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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2435/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2435/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza
(sostituita dal deposito di note scritte) del 13 febbraio 2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA (c.f.: ), in qualità di Amministratore - Legale Parte_1 C.F._1 rappresentante del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna 125, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Dante n. 101, presso lo studio dell'Avv. Reppucci
Armando (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._2 in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in AR alla Piazza Cimmino n. 1, presso l'Avvocatura
Civica del Comune di AR, con l'avv. Miriello Bianca (c.f.: ), C.F._3 dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_3 P.IVA_2
e partita i.v.a. n. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Caivano alla via Donadio n. 23, presso lo studio dall'Avv. Piscopo
Sebastiano (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(partita i.v.a.:: ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Corso A. Lucci n. 137, presso lo studio dell'Avv. Migliaccio Roberto (c.f.: ), dal quale è CodiceFiscale_5 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
n. 2435/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 2435/2023 R.G.A.C.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'attore, , Parte_1 in qualità di Amministratore p.t. del con sede in AR alla Via Controparte_1
Circumvallazione Esterna n. 125, ha citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il
, la e l' , proponendo in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 loro danno azione di accertamento negativo del credito e restituzione di indebito pagamento.
In particolare, l'attore ha esposto di aver sottoscritto, in data 16/10/2014, con la società
totalmente partecipata dal e gestore del servizio Controparte_4 Controparte_2 idrico, un contratto per la fornitura idrica del IN ”. In data CP_1
27/10/2014 la emetteva una illegittima fattura di conguaglio per Controparte_4 complessivi euro 12.299,02 con un misuratore a lettura “0000” e con consumi effettuati dal giorno 01/01/2008 al 31/12/2013, quando il contatore non era neanche installato.
Sulla base di tale fattura veniva notificata al predetto IN l'ingiunzione n.
2685/2019, di cui esso chiedeva l'annullamento citando in giudizio, innanzi a questo stesso Tribunale, il per l'accertamento negativo del predetto credito. Controparte_2
La procedura, che era stata iscritta al ruolo generale con numero di r.g. 5560/2019, era stata definita con sentenza n. 2165/2022 del 06/07/2022, con la quale il Tribunale di
Napoli Nord accertava la non debenza del credito portato dall'ingiunzione n. 2685/2019, annullandola, unitamente alla fattura presupposta. Nelle more del giudizio, tuttavia,
l' attraverso la aveva avviato e portato a termine una Controparte_4 Controparte_3 procedura esecutiva presso terzi, nell'ambito della quale il terzo — la BA DI
— , aveva riversato alla la somma di euro 13.285,61, mai restituita Controparte_3 all'attore, nonostante formale richiesta per il tramite del proprio legale e invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, rimasto inesitato.
Tanto premesso, la predetta parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) accertare che nulla è dovuto da parte del sig. ai convenuti tutti, con Parte_1 accertamento negativo del credito portato da illegittima fattura e relativa ingiunzione;
2) sentir condannare i convenuti tutti, anche in solido e/o chi di ragione alla restituzione delle somme oggetto di ingiunzione con accessori ovvero 13.285,61 oltre interessi compensativi da liquidarsi ex officio e/o di quella somma da meglio precisarsi in corso di
n. 2435/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 2435/2023 R.G.A.C.
causa anche a seguito di C.T.U. medica che sin d'ora si richiede, il tutto contenuto nello scaglione di competenza per valore del Giudice adito da fino a €.26.000,00;
3) condannare i convenuti tutti, anche in solido e/o chi di ragione al pagamento delle spese
e compensi di giudizio da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi anticipatario;
”.
In data 22/06/2023 si è costituito in giudizio il , che ha resistito alla Controparte_2 domanda attorea eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
In particolare, a sostegno di quanto eccepito, il convenuto esponeva di aver CP_2 costituito per la gestione del servizio idrico integrato la società mista “
[...]
