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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2347 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2347 /2024 promossa da:
(GIA' C.F. / P.IVA Parte_1 Parte_2
con sede legale in 10153 Torino, Largo Regio Parco n. 9, in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso, dagli Avv.ti Alessandro
Barbaro e Luigi Tinuzzo ed elettivamente domiciliata in Via Castello, 4, 84085 Mercato San
Severino (SA) presso lo studio dell' Avv. Alfonso Troisi
Parte ricorrente contro
( non costituito Controparte_1 C.F._1
Parte resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente a promosso il ricorso al fine di ottenere l'accertamento del Parte_1 proprio “diritto/dovere” di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna gas in uso alla parte resistente presso la propria abitazione, l'autorizzazione a procedere in via coattiva, con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica, nell'ipotesi in cui la parte resistente denegasse l'accesso ai luoghi e la condanna della parte resistente al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
La ricorrente ha, in particolare, dedotto di essere aggiudicataria della concessione del servizio di distribuzione di gas naturale pertanto, titolare dei poteri e dei doveri associati alla gestione dell'infrastruttura di rete, tra i quali rientra l'obbligo di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna del gas al cliente finale moroso.
Il resistente – non costituitosi nonostante la rituale notifica – è titolare Controparte_1 di un contratto di somministrazione per la fornitura di gas stipulato con , relativo CP_2 al contatore gas matricola n. 6238102 installato presso il P.D.R. n. 07360000017057 sito in Via
Rocchi n. 58, 84084 Fisciano (SA), e si è reso inadempiente agli obblighi derivanti dal suddetto contratto, in particolar modo, si è reso moroso al pagamento del dovuto in seguito alla fornitura di gas naturale.
A tal fine, l'impresa venditrice ha provveduto a costituire in mora il resistente, all'uopo invitandolo a sanare la morosità con raccomandata A/R in atti.
Parte ricorrente, pertanto, ha, oltre al comprovato inadempimento del cliente/fruitore del servizio, come sopra generalizzato, dedotto le seguenti circostanze di fatto e diritto, a sostegno della propria domanda giudiziale: che, a fronte del perdurare dell'esposizione debitoria, nell'impossibilità di effettuare la chiusura per sospensione né l'interruzione dell'alimentazione del PdR a causa del rifiuto del convenuto di consentire l'accesso al misuratore, parte resistente veniva informata che i tecnici della società avrebbero proceduto ad un sopralluogo e, nonostante la ricezione del telegramma, non veniva consentito l'accesso al contatore;
che, al momento, il contatore e l'impianto di erogazione del gas sono fuori da ogni possibilità di controllo.
All'udienza del 13.12.2024 il procuratore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, laddove esclude la suddetta procedura per importi inferiori ad euro 5000,00 e, pertanto, concludeva in conformità.
Il Giudice, verificata l'integrità del contraddittorio, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. ∗ ∗ ∗
La vicenda in esame attiene alle condizioni giuridiche che legittimano il distributore del gas naturale ad intervenire presso l'utenza del cliente finale moroso per disalimentare l'apposito punto di riconsegna.
Con la L. n. 481 del 1995 è stata istituita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
(AEEG) con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza,
l'efficienza e la diffusione di servizi con i necessari livelli di qualità.
Come in altri settori, il legislatore ha deciso di attribuire ad una apposita autorità indipendente poteri sia amministrativi che normativi.
Quest'ultimi, in particolare, si giustificano con la necessità di adeguare in modo imparziale e trasparente gli obiettivi posti dalla legge che, specie in un settore fortemente tecnico come quello del gas, richiedono un costante adeguamento del contenuto delle regole rispetto all'evoluzione del sistema.
Sul piano strettamente giuridico, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che l'attribuzione ex lege di un potere regolamentare a un'autorità indipendente è conforme al principio costituzionale di legalità purché siano previste adeguate garanzie in termini di partecipazione degli operatori nell'ambito del procedimento di formazione degli atti
(da ultimo si veda Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza 24 maggio 2016, n.2182).
Il D.lgs. n. 164/2000, recependo la normativa comunitaria in materia, ha sancito il principio della divisione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita del gas, in modo da escludere che uno stesso soggetto giuridico possa occuparsi di entrambi i segmenti di attività: l'obiettivo
è quello di liberalizzare il mercato garantendo una maggiore efficienza nella distribuzione e cessione del gas.
Il Legislatore ha prefigurato un regime di libera concorrenza tra le società abilitate alla vendita del gas, mentre ha previsto che l'attività di distribuzione, qualificata nei termini del servizio pubblico, venga esercitata da un'impresa previa concessione amministrativa.
Tale distribuzione dovrebbe avvenire mediante l'associazione dei singoli PdR (Punti di
Riconsegna, definibili come i punti presso i quali gli utenti finali prelevano il gas) alle varie società di vendita ed agli utenti finali che di volta in volta stipulano contratti di fornitura.
Sotto il profilo regolamentare la distribuzione e la vendita del gas sono disciplinate da due fonti fondamentali, relative alle diverse deliberazioni dell'AEEG: il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG) ed il “Testo Integrato Morosità Gas” (TIMG). Tale disciplina ha un'importanza dirimente in quanto regolamenta i rapporti, anche patologici, tra i vari soggetti interessati (Distributore concessionario del servizio – venditore/utente del gas – cliente finale).
Dal quadro normativo di settore emerge così una peculiare procedura relativa ai casi di morosità nel pagamento delle bollette di fornitura, con la previsione a carico degli operatori e utenti del servizio di specifici obblighi di collaborazione e di intervento.
In particolare, è possibile ricavarne un vero e proprio diritto (e dover e, nei termini sopra evidenziati) del distributore di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del cliente moroso, eventualmente attivando i rimedi giudiziari che risultassero necessari.
L'esercizio di tale diritto deve necessariamente rispettare la procedura stabilita dalla legge che si articola come segue:
1) il venditore deve costituire in mora il cliente finale nelle forme e con i contenuti previsti dal regolamento (art. 4 TIMG) e inviare al distributore la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (art. 5 TIMG);
2) il distributore deve attivarsi al fine di porre in essere le attività necessarie alla chiusura del punto di riconsegna;
3) ove non sia possibile chiudere il punto di riconsegna, il distributore deve comunicarlo al venditore il quale può conseguentemente chiedere la cessazione amministrativa (art. 13 TIMG): nel periodo intercorrente tra la richiesta di cessazione amministrativa per morosità e l'attivazione del Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi di cui all'articolo 17, l'impresa di distribuzione può porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna previste dal e dal TIVG (ivi comprese Pt_3 quelle di natura giudiziaria, cosi come specificato dall'art. 13bis); le azioni previste dal TIVG, relative al servizio di default, si sostanziano nel diritto dell'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto al fine di disalimentarlo, con conseguente onere del cliente di consentire tale accesso (artt. 33.11 e 34.2 del TIVG).
Non si ignora l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale – al quale, invero, non si ritiene di aderire – che qualifica il rapporto tra distributore e cliente finale, nella fase di default, come contratto di somministrazione (Trib. Cremona, 10.10.2014; Trib. Alessandria, 16.1.2015, entrambe sconfessate nei successivi giudizi d'impugnazione).
I giudici che hanno optato per tale ricostruzione hanno ritenuto inquadrabile il rapporto dedotto in giudizio nell'ambito del contratto di somministrazione, “non più contratto bilaterale ma trilaterale, in quanto […] colui che stipula con il cliente finale il contratto di vendita del gas, non è anche colui che esegue materialmente la prestazione di , in quanto Controparte_3 di essa si occupa il distributore”.
Al contratto in esame sarebbero, dunque, applicabili le regole di cui agli artt. 1564-1565 cod. civ. e, in particolare, “il presupposto generale, per poter sospendere il servizio, della morosità di lieve entità (previa diffida) nonché, per risolvere il contratto, l'inadempimento di notevole importanza”, che la normativa di rango secondario (art. 5.2, 13.2, 13.6 della delibera 99/2011 sul servizio di default) identifica con una morosità superiore alla cauzione.
Il ricorrente dovrebbe dunque fornire la prova della morosità del debitore e dell'entità della stessa, per consentire al giudice di valutare la sussistenza dei presupposti fondanti il diritto di recesso del venditore allegando, pertanto, il contratto tra utente e cliente per individuare il valore della cauzione.
Tale orientamento, tuttavia, deve essere disatteso in quanto il rapporto tra il soggetto distributore del gas naturale e il cliente finale è compiutamente disciplinato dalla normativa speciale che esclude l'applicazione dei rimedi ordinari e/o specifici previsti dal codice civile in materia contrattuale.
A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha escluso che dal servizio di default sorga un rapporto di somministrazione fra distributore e cliente finale, negando così la sussistenza di una violazione dei principi (europei e nazionali) di separazione tra attività di vendita e attività di distribuzione
(Cons. Stato 12/06/2014, n. 2986). Il giudice amministrativo ha ricostruito la ratio e la natura giuridica del servizio di default affermando che, qualora “il contratto di vendita con il cliente finale sia venuto meno (per morosità o per alti motivi) e, per quel medesimo punto di prelievo, sia stato risolto anche il contratto di distribuzione tra venditore e distributore ([...] per cessazione amministrativa ex artt. 9, 13, del Testo integrato morosità gas - TIMG e 16 della Delib. n. 138 del
2004), non esiste più un titolo contrattuale che giustifichi, sia pure indirettamente tramite il venditore, i prelievi del cliente finale dalla rete di distribuzione, ma sussiste solo il rapporto derivante ex art. 2033 cod. civ., dai prelievi diretti dalla rete effettuati sine titulo dal cliente finale”.
Rispetto all'iter procedimentale cristallizzato dalla norme regolamentari, la parte ricorrente ha provato la corretta esecuzione del primo adempimento e cioè la costituzione in mora del cliente finale da parte del venditore.
Fatta questa doverosa premessa, nel caso di specie, va dichiarata cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta delibera in premessa indicata che, allo stato, esclude l'obbligo di agire giudizialmente per la disalimentazione, qualora i consumi accertati siano inferiori a 5000 mc/annui, come dedotto nel giudizio de quo dalla ricorrente. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della pronuncia in tal sede resa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione I Civile -, Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio del 04/01/2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2347 /2024 promossa da:
(GIA' C.F. / P.IVA Parte_1 Parte_2
con sede legale in 10153 Torino, Largo Regio Parco n. 9, in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso, dagli Avv.ti Alessandro
Barbaro e Luigi Tinuzzo ed elettivamente domiciliata in Via Castello, 4, 84085 Mercato San
Severino (SA) presso lo studio dell' Avv. Alfonso Troisi
Parte ricorrente contro
( non costituito Controparte_1 C.F._1
Parte resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente a promosso il ricorso al fine di ottenere l'accertamento del Parte_1 proprio “diritto/dovere” di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna gas in uso alla parte resistente presso la propria abitazione, l'autorizzazione a procedere in via coattiva, con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica, nell'ipotesi in cui la parte resistente denegasse l'accesso ai luoghi e la condanna della parte resistente al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
La ricorrente ha, in particolare, dedotto di essere aggiudicataria della concessione del servizio di distribuzione di gas naturale pertanto, titolare dei poteri e dei doveri associati alla gestione dell'infrastruttura di rete, tra i quali rientra l'obbligo di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna del gas al cliente finale moroso.
Il resistente – non costituitosi nonostante la rituale notifica – è titolare Controparte_1 di un contratto di somministrazione per la fornitura di gas stipulato con , relativo CP_2 al contatore gas matricola n. 6238102 installato presso il P.D.R. n. 07360000017057 sito in Via
Rocchi n. 58, 84084 Fisciano (SA), e si è reso inadempiente agli obblighi derivanti dal suddetto contratto, in particolar modo, si è reso moroso al pagamento del dovuto in seguito alla fornitura di gas naturale.
A tal fine, l'impresa venditrice ha provveduto a costituire in mora il resistente, all'uopo invitandolo a sanare la morosità con raccomandata A/R in atti.
Parte ricorrente, pertanto, ha, oltre al comprovato inadempimento del cliente/fruitore del servizio, come sopra generalizzato, dedotto le seguenti circostanze di fatto e diritto, a sostegno della propria domanda giudiziale: che, a fronte del perdurare dell'esposizione debitoria, nell'impossibilità di effettuare la chiusura per sospensione né l'interruzione dell'alimentazione del PdR a causa del rifiuto del convenuto di consentire l'accesso al misuratore, parte resistente veniva informata che i tecnici della società avrebbero proceduto ad un sopralluogo e, nonostante la ricezione del telegramma, non veniva consentito l'accesso al contatore;
che, al momento, il contatore e l'impianto di erogazione del gas sono fuori da ogni possibilità di controllo.
All'udienza del 13.12.2024 il procuratore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, laddove esclude la suddetta procedura per importi inferiori ad euro 5000,00 e, pertanto, concludeva in conformità.
Il Giudice, verificata l'integrità del contraddittorio, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. ∗ ∗ ∗
La vicenda in esame attiene alle condizioni giuridiche che legittimano il distributore del gas naturale ad intervenire presso l'utenza del cliente finale moroso per disalimentare l'apposito punto di riconsegna.
Con la L. n. 481 del 1995 è stata istituita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
(AEEG) con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza,
l'efficienza e la diffusione di servizi con i necessari livelli di qualità.
Come in altri settori, il legislatore ha deciso di attribuire ad una apposita autorità indipendente poteri sia amministrativi che normativi.
Quest'ultimi, in particolare, si giustificano con la necessità di adeguare in modo imparziale e trasparente gli obiettivi posti dalla legge che, specie in un settore fortemente tecnico come quello del gas, richiedono un costante adeguamento del contenuto delle regole rispetto all'evoluzione del sistema.
Sul piano strettamente giuridico, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che l'attribuzione ex lege di un potere regolamentare a un'autorità indipendente è conforme al principio costituzionale di legalità purché siano previste adeguate garanzie in termini di partecipazione degli operatori nell'ambito del procedimento di formazione degli atti
(da ultimo si veda Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza 24 maggio 2016, n.2182).
Il D.lgs. n. 164/2000, recependo la normativa comunitaria in materia, ha sancito il principio della divisione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita del gas, in modo da escludere che uno stesso soggetto giuridico possa occuparsi di entrambi i segmenti di attività: l'obiettivo
è quello di liberalizzare il mercato garantendo una maggiore efficienza nella distribuzione e cessione del gas.
Il Legislatore ha prefigurato un regime di libera concorrenza tra le società abilitate alla vendita del gas, mentre ha previsto che l'attività di distribuzione, qualificata nei termini del servizio pubblico, venga esercitata da un'impresa previa concessione amministrativa.
Tale distribuzione dovrebbe avvenire mediante l'associazione dei singoli PdR (Punti di
Riconsegna, definibili come i punti presso i quali gli utenti finali prelevano il gas) alle varie società di vendita ed agli utenti finali che di volta in volta stipulano contratti di fornitura.
Sotto il profilo regolamentare la distribuzione e la vendita del gas sono disciplinate da due fonti fondamentali, relative alle diverse deliberazioni dell'AEEG: il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG) ed il “Testo Integrato Morosità Gas” (TIMG). Tale disciplina ha un'importanza dirimente in quanto regolamenta i rapporti, anche patologici, tra i vari soggetti interessati (Distributore concessionario del servizio – venditore/utente del gas – cliente finale).
Dal quadro normativo di settore emerge così una peculiare procedura relativa ai casi di morosità nel pagamento delle bollette di fornitura, con la previsione a carico degli operatori e utenti del servizio di specifici obblighi di collaborazione e di intervento.
In particolare, è possibile ricavarne un vero e proprio diritto (e dover e, nei termini sopra evidenziati) del distributore di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del cliente moroso, eventualmente attivando i rimedi giudiziari che risultassero necessari.
