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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11107/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Tafarella, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), non rappresentata né difesa;
C.F._2 ricorrente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio contenziosi ai sensi ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale del 9/7/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/9/2023, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con , a Partinico (PA) il 15/5/2018, e che da tale Controparte_1 unione non sono nati figli, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Con il medesimo ricorso ha avanzato, altresì, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49
1 c.p.c.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, la resistente non si è costituita né è comparsa nel presente giudizio.
All'udienza del 9/5/2024, parte ricorrente è comparsa innanzi al Giudice delegato che, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della resistente, ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia sulla separazione.
Pertanto, con sentenza n. 2706/2024 del 14/5/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 9/7/2025, parte ricorrente è comparsa innanzi al Giudice delegato e, nella perdurante contumacia della resistente, ha insistito nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
____________
Orbene, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da va Parte_1
senz'altro accolta, considerato che i coniugi, dal momento della separazione, non hanno ricostituito alcuna comunione materiale né spirituale.
Rilevata, altresì, la mancata costituzione della resistente, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare il chiesto divorzio.
Infine, le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia della resistente – devono essere lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , così Controparte_1 provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Partinico (PA) il
15/5/2018 da , nato a [...] l'[...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 9, parte I, dell'anno 2018;
• lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le
2 ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11107/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Tafarella, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), non rappresentata né difesa;
C.F._2 ricorrente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio contenziosi ai sensi ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale del 9/7/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/9/2023, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con , a Partinico (PA) il 15/5/2018, e che da tale Controparte_1 unione non sono nati figli, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Con il medesimo ricorso ha avanzato, altresì, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49
1 c.p.c.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, la resistente non si è costituita né è comparsa nel presente giudizio.
All'udienza del 9/5/2024, parte ricorrente è comparsa innanzi al Giudice delegato che, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della resistente, ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia sulla separazione.
Pertanto, con sentenza n. 2706/2024 del 14/5/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 9/7/2025, parte ricorrente è comparsa innanzi al Giudice delegato e, nella perdurante contumacia della resistente, ha insistito nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
____________
Orbene, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da va Parte_1
senz'altro accolta, considerato che i coniugi, dal momento della separazione, non hanno ricostituito alcuna comunione materiale né spirituale.
Rilevata, altresì, la mancata costituzione della resistente, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare il chiesto divorzio.
Infine, le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia della resistente – devono essere lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , così Controparte_1 provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Partinico (PA) il
15/5/2018 da , nato a [...] l'[...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 9, parte I, dell'anno 2018;
• lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le
2 ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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