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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa FI De AN dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte con cui le parti hanno discusso la causa ex art. 6 D. lgs 150/2011, 22 L. 689/1981, formulando le rispettive conclusioni
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
FI De AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 6 D. Lgs 150/2011
nella causa civile iscritta al n. 3610 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con Parte_1 il patrocinio dell'avvocato OSSEQUIO MARIO
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., con il Controparte_1 patrocinio del funzionario dirigente p.t. CONTI VINCENZO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, nella sua qualità di legale Parte_1 rappresentante della con sede in IR RO (CS) Parte_1 alla via Nazionale n. 225, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 3360 emessa il 20 novembre 2024 protocollo n.33680 (notificata a mezzo pec il 5 dicembre 2024) con la quale l ha ad essa ordinato il pagamento della somma di Parte_2 euro 20.000,00, oltre spese di notifica, per la violazione della norma di cui all'art 110 comma 9 lett.
f) quater TULPS per avere consentito, nei locali della sua attività commerciale, l'uso di un apparecchio da intrattenimento della tipologia di cui all'art. 10, comma 7 lett. a) TULPS, denominato
“Blue Legacy”, asseritamente “non conforme alla caratteristiche ed alle prescrizioni di cui al predetto comma, in quanto privo dei titoli autorizzati e dotato di led luminosi rotanti, ad alea programmata, con percentuali di vincita predefinite, a prescindere dall' abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, essendo l'esito di ogni partita predeterminato a priori dal software di programmazione della stessa macchina;
…… e il sopra citato apparecchio, alla fine della partita, non rilasciava alcun ticket”.
Premesso che in data 18 febbraio 2020 militari appartenenti alla Guardia di Finanza - Compagnia di
Corigliano-Rossano, a seguito di accesso presso la sua attività commerciale, avevano accertato la presenza dell'apparecchio nel suo locale, l'opponente ha dedotto che “in nessuna parte dell'atto impugnato, del verbale di constatazione e del verbale della GDF si dà atto delle modalità effettive di funzionamento specifico dell'apparecchio sequestrato”, avendo, al contrario, gli operanti solo “dato atto di una giocata con una moneta di 50 centesimi e del mancato rilascio di un ticket (le cui peculiarità non vengono in alcun modo specificate)” mentre non sarebbe stato fatto “nessun riferimento alla conduzione del gioco stesso, e, fatto di primaria importanza, ad eventuali vincite in denaro o altra utilità”.
La ricorrente ha, quindi, eccepito l'infondatezza dell'addebito per mancanza di prova della natura illecita dell'apparecchio e dedotto anche il difetto di motivazione, sul punto, del provvedimento impugnato. Ha altresì dedotto l'errore nell'iter procedimentale seguito dall per CP_2
l'accertamento della liceità dell'apparecchio, alla stregua della nota Direttoriale ADM n. 14953 del 6 marzo 2014.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione, di “annullare l'atto impugnato perchè illegittimo”, con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione convenuta ha resistito alla domanda eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in giudizio di , per essere ella Parte_1 divenuta legale rappresentante della società, nonché socia accomandataria, il 24 gennaio 2021, e dunque in epoca successiva all'accesso della GdF presso i locali societari. Ha sostenuto, comunque, nel merito l'infondatezza dell'opposizione avendo gli operanti, per come si evincerebbe dal verbale di contestazione, effettuato una prova di gioco che ha consentito di accertare la non conformità dell'apparecchio al dettato del comma 7, dell'art. 110 TULPS (apparecchio senza vincita in denaro) essendo “l'esito finale del gioco predeterminato a priori dal software di programmazione della stessa macchina e, quindi, indipendente dall'abilità del giocatore”, nonché “sprovvisto del supporto dotato di caratteristiche che ne assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno, riportante il codice identificativo”.
Disattesa la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, formulata dalla ricorrente, la causa è stata discussa mediante deposito di note scritte dalle parti all'udienza figurata del 10 dicembre 2025.
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Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_3 formulata dalla resistente. Part La ricorrente è infatti legale rappresentante della destinataria sin dal 24 gennaio 2021 ed è dunque l'unica legittimata ad agire in nome e per conto della società titolare dell'esercizio commerciale in cui è stato rinvenuto l'apparecchio asseritamente illecito. Nel merito, si rileva che l'ordinanza impugnata richiama il verbale di contestazione, redatto funzionari della GdF il 18 febbraio 2020, con il quale è stato accertata la presenza, all'interno del locale dell'esercizio commerciale, di n. 1 apparecchio da intrattenimento e divertimento, dotato di led ottici rotanti, modello “Blu Legacy”, non conforme per il gioco lecito alle caratteristiche ed alle prescrizioni previste per tale tipologia di apparecchi, come individuate dal comma 7 del TULPS, in quanto totalmente ad alea programmata senza alcuna possibilità per il giocatore di influenzare, con la sua abilità mentale o fisica, l'esito del gioco.
In particolare, come risulta dal richiamato verbale di operazioni compiute, gli operanti hanno effettuato una prova di gioco, provvedendo ad inserire all'interno della gettoniera presente sull'apparecchio una moneta da euro 0,50, in conseguenza del quale un led luminoso ha compiuto una rotazione su un percorso circolare, senza che il giocatore fosse in grado di fermare il display rotante nella posizione desiderata.
Dalla suddetta prova di gioco, quindi, i militari operanti hanno verificato trattarsi di apparecchio che presenta una modalità di funzionamento tipicamente elettronica, in quanto il giocatore non riesce ad influenzare in alcun modo, con la propria abilità fisica, mentale o strategica, l'esito della partita, come invece viene richiesto dalla norma di cui all'art. 7 lett. a).
Ebbene, i fatti accertati dagli operanti – invero non contestati nella loro oggettività dalla ricorrente – devono ritenersi pacifici, anche in ragione della fede privilegiata che assiste i verbali di accertamento degli organi ispettivi, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti, ai sensi dell'art. 2700 c.c. (cfr., Cass. Civ., Sezioni unite, n.
12545/1992).
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Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la giocata effettuata dagli operanti appare del tutto sufficiente ed idonea a dimostrare il funzionamento dell'apparecchio che è risultato avere un meccanismo tale da non consentire in alcun modo al giocatore di interagire con la macchina e di determinare e/o influenzare, con la sua abilità, l'esito del gioco.
I verbalizzanti hanno, infatti, dato chiaramente atto che, inserita una moneta da euro 0.50, un led luminoso ha compiuto una rotazione su un percorso circolare, senza che il giocatore fosse in grado di fermare il display rotante nella posizione desiderata. Si tratta dunque, di un apparecchio non conforme al dettato di cui all'art. 110, comma 7 TULPS il quale, infatti, prevede, tra l'altro, che: “Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita”.
Come già visto, non consentendo l'apparecchio al giocatore di influenzare le sorti e l'esito del gioco con la sua abilità, fisica, mentale o strategica, appare chiara ed evidente la sua non conformità al disposto dell'art. su citato.
Ne consegue che legittimamente l'Amministrazione ha adottato la sanzione comminata alla ricorrente atteso che l'art. 110, comma 9, lett. F) quater prevede che: “Chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente,
a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
Infondata è infatti l'eccezione di nullità per difetto di motivazione dell'ordinanza – ingiunzione opposta relativamente ai criteri di accertamento dell'illiceità dell'apparecchio, risultando non solo espressamente motivato sul punto il provvedimento impugnato ma rimandando lo stesso per relationem anche al contenuto del verbale di accertamento della Guardia di Finanza che ha effettuato l'accesso al locale della ricorrente e la relativa prova di giocata – verbale che, in virtù del predetto richiamo, costituisce parte integrante dell'ingiunzione opposta.
Contr Inconferente è, infine, il richiamo dell'opponente alla nota Direttoriale n. 14953 del 6 marzo
2014 siccome avente ad oggetto “Totem e tipologie di apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche” e non già agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) TULPS, senza vincita in denaro, come quello oggetto del presente giudizio
(la nota è consultabile online sul sito dell'AAMS). Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi richiamati, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Nulla sulle spese essendosi l'Amministrazione costituita a mezzo di un funzionario, così non sostenendo le spese legali per l'intervento di un procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese.
Cosenza, 11/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa FI De AN