Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5973/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18/02/2025, alle ore 9:20, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Controparte_2
- INTERVENTRICE
Sono presenti:
l'Avv. Carmen Rea per delega dell'Avv. VOLINO EDOARDO, per la parte attrice la quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate e chiede decidersi la causa;
l'Avv. Giorgio Caggiano per delega dell'avv. Gianfranco Caggiano per la parte interventrice, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate e chiede decidersi la causa. Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione il giudice avvisa le parti che all'esito della
Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza dei Difensori, che autorizza ad allontanarsi dall'aula.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5973/2021 r.g.a.c.
TRA
(cod. fisc. e P. IVA rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Edoardo Volino presso il cui studio
è elett.te dom.to in Avellino, via Casale n. 5;
ATTRICE
E
(p.iva ) rapp.ta e difesa in virtù di procura Controparte_1 P.IVA_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Edoardo Stelo presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla via San Domenico 18;
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
rapp.ta e difesa in virtù di procura di procura allegata alla comparsa di intervento dall'avv. Gianfranco Caggiano presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, alla via Cervantes n. 55/5;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,
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come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) accertare l'illegittimità della pretesa della degli CP_1
importi costituenti (gli apparenti) saldi debitore dei conti intestati a e Parte_1
dichiarare, in ogni caso, che dette somme non sono dovute dalla soc. Parte_1 alla e per l'effetto condannare la a Controparte_1 Controparte_1
rettificare i saldi dei conti indicati in premessa;
2) condannare la CP_1
alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e percepite in
[...]
relazione ai rapporti contrattuali in narrativa così come emergerà alla stregua dell'accertamento peritale che sin da ora si richiede;
Vinte le spese e i compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Allo scopo, deduceva di aver intrattenuto con la convenuta i seguenti rapporti CP_1
contrattuali: c/c n.7512 n. chiuso con giroconto a sofferenza in data 25/11/2020;
c/c n. 8005 chiuso con giroconto a sofferenza in data 26/11/2020; c/c anticipi n.
5900185, su cui era regolata un'apertura di credito per € 40.000,00, chiuso con giroconto a sofferenza in data 26/11/2020; che sul c/c n.7512 la aveva CP_1
rivolto alla correntista pretese illegittime in quanto vi risultavano addebitati i seguenti importi relativi agli anni 2018 e 2019: 20/10/20, euro 2.477,27 addebito carta di credito del 02/2019; 20/10/20, euro 2.900,00 addebito AB n. 7011032482 del 20. 07.2018; 25/11/2020 competenze addebitate per l'importo di euro 4.258,80
(pur trattandosi di conto non operativo da oltre 1 anno). Deduceva altresì che i saldi negativi scaturivano da addebiti illegittimi per mancanza di idonea sottoscrizione dei documenti contrattuali ovvero, ove i documenti contrattuali fossero stati idoneamente sottoscritti, per illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, usurari, valute fittizie, applicazione di commissioni disponibilità fondi e/o di istruttoria veloce, spese non dovute.
Costituitasi in giudizio con comparsa 24.8.2021, eccepiva CP_1 la nullità della citazione, l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda e ne chiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi la società attrice al pagamento della somma di euro € 43620,63 di cui euro 42170,15 quale saldo debitore del c.c.7215 ed euro 1450,48 quale saldo
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debitore del c.c. 8005. Rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE a) si richiede l'immediata concessione dell'ingiunzione ex art
186 ter cpc di condanna della società al pagamento in favore della Parte_1
della complessiva somma di € 43620,63 (di cui euro 42170,15 Controparte_1
quale saldo debitore del c.c.7215 ed euro 1450,48 del c.c. 8005), essendo il credito della certo, liquido ed esigibile e documentato oltre che dai CP_1
contratti bancari, dagli estratti conto integrali, sia capitale che scalare, anche dalla certificazione ex art. 50 d.lgs 385/1993 ( v. docc. all). In via preliminare di rito: b) dichiarare la domanda introduttiva del giudizio nulla per violazione dell'art. 164 IV comma cpc: c) dichiarare la domanda introduttiva del giudizio improcedibile per l'ommesso avvio della procedura di mediazione obbligatoria come disciplinata dalla legge 28\2010. In via definitiva: d) rigettare la domanda introduttiva del giudizio perché infondata in fatto ed in diritto. e) previo accertamento del credito della ed in accoglimento della Controparte_1
domanda riconvenzionale spiegata, voglia il Tribunale condannare la società al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 43620,63 (di cui euro 42170,15 quale saldo debitore del
c.c.7215 ed euro 1450,48 del c.c. 8005) oltre agli interessi convenzionali sino all'effettivo soddisfo;
f) In via del tutto subordinata condannare la Parte_1
al pagamento di quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta a seguito del prudente apprezzamento del Tribunale adito. g) in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare la al risarcimento danni per Parte_1
responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. h) con vittoria delle competenze del giudizio”.
Con comparsa 16.5.2022 spiegava intervento, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
la quale, assumendo che in data Controparte_2
16.12.2021 era divenuta piena e legittima titolare del credito vantato in via riconvenzionale dalla Banca convenuta del quale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ne era stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 23.12.2021, al Foglio delle Inserzioni n. 152, dichiarava di intervenire in giudizio, subentrando nella medesima posizione processuale e sostanziale di di cui richiamava integralmente e faceva propri Controparte_1
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tutti i precedenti atti difensivi, le conclusioni, le istanze e richieste comunque avanzate in uno alla domanda riconvenzionale azionata dalla cedente.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile a firma del dott. pervenuta per la prima volta innanzi allo Persona_1 scrivente all'udienza del 16.1.2024, è chiamata all'udienza odierna per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., di atteso che in ipotesi di successione a titolo particolare CP_2 nel diritto controverso il comma 3 della richiamata disposizione consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr.
Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06).
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di parte convenuta circa la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto di citazione consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'istituto bancario può essere concretamente ipotizzata;
il convenuto, d'altronde, pur avendo eccepito detta nullità, si è comunque ampiamente difeso nel merito, anche proponendo domanda riconvenzionale, così mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azione.
Passando al merito delle domande proposte dalla società attrice, in via principale, e della banca convenuta, in via riconvenzionale, va innanzitutto richiamato, in punto di onere della prova gravante sulle parti, il principio secondo cui “qualora l'attore proponga domanda di ripetizione e/o di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. 9201/2015; 3374/2007; 12963/2005).
Alla luce di tale principio, ne consegue, evidentemente, che la società
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correntista, da un lato, e la banca convenuta, dall'altro lato, hanno l'onere di produrre, a sostegno delle rispettive pretese, i documenti contrattuali dei rapporti bancari dedotti in giudizio, nonché i relativi estratti conto periodici. Peraltro, è noto che il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. si coniuga con il principio di acquisizione, per effetto del quale possono costituire idoneo supporto probatorio dei fatti costitutivi della pretesa azionata dall'attore anche i documenti o i mezzi di prova prodotti o richiesti (ed ammessi ed espletati) da controparte (Cass. 500/2017).
Orbene, sulla scorta dell'acquisizione documentale in atti è pacifico in lite che tra le parti è intercorso il contratto di conto corrente n. 7512 del 10/02/2015 sui cui veniva regolata l'apertura di credito con lettera in data 04/07/2018 per un importo di € 40.000,00. Risultano acquisiti sia i relativi documenti contrattuali, a firma non disconosciuta del legale rappresentante della società attrice, sia gli estratti conto in serie continua dal 01/07/2017, con saldo iniziale a credito per un importo di € 110,98 fino al 25/11/2020, con giro a sofferenza per € 42.170,15e relativi scalari e riepilogo competenze.
Nel corso del giudizio è stato affidato al CTU nominato, dott. Per_1
il compito di ricalcolare il saldo contabile del conto corrente in oggetto,
[...]
tenuto conto delle doglianze della parte attrice.
Il CTU ha depositato la relazione peritale in data 1.1.2023, con cui ha rideterminato il saldo alla data del 25.11.2020, di chiusura del conto, in euro
37.929,78 evidenziando la coincidenza delle due ipotesi ricostruttive (cfr. relazione peritale, pagg 4-5: “IPOTESI 1: 1. Capitalizzazione semplice per
l'intero periodo, sia degli interessi attivi, sia degli interessi passivi e delle commissioni;
2. Capitalizzazione semplice delle competenze derivanti da altri contratti collegati al conto corrente principale;
3. Valute, tassi e spese “ad relationem”. IPOTESI 2: 1. Capitalizzazione semplice dal 01/10/2016, sia degli interessi attivi, sia degli interessi passivi e delle commissioni;
2. Capitalizzazione semplice delle competenze derivanti da altri contratti collegati al conto corrente principale 3. Valute, tassi e spese “ad relationem”), posto che, come si legge nella relazione, “in presenza degli estratti di c/c a decorrere dal 01/01/2017 le due ipotesi prospettate risultano coincidenti quindi viene conseguito un risultato
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unico in aderenza a quanto espressamente richiesto dal giudicante”.
Alla luce dell'elaborato peritale, che ben può essere posto a base della presente decisione siccome immune da vizi logico-giuridici, e del resto non contestato dalle parti, appare quindi fondata la domanda riconvenzionale della
Banca convenuta, nella misura di euro 37.929,78 (inferiore alla pretesa avanzata dalla Banca medesima, di euro 43620,63).
Sono risultate, per converso, infondate le doglianze della società attrice circa la nullità del contratto per asserita insussistenza della relativa forma scritta ex art. 117 comma 3, TUB, avendo la banca convenuta versato in atti il documento contrattuale di conto corrente regolarmente sottoscritto dalla società correntista. Altresì infondata è l'eccezione di nullità per mancata sottoscrizione della banca, atteso che, come è noto, a seguito dell'arresto di cui alla sentenza n.
1653/2018 della Corte di Cassazione, sezioni unite, in tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta “... è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”, sicché la “tematica” del c.d. contratto monofirma risulta oramai superata sulla scorta della condivisibile estensione del principio di diritto affermato nel richiamato arresto anche al contratto di conto corrente bancario (Cass. 14646/2018; 16070/2018).
Il CTU ha poi verificato che il contratto di conto corrente contiene la compiuta disciplina delle condizioni economiche quanto a interessi e alla reciprocità della capitalizzazione trimestrale in aderenza alla Delibera Cicr
9.2.2000, sicché le doglianze della società attrice, sul punto, appaiono altresì infondate, sia in riferimento ad una asserita indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, sia in riferimento alla asserita illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Sotto tale ultimo aspetto, giova evidenziare che la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, è stata disciplinata dal d.lgs. 342/1999 che, modificando l'art. 120 TUB, ha stabilito che il CICR ne stabilisca modalità e criteri che prevedano, in ogni
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caso, che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
In tal senso, quindi, la delibera CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, ha indicato le modalità concrete per la capitalizzazione degli interessi, così che nei contratti stipulati successivamente al 22.4.2000 è legittimo l'anatocismo a condizione che sia prevista, come nella specie, la pari periodicità di conteggio degli interessi attivi e passivi.
In effetti, in merito alle doglianze avanzate dalla società attrice, dall'esame del contratto di conto corrente acquisito in atti emerge che tale documento, regolarmente sottoscritto dal legale rapp.te della società correntista (non disconosciuto), disciplina le condizioni contrattuali in ordine alla regolamentazione delle valute e alla determinazione delle spese e delle commissioni, nonché il tasso debitore e quello creditore;
il documento contrattuale, infine, contiene la pattuizione della capitalizzazione degli interessi sia creditori che debitori. Il CTU, d'altra parte, nelle verifiche effettuate sulla scorta degli estratti conto e del documento contrattuale, ha verificato che la CP_1 ha applicato il medesimo tasso di interesse a credito ed a debito, per l'intero periodo analizzato.
In definitiva, nei limiti della ricostruzione del saldo al 25.11.2020 effettuata dal CTU, accertato che il conto corrente n. 7512 a tale data (di chiusura e passaggio a sofferenza;
cfr. lettera 20.11.2020 di messa in mora e passaggio a sofferenza, in produzione convenuta) presentava il saldo debitore di euro
37.929,78, la società attrice dovrà essere condanna al pagamento di tale importo in favore della convenuta, oltre interessi legali dalla domanda (24.8.2021) CP_1
al soddisfo.
L'eccezione della società attrice, sollevata peraltro soltanto in sede di note conclusionali, secondo cui la domanda riconvenzionale sarebbe infondata per la mancata produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto, è infondata. Sul punto, appare sufficiente richiamare il condivisibile principio stabilito dal giudice di legittimità, del resto richiamato proprio dalla parte attrice a supporto della sua eccezione, secondo cui “nelle controversie aventi ad oggetto rapporti bancari, qualora ad agire in giudizio sia la (come nel caso di specie in CP_1
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riconvenzionale), grava su quest'ultima l'onere di produrre in giudizio il contratto, unitamente alla documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari) dall'inizio del rapporto, con la conseguenza che la ricostruzione dell'andamento del rapporto -sulla base del contratto prodotto in atti dalla banca- deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente;
nel caso in cui, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero (cfr.
Cass. n. 9695/2011, Cass. n. 1842/2011, Cass. n. 23974/2010) (cfr. note conclusionali parte attrice, pag. 1).
Nella fattispecie, come si è visto, la ricostruzione del saldo è stata effettuata sulla scorta di estratti conto in serie continua, con decorrenza
01/07/2017 e con saldo iniziale a credito per un importo di € 110,98.
E' quindi fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca convenuta, nei limiti di importo accertato dal CTU, atteso che l'istituto bancario ha fornito prova del credito azionato attraverso la produzione del documento contrattuale, degli estratti conto in serie continua dal 01.01.2027, della certificazione ex art. 50 Tub, della lettera di diffida del 20.11.2020. La società attrice va quindi condannato al pagamento, in favore della convenuta, della CP_1
somma di euro 37.929,78, oltre interessi al tasso legale dal 24.8.2021 al soddisfo, essendo emerso che l'istituto bancario è effettivamente creditore, della medesima società attrice, di tale somma a titolo di saldo debitorio del rapporto di conto corrente oggetto di giudizio.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicabilità alla fattispecie dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., invocato dalla società convenuta, non emergendo una condotta dell'attrice oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass.
27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Per quanto riguarda l'intervento, ex art. 111 cpc, di in qualità CP_2
di cessionaria del credito di in mancanza del consenso della Controparte_1
parte attrice necessario a disporre l'estromissione dal giudizio della società cedente, il processo è proseguito tra le parti originarie;
nondimeno la presente
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decisione fa stato nei riguardi del successore a titolo particolare (cfr. Cass.
22424/2009; 8884/2000). Giova ribadire, invero, che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cpc, la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti
(Cass. 24424/2009). Ne consegue che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del d.m. 55/14, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'attività svolta e, quanto al valore, della somma risultata a credito della convenuta.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa in favore del dr. Per_1
vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla società nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la società
in persona del l. rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 37.929,78, oltre interessi al tasso legale dal 24.8.2021 al
[...]
soddisfo;
- condanna la società attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa come per legge ed oltre all'importo del c.u. se documentato;
- pone definitivamente le spese della ctu a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli, udienza 18.2.2025.
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E' verbale, ore 14:45
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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