Sentenza 6 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/09/2019, n. 37335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37335 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO IR PO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2019 del TRIB. DEL RIESAME di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. ANTONIO IMPELLIZZERI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 16 aprile 2019 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta e ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari nisseno che aveva applicato, tra gli altri, a IR LI TO la misura cautelare della custodia in carcere siccome gravemente indiziato di essere partecipe dell'associazione per delinquere di stampo mafioso di PE (in particolare, di essere il referente di quest'ultima a Barrafranca) e di avere tentato un'estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. ai danni di AL D'RI, rappresentante della ATI DED GROUP s.r.I., che stava svolgendo lavori presso la chiesa di S. Benedetto di Barrafranca.
2. Contro l'ordinanza anzidetta ha presentato ricorso l'indagato a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al versante indiziario. Sarebbe illogico avere desunto dalla captazione della voce di AN ON il 4 febbraio 2018 insieme al UB che, all'incontro tra i due, avesse partecipato anche TO, dal momento che l'autovettura del UB era giunta a PE alle 11.02, mentre la registrazione vi era stata solo alle ore 11.38. Sarebbe altresì illogico — prosegue il ricorrente — sostenere che analogo incontro vi fosse stato il 20 febbraio 2018, in quanto IA e TO avevano mostrato di non saper neanche riconoscere il ON, loro presunto capo;
era illogico altresì ritenere che il fatto che, parlando i due, una volta saliti in auto dopo il presunto incontro, di tale Maria AM, essi fossero appena stati nel bar Giamaica del padre della donna, dove era stato notato più volte il ON, e che, pertanto, avessero avuto un incontro con quest'ultimo. Poiché l'ordinanza contesta a TO di rapportarsi in modo continuativo a ON, era illogico ricavare detta conseguenza dai due soli incontri che si assumono documentati, a fronte di una contestazione che va da novembre 2015 a dicembre 2018. Quanto agli episodi in cui TO era intervenuto in favore dell'attività di commercio ambulante del suocero e di quella della compagna, a parte che si tratterebbe di questioni personali, entrambi gli episodi erano privi di riscontri oggettivi ed era stata la MI, la compagna appunto del TO, a subire l'annullamento dell'ordine da parte del fornitore, e non il concorrente minacciato, come dimostrato dai messaggi whatsapp prodotti dinanzi al Tribunale del riesame. Il ricorso, infine, contesta la valenza dimostrativa delle conversazioni del 15 febbraio 2019, laddove se ne vuole ricavare la dimostrazione che TO avesse la volontà di "farsi vedere" dai fratelli ON. Il ricorso prosegue nel criticare il riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen., difettando non solo la prova del possesso di armi da parte dell'associazione, ma anche che TO ne fosse a conoscenza;
ancora, la parte lamenta la riconosciuta gravità indiziaria quanto alla circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., difettando la prova che il sodalizio abbia effettuato le attività di reimpiego o reinvestimento ivi indicate.Altra sezione del ricorso è dedicata alla gravità indiziaria in relazione alla tentata estorsione di cui al capo E), perché a sostegno della decisione erano indicati elementi indiziari non conducenti ed era stata ignorata la spiegazione alternativa fornita in sede di riesame circa le ragioni dell'abbandono dei lavori da parte dell'imprenditore obiettivo della presunta estorsione. Non sarebbe stata dimostrata, inoltre, neanche la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203, oggi 416-bis.1 cod. pen.
2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, nel cui giudizio il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto dell'incensuratezza e della datazione delle condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.
2. Il primo motivo di ricorso — che investe il giudizio di gravità indiziaria quanto alla condotta associativa — è complessivamente infondato, anche se talune proposizioni dell'impugnativa sfociano nell'inammissibilità. All'esame del dettaglio delle doglianze va premesso che l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di misure cautelari personali reputa ammissibile il ricorso per cassazione soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997- 01), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012 - 01). Anche per le impugnative in materia cautelare vale, poi, il dovere di specificità, secondo cui — come ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823 — i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Fatta questa premessa, andranno ora vagliate in dettaglio le proposizioni critiche adoperate dal ricorrente secondo la scansione da quest'ultimo adottata.
2.1. Il ricorso è in primo luogo privo di confronto con l'ordinanza avversata quando dubita della partecipazione di TO all'incontro del 4 febbraio 2018 con il capo cosca AN ON;
a pag. 17 del provvedimento, infatti, vengono svolte diverse riflessioni — non specificamente contrastate dall'impugnante — che hanno logicamente consentito di giungere alla conclusione che anche TO in quella occasione avesse incontrato ON (il viaggio intrapreso sia da IA che da TO alla volta di PE con la medesima autovettura;
la circostanza che la voce di TO fosse stata registrata nell'autovettura di IA fino a poco prima del momento in cui era stata registrata quella del ON che, insieme a IA, conversava vicino all'auto; la circostanza che, in quest'ultima occasione, si sentissero voci di sottofondo;
la presenza, sempre nell'autovettura del IA, di TO durante il viaggio di ritorno verso Barrafranca, in cui peraltro i due discutevano di dinamiche malavitose).
2.2. Quanto all'ulteriore incontro del 20 febbraio 2018 di TO e IA con ON, va rimarcato che la tesi del ricorrente secondo cui TO non aveva riconosciuto ON non trova conferma negli atti valorizzati dal Tribunale del riesame, dal momento che, sulla base di quanto emerge dalle intercettazioni trascritte nell'ordinanza, era stato proprio il ricorrente a smentire IA, che asseriva di averlo intravisto nei pressi della sua abitazione. Proprio tale circostanza lascia ritenere non manifestamente illogico né congetturale quanto ritenuto dal Tribunale nisseno, cioè che i due uomini fossero in procinto di rivedere AN ON e si fossero recati nel bar di PE che questi era solito frequentare appunto a questo scopo.
2.3. Non è manifestamente illogica, inoltre, la conclusione che il Tribunale del riesame ha tratto dal complesso degli elementi circa la partecipazione del TO al sodalizio, ancorché siano stati documentati solo due incontri con ON. A ben vedere, la critica del ricorrente sul punto mira ad accreditare una ricostruzione alternativa che attinge il merito della res iudicanda e che è estranea ai limiti dello scrutinio di legittimità.
2.4. Il motivo di ricorso — quando affronta la questione delle vicissitudini commerciali della compagna e del suocero del TO e dell'intervento di quest'ultimo — tenta di contestare il giudizio di gravità indiziaria, tuttavia non evidenziando effettivi difetti motivazionali del provvedimento impugnato. Non si apprezza, infatti, alcun vizio logico nell'avere evinto, dai contenuti piuttosto espliciti delle conversazioni, che l'indagato avesse esercitato la propria prepotenza mafiosa nei confronti dei concorrenti, o quantomeno avesse, con la medesima prepotenza, arginato quella altrui, non abbisognando la chiara enunciazione delle condotte tenute di riscontri, trattandosi di dichiarazioni rese dallo stesso indagato in maniera spontanea durante le proprie conversazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). Perde così di rilievo la circostanza dell'annullamento dell'ordine da parte del fornitore dell'abbigliamento conteso, peraltro soggetto diverso dal destinatario delle minacce.
2.5. Il motivo si caratterizza poi per essere generico e assertivo quando tenta di confutare la pregnanza indiziaria della volontà manifestata da TO di "farsi vedere" dal capoclan, laddove il Giudice per le indagini preliminari — il Tribunale vi fa solo un richiamo — aveva fornito una spiegazione puntuale e ragionata, riportata a pag. 8 e segg. dell'ordinanza impugnata, circa la logica mafiosa di tale intendimento e la subordinazione al capo cosca che da essa si evinceva.
2.6. Per concludere quanto alle doglianze che attingono al giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione mafiosa, il Collegio deve rilevare che il motivo di ricorso in esame presenta un vizio di fondo, dal momento che trascura di considerare il contenuto di quelle, tra le intercettazioni valorizzate dal Tribunale del riesame, da cui emerge la conoscenza del TO delle dinamiche criminali dell'associazione e la paura di essere ucciso, segno inequivocabile del suo coinvolgimento nella medesima.
2.7. In ordine alla censura relativa alle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen., il Collegio osserva in primo luogo che la parte non ha chiarito quale sia l'interesse a dedurre la questione. A questo proposito, va infatti ricordato l'orientamento di questa Corte secondo cui, a sostegno dell'impugnazione di legittimità avverso il riconoscimento di una circostanza aggravante ad effetto speciale, deve esservi un interesse riguardo all'an o al quomodo della misura (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028 - 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 - 01; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256 - 01), interesse che la parte ha mancato di illustrare. Peraltro, va anche osservato, quanto alla circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen., che correttamente e razionalmente il Collegio nisseno ha valorizzato uno specifico fatto di sangue posto in essere dai membri del sodalizio (l'omicidio di LI SE HÌ), da cui ha inferito che TO non ignorasse che il sodalizio di cui era partecipe avesse la disponibilità di armi. Così motivando, il Collegio ha mostrato di dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti — quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti — di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, Di Majo e altro, Rv. 272403 - 01).
2.8. Il segmento del ricorso sulla tentata estorsione tenta di indurre una rivisitazione del merito della regiudicanda, senza contestare la logicità della motivazione che ha messo in fila, collegandoli temporalmente, gli atti intimidatori nei confronti dell'impresa, la conversazione del 5 ottobre 2017 in cui TO menzionava il cognome degli estorti ed il nome di uno di essi, affermando di avere chiesto lavoro. L'ordinanza si sottrae, pertanto, alle censure di parte laddove ha correlato i due atti intimidatori subiti dall'imprenditore, caratterizzati da una chiara simbologia mafiosa, alla scelta di quest'ultima di abbandonare il campo, secondo una sequenza che emerge chiarissima dalla lettura del provvedimento e dalla conversazione ivi riportata, nella quale GE D'RI, immediatamente dopo il commento sul cero e le cartucce ritrovate, parlava del possibile abbandono dei lavori, evento effettivamente verificatosi dopo circa dieci giorni.
2.8. Sulla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203, oggi 416-bis.1 cod. perL il ricorso appare inammissibile siccome generico, dal momento che non avversa gli specifici elementi da cui il Tribunale del riesame ha tratto la prova del collegamento del fatto estorsivo con il clan, vale a dire la ricerca spasmodica di ON IN nei giorni dell'inizio dei lavori.
3. Il secondo motivo di ricorso — laddove si contesta la delibazione del Tribunale del riesame in punto di esigenze cautelari — è completamente aspecifico e sordo alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., evocando, peraltro, una datazione delle condotte che non corrisponde alla realtà processuale, dal momento che i contatti con i ON sono recentissimi, siccome risalenti al 15 febbraio 2019. A ciò si aggiunga, quanto alla propugnata incensuratezza, che la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenerla irrilevante a vincere la suddetta presunzione (Sez. 3, n. 25633 del 08/06/2010, R., Rv. 247698 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 16615 del 13/03/2008, Vitagliano, Rv. 240405 - 01).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro