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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 961/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 C.F._1
SPIGA N.32 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CROTTI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. AMBROSETTI
FABIO ( ) piazza 26 maggio 21100 VARESE;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano in via dei Cappuccini n.
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 11 14 presso lo studio dall'avv. Luca Migliavacca che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
VIA L. MANARA, 17 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LEO LOREDANA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, nel pronunciare il diritto, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma dell'impugnata sentenza, così decidere:
* nel merito:
* accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile, ad alcun possibile titolo, a carico dell'appellante sig. , per il sinistro occorsogli;
Parte_1
* accertata e dichiarata la responsabilità di Controparte_1
condannare il convenuto a risarcire tutti i danni, apatrimoniali e patrimoniali, patiti
[...]
Part e fatti valere dal sig. , secondo quanto richiesto nel foglio di p.c. del primo grado, anche in virtù di quanto concluso in sede di citazione introduttiva di questo giudizio.
Con vittoria dei compensi di causa e di ogni accessorio di legge, per il doppio grado di giudizio, ivi incluse le spese di c.t.p. e c.t.u. (v. foglio di p.c. e cit. doc. 25, 26, 27 e 28).
Per Controparte_1
[...]
pagina 2 di 11 NEL MERITO
In via principale
Rigettare il gravame confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte.
In via subordinata, gradatim
Nella non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza, accertare la volontarietà o quantomeno la colpa dell'attore nella causazione del fatto dedotto in giudizio e ridurre proporzionalmente il risarcimento del danno anche ex art. 1227 c.c.
Condannare in forza delle polizze di cui alla narrativa, Controparte_3
a tenere indenne e garantita l'appellata da ogni importo fosse tenuta a corrispondere all'appellante, a qualsivoglia titolo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Per Controparte_2
Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso
In via principale
Rigettare la proposta impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2311/2024 emessa dal Tribunale di Milano il
29/2/2024 e pubblicata il 1° marzo 2024.
In subordine, salvo gravame
Dare atto della inammissibilità e novità della domanda di condanna dell'appellante nei confronti di e per l'effetto rigettarla;
Controparte_4
Accertare e dichiarare il deposito della seconda comparsa di costituzione da parte dell'assicurata irrituale e inammissibile e dunque espressamente rinunciate le domande svolte nei confronti della concludente,
pagina 3 di 11 In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta la prescrizione del diritto di manleva e garanzia di cui alle polizze RCD n. 44546616 e n. 65/102486904 per decorso del termine di cui all'art 2952 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta assicurata;
Respingere la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto sia in diritto e non provata e, per l'effetto, assolvere comunque dalla Controparte_3
domanda di manleva e garanzia formulata dalla convenuta nei suoi confronti, anche per intervenuta prescrizione e/o inoperatività delle garanzie.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente una qualsivoglia responsabilità della società in Controparte_5
relazione all'evento del 31/8/17 e sussistente un obbligo di garanzia e manleva in capo alla concludente, liquidare il danno nella misura che risulterà rigorosamente dovuta e provata, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c., al netto delle somme percepite dallo stesso in relazione al medesimo evento, limitando l'eventuale obbligo risarcitorio della società esponente a quanto pattuito in polizza, al netto della franchigia assoluta di € 250,00 e comunque nei limiti del massimale, dello scoperto e delle condizioni pattuiti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, spese gen. 15% IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e in diritto evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la per Parte_1 Controparte_6 ottenere l'accertamento della responsabilità – ex art. 1218 o 2050 c.c. - di quest'ultima per il sinistro occorso in data 31.8.2017, presso l'idroscalo di Milano, durante l'attività di “cable wakeboard” gestita dalla società convenuta, e la condanna al risarcimento dei danni subiti dal medesimo, quantificati in €
96.164,60, al netto dell'acconto di € 10.400,00 ricevuto da CP_2
Esponeva l'attore che:
a) in data 31.08.2017, unitamente ad si era recato all'idroscalo di Milano, presso la Persona_1 struttura “Wakeparadise Cablepark”, gestita da a Controparte_1 responsabilità limitata, al fine di provare per la prima volta lo sport denominato “cable wakeboard”, Par grazie ad un ticket acquistato sulla piattaforma “Groupon”; b) arrivati presso la struttura, lo ed il erano stati informati del fatto che, con il buono in loro possesso, avrebbero avuto accesso Per_1
esclusivamente al percorso destinato ai praticanti esperti e fu loro chiesto di compilare un modulo di
“scarico di responsabilità” e di versare, ognuno, l'importo di € 15,00 per il tesseramento annuale;
c) nessuno aveva informato il medesimo ed il che il percorso al quale stavano per accedere Per_1
presentava dei pericoli, né che, pagando una somma in più, avrebbero potuto fruire di alcune lezioni di
“cable wakeboard” in un'apposita area del parco;
d) dopo numerosi tentativi e grazie ad alcuni Par consigli forniti dall'addetto all'impianto trainante, lo ed il riuscirono a stare in piedi sulla Per_1
Par tavola e a percorrere dei metri in acqua, fin quando lo , aggrappato al cavo trainante, fu indirizzato verso un ostacolo costituito da un trampolino di legno e ferro di grandi dimensioni, sporgente dall'acqua, e, non essendo capace di utilizzarlo per saltare, perse la presa del cavo cercando di schivarlo e, cadendo, finì con il fianco sinistro contro il bordo dello stesso, procurandosi gravi lesioni.
