Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 12/06/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04459/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03586/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 3586 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali genitori esercenti la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
I. C. Statale "-OMISSIS- IV" di Napoli, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio
nei confronti
per l'annullamento:
- a) della nota del 11/07/2024 emesso dall’ I.C. Statale “-OMISSIS- IV” con sede in Napoli, alla via A. -OMISSIS-, 10/H in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
- b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato, preliminarmente, che con ordinanza, n. 2785 del 30.12.2024, la Sezione così regolava, da ultimo, la fase cautelare del presente giudizio:
“Ribadito, all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare, che il ricorso appare sostenuto da idoneo fumus di fondatezza, avuto riguardo alla particolare gravità del disturbo sofferto dal minore, sul quale la ricorrente esercita la responsabilità genitoriale;
Rammentato che con ordinanza n. 1694 del 9 settembre 2024 la Sezione accoglieva la domanda cautelare motivando come segue la ritenuta sussistenza del fumus boni iuris del gravame e, conseguentemente, vertendosi in ambito di giurisdizione esclusiva, impartendo il correlativo ordine conformativo:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore -OMISSIS- -OMISSIS-, figlio dei ricorrenti, è affetto da “-OMISSIS-”, e per tale patologia è stato riconosciuto come “-OMISSIS- di cui al c. 3 dell’art. 3 della L.104/92 dalla competente Commissione medico legale dell’INPS (all. 6 del ricorso);
frequenterà, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe 3 sez. D, della scuola primaria presso l’I.C. Statale “-OMISSIS- IV” con sede in Napoli;
la Commissione Medica dell’Asl NA 1 Centro -Distretto 28, a mezzo del neuropsichiatra infantile, ha in sede di diagnosi funzionale richiesto per il minore il rapporto in deroga per gravità (cfr. diagnosi funzionale, all. 5);
a causa di tale patologia il minore ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia (cfr. diagnosi funzionale -tempo scuola, cit.);
senonché, l’Istituto Scolastico che frequenta il minore, nonostante la sussistenza della grave patologia, nonché il riconoscimento del sopraindicato rapporto in deroga, a fronte di un orario di frequenza pari a 40 ore settimanali, ha assegnato n.22 ore di sostegno, giusta nota dell’11.07.2024 (all.4);
i ricorrenti lamentano che le 22 ore di sostegno richieste per l’anno scolastico 2024/2025 non sono adeguate, tenuto conto dell’orario effettivo di frequenza (40) e della gravità della patologia da cui è affetto il minore (cfr. diagnosi funzionale; PEI 2023-24 pag. 12, all. 9);
Ritenuto che alla luce degli atti versati in giudizio e in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di sostegno scolastico: T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), appare sussistere il fumus boni iuris nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla quantificazione delle ore assegnate delle ore assegnate a fronte di un maggiore orario di frequenza scolastica settimanale (nella specie, 40 ore) e della grave situazione di disabilità del minore, sopra illustrata;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, in considerazione dell’imminente avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio”;
Atteso che il procuratore costituito per parte ricorrente, con note di udienza prodotte il 13 dicembre 2024 rappresentava che l’Istituto Scolastico resistente ha provveduto, sul piano fattuale, ad eseguire l’ordinanza riportata, assegnando al minore per cui si procede il sostegno scolastico per l’intero tempo scuola, ma non ha tuttavia ancora redatto il PEI per l’a.s. in corso; ha conseguentemente chiesto il passaggio in decisione della causa;
Ritenuto, pertanto, che l’Istituto Scolastico intimato debba provvedere:
a redigere il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico, benché sia scaduto il termine non perentorio, previsto dal legislatore, in ossequio al disposto di cui al D.lgs. 66/2017, art.7, comma 2, lettera g) e ad assegnare conseguentemente, al predetto minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario scolastico e con rapporto in deroga 1:1, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore, in considerazione della situazione di -OMISSIS- dello stesso e di quant’altro sopra rilevato;
Rammentatosi che “Deve ritenersi illegittimo il provvedimento dell'istituto scolastico mediante il quale, con riferimento all'alunno portatore di -OMISSIS-, viene assegnato un insegnante di sostegno all'alunno con -OMISSIS- per un numero di ore settimanali determinato, in mancanza di apposita valutazione relativa al fabbisogno effettivo individuale” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 4 febbraio 2022, n. 812);
Ritenuto di dover rinviare il giudizio alla camera di consiglio dell’11.06.2025, al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare, sollecitando l’Amministrazione Scolastica a depositare nota sull’effettivo adempimento, almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata;
Ritenuto di ribadire la già disposta compensazione delle spese di fase cautelare, riservando ogni altro provvedimento inerente le spese, alla definizione del giudizio, all’esito della predetta camera di consiglio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) così provvede:
accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione;
rinvia il giudizio alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025;
ribadisce la già disposta compensazione delle spese della fase cautelare”;
Rilevato che, dopo la pronuncia di detta ordinanza, nulla pervenendo da parte dell’Amministrazione Scolastica, parte ricorrente depositava, in data 9.06.2025, note conclusive del seguente tenore: “In relazione al presente procedimento, si rappresenta che sono state assegnate tutte le ore di sostegno settimanali (40); (…) nonostante sia stata sollecitata più volte la Scuola per il rilascio del certificato attestante l’assegnazione delle ore di sostegno, ad oggi la Scuola ha omesso tale incombente”; e chiedeva “dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con attribuzione all’avvocato che si dichiara antistatario”;
Rilevato che all’odierna camera di consiglio il ricorso era trattenuto in decisione, con avviso della possibile pronunzia di sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato, sulla scorta delle argomentazioni espresse nell’ordinanza cautelare predetta, che s’abbiano qui per riproposte, in quanto condivise dal Collegio, e preso atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, nel merito, della controversia, stante sia la dichiarazione di parte ricorrente in tal senso, sia la sopraggiunta conclusione dell’a.s. 2024-2025, ed in assenza di repliche da parte dell’Amministrazione Scolastica, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, con condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, per soccombenza virtuale, ed attribuzione in favore del difensore dei ricorrenti, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.a.;
Ritenuto che tale declaratoria in rito superi evidentemente la questione, posta in risalto nell’ordinanza cautelare predetta, della mancata redazione – a quel tempo – del P.E.I. per l’a.s. 2024/2025, questione circa la quale non v’è contezza, allo stato, stante il mancato riscontro da parte dell’Istituto Scolastico intimato alla medesima ordinanza della Sezione;
Rilevato, infine, che non può, del resto, accogliersi la domanda, rivolta all’accertamento del diritto del minore al sostegno “integrale” anche per gli anni successivi, stante l’impossibilità per il Tribunale, come da consolidata giurisprudenza anche della Sezione, di pronunciare circa poteri amministrativi non ancora esercitati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Respinge la domanda volta all’accertamento del diritto del minore al sostegno “integrale” anche per gli anni successivi, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore dei medesimi ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.