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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 598/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 598/2021
promossa da: in persona del suo procuratore speciale, sig. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Gattini e Alessandro Collini, Parte_2
ed elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell'Avv. Claudio Gattini.
PARTE APPELLANTE
contro
e concordato preventivo, in Controparte_1
persona del Curatore, Dott. elettivamente domiciliato in Siena, presso lo CP_2 studio dell'Avv. Paolo Bufalini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “In via istruttoria si insiste nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti e non ammessi e/o rigettati, e segnatamente quelli capitolati in atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del giudizio di primo grado. Nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze oggi adita, in totale riforma della sentenza di appello n. 35/2017 resa della Corte di Appello di Firenze, Sez. II
Civile, depositata il 11.01.17, riformare la sentenza di primo grado n. 222/2015 resa in data 17.02.15 dal Tribunale di Siena nell'ambito del giudizio n. 3233/13 R.G., e per
l'effetto, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 1047/2021 del 21.01.21, rigettando ogni contraria istanza, accogliere le conclusioni già rassegnate, ossia le seguenti: “previo accertamento della legittimità del controcredito opposto in compensazione da nei confronti Parte_1
della e concordato preventivo, Controparte_3
in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare la integrale compensazione dei reciproci debiti fino alla concorrenza e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
935/2012 emesso in data 26.07.13 dal Tribunale di Siena, dichiarando nulla dalla appellante dovuto, con conseguente condanna della Curatela stessa alla restituzione di tutto quanto da questa già versato in conseguenza della provvisoria esecutorietà concessa al decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, del presente giudizio nonché di tutti quelli precedenti, compreso quello di legittimità”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 935/2013. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
MOTIVAZIONE
1) Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito della presente causa è opportuno procedere ad una ricostruzione prettamente storica dello sviluppo del contenzioso in oggetto.
1.1) Quale momento iniziale di tale contenzioso è agevole individuare la proposizione del ricorso monitorio avanti al Tribunale di Siena da parte del
[...]
(di seguito: Fallimento) nei confronti di Controparte_1 Parte_1
(di seguito: , in esito al quale era stato emanato il decreto ingiuntivo n. 935/13 per € PT
51.343,78 oltre accessori, sulla scorta della dedotta esistenza di un credito nei confronti di quest'ultima derivante dalla fornitura di prodotti ittici surgelati.
1.1.1) Nei confronti di tale decreto ingiuntivo aveva quindi proposto opposizione
Coop (radicando la causa rubricata al n. 3233/2013 RG Tribunale di Siena), adducendo che:
2 • i rapporti intercorsi tra le parti erano inquadrabili nei cd "accordi per la grande distribuzione”, definibili come "accordi-quadro" da integrare con i cd. "listini", che regolamentavano, a seguito di trattative commerciali condotte di anno in anno, le condizioni dei rapporti di fornitura dei singoli prodotti: per tale motivo i listini venivano generalmente rinegoziati con cadenza annuale, modificandoli e/o (in mancanza di trattative o di modifica) confermando quelli dell'anno precedente;
• le condizioni ivi indicate avevano ad oggetto, da un lato, i prezzi dei prodotti ittici surgelati, dall'altro, sia i cd. "sconti incondizionati" che (di Controparte_1
seguito: PI) si impegnava a concedere alla in misura percentuale al PT
quantitativo di prodotti da questa annualmente acquistato (dunque, a quanto la fornitrice avrebbe fatturato durante l'anno di riferimento), nonché il cd "minimo decentrato", ovvero le prestazioni di servizio che effettuava durante l'anno di PT
riferimento attraverso attività di tipo promozionale in favore della fornitrice (es: esposizioni preferenziali nei punti vendita;
pubblicazione nei cataloghi delle offerte promozionali);
• entrambe le voci (sconti incondizionati e minimo decentrato) venivano, alla fine di ciascun anno fiscale, quantificate in favore dell'azienda sulla base della rispettiva percentuale pattuita con i listini da applicare al fatturato prodotto nell'anno stesso e, successivamente, liquidate mediante emissione: o di note di credito da parte della fornitrice o di fatture da parte dell'azienda da compensare con quelle emesse dalla fornitrice;
• nella vicenda in oggetto, gli accordi di fornitura di prodotti ittici surgelati intercorsi CP_ tra e prevedevano, quantomeno per gli anni 2006, 2007 e 2008, in PT
favore dell'odierna appellante, sconti incondizionati del 12,50% e del 5%
(complessivamente, quindi, del 17,50%) ed un cd. minimo decentrato del 3%, entrambi computati sul fatturato annuo;
• al fine di compiutamente illustrare l'operatività del meccanismo di cui sopra, veniva esposto come dal relativo “listino” emergesse che:
CP_
→ per l'anno 2006, aveva emesso a la fattura n. 700759 del PT
04.04.2007 di € 38.830,46 per il minimo decentrato (doc. n. 2 atto di opposizione) e nota di debito n. 702853 del 18.12.2007 di € 106.461,95 per gli sconti (doc. 3): entrambe erano state pagate e/o compensate con le fatture successive;
→ per il 2007 (doc. n. 6), la aveva emesso, invece, 3 fatture in favore di PT
CP_ la n. 701738 del 14.08.2007; la n. 702298 del 16.10.2007 e la n.
700682 del 09.04.2008 - di cui ai docc. n. 7, 8 e 9) per il minimo
3 decentrato;
tutte pagate mediante compensazione con successive fatture emesse dalla allora opposta;
mentre quest'ultima aveva emesso 2 note di credito in favore della (la n. 244/a e la n. 245/a, di cui ai docc. 10 e PT
11, entrambe del 02.07.2008 ed entrambe recanti la causale "liquidazione premi fine anno 2007 12,50% (e 5%) come da contratto "); Parte_1
→ per il 2008 erano state confermate tutte le condizioni degli anni passati, compreso il c.d minimo decentrato: PI aveva inviato, infatti, la lettera del
22.10.2007 alla Centrale Acquisti Distretto Tirrenico (doc. 12) mediante la quale confermava la propria adesione a riconoscere tale contributo nella misura di € 10.000,00 "…fatturabile dalle singole cooperative e liquidabile secondo il seguente calendario nel corso del 2008…"; cosa che PT
confermava aver puntualmente fatto emettendo le relative fatture (n.
504715 del 10.11.2008 di € 840,00; la n. 703319 del 10.11.2008 di €
4.800,00 e la n. 703963 del 25.11.2008 di € 4.800,00, di cui ai numeri 13,
14 e 15);
CP_
• aveva quindi già maturato, nei confronti di un controcredito (divenuto PT
esigibile alla data del 31.12.2008) di entità ben superiore a quello vantato da quest'ultima nei confronti della stessa ed in particolare per € 80.940,33; PT
• era dunque interesse di a sollevare una mera eccezione riconvenzionale di PT
compensazione, nel presente giudizio, senza necessità di sottoporre l'accertamento del proprio controcredito alla sede concorsuale.
1.1.1.1) aveva quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la PT
CP_ declaratoria che nulla era dovuto a per il titolo in questione.
1.1.2) Nella causa così instaurata si era costituito l'ingiungente , CP_1
contestando quanto dedotto da controparte ed in particolare deducendo che:
o non aveva avanzato riserve in merito all'effettiva esistenza del credito PT
vantato dal che, tra l'altro, era stato oggetto di riconoscimento già in CP_1
sede di ammissione allo stato passivo da parte della opponente medesima;
o le motivazioni addotte da in ordine all'eccezione di compensazione erano PT
prive di fondamento, in ragione della specialità del procedimento di verifica del passivo fallimentare e delle preclusioni ad essa connesse;
CP_
o nessun dubbio poteva esistere in merito al credito del (già di di € CP_1
51.343,78 vantato in sede monitoria, stante l'esplicito riconoscimento di esso operato dall'attrice opponente sia nell'atto introduttivo del presente giudizio, sia in sede di ricorso per insinuazione al passivo fallimentare: l'invocata compensazione implicava infatti l'ammissione dell'esistenza del credito oggetto del
4 provvedimento monitorio, integrando un metodo di estinzione del debito diverso dall'adempimento che, come tale, presupponeva l'esistenza del debito;
o nell'atto di insinuazione al passivo di era poi dato leggere che " PT Parte_1
ha un debito a titolo di acquisto merci verso
[...] Controparte_1
e concordato preventivo per una somma di € 51.343,48, come da
[...]
allegata situazione di riepilogo";
o per tali ragioni detto credito, invocato dalla Curatela per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, era da ritenersi non contestato, oltre che oggetto di confessione giudiziale e, pertanto, definitivamente provato;
o quanto al merito dell'opposizione, il aveva evidenziato che le parti del CP_1
giudizio erano state anche parti della causa di ammissione allo stato passivo del fallimento n. 694/2010 del Tribunale di Siena, promossa dalla stessa e PT
definita con ordinanza del 3.10.2010, ormai non più soggetta ad impugnazione: la infatti, dopo aver proposto domanda di insinuazione Parte_1
al passivo per la somma di € 60.040,18 (determinata previa compensazione tra il proprio asserito maggior credito di € 100.943,66 ed il credito non contestato della fallita di € 51.343,48), e non aver ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare per carenza del titolo legittimante il diritto vantato (all. 3 della produzione della convenuta), aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 L. Fall. (all.4 della produzione della convenuta);
o l'opposizione era articolata sul preteso credito di derivante dalle clausole dei PT
contratti di fornitura e dai complementari "listini" che avrebbero previsto emolumenti in favore della stessa società cooperativa, in veste di "sconti incondizionati" e "decentrati";
o all'ordinanza emessa dal Tribunale collegiale ex art. 99 L.F., a definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, era dunque da riconoscere efficacia di giudicato, atteso che il relativo procedimento aveva natura impugnatoria e non di mero controllo della decisione del Giudice delegato, con l'effetto che laddove, come nel caso di specie, non fosse stata impugnata con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 99, ult. c., L.F., essa avrebbe acquistato i caratteri della definitività di cui all'art. 2909 c.c.;
o il principio di cui sopra era stato ribadito:
− dalla Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 75 del 19.03.2002, che aveva evidenziato la natura di cognizione piena del giudizio di opposizione allo stato passivo e la conseguente inidoneità della relativa decisione ad assumere effetti di giudicato;
5 − dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, proprio in materia di compensazione, avevano ritenuto che la pronuncia ex art. 99 L.F. non sottoposta a gravame, determinava una preclusione endofallimentare che, tuttavia, operava in ogni ulteriore giudizio eventuale avente ad oggetti il titolo dal quale derivava il credito opposto in compensazione;
CP_
o il contratto stipulato con non era peraltro mai stato prodotto (né in allegato all'istanza di insinuazione al passivo, né a corredo del ricorso ex art. 98 L.F. e neppure in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) sì' che non era stata fornita dimostrazione alcuna del titolo giuridico di natura contrattuale posto a fondamento dell'eccezione di Coop;
o parimenti irrilevante doveva ritenersi l'allegazione dell'opponente secondo cui l'impresa fallita avrebbe dato agli accordi contrattuali "pieno seguito", così come il fatto che la stessa avesse regolarmente registrato le fatture della Parte_1
nei propri registri contabili senza opporre alcuna eccezione: il non era CP_1
infatti successore del fallito, ma terzo rispetto agli atti compiuti da quest'ultimo, ed al medesimo non potevano, quindi, essere opposte né le condotte, né le CP_1
scritture contabili del fallito, non trovando applicazione nei suoi confronti le previsioni di cui agli articoli 2709 e 2710 c.c.;
o gli asseriti contratti di fornitura, mai prodotti, difettavano altresì della certezza dell'anteriorità del fallimento;
prive di certezza erano anche le comunicazioni di posta elettronica allegate dall'attrice opponente;
inopponibili alla Curatela terza e neppure costituenti elementi indiziari ai fini della compensazione invocata da
PT
o inoltre, le comunicazioni epistolari valorizzate da erano apparentemente PT
riconducibili alla sig.ra che non aveva poteri di rappresentanza di Persona_1
CP_ all'epoca della formazione di due delle tre comunicazioni (segnatamente quella del 16.01.2001 - doc. 4 dell'opponente; e quella del 22.10.2007 - doc. 12 dell'opponente): la come emergeva dalla visura storica estratta dal Per_1
Registro delle Imprese, aveva avuto poteri di rappresentanza nel limitato periodo
CP_ compreso tra il 31.07. ed il 02.12. del 2008, essendo il ruolo di A.U. di rivestito dalla sig.ra dal 9.9.2000 al 31.72008, mentre in data Persona_2
2.12.2008 era sopraggiunta la fase di liquidazione della società con designazione del liquidatore ancora nella persona della stessa sig.ra Per_2
1.1.2.1) Il aveva quindi chiesto la reiezione dell'opposizione e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6 1.1.3) Il Tribunale di Siena aveva infine ritenuto (con sentenza n. 222/2015, resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.2.2015) che:
− “...tra le odierne parti in causa si è svolto giudizio ex art. 98 L.F., ormai passato in giudicato (doc. 2 fasc. convenuta), azionato dalla Parte_1
dopo aver proposto domanda di insinuazione al passivo per la somma risultante dalla differenza tra il maggior credito vantato e il credito della fallita oggetto della presente ingiunzione, e non aver ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare per carenza del titolo legittimante il diritto vantato (docc. 3 - 4 fasc. convenuta). A fondamento dell'opposizione la aveva Parte_1
proposto le medesime argomentazioni nuovamente avanzate in questa sede, relative alle clausole dei contratti di fornitura e dai complementari “listini” che avrebbero previsto emolumenti in favore della stessa società cooperativa denominati “sconti incondizionati” e “decentrati”.”;
− “L'odierna domanda dell'opponente deve essere dichiarata inammissibile perché fondata su motivi già coperti da giudicato. Infatti l'ordinanza emessa ex art. 99 L.
F. non è stata impugnata ex art. 99 ult. co. L.F. ed ha pertanto acquistato carattere della definitività ex art. 2909 c.c. In proposito le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno statuito che “quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione” (S.U. 16508/10)”;
− “Nella presente fattispecie vi è perfetta coincidenza tra motivi di opposizione addotti nel giudizio ex art. 98 L.F. e nel presente giudizio, e pertanto la domanda va rigettata”;
− “Si osserva in ogni caso che l'opponente ha solo dedotto l'esistenza del contratto stipulato con la società fallita, senza tuttavia depositarlo in atti, e non essendo sufficiente a fondare la prova dell'asserito credito le schede contabili (“listini”), redatte unilateralmente dall'opponente e prive di sottoscrizione da parte della società fallita. Irrilevante è infine la circostanza che in precedenza quest'ultima
7 avesse dato seguito a detti accordi, in quanto la curatela è terza rispetto agli atti compiuti dal fallito (cfr. Cass. 4708/11. SS.UU. 4213/13), onde alla stessa non possono essere opposti nè le condotte, nè le scritture contabili del fallito, non trovando applicazione nei confronti della curatela le previsioni di cui agli artt.
2709 e 2710 c.c.”.
1.1.3.1) Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di aveva così statuito: “respinge la domanda in opposizione avanzata da nei confronti della Parte_1
Curatela e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. CP_1 Controparte_1
935/13”.
1.2) Nei confronti di tale sentenza aveva quindi proposto appello PT
(introducendo la causa rubricata al n. 1788/2015 RG Corte Appello Firenze).
1.2.1) Tale gravame era stato affidato ai seguenti motivi:
− era errata la decisione del Tribunale di Siena di ritenere che i due giudizi menzionati nella sentenza impugnata potessero considerarsi come aventi il medesimo oggetto, aventi invece ambito di applicazione, petitum e causa petendi diversi;
− l'eccezione di compensazione aveva ad oggetto un controcredito che era insorto prima della dichiarazione di fallimento e dunque il credito del soggetto poi fallito si era estinto prima del fallimento stesso;
− il giudicato insorto in esito al giudizio di opposizione allo stato passivo aveva esclusivamente efficacia endofallimentare;
− era contraddittorio opinare, come effettuato dal Tribunale di Siena, che non PT
aveva fornito la prova del contenuto degli accordi intercorsi tra le parti e poi ritenere non ammissibili i mezzi di prova orale che la stessa aveva formulato PT
onde fornire la prova in questione;
In base a tali motivi, aveva chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata.
1.2.1.2) aveva quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la PT
declaratoria di compensazione tra i contrapposti crediti esistenti tra le parti, la revoca del decreto ingiuntivo e l'ulteriore declaratoria che nulla era dovuto al . CP_1
1.2.2) Il si era quindi costituito in sede di gravame ed aveva contestato CP_1 in radice la fondatezza dell'appello, chiedendone la reiezione.
1.2.3) La Corte d'Appello aveva infine reso ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'11.1.2017, la sentenza n. 35/2017, con cui:
− da un lato, era stato ritenuto non pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità operato dal giudice di prime cure;
8 − dall'altro, era stato evidenziato che la compensazione legale (invocata dall'opponente in prime cure) non poteva operare nei casi in cui vi fosse stata contestazione in ordine all'esistenza o all'ammontare del credito dedotto in compensazione (in aderenza a Cass. 27441 del 30.12.2014);
− e dunque, dal momento che il aveva contestato l'esistenza e la CP_1
consistenza del credito dedotto in compensazione da la compensazione PT
legale non aveva potuto avere luogo.
1.2.3.1) Su tali basi la Corte d'Appello aveva respinto il gravame e condannato l'appellante alla rifusione delle spese.
1.3) aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza PT della Corte d'Appello di Firenze.
1.3.1) A sostegno di tale impugnazione erano stati addotti i seguenti motivi:
A. la compensazione invocata da non era “legale” ma “giudiziale”, ex art. 1243, PT
2° comma, c.c., e dunque, l'art. 56 L.F. era applicabile anche alla compensazione giudiziale, con conseguente erroneità della valutazione della Corte d'Appello in ordine all'infondatezza dell'eccezione di compensazione eccepita da PT
B. in ogni caso la Corte d'Appello non aveva motivato in ordine al profilo della mancata ammissione dei mezzi di prova.
1.3.2) Il si era poi costituito nel giudizio di legittimità, chiedendo la CP_1
reiezione del ricorso.
1.3.3) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1047/2021 del 21.10.2021, aveva poi ritenuto che:
➢ “...è ben vero, come ricorda la Corte distrettuale all'interno della decisione impugnata, che ai fini dell'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista dall'art. 56 1. fall., non occorre che i secondi presentino il requisito dell'esigibilità (in quanto, ai sensi del precedente art. 55 1. fall. e dell'art. 1186 cod. civ., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento), ma è necessario che essi abbiano gli ulteriori requisiti della certezza e liquidità richiesti in generale dall'art. 1243 cod. civ. (v. Cass.
27441/2014); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte questi requisiti, seppur indispensabili, debbono però sussistere al momento della pronuncia;
pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 56 1. fall. è necessaria l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, mentre non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce;
di conseguenza le esigenze poste a base della norma in parola, volta a sottrarre il creditore in bonis alla falcidia fallimentare evitandogli la
9 partecipazione al concorso e consentendogli, per l'effetto, di sottrarsi all'iniquità dell'integrale pagamento del proprio debito a fronte della soddisfazione delle sue ragioni in moneta fallimentare, giustificano l'ammissibilità nel fallimento non solo della compensazione legale, ma anche di quella giudiziale, per la cui operatività è necessario che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia (si vedano in questo senso Cass., Sez. U.,
775/1999, Cass. 9013/2003, Cass. 15779/2004, Cass. 10025/2010, Cass.
18195/2010, Cass. 14418/2013, Cass. 24046/2015)”
➢ “la Corte territoriale ha ritenuto che l'accertata impossibilità di applicare il disposto dell'art. 56 1. fall. alla fattispecie in esame avesse carattere assorbente di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti;
una simile statuizione comporta
l'impossibilità di esaminare il secondo mezzo, con cui il ricorrente ha denunciato
l'assenza di una motivazione, in conseguenza dell'interpretazione preclusiva data dalla Corte territoriale all'art. 56 1. fall., in merito alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e reiterati in appello;
in vero nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non. sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (cfr. Cass., Sez. U., 15122/2013, Cass. 23558/2014, Cass.
4804/2007)”.
1.3.3.1) Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Cassazione aveva emesso il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla
Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
2) All'esito della predetta pronuncia della Corte di Cassazione, ha riassunto PT il giudizio, ex art. 392 c.p.c., avanti all'intestata Corte d'Appello.
2.1) Nell'atto di riassunzione, ha ripercorso preliminarmente lo sviluppo PT
della causa ed ha poi in particolare rilevato che:
• la sussistenza di un valido e pienamente operativo rapporto contrattuale tra le parti, nei termini già indicati da è confermata dalla documentazione già prodotta PT
10 in primo grado da parte opponente: piena esecuzione allo stesso era stata data dalle parti negli anni 2006 e 2007 (ossia i due precedenti a quello che ci interessa in questa sede, ossia il 2008) alle condizioni contrattuali previste e pattuite dai cd.
"listini" in tema di "sconti incondizionati" e di "minimo decentrato" (compensi per attività di tipo pubblicitario-promozionale effettuati dalla odierna appellante nei propri supermercati) con le relative percentuali rispettivamente del 12,50+5,00%
CP_ (in totale il 17,50%) e del 3% che la si era impegnata a praticare alla cliente alla fine di ogni anno sulla base del relativo fatturato;
PT
• tale tipologia di accordo rappresenta una prassi commerciale normalmente intercorrente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata;
• con riferimento all'anno 2008 (l'unico direttamente concernente l'odierno giudizio e nel quale è maturato e divenuto esigibile il credito di Coop eccepito in compensazione), la lettera del 22.10.07 e la mail del 06.10.08 entrambe provenienti dalla (rispettivamente doc. 12 e doc. 16 prodotti Controparte_1
dalla opponente in primo grado), confermano tutte le condizioni in tema di sconti e minimo decentrato degli anni passati;
• dopo aver emesso le fatture per il "minimo decentrato" che avrebbero PT
dovuto essere scontate con quelle emesse nel 2018 dalla fornitrice (doc. nn. 13, 14
e 15), era in attesa di ricevere da questa, come per gli anni passati, le note di credito per gli "sconti incondizionati" (pari al 12,50% ed al 5% sul totale fatturato
CP_ 2018), quando è intervenuto il fallimento di (in data 7.10.09), che ha impedito a di emettere le dovute note di credito e, dunque, di completare tale PT
operazione economico-contabile;
CP_
• qualora non fosse fallita, gli importi che oggi sono stati eccepiti in compensazione sarebbero stati sicuramente compensati con le fatture da questa emesse nell'ultimo trimestre del 2008, e non sarebbe stata azionata alcuna pretesa per detti titoli, né avrebbe mai intentato alcuna procedura monitoria;
• il credito di cui alla sollevata eccezione riconvenzionale di compensazione, oltre ad essere omogeneo a quello vantato dalla fallita, è sorto e divenuto esigibile e comunque, utilizzando il termine adottato dalla Corte di legittimità, trova il "fatto genetico" in epoca ben anteriore al fallimento (del 07.10.09) e ciò alla fine dell'anno 2008, ossia il periodo da prendere in considerazione per applicare, secondo gli accordi contrattuali, le percentuali pattuite da scontare con le fatture
CP_ emesse nel 2008 da che sono proprio quelle con le quali è stata attivata la sottostante procedura monitoria;
11 • il credito eccepito in compensazione, certo, omogeneo ed esigibile per quanto sopra esposto, anche se non immediatamente liquido, era e rimane di facile e pronta liquidazione (ex art. 1243, comma 2, c.c.), attraverso una semplice operazione aritmetica, ossia applicando le percentuali pattuite a quanto fatturato da
CP_ nel 2008, ossia €. 402.859,10 (doc. 17 prodotto da parte opponente nel giudizio di primo grado), importo che, pur contenuto in un semplice foglio excel riassuntivo, non è mai stato contestato da controparte nel suo ammontare;
• in ogni caso che il suddetto documento sia riferito alla è Controparte_1
dimostrato dal "codice fornitore" che si trova nella prima colonna di sinistra del documento stesso, ossia il codice 6764 che è lo stesso di quello riportato in tutte le fatture emesse da e prodotte in giudizio, e che precede il nome della PT
fornitrice;
• la prova della sussistenza dei requisiti per far valere la eccepita compensazione legale è dunque desumibile ex actis, alla luce di quanto esposto e, in ogni caso già in primo grado aveva richiesto l'ammissione di tutta una serie di prove PT
testimoniali, capitolate sia in atto di citazione (capi da 1 a 13), sia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (capi da 14 a 17), che non erano state ammesse dal Giudice di prime cure, ma che sono da ritenersi decisive e concludenti al fine del decidere.
L'appellante in riassunzione ha quindi concluso nei termini indicati in epigrafe.
2.2) Il si è costituito nel giudizio così riassunto, contestando le CP_1
allegazioni e le domande di controparte ed argomentando quindi che:
− i "listini" prodotti dall'appellante sotto i numeri 1) e 6) non sono opponibili al stesso, trattandosi di documenti non sottoscritti da alcuno e privi di data CP_1
certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.;
− parimenti inopponibili sono le fatture e le note di credito prodotte da controparte, stante l'inoperatività verso soggetti diversi dagli imprenditori (e, dunque, verso la
Curatela) dell'efficacia probatoria delle scritture contabili prevista dagli articoli
2709 e 2710 c.c., anche in considerazione del fatto che il non può CP_1
essere qualificato come successore del fallito, essendo soggetto terzo rispetto agli atti compiuti da questo e, perciò, non potendogli essere opposti né le scritture contabili, né le prassi commerciali, né le condotte operative assunte dal fallito;
− prive di certezza, sia in punto di data che di effettività della sottoscrizione sono poi le comunicazioni di posta elettronica prodotte da nel giudizio di primo grado, PT
poiché tali comunicazioni, che peraltro non indicano con esaustività i termini dell'accordo per come ricostruito dall'appellante, sono oltretutto inviate da soggetti
12 (la sig.ra privi, all'epoca in cui le stesse si riferiscono, dei poteri Persona_1
CP_ di rappresentanza di
− tale carenza di prova non può essere colmata con l'introduzione nel giudizio delle testimonianze invocate dalla società appellante, apparendo le stesse inammissibili poiché finalizzate a sopperire ad una lacuna probatoria che, per elementari esigenze di certezza, avrebbe potuto e dovuto essere evitata solo con adeguate ed esaustive produzioni documentali.
3) Ciò premesso, occorre anzitutto effettuare una breve precisazione in ordine a contenuto e struttura del giudizio di rinvio.
3.1) La Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che “È indubbiamente esatto il rilievo del ricorrente secondo il quale la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art.393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio ( così, tra le altre, Cass. 2002 n.
13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n. 5901)” (Cass n. 15143 del
31.5.2021, in motivazione, in aderenza all'indirizzo già manifestato da Cass. n. 10009 del
20.4.2017, secondo la quale “Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo
13 che ha natura integralmente rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, statuisca per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 13833/2002); riassunto il giudizio ad opera della parte interessata … risulta del tutto irrilevante la circostanza che la controparte (nel caso, il ) sia rimasta contumace (cfr. Cass. n. 24336/2015), CP_4
giacché il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione di quello di appello (e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante), ma integra una fase del tutto autonoma del processo destinata a concludersi con una pronuncia che - senza incidere su una precedente sentenza- statuisce ex novo sulle domande proposte (cfr.
Cass.. S.U. n. 11844/2016 che ha precisato che «dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello» e che «il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia ...; il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado ... non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso»); erroneamente – dunque - la Corte di rinvio ha fatto conseguire alla contumacia del l'improseguibilità dell'appello, senza CP_4
considerare che la cassazione della sentenza di appello ha determinato l'avvio di una fase
(rescissoria) del tutto autonoma rispetto all'originaria impugnazione, e affermando - altrettanto erroneamente - l'avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado”).
Tale approccio interpretativo, risulta peraltro ormai risalente, essendo dato ravvisare come la Corte di Cassazione avesse già da tempo ritenuto che “Il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (nella specie, per vizio di motivazione) non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, ne' di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente
e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato
14 dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo)” (così Cass. 14892 del 17.11.2000).
3.2) Dunque, traslando al presente giudizio di rinvio i principi sopra evidenziati, occorre statuire direttamente sulla domanda (già) avanzata in prime cure dal e CP_1
sulla contrapposta eccezione di compensazione sollevata da dal momento che le PT
parti sono ri-tornate nelle posizioni e nelle allegazioni di primo grado, nei limiti di quanto pervenuto in appello e di quanto rientrante nel perimetro della pronuncia operata dalla
Corte di Cassazione con la predetta sentenza n. 1047/2021.
4) La Suprema Corte, come visto, ha accolto il primo motivo del ricorso per
Cassazione presentato da imperniando la propria decisione su un iter logico- PT
giuridico così sinteticamente riassumibile:
− la compensazione ex art. 56 L.F. postula l'anteriorità, rispetto al fallimento, del fatto genetico del credito portato in compensazione, essendo invece irrilevante il momento in cui la compensazione stessa produce il proprio effetto;
− la compensazione in questione può essere sia legale che giudiziale, richiedendosi unicamente che i requisiti previsti dall'art. 1243 c.c. ricorrano con riferimento sia al credito del fallito che al credito verso il fallito e che sussistano al momento della pronuncia.
4.1) Alla stregua delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Suprema Corte, e vincolanti nel presente giudizio di rinvio, risulta dunque come debba in questa sede ritenersi astrattamente ammissibile l'eccezione di compensazione sollevata da nei PT
termini già descritti nei paragrafi che precedono, dovendosi conseguentemente procedere a valutare la fondatezza in merito della stessa.
4.2) In quest'ottica occorre peraltro rilevare come non possa ritenersi di ostacolo a tale valutazione il fatto che tra le parti si sia svolto un giudizio ex art. 98 L.F., conclusosi con la mancata ammissione di al passivo del ed ormai coperto dal PT CP_1
giudicato, dal momento che la formulazione dell'art. 96, ultimo comma, L.F., applicabile ratione temporis (all'esito delle modifiche apportate nel 2006, trattandosi di fallimento dichiarato nel 2009) prevedeva espressamente che “Il decreto che rende esecutivo lo stato
15 passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso” (con formulazione poi rimasta inalterata anche all'esito delle successive modifiche alla legge fallimentare e riprodotta peraltro nell'art. 204, 5° comma, del Codice della Crisi), con ciò escludendo in radice una possibile efficacia extrafallimentare della decisione resa ex art. 98 L.F.
In tal senso, del resto, è anche l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr Cass. 21201 del 13.9.2017, nella cui motivazione è indicato che lo stato passivo è
“idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi dell'art. 96 della legge fall.,”; Cass. 1197 del 21.1.2020, secondo la quale “In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo non solo perché essi hanno efficacia meramente endoconcorsuale..,”).