, poi disciolta, e successivamente la società “ , nella Parte_2 Controparte_4 forma della società di capitali con partecipazione totalitaria del medesimo, alla CP_2 quale, in virtù di contratto rep. n. 829/2008, aveva affidato, appunto, la gestione del servizio idrico integrato, comprensivo della fornitura di acqua potabile, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 13 del citato contratto, di liquidare ad
[...] le fatture emesse per la fornitura idrica. Con delibera della Parte_3
Commissione Straordinaria n. 44 del giorno 11/03/2010, avente ad oggetto “Indirizzi per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio del verde pubblico”, si stabiliva di conferire la gestione dei predetti servizi alla società prorogando, per Controparte_4
l'effetto, i contratti di servizio in essere per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure previste per l'affidamento ordinario;
in virtù di detta proroga, in data 29/05/2012 era stato stipulato atto di convenzione tra Pt_3 Parte_3
e per la regolazione del rapporto di fornitura idrica. Con delibera
[...] Controparte_4 del Commissario Prefettizio n. 254/2014, avente ad oggetto “Approvazione convenzione di servizio idrico integrato (SII) in house providing alla partecipata e copertura Controparte_4 perdite di gestione anni 2012 -2013 – accantonamento importi – in attesa delle procedure di liquidazione.”, relativa a perdite di gestione anni 2012-2013, si stabiliva “di procedere alla conferma del servizio idrico integrato alla partecipata per il periodo di tre anni e Controparte_4 comunque fino al passaggio al gestore unico individuato e comunicato dalla Regione Pt_3 competente per l'ambito ATO A2 ….”, nonché di continuare le attività della liquidazione fino al completo pagamento dei debiti verso la e Controparte_5 Parte_3 unitamente alle attività di recupero coattivo delle entrate derivanti dalle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2013 e precedenti, oltre le somme che sarebbero successivamente maturate. Con delibera della Commissione Straordinaria n. 49/2015, con la quale si era provveduto alla revoca della deliberazione n. 254/2014, era stato disposto che “il liquidatore: a) non avrebbe potuto svolgere “attività che esulavano dalla sua competenza, eccezion fatta per quelle in corso la cui interruzione avrebbe potuto provocare danni
a terzi ed al quale socio unico (attività che avrebbero dovuto comunque essere Controparte_2 definite entro e non oltre il 30/11/2015); b) avrebbe potuto continuare a svolgere le attività ordinarie nel limite della sola indispensabilità finalizzata esclusivamente alla prosecuzione del servizio nel preminente interesse della collettività.”, con ciò confermando che, prima di tale revoca, il servizio era stato gestito, senza soluzione di continuità, da Di Controparte_4 fatto, – ha dedotto il – l' ha continuato a riscuotere i Controparte_2 Controparte_4
n. 2435/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 2435/2023 R.G.A.C.
canoni idrici dagli utenti sino a tutto il mese di dicembre 2015 e solo a decorrere dal giorno 01/01/2016 il servizio idrico integrato è stato internalizzato e nuovamente gestito da esso In forza di tale affidamento, pertanto, il sino a tutto il 2015, CP_2 CP_2 si era spogliato della titolarità della gestione e la tariffa-corrispettivo, divenuta un'entrata propria del soggetto che l'ha svolta, cioè la società la quale Controparte_4 aveva provveduto direttamente alla riscossione della tariffa, per il tramite del
Concessionario, in linea con le previsioni di legge. L quindi, fino a tutto Controparte_4 il 2015 (ben oltre la scadenza del contratto rep. 829/2008) aveva regolato con la CP_5
e per essa con l' i rapporti di costo per
[...] Parte_3
l'effettuazione del servizio di fornitura dell'acqua.
Tanto premesso, il predetto convenuto ha formulato le seguenti conclusioni: CP_2
“- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del nella fattispecie e, Controparte_2 per l'effetto, respingersi la domanda proposta nei confronti del in Controparte_2 quanto totalmente infondata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare esclusivamente la società ovvero la Controparte_4 CP_3
alla restituzione delle somme portate dall'ingiunzione di pagamento n. 2019/2685
[...] del 22/03/2019, atteso che detto importo è stato liquidato alla predetta società e non è stato giammai incassato dal ”. Controparte_2
In data 07/07/2023 si è costituita, altresì, la che ha resistito alla domanda Controparte_3 attorea eccependo, da un lato, l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita e, dall'altro lato, la propria carenza di legittimazione passiva, per essere essa società incaricata dall'ente impositore, unico titolare della pretesa a ricevere il pagamento.
Tanto premesso, la predetta convenuta ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare Accertare e dichiarare il mancato esperimento dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da parte della ricorrente prima della proposizione della domanda giudiziale;
per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda;
Nel merito,
- Dichiarare comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario sulla domanda proposta dall'attore con conseguente estromissione dal giudizio.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda:
- Accertare che l'illegittimità della pretesa sia da ascrivere all'Ente impositore, per vizi relativi all'attività dell'Ente precedente alla trasmissione del carico;
- Tenere indenne il concessionario da eventuale condanna alle spese di lite, posta la totale carenza di responsabilità dello stesso nella procedura di emissione degli atti presupposti
(attività di esclusiva competenza dell'Ente).
- Nella denegata ipotesi di condanna solidale:
n. 2435/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 2435/2023 R.G.A.C.
- Accogliere la domanda di manleva nei confronti dell'ente per tutte le spese sostenute per il presente giudizio nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio;
”.
In data 14/05/204 si è costituita, infine, altresì, la , che ha Controparte_4 resistito alla domanda attorea eccependo il difetto di legittimazione attiva e il proprio difetto di legittimazione passiva, in particolare contestando al di aver chiesto la CP_1 condanna “a suo diretto favore e non a favore del ”, nonostante avesse agito CP_1 in qualità di Amministratore pt. di quest'ultimo, e non in proprio.
La predetta parte ha formulato, dunque, le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. (in Parte_1 difetto di prova del rapporto di amministrazione e comunque di mandato ad agire per conto del condominio) e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza, nell'an e nel quantum, delle domande formulate da rigettandole per l'effetto. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre a IVA, CPA e successive occorrende con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”.
Nel prosieguo del giudizio, assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione poichè di natura prettamente documentale, essa veniva riservata in decisione all'udienza del 13 febbraio
2025 (sostituita dal deposito di note scritte), previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via assolutamente pregiudiziale rispetto a ogni altra questione, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attore in relazione a tutte le domande proposte.
