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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei SInori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3834 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. nata a [...] il [...], entrambi Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTANELLI DIANA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Persona_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso, e continueranno a prendere insieme le più importanti decisioni per la sua vita e per la sua educazione;
3. la figlia vivrà stabilmente con la madre, e starà con il padre quando lo desideri, previo Per_1 accordo, e comunque almeno con l'osservanza del seguente calendario:
1 - a fine-settimana alternati, con facoltà di trascorrere la notte presso l'abitazione del padre,
previo accordo;
- vacanze natalizie in pari periodi tra i genitori, alternando annualmente il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
- festività pasquali in pari periodi tra i genitori, alternando annualmente il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
- vacanze estive con il padre per un almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi;
- i periodi di vacanza verranno concordati per tempo fra i genitori, compatibilmente con gli impegni di lavoro e di studio;
- entrambi i genitori si impegnano fin d'ora ad organizzarsi e collaborare equamente per prendere e riaccompagnare i figli nei loro impegni quotidiani e nelle uscite serali.
4. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo Controparte_1 Controparte_2
per il mantenimento dei figli e , il primo maggiorenne ma tuttora non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente e la seconda minorenne, la somma mensile di € 700,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre al 100% delle spese straordinarie documentate e, ove necessario, previamente concordate, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza;
5. Le detrazioni per i figli a carico resteranno fruite al 100% dal SI. , Controparte_1 mentre l'assegno unico verrà accreditato sul conto corrente cointestato acceso per il mutuo;
6. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo Controparte_1 Controparte_2 per il mantenimento, la somma mensile di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, e da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario;
7. la casa familiare, sita in Dueville (VI), via Molinetto n. 66 B, comprensiva di mobili ed arredi tutti, verrà assegnata alla SI.ra , fino al raggiungimento della completa autonomia Controparte_2
economica di entrambi i figli;
8. la casa stessa rimarrà in comproprietà di entrambi, e le relative spese straordinarie, previamente concordate, verranno sostenute al 100% dal SI. , mentre la SI.ra Controparte_1
provvederà in proprio al pagamento delle utenze domestiche tutte;
Controparte_2
9. le rate del mutuo in corso, gravante sulla casa coniugale, saranno interamente sostenute dal
SI. , il quale verserà mensilmente la relativa somma sul conto corrente Controparte_1
cointestato, che le parti si impegnano a mantenere acceso almeno fino ad estinzione del mutuo;
10. i coniugi si danno fin d'ora il reciproco consenso per la richiesta ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per se stessi e per la figlia minore;
11. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 26/06/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_1
dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste integralmente a carico del padre, così come cordato dalle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Controparte_2 Per_2
maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 700,00 nonché di sostenere al 100% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Dueville (VI), Via
Molinetto n. 66/B in favore di quale genitore convivente con la figlia minore Controparte_2 Per_1
nonchè con il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico
3 di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento la somma Controparte_1
di 600,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
uniti in matrimonio in Vicenza (VI) in data 26/06/2004 con atto trascritto al n. 112, CP_2
parte II, serie A, anno 2004 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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