditarie (e all'attore nei limiti della
[...] Persona_1
propria quota).
7.4. Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno subito, iure proprio, a causa della perdita dei nonni, Parte_2
e . Tale danno non è risarcibile.
[...] Persona_1
I fatti di cui è causa, in particolare il decesso di , sono avvenuti negli anni tra il 1944 e Persona_1
1945, mentre dagli atti depositati (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice) si evince che è nata il Parte_1
05/07/1948. Pertanto, considerato che il rapporto parentale non è mai esistito, non può configurarsi un danno da perdita di una relazione mai instaurata.
Anche la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto con è infondata, Parte_2
poiché dal certificato di morte di (doc. 9 allegato al fascicolo di parte attrice) si evince Parte_2
che egli è sopravvissuto alla deportazione ed è deceduto il 24/02/1987, all'età di 90 anni, quando l'attrice aveva 39 anni, e dunque non è non è ravvisabile alcuna perdita del rapporto parentale. Per tali ragioni, la domanda risarcitoria, sul punto, deve essere respinta.
8. Compensatio lucri cum damno
L'eccezione di c.d. compensatio lucri cum damno sollevata dalla difesa erariale non può essere accolta, in carenza di qualsivoglia allegazione e prova di eventuali indennizzi erogati, in ragione dei medesimi fatti pagina 15 di 16 illeciti, a favore dell'odierno attore o della madre ed essendo quindi impossibile in questa sede operare detrazioni delle somme eventualmente già percepite a ristoro degli stessi fatti illeciti.
Giova tuttavia ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, del valore della domanda
(scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore le seguenti somme: Parte_1
euro 78.656,06 ed euro 27.171,92., nei limiti della propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quale erede rispettivamente di e ), Parte_2 Persona_1
oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 15.09.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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