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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4667/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato RA AR, a seguito dell'udienza del
26/6/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4667/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentata e difesa da se stessa;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato preliminarmente che deve ritenersi revocato il provvedimento emesso in data 31/1/2025 con cui questo giudice ha disposto il rinvio dell'udienza (onerando la ricorrente “di rinotificare il ricorso introduttivo e il presente verbale al , presso l'avvocatura dello Stato Controparte_1
all'indirizzo PEC ”), atteso che con nota Email_1
1 dell'11/2/2025 la ricorrente ha depositato prova di aver tempestivamente notificato il ricorso al convenuto;
CP_1
considerato che ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso emesso dal
Tribunale di Palermo – sezione GIP-GUP in data 14/3/2024 - nell'ambito del procedimento penale n. 15010/2020 R.G.N.R., in cui la ricorrente ha svolto le funzioni di procuratore e difensore di ammessa al patrocinio a Controparte_2
spese dello Stato con decreto del 29/1/2024 (n. 53/2024 Grat. Patr.); rilevato che il Giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso perché “l'istanza di liquidazione si riferisce ad attività professionale prestata anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quindi prima dell'inizio della decorrenza degli effetti dell'ammissione al beneficio” (cfr. decreto in atti); considerato che la ricorrente deduce la errata determinazione del dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione, avendo il medesimo difensore inoltrato a mezzo mail l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 30/12/2023 (e non in data 3/1/2024, come erroneamente indicato nel decreto di ammissione); considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
premesso che l'art. 109 del DM 115/2002 nel regolare la decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, stabilisce che “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”; considerato che, alla stregua del dettato normativo, gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente il diritto al compenso del difensore decorrono a partire: 1) dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o pervenuta all'ufficio del magistrato), 2) o dal primo atto in cui
2 interviene il difensore (se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa
è presentata entro i venti giorni successivi); rilevato che la ricorrente ha allegato e dimostrato di aver depositato l'istanza di ammissione in data 30/12/2023, e pertanto contestualmente al deposito dell'opposizione al decreto penale di condanna (attività per la quale il difensore ha chiesto il compenso); che invero, gli effetti non possono decorrere dal successivo deposito
(quello del 3/1/2024) eseguito dal difensore al solo fine di produrre, come richiesto dall'ufficio REGISTRO GENERALE GIP, l'istanza di ammissione
“comprensiva di allegati in un unico file” (vedi mail del 2/1/2024 allegata al ricorso), avendo tale ulteriore deposito effetto meramente complementare;
rilevato quindi che l'istanza di liquidazione dei compensi va accolta;
considerato, in conclusione, che il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore della ricorrente la somma di € 1.071,33, in applicazione del DM 55/2014 ss.ii.mm., competenza GIP, valore medio per la fase di studio e introduttiva con riduzione art. 106 bis Dpr 115/02, oltre €
125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA se dovuta e CPA come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 462,00, applicando i valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a € 1.100
(nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta), oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione GIP-GUP, in data
14/3/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di - Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n.
15010/2020 R.G.N.R.- la somma di € 1.071,33, oltre rimborso spese forfettario,
CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
3 Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 9/10/2025.
Il Giudice
RA AR
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato RA AR, a seguito dell'udienza del
26/6/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4667/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentata e difesa da se stessa;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato preliminarmente che deve ritenersi revocato il provvedimento emesso in data 31/1/2025 con cui questo giudice ha disposto il rinvio dell'udienza (onerando la ricorrente “di rinotificare il ricorso introduttivo e il presente verbale al , presso l'avvocatura dello Stato Controparte_1
all'indirizzo PEC ”), atteso che con nota Email_1
1 dell'11/2/2025 la ricorrente ha depositato prova di aver tempestivamente notificato il ricorso al convenuto;
CP_1
considerato che ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso emesso dal
Tribunale di Palermo – sezione GIP-GUP in data 14/3/2024 - nell'ambito del procedimento penale n. 15010/2020 R.G.N.R., in cui la ricorrente ha svolto le funzioni di procuratore e difensore di ammessa al patrocinio a Controparte_2
spese dello Stato con decreto del 29/1/2024 (n. 53/2024 Grat. Patr.); rilevato che il Giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso perché “l'istanza di liquidazione si riferisce ad attività professionale prestata anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quindi prima dell'inizio della decorrenza degli effetti dell'ammissione al beneficio” (cfr. decreto in atti); considerato che la ricorrente deduce la errata determinazione del dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione, avendo il medesimo difensore inoltrato a mezzo mail l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 30/12/2023 (e non in data 3/1/2024, come erroneamente indicato nel decreto di ammissione); considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
premesso che l'art. 109 del DM 115/2002 nel regolare la decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, stabilisce che “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”; considerato che, alla stregua del dettato normativo, gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente il diritto al compenso del difensore decorrono a partire: 1) dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o pervenuta all'ufficio del magistrato), 2) o dal primo atto in cui
2 interviene il difensore (se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa
è presentata entro i venti giorni successivi); rilevato che la ricorrente ha allegato e dimostrato di aver depositato l'istanza di ammissione in data 30/12/2023, e pertanto contestualmente al deposito dell'opposizione al decreto penale di condanna (attività per la quale il difensore ha chiesto il compenso); che invero, gli effetti non possono decorrere dal successivo deposito
(quello del 3/1/2024) eseguito dal difensore al solo fine di produrre, come richiesto dall'ufficio REGISTRO GENERALE GIP, l'istanza di ammissione
“comprensiva di allegati in un unico file” (vedi mail del 2/1/2024 allegata al ricorso), avendo tale ulteriore deposito effetto meramente complementare;
rilevato quindi che l'istanza di liquidazione dei compensi va accolta;
considerato, in conclusione, che il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore della ricorrente la somma di € 1.071,33, in applicazione del DM 55/2014 ss.ii.mm., competenza GIP, valore medio per la fase di studio e introduttiva con riduzione art. 106 bis Dpr 115/02, oltre €
125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA se dovuta e CPA come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 462,00, applicando i valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a € 1.100
(nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta), oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione GIP-GUP, in data
14/3/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di - Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n.
15010/2020 R.G.N.R.- la somma di € 1.071,33, oltre rimborso spese forfettario,
CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
3 Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 9/10/2025.
Il Giudice
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