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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/12/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 219/2023 promossa da:
, nata a Rieti in [...] 1° marzo 1974 ed ivi residente in [...]
Mille n.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Riommi unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Verduchi, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali, sito in Roma, Via
Ennio Quirino Visconti n. 20, elegge domicilio;
PARTE RICORRENTE
Contro
, in persona del pro-tempore; Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, previa disapplicazione di tutti gli atti necessari:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2021/2022, e per il corrente anno scolastico 2022/2023, o per il diverso periodo di giustizia, e per l'effetto
- condannare il all'assegnazione della carta elettronica Controparte_3 per l'aggiornamento e la formazione del docente della complessiva somma di €.1.500,00, o per la diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma
1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato”.
Parte ricorrente, al momento della proposizione del ricorso dipendente del
[...]
, assunta con contratto a tempo determinato dal 5.12.2022 al 30.06.2023 (v. Controparte_1
allegato n. 1 al ricorso), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi, come da contratti ritualmente prodotti:
- dal 9.10.2020 al 30.06.2021 (v. allegato n. 2 al ricorso);
- dal 6.11.2021 al 15.11.2021, dal 16.11.2021 al 19.11.2021, dal 23.11.2021 al 23.11.2021, dal 25.11.2021 al 25.11.2021, dal 29.11.2021 al 30.11.2021, dal 3.12.2021 al 3.12.2021, dal
13.12.2021 al 22.12.2021, dal 11.01.2022 al 14.01.2022, dal 18.01.2022 al 1.02.2022, dal
2.02.2022 al 7.02.2022, dal 8.02.2022 al 14.03.2022, dal 15.03.2022 al 25.03.2022, dal
2 26.03.2022 al 31.03.2022, dal 1.04.2022 al 29.04.2022, dal 30.04.2022 al 8.06.2022 (v. allegato n. 3 al ricorso).
Tanto premesso, la ricorrente lamenta di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
L'amministrazione convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva, sicchè ne era dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente
3 sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è
“obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone, infatti, l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per
4 il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di CP_1
escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a
5 carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 CP_5
novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente.
Giova, peraltro, evidenziare l'intervento nello scenario in esame della novella legislativa di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023 (qui non applicabile ratione temporis), recante per l'appunto “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con la quale è stata estesa la platea degli avanti diritto, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile – lasciando, tuttavia, la questione aperta quanto alle annualità precedenti ed ai docenti precari con contratto al 30 giugno.
Da ultimo, con ordinanza del 24.04.2023, il Tribunale di Taranto, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
6 Con sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il
7 termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, per quanto riguarda la durata delle supplenze, la ricorrente ha ottenuto degli incarichi con durata “continuativa” fino al 30 giugno o al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, commi I e II, della L. n. 124 del 1999 (cfr.
Copia dei contratti a tempo determinato della ricorrente, allegati al ricorso) certamente con riferimento a due annualità (2020/21 e 2022/23) in relazione alle quali, secondo la Corte di
Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docente.
Quanto, inoltre, alla condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche – che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docente (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – la ricorrente ha allegato e documentato di essere stata assunta con contratto a tempo determinato relativo all'a.s. 2024
– 2025 fino al 30 giugno 2025 (v. produzione documentale del 29 ottobre 2024).
Ne discende il diritto della ricorrente, quanto, intanto, alle annualità 2020/21 e 2022/23, al riconoscimento del diritto all'attribuzione della Carta del docente.
Analoghe argomentazioni, poi, possono essere spese con riferimento alla richiesta di riconoscimento del suddetto diritto limitatamente ai periodi dal 6.11.2021 al 15.11.2021, dal
16.11.2021 al 19.11.2021, dal 23.11.2021 al 23.11.2021, dal 25.11.2021 al 25.11.2021, dal
29.11.2021 al 30.11.2021, dal 3.12.2021 al 3.12.2021, dal 13.12.2021 al 22.12.2021, dal
11.01.2022 al 14.01.2022, dal 18.01.2022 al 1.02.2022, dal 2.02.2022 al 7.02.2022, dal
8.02.2022 al 14.03.2022, dal 15.03.2022 al 25.03.2022, dal 26.03.2022 al 31.03.2022, dal
1.04.2022 al 29.04.2022, dal 30.04.2022 al 8.06.2022.
Sul punto, infatti, va evidenziato che la ricorrente è stata destinataria di plurimi incarichi di supplenza per un periodo sostanzialmente “annuale”, unitario e continuativo, cessato in data
8 giugno 2022, in relazione al quale può essere riconosciuto il beneficio di cui si tratta, trattandosi di un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno
“annuale”.
Ciò posto pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per le tre annualità sopra
8 menzionate e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del CP_1 all'attribuzione in favore della ricorrente della cd. “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (due annualità pari ad €
1.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio Parte_1
economico della cd. Carta del docente per gli anni scolastici sopra indicati in motivazione, per l'importo di euro 500,00 annui e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto all'attribuzione in favore del ricorrente della cd. “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (tre annualità pari ad € 1.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese di CP_1
lite che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali (Tabelle: 2022 (D.M. n.
147 del 13/08/2022); Competenza: cause di lavoro;
Valore della causa: da € 1.101 a €
5.200; valori minimi;
esclusione della fase istruttoria), € 49,00 a titolo di contributo unificato, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Rieti, 3 dicembre 2024
Il Giudice dott. Alessio Marinelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 219/2023 promossa da:
, nata a Rieti in [...] 1° marzo 1974 ed ivi residente in [...]
Mille n.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Riommi unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Verduchi, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali, sito in Roma, Via
Ennio Quirino Visconti n. 20, elegge domicilio;
PARTE RICORRENTE
Contro
, in persona del pro-tempore; Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, previa disapplicazione di tutti gli atti necessari:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2021/2022, e per il corrente anno scolastico 2022/2023, o per il diverso periodo di giustizia, e per l'effetto
- condannare il all'assegnazione della carta elettronica Controparte_3 per l'aggiornamento e la formazione del docente della complessiva somma di €.1.500,00, o per la diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma
1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato”.
Parte ricorrente, al momento della proposizione del ricorso dipendente del
[...]
, assunta con contratto a tempo determinato dal 5.12.2022 al 30.06.2023 (v. Controparte_1
allegato n. 1 al ricorso), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi, come da contratti ritualmente prodotti:
- dal 9.10.2020 al 30.06.2021 (v. allegato n. 2 al ricorso);
- dal 6.11.2021 al 15.11.2021, dal 16.11.2021 al 19.11.2021, dal 23.11.2021 al 23.11.2021, dal 25.11.2021 al 25.11.2021, dal 29.11.2021 al 30.11.2021, dal 3.12.2021 al 3.12.2021, dal
13.12.2021 al 22.12.2021, dal 11.01.2022 al 14.01.2022, dal 18.01.2022 al 1.02.2022, dal
2.02.2022 al 7.02.2022, dal 8.02.2022 al 14.03.2022, dal 15.03.2022 al 25.03.2022, dal
2 26.03.2022 al 31.03.2022, dal 1.04.2022 al 29.04.2022, dal 30.04.2022 al 8.06.2022 (v. allegato n. 3 al ricorso).
Tanto premesso, la ricorrente lamenta di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
L'amministrazione convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva, sicchè ne era dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente
3 sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è
“obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone, infatti, l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per
4 il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di CP_1
escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a
5 carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 CP_5
novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente.
Giova, peraltro, evidenziare l'intervento nello scenario in esame della novella legislativa di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023 (qui non applicabile ratione temporis), recante per l'appunto “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con la quale è stata estesa la platea degli avanti diritto, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile – lasciando, tuttavia, la questione aperta quanto alle annualità precedenti ed ai docenti precari con contratto al 30 giugno.
Da ultimo, con ordinanza del 24.04.2023, il Tribunale di Taranto, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
6 Con sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il
7 termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, per quanto riguarda la durata delle supplenze, la ricorrente ha ottenuto degli incarichi con durata “continuativa” fino al 30 giugno o al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, commi I e II, della L. n. 124 del 1999 (cfr.
Copia dei contratti a tempo determinato della ricorrente, allegati al ricorso) certamente con riferimento a due annualità (2020/21 e 2022/23) in relazione alle quali, secondo la Corte di
Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docente.
Quanto, inoltre, alla condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche – che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docente (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – la ricorrente ha allegato e documentato di essere stata assunta con contratto a tempo determinato relativo all'a.s. 2024
– 2025 fino al 30 giugno 2025 (v. produzione documentale del 29 ottobre 2024).
Ne discende il diritto della ricorrente, quanto, intanto, alle annualità 2020/21 e 2022/23, al riconoscimento del diritto all'attribuzione della Carta del docente.
Analoghe argomentazioni, poi, possono essere spese con riferimento alla richiesta di riconoscimento del suddetto diritto limitatamente ai periodi dal 6.11.2021 al 15.11.2021, dal
16.11.2021 al 19.11.2021, dal 23.11.2021 al 23.11.2021, dal 25.11.2021 al 25.11.2021, dal
29.11.2021 al 30.11.2021, dal 3.12.2021 al 3.12.2021, dal 13.12.2021 al 22.12.2021, dal
11.01.2022 al 14.01.2022, dal 18.01.2022 al 1.02.2022, dal 2.02.2022 al 7.02.2022, dal
8.02.2022 al 14.03.2022, dal 15.03.2022 al 25.03.2022, dal 26.03.2022 al 31.03.2022, dal
1.04.2022 al 29.04.2022, dal 30.04.2022 al 8.06.2022.
Sul punto, infatti, va evidenziato che la ricorrente è stata destinataria di plurimi incarichi di supplenza per un periodo sostanzialmente “annuale”, unitario e continuativo, cessato in data
8 giugno 2022, in relazione al quale può essere riconosciuto il beneficio di cui si tratta, trattandosi di un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno
“annuale”.
Ciò posto pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per le tre annualità sopra
8 menzionate e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del CP_1 all'attribuzione in favore della ricorrente della cd. “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (due annualità pari ad €
1.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio Parte_1
economico della cd. Carta del docente per gli anni scolastici sopra indicati in motivazione, per l'importo di euro 500,00 annui e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto all'attribuzione in favore del ricorrente della cd. “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (tre annualità pari ad € 1.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese di CP_1
lite che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali (Tabelle: 2022 (D.M. n.
147 del 13/08/2022); Competenza: cause di lavoro;
Valore della causa: da € 1.101 a €
5.200; valori minimi;
esclusione della fase istruttoria), € 49,00 a titolo di contributo unificato, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Rieti, 3 dicembre 2024
Il Giudice dott. Alessio Marinelli
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