In diritto appare opportuno premettere che occorre tenere ben distinti concetti giuridici, processuali e sostanziali, profondamente diversi tra loro, quali legittimazione ad agire, legittimazione processuale e titolarità, attiva o passiva, del rapporto giuridico controverso dedotto in lite.
Invero, mentre la legittimazione ad agire (c.d. legitimatio ad causam) indica genericamente l'astratta titolarità del diritto di azione in capo a colui che se ne affermi titolare, ed è, pertanto, requisito che va accertato solo in riferimento alle stesse prospettazioni di parte (cosicché, sotto questo punto di vista, il difetto di legittimazione ad agire è configurabile allorquando lo stesso attore affermi di star agendo in nome proprio ma per la tutela di un diritto che egli affermi essere nella titolarità di un terzo, al di fuori di qualsiasi ipotesi di sostituzione processuale, ex art. 81 c.p.c.), la legittimazione processuale (o legitimatio ad processum) si identifica nella possibilità di esercitare in modo valido i propri diritti processuali e si identifica (secondo la giurisprudenza maggioritaria sul punto) nel concetto di capacità processuale, di cui all'art. 75 c.p.c. In altri termini, il concetto di capacità processuale (e del corrispondente concetto di legittimazione processuale) rappresenta sul piano processuale quello che sul n. 2435/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 2435/2023 R.G.A.C.
piano sostanziale è espresso dal concetto della capacità ad agire. Ne è piena riprova, dal punto di vista positivo, la norma dettata dal comma 2 dell'art. 75 c.p.c., laddove il legislatore ha previsto che le persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità, con ciò estendendo espressamente gli strumenti sostanziali della rappresentanza dell'assistenza e dell'autorizzazione anche al piano processuale, qualora il soggetto legittimato (dal punto di vista sostanziale) non abbia la capacità processuale di stare in giudizio personalmente.
Ancora diverso, invece, è il concetto giuridico della titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico controverso e che attiene, di contro, al merito della controversia e va accertato dal punto di vista strettamente sostanziale, e non già in rito (cfr. da ultimo sul punto Cass., SS.UU. 2951/2016).
Ora, nella specie, dall'atto di citazione introduttivo del giudizio emerge chiaramente come il abbia espressamente agito nel presente giudizio, non in Parte_1 proprio, bensì nella dichiarata qualità di “Amministratore - Legale rappresentante del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna 125” (cfr. epigrafe Controparte_1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
Altresì evidente è che nello stesso corpo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio egli istante, nella sua asserita predetta qualità, abbia argomentato circa la non debenza
— sempre da parte del predetto — di somme pretese dai convenuti a titolo CP_1 di corrispettivo per consumi idrici in relazione ad un contratto di somministrazione sottoscritto dal ancora in vece di Amministratore del predetto CP_1 CP_1
(tanto che a sostegno di tale assunto l'istante richiamava una sentenza resa in giudizio intentato sempre dal predetto in qualità di Amministratore p.t. del Parte_1
). Controparte_1
Eppure, nelle conclusioni rassegnate nel medesimo atto introduttivo egli istante chiedeva espressamente di “accertare che nulla è dovuto da parte del sig. ai Parte_1 convenuti tutti […], nonché la condanna dei menzionati convenuti alla restituzione di somme ritenute illegittimamente prelevate in favore di per effetto di Controparte_3 un pignoramento presso terzi subito da un conto corrente intestato al menzionato
(in proprio). Parte_1
Quanto precede integra chiaro difetto di legittimazione attiva dell'attore, scaturente dallo stesso modo in cui è stata prospettata la domanda azionata.
Del resto, deducendo sull'espressa eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta in ordine alle su rilevate incongruenze, nella Controparte_4 comparsa conclusionale depositata in data 03/03/2025, parte attrice espressamente deduceva: “Sulla legittimazione Attiva. Parte attrice ha dato prova della legittimazione attiva del sig. in proprio laddove il contratto ebbe ad essere sottoscritto dallo stesso Parte_1 quale persona fisica e proprietario dello stabile;
la fonte negoziale che è il contratto è appunto
n. 2435/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 2435/2023 R.G.A.C.
sottoscritta in proprio dall'attore; del resto le somme sono state appunto prelevate dal conto personale dell'attore, tra l'altro unico destinatario dell'ingiunzione fiscale. Del resto vi è già una sentenza che ha accertato l'effettiva illegittimità del credito in favore dell'istante, sentenza prodotta agli atti e non impugnata, passata in giudicato. L'eccezione, oltre che tardiva, è quindi da ritenersi infondata e pretestuosa.” (cfr. pag. 2 della nota conclusionale depositata da parte attrice).
Tuttavia, tali deduzioni stravolgono le prospettazioni attoree così come cristallizzate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e nei successivi atti depositati entro lo spirare delle preclusioni assertive.
In merito va, infatti, evidenziato, da un lato, che, mutando l'espressa qualità spesa in citazione, parte attrice afferma ora — ovvero per la prima volta nella depositata comparsa conclusionale — di aver agito “in proprio”; dall'altro lato, egli afferma che il rapporto negoziale che sarebbe alla base della propria domanda di accertamento negativo e di restituzione sarebbe stato concluso dal in proprio. Parte_1
Entrambe le deduzioni risultano palesemente smentito da quanto documentato in atti.
Già si è detto con riguardo all'inequivoco tenore dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, redatto espressamente “Per il sig. , nato a [...] il Parte_1
04.09.1942 (C.F. ), res.te in Napoli via Priv. Maffettone, Amministratore C.F._1
- Legale rappresentante del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna Controparte_1
125 -“, dal che deve escludersi che egli abbia inteso agire (esclusivamente o anche) in proprio.
Quanto, invece, attiene alla titolarità del rapporto di somministrazione in oggetto,
l'asserzione formulata dall'istante in comparsa conclusionale è risultata documentalmente smentita dallo stesso “Contratto per la fornitura d'acqua potabile” prodotto in atti dalla stessa parte attrice (affoliato al n. 8 del proprio foliario, allegato alla propria produzione telematica di parte), dal quale si evince chiaramente come l'utente contraente ivi era esplicitato indicato in “ , per conto del Controparte_1 quale il sottoscriveva e contraeva in qualità di “Legale Rappresentante” Parte_1
(cfr. contratto in atti).
Del resto, al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto del separato giudizio iscritto al n. 5560/2019, il — ancora una volta — aveva agito CP_1 sempre “nella qualità di amministratore e legale rappresentante del , Controparte_1 sicché anche la sentenza conclusiva di quel procedimento era emessa, non nei confronti del in proprio, bensì del “ in qualità di rappresentante Parte_1 Parte_1 legale del , (cfr. atto di citazione introduttivo del predetto giudizio, Controparte_1 nonché la sentenza n. 2165/2022 conclusiva dello stesso, entrambi i documenti prodotti in atti dalla odierna parte attrice anche nel presente giudizio).
n. 2435/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 2435/2023 R.G.A.C.
Quanto dedotto nella richiamata comparsa conclusionale trova, poi, aperta smentita anche nel tenore dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ove l'istante chiaramente affermava: “che in data 16.10.2014 l'istante sottoscriveva con la CP_6
società totalmente partecipata dal di AR (NA)
[...] CP_2 [...]
, un contratto per la fornitura idrica del IN “ ” SITO IN Controparte_7 CP_1
AR (NA) Via Circ Est 125;” (cfr. punto A) della premessa dell'atto di citazione).
Non vi sono dubbi, dunque, che il abbia agito in qualità di Parte_1
Amministratore del , per affermare la non debenza, da parte dei Controparte_1 quest'ultimo, di somme scaturenti da un contratto di somministrazione idrica stipulato sempre in nome e per conto del predetto IN.
Eppure, nelle rassegnate conclusioni l'istante (sempre in qualità di “Amministratore -
Legale rappresentante del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna Controparte_1
125”) ha chiesto accertarsi “che nulla è dovuto da parte del sig. ai convenuti Parte_1 tutti, con accertamento negativo del credito portato da illegittima fattura e relativa ingiunzione;
”.
Ciò facendo, pertanto, appare chiaro il difetto di legittimazione attiva in cui è incorso l'istante, laddove — per sua stessa asserzione — tanto il contratto di somministrazione idrica, quanto la fattura e l'ingiunzione di pagamento in discorso, risultano far capo al e non al in proprio. Controparte_1 Parte_1
Parimenti, la domanda di restituzione formulata dal attiene ad Parte_1 esborsi che appaiono essere stati sostenuti in proprio da quest'ultimo — e sono stati prospettati come tali — e non già in qualità di Amministratore p.t. del predetto
IN (nella cui asserita qualità, invece, il predetto istante risulta aver agito in giudizio nel presente processo).
Ed invero, tanto il pignoramento, quanto l'estratto conto parimenti depositati in atti da parte attrice, risultano inerire il in proprio (non essendo mai indicato Parte_1 né nel prodotto pignoramento né nell'estratto conto del conto corrente prodotto in atti la asserita qualità del di Amministratore p.t. del CP_1 Controparte_1 apparendo, dunque, tali atti riferibili, piuttosto, nei confronti del in Parte_1 proprio e non al ), giacché questi, agendo nella asserita e dichiarata Controparte_1 qualità di amministratore del , non avrebbe potuto richiederne la Controparte_1 restituzione in favore di se stesso in proprio;
d'altro lato, avendo il agito in CP_1 giudizio nella più volta ricordata qualità di “Amministratore - Legale rappresentante del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna 125”, la chiesta condanna Controparte_1 restitutoria non avrebbe mai potuto essere emessa in favore del in Parte_1 proprio, sicché anche in tal caso è configurabile il difetto di legittimazione attiva dell'istante, nella dichiarata qualità.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite relative al presente giudizio,
l'obiettiva peculiarità della controversia in esame e l'esito della stessa,
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complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei a integrare le gravi ed eccezionali ragioni valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost., sent. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014,
n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2435/2023
R.G.A.C., pendente tra Amministratore - Legale rappresentante Parte_1 del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna 125 — attore Controparte_1
— e , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
— convenuti —, ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. dichiara, in relazione a tutte le domande da egli proposte, il difetto di legittimazione attiva dell'attore, nella qualità come indicata e dichiarata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, per le ragioni di cui in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 27/05/2025
Il Giudice
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2435/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza
(sostituita dal deposito di note scritte) del 13 febbraio 2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA (c.f.: ), in qualità di Amministratore - Legale Parte_1 C.F._1 rappresentante del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna 125, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Dante n. 101, presso lo studio dell'Avv. Reppucci
Armando (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._2 in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in AR alla Piazza Cimmino n. 1, presso l'Avvocatura
Civica del Comune di AR, con l'avv. Miriello Bianca (c.f.: ), C.F._3 dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_3 P.IVA_2
e partita i.v.a. n. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Caivano alla via Donadio n. 23, presso lo studio dall'Avv. Piscopo
Sebastiano (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(partita i.v.a.:: ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Corso A. Lucci n. 137, presso lo studio dell'Avv. Migliaccio Roberto (c.f.: ), dal quale è CodiceFiscale_5 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
n. 2435/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 2435/2023 R.G.A.C.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'attore, , Parte_1 in qualità di Amministratore p.t. del con sede in AR alla Via Controparte_1
Circumvallazione Esterna n. 125, ha citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il
, la e l' , proponendo in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 loro danno azione di accertamento negativo del credito e restituzione di indebito pagamento.
In particolare, l'attore ha esposto di aver sottoscritto, in data 16/10/2014, con la società
totalmente partecipata dal e gestore del servizio Controparte_4 Controparte_2 idrico, un contratto per la fornitura idrica del IN ”. In data CP_1
27/10/2014 la emetteva una illegittima fattura di conguaglio per Controparte_4 complessivi euro 12.299,02 con un misuratore a lettura “0000” e con consumi effettuati dal giorno 01/01/2008 al 31/12/2013, quando il contatore non era neanche installato.
Sulla base di tale fattura veniva notificata al predetto IN l'ingiunzione n.
2685/2019, di cui esso chiedeva l'annullamento citando in giudizio, innanzi a questo stesso Tribunale, il per l'accertamento negativo del predetto credito. Controparte_2
La procedura, che era stata iscritta al ruolo generale con numero di r.g. 5560/2019, era stata definita con sentenza n. 2165/2022 del 06/07/2022, con la quale il Tribunale di
Napoli Nord accertava la non debenza del credito portato dall'ingiunzione n. 2685/2019, annullandola, unitamente alla fattura presupposta. Nelle more del giudizio, tuttavia,
l' attraverso la aveva avviato e portato a termine una Controparte_4 Controparte_3 procedura esecutiva presso terzi, nell'ambito della quale il terzo — la BA DI
— , aveva riversato alla la somma di euro 13.285,61, mai restituita Controparte_3 all'attore, nonostante formale richiesta per il tramite del proprio legale e invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, rimasto inesitato.
Tanto premesso, la predetta parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) accertare che nulla è dovuto da parte del sig. ai convenuti tutti, con Parte_1 accertamento negativo del credito portato da illegittima fattura e relativa ingiunzione;
2) sentir condannare i convenuti tutti, anche in solido e/o chi di ragione alla restituzione delle somme oggetto di ingiunzione con accessori ovvero 13.285,61 oltre interessi compensativi da liquidarsi ex officio e/o di quella somma da meglio precisarsi in corso di
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causa anche a seguito di C.T.U. medica che sin d'ora si richiede, il tutto contenuto nello scaglione di competenza per valore del Giudice adito da fino a €.26.000,00;
3) condannare i convenuti tutti, anche in solido e/o chi di ragione al pagamento delle spese
e compensi di giudizio da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi anticipatario;
”.
In data 22/06/2023 si è costituito in giudizio il , che ha resistito alla Controparte_2 domanda attorea eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
In particolare, a sostegno di quanto eccepito, il convenuto esponeva di aver CP_2 costituito per la gestione del servizio idrico integrato la società mista “
[...]
, poi disciolta, e successivamente la società “ , nella Parte_2 Controparte_4 forma della società di capitali con partecipazione totalitaria del medesimo, alla CP_2 quale, in virtù di contratto rep. n. 829/2008, aveva affidato, appunto, la gestione del servizio idrico integrato, comprensivo della fornitura di acqua potabile, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 13 del citato contratto, di liquidare ad
[...] le fatture emesse per la fornitura idrica. Con delibera della Parte_3
Commissione Straordinaria n. 44 del giorno 11/03/2010, avente ad oggetto “Indirizzi per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio del verde pubblico”, si stabiliva di conferire la gestione dei predetti servizi alla società prorogando, per Controparte_4
l'effetto, i contratti di servizio in essere per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure previste per l'affidamento ordinario;
in virtù di detta proroga, in data 29/05/2012 era stato stipulato atto di convenzione tra Pt_3 Parte_3
e per la regolazione del rapporto di fornitura idrica. Con delibera
[...] Controparte_4 del Commissario Prefettizio n. 254/2014, avente ad oggetto “Approvazione convenzione di servizio idrico integrato (SII) in house providing alla partecipata e copertura Controparte_4 perdite di gestione anni 2012 -2013 – accantonamento importi – in attesa delle procedure di liquidazione.”, relativa a perdite di gestione anni 2012-2013, si stabiliva “di procedere alla conferma del servizio idrico integrato alla partecipata per il periodo di tre anni e Controparte_4 comunque fino al passaggio al gestore unico individuato e comunicato dalla Regione Pt_3 competente per l'ambito ATO A2 ….”, nonché di continuare le attività della liquidazione fino al completo pagamento dei debiti verso la e Controparte_5 Parte_3 unitamente alle attività di recupero coattivo delle entrate derivanti dalle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2013 e precedenti, oltre le somme che sarebbero successivamente maturate. Con delibera della Commissione Straordinaria n. 49/2015, con la quale si era provveduto alla revoca della deliberazione n. 254/2014, era stato disposto che “il liquidatore: a) non avrebbe potuto svolgere “attività che esulavano dalla sua competenza, eccezion fatta per quelle in corso la cui interruzione avrebbe potuto provocare danni
a terzi ed al quale socio unico (attività che avrebbero dovuto comunque essere Controparte_2 definite entro e non oltre il 30/11/2015); b) avrebbe potuto continuare a svolgere le attività ordinarie nel limite della sola indispensabilità finalizzata esclusivamente alla prosecuzione del servizio nel preminente interesse della collettività.”, con ciò confermando che, prima di tale revoca, il servizio era stato gestito, senza soluzione di continuità, da Di Controparte_4 fatto, – ha dedotto il – l' ha continuato a riscuotere i Controparte_2 Controparte_4
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canoni idrici dagli utenti sino a tutto il mese di dicembre 2015 e solo a decorrere dal giorno 01/01/2016 il servizio idrico integrato è stato internalizzato e nuovamente gestito da esso In forza di tale affidamento, pertanto, il sino a tutto il 2015, CP_2 CP_2 si era spogliato della titolarità della gestione e la tariffa-corrispettivo, divenuta un'entrata propria del soggetto che l'ha svolta, cioè la società la quale Controparte_4 aveva provveduto direttamente alla riscossione della tariffa, per il tramite del
Concessionario, in linea con le previsioni di legge. L quindi, fino a tutto Controparte_4 il 2015 (ben oltre la scadenza del contratto rep. 829/2008) aveva regolato con la CP_5
e per essa con l' i rapporti di costo per
[...] Parte_3
l'effettuazione del servizio di fornitura dell'acqua.
Tanto premesso, il predetto convenuto ha formulato le seguenti conclusioni: CP_2
“- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del nella fattispecie e, Controparte_2 per l'effetto, respingersi la domanda proposta nei confronti del in Controparte_2 quanto totalmente infondata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare esclusivamente la società ovvero la Controparte_4 CP_3
alla restituzione delle somme portate dall'ingiunzione di pagamento n. 2019/2685
[...] del 22/03/2019, atteso che detto importo è stato liquidato alla predetta società e non è stato giammai incassato dal ”. Controparte_2
In data 07/07/2023 si è costituita, altresì, la che ha resistito alla domanda Controparte_3 attorea eccependo, da un lato, l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita e, dall'altro lato, la propria carenza di legittimazione passiva, per essere essa società incaricata dall'ente impositore, unico titolare della pretesa a ricevere il pagamento.
Tanto premesso, la predetta convenuta ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare Accertare e dichiarare il mancato esperimento dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da parte della ricorrente prima della proposizione della domanda giudiziale;
per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda;
Nel merito,
- Dichiarare comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario sulla domanda proposta dall'attore con conseguente estromissione dal giudizio.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda:
- Accertare che l'illegittimità della pretesa sia da ascrivere all'Ente impositore, per vizi relativi all'attività dell'Ente precedente alla trasmissione del carico;
- Tenere indenne il concessionario da eventuale condanna alle spese di lite, posta la totale carenza di responsabilità dello stesso nella procedura di emissione degli atti presupposti
(attività di esclusiva competenza dell'Ente).
- Nella denegata ipotesi di condanna solidale:
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- Accogliere la domanda di manleva nei confronti dell'ente per tutte le spese sostenute per il presente giudizio nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio;
”.
In data 14/05/204 si è costituita, infine, altresì, la , che ha Controparte_4 resistito alla domanda attorea eccependo il difetto di legittimazione attiva e il proprio difetto di legittimazione passiva, in particolare contestando al di aver chiesto la CP_1 condanna “a suo diretto favore e non a favore del ”, nonostante avesse agito CP_1 in qualità di Amministratore pt. di quest'ultimo, e non in proprio.
La predetta parte ha formulato, dunque, le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. (in Parte_1 difetto di prova del rapporto di amministrazione e comunque di mandato ad agire per conto del condominio) e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza, nell'an e nel quantum, delle domande formulate da rigettandole per l'effetto. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre a IVA, CPA e successive occorrende con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”.
Nel prosieguo del giudizio, assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione poichè di natura prettamente documentale, essa veniva riservata in decisione all'udienza del 13 febbraio
2025 (sostituita dal deposito di note scritte), previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via assolutamente pregiudiziale rispetto a ogni altra questione, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attore in relazione a tutte le domande proposte.
In diritto appare opportuno premettere che occorre tenere ben distinti concetti giuridici, processuali e sostanziali, profondamente diversi tra loro, quali legittimazione ad agire, legittimazione processuale e titolarità, attiva o passiva, del rapporto giuridico controverso dedotto in lite.
Invero, mentre la legittimazione ad agire (c.d. legitimatio ad causam) indica genericamente l'astratta titolarità del diritto di azione in capo a colui che se ne affermi titolare, ed è, pertanto, requisito che va accertato solo in riferimento alle stesse prospettazioni di parte (cosicché, sotto questo punto di vista, il difetto di legittimazione ad agire è configurabile allorquando lo stesso attore affermi di star agendo in nome proprio ma per la tutela di un diritto che egli affermi essere nella titolarità di un terzo, al di fuori di qualsiasi ipotesi di sostituzione processuale, ex art. 81 c.p.c.), la legittimazione processuale (o legitimatio ad processum) si identifica nella possibilità di esercitare in modo valido i propri diritti processuali e si identifica (secondo la giurisprudenza maggioritaria sul punto) nel concetto di capacità processuale, di cui all'art. 75 c.p.c. In altri termini, il concetto di capacità processuale (e del corrispondente concetto di legittimazione processuale) rappresenta sul piano processuale quello che sul n. 2435/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 2435/2023 R.G.A.C.
piano sostanziale è espresso dal concetto della capacità ad agire. Ne è piena riprova, dal punto di vista positivo, la norma dettata dal comma 2 dell'art. 75 c.p.c., laddove il legislatore ha previsto che le persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità, con ciò estendendo espressamente gli strumenti sostanziali della rappresentanza dell'assistenza e dell'autorizzazione anche al piano processuale, qualora il soggetto legittimato (dal punto di vista sostanziale) non abbia la capacità processuale di stare in giudizio personalmente.
Ancora diverso, invece, è il concetto giuridico della titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico controverso e che attiene, di contro, al merito della controversia e va accertato dal punto di vista strettamente sostanziale, e non già in rito (cfr. da ultimo sul punto Cass., SS.UU. 2951/2016).
Ora, nella specie, dall'atto di citazione introduttivo del giudizio emerge chiaramente come il abbia espressamente agito nel presente giudizio, non in Parte_1 proprio, bensì nella dichiarata qualità di “Amministratore - Legale rappresentante del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna 125” (cfr. epigrafe Controparte_1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
Altresì evidente è che nello stesso corpo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio egli istante, nella sua asserita predetta qualità, abbia argomentato circa la non debenza
— sempre da parte del predetto — di somme pretese dai convenuti a titolo CP_1 di corrispettivo per consumi idrici in relazione ad un contratto di somministrazione sottoscritto dal ancora in vece di Amministratore del predetto CP_1 CP_1
(tanto che a sostegno di tale assunto l'istante richiamava una sentenza resa in giudizio intentato sempre dal predetto in qualità di Amministratore p.t. del Parte_1
). Controparte_1
Eppure, nelle conclusioni rassegnate nel medesimo atto introduttivo egli istante chiedeva espressamente di “accertare che nulla è dovuto da parte del sig. ai Parte_1 convenuti tutti […], nonché la condanna dei menzionati convenuti alla restituzione di somme ritenute illegittimamente prelevate in favore di per effetto di Controparte_3 un pignoramento presso terzi subito da un conto corrente intestato al menzionato
(in proprio). Parte_1
Quanto precede integra chiaro difetto di legittimazione attiva dell'attore, scaturente dallo stesso modo in cui è stata prospettata la domanda azionata.
Del resto, deducendo sull'espressa eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta in ordine alle su rilevate incongruenze, nella Controparte_4 comparsa conclusionale depositata in data 03/03/2025, parte attrice espressamente deduceva: “Sulla legittimazione Attiva. Parte attrice ha dato prova della legittimazione attiva del sig. in proprio laddove il contratto ebbe ad essere sottoscritto dallo stesso Parte_1 quale persona fisica e proprietario dello stabile;
la fonte negoziale che è il contratto è appunto
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sottoscritta in proprio dall'attore; del resto le somme sono state appunto prelevate dal conto personale dell'attore, tra l'altro unico destinatario dell'ingiunzione fiscale. Del resto vi è già una sentenza che ha accertato l'effettiva illegittimità del credito in favore dell'istante, sentenza prodotta agli atti e non impugnata, passata in giudicato. L'eccezione, oltre che tardiva, è quindi da ritenersi infondata e pretestuosa.” (cfr. pag. 2 della nota conclusionale depositata da parte attrice).
Tuttavia, tali deduzioni stravolgono le prospettazioni attoree così come cristallizzate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e nei successivi atti depositati entro lo spirare delle preclusioni assertive.
In merito va, infatti, evidenziato, da un lato, che, mutando l'espressa qualità spesa in citazione, parte attrice afferma ora — ovvero per la prima volta nella depositata comparsa conclusionale — di aver agito “in proprio”; dall'altro lato, egli afferma che il rapporto negoziale che sarebbe alla base della propria domanda di accertamento negativo e di restituzione sarebbe stato concluso dal in proprio. Parte_1
Entrambe le deduzioni risultano palesemente smentito da quanto documentato in atti.
Già si è detto con riguardo all'inequivoco tenore dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, redatto espressamente “Per il sig. , nato a [...] il Parte_1
04.09.1942 (C.F. ), res.te in Napoli via Priv. Maffettone, Amministratore C.F._1
- Legale rappresentante del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna Controparte_1
125 -“, dal che deve escludersi che egli abbia inteso agire (esclusivamente o anche) in proprio.
Quanto, invece, attiene alla titolarità del rapporto di somministrazione in oggetto,
l'asserzione formulata dall'istante in comparsa conclusionale è risultata documentalmente smentita dallo stesso “Contratto per la fornitura d'acqua potabile” prodotto in atti dalla stessa parte attrice (affoliato al n. 8 del proprio foliario, allegato alla propria produzione telematica di parte), dal quale si evince chiaramente come l'utente contraente ivi era esplicitato indicato in “ , per conto del Controparte_1 quale il sottoscriveva e contraeva in qualità di “Legale Rappresentante” Parte_1
(cfr. contratto in atti).
Del resto, al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto del separato giudizio iscritto al n. 5560/2019, il — ancora una volta — aveva agito CP_1 sempre “nella qualità di amministratore e legale rappresentante del , Controparte_1 sicché anche la sentenza conclusiva di quel procedimento era emessa, non nei confronti del in proprio, bensì del “ in qualità di rappresentante Parte_1 Parte_1 legale del , (cfr. atto di citazione introduttivo del predetto giudizio, Controparte_1 nonché la sentenza n. 2165/2022 conclusiva dello stesso, entrambi i documenti prodotti in atti dalla odierna parte attrice anche nel presente giudizio).
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Quanto dedotto nella richiamata comparsa conclusionale trova, poi, aperta smentita anche nel tenore dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ove l'istante chiaramente affermava: “che in data 16.10.2014 l'istante sottoscriveva con la CP_6
società totalmente partecipata dal di AR (NA)
[...] CP_2 [...]
, un contratto per la fornitura idrica del IN “ ” SITO IN Controparte_7 CP_1
AR (NA) Via Circ Est 125;” (cfr. punto A) della premessa dell'atto di citazione).
Non vi sono dubbi, dunque, che il abbia agito in qualità di Parte_1
Amministratore del , per affermare la non debenza, da parte dei Controparte_1 quest'ultimo, di somme scaturenti da un contratto di somministrazione idrica stipulato sempre in nome e per conto del predetto IN.
Eppure, nelle rassegnate conclusioni l'istante (sempre in qualità di “Amministratore -
Legale rappresentante del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna Controparte_1
125”) ha chiesto accertarsi “che nulla è dovuto da parte del sig. ai convenuti Parte_1 tutti, con accertamento negativo del credito portato da illegittima fattura e relativa ingiunzione;
”.
Ciò facendo, pertanto, appare chiaro il difetto di legittimazione attiva in cui è incorso l'istante, laddove — per sua stessa asserzione — tanto il contratto di somministrazione idrica, quanto la fattura e l'ingiunzione di pagamento in discorso, risultano far capo al e non al in proprio. Controparte_1 Parte_1
Parimenti, la domanda di restituzione formulata dal attiene ad Parte_1 esborsi che appaiono essere stati sostenuti in proprio da quest'ultimo — e sono stati prospettati come tali — e non già in qualità di Amministratore p.t. del predetto
IN (nella cui asserita qualità, invece, il predetto istante risulta aver agito in giudizio nel presente processo).
Ed invero, tanto il pignoramento, quanto l'estratto conto parimenti depositati in atti da parte attrice, risultano inerire il in proprio (non essendo mai indicato Parte_1 né nel prodotto pignoramento né nell'estratto conto del conto corrente prodotto in atti la asserita qualità del di Amministratore p.t. del CP_1 Controparte_1 apparendo, dunque, tali atti riferibili, piuttosto, nei confronti del in Parte_1 proprio e non al ), giacché questi, agendo nella asserita e dichiarata Controparte_1 qualità di amministratore del , non avrebbe potuto richiederne la Controparte_1 restituzione in favore di se stesso in proprio;
d'altro lato, avendo il agito in CP_1 giudizio nella più volta ricordata qualità di “Amministratore - Legale rappresentante del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna 125”, la chiesta condanna Controparte_1 restitutoria non avrebbe mai potuto essere emessa in favore del in Parte_1 proprio, sicché anche in tal caso è configurabile il difetto di legittimazione attiva dell'istante, nella dichiarata qualità.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite relative al presente giudizio,
l'obiettiva peculiarità della controversia in esame e l'esito della stessa,
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complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei a integrare le gravi ed eccezionali ragioni valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost., sent. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014,
n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2435/2023
R.G.A.C., pendente tra Amministratore - Legale rappresentante Parte_1 del con sede in AR (NA) Via Circumv. Esterna 125 — attore Controparte_1
— e , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
— convenuti —, ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. dichiara, in relazione a tutte le domande da egli proposte, il difetto di legittimazione attiva dell'attore, nella qualità come indicata e dichiarata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, per le ragioni di cui in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 27/05/2025
Il Giudice
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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