4.3) Non è peraltro in contestazione il fatto che il credito eccepito in compensazione da sia allocato, quale momento genetico, in una fase anteriore alla PT
dichiarazione di fallimento, trattandosi di fatti generatori risalenti al 2008 a fronte di un fallimento dichiarato nell'ottobre del 2009.
5) All'interno delle coordinate interpretative sin qui descritte deve quindi ricordarsi come non abbia sollevato contestazioni all'esistenza o alla quantificazione del PT
credito da parte del , adducendo invece unicamente l'intervenuta estinzione di CP_1
tale obbligazione per effetto dell'eccepita compensazione più volte supra ricordata.
5.1) L'eccezione in questione non è suscettibile di accoglimento.
5.1.1) In proposito va anzitutto rilevato come, nel caso di specie, l'oggetto dell'eccezione sollevata da sia qualificabile nei termini di una compensazione PT
“impropria”, in quanto concernente rapporti di debito-credito aventi origine dallo stesso rapporto contrattuale (in tal senso, da ultimo, Cass. 6700 del 13.3.2024).
Ciò, peraltro, se pur determina l'insorgenza della possibilità per l'organo giudicante di procedere anche d'ufficio all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di debito e credito (cfr Cass. 28568 del 18.10.2021), non incide tuttavia sul fatto che anche in tale ipotesi la compensazione sia suscettibile di operare solo nel caso che il credito opposto in compensazione presenti il carattere della certezza.
La Suprema Corte ha in effetti avuto modo di indicare, sul punto, che “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice
d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte;
resta salvo il fatto che,
16 così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza” (così Cass. n.
7474 del 23.3.2017).
5.1.2) In quest'ottica va quindi evidenziato come la stessa Corte di Cassazione, con l'autorità della composizione a Sezioni Unite (Cass. S.U. 23225 del 15.11.2016, in motivazione), abbia – tra l'altro – rilevato che:
− il “...requisito della certezza sull' esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell' art. 1243 cod. civ., primo comma, perché la liquidità attiene all' oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all' esistenza dell' obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sé contestazione sull' ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l' esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore. E allora, attesa la finalità dell' istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur). Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell' an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso)”;
− è “...pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243, primo comma, cod. civ., per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita
a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n.
17 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.”;
− “Se il controcredito è contestato, come prevede l' art. 35 cod. proc. civ., allora non
è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta”;
− “L' ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l' art. 1243 cod. civ., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) - lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993). Soltanto la 9 contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale - con accertamento discrezionale di merito, che presuppone la sua competenza, ed incensurabile in Cassazione - di determinarne l' ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un' attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all' eccezione di compensazione”;
− “La disciplina contenuta nell' art. 1243 secondo comma cod civ. consiste nell' inoperatività dell' eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l' an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione (Cass. 10352/1993, cit.). Il giudice del credito principale ha o la possibilità di dichiarare la compensazione per la parte di controcredito già liquida, o di sospendere, eccezionalmente, la condanna del credito principale fino alla liquidazione di tutto il credito opposto in compensazione, ma non di ritardare la decisione sul credito principale fino all' accertamento, da parte di egli stesso o di altro giudice, dell' esistenza certa di quello opposto in compensazione;
altrimenti sarebbe pleonastico il sintagma "di pronta e facile liquidazione" richiesto dalla norma. Nè d' altro canto a tal fine può applicarsi analogicamente la disciplina dell' art. 35 cod. proc. civ. non potendosi ravvisare il canone interpretativo dell' eadem ratio”;
− doveva ribadirsi, tra gli altri indicati nella sentenza, il principio di diritto per cui
“Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale”.
Tale orientamento è stato reiteratamente ribadito dalla Corte di Cassazione nelle pronunce successivamente rese in subiecta materia (cfr, tra le tante, Cass. n. 31359 del
18 4.12.2018; Cass. n. 4313 del 14.2.2019), potendosi dunque ritenere ampiamente consolidato.
5.1.3) Dunque, alla stregua del complessivo orientamento della giurisprudenza di legittimità ricordato al paragrafo che precede, deve escludersi la possibilità di procedere alla compensazione, anche giudiziale ed anche nelle ipotesi di compensazione
“impropria”, nel caso in cui il credito opposto in compensazione sia oggetto di contestazione e dunque, come tale, non sia “certo” nei termini indicati dalla Suprema
Corte.
5.1.4) In questa prospettiva appare quasi pleonastico rilevare come il credito eccepito in compensazione da parte di sia stato reiteratamente oggetto di PT
contestazione da parte del , sotto praticamente ogni aspetto (sia sotto il profilo CP_1 dell'esistenza dell'accordo dedotto dalla stessa che sotto quello della mancata PT dimostrazione di tale accordo, che quello dell'opponibilità al delle scritture CP_1
provenienti dal fallito e delle fatture dimesse da medesima). PT
Tale contestazione non appare peraltro “prima facie pretestuosa e infondata”
(come richiesto dalla Suprema Corte) dal momento che, al netto dell'efficacia meramente endoprocessuale della pronuncia resa all'esito del giudizio ex art. 98 L.F., il ha CP_1
sollevato una contestazione al credito in questione che risulta aver trovato comunque un riconoscimento giudiziale sì che, con tutti i limiti di tale giudizio, appare nondimeno da escludere la valenza pretestuosa della contestazione in esame o la sua plateale infondatezza.
Ne consegue come, in aderenza alle linee interpretative delineate dalla Corte di
Cassazione, l'eccezione di compensazione in questione non possa trovare accoglimento e debba quindi essere respinta.
5.2) Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento delle istanze istruttorie reiterate nella presente sede da PT
5.2.1) In proposito va peraltro rilevato come le istanze istruttorie avanzate da PT
si presentino di duplice natura, documentali e per prova orale.
5.2.1.1) Quanto alla prova documentale va osservato come, a prescindere dalla (in effetti difficilmente sormontabile) inopponibilità al Fallimento di documentazione non avente data certa, e, in parte, di provenienza unilaterale (come le fatture), la stessa si presenti di scarsa attitudine dimostrativa nel senso invocato da rilevando in PT
particolare che:
• la mail del 17.1.2008 non consente in alcun modo di capire se, ed in quali termini, vi fosse un accordo tra le parti in ordine ad eventuali sconti e/o interventi sui rapporti di dare/avere tra le parti stesse;
19 • analogamente è a dirsi per la mail dell'ottobre 2008, in cui l'anodino riferimento allo sconto per il “minimo decentrato” non consente, in termini generali, di comprendere di cosa le parti stiano effettivamente discutendo.
5.2.1.2) Quanto alle prove orali, deve evidenziarsi come le stesse risultino caratterizzate da un'ineliminabile genericità, nella misura in cui risulta essere fatto riferimento ad accordi di cui:
o non è indicato il contesto in cui ebbero a maturare (circostanza non trascurabile, in considerazione degli importi e della rilevanza degli accordi in questione);
o non sono indicati i soggetti che ebbero a stipulare tali accordi (circostanza ancor più rilevante, nell'ottica sopra descritta).
Ciò anche in considerazione del fatto che, nel contesto dei propri atti difensivi, non ha operato allegazioni di sorta onde dar conto del motivo per cui le parti PT
avrebbero deciso di procedere ad una regolamentazione dei loro rapporti nei termini prospettati dalla stessa con un contenuto di tale rilevanza economica, senza in alcun PT
modo predisporre una documentazione scritta degli accordi stessi.
5.2.1.3) A prescindere dai rilievi assorbenti già in precedenza svolti, deve quindi osservarsi come le prove in questione, ed in particolare le prove orali, sarebbero comunque inammissibili in quanto gravate dalla predetta genericità (e comunque inidonee a fornire la dimostrazione degli assunti di . PT
Dunque, in tale prospettiva, non solo la contestazione mossa dal non è CP_1 prima facie pretestuosa, ma è proprio l'allegazione di in ordine ai fatti costitutivi del PT
credito opposto in compensazione a presentarsi come priva di idoneo riscontro.
6) Richiamando qui le considerazioni già precedentemente espresse nel paragrafo
3.1), deve dunque evidenziarsi come le conclusioni raggiunte nei paragrafi che precedono comportino il riconoscimento dell'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo formulata da con conseguente reiezione della stessa. PT
7) Per quanto infine concerne la decisione in ordine alle spese di lite si osserva in termini generali come, nel regolamentare le spese processuali in un procedimento civile protrattosi in più gradi e fasi, i criteri ex art. 91 e ss cpc vadano applicati guardando all'esito finale della lite.
Ciò, in considerazione delle caratteristiche del giudizio di rinvio - nei termini sopra ricordati - vieppiù si applica al giudizio di rinvio stesso.
7.1) In proposito si ricorda come la Corte di Cassazione abbia anche recentemente ribadito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai
20 diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così Cass. S.U. 32906 dell'8.11.2022, seguita quindi da Cass. 9448 del
6.4.2023, per la quale “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”).
7.2) Il chiaro – e condivisibile – principio indicato dalla Suprema Corte (con l'autorità della composizione a Sezioni Unite) induce dunque a ritenere che, nella prospettiva dell'esito complessivo della lite, non possa che prendersi atto dell'accoglimento delle domande originariamente avanzate da parte ingiungente/convenuta opposta in prime cure.
Va peraltro ricordato come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia altresì indicato che “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (così Cass. 3798 del 7.2.2022), con l'ulteriore precisazione per cui “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (cfr Cass. 15506 del 13.6.2018).
7.3) Alla stregua di quanto sin qui esposto ed in applicazione del principio della soccombenza si rileva dunque come le spese processuali sia del presente che dei precedenti gradi di giudizio debbano essere poste a carico di secondo la PT
liquidazione operata come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni) e con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al credito oggetto della stessa) ed alle tabelle 2, 12 e 13 allegate al predetto
D.M.
21
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio instaurato da all'esito dell'ordinanza n. Parte_1
1047/2021 del 21.10.2021 della Corte di Cassazione, così statuisce:
1) respinge l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti del decreto ingiuntivo n. 935/13 emesso dal Tribunale di Siena;
2) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
e concordato preventivo le spese di lite dei pregressi Controparte_1
gradi di giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado (conclusosi con la sentenza n. 35/2017 della Corte d'Appello di
Firenze), in complessivi in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 5.513,00 per compenso, di cui € 2.336,00 per la fase di studio, € 1.969,00 per la fase introduttiva, € 1.208,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge
• per il presente giudizio, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
22 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 598/2021
promossa da: in persona del suo procuratore speciale, sig. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Gattini e Alessandro Collini, Parte_2
ed elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell'Avv. Claudio Gattini.
PARTE APPELLANTE
contro
e concordato preventivo, in Controparte_1
persona del Curatore, Dott. elettivamente domiciliato in Siena, presso lo CP_2 studio dell'Avv. Paolo Bufalini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “In via istruttoria si insiste nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti e non ammessi e/o rigettati, e segnatamente quelli capitolati in atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del giudizio di primo grado. Nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze oggi adita, in totale riforma della sentenza di appello n. 35/2017 resa della Corte di Appello di Firenze, Sez. II
Civile, depositata il 11.01.17, riformare la sentenza di primo grado n. 222/2015 resa in data 17.02.15 dal Tribunale di Siena nell'ambito del giudizio n. 3233/13 R.G., e per
l'effetto, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 1047/2021 del 21.01.21, rigettando ogni contraria istanza, accogliere le conclusioni già rassegnate, ossia le seguenti: “previo accertamento della legittimità del controcredito opposto in compensazione da nei confronti Parte_1
della e concordato preventivo, Controparte_3
in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare la integrale compensazione dei reciproci debiti fino alla concorrenza e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
935/2012 emesso in data 26.07.13 dal Tribunale di Siena, dichiarando nulla dalla appellante dovuto, con conseguente condanna della Curatela stessa alla restituzione di tutto quanto da questa già versato in conseguenza della provvisoria esecutorietà concessa al decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, del presente giudizio nonché di tutti quelli precedenti, compreso quello di legittimità”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 935/2013. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
MOTIVAZIONE
1) Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito della presente causa è opportuno procedere ad una ricostruzione prettamente storica dello sviluppo del contenzioso in oggetto.
1.1) Quale momento iniziale di tale contenzioso è agevole individuare la proposizione del ricorso monitorio avanti al Tribunale di Siena da parte del
[...]
(di seguito: Fallimento) nei confronti di Controparte_1 Parte_1
(di seguito: , in esito al quale era stato emanato il decreto ingiuntivo n. 935/13 per € PT
51.343,78 oltre accessori, sulla scorta della dedotta esistenza di un credito nei confronti di quest'ultima derivante dalla fornitura di prodotti ittici surgelati.
1.1.1) Nei confronti di tale decreto ingiuntivo aveva quindi proposto opposizione
Coop (radicando la causa rubricata al n. 3233/2013 RG Tribunale di Siena), adducendo che:
2 • i rapporti intercorsi tra le parti erano inquadrabili nei cd "accordi per la grande distribuzione”, definibili come "accordi-quadro" da integrare con i cd. "listini", che regolamentavano, a seguito di trattative commerciali condotte di anno in anno, le condizioni dei rapporti di fornitura dei singoli prodotti: per tale motivo i listini venivano generalmente rinegoziati con cadenza annuale, modificandoli e/o (in mancanza di trattative o di modifica) confermando quelli dell'anno precedente;
• le condizioni ivi indicate avevano ad oggetto, da un lato, i prezzi dei prodotti ittici surgelati, dall'altro, sia i cd. "sconti incondizionati" che (di Controparte_1
seguito: PI) si impegnava a concedere alla in misura percentuale al PT
quantitativo di prodotti da questa annualmente acquistato (dunque, a quanto la fornitrice avrebbe fatturato durante l'anno di riferimento), nonché il cd "minimo decentrato", ovvero le prestazioni di servizio che effettuava durante l'anno di PT
riferimento attraverso attività di tipo promozionale in favore della fornitrice (es: esposizioni preferenziali nei punti vendita;
pubblicazione nei cataloghi delle offerte promozionali);
• entrambe le voci (sconti incondizionati e minimo decentrato) venivano, alla fine di ciascun anno fiscale, quantificate in favore dell'azienda sulla base della rispettiva percentuale pattuita con i listini da applicare al fatturato prodotto nell'anno stesso e, successivamente, liquidate mediante emissione: o di note di credito da parte della fornitrice o di fatture da parte dell'azienda da compensare con quelle emesse dalla fornitrice;
• nella vicenda in oggetto, gli accordi di fornitura di prodotti ittici surgelati intercorsi CP_ tra e prevedevano, quantomeno per gli anni 2006, 2007 e 2008, in PT
favore dell'odierna appellante, sconti incondizionati del 12,50% e del 5%
(complessivamente, quindi, del 17,50%) ed un cd. minimo decentrato del 3%, entrambi computati sul fatturato annuo;
• al fine di compiutamente illustrare l'operatività del meccanismo di cui sopra, veniva esposto come dal relativo “listino” emergesse che:
CP_
→ per l'anno 2006, aveva emesso a la fattura n. 700759 del PT
04.04.2007 di € 38.830,46 per il minimo decentrato (doc. n. 2 atto di opposizione) e nota di debito n. 702853 del 18.12.2007 di € 106.461,95 per gli sconti (doc. 3): entrambe erano state pagate e/o compensate con le fatture successive;
→ per il 2007 (doc. n. 6), la aveva emesso, invece, 3 fatture in favore di PT
CP_ la n. 701738 del 14.08.2007; la n. 702298 del 16.10.2007 e la n.
700682 del 09.04.2008 - di cui ai docc. n. 7, 8 e 9) per il minimo
3 decentrato;
tutte pagate mediante compensazione con successive fatture emesse dalla allora opposta;
mentre quest'ultima aveva emesso 2 note di credito in favore della (la n. 244/a e la n. 245/a, di cui ai docc. 10 e PT
11, entrambe del 02.07.2008 ed entrambe recanti la causale "liquidazione premi fine anno 2007 12,50% (e 5%) come da contratto "); Parte_1
→ per il 2008 erano state confermate tutte le condizioni degli anni passati, compreso il c.d minimo decentrato: PI aveva inviato, infatti, la lettera del
22.10.2007 alla Centrale Acquisti Distretto Tirrenico (doc. 12) mediante la quale confermava la propria adesione a riconoscere tale contributo nella misura di € 10.000,00 "…fatturabile dalle singole cooperative e liquidabile secondo il seguente calendario nel corso del 2008…"; cosa che PT
confermava aver puntualmente fatto emettendo le relative fatture (n.
504715 del 10.11.2008 di € 840,00; la n. 703319 del 10.11.2008 di €
4.800,00 e la n. 703963 del 25.11.2008 di € 4.800,00, di cui ai numeri 13,
14 e 15);
CP_
• aveva quindi già maturato, nei confronti di un controcredito (divenuto PT
esigibile alla data del 31.12.2008) di entità ben superiore a quello vantato da quest'ultima nei confronti della stessa ed in particolare per € 80.940,33; PT
• era dunque interesse di a sollevare una mera eccezione riconvenzionale di PT
compensazione, nel presente giudizio, senza necessità di sottoporre l'accertamento del proprio controcredito alla sede concorsuale.
1.1.1.1) aveva quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la PT
CP_ declaratoria che nulla era dovuto a per il titolo in questione.
1.1.2) Nella causa così instaurata si era costituito l'ingiungente , CP_1
contestando quanto dedotto da controparte ed in particolare deducendo che:
o non aveva avanzato riserve in merito all'effettiva esistenza del credito PT
vantato dal che, tra l'altro, era stato oggetto di riconoscimento già in CP_1
sede di ammissione allo stato passivo da parte della opponente medesima;
o le motivazioni addotte da in ordine all'eccezione di compensazione erano PT
prive di fondamento, in ragione della specialità del procedimento di verifica del passivo fallimentare e delle preclusioni ad essa connesse;
CP_
o nessun dubbio poteva esistere in merito al credito del (già di di € CP_1
51.343,78 vantato in sede monitoria, stante l'esplicito riconoscimento di esso operato dall'attrice opponente sia nell'atto introduttivo del presente giudizio, sia in sede di ricorso per insinuazione al passivo fallimentare: l'invocata compensazione implicava infatti l'ammissione dell'esistenza del credito oggetto del
4 provvedimento monitorio, integrando un metodo di estinzione del debito diverso dall'adempimento che, come tale, presupponeva l'esistenza del debito;
o nell'atto di insinuazione al passivo di era poi dato leggere che " PT Parte_1
ha un debito a titolo di acquisto merci verso
[...] Controparte_1
e concordato preventivo per una somma di € 51.343,48, come da
[...]
allegata situazione di riepilogo";
o per tali ragioni detto credito, invocato dalla Curatela per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, era da ritenersi non contestato, oltre che oggetto di confessione giudiziale e, pertanto, definitivamente provato;
o quanto al merito dell'opposizione, il aveva evidenziato che le parti del CP_1
giudizio erano state anche parti della causa di ammissione allo stato passivo del fallimento n. 694/2010 del Tribunale di Siena, promossa dalla stessa e PT
definita con ordinanza del 3.10.2010, ormai non più soggetta ad impugnazione: la infatti, dopo aver proposto domanda di insinuazione Parte_1
al passivo per la somma di € 60.040,18 (determinata previa compensazione tra il proprio asserito maggior credito di € 100.943,66 ed il credito non contestato della fallita di € 51.343,48), e non aver ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare per carenza del titolo legittimante il diritto vantato (all. 3 della produzione della convenuta), aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 L. Fall. (all.4 della produzione della convenuta);
o l'opposizione era articolata sul preteso credito di derivante dalle clausole dei PT
contratti di fornitura e dai complementari "listini" che avrebbero previsto emolumenti in favore della stessa società cooperativa, in veste di "sconti incondizionati" e "decentrati";
o all'ordinanza emessa dal Tribunale collegiale ex art. 99 L.F., a definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, era dunque da riconoscere efficacia di giudicato, atteso che il relativo procedimento aveva natura impugnatoria e non di mero controllo della decisione del Giudice delegato, con l'effetto che laddove, come nel caso di specie, non fosse stata impugnata con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 99, ult. c., L.F., essa avrebbe acquistato i caratteri della definitività di cui all'art. 2909 c.c.;
o il principio di cui sopra era stato ribadito:
− dalla Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 75 del 19.03.2002, che aveva evidenziato la natura di cognizione piena del giudizio di opposizione allo stato passivo e la conseguente inidoneità della relativa decisione ad assumere effetti di giudicato;
5 − dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, proprio in materia di compensazione, avevano ritenuto che la pronuncia ex art. 99 L.F. non sottoposta a gravame, determinava una preclusione endofallimentare che, tuttavia, operava in ogni ulteriore giudizio eventuale avente ad oggetti il titolo dal quale derivava il credito opposto in compensazione;
CP_
o il contratto stipulato con non era peraltro mai stato prodotto (né in allegato all'istanza di insinuazione al passivo, né a corredo del ricorso ex art. 98 L.F. e neppure in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) sì' che non era stata fornita dimostrazione alcuna del titolo giuridico di natura contrattuale posto a fondamento dell'eccezione di Coop;
o parimenti irrilevante doveva ritenersi l'allegazione dell'opponente secondo cui l'impresa fallita avrebbe dato agli accordi contrattuali "pieno seguito", così come il fatto che la stessa avesse regolarmente registrato le fatture della Parte_1
nei propri registri contabili senza opporre alcuna eccezione: il non era CP_1
infatti successore del fallito, ma terzo rispetto agli atti compiuti da quest'ultimo, ed al medesimo non potevano, quindi, essere opposte né le condotte, né le CP_1
scritture contabili del fallito, non trovando applicazione nei suoi confronti le previsioni di cui agli articoli 2709 e 2710 c.c.;
o gli asseriti contratti di fornitura, mai prodotti, difettavano altresì della certezza dell'anteriorità del fallimento;
prive di certezza erano anche le comunicazioni di posta elettronica allegate dall'attrice opponente;
inopponibili alla Curatela terza e neppure costituenti elementi indiziari ai fini della compensazione invocata da
PT
o inoltre, le comunicazioni epistolari valorizzate da erano apparentemente PT
riconducibili alla sig.ra che non aveva poteri di rappresentanza di Persona_1
CP_ all'epoca della formazione di due delle tre comunicazioni (segnatamente quella del 16.01.2001 - doc. 4 dell'opponente; e quella del 22.10.2007 - doc. 12 dell'opponente): la come emergeva dalla visura storica estratta dal Per_1
Registro delle Imprese, aveva avuto poteri di rappresentanza nel limitato periodo
CP_ compreso tra il 31.07. ed il 02.12. del 2008, essendo il ruolo di A.U. di rivestito dalla sig.ra dal 9.9.2000 al 31.72008, mentre in data Persona_2
2.12.2008 era sopraggiunta la fase di liquidazione della società con designazione del liquidatore ancora nella persona della stessa sig.ra Per_2
1.1.2.1) Il aveva quindi chiesto la reiezione dell'opposizione e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6 1.1.3) Il Tribunale di Siena aveva infine ritenuto (con sentenza n. 222/2015, resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.2.2015) che:
− “...tra le odierne parti in causa si è svolto giudizio ex art. 98 L.F., ormai passato in giudicato (doc. 2 fasc. convenuta), azionato dalla Parte_1
dopo aver proposto domanda di insinuazione al passivo per la somma risultante dalla differenza tra il maggior credito vantato e il credito della fallita oggetto della presente ingiunzione, e non aver ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare per carenza del titolo legittimante il diritto vantato (docc. 3 - 4 fasc. convenuta). A fondamento dell'opposizione la aveva Parte_1
proposto le medesime argomentazioni nuovamente avanzate in questa sede, relative alle clausole dei contratti di fornitura e dai complementari “listini” che avrebbero previsto emolumenti in favore della stessa società cooperativa denominati “sconti incondizionati” e “decentrati”.”;
− “L'odierna domanda dell'opponente deve essere dichiarata inammissibile perché fondata su motivi già coperti da giudicato. Infatti l'ordinanza emessa ex art. 99 L.
F. non è stata impugnata ex art. 99 ult. co. L.F. ed ha pertanto acquistato carattere della definitività ex art. 2909 c.c. In proposito le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno statuito che “quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione” (S.U. 16508/10)”;
− “Nella presente fattispecie vi è perfetta coincidenza tra motivi di opposizione addotti nel giudizio ex art. 98 L.F. e nel presente giudizio, e pertanto la domanda va rigettata”;
− “Si osserva in ogni caso che l'opponente ha solo dedotto l'esistenza del contratto stipulato con la società fallita, senza tuttavia depositarlo in atti, e non essendo sufficiente a fondare la prova dell'asserito credito le schede contabili (“listini”), redatte unilateralmente dall'opponente e prive di sottoscrizione da parte della società fallita. Irrilevante è infine la circostanza che in precedenza quest'ultima
7 avesse dato seguito a detti accordi, in quanto la curatela è terza rispetto agli atti compiuti dal fallito (cfr. Cass. 4708/11. SS.UU. 4213/13), onde alla stessa non possono essere opposti nè le condotte, nè le scritture contabili del fallito, non trovando applicazione nei confronti della curatela le previsioni di cui agli artt.
2709 e 2710 c.c.”.
1.1.3.1) Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di aveva così statuito: “respinge la domanda in opposizione avanzata da nei confronti della Parte_1
Curatela e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. CP_1 Controparte_1
935/13”.
1.2) Nei confronti di tale sentenza aveva quindi proposto appello PT
(introducendo la causa rubricata al n. 1788/2015 RG Corte Appello Firenze).
1.2.1) Tale gravame era stato affidato ai seguenti motivi:
− era errata la decisione del Tribunale di Siena di ritenere che i due giudizi menzionati nella sentenza impugnata potessero considerarsi come aventi il medesimo oggetto, aventi invece ambito di applicazione, petitum e causa petendi diversi;
− l'eccezione di compensazione aveva ad oggetto un controcredito che era insorto prima della dichiarazione di fallimento e dunque il credito del soggetto poi fallito si era estinto prima del fallimento stesso;
− il giudicato insorto in esito al giudizio di opposizione allo stato passivo aveva esclusivamente efficacia endofallimentare;
− era contraddittorio opinare, come effettuato dal Tribunale di Siena, che non PT
aveva fornito la prova del contenuto degli accordi intercorsi tra le parti e poi ritenere non ammissibili i mezzi di prova orale che la stessa aveva formulato PT
onde fornire la prova in questione;
In base a tali motivi, aveva chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata.
1.2.1.2) aveva quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la PT
declaratoria di compensazione tra i contrapposti crediti esistenti tra le parti, la revoca del decreto ingiuntivo e l'ulteriore declaratoria che nulla era dovuto al . CP_1
1.2.2) Il si era quindi costituito in sede di gravame ed aveva contestato CP_1 in radice la fondatezza dell'appello, chiedendone la reiezione.
1.2.3) La Corte d'Appello aveva infine reso ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'11.1.2017, la sentenza n. 35/2017, con cui:
− da un lato, era stato ritenuto non pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità operato dal giudice di prime cure;
8 − dall'altro, era stato evidenziato che la compensazione legale (invocata dall'opponente in prime cure) non poteva operare nei casi in cui vi fosse stata contestazione in ordine all'esistenza o all'ammontare del credito dedotto in compensazione (in aderenza a Cass. 27441 del 30.12.2014);
− e dunque, dal momento che il aveva contestato l'esistenza e la CP_1
consistenza del credito dedotto in compensazione da la compensazione PT
legale non aveva potuto avere luogo.
1.2.3.1) Su tali basi la Corte d'Appello aveva respinto il gravame e condannato l'appellante alla rifusione delle spese.
1.3) aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza PT della Corte d'Appello di Firenze.
1.3.1) A sostegno di tale impugnazione erano stati addotti i seguenti motivi:
A. la compensazione invocata da non era “legale” ma “giudiziale”, ex art. 1243, PT
2° comma, c.c., e dunque, l'art. 56 L.F. era applicabile anche alla compensazione giudiziale, con conseguente erroneità della valutazione della Corte d'Appello in ordine all'infondatezza dell'eccezione di compensazione eccepita da PT
B. in ogni caso la Corte d'Appello non aveva motivato in ordine al profilo della mancata ammissione dei mezzi di prova.
1.3.2) Il si era poi costituito nel giudizio di legittimità, chiedendo la CP_1
reiezione del ricorso.
1.3.3) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1047/2021 del 21.10.2021, aveva poi ritenuto che:
➢ “...è ben vero, come ricorda la Corte distrettuale all'interno della decisione impugnata, che ai fini dell'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista dall'art. 56 1. fall., non occorre che i secondi presentino il requisito dell'esigibilità (in quanto, ai sensi del precedente art. 55 1. fall. e dell'art. 1186 cod. civ., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento), ma è necessario che essi abbiano gli ulteriori requisiti della certezza e liquidità richiesti in generale dall'art. 1243 cod. civ. (v. Cass.
27441/2014); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte questi requisiti, seppur indispensabili, debbono però sussistere al momento della pronuncia;
pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 56 1. fall. è necessaria l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, mentre non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce;
di conseguenza le esigenze poste a base della norma in parola, volta a sottrarre il creditore in bonis alla falcidia fallimentare evitandogli la
9 partecipazione al concorso e consentendogli, per l'effetto, di sottrarsi all'iniquità dell'integrale pagamento del proprio debito a fronte della soddisfazione delle sue ragioni in moneta fallimentare, giustificano l'ammissibilità nel fallimento non solo della compensazione legale, ma anche di quella giudiziale, per la cui operatività è necessario che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia (si vedano in questo senso Cass., Sez. U.,
775/1999, Cass. 9013/2003, Cass. 15779/2004, Cass. 10025/2010, Cass.
18195/2010, Cass. 14418/2013, Cass. 24046/2015)”
➢ “la Corte territoriale ha ritenuto che l'accertata impossibilità di applicare il disposto dell'art. 56 1. fall. alla fattispecie in esame avesse carattere assorbente di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti;
una simile statuizione comporta
l'impossibilità di esaminare il secondo mezzo, con cui il ricorrente ha denunciato
l'assenza di una motivazione, in conseguenza dell'interpretazione preclusiva data dalla Corte territoriale all'art. 56 1. fall., in merito alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e reiterati in appello;
in vero nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non. sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (cfr. Cass., Sez. U., 15122/2013, Cass. 23558/2014, Cass.
4804/2007)”.
1.3.3.1) Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Cassazione aveva emesso il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla
Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
2) All'esito della predetta pronuncia della Corte di Cassazione, ha riassunto PT il giudizio, ex art. 392 c.p.c., avanti all'intestata Corte d'Appello.
2.1) Nell'atto di riassunzione, ha ripercorso preliminarmente lo sviluppo PT
della causa ed ha poi in particolare rilevato che:
• la sussistenza di un valido e pienamente operativo rapporto contrattuale tra le parti, nei termini già indicati da è confermata dalla documentazione già prodotta PT
10 in primo grado da parte opponente: piena esecuzione allo stesso era stata data dalle parti negli anni 2006 e 2007 (ossia i due precedenti a quello che ci interessa in questa sede, ossia il 2008) alle condizioni contrattuali previste e pattuite dai cd.
"listini" in tema di "sconti incondizionati" e di "minimo decentrato" (compensi per attività di tipo pubblicitario-promozionale effettuati dalla odierna appellante nei propri supermercati) con le relative percentuali rispettivamente del 12,50+5,00%
CP_ (in totale il 17,50%) e del 3% che la si era impegnata a praticare alla cliente alla fine di ogni anno sulla base del relativo fatturato;
PT
• tale tipologia di accordo rappresenta una prassi commerciale normalmente intercorrente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata;
• con riferimento all'anno 2008 (l'unico direttamente concernente l'odierno giudizio e nel quale è maturato e divenuto esigibile il credito di Coop eccepito in compensazione), la lettera del 22.10.07 e la mail del 06.10.08 entrambe provenienti dalla (rispettivamente doc. 12 e doc. 16 prodotti Controparte_1
dalla opponente in primo grado), confermano tutte le condizioni in tema di sconti e minimo decentrato degli anni passati;
• dopo aver emesso le fatture per il "minimo decentrato" che avrebbero PT
dovuto essere scontate con quelle emesse nel 2018 dalla fornitrice (doc. nn. 13, 14
e 15), era in attesa di ricevere da questa, come per gli anni passati, le note di credito per gli "sconti incondizionati" (pari al 12,50% ed al 5% sul totale fatturato
CP_ 2018), quando è intervenuto il fallimento di (in data 7.10.09), che ha impedito a di emettere le dovute note di credito e, dunque, di completare tale PT
operazione economico-contabile;
CP_
• qualora non fosse fallita, gli importi che oggi sono stati eccepiti in compensazione sarebbero stati sicuramente compensati con le fatture da questa emesse nell'ultimo trimestre del 2008, e non sarebbe stata azionata alcuna pretesa per detti titoli, né avrebbe mai intentato alcuna procedura monitoria;
• il credito di cui alla sollevata eccezione riconvenzionale di compensazione, oltre ad essere omogeneo a quello vantato dalla fallita, è sorto e divenuto esigibile e comunque, utilizzando il termine adottato dalla Corte di legittimità, trova il "fatto genetico" in epoca ben anteriore al fallimento (del 07.10.09) e ciò alla fine dell'anno 2008, ossia il periodo da prendere in considerazione per applicare, secondo gli accordi contrattuali, le percentuali pattuite da scontare con le fatture
CP_ emesse nel 2008 da che sono proprio quelle con le quali è stata attivata la sottostante procedura monitoria;
11 • il credito eccepito in compensazione, certo, omogeneo ed esigibile per quanto sopra esposto, anche se non immediatamente liquido, era e rimane di facile e pronta liquidazione (ex art. 1243, comma 2, c.c.), attraverso una semplice operazione aritmetica, ossia applicando le percentuali pattuite a quanto fatturato da
CP_ nel 2008, ossia €. 402.859,10 (doc. 17 prodotto da parte opponente nel giudizio di primo grado), importo che, pur contenuto in un semplice foglio excel riassuntivo, non è mai stato contestato da controparte nel suo ammontare;
• in ogni caso che il suddetto documento sia riferito alla è Controparte_1
dimostrato dal "codice fornitore" che si trova nella prima colonna di sinistra del documento stesso, ossia il codice 6764 che è lo stesso di quello riportato in tutte le fatture emesse da e prodotte in giudizio, e che precede il nome della PT
fornitrice;
• la prova della sussistenza dei requisiti per far valere la eccepita compensazione legale è dunque desumibile ex actis, alla luce di quanto esposto e, in ogni caso già in primo grado aveva richiesto l'ammissione di tutta una serie di prove PT
testimoniali, capitolate sia in atto di citazione (capi da 1 a 13), sia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (capi da 14 a 17), che non erano state ammesse dal Giudice di prime cure, ma che sono da ritenersi decisive e concludenti al fine del decidere.
L'appellante in riassunzione ha quindi concluso nei termini indicati in epigrafe.
2.2) Il si è costituito nel giudizio così riassunto, contestando le CP_1
allegazioni e le domande di controparte ed argomentando quindi che:
− i "listini" prodotti dall'appellante sotto i numeri 1) e 6) non sono opponibili al stesso, trattandosi di documenti non sottoscritti da alcuno e privi di data CP_1
certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.;
− parimenti inopponibili sono le fatture e le note di credito prodotte da controparte, stante l'inoperatività verso soggetti diversi dagli imprenditori (e, dunque, verso la
Curatela) dell'efficacia probatoria delle scritture contabili prevista dagli articoli
2709 e 2710 c.c., anche in considerazione del fatto che il non può CP_1
essere qualificato come successore del fallito, essendo soggetto terzo rispetto agli atti compiuti da questo e, perciò, non potendogli essere opposti né le scritture contabili, né le prassi commerciali, né le condotte operative assunte dal fallito;
− prive di certezza, sia in punto di data che di effettività della sottoscrizione sono poi le comunicazioni di posta elettronica prodotte da nel giudizio di primo grado, PT
poiché tali comunicazioni, che peraltro non indicano con esaustività i termini dell'accordo per come ricostruito dall'appellante, sono oltretutto inviate da soggetti
12 (la sig.ra privi, all'epoca in cui le stesse si riferiscono, dei poteri Persona_1
CP_ di rappresentanza di
− tale carenza di prova non può essere colmata con l'introduzione nel giudizio delle testimonianze invocate dalla società appellante, apparendo le stesse inammissibili poiché finalizzate a sopperire ad una lacuna probatoria che, per elementari esigenze di certezza, avrebbe potuto e dovuto essere evitata solo con adeguate ed esaustive produzioni documentali.
3) Ciò premesso, occorre anzitutto effettuare una breve precisazione in ordine a contenuto e struttura del giudizio di rinvio.
3.1) La Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che “È indubbiamente esatto il rilievo del ricorrente secondo il quale la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art.393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio ( così, tra le altre, Cass. 2002 n.
13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n. 5901)” (Cass n. 15143 del
31.5.2021, in motivazione, in aderenza all'indirizzo già manifestato da Cass. n. 10009 del
20.4.2017, secondo la quale “Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo
13 che ha natura integralmente rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, statuisca per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 13833/2002); riassunto il giudizio ad opera della parte interessata … risulta del tutto irrilevante la circostanza che la controparte (nel caso, il ) sia rimasta contumace (cfr. Cass. n. 24336/2015), CP_4
giacché il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione di quello di appello (e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante), ma integra una fase del tutto autonoma del processo destinata a concludersi con una pronuncia che - senza incidere su una precedente sentenza- statuisce ex novo sulle domande proposte (cfr.
Cass.. S.U. n. 11844/2016 che ha precisato che «dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello» e che «il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia ...; il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado ... non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso»); erroneamente – dunque - la Corte di rinvio ha fatto conseguire alla contumacia del l'improseguibilità dell'appello, senza CP_4
considerare che la cassazione della sentenza di appello ha determinato l'avvio di una fase
(rescissoria) del tutto autonoma rispetto all'originaria impugnazione, e affermando - altrettanto erroneamente - l'avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado”).
Tale approccio interpretativo, risulta peraltro ormai risalente, essendo dato ravvisare come la Corte di Cassazione avesse già da tempo ritenuto che “Il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (nella specie, per vizio di motivazione) non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, ne' di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente
e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato
14 dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo)” (così Cass. 14892 del 17.11.2000).
3.2) Dunque, traslando al presente giudizio di rinvio i principi sopra evidenziati, occorre statuire direttamente sulla domanda (già) avanzata in prime cure dal e CP_1
sulla contrapposta eccezione di compensazione sollevata da dal momento che le PT
parti sono ri-tornate nelle posizioni e nelle allegazioni di primo grado, nei limiti di quanto pervenuto in appello e di quanto rientrante nel perimetro della pronuncia operata dalla
Corte di Cassazione con la predetta sentenza n. 1047/2021.
4) La Suprema Corte, come visto, ha accolto il primo motivo del ricorso per
Cassazione presentato da imperniando la propria decisione su un iter logico- PT
giuridico così sinteticamente riassumibile:
− la compensazione ex art. 56 L.F. postula l'anteriorità, rispetto al fallimento, del fatto genetico del credito portato in compensazione, essendo invece irrilevante il momento in cui la compensazione stessa produce il proprio effetto;
− la compensazione in questione può essere sia legale che giudiziale, richiedendosi unicamente che i requisiti previsti dall'art. 1243 c.c. ricorrano con riferimento sia al credito del fallito che al credito verso il fallito e che sussistano al momento della pronuncia.
4.1) Alla stregua delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Suprema Corte, e vincolanti nel presente giudizio di rinvio, risulta dunque come debba in questa sede ritenersi astrattamente ammissibile l'eccezione di compensazione sollevata da nei PT
termini già descritti nei paragrafi che precedono, dovendosi conseguentemente procedere a valutare la fondatezza in merito della stessa.
4.2) In quest'ottica occorre peraltro rilevare come non possa ritenersi di ostacolo a tale valutazione il fatto che tra le parti si sia svolto un giudizio ex art. 98 L.F., conclusosi con la mancata ammissione di al passivo del ed ormai coperto dal PT CP_1
giudicato, dal momento che la formulazione dell'art. 96, ultimo comma, L.F., applicabile ratione temporis (all'esito delle modifiche apportate nel 2006, trattandosi di fallimento dichiarato nel 2009) prevedeva espressamente che “Il decreto che rende esecutivo lo stato
15 passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso” (con formulazione poi rimasta inalterata anche all'esito delle successive modifiche alla legge fallimentare e riprodotta peraltro nell'art. 204, 5° comma, del Codice della Crisi), con ciò escludendo in radice una possibile efficacia extrafallimentare della decisione resa ex art. 98 L.F.
In tal senso, del resto, è anche l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr Cass. 21201 del 13.9.2017, nella cui motivazione è indicato che lo stato passivo è
“idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi dell'art. 96 della legge fall.,”; Cass. 1197 del 21.1.2020, secondo la quale “In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo non solo perché essi hanno efficacia meramente endoconcorsuale..,”).
4.3) Non è peraltro in contestazione il fatto che il credito eccepito in compensazione da sia allocato, quale momento genetico, in una fase anteriore alla PT
dichiarazione di fallimento, trattandosi di fatti generatori risalenti al 2008 a fronte di un fallimento dichiarato nell'ottobre del 2009.
5) All'interno delle coordinate interpretative sin qui descritte deve quindi ricordarsi come non abbia sollevato contestazioni all'esistenza o alla quantificazione del PT
credito da parte del , adducendo invece unicamente l'intervenuta estinzione di CP_1
tale obbligazione per effetto dell'eccepita compensazione più volte supra ricordata.
5.1) L'eccezione in questione non è suscettibile di accoglimento.
5.1.1) In proposito va anzitutto rilevato come, nel caso di specie, l'oggetto dell'eccezione sollevata da sia qualificabile nei termini di una compensazione PT
“impropria”, in quanto concernente rapporti di debito-credito aventi origine dallo stesso rapporto contrattuale (in tal senso, da ultimo, Cass. 6700 del 13.3.2024).
Ciò, peraltro, se pur determina l'insorgenza della possibilità per l'organo giudicante di procedere anche d'ufficio all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di debito e credito (cfr Cass. 28568 del 18.10.2021), non incide tuttavia sul fatto che anche in tale ipotesi la compensazione sia suscettibile di operare solo nel caso che il credito opposto in compensazione presenti il carattere della certezza.
La Suprema Corte ha in effetti avuto modo di indicare, sul punto, che “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice
d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte;
resta salvo il fatto che,
16 così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza” (così Cass. n.
7474 del 23.3.2017).
5.1.2) In quest'ottica va quindi evidenziato come la stessa Corte di Cassazione, con l'autorità della composizione a Sezioni Unite (Cass. S.U. 23225 del 15.11.2016, in motivazione), abbia – tra l'altro – rilevato che:
− il “...requisito della certezza sull' esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell' art. 1243 cod. civ., primo comma, perché la liquidità attiene all' oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all' esistenza dell' obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sé contestazione sull' ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l' esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore. E allora, attesa la finalità dell' istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur). Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell' an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso)”;
− è “...pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243, primo comma, cod. civ., per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita
a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n.
17 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.”;
− “Se il controcredito è contestato, come prevede l' art. 35 cod. proc. civ., allora non
è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta”;
− “L' ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l' art. 1243 cod. civ., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) - lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993). Soltanto la 9 contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale - con accertamento discrezionale di merito, che presuppone la sua competenza, ed incensurabile in Cassazione - di determinarne l' ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un' attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all' eccezione di compensazione”;
− “La disciplina contenuta nell' art. 1243 secondo comma cod civ. consiste nell' inoperatività dell' eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l' an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione (Cass. 10352/1993, cit.). Il giudice del credito principale ha o la possibilità di dichiarare la compensazione per la parte di controcredito già liquida, o di sospendere, eccezionalmente, la condanna del credito principale fino alla liquidazione di tutto il credito opposto in compensazione, ma non di ritardare la decisione sul credito principale fino all' accertamento, da parte di egli stesso o di altro giudice, dell' esistenza certa di quello opposto in compensazione;
altrimenti sarebbe pleonastico il sintagma "di pronta e facile liquidazione" richiesto dalla norma. Nè d' altro canto a tal fine può applicarsi analogicamente la disciplina dell' art. 35 cod. proc. civ. non potendosi ravvisare il canone interpretativo dell' eadem ratio”;
− doveva ribadirsi, tra gli altri indicati nella sentenza, il principio di diritto per cui
“Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale”.
Tale orientamento è stato reiteratamente ribadito dalla Corte di Cassazione nelle pronunce successivamente rese in subiecta materia (cfr, tra le tante, Cass. n. 31359 del
18 4.12.2018; Cass. n. 4313 del 14.2.2019), potendosi dunque ritenere ampiamente consolidato.
5.1.3) Dunque, alla stregua del complessivo orientamento della giurisprudenza di legittimità ricordato al paragrafo che precede, deve escludersi la possibilità di procedere alla compensazione, anche giudiziale ed anche nelle ipotesi di compensazione
“impropria”, nel caso in cui il credito opposto in compensazione sia oggetto di contestazione e dunque, come tale, non sia “certo” nei termini indicati dalla Suprema
Corte.
5.1.4) In questa prospettiva appare quasi pleonastico rilevare come il credito eccepito in compensazione da parte di sia stato reiteratamente oggetto di PT
contestazione da parte del , sotto praticamente ogni aspetto (sia sotto il profilo CP_1 dell'esistenza dell'accordo dedotto dalla stessa che sotto quello della mancata PT dimostrazione di tale accordo, che quello dell'opponibilità al delle scritture CP_1
provenienti dal fallito e delle fatture dimesse da medesima). PT
Tale contestazione non appare peraltro “prima facie pretestuosa e infondata”
(come richiesto dalla Suprema Corte) dal momento che, al netto dell'efficacia meramente endoprocessuale della pronuncia resa all'esito del giudizio ex art. 98 L.F., il ha CP_1
sollevato una contestazione al credito in questione che risulta aver trovato comunque un riconoscimento giudiziale sì che, con tutti i limiti di tale giudizio, appare nondimeno da escludere la valenza pretestuosa della contestazione in esame o la sua plateale infondatezza.
Ne consegue come, in aderenza alle linee interpretative delineate dalla Corte di
Cassazione, l'eccezione di compensazione in questione non possa trovare accoglimento e debba quindi essere respinta.
5.2) Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento delle istanze istruttorie reiterate nella presente sede da PT
5.2.1) In proposito va peraltro rilevato come le istanze istruttorie avanzate da PT
si presentino di duplice natura, documentali e per prova orale.
5.2.1.1) Quanto alla prova documentale va osservato come, a prescindere dalla (in effetti difficilmente sormontabile) inopponibilità al Fallimento di documentazione non avente data certa, e, in parte, di provenienza unilaterale (come le fatture), la stessa si presenti di scarsa attitudine dimostrativa nel senso invocato da rilevando in PT
particolare che:
• la mail del 17.1.2008 non consente in alcun modo di capire se, ed in quali termini, vi fosse un accordo tra le parti in ordine ad eventuali sconti e/o interventi sui rapporti di dare/avere tra le parti stesse;
19 • analogamente è a dirsi per la mail dell'ottobre 2008, in cui l'anodino riferimento allo sconto per il “minimo decentrato” non consente, in termini generali, di comprendere di cosa le parti stiano effettivamente discutendo.
5.2.1.2) Quanto alle prove orali, deve evidenziarsi come le stesse risultino caratterizzate da un'ineliminabile genericità, nella misura in cui risulta essere fatto riferimento ad accordi di cui:
o non è indicato il contesto in cui ebbero a maturare (circostanza non trascurabile, in considerazione degli importi e della rilevanza degli accordi in questione);
o non sono indicati i soggetti che ebbero a stipulare tali accordi (circostanza ancor più rilevante, nell'ottica sopra descritta).
Ciò anche in considerazione del fatto che, nel contesto dei propri atti difensivi, non ha operato allegazioni di sorta onde dar conto del motivo per cui le parti PT
avrebbero deciso di procedere ad una regolamentazione dei loro rapporti nei termini prospettati dalla stessa con un contenuto di tale rilevanza economica, senza in alcun PT
modo predisporre una documentazione scritta degli accordi stessi.
5.2.1.3) A prescindere dai rilievi assorbenti già in precedenza svolti, deve quindi osservarsi come le prove in questione, ed in particolare le prove orali, sarebbero comunque inammissibili in quanto gravate dalla predetta genericità (e comunque inidonee a fornire la dimostrazione degli assunti di . PT
Dunque, in tale prospettiva, non solo la contestazione mossa dal non è CP_1 prima facie pretestuosa, ma è proprio l'allegazione di in ordine ai fatti costitutivi del PT
credito opposto in compensazione a presentarsi come priva di idoneo riscontro.
6) Richiamando qui le considerazioni già precedentemente espresse nel paragrafo
3.1), deve dunque evidenziarsi come le conclusioni raggiunte nei paragrafi che precedono comportino il riconoscimento dell'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo formulata da con conseguente reiezione della stessa. PT
7) Per quanto infine concerne la decisione in ordine alle spese di lite si osserva in termini generali come, nel regolamentare le spese processuali in un procedimento civile protrattosi in più gradi e fasi, i criteri ex art. 91 e ss cpc vadano applicati guardando all'esito finale della lite.
Ciò, in considerazione delle caratteristiche del giudizio di rinvio - nei termini sopra ricordati - vieppiù si applica al giudizio di rinvio stesso.
7.1) In proposito si ricorda come la Corte di Cassazione abbia anche recentemente ribadito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai
20 diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così Cass. S.U. 32906 dell'8.11.2022, seguita quindi da Cass. 9448 del
6.4.2023, per la quale “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”).
7.2) Il chiaro – e condivisibile – principio indicato dalla Suprema Corte (con l'autorità della composizione a Sezioni Unite) induce dunque a ritenere che, nella prospettiva dell'esito complessivo della lite, non possa che prendersi atto dell'accoglimento delle domande originariamente avanzate da parte ingiungente/convenuta opposta in prime cure.
Va peraltro ricordato come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia altresì indicato che “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (così Cass. 3798 del 7.2.2022), con l'ulteriore precisazione per cui “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (cfr Cass. 15506 del 13.6.2018).
7.3) Alla stregua di quanto sin qui esposto ed in applicazione del principio della soccombenza si rileva dunque come le spese processuali sia del presente che dei precedenti gradi di giudizio debbano essere poste a carico di secondo la PT
liquidazione operata come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni) e con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al credito oggetto della stessa) ed alle tabelle 2, 12 e 13 allegate al predetto
D.M.
21
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio instaurato da all'esito dell'ordinanza n. Parte_1
1047/2021 del 21.10.2021 della Corte di Cassazione, così statuisce:
1) respinge l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti del decreto ingiuntivo n. 935/13 emesso dal Tribunale di Siena;
2) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
e concordato preventivo le spese di lite dei pregressi Controparte_1
gradi di giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado (conclusosi con la sentenza n. 35/2017 della Corte d'Appello di
Firenze), in complessivi in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 5.513,00 per compenso, di cui € 2.336,00 per la fase di studio, € 1.969,00 per la fase introduttiva, € 1.208,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge
• per il presente giudizio, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
22 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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