Si costituiva la convenuta, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa e nel merito, di rigettare la domanda attorea e, in subordine, di condannare la compagnia CP_2
assicuratrice a tenerla indenne.
Si costituiva in giudizio anche la facendo rilevare come la somma di euro 10.400,00 fosse CP_2
Par stata corrisposta al sig. in forza di una polizza infortuni, eccependo la prescrizione del diritto di manleva e garanzia, con conseguente rigetto della relativa domanda, e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
pagina 5 di 11 Con sentenza n. 2311/2024, pubblicata l'1.3.2024, il Tribunale di Milano rigettava la domanda attorea, condannando l'attore alla refusione delle spese di giudizio in favore della convenuta e della terza chiamata.
In particolare, il primo giudice riteneva che avesse adempiuto agli obblighi sulla stessa CP_1
ricadenti, rilevando che anche qualora ritenuta, quella esercitata dalla convenuta, attività pericolosa, risultava interrotto il nesso causale tra presunte omesse cautele e danno verificatosi;
ciò a seguito del comportamento tenuto dall'attore che, contrariamente a qualsivoglia principio di autoresponsabilità e nonostante le informazioni offerte dalla struttura, aveva deciso di affrontare un ostacolo destinato ai rider esperti, nonostante la sua assoluta sprovvedutezza nella disciplina del wakeboard.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , affidando il gravame a quattro motivi. Parte_1
Si è costituita deducendo l'infondatezza dell'avversa impugnazione. CP_1
Costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto del gravame, reiterando le eccezioni in CP_2
ordine a manleva e garanzia già sollevate in primo grado, facendo rilevare l'inammissibilità di ogni domanda proposta direttamente dall'appellante nei suoi confronti.
Alla prima udienza del 24-9-2024, il collegio rinviava la causa per la discussione orale all'udienza del
22 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termini per note difensive.
Le parti depositavano le note difensive autorizzate, e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione alla predetta udienza del 22 ottobre 2024, con deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza ove viene ritenuta inesistente la colpa del danneggiante.
Sostiene che tale statuizione violerebbe la legge, innanzitutto, nella parte in cui accerta un'accettazione del rischio di danno fisico da parte dell'appellante, neofita rispetto all'attività in discorso, pur senza che esista agli atti la prova della relativa informativa da parte degli operatori di
CP_1
Aggiunge l'appellante come gli operatori di avrebbero dovuto astenersi dalla vendita di CP_1
un coupon utilizzabile solo da utenti esperti, ed impedire al medesimo di accedere alla struttura nel caso di rifiuto di seguire una lezione preparatoria.
pagina 6 di 11 Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l'invalidità delle prove testimoniali assunte su richiesta della poiché i testi, attesa la loro qualità di addetti presso la convenuta, erano CP_1
incapaci di testimoniare ex art. 246 c.p.c.; ciò in quanto, avrebbero violato, interfacciandosi con l'attore, le obbligazioni connesse al corretto espletamento delle relative mansioni, risultando così esposti a una chiamata in responsabilità da parte della stessa società convenuta.
