Articolo 133 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 132Articolo 134
Versione
15 gennaio 1977
Art. 133.
Alle spese di cui ai capitoli 197, 198, 296, 300 e 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977