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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. LI Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 512/2024 promossa da:
, difesa dall'avv. Giada Palandri;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Margherita Giusti;
Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale così decidere: verrà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, dove attualmente risiede e posta in 59100 Prato, v. Montessori n.2, attualmente domiciliato sempre in 59100 Prato, v. Dora Baltea 1/1.
-le scelte relative alla crescita, educazione, istruzione, salute saranno determinate di comune accordo tra i genitori avuto riguardo alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio. La potestà genitoriale relativa alle scelte di ordinaria amministrazione verrà esercitata individualmente dai genitori.
-Il padre potrà vedere il figlio e lo terrà con sé in base alle seguenti modalità: un fine settimana ogni 15 gg dal sabato mattina alle ore 9:00 quando lo andrà a prendere a Prato presso l'abitazione materna fino alla domenica sera alle ore 19.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre. Auspicando che il Tribunale recepisca gli orari di cui sopra, si chiede che venga disposto il rispetto dei medesimi da parte del padre che, sistematicamente non osserva.
Quanto alle frequentazioni infrasettimanali il piccolo trascorrerà con il padre il Per_1 mercoledì a partire dalle ore 13.00, dall'uscita dall'asilo, fino alla sera dopo cena indicativamente attorno alle ore 20.30 senza allontanarsi dal territorio pratese;
si precisa, come anche specificato nel verbale d'udienza del 04.12.2024, che le altre possibilità di frequentazione infrasettimanale come indicate dalla CTU nel giorno di lunedì si configurino come ipotesi residuale e comunque sottoposta al preventivo accordo delle parti.
Nel periodo estivo il padre e la madre trascorreranno con il figlio due settimane, anche non consecutive, nei periodi che concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che in detti periodi sarà sospeso il palinsesto della permanenza del minore presso i genitori.
Per quanto concerne le principali festività nell'anno quali: 1/11, 8/12, feste natalizie, feste pasquali, 25/4, 1/5, 2/6 queste saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore con alternanza negli anni. Quanto alle vacanze natalizie saranno trascorse dal minore una settimana per ciascun genitore, dal 25.12. mattina al 31.12. mattina e dal 31.12 pomeriggio al 06.01. mattina. Per le vacanze pasquali ad anni alterni passerà con ciascuno dei genitori Per_1
il sabato ed il giorno di Pasqua con l'uno ed il giorno di Pasquetta ed il martedì con l'altro.
pagina 2 di 13 Nei giorni di permanenza e frequentazione del minore con l'uno o l'altro genitore dovrà essere consentito al figlio almeno un contatto telefonico con l'altro genitore tramite video chiamata, di durata ragionevole, entro e non oltre le ore 19.30;
passerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori che provvederanno, Per_1
di volta in volta, ove non sia possibile trascorrerlo insieme, a suddividersi il giorno (pranzo e cena). passerà con il padre o con la madre il giorno dei loro compleanni, senza Per_1
le rispettive possibilità di recupero laddove il giorno collimi con il giorno previsto per la frequentazione;
I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta per il mantenimento proprio. Il padre contribuirà al mantenimento di Per_1 versando alla sig.ra con bonifico bancario la somma mensile di € 400,00 entro il Pt_1
giorno 15 di ogni mese, importo soggetto alla rivalutazione in base alle variazioni accertate dall'Istat. L'aumento del contributo al mantenimento, oltre che da ovvie esigenze dovute alla crescita del figlio, è giustificato dalla circostanza dell'attività lavorativa del sig CP_1 che, all'epoca dell'accordo di separazione era disoccupato. Avendo egli stesso lavorato in questi anni e vincolato l'importo del contributo al mantenimento in via del tutto indipendente dallo status di disoccupazione, pare ragionevole che lo stesso venga adeguato alla maggior capacità economica del resistente, in aperta differenza con la assai minori disponibilità economiche della sig.ra I coniugi concordemente stabiliscono che Pt_1
l'assegno unico rimarrà suddiviso tra loro al 50%. I genitori sosterranno nella misura del
50% ciascuno le spese straordinarie del figlio, sulla scorta del protocollo d'intesa stipulato del Tribunale di Prato, da intendersi integralmente recepito. Le parti si danno atto che ai fini della denuncia dei redditi il figlio minore sarà a carico di entrambi al 50% ciascuno e si obbligano a rispettare tale impegno anche nel consegnare la documentazione relativa alle spese straordinarie detraibili al genitore che non ha fatto materialmente tale spesa. Per quanto occorrer possa, le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore. in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova richiesti nelle deputate memorie di rito, opponendosi a quanto ex adverso dedotto, per tutti i motivi argomenti nelle difese autorizzate. Si precisa inoltre che, nonostante questa difesa abbia individuato in udienza il nominativo della dott.ssa come professionista deputata allo svolgimento del coordinamento genitoriale, a Per_2
pagina 3 di 13 tutt'oggi controparte non si è curata di far sapere se intenda o meno accogliere l'invito formulato per intraprendere il relativo percorso.
Per parte resistente: Piaccia al Tribunale di Prato Ill.mo, rigettate le richieste avversarie, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Montelupo Fiorentino il giorno 8/6/2018, per le Controparte_1 Parte_1
motivazioni di cui in narrativa, in via istruttoria conclude per l'ammissione delle prove per testi articolate nella memoria ex art 473 bis n. 17 comma 2 c.p.c., con i testi ivi indicati;
nel merito conclude affinchè venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I comparenti saranno liberi di stabilire la residenza ove meglio ciascuno creda, salvo l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio fintanto che il figlio non abbia compiuto la maggiore età;
2) Disporre che il figlio minore , nato a [...] il giorno 14/6/2020, sia Per_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Prato, via Montessori, 2, dove vi manterrà anche la residenza. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Disporre che il padre possa vedere il figlio e tenerlo con sé presso l'abitazione ubicata in Lucca, via per Camaiore, 3258, nelle seguenti modalità: un fine settimana ogni 15 gg dal venerdì mattina alle ore 9:00, nel periodo estivo, o, nel periodo invernale, all'uscita dell'asilo, quando lo andrà a prendere a Prato fino alla domenica sera dopo la cena quando la madre andrà a prenderlo a Lucca. Quanto alle frequentazioni infrasettimanali disporre che quando il minore passerà il fine settimana con il padre resterà con lui anche nel giorno di mercoledì dall'uscita dell'asilo fino alla sera dopo la cena quando rientrerà presso l'abitazione materna;
pagina 4 di 13 nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, resterà Per_1 con il padre oltre il mercoledì pomeriggio anche il giorno di lunedì, dall'uscita dall'asilo fino alla sera dopo la cena. Nel periodo estivo, i due giorni infrasettimanali saranno consecutivi con il pernotto, ad esempio dalla mattina del mercoledì fino al giovedì sera dopo la cena. Tali periodi potranno essere modificati di comune accordo tra i genitori secondo le esigenze di o gli impegni Per_1
lavorativi dei genitori stessi. Resto inteso che qualora il sig. fosse CP_1
impossibilitato al rispetto di tali modalità di frequentazione infrasettimanale, potrà recuperare tali frequentazioni concentrandole in due giorni consecutivi con pernotto.
4) Disporre inoltre che nel periodo estivo il padre e la madre trascorrano con il figlio due settimane anche non consecutive nei periodi che concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che in detti periodi sarà sospeso il palinsesto della permanenza del minore presso i genitori. Disporre inoltre che i genitori possano trascorrere con il figlio una settimana anche nel periodo invernale.
5) Per quanto concerne le principali festività nell'anno quali: 1/11, 8/12, feste natalizie, feste pasquali, 25/4, 1/5, 2/6 disporre che queste siano trascorse con l'uno o l'altro genitore con alternanza negli anni. Quanto alle vacanze natalizie stabilire che: il 24/12 e 25/12 saranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore in alternanza negli anni e così i giorni 5/1 e 6/1. Si precisa che se il bambino passa la Vigilia di
Natale con un genitore passerà il giorno di Natale con l'altro genitore già dal mattino alle ore 11:00; gli stessi orari si stabiliscono anche per il 5/1 ed il giorno
6/1. Il resto dei giorni attinenti alle festività natalizie saranno trascorsi, in alternanza negli anni, suddividendo le vacanze in due periodi di uguale durata. Per le vacanze pasquali ad anni alterni passerà con ciascuno dei genitori il Per_1 sabato ed il giorno di Pasqua con l'uno ed il giorno di Pasquetta ed il martedì con l'altro.
6) Per quanto attiene le altre festività, disporre che qualora esse cadano nel lunedì successivo al fine settimana di competenza di un genitore, detto fine settimana si prolungherà per tale festività. Restano salvi eventuali e diversi accordi che i pagina 5 di 13 genitori potranno adottare di comune accordo ogni volta che se ne presenti la necessità dipendenti da motivi lavorativi degli stessi o per necessità del minore. In ogni caso le parti potranno stabilire anche più giornate e pernotti da trascorrere con il padre, previo accordo tra loro, ad esempio durante i periodi di festività. Disporre altresì che i genitori si impegnino nel corso del tempo, a fronte di cambiamenti che indubbiamente ci saranno, a ricercare soluzioni volte alla tutela del figlio, in particolare del suo diritto a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e ciascun ramo genitoriale.
7) Disporre che nei giorni di permanenza e frequentazione del minore con l'uno o l'altro genitore dovrà essere consentito al figlio almeno un contatto telefonico con l'altro genitore tramite video chiamata.
8) passerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori che Per_1
provvederanno, di volta in volta, ove non sia possibile trascorrerlo insieme, a suddividersi il giorno (pranzo e cena) in alternanza negli anni. Prevedere che quando festeggerà con il padre il proprio compleanno la sera a cena, vi Per_1
resterà anche a dormire. Il figlio passerà con il padre o con la madre il giorno dei loro rispettivi compleanni.
9) Disporre che, data la distanza tra le abitazioni dei genitori e che il percorso più corto ed agevole è rappresentato dalla percorrenza della autostrada A11, con conseguente pagamento di pedaggi, i viaggi per prendere il bambino e riportarlo siano suddivisi tra i genitori in modo paritario: il padre andrà a prendere il bambino a Prato e la madre lo andrà a riprendere a Lucca.
10) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento di versando alla sig.ra Per_1 con bonifico bancario la somma mensile di € 250,00 entro il giorno 15 di Pt_1
ogni mese, importo soggetto alla rivalutazione in base alle variazioni accertate dall'Istat. Il sig. erserà alla sig.ra oltre l'importo di € 250,00 anche la CP_1 Pt_1 quota dell'assegno unico spettante allo stesso.
11) Disporre che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie del figlio quali quelle indicate nel Protocollo di Intesa adottato dal
Tribunale di Prato in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Tutte le pagina 6 di 13 spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per sentir pronunciare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con '8 giugno 2018 e dal Controparte_1
quale è nato il figlio , il 14 giugno 2020. Per_1
In data 5 giugno 2024, il Tribunale di Prato ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha rimesso la causa sul ruolo per la decisione sulle altre domande relative al minore . Per_1
Pur concordando entrambi i genitori in ordine all'affidamento condiviso del figlio e collocamento prevalente del medesimo presso la madre, diverse sono state le richieste in ordine alle modalità di frequentazione padre\figlio; la infatti, ha dedotto difficoltà Pt_1
nella relazione, che ha portato a non voler andare a Lucca dal padre;
il Per_1 CP_1
invece, ha dedotto che la ha lasciato la casa coniugale per andare a vivere con il Pt_1
nuovo compagno insieme al figlio senza avvisarlo di quanto stava accadendo.
I contrasti dei coniugi hanno indotto il Giudice ad accogliere la richiesta di disporre una ctu volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti e le migliori modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente, tenendo conto che e la Per_1
vivono a Prato e il Camaiore (LU). Pt_1 CP_1
Sotto il profilo economico, la ha chiesto l'aumento a € 400,00 del contributo del Pt_1
mantenimento del figlio, stabilito nella separazione consensuale omologata nel novembre
2022 in € 350,00 mensili;
il ha chiesto la riduzione del contributo a € 250,00 CP_1
mensili.
Il 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, come sopra riportate.
pagina 7 di 13 Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
Le richieste istruttorie.
Parte resistente ha insistito nelle conclusioni per l'ammissione delle prove per testi dedotti nella memoria istruttoria che il Giudice ha rigettato. Ritiene il Tribunale di confermare la non ammissione dei capitoli dedotti perché irrilevanti ai fini del decidere;
la ctu svolta, infatti, ha consentito di indagare compiutamente la personalità delle parti e la loro capacità genitoriale;
i singoli fatti dedotti nei capitoli nulla potrebbero aggiungere alla valutazione già in atti e alla decisione del profilo di contrasto tra i coniugi relativo alle modalità di frequentazione padre\figlio.
L'affidamento di e il collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Sul punto non vi è contrasto tra i coniugi, che concludono in conformità. La ctu svolta ha confermato la capacità genitoriale di entrambe le parti e, dunque, non vi sono ragioni per non recepire sul punto le conclusioni congiunte delle parti, nonostante la conflittualità attualmente esistente tra le parti, di cui si dirà a proposito della frequentazione padre\figlio.
La regolamentazione degli incontri padre\figlio.
Ai fini del corretto esercizio della c.d. bigenitorialità, le proposte di frequentazione padre\figlio sono entrambe adeguate;
il mancato accordo sul punto dipende evidentemente dall'incapacità delle parti di focalizzarsi a pieno sull'interesse del minore, anche tenuto conto del fatto che il padre risiede in luogo distante (Camaiore) rispetto alla madre e al figlio (Prato).
Ciò posto, ritiene il Tribunale, salvo che non intervengano migliori accordi tra le parti, di adeguarsi alle modalità di frequentazione indicate dal ctu, anch'esse adeguate a consentire una sana relazione tra padre e figlio. Dunque, il padre potrà vedere il figlio e lo terrà con sé presso la propria abitazione, nelle seguenti modalità: il venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera quando la madre andrà a riprenderlo a Lucca alle ore 19.30; il mercoledì dall'uscita da scuola (finché alla scuola materna fino all'ora della mensa alle
12.30) fino alle ore 21.00. Per la visita infrasettimanale del mercoledì il padre potrà prolungare con pernottamento fino al giovedì mattina al rientro da scuola, o dopo colazione nei periodi di ferie da scuola, nel momento in cui avrà trovato una collocazione stabile a pagina 8 di 13 Prato;
il quando libero da turni di lavoro, potrà prendere il bambino anche il lunedì CP_1 pomeriggio dall'uscita da scuola (finché alla scuola materna fino all'ora della mensa alle
12.30) per riportarlo presso la casa materna per le ore 19.00. Sarà necessario un congruo anticipo nel dare comunicazione alla sig.ra di almeno una settimana;
allo stesso Pt_1
modo, se il volesse passare un pomeriggio in più col figlio nella settimana in cui il CP_1
bambino sarà nel weekend con la madre, le modalità e gli orari dovranno essere quelli sopra indicati, cercando di accordarsi con la sig.ra LI almeno una settimana prima. Il CP_1
non dovrà far saltare orario di scuola al figlio per la propria organizzazione, se non in caso di estrema eccezionalità (da quantificarsi in 3-4 volte per anno scolastico). Saranno garantiti eventuali recuperi al padre in caso in cui, per malattia del bambino, il pomeriggio infrasettimanale o il weekend col padre saltasse. Cambiamenti al calendario ordinario dovranno essere richiesti all'altro genitore almeno 10 giorni prima della data da scambiare.
Nel periodo estivo il padre e la madre trascorreranno con il figlio due settimane anche non consecutive nei periodi che concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Dall'estate tra la prima e la seconda elementare ogni genitore avrà una terza settimana da trascorrere col figlio, garantendo però che la frequentazione di con ogni genitore non sia sospesa Per_1
per più di due settimane consecutive (quindi se verranno organizzate due settimane di ferie consecutive, prima di iniziare la terza dovrà essere riorganizzata o una settimana ordinaria o una settimana di ferie con l'altro genitore). Le frequentazioni nelle festività natalizie e pasquali potranno essere concordate di volta in volta dai genitori stessi;
in difetto di accordo, il regime di visita genitore-figlio sarà regolato come segue: il minore trascorrerà ad anni alterni, metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal
23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); il giorno di
Natale, ad anni alterni, con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività di Pasqua
e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
in difetto di accordo tra i genitori, trascorrerà il compleanno con ciascun genitore ad anni alterni fino al Per_1
compimento dei 12 anni compreso, per poi avere la libertà di scelta di passarlo come meglio crede;
mentre trascorrerà la giornata di compleanno dei genitori e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'un o dell'altro genitore pagina 9 di 13 (dall'uscita da scuola fino alle 21.00). Durante i periodi di spettanza esclusiva, dovrà ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma dovranno, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi ed il figlio e per conseguenza il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile.
In conformità alle valutazioni del ctu, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre che il effettui un percorso di sostegno alla genitorialità; Egli, infatti, è il genitore non CP_1
collocatario e l'approccio adeguato al figlio potrà garantirgli la possibilità di sviluppare un rapporto più soddisfacente con Per_3
Il coordinamento genitoriale auspicato dal ctu, ampiamente auspicabile per favorire il miglioramento della genitorialità delle parti sotto il profilo dell'interazione con l'altro genitore, si potrà realizzare soltanto sull'accordo di entrambe le parti.
Il mantenimento di da parte del padre. Per_1
Con l'accordo omologato nel novembre 2022 le parti hanno concordato il mantenimento a carico del er in € 350,00 mensili. CP_1 Per_1
Risulta dagli atti che, da allora, la si è trasferita a vivere con un nuovo compagno Pt_1
(fatto nuovo) e che il ha un lavoro (fatto nuovo); non vi sono, dunque, avendo CP_1
entrambi migliorato la propria condizione economica, ragioni per modificare l'importo dell'assegno concordemente stabilito dalle parti in sede di separazione;
il minore, infatti, non risulta avere aumentato le proprie esigenze;
la riduzione dell'assegno unico in favore del isulta assorbita nella mancata capitalizzazione dell'aumento ISTAT dal 2022 ad CP_1
oggi.
L'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Le spese del presente giudizio.
In ragione del parziale accordo delle parti e della parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
pagina 10 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-conferma l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
-dispone che tenga con sé il figlio e tenerlo con sé presso la propria Controparte_1
abitazione, con le seguenti modalità: il venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, quando la madre andrà a riprenderlo a Lucca alle ore 19.30; il mercoledì dall'uscita da scuola (finché alla scuola materna fino all'ora della mensa alle 12.30) fino alle ore 21.00.
Per la visita infrasettimanale del mercoledì il padre potrà prolungare con pernottamento fino al giovedì mattina al rientro da scuola, o dopo colazione nei periodi di ferie da scuola, nel momento in cui avrà trovato una collocazione stabile a Prato;
il quando libero CP_1 da turni di lavoro, potrà prendere il bambino anche il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (finché alla scuola materna fino all'ora della mensa alle 12.30) per riportarlo presso la casa materna per le ore 19.00. Sarà necessario un congruo anticipo nel dare comunicazione alla sig.ra di almeno una settimana;
allo stesso modo, se il Pt_1 CP_1
volesse passare un pomeriggio in più col figlio nella settimana in cui il bambino sarà nel weekend con la madre, le modalità e gli orari dovranno essere quelli sopra indicati, cercando di accordarsi con la sig.ra LI almeno una settimana prima. Il on dovrà CP_1
far saltare orario di scuola al figlio per la propria organizzazione, se non in caso di estrema eccezionalità (da quantificarsi in 3-4 volte per anno scolastico). Saranno garantiti eventuali recuperi al padre in caso in cui, per malattia del bambino, il pomeriggio infrasettimanale o il weekend col padre saltasse. Cambiamenti al calendario ordinario dovranno essere richiesti all'altro genitore almeno 10 giorni prima della data da scambiare. Nel periodo estivo il padre e la madre trascorreranno con il figlio due settimane anche non consecutive nei periodi che concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Dall'estate tra la prima e la seconda elementare ogni genitore avrà una terza settimana da trascorrere col figlio, garantendo però che la frequentazione di con ogni genitore non sia sospesa per Per_1
più di due settimane consecutive (quindi se verranno organizzate due settimane di ferie pagina 11 di 13 consecutive, prima di iniziare la terza dovrà essere riorganizzata o una settimana ordinaria o una settimana di ferie con l'altro genitore). Le frequentazioni nelle festività natalizie e pasquali potranno essere concordate di volta in volta dai genitori stessi;
in difetto di accordo, il regime di visita genitore-figlio sarà regolato come segue: il minore trascorrerà ad anni alterni, metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal
23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); il giorno di
Natale, ad anni alterni, con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività di Pasqua
e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
in difetto di accordo tra i genitori, trascorrerà il compleanno con ciascun genitore ad anni alterni fino al Per_1
compimento dei 12 anni compreso, per poi avere la libertà di scelta di passarlo come meglio crede;
mentre trascorrerà la giornata di compleanno dei genitori e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'un o dell'altro genitore
(dall'uscita da scuola fino alle 21.00). Durante i periodi di spettanza esclusiva, dovrà ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma dovranno, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi ed il figlio e per conseguenza il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile.
a richiedere alla ASL di competenza la previsione di un percorso CP_2 Controparte_1
di sostegno alla genitorialità;
-dispone che versi a a titolo di mantenimento di , Controparte_1 Parte_1 Per_1 entro il giorno cinque del mese, la somma di € 350,00; la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
-entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie di , individuate secondo il Protocollo Tribunale Prato\COA Per_1
Prato;
pagina 12 di 13 -dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Lucia Schiaretti
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. LI Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 512/2024 promossa da:
, difesa dall'avv. Giada Palandri;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Margherita Giusti;
Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale così decidere: verrà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, dove attualmente risiede e posta in 59100 Prato, v. Montessori n.2, attualmente domiciliato sempre in 59100 Prato, v. Dora Baltea 1/1.
-le scelte relative alla crescita, educazione, istruzione, salute saranno determinate di comune accordo tra i genitori avuto riguardo alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio. La potestà genitoriale relativa alle scelte di ordinaria amministrazione verrà esercitata individualmente dai genitori.
-Il padre potrà vedere il figlio e lo terrà con sé in base alle seguenti modalità: un fine settimana ogni 15 gg dal sabato mattina alle ore 9:00 quando lo andrà a prendere a Prato presso l'abitazione materna fino alla domenica sera alle ore 19.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre. Auspicando che il Tribunale recepisca gli orari di cui sopra, si chiede che venga disposto il rispetto dei medesimi da parte del padre che, sistematicamente non osserva.
Quanto alle frequentazioni infrasettimanali il piccolo trascorrerà con il padre il Per_1 mercoledì a partire dalle ore 13.00, dall'uscita dall'asilo, fino alla sera dopo cena indicativamente attorno alle ore 20.30 senza allontanarsi dal territorio pratese;
si precisa, come anche specificato nel verbale d'udienza del 04.12.2024, che le altre possibilità di frequentazione infrasettimanale come indicate dalla CTU nel giorno di lunedì si configurino come ipotesi residuale e comunque sottoposta al preventivo accordo delle parti.
Nel periodo estivo il padre e la madre trascorreranno con il figlio due settimane, anche non consecutive, nei periodi che concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che in detti periodi sarà sospeso il palinsesto della permanenza del minore presso i genitori.
Per quanto concerne le principali festività nell'anno quali: 1/11, 8/12, feste natalizie, feste pasquali, 25/4, 1/5, 2/6 queste saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore con alternanza negli anni. Quanto alle vacanze natalizie saranno trascorse dal minore una settimana per ciascun genitore, dal 25.12. mattina al 31.12. mattina e dal 31.12 pomeriggio al 06.01. mattina. Per le vacanze pasquali ad anni alterni passerà con ciascuno dei genitori Per_1
il sabato ed il giorno di Pasqua con l'uno ed il giorno di Pasquetta ed il martedì con l'altro.
pagina 2 di 13 Nei giorni di permanenza e frequentazione del minore con l'uno o l'altro genitore dovrà essere consentito al figlio almeno un contatto telefonico con l'altro genitore tramite video chiamata, di durata ragionevole, entro e non oltre le ore 19.30;
passerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori che provvederanno, Per_1
di volta in volta, ove non sia possibile trascorrerlo insieme, a suddividersi il giorno (pranzo e cena). passerà con il padre o con la madre il giorno dei loro compleanni, senza Per_1
le rispettive possibilità di recupero laddove il giorno collimi con il giorno previsto per la frequentazione;
I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta per il mantenimento proprio. Il padre contribuirà al mantenimento di Per_1 versando alla sig.ra con bonifico bancario la somma mensile di € 400,00 entro il Pt_1
giorno 15 di ogni mese, importo soggetto alla rivalutazione in base alle variazioni accertate dall'Istat. L'aumento del contributo al mantenimento, oltre che da ovvie esigenze dovute alla crescita del figlio, è giustificato dalla circostanza dell'attività lavorativa del sig CP_1 che, all'epoca dell'accordo di separazione era disoccupato. Avendo egli stesso lavorato in questi anni e vincolato l'importo del contributo al mantenimento in via del tutto indipendente dallo status di disoccupazione, pare ragionevole che lo stesso venga adeguato alla maggior capacità economica del resistente, in aperta differenza con la assai minori disponibilità economiche della sig.ra I coniugi concordemente stabiliscono che Pt_1
l'assegno unico rimarrà suddiviso tra loro al 50%. I genitori sosterranno nella misura del
50% ciascuno le spese straordinarie del figlio, sulla scorta del protocollo d'intesa stipulato del Tribunale di Prato, da intendersi integralmente recepito. Le parti si danno atto che ai fini della denuncia dei redditi il figlio minore sarà a carico di entrambi al 50% ciascuno e si obbligano a rispettare tale impegno anche nel consegnare la documentazione relativa alle spese straordinarie detraibili al genitore che non ha fatto materialmente tale spesa. Per quanto occorrer possa, le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore. in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova richiesti nelle deputate memorie di rito, opponendosi a quanto ex adverso dedotto, per tutti i motivi argomenti nelle difese autorizzate. Si precisa inoltre che, nonostante questa difesa abbia individuato in udienza il nominativo della dott.ssa come professionista deputata allo svolgimento del coordinamento genitoriale, a Per_2
pagina 3 di 13 tutt'oggi controparte non si è curata di far sapere se intenda o meno accogliere l'invito formulato per intraprendere il relativo percorso.
Per parte resistente: Piaccia al Tribunale di Prato Ill.mo, rigettate le richieste avversarie, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Montelupo Fiorentino il giorno 8/6/2018, per le Controparte_1 Parte_1
motivazioni di cui in narrativa, in via istruttoria conclude per l'ammissione delle prove per testi articolate nella memoria ex art 473 bis n. 17 comma 2 c.p.c., con i testi ivi indicati;
nel merito conclude affinchè venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I comparenti saranno liberi di stabilire la residenza ove meglio ciascuno creda, salvo l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio fintanto che il figlio non abbia compiuto la maggiore età;
2) Disporre che il figlio minore , nato a [...] il giorno 14/6/2020, sia Per_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Prato, via Montessori, 2, dove vi manterrà anche la residenza. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Disporre che il padre possa vedere il figlio e tenerlo con sé presso l'abitazione ubicata in Lucca, via per Camaiore, 3258, nelle seguenti modalità: un fine settimana ogni 15 gg dal venerdì mattina alle ore 9:00, nel periodo estivo, o, nel periodo invernale, all'uscita dell'asilo, quando lo andrà a prendere a Prato fino alla domenica sera dopo la cena quando la madre andrà a prenderlo a Lucca. Quanto alle frequentazioni infrasettimanali disporre che quando il minore passerà il fine settimana con il padre resterà con lui anche nel giorno di mercoledì dall'uscita dell'asilo fino alla sera dopo la cena quando rientrerà presso l'abitazione materna;
pagina 4 di 13 nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, resterà Per_1 con il padre oltre il mercoledì pomeriggio anche il giorno di lunedì, dall'uscita dall'asilo fino alla sera dopo la cena. Nel periodo estivo, i due giorni infrasettimanali saranno consecutivi con il pernotto, ad esempio dalla mattina del mercoledì fino al giovedì sera dopo la cena. Tali periodi potranno essere modificati di comune accordo tra i genitori secondo le esigenze di o gli impegni Per_1
lavorativi dei genitori stessi. Resto inteso che qualora il sig. fosse CP_1
impossibilitato al rispetto di tali modalità di frequentazione infrasettimanale, potrà recuperare tali frequentazioni concentrandole in due giorni consecutivi con pernotto.
4) Disporre inoltre che nel periodo estivo il padre e la madre trascorrano con il figlio due settimane anche non consecutive nei periodi che concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che in detti periodi sarà sospeso il palinsesto della permanenza del minore presso i genitori. Disporre inoltre che i genitori possano trascorrere con il figlio una settimana anche nel periodo invernale.
5) Per quanto concerne le principali festività nell'anno quali: 1/11, 8/12, feste natalizie, feste pasquali, 25/4, 1/5, 2/6 disporre che queste siano trascorse con l'uno o l'altro genitore con alternanza negli anni. Quanto alle vacanze natalizie stabilire che: il 24/12 e 25/12 saranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore in alternanza negli anni e così i giorni 5/1 e 6/1. Si precisa che se il bambino passa la Vigilia di
Natale con un genitore passerà il giorno di Natale con l'altro genitore già dal mattino alle ore 11:00; gli stessi orari si stabiliscono anche per il 5/1 ed il giorno
6/1. Il resto dei giorni attinenti alle festività natalizie saranno trascorsi, in alternanza negli anni, suddividendo le vacanze in due periodi di uguale durata. Per le vacanze pasquali ad anni alterni passerà con ciascuno dei genitori il Per_1 sabato ed il giorno di Pasqua con l'uno ed il giorno di Pasquetta ed il martedì con l'altro.
6) Per quanto attiene le altre festività, disporre che qualora esse cadano nel lunedì successivo al fine settimana di competenza di un genitore, detto fine settimana si prolungherà per tale festività. Restano salvi eventuali e diversi accordi che i pagina 5 di 13 genitori potranno adottare di comune accordo ogni volta che se ne presenti la necessità dipendenti da motivi lavorativi degli stessi o per necessità del minore. In ogni caso le parti potranno stabilire anche più giornate e pernotti da trascorrere con il padre, previo accordo tra loro, ad esempio durante i periodi di festività. Disporre altresì che i genitori si impegnino nel corso del tempo, a fronte di cambiamenti che indubbiamente ci saranno, a ricercare soluzioni volte alla tutela del figlio, in particolare del suo diritto a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e ciascun ramo genitoriale.
7) Disporre che nei giorni di permanenza e frequentazione del minore con l'uno o l'altro genitore dovrà essere consentito al figlio almeno un contatto telefonico con l'altro genitore tramite video chiamata.
8) passerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori che Per_1
provvederanno, di volta in volta, ove non sia possibile trascorrerlo insieme, a suddividersi il giorno (pranzo e cena) in alternanza negli anni. Prevedere che quando festeggerà con il padre il proprio compleanno la sera a cena, vi Per_1
resterà anche a dormire. Il figlio passerà con il padre o con la madre il giorno dei loro rispettivi compleanni.
9) Disporre che, data la distanza tra le abitazioni dei genitori e che il percorso più corto ed agevole è rappresentato dalla percorrenza della autostrada A11, con conseguente pagamento di pedaggi, i viaggi per prendere il bambino e riportarlo siano suddivisi tra i genitori in modo paritario: il padre andrà a prendere il bambino a Prato e la madre lo andrà a riprendere a Lucca.
10) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento di versando alla sig.ra Per_1 con bonifico bancario la somma mensile di € 250,00 entro il giorno 15 di Pt_1
ogni mese, importo soggetto alla rivalutazione in base alle variazioni accertate dall'Istat. Il sig. erserà alla sig.ra oltre l'importo di € 250,00 anche la CP_1 Pt_1 quota dell'assegno unico spettante allo stesso.
11) Disporre che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie del figlio quali quelle indicate nel Protocollo di Intesa adottato dal
Tribunale di Prato in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Tutte le pagina 6 di 13 spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per sentir pronunciare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con '8 giugno 2018 e dal Controparte_1
quale è nato il figlio , il 14 giugno 2020. Per_1
In data 5 giugno 2024, il Tribunale di Prato ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha rimesso la causa sul ruolo per la decisione sulle altre domande relative al minore . Per_1
Pur concordando entrambi i genitori in ordine all'affidamento condiviso del figlio e collocamento prevalente del medesimo presso la madre, diverse sono state le richieste in ordine alle modalità di frequentazione padre\figlio; la infatti, ha dedotto difficoltà Pt_1
nella relazione, che ha portato a non voler andare a Lucca dal padre;
il Per_1 CP_1
invece, ha dedotto che la ha lasciato la casa coniugale per andare a vivere con il Pt_1
nuovo compagno insieme al figlio senza avvisarlo di quanto stava accadendo.
I contrasti dei coniugi hanno indotto il Giudice ad accogliere la richiesta di disporre una ctu volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti e le migliori modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente, tenendo conto che e la Per_1
vivono a Prato e il Camaiore (LU). Pt_1 CP_1
Sotto il profilo economico, la ha chiesto l'aumento a € 400,00 del contributo del Pt_1
mantenimento del figlio, stabilito nella separazione consensuale omologata nel novembre
2022 in € 350,00 mensili;
il ha chiesto la riduzione del contributo a € 250,00 CP_1
mensili.
Il 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, come sopra riportate.
pagina 7 di 13 Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
Le richieste istruttorie.
Parte resistente ha insistito nelle conclusioni per l'ammissione delle prove per testi dedotti nella memoria istruttoria che il Giudice ha rigettato. Ritiene il Tribunale di confermare la non ammissione dei capitoli dedotti perché irrilevanti ai fini del decidere;
la ctu svolta, infatti, ha consentito di indagare compiutamente la personalità delle parti e la loro capacità genitoriale;
i singoli fatti dedotti nei capitoli nulla potrebbero aggiungere alla valutazione già in atti e alla decisione del profilo di contrasto tra i coniugi relativo alle modalità di frequentazione padre\figlio.
L'affidamento di e il collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Sul punto non vi è contrasto tra i coniugi, che concludono in conformità. La ctu svolta ha confermato la capacità genitoriale di entrambe le parti e, dunque, non vi sono ragioni per non recepire sul punto le conclusioni congiunte delle parti, nonostante la conflittualità attualmente esistente tra le parti, di cui si dirà a proposito della frequentazione padre\figlio.
La regolamentazione degli incontri padre\figlio.
Ai fini del corretto esercizio della c.d. bigenitorialità, le proposte di frequentazione padre\figlio sono entrambe adeguate;
il mancato accordo sul punto dipende evidentemente dall'incapacità delle parti di focalizzarsi a pieno sull'interesse del minore, anche tenuto conto del fatto che il padre risiede in luogo distante (Camaiore) rispetto alla madre e al figlio (Prato).
Ciò posto, ritiene il Tribunale, salvo che non intervengano migliori accordi tra le parti, di adeguarsi alle modalità di frequentazione indicate dal ctu, anch'esse adeguate a consentire una sana relazione tra padre e figlio. Dunque, il padre potrà vedere il figlio e lo terrà con sé presso la propria abitazione, nelle seguenti modalità: il venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera quando la madre andrà a riprenderlo a Lucca alle ore 19.30; il mercoledì dall'uscita da scuola (finché alla scuola materna fino all'ora della mensa alle
12.30) fino alle ore 21.00. Per la visita infrasettimanale del mercoledì il padre potrà prolungare con pernottamento fino al giovedì mattina al rientro da scuola, o dopo colazione nei periodi di ferie da scuola, nel momento in cui avrà trovato una collocazione stabile a pagina 8 di 13 Prato;
il quando libero da turni di lavoro, potrà prendere il bambino anche il lunedì CP_1 pomeriggio dall'uscita da scuola (finché alla scuola materna fino all'ora della mensa alle
12.30) per riportarlo presso la casa materna per le ore 19.00. Sarà necessario un congruo anticipo nel dare comunicazione alla sig.ra di almeno una settimana;
allo stesso Pt_1
modo, se il volesse passare un pomeriggio in più col figlio nella settimana in cui il CP_1
bambino sarà nel weekend con la madre, le modalità e gli orari dovranno essere quelli sopra indicati, cercando di accordarsi con la sig.ra LI almeno una settimana prima. Il CP_1
non dovrà far saltare orario di scuola al figlio per la propria organizzazione, se non in caso di estrema eccezionalità (da quantificarsi in 3-4 volte per anno scolastico). Saranno garantiti eventuali recuperi al padre in caso in cui, per malattia del bambino, il pomeriggio infrasettimanale o il weekend col padre saltasse. Cambiamenti al calendario ordinario dovranno essere richiesti all'altro genitore almeno 10 giorni prima della data da scambiare.
Nel periodo estivo il padre e la madre trascorreranno con il figlio due settimane anche non consecutive nei periodi che concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Dall'estate tra la prima e la seconda elementare ogni genitore avrà una terza settimana da trascorrere col figlio, garantendo però che la frequentazione di con ogni genitore non sia sospesa Per_1
per più di due settimane consecutive (quindi se verranno organizzate due settimane di ferie consecutive, prima di iniziare la terza dovrà essere riorganizzata o una settimana ordinaria o una settimana di ferie con l'altro genitore). Le frequentazioni nelle festività natalizie e pasquali potranno essere concordate di volta in volta dai genitori stessi;
in difetto di accordo, il regime di visita genitore-figlio sarà regolato come segue: il minore trascorrerà ad anni alterni, metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal
23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); il giorno di
Natale, ad anni alterni, con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività di Pasqua
e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
in difetto di accordo tra i genitori, trascorrerà il compleanno con ciascun genitore ad anni alterni fino al Per_1
compimento dei 12 anni compreso, per poi avere la libertà di scelta di passarlo come meglio crede;
mentre trascorrerà la giornata di compleanno dei genitori e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'un o dell'altro genitore pagina 9 di 13 (dall'uscita da scuola fino alle 21.00). Durante i periodi di spettanza esclusiva, dovrà ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma dovranno, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi ed il figlio e per conseguenza il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile.
In conformità alle valutazioni del ctu, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre che il effettui un percorso di sostegno alla genitorialità; Egli, infatti, è il genitore non CP_1
collocatario e l'approccio adeguato al figlio potrà garantirgli la possibilità di sviluppare un rapporto più soddisfacente con Per_3
Il coordinamento genitoriale auspicato dal ctu, ampiamente auspicabile per favorire il miglioramento della genitorialità delle parti sotto il profilo dell'interazione con l'altro genitore, si potrà realizzare soltanto sull'accordo di entrambe le parti.
Il mantenimento di da parte del padre. Per_1
Con l'accordo omologato nel novembre 2022 le parti hanno concordato il mantenimento a carico del er in € 350,00 mensili. CP_1 Per_1
Risulta dagli atti che, da allora, la si è trasferita a vivere con un nuovo compagno Pt_1
(fatto nuovo) e che il ha un lavoro (fatto nuovo); non vi sono, dunque, avendo CP_1
entrambi migliorato la propria condizione economica, ragioni per modificare l'importo dell'assegno concordemente stabilito dalle parti in sede di separazione;
il minore, infatti, non risulta avere aumentato le proprie esigenze;
la riduzione dell'assegno unico in favore del isulta assorbita nella mancata capitalizzazione dell'aumento ISTAT dal 2022 ad CP_1
oggi.
L'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Le spese del presente giudizio.
In ragione del parziale accordo delle parti e della parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
pagina 10 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-conferma l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
-dispone che tenga con sé il figlio e tenerlo con sé presso la propria Controparte_1
abitazione, con le seguenti modalità: il venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera, quando la madre andrà a riprenderlo a Lucca alle ore 19.30; il mercoledì dall'uscita da scuola (finché alla scuola materna fino all'ora della mensa alle 12.30) fino alle ore 21.00.
Per la visita infrasettimanale del mercoledì il padre potrà prolungare con pernottamento fino al giovedì mattina al rientro da scuola, o dopo colazione nei periodi di ferie da scuola, nel momento in cui avrà trovato una collocazione stabile a Prato;
il quando libero CP_1 da turni di lavoro, potrà prendere il bambino anche il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (finché alla scuola materna fino all'ora della mensa alle 12.30) per riportarlo presso la casa materna per le ore 19.00. Sarà necessario un congruo anticipo nel dare comunicazione alla sig.ra di almeno una settimana;
allo stesso modo, se il Pt_1 CP_1
volesse passare un pomeriggio in più col figlio nella settimana in cui il bambino sarà nel weekend con la madre, le modalità e gli orari dovranno essere quelli sopra indicati, cercando di accordarsi con la sig.ra LI almeno una settimana prima. Il on dovrà CP_1
far saltare orario di scuola al figlio per la propria organizzazione, se non in caso di estrema eccezionalità (da quantificarsi in 3-4 volte per anno scolastico). Saranno garantiti eventuali recuperi al padre in caso in cui, per malattia del bambino, il pomeriggio infrasettimanale o il weekend col padre saltasse. Cambiamenti al calendario ordinario dovranno essere richiesti all'altro genitore almeno 10 giorni prima della data da scambiare. Nel periodo estivo il padre e la madre trascorreranno con il figlio due settimane anche non consecutive nei periodi che concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Dall'estate tra la prima e la seconda elementare ogni genitore avrà una terza settimana da trascorrere col figlio, garantendo però che la frequentazione di con ogni genitore non sia sospesa per Per_1
più di due settimane consecutive (quindi se verranno organizzate due settimane di ferie pagina 11 di 13 consecutive, prima di iniziare la terza dovrà essere riorganizzata o una settimana ordinaria o una settimana di ferie con l'altro genitore). Le frequentazioni nelle festività natalizie e pasquali potranno essere concordate di volta in volta dai genitori stessi;
in difetto di accordo, il regime di visita genitore-figlio sarà regolato come segue: il minore trascorrerà ad anni alterni, metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro (un anno dal
23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); il giorno di
Natale, ad anni alterni, con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività di Pasqua
e Pasquetta, come le altre feste civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre, 2 giugno, primo novembre) ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
in difetto di accordo tra i genitori, trascorrerà il compleanno con ciascun genitore ad anni alterni fino al Per_1
compimento dei 12 anni compreso, per poi avere la libertà di scelta di passarlo come meglio crede;
mentre trascorrerà la giornata di compleanno dei genitori e la giornata di festa del papà e della mamma rispettivamente con il padre e la madre anche se tali ricorrenze dovessero cadere in giornate di ordinaria spettanza dell'un o dell'altro genitore
(dall'uscita da scuola fino alle 21.00). Durante i periodi di spettanza esclusiva, dovrà ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma dovranno, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi ed il figlio e per conseguenza il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile.
a richiedere alla ASL di competenza la previsione di un percorso CP_2 Controparte_1
di sostegno alla genitorialità;
-dispone che versi a a titolo di mantenimento di , Controparte_1 Parte_1 Per_1 entro il giorno cinque del mese, la somma di € 350,00; la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
-entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie di , individuate secondo il Protocollo Tribunale Prato\COA Per_1
Prato;
pagina 12 di 13 -dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Lucia Schiaretti
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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