Si duole poi, della ritenuta – con motivazione apodittica e illogica - inattendibilità del teste Persona_1
fondata su un suo asserito interesse in causa, nonché sull'imperfetta concordanza delle sue
[...]
dichiarazioni con quelle dei testi di controparte.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la colpa esclusiva del danneggiato. Invero, la sola omissione in cui era incorsa la quale CP_1 consentiva all'inesperto attore di accedere senza istruttore al circuito cosparso di insidie e allestito per la navigazione degli esperti, assumerebbe una efficacia causale esclusiva rispetto all'evento dannoso oggetto di causa.
Con il quarto motivo, parte appellante deduce che il primo giudice avrebbe errato nel negare la sussunzione della fattispecie concreta nell'art. 2050 c.c., assumendo che l'attore non avrebbe allegato e provato circostanze dirette a dimostrare la pericolosità dell'attività svolta da non CP_1 potendo la stessa desumersi dall'effettivo verificarsi di un danno, come quello occorso all'attore.
L'appellante sostiene, al contrario, che nel cable wakeboard la pericolosità dell'attività sarebbe insita nella disciplina stessa e nel relativo percorso, caratterizzato da trampolini di ferro e legno che, con bordi ed angoli privi di protezione, rappresenterebbero una vera e propria insidia.
Per ragioni logiche e giuridiche deve anzitutto essere esaminato il secondo motivo, concernente la corretta formazione del materiale probatorio esaminato e valutato dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
Come insegna la Suprema Corte “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere pagina 7 di 11 l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (Cass. SU
9456\2023).
Nella fattispecie in esame, dopo l'assunzione dei testi indicati da parte convenuta e CP_7
la difesa dell'attore non ha sollevato alcuna eccezione di nullità, né dopo l'escussione CP_8
dei detti testi, né in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve confermarsi anche la valutazione, compiuta dal primo giudice, di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste le cui generiche dichiarazioni non solo sono in contraddizione con Per_1
quelle circostanziate rese dagli altri testi, ma risultano del tutto illogiche, laddove il teste ha escluso che fosse stato loro suggerito dagli addetti alla reception, appreso che erano principianti, di prendere, a pagamento, una lezione privata, ed ha affermato che vennero indirizzati dal personale al settore per esperti, nonostante le loro rimostranze.
E' la stessa parte appellante, con le argomentazioni poste a sostegno del primo motivo di appello, a confermare, implicitamente, l'inattendibilità di quanto affermato dal teste Per_1
Secondo l'appellante, gli addetti della a fronte del rifiuto del medesimo di seguire una CP_1
lezione privata -la cui offerta evidentemente si dà per ammessa- avrebbero dovuto impedirgli l'accesso alla struttura.
Anche gli altri tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro connessione, sono infondati.
Anzitutto non è esatta l'affermazione dell'appellante, secondo cui il tribunale aveva escluso la sussunzione della fattispecie nella responsabilità per attività pericolosa prevista dall'art. 2050 c.c.
In realtà la sentenza di primo grado, dopo avere escluso una responsabilità della convenuta sotto l'aspetto della responsabilità contrattuale, e dopo avere affermato che l'attore non avesse fornito la prova, sullo stesso incombente, del carattere pericoloso dell'attività svolta dalla convenuta, ha ritenuto che, in ogni caso, anche applicando il più rigido regime di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., la domanda risultava comunque infondata, per avere la condotta imprudente del danneggiato interrotto ogni nesso causale.
Ciò premesso, rileva la Corte come sia pacifico che la struttura gestita dalla sia dedicata CP_1 alla pratica dello sport denominato “cable wakeboard”, che consiste nello scivolare sull'acqua con una apposita tavola grazie al traino di un cavo fisso, mosso da un motore, a cui il praticante si trattiene.
pagina 8 di 11 Il percorso ove è avvenuto il sinistro, della lunghezza di alcune centinaia di metri, dopo la zona di partenza, presenta una serie di strutture sporgenti dall'acqua (trampolini, etc.) che permettono al praticante di effettuare salti ed evoluzioni con la tavola.
Il praticante, attraverso il cavo cui è aggrappato, può, con opportune manovre, affrontare od evitare i detti ostacoli presenti sul percorso.
Nel caso di perdita dell'equilibrio, il praticante cade in acqua e raggiunge la riva del bacino d'acqua a nuoto.
Ciò posto, devono essere qui ricordati i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità per attività pericolosa.
In linea generale, si afferma nella giurisprudenza della Corte Regolatrice come “la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla.
L'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività” (Cass. 19180\2018).
Sempre la Suprema Corte insegna come l'onere di provare la sussistenza di un'attività pericolosa incombe su chi invoca l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. (Cass. 25028\2019; Cass. 10268/2015;
Cass. 18903/2017).
Ciò posto, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame debba escludersi che la detta attività sportiva, per sua natura, o per i mezzi impiegati, renda probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di eventi dannosi come quello dedotto in giudizio.
In ogni caso, dalle risultanze istruttorie del processo, è emerso come il sinistro sia, sotto il profilo causale, interamente riconducibile alla condotta imprudente del danneggiato, ciò che permette di escludere ogni responsabilità della a prescindere dal fatto che l'attività da questa CP_1
esercitata, possa considerarsi pericolosa.
La teste ha dichiarato :”io stessa, unitamente al sig. altro collaboratore CP_8 CP_7
Par della società, presente alla reception, suggerimmo al sig. di seguire una lezione individuale sul pagina 9 di 11 System 2.0 prima di utilizzare il “ticket” Groupon;
preciso che suggerimmo quanto al capitolo di Par prova perché il sig. ci disse che era la prima volta che accedeva alla struttura”.
Il teste ha riferito: “ero presente alla reception, unitamente alla sig.ra e, all'atto CP_7 CP_8
Par di ingresso del sig. , gli consigliammo di seguire una lezione individuale sul Sistem 2.0, prima di
Par utilizzare il ticket Groupon …Carola riferì ai sigg.ri e che il coupon che loro CP_8 Per_1 avevano esibito, non gli consentiva di accedere all'area per principianti. Ricordo che gli fu precisato che il coupon gli consentiva di accedere all'area Full Size Cable, cioè all'area che conteneva l'impianto principale, a cui poteva accedere chiunque. Preciso che le due aree sono separate e distinte tra loro, e gli utenti vi vengono indirizzati da personale della struttura. … in mia presenza, prima la Par sig.ra in reception, e poi il sig. quale manovratore, consigliarono ai sigg.ri e CP_8 Tes_1 Per_1 di prendere lezioni private in un'area apposita della struttura, prima di accedere a quella a cui avevano diritto con il coupon in loro possesso…”.
In relazione alla fase di assistenza nella partenza, il testimone ha specificato che “il CP_7
Par manovratore, sig. spiegò al sig. come eseguire la partenza ed anche le regole di Tes_1
comportamento e di sicurezza che andavano tenute, sintetizzate sui cartelloni presenti sul pontile nell'occasione e rappresentati dalle foto oggi rammostratemi (all. 5 e 6), so ciò perché anche io ero presente sul pontile nell'occasione”.
Non sono attendibili, per quanto osservato nell'esame del secondo motivo, le dichiarazioni rese dal teste che ha riferito come “gli organizzatori ci indirizzarono al settore non principianti, Per_1 nonostante le nostre rimostranze (….) non è vero nessuno nell'occasione per cui è causa ci riferì di prendere delle lezioni private..”.
Il teste ha inoltre riferito, quanto all'accadimento del sinistro: “..ricordo che, alla partenza a cui CP_7
Par seguì la caduta per cui è causa, il sig. virò spontaneamente a destra, dirigendosi, sempre spontaneamente, sulla struttura galleggiante raffigurata nella parte destra della foto rammostratami sub
Par doc. 2…. come detto, io ebbi modo di vedere la dinamica del sinistro del sig. , e ricordo che egli giunto in prossimità del kicher (trampolino), cadeva in acqua, tratteneva il bilancino e poi andava a sbattere sul kicher stesso…”.
Pertanto, così come ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi insussistente una responsabilità contrattuale della posto che è risultato provato in giudizio l'esatto adempimento, da CP_1 parte della medesima, degli obblighi di informazione e di assistenza all'utente, ed il sinistro deve sul piano causale essere ascritto integralmente alla condotta di che, pur edotto circa le Parte_1
pagina 10 di 11 caratteristiche dell'impianto, e della opportunità di seguire un breve addestramento, ha autonomamente e consapevolmente deciso di utilizzare la struttura sportiva.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da deve essere rigettato e la sentenza di Parte_1
primo grado va confermata.
L'appellante, secondo il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore della e della CP_1 Controparte_3
liquidate per ciascuna parte, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di
[...]
cui al DM n.147 del 2022 (in relazione al valore di euro 96.164,60 corrispondente alla domanda dell'appellante), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b)condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_6
liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_3
liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
[...]
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 961/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 C.F._1
SPIGA N.32 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CROTTI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. AMBROSETTI
FABIO ( ) piazza 26 maggio 21100 VARESE;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano in via dei Cappuccini n.
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 11 14 presso lo studio dall'avv. Luca Migliavacca che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
VIA L. MANARA, 17 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LEO LOREDANA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, nel pronunciare il diritto, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma dell'impugnata sentenza, così decidere:
* nel merito:
* accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile, ad alcun possibile titolo, a carico dell'appellante sig. , per il sinistro occorsogli;
Parte_1
* accertata e dichiarata la responsabilità di Controparte_1
condannare il convenuto a risarcire tutti i danni, apatrimoniali e patrimoniali, patiti
[...]
Part e fatti valere dal sig. , secondo quanto richiesto nel foglio di p.c. del primo grado, anche in virtù di quanto concluso in sede di citazione introduttiva di questo giudizio.
Con vittoria dei compensi di causa e di ogni accessorio di legge, per il doppio grado di giudizio, ivi incluse le spese di c.t.p. e c.t.u. (v. foglio di p.c. e cit. doc. 25, 26, 27 e 28).
Per Controparte_1
[...]
pagina 2 di 11 NEL MERITO
In via principale
Rigettare il gravame confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte.
In via subordinata, gradatim
Nella non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza, accertare la volontarietà o quantomeno la colpa dell'attore nella causazione del fatto dedotto in giudizio e ridurre proporzionalmente il risarcimento del danno anche ex art. 1227 c.c.
Condannare in forza delle polizze di cui alla narrativa, Controparte_3
a tenere indenne e garantita l'appellata da ogni importo fosse tenuta a corrispondere all'appellante, a qualsivoglia titolo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Per Controparte_2
Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso
In via principale
Rigettare la proposta impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2311/2024 emessa dal Tribunale di Milano il
29/2/2024 e pubblicata il 1° marzo 2024.
In subordine, salvo gravame
Dare atto della inammissibilità e novità della domanda di condanna dell'appellante nei confronti di e per l'effetto rigettarla;
Controparte_4
Accertare e dichiarare il deposito della seconda comparsa di costituzione da parte dell'assicurata irrituale e inammissibile e dunque espressamente rinunciate le domande svolte nei confronti della concludente,
pagina 3 di 11 In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta la prescrizione del diritto di manleva e garanzia di cui alle polizze RCD n. 44546616 e n. 65/102486904 per decorso del termine di cui all'art 2952 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta assicurata;
Respingere la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto sia in diritto e non provata e, per l'effetto, assolvere comunque dalla Controparte_3
domanda di manleva e garanzia formulata dalla convenuta nei suoi confronti, anche per intervenuta prescrizione e/o inoperatività delle garanzie.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente una qualsivoglia responsabilità della società in Controparte_5
relazione all'evento del 31/8/17 e sussistente un obbligo di garanzia e manleva in capo alla concludente, liquidare il danno nella misura che risulterà rigorosamente dovuta e provata, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c., al netto delle somme percepite dallo stesso in relazione al medesimo evento, limitando l'eventuale obbligo risarcitorio della società esponente a quanto pattuito in polizza, al netto della franchigia assoluta di € 250,00 e comunque nei limiti del massimale, dello scoperto e delle condizioni pattuiti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, spese gen. 15% IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 4 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e in diritto evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la per Parte_1 Controparte_6 ottenere l'accertamento della responsabilità – ex art. 1218 o 2050 c.c. - di quest'ultima per il sinistro occorso in data 31.8.2017, presso l'idroscalo di Milano, durante l'attività di “cable wakeboard” gestita dalla società convenuta, e la condanna al risarcimento dei danni subiti dal medesimo, quantificati in €
96.164,60, al netto dell'acconto di € 10.400,00 ricevuto da CP_2
Esponeva l'attore che:
a) in data 31.08.2017, unitamente ad si era recato all'idroscalo di Milano, presso la Persona_1 struttura “Wakeparadise Cablepark”, gestita da a Controparte_1 responsabilità limitata, al fine di provare per la prima volta lo sport denominato “cable wakeboard”, Par grazie ad un ticket acquistato sulla piattaforma “Groupon”; b) arrivati presso la struttura, lo ed il erano stati informati del fatto che, con il buono in loro possesso, avrebbero avuto accesso Per_1
esclusivamente al percorso destinato ai praticanti esperti e fu loro chiesto di compilare un modulo di
“scarico di responsabilità” e di versare, ognuno, l'importo di € 15,00 per il tesseramento annuale;
c) nessuno aveva informato il medesimo ed il che il percorso al quale stavano per accedere Per_1
presentava dei pericoli, né che, pagando una somma in più, avrebbero potuto fruire di alcune lezioni di
“cable wakeboard” in un'apposita area del parco;
d) dopo numerosi tentativi e grazie ad alcuni Par consigli forniti dall'addetto all'impianto trainante, lo ed il riuscirono a stare in piedi sulla Per_1
Par tavola e a percorrere dei metri in acqua, fin quando lo , aggrappato al cavo trainante, fu indirizzato verso un ostacolo costituito da un trampolino di legno e ferro di grandi dimensioni, sporgente dall'acqua, e, non essendo capace di utilizzarlo per saltare, perse la presa del cavo cercando di schivarlo e, cadendo, finì con il fianco sinistro contro il bordo dello stesso, procurandosi gravi lesioni.
Si costituiva la convenuta, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa e nel merito, di rigettare la domanda attorea e, in subordine, di condannare la compagnia CP_2
assicuratrice a tenerla indenne.
Si costituiva in giudizio anche la facendo rilevare come la somma di euro 10.400,00 fosse CP_2
Par stata corrisposta al sig. in forza di una polizza infortuni, eccependo la prescrizione del diritto di manleva e garanzia, con conseguente rigetto della relativa domanda, e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
pagina 5 di 11 Con sentenza n. 2311/2024, pubblicata l'1.3.2024, il Tribunale di Milano rigettava la domanda attorea, condannando l'attore alla refusione delle spese di giudizio in favore della convenuta e della terza chiamata.
In particolare, il primo giudice riteneva che avesse adempiuto agli obblighi sulla stessa CP_1
ricadenti, rilevando che anche qualora ritenuta, quella esercitata dalla convenuta, attività pericolosa, risultava interrotto il nesso causale tra presunte omesse cautele e danno verificatosi;
ciò a seguito del comportamento tenuto dall'attore che, contrariamente a qualsivoglia principio di autoresponsabilità e nonostante le informazioni offerte dalla struttura, aveva deciso di affrontare un ostacolo destinato ai rider esperti, nonostante la sua assoluta sprovvedutezza nella disciplina del wakeboard.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , affidando il gravame a quattro motivi. Parte_1
Si è costituita deducendo l'infondatezza dell'avversa impugnazione. CP_1
Costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto del gravame, reiterando le eccezioni in CP_2
ordine a manleva e garanzia già sollevate in primo grado, facendo rilevare l'inammissibilità di ogni domanda proposta direttamente dall'appellante nei suoi confronti.
Alla prima udienza del 24-9-2024, il collegio rinviava la causa per la discussione orale all'udienza del
22 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termini per note difensive.
Le parti depositavano le note difensive autorizzate, e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione alla predetta udienza del 22 ottobre 2024, con deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza ove viene ritenuta inesistente la colpa del danneggiante.
Sostiene che tale statuizione violerebbe la legge, innanzitutto, nella parte in cui accerta un'accettazione del rischio di danno fisico da parte dell'appellante, neofita rispetto all'attività in discorso, pur senza che esista agli atti la prova della relativa informativa da parte degli operatori di
CP_1
Aggiunge l'appellante come gli operatori di avrebbero dovuto astenersi dalla vendita di CP_1
un coupon utilizzabile solo da utenti esperti, ed impedire al medesimo di accedere alla struttura nel caso di rifiuto di seguire una lezione preparatoria.
pagina 6 di 11 Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l'invalidità delle prove testimoniali assunte su richiesta della poiché i testi, attesa la loro qualità di addetti presso la convenuta, erano CP_1
incapaci di testimoniare ex art. 246 c.p.c.; ciò in quanto, avrebbero violato, interfacciandosi con l'attore, le obbligazioni connesse al corretto espletamento delle relative mansioni, risultando così esposti a una chiamata in responsabilità da parte della stessa società convenuta.
Si duole poi, della ritenuta – con motivazione apodittica e illogica - inattendibilità del teste Persona_1
fondata su un suo asserito interesse in causa, nonché sull'imperfetta concordanza delle sue
[...]
dichiarazioni con quelle dei testi di controparte.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la colpa esclusiva del danneggiato. Invero, la sola omissione in cui era incorsa la quale CP_1 consentiva all'inesperto attore di accedere senza istruttore al circuito cosparso di insidie e allestito per la navigazione degli esperti, assumerebbe una efficacia causale esclusiva rispetto all'evento dannoso oggetto di causa.
Con il quarto motivo, parte appellante deduce che il primo giudice avrebbe errato nel negare la sussunzione della fattispecie concreta nell'art. 2050 c.c., assumendo che l'attore non avrebbe allegato e provato circostanze dirette a dimostrare la pericolosità dell'attività svolta da non CP_1 potendo la stessa desumersi dall'effettivo verificarsi di un danno, come quello occorso all'attore.
L'appellante sostiene, al contrario, che nel cable wakeboard la pericolosità dell'attività sarebbe insita nella disciplina stessa e nel relativo percorso, caratterizzato da trampolini di ferro e legno che, con bordi ed angoli privi di protezione, rappresenterebbero una vera e propria insidia.
Per ragioni logiche e giuridiche deve anzitutto essere esaminato il secondo motivo, concernente la corretta formazione del materiale probatorio esaminato e valutato dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
Come insegna la Suprema Corte “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere pagina 7 di 11 l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (Cass. SU
9456\2023).
Nella fattispecie in esame, dopo l'assunzione dei testi indicati da parte convenuta e CP_7
la difesa dell'attore non ha sollevato alcuna eccezione di nullità, né dopo l'escussione CP_8
dei detti testi, né in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve confermarsi anche la valutazione, compiuta dal primo giudice, di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste le cui generiche dichiarazioni non solo sono in contraddizione con Per_1
quelle circostanziate rese dagli altri testi, ma risultano del tutto illogiche, laddove il teste ha escluso che fosse stato loro suggerito dagli addetti alla reception, appreso che erano principianti, di prendere, a pagamento, una lezione privata, ed ha affermato che vennero indirizzati dal personale al settore per esperti, nonostante le loro rimostranze.
E' la stessa parte appellante, con le argomentazioni poste a sostegno del primo motivo di appello, a confermare, implicitamente, l'inattendibilità di quanto affermato dal teste Per_1
Secondo l'appellante, gli addetti della a fronte del rifiuto del medesimo di seguire una CP_1
lezione privata -la cui offerta evidentemente si dà per ammessa- avrebbero dovuto impedirgli l'accesso alla struttura.
Anche gli altri tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro connessione, sono infondati.
Anzitutto non è esatta l'affermazione dell'appellante, secondo cui il tribunale aveva escluso la sussunzione della fattispecie nella responsabilità per attività pericolosa prevista dall'art. 2050 c.c.
In realtà la sentenza di primo grado, dopo avere escluso una responsabilità della convenuta sotto l'aspetto della responsabilità contrattuale, e dopo avere affermato che l'attore non avesse fornito la prova, sullo stesso incombente, del carattere pericoloso dell'attività svolta dalla convenuta, ha ritenuto che, in ogni caso, anche applicando il più rigido regime di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., la domanda risultava comunque infondata, per avere la condotta imprudente del danneggiato interrotto ogni nesso causale.
Ciò premesso, rileva la Corte come sia pacifico che la struttura gestita dalla sia dedicata CP_1 alla pratica dello sport denominato “cable wakeboard”, che consiste nello scivolare sull'acqua con una apposita tavola grazie al traino di un cavo fisso, mosso da un motore, a cui il praticante si trattiene.
pagina 8 di 11 Il percorso ove è avvenuto il sinistro, della lunghezza di alcune centinaia di metri, dopo la zona di partenza, presenta una serie di strutture sporgenti dall'acqua (trampolini, etc.) che permettono al praticante di effettuare salti ed evoluzioni con la tavola.
Il praticante, attraverso il cavo cui è aggrappato, può, con opportune manovre, affrontare od evitare i detti ostacoli presenti sul percorso.
Nel caso di perdita dell'equilibrio, il praticante cade in acqua e raggiunge la riva del bacino d'acqua a nuoto.
Ciò posto, devono essere qui ricordati i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità per attività pericolosa.
In linea generale, si afferma nella giurisprudenza della Corte Regolatrice come “la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla.
L'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività” (Cass. 19180\2018).
Sempre la Suprema Corte insegna come l'onere di provare la sussistenza di un'attività pericolosa incombe su chi invoca l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. (Cass. 25028\2019; Cass. 10268/2015;
Cass. 18903/2017).
Ciò posto, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame debba escludersi che la detta attività sportiva, per sua natura, o per i mezzi impiegati, renda probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di eventi dannosi come quello dedotto in giudizio.
In ogni caso, dalle risultanze istruttorie del processo, è emerso come il sinistro sia, sotto il profilo causale, interamente riconducibile alla condotta imprudente del danneggiato, ciò che permette di escludere ogni responsabilità della a prescindere dal fatto che l'attività da questa CP_1
esercitata, possa considerarsi pericolosa.
La teste ha dichiarato :”io stessa, unitamente al sig. altro collaboratore CP_8 CP_7
Par della società, presente alla reception, suggerimmo al sig. di seguire una lezione individuale sul pagina 9 di 11 System 2.0 prima di utilizzare il “ticket” Groupon;
preciso che suggerimmo quanto al capitolo di Par prova perché il sig. ci disse che era la prima volta che accedeva alla struttura”.
Il teste ha riferito: “ero presente alla reception, unitamente alla sig.ra e, all'atto CP_7 CP_8
Par di ingresso del sig. , gli consigliammo di seguire una lezione individuale sul Sistem 2.0, prima di
Par utilizzare il ticket Groupon …Carola riferì ai sigg.ri e che il coupon che loro CP_8 Per_1 avevano esibito, non gli consentiva di accedere all'area per principianti. Ricordo che gli fu precisato che il coupon gli consentiva di accedere all'area Full Size Cable, cioè all'area che conteneva l'impianto principale, a cui poteva accedere chiunque. Preciso che le due aree sono separate e distinte tra loro, e gli utenti vi vengono indirizzati da personale della struttura. … in mia presenza, prima la Par sig.ra in reception, e poi il sig. quale manovratore, consigliarono ai sigg.ri e CP_8 Tes_1 Per_1 di prendere lezioni private in un'area apposita della struttura, prima di accedere a quella a cui avevano diritto con il coupon in loro possesso…”.
In relazione alla fase di assistenza nella partenza, il testimone ha specificato che “il CP_7
Par manovratore, sig. spiegò al sig. come eseguire la partenza ed anche le regole di Tes_1
comportamento e di sicurezza che andavano tenute, sintetizzate sui cartelloni presenti sul pontile nell'occasione e rappresentati dalle foto oggi rammostratemi (all. 5 e 6), so ciò perché anche io ero presente sul pontile nell'occasione”.
Non sono attendibili, per quanto osservato nell'esame del secondo motivo, le dichiarazioni rese dal teste che ha riferito come “gli organizzatori ci indirizzarono al settore non principianti, Per_1 nonostante le nostre rimostranze (….) non è vero nessuno nell'occasione per cui è causa ci riferì di prendere delle lezioni private..”.
Il teste ha inoltre riferito, quanto all'accadimento del sinistro: “..ricordo che, alla partenza a cui CP_7
Par seguì la caduta per cui è causa, il sig. virò spontaneamente a destra, dirigendosi, sempre spontaneamente, sulla struttura galleggiante raffigurata nella parte destra della foto rammostratami sub
Par doc. 2…. come detto, io ebbi modo di vedere la dinamica del sinistro del sig. , e ricordo che egli giunto in prossimità del kicher (trampolino), cadeva in acqua, tratteneva il bilancino e poi andava a sbattere sul kicher stesso…”.
Pertanto, così come ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi insussistente una responsabilità contrattuale della posto che è risultato provato in giudizio l'esatto adempimento, da CP_1 parte della medesima, degli obblighi di informazione e di assistenza all'utente, ed il sinistro deve sul piano causale essere ascritto integralmente alla condotta di che, pur edotto circa le Parte_1
pagina 10 di 11 caratteristiche dell'impianto, e della opportunità di seguire un breve addestramento, ha autonomamente e consapevolmente deciso di utilizzare la struttura sportiva.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da deve essere rigettato e la sentenza di Parte_1
primo grado va confermata.
L'appellante, secondo il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore della e della CP_1 Controparte_3
liquidate per ciascuna parte, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di
[...]
cui al DM n.147 del 2022 (in relazione al valore di euro 96.164,60 corrispondente alla domanda dell'appellante), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b)condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_6
liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_3
liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
[...]
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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