L'esercizio di tale diritto deve necessariamente rispettare la procedura stabilita dalla legge che si articola come segue:
1) il venditore deve costituire in mora il cliente finale nelle forme e con i contenuti previsti dal regolamento (art. 4 TIMG) e inviare al distributore la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (art. 5 TIMG);
2) il distributore deve attivarsi al fine di porre in essere le attività necessarie alla chiusura del punto di riconsegna;
3) ove non sia possibile chiudere il punto di riconsegna, il distributore deve comunicarlo al venditore il quale può conseguentemente chiedere la cessazione amministrativa (art. 13 TIMG): nel periodo intercorrente tra la richiesta di cessazione amministrativa per morosità e l'attivazione del Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi di cui all'articolo 17, l'impresa di distribuzione può porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna previste dal e dal TIVG (ivi comprese Pt_3 quelle di natura giudiziaria, cosi come specificato dall'art. 13bis); le azioni previste dal TIVG, relative al servizio di default, si sostanziano nel diritto dell'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto al fine di disalimentarlo, con conseguente onere del cliente di consentire tale accesso (artt. 33.11 e 34.2 del TIVG).
Non si ignora l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale – al quale, invero, non si ritiene di aderire – che qualifica il rapporto tra distributore e cliente finale, nella fase di default, come contratto di somministrazione (Trib. Cremona, 10.10.2014; Trib. Alessandria, 16.1.2015, entrambe sconfessate nei successivi giudizi d'impugnazione).
I giudici che hanno optato per tale ricostruzione hanno ritenuto inquadrabile il rapporto dedotto in giudizio nell'ambito del contratto di somministrazione, “non più contratto bilaterale ma trilaterale, in quanto […] colui che stipula con il cliente finale il contratto di vendita del gas, non è anche colui che esegue materialmente la prestazione di , in quanto Controparte_3 di essa si occupa il distributore”.
Al contratto in esame sarebbero, dunque, applicabili le regole di cui agli artt. 1564-1565 cod. civ. e, in particolare, “il presupposto generale, per poter sospendere il servizio, della morosità di lieve entità (previa diffida) nonché, per risolvere il contratto, l'inadempimento di notevole importanza”, che la normativa di rango secondario (art. 5.2, 13.2, 13.6 della delibera 99/2011 sul servizio di default) identifica con una morosità superiore alla cauzione.
Il ricorrente dovrebbe dunque fornire la prova della morosità del debitore e dell'entità della stessa, per consentire al giudice di valutare la sussistenza dei presupposti fondanti il diritto di recesso del venditore allegando, pertanto, il contratto tra utente e cliente per individuare il valore della cauzione.
Tale orientamento, tuttavia, deve essere disatteso in quanto il rapporto tra il soggetto distributore del gas naturale e il cliente finale è compiutamente disciplinato dalla normativa speciale che esclude l'applicazione dei rimedi ordinari e/o specifici previsti dal codice civile in materia contrattuale.
A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha escluso che dal servizio di default sorga un rapporto di somministrazione fra distributore e cliente finale, negando così la sussistenza di una violazione dei principi (europei e nazionali) di separazione tra attività di vendita e attività di distribuzione
(Cons. Stato 12/06/2014, n. 2986). Il giudice amministrativo ha ricostruito la ratio e la natura giuridica del servizio di default affermando che, qualora “il contratto di vendita con il cliente finale sia venuto meno (per morosità o per alti motivi) e, per quel medesimo punto di prelievo, sia stato risolto anche il contratto di distribuzione tra venditore e distributore ([...] per cessazione amministrativa ex artt. 9, 13, del Testo integrato morosità gas - TIMG e 16 della Delib. n. 138 del
2004), non esiste più un titolo contrattuale che giustifichi, sia pure indirettamente tramite il venditore, i prelievi del cliente finale dalla rete di distribuzione, ma sussiste solo il rapporto derivante ex art. 2033 cod. civ., dai prelievi diretti dalla rete effettuati sine titulo dal cliente finale”.
Rispetto all'iter procedimentale cristallizzato dalla norme regolamentari, la parte ricorrente ha provato la corretta esecuzione del primo adempimento e cioè la costituzione in mora del cliente finale da parte del venditore.
Fatta questa doverosa premessa, nel caso di specie, va dichiarata cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta delibera in premessa indicata che, allo stato, esclude l'obbligo di agire giudizialmente per la disalimentazione, qualora i consumi accertati siano inferiori a 5000 mc/annui, come dedotto nel giudizio de quo dalla ricorrente. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della pronuncia in tal sede resa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione I Civile -, Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio del 04/01/2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone