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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/10/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 923/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 923/2025 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Negri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Comacchio (FE), Via Cavour n.35, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il 28 Controparte_1 C.F._2 marzo 1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Angelis, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale
Berlinguer n.54, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 24/09/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue: “Revoca dell'assegno di mantenimento del figlio ed assegno di mantenimento del figlio Per_1
Francesco a carico del di € 150, 00 al mese annualmente rivalutabili in base agli indici Istat Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
assegno unico interamente alla madre;
spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, chiedendo la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 107/2022 pubblicata il 15/02/2022, emessa dal Tribunale di Ferrara nel procedimento n. R.G. 2846/2021, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, quale fattore sopravvenuto rispetto a detto provvedimento, la raggiunta indipendenza economica del figlio
, nato il [...], per il mantenimento del quale il padre versava l'importo Persona_2 di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto emesso in data 30/04/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
24/09/2025, per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 05/06/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 22/08/2025 la resistente
, che, contestate le allegazioni del ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni Controparte_1 diverse da quelle indicate da . Parte_1
All'udienza del 24/09/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc., alla quale le parti hanno aderito congiuntamente. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti in data 29/09/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
24/09/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati dei figli e Francesco. Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
923/2025 RG, così provvede: a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 24/09/2025;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 06/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 923/2025 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Negri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Comacchio (FE), Via Cavour n.35, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il 28 Controparte_1 C.F._2 marzo 1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Angelis, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale
Berlinguer n.54, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 24/09/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue: “Revoca dell'assegno di mantenimento del figlio ed assegno di mantenimento del figlio Per_1
Francesco a carico del di € 150, 00 al mese annualmente rivalutabili in base agli indici Istat Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
assegno unico interamente alla madre;
spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, chiedendo la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 107/2022 pubblicata il 15/02/2022, emessa dal Tribunale di Ferrara nel procedimento n. R.G. 2846/2021, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, quale fattore sopravvenuto rispetto a detto provvedimento, la raggiunta indipendenza economica del figlio
, nato il [...], per il mantenimento del quale il padre versava l'importo Persona_2 di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto emesso in data 30/04/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
24/09/2025, per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 05/06/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 22/08/2025 la resistente
, che, contestate le allegazioni del ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni Controparte_1 diverse da quelle indicate da . Parte_1
All'udienza del 24/09/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc., alla quale le parti hanno aderito congiuntamente. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti in data 29/09/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
24/09/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati dei figli e Francesco. Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
923/2025 RG, così provvede: a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 24/09/2025;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 06/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè